TRIBUNALE DI FIRENZE – SENTENZA N. 4093/2024 DEL 20/12/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1238/2023 promossa da:
Parte_1
(C.F.
C.F._1
, con il patrocinio dell’avv. Omissis e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA ACRI, 30 88100 CATANZARO presso il
difensore avv. Omissis
Controparte_1
(C.F.
contro
P.IVA_1
ATTORE/I
), con il patrocinio dell’avv. Omissis
e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO 77 56125 PISA presso il
difensore avv. Omissis
CONVENUTO/I TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive memorie conclusionali
INTERVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
Con atto di citazione, il sig.
Parte_1
formulava opposizione al decreto
ingiuntivo n. 4908/22 del 14.12.2022 (R.G. 13199/2022) emesso dal Tribunale Firenze, che ingiungeva il pagamento della somma pari ad euro 18.666 in favore di
Controparte_1
oltre interessi come da domanda e spese di
procedura liquidate in E. 700,00* per compenso, oltre rimborso spese forfettarie per esborsi per E.145,50* oltre accessori come per legge e chiedeva “In via preliminare e
condizionata dichiarare la revoca, e/o la nullità, e/o l’inefficacia del decreto ingiuntivo n°4908/2022 del 14.12.2022, (RG 13199/2022), emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze, in persona del Giudice Dott. Massimo Donnarumma, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto e per carenza probatoria e per assenza di valida documentazione; 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di mandato per violazione dell’art 21 del Regolamento Agenti Sportivi in quanto l’agente ha operato in palese conflitto d’interessi senza dichiararlo nel contratto di mandato e senza autorizzazione; 3) Accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla Ricorrente/Opposta per la stagione sportiva 2019-2020; 4) Accogliere tutte le eccezioni e deduzioni argomentate nel presente atto che qui abbiansi tutte come ripetute e trascritte. 5) Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”. Nel ricorso si assume che l’opponente è debitore delle seguenti somme:
- “FUSSBALL CLUB SUDTIROL s.r.l. stagione 2019/2020” per euro 3.300,00;
- “FUSSBALL CLUB SUDTIROL s.r.l. stagione 2020/2021” per euro 6.000,00;
- “FUSSBALL CLUB SUDTIROL s.r.l. stagione 2021/2022” per euro 6.000,00;
A sostegno dell’opposizione, il sig.
Parte_1
eccepisce:
- che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di documentazione non avente alcun valore probatorio, poiché trattasi di documenti non originali o in copia atti a dimostrare presunte attività svolte, senza avere allegato alcun tipo di documento contabile attestante la pretesa creditoria;
- nullità del contratto di mandato per violazione dell’art. 21 del Regolamento Agenti Sportivi -, la cui osservanza è obbligatoria per gli agenti sportivi e per i calciatori professionisti - poiché l’agente ha operato in palese conflitto d’interessi. Segnatamente, nel contratto di prestazione sportiva allegato da parte opposta-
convenuta, la
Controparte_1
risulta aver rappresentato nella trattativa per la
stipula dello stesso sia il calciatore che la società. precedentemente la pratica di poter assistere entrambe le parti contrattuali era vietata, per cui la Federazione ha predisposto un modulo federale obbligatorio in cui l’agente sportivo dichiara di trovarsi in conflitto di interessi e le due parti lo autorizzano alla negoziazione. Nella
fattispecie, tale documento non è mai stato firmato dalle parti. A ben vedere, la
[...]
CP_1
neppure ha informato
Parte_1
della sussistenza del conflitto di
interessi, che quindi non vi ha autorizzato;
- la prescrizione del credito vantato dall’opposto, atteso che, secondo l’ordinamento sportivo che ha recepito la disposizione di cui all’art. 2950 c.c., il diritto al pagamento della provvigione si prescrive nel termine di un anno, il diritto al corrispettivo all’agente sportivo, che ha ricevuto un mandato da un calciatore, si prescrive al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato. Vanno, pertanto, ritenute prescritte le pretese economiche riguardanti la stagione sportiva 2019-2020 (in quanto prescritte al termine della stagione sportiva 2021- 2022) mosse dalla Società Ricorrente/Opposta, dal momento che quest’ultima non ha neppure prodotto atto interruttivo del termine di prescrizione;
CP_1
***
si costituiva in giudizio e contestava integralmente le doglianze
eccepite nell’atto in opposizione a decreto ingiuntivo e chiedeva “In via preliminare: atteso che l’opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4908/2022 (RG 13199/2022) emesso dal Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Nel
merito: Rigettare l’opposizione proposta ex adverso dal Sig.
Parte_1 e
confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4908/2022 (RG 13199/2022) emesso dal Tribunale di Firenze oggi opposto e, per l’effetto, condannare la medesima attrice opponente a pagare all’opposta la somma di €18.666,00 (iva inclusa) oltre interessi dal dì del dovuto all’effettivo saldo e compensi legali così come liquidati”.
- sulla asserita nullità del decreto ingiuntivo per incompletezza della produzione documentale, parte convenuta osserva che la fotocopia di documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo è sufficiente ad assumere valenza probatoria, se la parte non la disconosce in modo specifico e non equivoco con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Solo a seguito di disconoscimento della parte opponente sorge l’onere del producente – nella fattispecie, l’opposta - di allegare l’originale dell’atto;
- nega di avere agito in conflitto di interessi con l’opponente, dal momento che, al fine di sostenere le proprie argomentazioni, quest’ultimo produce copia di un Regolamento Agenti in vigore dal 2020, ovverosia successivamente la firma del contratto di mandato, che quindi non corrisponde a quello vigente all’epoca dei fatti, essendo quest’ultimo del 2015. Afferma, inoltre, come il calciatore abbia omesso di produrre
contratti di mandato tra
Controparte_1
e CP_2
successivi a quello
sottoscritto tra il sig.
Parte_1
e l’odierna opponente, e dai quali risulta l’espressa
accettazione della clausola che consente al Procuratore sportivo di agire nell’interesse del calciatore e dell’agente sportivo;
- contesta l’eccezione sulla prescrizione, atteso che il Regolamento Agenti richiamato
dal
Parte_1
nell’opposizione prevede la prescrizione del credito per l’Agente
sportivo al termine della seconda stagione successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato ma questo, come già osservato, non è applicabile al caso di specie perché successivo alla firma del contratto di mandato. Ne consegue che l’unico Regolamento Agenti applicabile al caso di specie è quello del 2015 (in vigore dal 1 aprile 2015) che, a differenza del regolamento invocato, non prevede clausole della stessa specie di quella richiamata in tema di prescrizione del credito dell’Agente, con la conseguenza che occorrerà fare riferimento all’Art 2946 del Codice civile, secondo cui i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni;
***
In data 6 luglio 2023, il Giudice – decidendo sull’istanza formulata dall’opposta – pronunciava ordinanza con la quale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto affermando “Letti gli atti introduttivi della controversia; esaminati i documenti; rilevato che il contratto fra l’agente e la società calcistica risulta firmato dal calciatore opponente per accettazione della clausola relativa al potenziale conflitto di interessi; rilevato che il disconoscimento di detto documento comporta che
l’opposizione non è di pronta soluzione dovendosi eventualmente procedere ad una
perizia calligrafica; rilevato che la data in cui il calciatore ha disputato la partita ultima con il Catanzaro Calcio non è provata, e sarebbe comunque successiva di due giorni a quella di sottoscrizione della clausola e quindi non esclude che l’opponente si potesse trovare a Bolzano luogo di sottoscrizione della clausola in contestazione; rilevato che perciò l’opposizione non è fondata su prova scritta, concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”.
La causa, istruita documentalmente, veniva posta in decisione in data 27.11.2024.
***
Preliminarmente occorre rilevare che il decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l’ingiunzione è stata emessa legittimamente, tenuto conto dei presupposti previsti dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso stesso. Segnatamente, il giudice deve valutare l’an e il quantum della pretesa creditorea, entrando nel merito della controversia. La peculiarità dell’istituto fa sì che l’opposta rivesta il ruolo di attore, avendo instaurato il procedimento monitorio, e l’opponente, in quanto destinatario del provvedimento di natura sommaria, assuma la qualifica di convenuto. Tanto impone all’opposta di provare la sussistenza del credito; di converso, l’opponente ha l’onere di allegare eventuali circostanze impeditive e/o estintiva tali da giustificare la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla opposta.
Nella fattispecie, l’opposizione non merita accoglimento, dal momento che la testi di parte opponente si è fondata sull’applicazione di un Regolamento Agenti che non
corrisponde a quello sussumibile al rapporto intercorrente tra il sig.
Parte_1
e la
Controparte_1
poiché entrato in vigore successivamente al sorgere
del rapporto professionale tra le parti.
Alcuna incompletezza o inconsistenza può attribuirsi alla documentazione prodotta dalla ricorrente – odierna opposta – al fine di richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo. Il contratto di mandato tra Agente e Calciatore è stato inviato all’Agente sportivo telematicamente e poi depositato tramite invio alla PEC della Commissione
Agenti FIGC, conformemente alla previsione del medesimo regolamento che consente la trasmissione con tale modalità. Ne consegue che la trasmissione del contratto in formato digitale tramite l’invio all’indirizzo PEC della Commissione Agenti FIGC è espressamente previsto dal regolamento e rappresenta dunque la normalità in tali rapporti. Anche il contratto di prestazione sportiva risulta depositato – sempre in formato digitale - presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Sul punto, come da orientamento consolidato, la fotocopia di documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale, quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte non la disconosce in modo specifico e non equivoco con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo (ex multis, Cass. Civ., del 16.11.2017, n. 27233). In tal senso, alcun atto di disconoscimento è stato compiuto dal
sig.
Parte_1
Si legge nella citazione in opposizione che la società
Controparte_1
avrebbe
agito sia nell’interesse del Calciatore che nell’interesse della
Pt_2
Fussball Club
Sudtirol S.r.l., ma senza avere mai ottenuto dal Omissis consenso scritto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, a ciò allegando l’ultima pagina di un estratto di un fac-simile di un contratto di mandato tra Agente Sportivo e
calciatore, che riporta la data 28.01.2022, laddove il contratto tra
CP_1
e [...]
Controparte_3
Club Sudtirol S.r.l.) è del 20.01.2020. In primo luogo, nulla osta a
che l’Agente sportivo possa ricevere incarico da ambedue le parti di un determinato affare, previo espresso consenso delle stesse, e di essere remunerato da entrambe. Ad ogni buon conto, il Regolamento Agenti citato dall’opponente non è quello in vigore all’epoca dei fatti. A ben vedere, infatti, il documento citato dal calciatore è entrato in
vigore nel 2020, mentre il contratto di mandato è precedente e allo stesso è applicabile il regolamento in vigore dal 2015. Ciò fa sì che, essendo applicabile il Regolamento vigente al momento della sottoscrizione del contratto, va da sé che lo stesso non è disconosciuto – né formalmente né sostanzialmente – dal calciatore.
Dalla disamina dei documenti in atti emerge che
Controparte_1
- ha stipulato con il Sig.
Parte_1
un contratto di rappresentanza con il quale il
Calciatore gli conferiva il mandato di assisterlo nelle negoziazioni con le società di
calcio, riconoscendogli un corrispettivo parametrato alla propria retribuzione; tra l’altro le parti richiamavano il Regolamento Procuratori Sportivi FIGC che consente espressamente la cd. ‘dual representation’ in presenza di consenso di ambedue le parti interessate;
- in costanza di mandato,
Controparte_1
veniva contattata dall
CP_2
interessata ad avvalersi delle prestazioni del Sig.
Parte_1
stipulava un ulteriore e
autonomo contratto di rappresentanza con la predetta società, espressamente autorizzato ed accettato dal Calciatore che, oltre a fornire il proprio consenso al fatto che l’Agente prestasse attività anche nell’interesse del Club, non ha mai all’opposto di presentare rinuncia al corrispettivo per le prestazioni eseguite nel suo interesse;
Il sig.
Parte_1
ha espressamente autorizzato e prestato il proprio consenso, perciò è
ineccepibile un conflitto di interessi. Dagli atti di causa risulta documentalmente provato che il Procuratore, nei rapporti intrattenuti con le varie società calcistiche, procedeva a stipulare con ognuna di esse contratti di rappresentanza, in cui si faceva presente che lo stresso agiva nell’interesse di più parti con relativa sottoscrizione per adesione di tutti i soggetti coinvolti.
Infine, l’opponente eccepisce la prescrizione delle pretese economiche riguardanti la stagione sportiva 2019-2020, evocando la clausola contenente nel regolamento Agenti FIGC, come già detto inapplicabile al rapporto in argomento in quanto successivo, secondo cui “il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso”. L’eccezione merita rigetto, atteso che il regolamento applicabile al rapporto de quo non contiene alcuna disposizione che preveda analoga previsione in tema di prescrizione del credito vantato dall’Agente sportivo. Conclusivamente, appare pacifico che possa attivare applicazione il termine prescrizionale decennale che attiene ai rapporto contrattuali.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e assorbita ogni altra eccezione, così dispone:
- Rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo formulata dal sig.
Parte_1
e, per
l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.4908/2022 del 14.12.2022 (R.G. 13199/2022) dichiarandone l’esecutorietà
- Condanna parte opponente a rimborsare a quella opposta le spese di lite liquidate in complessivi euro 5000,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Firenze, 19 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri