TRIBUNALE DI FIRENZE – SENTENZA N. 3661/2023 DEL 07/12/2023
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona
del dott. Enrico D’Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 5280/2020, avente ad oggetto: azione di adempimento contrattuale mandato sportivo;
TRA
Parte_1
, elettivamente domiciliato in Padova presso lo studio degli avv.
Omissis e Omissis , che lo rappresentano e difendono come da
mandato in calce all’ atto di citazione;
attore E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pt, elettivamente
domiciliata in Roma presso lo studio degli avv. Omissis e Omissis , che la rappresentano e difendono come da mandato in calce al alla comparsa di costituzione e risposta; Convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice: in via principale, accertato che il sig.
Parte_1 ha
correttamente adempiuto alla propria obbligazione derivante dal contratto
concluso in data 2.1.2015 (doc. 3) con l’
Controparte_1
accertato,
conseguentemente, che
Controparte_1
deve corrispondere al sig.
[...]
Pt_1
gli importi così come saranno determinati sulla base del predetto
contratto del 2.1.2015, sottoscritto dal Presidente, dott.
Parte_2 e
comunque per tutte le causali di cui alla narrativa, per l’effetto, condannare
Controparte_1
a corrispondere al sig.
Parte_1
tutti gli importi
dovuti a titolo di compenso in virtù del contratto concluso in data 2.1.2015 e ciò secondo quanto emerso all’esito della presente causa, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto sino all’effettivo saldo e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con condanna al pagamento di spese e compensi di causa.
Per parte convenuta: in via principale: a) Accertare e dichiarare la nullità e/o
inefficacia della scrittura ex adverso invocata e, per l’effetto, rigettare integralmente le domande attoree; In via subordinata: b) rispetto alla conclusione di cui alla lettera a) che precede, nella denegata ipotesi di riconoscimento della validità e/o efficacia della scrittura accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, l’intervenuta prescrizione dei diritti di credito da esso derivanti per il decorso del termine biennale previsto dall’art. 30 comma
Org
4 delle Players’Agents Regulations della e, per l’effetto, rigettare
integralmente le domande attoree. In via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi di riconoscimento della validità e/o efficacia della Scrittura e della azionabilità dei diritti di credito ivi previsti, accertare e dichiarare la natura di accordo preliminare della Scrittura e l’intervenuto superamento della stessa con la sottoscrizione del Contratto e, per l’effetto, rigettare integralmente le domande attoree. In ogni caso: d) Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e condanna di controparte ex art. 96 comma 3 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato
Parte_1
conveniva in giudizio
Controparte_1
al fine di vederla condannare al pagamento degli importi
ritenuti dovuti a titolo di compenso per l’opera prestata in favore della stessa, in forza della scrittura privata stipulata in data 2.1.2015 (doc. n. 3), con la quale l’attore aveva ricevuto mandato di condurre le trattative per la cessione del
calciatore
CP_2
ad altro club, in quel momento ancora da individuare.
A fondamento della domanda deduceva che le parti avessero strutturato il compenso in due punti: il primo in una percentuale variabile condizionata al
trasferimento del calciatore “pari al 6% della somma netta che la
CP_1
riceverà a sua volta dalla vendita del calciatore (netto dal prezzo originario di
acquisto e dalla quota del 25% a favore del
Org_2
)” e il secondo, in un
importo “forfettario incondizionato di euro 400.000,00 da pagare entro il
1.9.2015 con modalità da convenire”; che nonostante il calciatore, grazie alla
propria opera, fosse stato ceduto in data 21.7.2015 al club
Org_3 CP_3 ,
CP_1
si era resa inadempiente alla corresponsione di entrambi i compensi;
in particolare, per quanto riguarda il compenso convenuto al punto 1, il club
non aveva mai fornito i contratti relativi all’acquisto, nel 2012, del calciatore
CP_2
dal
Organizzazione_4
e della successiva vendita del medesimo
calciatore al
Org_5
de CP_3
del 2015, rendendo impossibile stabilire sia
l’an che il quantum del compenso percentualmente pattuito.
Di tali contratti chiedeva, pertanto, l’esibizione in giudizio.
Concludeva quindi come riportato in epigrafe.
Si costituiva
Controparte_1
evidenziando, in via principale, come la
scrittura del 2.1.15 dovesse essere ritenuta radicalmente nulla e/o inefficace ai sensi del’ art. 16 del regolamento agenti calciatori FIGC 2010 applicabile ratione temporis, per omesso utilizzo dei moduli predisposti dalla Commissione agenti e omesso deposito o invio del mandato presso la segreteria della stessa, a mezzo raccomandata a/r, nel termine di 20 giorni dalla sottoscrizione del mandato. Precisava, inoltre, che a seguito della successiva entrata in vigore in data
Org_
1.4.2015 del “regolamento per servizi di procuratore sportivo” , il quale
aveva abolito i moduli di mandato prestampati, le parti avevano sottoscritto un contratto denominato “Standard Representation Contract”, datato 20 luglio 2015 (all. 3), volto a disciplinare in via definitiva il mandato a negoziare il
trasferimento del giocatore dalla
CP_1
all’
Controparte_4
nonché le modalità di maturazione e corresponsione del relativo compenso; che
l’art. 4 prevedeva un compenso fisso per l’agente pari a € 400.000, da
corrispondersi in unica soluzione entro il 1 settembre 2015 in caso di effettivo trasferimento del giocatore al club designato; che in data 20 luglio 2015 il
calciatore era stato effettivamente ceduto a titolo definitivo all’
CP_4
[...]
, facendo dunque maturare il diritto dell’agente a ricevere il compenso
pattuito; che a seguito dell’emissione della fattura n. 29/2015 all. 4) da parte dell’ agente, gli era stato regolarmente corrisposto l’importo di € 400.000 per
“commissione per la cessione del giocatore all
Controparte_4
”, rispettando gli
obblighi previsti nell’unico accordo valido ed efficace tra le parti.
In via subordinata, nella denegata ipotesi che la scrittura fosse stata ritenuta valida ed efficace, eccepiva la prescrizione del diritto di credito azionato dall’attore in quanto le disposizioni sportive applicabili ratione temporis (art. 30
Org Org_
comma 4 PAR 2008 e art. 17.2 del Regolamento Agenti 2010)
prevedevano che l’agente avesse due anni dalla firma del mandato per far valere in giudizio i diritti di credito di esso derivanti: tale termine era irrimediabilmente spirato il 2 gennaio 2017, non essendo intervenuti medio termine atti interruttivi della prescrizione.
In ulteriore subordine evidenziava che, in ogni caso, la scrittura privata azionata dalla controparte potesse avere mera funzione di accordo di mandato preliminare, e sarebbe stata quindi poi superata dal contratto definitivo del
Org_
20.07.2015, regolarmente depositato in e in relazione al quale l’agente era
stato già remunerato.
L’attore replicava in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di non essere
sottoposto, appartenendo alla Federazione calcistica
Org_7
, da cui
aveva ricevuto la relativa licenza (doc. n.2), alle prescrizioni del regolamento
Org
agenti di calciatori
Org_8
, bensì solo ai regolamenti della (anno 2008) e
della propria Federazione (entrato in vigore nel 2016), che non prevedevano né l’obbligo di utilizzo di formulari né della registrazione del contratto, a pena di nullità /inefficacia.
In merito all’ eccezione di prescrizione replicava che il termine dovesse essere
stabilito sulla base delle norme del codice civile, quale disciplina gerarchicamente sovraordinata.
Contestava infine che la scrittura avesse valore di preliminare di mandato, in
quanto la stessa prevedeva l’attribuzione di un incarico immediato (“la
CP_1
incarica già da adesso”) a trattare la cessione del calciatore al club che
sarebbe stato in seguito individuato dall’ agente o dalla
CP_1 .
Quindi sulla scorta di una istruttoria documentale, all’udienza del 5.4.2023, la
causa veniva assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
****
Tanto premesso la domanda è infondata e va dunque respinta.
È pacifico, e comunque documentato, che le parti abbiano stipulato in data
2.1.15 una scrittura privata in forza della quale la società di calcio convenuta ha
conferito all’attore, agente di calciatori, un mandato a trattare il trasferimento
del calciatore
CP_2
ad altro club, in quel momento ancora da individuare.
La scrittura in questione sarebbe da ritenere, secondo la parte convenuta, inefficace per effetto dell’art. 16 del regolamento agenti di calciatori FIGC 2010 (“modalità dell’incarico”), vigente ratione temporis: “a pena di inefficacia,
l’incarico deve essere redatto esclusivamente sui moduli predisposti dalla
Org
commissione agenti, conformemente al modello . Tali mandati devono, a
pena di inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione, a mezzo raccomandata a.r, presso la segreteria della commissione agenti.” Tale regolamento sarebbe pienamente applicabile nel caso di specie in
virtù di quanto previsto dall’art. 23 del regolamento
Org_9
2008, che obbliga
gli agenti ad osservare anche “i regolamenti delle federazioni nazionali”.
Org_
Secondo parte attrice, in ragione della propria appartenenza alla agente di
calciatori della
Organizzazione_10
(FSCG del
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), dalla quale
aveva ricevuto la relativa licenza, egli sarebbe stato sottoposto soltanto alle
Org
prescrizioni del regolamento , avente natura sovraordinata rispetto al
regolamento delle Federazioni nazionali, ed al regolamento agenti della
Organizzazione_10
. Entrambi non prevedevano tuttavia la sanzione
dell’inefficacia del contratto di mandato in caso di omessa registrazione nei venti
giorni successivi alla sua sottoscrizione.
Le parti concordano, invece, in merito all’applicabilità del Regolamento FIFA “Players’Agents Regulations” (FIFA PAR) 2008 vigente ratione temporis, quale disciplina sportiva sovranazionale.
Tale regolamento deve infatti ritenersi applicabile, in base al principio di gerarchia delle fonti, ed in virtù dello specifico riferimento ad esso contenuto nel regolamento FIGC 2010 (art. 1 primo comma: “il presente regolamento
disciplina, in conformità alle regole emanate in materia dalla
[...]
Organizzazione_11
che qui si intendono richiamate,
l’attività degli agenti di calciatori…in possesso di una licenza…rilasciata dalla
Organizzazione_12
(“FIGC”) o da altra federazione nazionale ed
operanti in ambito nazionale ed internazionale”), oltre che nell’art. 1
Org_1
regolamento ed in quello corrispondente della Federazione montenegrina,
alla osservanza dei quali le parti in causa erano rispettivamente soggetti.
Tale soggezione ai regolamenti nazionali dipendeva tuttavia dalla presentazione di una domanda per il conseguimento della licenza (intesa, alla stregua del regolamento FIFA PAR 2008 vigente ratione temporis, quale certificazione ufficiale rilasciata dalla competente Federazione che abiliti una persona fisica a
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svolgere l’attività di agente di calciatori) ai competenti organi della e
dall’ottenimento della stessa: è in tal modo infatti che l’agente accetta, in via
negoziale, di sottostare alla disciplina formale e sostanziale del regolamento
Org_agenti calciatori della e alle altre norme federali (“gli agenti, con la
domanda e la successiva accettazione del rilascio della Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme
Org
federali e le norme emanate dalla . In particolare, gli Agenti si obbligano a
sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti”; ma nello stesso
senso v. l’art. 6: “attraverso la domanda presentata per il conseguimento della
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licenza da parte della il candidato si impegna a rispettare le leggi, i
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regolamenti, le direttive e le decisioni della e della ”; e l’art.8 comma 1
lett e: “al fine dell’esercizio dell’attività l’Agente, entro sei mesi dalla data in cui è stato superato l’esame, pena la decadenza dall’idoneità ed obbligo di
ripetizione dell’esame, deve:(…)sottoscrivere una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento …
Nello stesso senso, in ambito sanzionatorio, l’art 25 c. 2 del Regolamento agenti
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di calciatori 2010 prevede che: “Le indagini, il deferimento e
l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli
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agenti in possesso di licenza rilasciata dalla sono di competenza degli organi
Org_
di giustizia sportiva della , secondo le procedure previste dallo Statuto e dai
Org_
regolamenti federali in relazione ai tesserati , …”, aggiungendo al comma 3
Org_
che: “La competenza della nelle controversie nazionali non esclude,
Org
tuttavia, quella della Commissione Disciplinare della che può applicare
sanzioni ad un Agente che sia coinvolto in un trasferimento all’interno di una Federazione diversa da quella che ha emesso la sua Licenza a pena di sospensione della Licenza”.
Corrispondentemente, l’art 32 del Regolamento
Org_9
2008 prevede che: “1.
Nelle questioni nazionali, le relative Federazioni sono competenti per
l’applicazione delle sanzioni. Tale competenza, tuttavia, non esclude la
Org
competenza della Commissione disciplinare della (
Org_14
[...]
di applicare sanzioni ad un agente di calciatori che sia coinvolto in un
trasferimento all’interno di una Federazione diversa da quella che ha emesso la
sua licenza di agente. 2. Nelle transazioni internazionali, la Commissione
Org
Disciplinare della è competente per l’applicazione di sanzioni in conformità
Org
con il codice disciplinare della ”.
Agli agenti che, ratione temporis, non fossero in possesso di una licenza
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nell’ordinamento interno non era, dunque, applicabile il regolamento , ma
soltanto quello di appartenenza (nel caso di specie
Org_7
) e, in caso di
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mandati internazionali (stipulati tra società sportive affiliate alla e agenti in
possesso di licenza rilasciata da Federazione estera), il Regolamento 2008, quale disciplina sportiva sovranazionale.
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La controversia dedotta in giudizio risulta appunto, con tutta evidenza,
connotata da un evidente profilo di internazionalità, posto che il mandato di cui alla scrittura privata del 2.1.2015 è stato conferito da una società di calcio
Org_
affiliata alla a un agente di calciatori in possesso di licenza rilasciata da una
Federazione estera
Org_10
Ebbene, così come dedotto dall’ attore, a differenza di quanto previsto dall’art.
Org_
16 del Regolamento agenti sportivi della 2010, il regolamento FIFA PAR
2008 non obbliga ma si limita a consigliare l’utilizzo del modello standard di mandato (Art. 21) e non sanziona con l’inefficacia/nullità l’omessa registrazione dei mandati (art. 19 comma 6: “ll mandato deve essere rilasciato in quattro originali, debitamente sottoscritti da entrambe le parti. Il calciatore o la società di calcio tiene la prima copia e l’agente la seconda. Ai fini della registrazione, l’agente deve inviare la terza e la quarta copia alla propria Federazione e alla Federazione cui il calciatore o la società di calcio appartengono, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.”). Allo stesso modo, una sanzione del tipo di quella
indicata da
CP_1
non risultava prevista dal Regolamento del
Org_7 .
La scrittura privata stipulata tra le parti in data 2.1.2015 non può, dunque, essere
considerata invalida/inefficace.
È altresì infondata l’eccezione sollevata dalla medesima parte in via subordinata, di decadenza della pretesa creditoria azionata in giudizio dall’
attrice in relazione alla scrittura privata del 2.01.2015, ai sensi dell’ art 30
Org
comma 4 del regolamento PAR 2008 vigente ratione temporis, secondo cui:
“The Players’ Status Committee or single judge (as the case may be) shall not
hear any case subject to these regulations if more than two years have elapsed
from the event giving rise to the dispute” (“Il Players’Status Committee della
Org
o giudice unico (a seconda dei casi) non potrà decidere su domande
presentate ai sensi del presente regolamento nel caso in cui siano trascorsi più di
due anni dall’evento che ha dato origine alla controversia”).
Al di là del nomen iuris utilizzato inizialmente dalla convenuta (“prescrizione” anziché “decadenza”) non vi è dubbio che la disposizione richiamata individui un’ipotesi di decadenza, quale perdita della possibilità di esercitare un diritto in caso di mancato esercizio in un termine perentorio (art. 2964 c.c.).
Né potrebbe affermarsi che un’eccezione di decadenza non sia stata
tempestivamente sollevata dalla società convenuta, avendo essa testualmente
richiamato in comparsa di costituzione l’art 30 comma 4 del regolamento
Org_9
[...]
2008, competendo poi al giudice la qualificazione giuridica di quanto ivi
previsto in termini di prescrizione o decadenza.
Tuttavia l’art 30 c. 4 del regolamento
CP_5
non è applicabile alla presente
controversia, essendo limitato all’ambito dei procedimenti disciplinari che
presentano caratteri di internazionalità, ed alle controversie contrattuali per le quali la giurisdizione sia stata, appunto, demandata alla decisione degli organismi
Org
, laddove all’opposto nel caso di specie le parti hanno espressamente fatto
riferimento alla giurisdizione ordinaria italiana, tramite il riferimento nel contratto del 2.1.15 al foro di Firenze quale competente a dirimere ogni controversia tra le parti derivante dalla predetta scrittura.
È invece decisivo osservare, ai fini del rigetto della domanda attorea, che la scrittura privata del 2.1.2015 è stata chiaramente superata dal successivo contratto di rappresentanza sportiva del 20.07.15, allegato dalla convenuta alla comparsa di risposta (all. n. 3).
La parte attrice nella prima udienza del 7.10.20 ha in realtà disconosciuto il
contratto in parola, unitamente alle fatture prodotte dall’ attrice (doc. 4 e 6). A seguito di ciò, parte convenuta ha formulato tempestiva istanza di verificazione. Il disconoscimento relativo alle fatture non assume rilevanza, trattandosi di documenti fiscali che non necessitano, ai fini della loro valenza (anche probatoria), di sottoscrizione da parte dell’emittente.
Quanto invece al contratto va osservato che nel giudizio di verificazione di scrittura privata il giudice - che ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria - non è obbligato a disporre consulenza tecnica (con i conseguenti tempi ed oneri economici per le parti), quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti per accertare l'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare (Cass. n. 4526/82).
Nello stesso senso di recente è stato precisato (Cass. n. 12695/08, Cass n. 3207/2014 e Cass. n. 887/18) che, allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata non è necessario disporre una CTU grafologica per accertare l'autenticità della scrittura, qualora possa desumere la veridicità del
documento attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo.
Orbene nel caso di specie dalla comparazione tra la sottoscrizione apposta
dall’attore in calce al contratto di rappresentanza sportiva del 20.07.15 (doc. n.
3) e quelle in atti di certa provenienza dell’attore - in particolare la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 2.1.2015 e la sottoscrizione autenticata dal difensore apposta sulla procura alla lite - emerge ictu oculi che la morfologia della sottoscrizione oggetto di disconoscimento sia assolutamente identica e coincidente quella delle due sottoscrizioni in comparazione; inoltre, le due sottoscrizioni in comparazione, pur apposte in tempi diversi - una circa 6 mesi prima di quella impugnata e l’altra circa 4 anni dopo – evidenziano una continuità nel tempo del medesimo modo di firmare da parte dell’attore.
Ma oltre a ciò assumono rilievo evidenti considerazioni di ordine logico: deve
infatti considerarsi pacifico, in quanto è stato documentato da
CP_1 ed
inoltre in sostanza ammesso dallo stesso attore, sia pure con qualche ambiguità,
che egli abbia già ricevuto da
CP_1
, in relazione proprio alla specifica
vicenda in esame (trasferimento ad altro club del giocatore
somma di € 400.000,00.
CP_2
), la
Di tale avvenuto pagamento l’attore non ha in realtà dato conto in citazione, e ciò non appare certo conforme a buona fede e correttezza nei confronti della controparte contrattuale. Soltanto dopo la costituzione in giudizio della
CP_1
, la quale ha rappresentato l’avvenuto pagamento in questione,
l’attore nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. ha fatto cenno ad esso, definendolo “asserito”, e affermando che esso “potrà rappresentare, al più, un anticipo di quanto previsto al punto 1) della scrittura privata del 2.1.15” (affermazioni poi riprese identiche in sede di comparsa conclusionale).
Una posizione, appunto ambigua, che ancora una volta non appare conforme a buona fede e correttezza, stavolta processuale, nei confronti della controparte: trattandosi di un pagamento dedotto come a lui direttamente effettuato, infatti, l’attore deve esserne necessariamente a conoscenza e ha, dunque, l’onere di assumere al riguardo una specifica posizione: potrebbe dunque affermare di non aver ricevuto la somma in questione, o di averla ricevuta, ma non può parlare di importo “asseritamente” ricevuto, salvo poi procedere ad effettuarne una diversa imputazione (ma…”al più”..), il che non avrebbe senso se il pagamento non fosse avvenuto.
Quel che rileva è che la stessa parte attrice ammette, in sostanza, che la ricezione dell’importo di € 400.000,00 fosse legata proprio alla vicenda in esame, trattandosi a suo dire di un “anticipo di quanto previsto al punto 1) della scrittura
privata del 2.1.15” (“6% della somma netta che la
CP_1
riceverà a sua volta
dalla vendita del calciatore”). È tuttavia evidente che non possa essere quella in realtà l’imputazione di tale pagamento, visto che il medesimo attore in citazione ha all’opposto affermato – e non poteva, vale ripetere, non essere a conoscenza di tali circostanze – di non aver ricevuto alcun pagamento in relazione alla scrittura del 2.1.15, né quanto alla parte variabile (non essendo neppure in grado di quantificarne l’importo), né con riferimento al compenso fisso ivi previsto.
Del tutto coerente, dal punto di vista logico e cronologico, è dunque quanto
affermato dalla parte convenuta, vale a dire che il pagamento si riferisse
all’adempimento delle obbligazioni di cui al contratto del 20.7.15. Del tutto coerente è quindi, di conseguenza, anche il fatto che parte attrice abbia emesso la fattura n. 29/15 proprio in relazione al contratto del 20.7.15. L’attore ha invero, come si è detto, genericamente “disconosciuto” anche tale fattura. Premesso quanto in precedenza detto, e cioè che la fattura commerciale non costituisce un documento suscettibile di disconoscimento, anche in questo caso la parte non ha mai chiaramente – pur dovendone essere, ancora una volta, necessariamente a conoscenza - negato di averla emessa, ma si è ancora una volta ambiguamente limitata ad evidenziare la stranezza del fatto che tale fattura (ma anche quella di cui al doc. 6) possa essere stata emessa da un agente del
Org_7
in lingua italiana, e con le caratteristiche previste dalla normativa
fiscale italiana.
Ma la conferma che proprio quella sia la fattura emessa dall’agente, recante dunque l’espresso riferimento al contratto del 20.7.15, si evince da una pluralità di elementi: la fattura infatti reca la sottoscrizione dell’attore e, seppure essa sia stata disconosciuta, reca una sottoscrizione che appare identica a quella di cui al contratto del 2.1.15 e di quello successivo del 20.7.15, oltre che di cui alle scritture utilizzabili quale strumento di comparazione, delle quali si è detto; l’attore non mai prodotto altre proprie fatture, emesse con riferimento ad incarichi effettuati in Italia, al fine di evidenziarne la diversità “strutturale”
rispetto a quella prodotta in giudizio da
CP_1
, né le proprie scritture
contabili del periodo, con le quali avrebbe potuto facilmente dimostrare la sua mancata emissione; l’importo di € 400.000,00 corrisponde esattamente al compenso previsto dal contratto del 20.7.15, mentre invece la parte attrice come si è detto non solo non aveva fatto cenno all’avvenuto pagamento di acconti in relazione al punto 1 della scrittura del 2.1.15, ma aveva proprio negato che i compensi previsti fossero stati pagati; e del resto, neppure l’attore ha prodotto in giudizio la diversa fattura, sempre di € 400.000,00 che avrebbe dovuto emettere una volta ricevuto il pagamento, se non fosse quella disconosciuta la fattura emessa a tal riguardo.
Deve dunque ritenersi innanzitutto, all’esito del sub-procedimento di verificazione, che il contratto del 20.07.15 sia stato effettivamente stipulato dall’attore e, dunque, che esso fosse pienamente valido ed efficace tra le parti. Occorre, dunque, verificare in che rapporto siano tra di loro i due contratti.
Il secondo contratto si differenzia dalla precedente scrittura solo per una differente pattuizione del compenso dovuto all’agente, stabilito nell’ importo fisso di euro 400.000, da corrispondersi in unica soluzione entro il 1 settembre 2015 in caso di effettivo trasferimento del giocatore al predetto club. Per il resto, esso risulta stipulato tra le medesime parti ed ha ad oggetto il medesimo affare, consistente nel conferimento del mandato a trattare il trasferimento del
calciatore
CP_2
ad altro club, nel primo caso in favore di un club da
individuare, nel secondo caso ad un club (ormai) individuato nell’Atletico de
CP_3 .
I due contratti non parrebbe possano essere posti in relazione tra loro in termini
di contratto preliminare e definitivo, come vorrebbe la parte convenuta, atteso che nel primo non vi è un impegno, se non in termini nebulosi, a stipularne un secondo ed inoltre, come evidenziato dall’attore, dalla terminologia utilizzata dalle parti il contratto risulta immediatamente efficace (“già da ora”).
È tuttavia evidente come nell’intento delle parti il secondo contratto abbia sostituito, o comunque modificato quella precedente, realizzando una vicenda che può essere inquadrata nella novazione del contratto o, quanto meno, di una sua modificazione oggettiva, con eliminazione di una voce di compenso e successione, dunque, dell’un contratto all’altro, come all’autonomia negoziale delle parti è ben consentito fare.
In tal senso rileva il dato cronologico, unitamente all’identità dell’oggetto dei due
contratti, il che vale ad escludere l’unica altra possibilità ipotizzabile, e cioè che il secondo contratto debba andare ad aggiungersi, nella volontà delle parti, al primo.
Una simile possibilità infatti, oltre ad avere scarso senso logico, non è stata – il che è decisivo – neppure mai prospettata dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice, la quale ha all’opposto come visto da un lato persino disconosciuto l’esistenza di esso, salvo poi contraddittoriamente affermare che i due contratti sarebbero, comunque, “slegati” l’uno dall’altro ma senza mai spiegare però, del tutto significativamente, le ragioni per cui il secondo sarebbe stato allora stipulato.
A fronte di ciò
CP_1
ha invece fornito una spiegazione della vicenda del
tutto logica e coerente: dopo il primo incarico di ricerca di un club ancora da individuare le parti, allorquando il club in cui il giocatore si sarebbe trasferito è stato individuato hanno evidentemente inteso precisare, concretizzare ed “attualizzare” le loro obbligazioni alla luce di tale sopravvenienza, modificando dunque il precedente contratto.
La modificazione è consistita, essenzialmente, nell’eliminazione del compenso a percentuale in precedenza previsto, in un momento in cui evidentemente le parti erano ormai ben a conoscenza del valore di realizzo ottenuto della cessione del calciatore e che lo stesso sarebbe stato di segno negativo, come d’altronde si evince anche dai bilanci del club prodotti dalla stessa parte attrice.
Data tale situazione, le parti hanno dunque inteso anche – nel contempo –
specificare che quello che nella scrittura del 2.1.15 era indicato in termini di “compenso forfettario incondizionato” veniva ora a costituire il compenso che le parti collegavano all’esito positivo dell’incarico di mandato.
È evidente, infatti, che si tratti del medesimo compenso diversamente qualificato dalle parti nei due diversi momenti temporali: l’importo è infatti identico e identica è quella indicata come data del pagamento, ed esso è indicato come dovuto per lo svolgimento della medesima attività da parte dell’agente.
E ciò doveva essere ben noto anche all’agente il quale infatti (ed anche il
comportamento successivo delle parti rileva ai fini dell’interpretazione della loro volontà negoziale) dopo aver incassato la somma di € 400.000,00 come da contratto del 20.7.15 (come riportato in fattura) nulla più ha richiesto per lungo
tempo a
CP_1 .
Qualora, all’opposto, il compenso “incondizionato” di cui alla prima scrittura
fosse stato comunque dovuto, in aggiunta a quello previsto nella scrittura successiva in relazione all’effettiva cessione del giocatore, l’attore non avrebbe – del tutto verosimilmente – omesso di fare riferimento a tale scrittura ed al relativo pagamento ma si sarebbe più semplicemente, previa ammissione dell’avvenuto incasso, limitato ad affermare di aver diritto anche al pagamento delle somme indicate nella scrittura del 2.1.15.
Ma non avrebbe avuto senso, allora, per le parti prevedere un compenso a percentuale e poi, in aggiunta, anche un compenso a misura fissa, oltre ad un ulteriore compenso incondizionato di pari importo, e per tale ragione verosimilmente la parte non vi ha fatto cenno.
Mentre ha invece molto senso che, verificato dalle parti ex post che un compenso a percentuale non sarebbe maturato, esse abbiano quindi specificato le “modalità” di pagamento dell’importo di cui al punto 2 della scrittura del 2.1.15, come appunto ivi previsto che sarebbe dovuto accadere, precisando che esso sarebbe stato pagato per l’attività concretizzatasi, a quel punto, in senso positivo.
In relazione a tutto quanto sinora affermato, va infine accolta la domanda di condanna ex art 96 c 3 c.p.c. formulata dalla convenuta nei confronti dell’attrice, avendo in effetti quest’ultima agito in giudizio con dolo o colpa grave, con particolare riferimento al disconoscimento del contratto del 20.7.15, oltre che in
relazione al fatto dell’aver taciuto il pagamento ricevuto da
CP_1 .
In questo senso, il Tribunale ritiene equa la condanna al pagamento di un
importo di € 5.000,00.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da D.M. 55/2014 e succ. mod., tenendo conto dell’assenza di un’attività propriamente istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda;
- condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite in favore della parte
convenuta che si liquidano in € 10.000,00, oltre rsg, iva e cpa come per legge;
- condanna inoltre l’attore, ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento in favore della società convenuta dell’ulteriore somma di € 5.000,00.
Firenze, il 6.12.23
Il giudice
dott. Enrico D’Alfonso