TRIBUNALE DI FIRENZE – SENTENZA N. 3661/2023 DEL 07/12/2023

 

Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona

del dott. Enrico D’Alfonso, ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile iscritta al n. R.G. 5280/2020, avente ad oggetto: azione di adempimento contrattuale mandato sportivo;

 

TRA


Parte_1


, elettivamente domiciliato in Padova presso lo studio degli avv.


Omissis  e Omissis , che lo rappresentano e difendono come da

mandato in calce all’ atto di citazione;

attore E


Controparte_1


in persona del legale rappresentante pt, elettivamente


domiciliata in Roma presso lo studio degli avv. Omissis e Omissis  , che la rappresentano e difendono come da mandato in calce al alla comparsa di costituzione e risposta;                                                                                   Convenuto

 

CONCLUSIONI


Per  parte  attrice:  in  via  principale,  accertato  che  il  sig.


Parte_1         ha


correttamente  adempiuto  alla  propria  obbligazione  derivante  dal  contratto


concluso  in  data  2.1.2015  (doc.  3)  con  l’


Controparte_1


accertato,


conseguentemente, che


Controparte_1


deve corrispondere al sig.


[...]


Pt_1


gli  importi  così  come  saranno  determinati  sulla  base  del  predetto


contratto  del  2.1.2015,  sottoscritto  dal  Presidente,  dott.


Parte_2            e


comunque per tutte le causali di cui alla narrativa, per l’effetto, condannare


Controparte_1


a  corrispondere  al  sig.


Parte_1


tutti  gli  importi


dovuti a titolo di compenso in virtù del contratto concluso in data 2.1.2015 e ciò secondo quanto emerso allesito della presente causa, oltre ad interessi legali dal dì del dovuto sino all’effettivo saldo e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con condanna al pagamento di spese e compensi di causa.

Per parte convenuta: in via principale: a) Accertare e dichiarare la nullità e/o

inefficacia della scrittura ex adverso invocata e, per l’effetto, rigettare integralmente le domande attoree; In via subordinata: b) rispetto alla conclusione di cui alla lettera a) che precede, nella denegata ipotesi di riconoscimento della validità e/o efficacia della scrittura accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in narrativa, l’intervenuta prescrizione dei diritti di credito da esso derivanti per il decorso del termine biennale previsto dall’art. 30 comma


Org

 delle   PlayersAgent Regulations   della              e,   pe l’effetto,   rigettare

integralmente le domande attoree. In via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi di riconoscimento della validità e/o efficacia della Scrittura e della azionabilità dei diritti di credito ivi previsti, accertare e dichiarare la natura di accordo preliminare della Scrittura e l’intervenuto superamento della stessa con la sottoscrizione del Contratto e, per leffetto, rigettare integralmente le domande attoree. In ogni caso: d) Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge e condanna di controparte ex art. 96 comma 3 c.p.c..

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


Con atto di citazione ritualmente notificato


Parte_1


conveniva in giudizio


Controparte_1


al fine di vederla condannare al pagamento degli importi


ritenuti dovuti a titolo di compenso per l’opera prestata in favore della stessa, in forza della scrittura privata stipulata in data 2.1.2015 (doc. n. 3), con la quale l’attore aveva ricevuto mandato di condurre le trattative per la cessione del


calciatore


CP_2


ad altro club, in quel momento ancora da individuare.


A  fondamento  della  domanda  deduceva  che  le  parti  avessero  strutturato  il compenso in due punti: il primo in una percentuale variabile condizionata al


trasferimento del calciatore “pari al 6% della somma netta che la


CP_1


riceverà a sua volta dalla vendita del calciatore (netto dal prezzo originario di


acquisto e dalla quota del 25% a favore del


Org_2


)” e il secondo, in un


importo  forfettario  incondizionato  di  euro  400.000,00  da  pagare  entro  il

1.9.2015 con modalità da convenire”; che nonostante il calciatore, grazie alla


propria opera, fosse stato ceduto  in data 21.7.2015  al club


Org_3          CP_3      ,


CP_1


si era resa inadempiente alla corresponsione di entrambi i compensi;


in particolare,   per quanto riguarda il compenso convenuto al punto   1, il club

non aveva   mai fornito i contratti relativi all’acquisto, nel 2012, del calciatore


CP_2


dal


Organizzazione_4


e  della  successiva  vendita  del  medesimo


calciatore al


Org_5


de   CP_3


del 2015, rendendo impossibile stabilire sia


l’an che il quantum del compenso percentualmente pattuito.

Di tali contratti chiedeva, pertanto, l’esibizione in giudizio.

Concludeva quindi come riportato in epigrafe.


Si  costituiva


Controparte_1


evidenziando,  in  via  principale,  come  la


scrittura del 2.1.15 dovesse essere ritenuta radicalmente nulla e/o inefficace ai sensi del’ art. 16 del regolamento agenti calciatori FIGC  2010 applicabile  ratione temporis, per omesso utilizzo dei moduli predisposti dalla Commissione agenti  e omesso deposito o invio del mandato presso la segreteria della stessa, a mezzo raccomandata a/r, nel termine di 20 giorni dalla sottoscrizione del mandato. Precisava,  inoltre,  che  a  seguito  della  successiva  entrata  in  vigore  in  data

Org_

1.4.2015 del “regolamento per servizi di procuratore sportivo”       , il quale

aveva abolito i moduli di mandato prestampati, le parti avevano sottoscritto un contratto denominato Standard Representation Contract”, datato 20  luglio 2015  (all.  3),  volto  a    disciplinare  in  via  definitiva  il  mandato  a  negoziare  il


trasferimento  del  giocatore  dalla


CP_1


all’


Controparte_4


nonché le modalità di maturazione e corresponsione del relativo compenso; che

l’art.  4  prevedeva    un  compenso  fisso  per  l’agente  pari  a   400.000,  da


corrispondersi in unica soluzione entro il 1 settembre 2015 in caso di effettivo trasferimento  del  giocatore  al  club  designato;  che  in  data  20  luglio  2015  il


calciatore  era  stato  effettivamente  ceduto  a  titolo  definitivo  all’


CP_4


[...]


, facendo dunque maturare il diritto dell’agente a ricevere il compenso


pattuito; che a seguito dell’emissione della fattura n. 29/2015 all. 4) da parte dell’ agente, gli era stato regolarmente corrisposto l’importo di € 400.000 per


commissione per la cessione del giocatore all


Controparte_4


”, rispettando gli


obblighi previsti nell’unico accordo valido ed efficace tra le parti.

In via subordinata, nella denegata ipotesi che la scrittura fosse stata ritenuta valida ed efficace, eccepiva la prescrizione del diritto di credito azionato dall’attore in quanto le disposizioni sportive applicabili ratione temporis (art. 30

Org                                                                                                               Org_

comma  4            PAR  2008  e  art.  17.2  del  Regolamento  Agenti             2010)

prevedevano che l’agente avesse due anni dalla firma del mandato per far valere in giudizio i diritti di credito di esso derivanti: tale termine era irrimediabilmente spirato il 2 gennaio 2017, non essendo intervenuti medio termine atti interruttivi della prescrizione.

In ulteriore subordine evidenziava che, in ogni caso, la scrittura privata azionata dalla controparte potesse avere mera funzione di accordo di mandato preliminare,  e  sarebbe  stata  quindi  poi  superata  dal  contratto  definitivo  del

Org_

20.07.2015, regolarmente depositato in          e in relazione al quale l’agente era

stato già remunerato.

L’attore replicava in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di non essere


sottoposto,  appartenendo  alla  Federazione  calcistica


Org_7


,  da  cui


aveva ricevuto la relativa licenza (doc. n.2), alle prescrizioni del regolamento

Org


agenti di calciatori


Org_8


, bensì solo ai regolamenti della       (anno 2008) e


della propria Federazione (entrato in vigore nel 2016), che non prevedevano né l’obbligo di utilizzo di formulari né della registrazione del contratto, a pena di nullità /inefficacia.

In merito all’ eccezione di prescrizione replicava che il termine dovesse essere

stabilito sulla base delle norme del codice civile, quale disciplina gerarchicamente sovraordinata.

Contestava infine che la scrittura avesse valore di preliminare di mandato, in

quanto   la   stessa   prevedeva   l’attribuzione   d un   incarico   immediato   (“la


CP_1


incarica già da adesso”) a trattare la cessione del calciatore al club che


sarebbe stato in seguito individuato dall’ agente o dalla


CP_1      .


Quindi sulla scorta di una istruttoria documentale, all’udienza del 5.4.2023, la

causa veniva assegnata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

 

****

Tanto premesso la domanda è infondata e va dunque respinta.

È  pacifico,  e  comunque  documentato,  che  le  parti  abbiano  stipulato  in  data

2.1.15 una scrittura privata in forza della quale la società di calcio convenuta ha

conferito all’attore, agente di calciatori, un mandato a trattare il trasferimento


del calciatore


CP_2


ad altro club, in quel momento ancora da individuare.


La scrittura in questione sarebbe da ritenere, secondo la parte convenuta, inefficace per effetto dell’art. 16 del regolamento agenti di calciatori FIGC 2010 (“modalità  dell’incarico”),  vigente  ratione  temporis:  “a  pena  di  inefficacia,


l’incarico  deve  essere  redatto  esclusivamente  sui  moduli  predisposti  dalla

Org

commissione agenti, conformemente al modello         . Tali mandati devono, a

pena di inefficacia, essere depositati o inviati, entro 20 giorni dalla loro sottoscrizione, a mezzo raccomandata a.r, presso la segreteria della commissione agenti.” Tale regolamento sarebbe pienamente applicabile nel caso di specie in


virtù di quanto previsto dall’art. 23 del regolamento


Org_9


2008, che obbliga


gli agenti ad osservare anche “i regolamenti delle federazioni nazionali”.

Org_

Secondo parte attrice, in ragione della propria appartenenza alla       agente di


calciatori della


Organizzazione_10


(FSCG del


Org_7


), dalla quale


aveva ricevuto la relativa licenza, egli  sarebbe  stato sottoposto soltanto  alle

Org

prescrizioni  del  regolamento        ,  avente  natura  sovraordinata  rispetto  al

regolament delle   Federazioni   nazionali,   ed   al   regolamento   agenti   della


Organizzazione_10


. Entrambi non prevedevano tuttavia la sanzione


dell’inefficacia del contratto di mandato in caso di omessa registrazione nei venti

giorni successivi alla sua sottoscrizione.

Le parti concordano, invece, in merito all’applicabilità del Regolamento FIFA “Players’Agents Regulations” (FIFA PAR) 2008 vigente ratione temporis, quale disciplina sportiva sovranazionale.

Tale regolamento deve infatti ritenersi applicabile, in base al principio di gerarchia delle fonti, ed in virtù dello specifico riferimento ad esso contenuto nel regolament FIGC   2010   (art.    primo   comma:   “il   presente   regolamento


disciplina,  in  conformi alle  regole  emanate  in  materia  dalla


[...]


Organizzazione_11


che qui si intendono richiamate,


l’attività  degli  agenti  di  calciatoriin  possesso  di  una  licenza…rilasciata  dalla


Organizzazione_12


(“FIGC”) o da altra federazione nazionale ed


operanti   in   ambito   nazional ed   internazionale”),   oltre   che   nell’art 1

Org_1

regolamento            ed in quello corrispondente della Federazione montenegrina,

alla osservanza dei quali le parti in causa erano rispettivamente soggetti.

Tale soggezione ai regolamenti nazionali dipendeva tuttavia dalla presentazione di una domanda per il conseguimento della licenza (intesa, alla stregua del regolamento FIFA PAR 2008 vigente ratione temporis, quale certificazione ufficiale rilasciata dalla competente Federazione che abiliti una persona fisica a

Org_

svolgere  lattività  di  agente  di  calciatori)  ai  competenti  organi  della            e

dall’ottenimento della stessa: è in tal modo infatti che l’agente accetta, in via

negoziale,  di  sottostare  alla  disciplina  formale  e  sostanziale  del  regolamento

Org_agenti  calciatori  della            e  alle  altre  norme  federali  (“gli  agenti,  con  la

domanda e la successiva accettazione del rilascio della Licenza a loro nome, si obbligano in via negoziale a rispettare il presente regolamento, le altre norme

Org

federali e le norme emanate dalla        .  In particolare, gli Agenti si obbligano a

sottostare al controllo, alle procedure ed al giudizio disciplinare degli organismi federali indicati nel presente regolamento, accettando la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato nei loro confronti”; ma nello stesso

senso v. l’art.  6: attraverso la domanda presentata per il conseguimento della

Org_

licenza  da  parte  della            il  candidato  si  impegna  a  rispettare  le  leggi,  i

Org_                Org

regolamenti, le direttive e le decisioni della          e della        ”;  e l’art.8 comma 1

lett e: “al fine dell’esercizio dell’attività l’Agente, entro sei mesi dalla data in cui è  stato  superato  lesame,  pena  la  decadenza  dall’idoneità  ed  obbligo  di


ripetizione dell’esame, deve:()sottoscrivere una dichiarazione di accettazione degli obblighi derivanti  dal presente regolamento …

Nello stesso senso, in ambito sanzionatorio, lart 25 c. 2 del Regolamento agenti

Org_

di   calciatori               2010   prevede   che:       “Le   indagini,   il   deferimento   e

l’accertamento delle infrazioni e l’applicazione delle sanzioni nei confronti degli

Org_

agenti in possesso di licenza rilasciata dalla          sono di competenza degli organi

Org_

di giustizia sportiva della         , secondo le procedure previste dallo Statuto e dai

Org_

regolamenti federali in relazione ai tesserati         , …”, aggiungendo  al comma 3

Org_

che:  “La  competenza  della             nelle  controversie  nazionali  non  esclude,

Org

tuttavia, quella della Commissione Disciplinare della             che  può applicare

sanzioni ad un Agente che sia coinvolto in un trasferimento all’interno di una Federazione diversa da quella che ha emesso la sua Licenza a pena di sospensione della Licenza”.


Corrispondentemente, lart 32 del Regolamento


Org_9


2008 prevede che: “1.


Nelle   questioni   nazionali,   le   relative   Federazioni   sono   competenti   per

l’applicazione   delle   sanzioni.   Tal competenza,   tuttavia,   non   esclude   la

Org


competenza   della   Commissione   disciplinare   della          (


Org_14


[...]


di applicare sanzioni ad un agente di calciatori che sia coinvolto in un


trasferimento all’interno di una Federazione diversa da quella che ha emesso la

sua  licenza  di  agente.  2.  Nelle  transazioni  internazionali,  la  Commissione

Org

Disciplinare della         è competente per l’applicazione di sanzioni in conformità

Org

con il codice disciplinare della      .

Agli  agenti  che,  ratione  temporis,  non  fossero  in  possesso  di  una  licenza

Org_

nell’ordinamento interno non era, dunque, applicabile il regolamento     , ma


soltanto quello di appartenenza (nel caso di specie


Org_7


) e, in caso di

Org_


mandati internazionali (stipulati tra società sportive affiliate alla     e agenti in


possesso di licenza rilasciata da Federazione estera), il Regolamento 2008, quale disciplina sportiva sovranazionale.


Org_9


La   controversia   dedotta   in   giudizio   risulta   appunto,   con   tutta   evidenza,

connotata da un evidente profilo di internazionalità, posto che il mandato di cui alla  scrittura  privata  del  2.1.2015  è  stato  conferito  da  una  società  di  calcio

Org_

affiliata alla         a un agente di calciatori in possesso di licenza rilasciata da una


Federazione estera


Org_10


Ebbene, così come dedotto dall’ attore, a differenza di quanto previsto dall’art.

Org_

16 del Regolamento agenti sportivi della           2010, il regolamento FIFA PAR

2008 non obbliga ma si limita a consigliare lutilizzo del modello standard di mandato (Art. 21) e non sanziona con l’inefficacia/nullità l’omessa registrazione dei mandati (art. 19 comma 6: “ll mandato deve essere rilasciato in quattro originali, debitamente sottoscritti da entrambe le parti. Il calciatore o la società di calcio tiene la prima copia e l’agente la seconda. Ai fini della registrazione, l’agente deve inviare la terza e la quarta copia alla propria Federazione e alla Federazione cui il calciatore o la sociedi calcio appartengono, entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione.). Allo stesso modo, una sanzione del tipo di quella


indicata da


CP_1


non risultava prevista dal Regolamento del


Org_7       .


La scrittura privata stipulata tra le parti in data 2.1.2015 non può, dunque, essere

considerata invalida/inefficace.

È   altresì   infondata   leccezion sollevata   dalla   medesima parte     in   via subordinata,  di  decadenza  della  pretesa  creditoria  azionata  in  giudizio  dall’


attrice  in  relazione  alla  scrittura  privata  del  2.01.2015, ai  sensi  dell’  art  30

Org

comma 4 del regolamento         PAR 2008 vigente ratione temporis, secondo cui:

“The Players’ Status Committee or single judge (as the case may be) shall not

hear any case subject to these regulations if more than two years have elapsed

from the event giving rise to the dispute”   (“Il Players’Status Committee della

Org

o  giudice  unico  (a  seconda  dei  casi)  non  potrà  decidere  su  domande

presentate ai sensi del presente regolamento nel caso in cui siano trascorsi più di

due anni dall’evento che ha dato origine alla controversia”).

Al di là del nomen iuris utilizzato inizialmente dalla convenuta (“prescrizione” anziché “decadenza”) non vi è dubbio che la disposizione richiamata individui un’ipotesi di decadenza, quale perdita della possibilità di esercitare un diritto in caso di mancato esercizio in un termine perentorio (art. 2964 c.c.).

Né   potrebbe   affermarsi   che   un’eccezione   di   decadenza   non   sia   stata

tempestivamente sollevata dalla società convenuta, avendo essa testualmente


richiamato in comparsa di costituzione l’art 30 comma 4 del regolamento


Org_9


[...]


2008, competendo poi al giudice la qualificazione giuridica di quanto ivi


previsto in termini di prescrizione o decadenza.


Tuttavia l’art 30 c. 4 del regolamento


CP_5


non è applicabile alla presente


controversia,  essendo  limitato  allambito  dei  procedimenti  disciplinari  che

presentano caratteri di internazionalità, ed alle controversie contrattuali per le quali la giurisdizione sia stata, appunto, demandata alla decisione degli organismi

Org

,  laddove all’opposto nel caso di specie le parti hanno espressamente fatto

riferimento alla giurisdizione ordinaria italiana, tramite il riferimento nel contratto del 2.1.15 al foro di Firenze quale competente a dirimere ogni controversia tra le parti derivante dalla predetta scrittura.

È invece decisivo osservare, ai fini del rigetto della domanda attorea, che la scrittura privata del 2.1.2015 è stata chiaramente superata dal successivo contratto di rappresentanza sportiva del 20.07.15, allegato dalla convenuta alla comparsa di risposta (all. n. 3).

La parte attrice nella prima udienza del 7.10.20 ha in realtà disconosciuto il

contratto in parola, unitamente alle fatture prodotte dall’ attrice (doc. 4 e 6). A seguito di ciò, parte convenuta ha formulato tempestiva istanza di verificazione.  Il  disconoscimento  relativo  alle  fatture  non  assume  rilevanza,  trattandosi  di documenti   fiscali   che   non   necessitano,   ai   fini   della   loro   valenza   (anche probatoria), di sottoscrizione da parte dell’emittente.

Quanto invece al contratto va osservato che nel giudizio di verificazione di scrittura privata il giudice - che ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria - non è obbligato a disporre consulenza tecnica (con i conseguenti tempi ed oneri economici per le parti), quando il riscontro del fondamento o meno della domanda possa essere effettuato alla stregua di elementi di comparazione già acquisiti al processo, attendibili e conferenti per accertare l'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici della firma da verificare (Cass. n. 4526/82).

Nello stesso senso di recente è stato precisato (Cass. n. 12695/08, Cass n. 3207/2014 e Cass. n. 887/18) che, allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata non è necessario disporre una CTU grafologica per accertare l'autenticità della scrittura, qualora possa desumere la veridicità del


documento attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo.

Orbene  nel  caso  di  specie  dalla  comparazione  tra  la    sottoscrizione  apposta

dall’attore in calce al contratto di rappresentanza sportiva del 20.07.15 (doc. n.

3) e quelle in atti di certa provenienza dell’attore - in particolare la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata del 2.1.2015 e la sottoscrizione autenticata dal difensore apposta sulla procura alla lite - emerge ictu oculi che la morfologia della sottoscrizione oggetto di disconoscimento sia assolutamente identica e coincidente quella delle due sottoscrizioni in comparazione; inoltre, le due sottoscrizioni in comparazione, pur apposte in tempi diversi - una circa 6 mesi prima di quella impugnata e l’altra circa 4 anni dopo – evidenziano una continuità nel tempo del medesimo modo di firmare da parte dell’attore.

Ma oltre a ciò assumono rilievo evidenti considerazioni di ordine logico: deve


infatti considerarsi pacifico, in quanto è stato documentato da


CP_1        ed


inoltre in sostanza ammesso dallo stesso attore, sia pure con qualche ambiguità,


che  egli  abbia  già  ricevuto  da


CP_1


,  in  relazione  proprio  alla  specifica


vicenda in esame (trasferimento ad altro club del giocatore

somma di € 400.000,00.


CP_2


), la


Di tale avvenuto pagamento l’attore non ha in realtà dato conto in citazione, e ciò non appare certo conforme a buona fede e correttezza nei confronti della controparte  contrattuale.     Soltanto  dopo  la  costituzione  in  giudizio  della


CP_1


,  la  quale  ha  rappresentato  l’avvenuto  pagamento  in  questione,


l’attore nella memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. ha fatto cenno ad esso, definendolo “asserito”, e affermando che esso “potrà rappresentare, al più, un anticipo di quanto previsto al punto 1) della scrittura privata del 2.1.15” (affermazioni poi riprese identiche in sede di comparsa conclusionale).

Una posizione, appunto ambigua, che ancora una volta non appare conforme a buona fede e correttezza, stavolta processuale, nei confronti della controparte: trattandosi di un pagamento dedotto come a lui direttamente effettuato, infatti, l’attore deve esserne necessariamente a conoscenza e ha, dunque, lonere di assumere al riguardo una specifica posizione: potrebbe dunque affermare di non aver ricevuto la somma in questione, o di averla ricevuta, ma non può parlare di importo “asseritamente” ricevuto, salvo poi procedere ad effettuarne una diversa imputazione (ma…”al più”..), il che non avrebbe senso se il pagamento non fosse avvenuto.

Quel che rileva è che la stessa parte attrice ammette, in sostanza, che la ricezione dell’importo di € 400.000,00 fosse legata proprio alla vicenda in esame, trattandosi a suo dire di un “anticipo di quanto previsto al punto 1) della scrittura


privata del 2.1.15” (6% della somma netta che la


CP_1


riceverà a sua volta


dalla vendita del calciatore). È tuttavia evidente che non possa essere quella in realtà l’imputazione di tale pagamento, visto che il medesimo attore in citazione ha all’opposto affermato – e non poteva, vale ripetere, non essere a conoscenza di tali circostanze – di non aver ricevuto alcun pagamento in relazione alla scrittura del 2.1.15, né quanto alla parte variabile (non essendo neppure in grado di quantificarne l’importo), né con riferimento al compenso fisso ivi previsto.

Del tutto coerente, dal punto di vista logico e cronologico, è dunque quanto

affermato  dalla  parte  convenuta,  vale  a  dire  che  il  pagamento  si  riferisse


all’adempimento delle obbligazioni di cui al contratto del 20.7.15. Del tutto coerente è quindi, di conseguenza, anche il fatto che parte attrice abbia emesso la fattura n. 29/15 proprio in relazione al contratto del 20.7.15. L’attore ha invero, come si è detto, genericamente “disconosciuto” anche tale fattura. Premesso quanto in precedenza detto, e cioè che la fattura commerciale non costituisce un documento suscettibile di disconoscimento, anche in questo caso la parte non ha mai chiaramente – pur dovendone essere, ancora una volta, necessariamente a conoscenza - negato di averla emessa, ma si è ancora una volta ambiguamente limitata ad evidenziare la stranezza del fatto che tale fattura (ma anche quella di cui al doc. 6) possa essere stata emessa da un agente del


Org_7


in lingua italiana, e con le caratteristiche previste dalla normativa


fiscale italiana.

Ma la conferma che proprio quella sia la fattura emessa dallagente, recante dunque l’espresso riferimento al contratto del 20.7.15, si evince da una pluralità di elementi: la fattura infatti reca la sottoscrizione dell’attore e, seppure essa sia stata disconosciuta, reca una sottoscrizione che appare identica a quella di cui al contratto del 2.1.15 e di quello successivo del 20.7.15, oltre che di cui alle scritture utilizzabili quale strumento di comparazione, delle quali si è detto; l’attore non mai prodotto altre proprie fatture, emesse con riferimento ad incarichi  effettuati  in  Italia,  al  fine  di  evidenziarne  la  diversità  “strutturale


rispetto  a  quella  prodotta  in  giudizio  da


CP_1


,   le  proprie  scritture


contabili del periodo, con le quali avrebbe potuto facilmente dimostrare la sua mancata emissione; limporto di € 400.000,00 corrisponde esattamente al compenso previsto dal contratto del 20.7.15, mentre invece la parte attrice come si è detto non solo non aveva fatto cenno all’avvenuto pagamento di acconti in relazione al punto 1 della scrittura del 2.1.15, ma aveva proprio negato che i compensi previsti fossero stati pagati; e del resto, neppure l’attore ha prodotto in giudizio la diversa fattura, sempre di € 400.000,00 che avrebbe dovuto emettere una volta ricevuto il pagamento, se non fosse quella disconosciuta la fattura emessa a tal riguardo.

Deve    dunque   ritenersi   innanzitutto,   all’esito   del   sub-procedimento   di verificazione,  che  il  contratto  del  20.07.15  sia  stato  effettivamente  stipulato dall’attore e, dunque, che esso fosse pienamente valido ed efficace tra le parti. Occorre, dunque, verificare in che rapporto siano tra di loro i due contratti.

Il secondo contratto si differenzia dalla precedente scrittura solo per una differente pattuizione del compenso dovuto all’agente, stabilito nell’ importo fisso di euro 400.000, da corrispondersi in unica soluzione entro il 1 settembre 2015 in caso di effettivo trasferimento del giocatore al predetto club. Per il resto, esso risulta stipulato tra le medesime parti ed ha ad oggetto il medesimo affare, consistente  nel  conferimento  del  mandato  a  trattare  il  trasferimento  del


calciatore


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ad altro club, nel primo caso in favore di un club da


individuare, nel secondo caso ad un club (ormai) individuato nellAtletico  de

CP_3  .

I due contratti non parrebbe possano essere posti in relazione tra loro in termini

di contratto preliminare e definitivo, come vorrebbe la parte convenuta, atteso che nel primo non vi è un impegno, se non in termini nebulosi, a stipularne un secondo ed inoltre, come evidenziato dall’attore, dalla terminologia utilizzata dalle parti il contratto risulta immediatamente efficace (“già da ora”).


È tuttavia evidente come nell’intento delle parti il secondo contratto abbia sostituito, o comunque modificato quella precedente, realizzando una vicenda che può essere inquadrata nella novazione del contratto o, quanto meno, di una sua modificazione oggettiva, con eliminazione di una voce di compenso e successione, dunque, dell’un contratto all’altro, come allautonomia negoziale delle parti è ben consentito fare.

In tal senso rileva il dato cronologico, unitamente all’identità dell’oggetto dei due

contratti, il che vale ad escludere lunica altra possibilità ipotizzabile, e cioè che il secondo contratto  debba andare  ad aggiungersi, nella volontà delle parti, al primo.

Una simile possibilità infatti, oltre ad avere scarso senso logico, non è stata – il che è decisivo – neppure mai prospettata dalle parti, ed in particolare dalla parte attrice, la quale ha allopposto come visto da un lato persino disconosciuto l’esistenza di esso, salvo poi contraddittoriamente affermare che i due contratti sarebbero, comunque, slegati” l’uno dall’altro ma senza mai spiegare però, del tutto significativamente, le ragioni per cui il secondo sarebbe stato allora stipulato.


A fronte di ciò


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ha invece fornito una spiegazione della vicenda del


tutto logica e coerente: dopo il primo incarico di ricerca di un club ancora da individuare le parti, allorquando il club in cui il giocatore si sarebbe trasferito è stato individuato hanno evidentemente inteso precisare, concretizzare ed “attualizzare” le loro obbligazioni alla luce di tale sopravvenienza, modificando dunque il precedente contratto.

La modificazione è consistita, essenzialmente, nell’eliminazione del compenso a percentuale in precedenza previsto, in un momento in cui evidentemente le parti erano ormai ben a conoscenza del valore di realizzo ottenuto della cessione del calciatore e che lo stesso sarebbe stato di segno negativo, come d’altronde si evince anche dai bilanci del club prodotti dalla stessa parte attrice.

Data  tale  situazione,  le  parti  hanno  dunque  inteso  anche   nel  contempo  

specificare che quello che nella scrittura del 2.1.15 era indicato in termini di “compenso forfettario incondizionato” veniva ora a costituire il compenso che le parti collegavano all’esito positivo dell’incarico di mandato.

È evidente, infatti, che si tratti del medesimo compenso diversamente qualificato dalle parti nei due diversi momenti temporali: l’importo è infatti identico e identica è quella indicata come data del pagamento, ed esso è indicato come dovuto per lo svolgimento della medesima attività da parte dell’agente.

E  ciò  doveva  essere  ben  noto  anche  all’agente  il  quale  infatti  (ed  anche  il

comportamento successivo delle parti rileva ai fini dell’interpretazione della loro volontà negoziale) dopo aver incassato la somma di € 400.000,00 come da contratto del 20.7.15 (come riportato in fattura) nulla più ha richiesto per lungo


tempo a


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Qualora, all’opposto, il compenso “incondizionato” di cui alla prima scrittura

fosse stato comunque dovuto, in aggiunta a quello previsto nella scrittura successiva in relazione all’effettiva cessione del giocatore, lattore non avrebbe – del tutto verosimilmente – omesso di fare riferimento a tale scrittura ed al relativo pagamento ma si sarebbe più semplicemente, previa ammissione dell’avvenuto incasso, limitato ad affermare di aver diritto anche al pagamento delle somme indicate nella scrittura del 2.1.15.


Ma non avrebbe avuto senso, allora, per le parti prevedere un compenso a percentuale e poi, in aggiunta, anche un compenso a misura fissa, oltre ad un ulteriore compenso incondizionato di pari importo, e per tale ragione verosimilmente la parte non vi ha fatto cenno.

Mentre ha invece molto senso che, verificato dalle parti ex post che un compenso a percentuale non sarebbe maturato, esse abbiano quindi specificato le “modalità” di pagamento dell’importo di cui al punto 2 della scrittura del 2.1.15, come appunto ivi previsto che sarebbe dovuto accadere, precisando che esso sarebbe stato pagato per l’attività concretizzatasi, a quel punto, in senso positivo.

In relazione a tutto quanto sinora affermato, va infine accolta la domanda di condanna ex art 96 c 3 c.p.c. formulata dalla convenuta nei confronti dell’attrice, avendo in effetti quest’ultima agito in giudizio con dolo o colpa grave, con particolare riferimento al disconoscimento del contratto del 20.7.15, oltre che in


relazione al fatto dell’aver taciuto il pagamento ricevuto da


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In  questo  senso,  il  Tribunale  ritiene  equa  la  condanna  al  pagamento  di  un

importo di € 5.000,00.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da D.M. 55/2014 e succ. mod., tenendo conto dell’assenza di un’attività propriamente istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così dispone:

  1. Rigetta la domanda;
  2. condanna  parte  attrice  al  rimborso  delle  spese  di  lite  in  favore  della  parte

convenuta che si liquidano in € 10.000,00, oltre rsg, iva e cpa come per legge;

  1. condanna inoltre l’attore, ai sensi dell’art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento in favore della società convenuta dell’ulteriore somma di € 5.000,00.


Firenze, il 6.12.23


 

Il giudice

dott. Enrico D’Alfonso

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