TRIBUNALE DI FIRENZE – SENTENZA N. 4093/2024 DEL 20/12/2024

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1238/2023 promossa da:


 

Parte_1


(C.F.


C.F._1


, con il patrocinio dell’avv. Omissis   e  dell’avv.  ,  elettivamente  domiciliato  in  VIA  ACRI,  30  88100  CATANZARO presso  il

difensore avv. Omissis

 


 

 

 

 

Controparte_1


 

 

 

(C.F.


 

contro

 

P.IVA_1


ATTORE/I

 

 

), con il patrocinio dell’avv. Omissis


 e dell’avv. , elettivamente domiciliato in VIA SAN MARTINO 77 56125 PISpresso il

difensore avv. Omissis 

 

CONVENUTO/I TERZO CHIAMATO


 

 

CONCLUSIONI

 

Le parti hanno concluso come da rispettive memorie conclusionali


INTERVENUTO


 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

 

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto


Con atto di citazione, il sig.


Parte_1


formulava opposizione al decreto


 

ingiuntivo  n.  4908/22  del  14.12.2022  (R.G.  13199/2022)  emesso  dal  Tribunale Firenze, che ingiungeva il pagamento della somma pari ad euro 18.666 in favore di


Controparte_1


oltre  interessi  come  da  domanda  e  spese  di


 

procedura liquidate in E. 700,00* per compenso, oltre rimborso spese forfettarie per esborsi per E.145,50* oltre accessori come per legge e chiedeva In via preliminare e


condizionata dichiarare la revoca, e/o la nullità, e/o l’inefficacia del decreto ingiuntivo n°4908/2022 del 14.12.2022, (RG 13199/2022), emesso dal Tribunale Ordinario di Firenze, in persona del Giudice Dott. Massimo Donnarumma, in quanto del tutto infondato in fatto e in diritto e per carenza probatoria e per assenza di valida documentazione; 2) Accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità del contratto di mandato per violazione dell’art 21 del Regolamento Agenti Sportivi in quanto l’agente ha operato in palese conflitto d’interessi senza dichiararlo nel contratto di mandato e senza autorizzazione; 3) Accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dei crediti vantati dalla Ricorrente/Opposta per la stagione sportiva 2019-2020; 4) Accogliere tutte le eccezioni e deduzioni argomentate nel presente atto che qui abbiansi tutte come ripetute e trascritte. 5) Col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.”. Nel ricorso si assume che l’opponente è debitore delle seguenti somme:

  1. “FUSSBALL CLUB SUDTIROL s.r.l. stagione 2019/2020” per euro 3.300,00;
  2. “FUSSBALL CLUB SUDTIROL s.r.l. stagione 2020/2021” per euro 6.000,00;
  3. FUSSBALL CLUB SUDTIROL s.r.l. stagione 2021/2022” per euro 6.000,00;

A sostegno dell’opposizione, il sig.


Parte_1


eccepisce:


 

  • che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di documentazione non avente alcun valore probatorio, poiché trattasi di documenti non originali o in copia atti a dimostrare presunte attività svolte, senza avere allegato alcun tipo di documento contabile attestante la pretesa creditoria;

 

  • nullità del contratto di mandato per violazione dell’art. 21 del Regolamento Agenti Sportivi -, la cui osservanza è obbligatoria per gli agenti sportivi e per i calciatori professionisti - poiché l’agente ha operato in palese conflitto d’interessi. Segnatamente,  nel  contratto  di  prestazione  sportiva  allegato  da  parte  opposta-

convenuta, la


Controparte_1


risulta aver rappresentato nella trattativa per la


 

stipula dello stesso sia il calciatore che la società. precedentemente la pratica di poter assistere entrambe le parti contrattuali era vietata, per cui la Federazione ha predisposto un modulo federale obbligatorio in cui l’agente sportivo dichiara di trovarsi in conflitto di interessi e le due parti lo autorizzano alla negoziazione. Nella


fattispecie, tale documento non è mai stato firmato dalle parti. A ben vedere, la


[...]


 

CP_1


neppure ha informato


Parte_1


della sussistenza del conflitto di


 

interessi, che quindi non vi ha autorizzato;

 

 

  • la prescrizione del credito vantato dall’opposto, atteso che, secondo l’ordinamento sportivo che ha recepito la disposizione di cui allart. 2950 c.c., il diritto al pagamento della provvigione si prescrive nel termine di un anno, il diritto al corrispettivo all’agente sportivo, che ha ricevuto un  mandato da un  calciatore, si prescrive al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato. Vanno, pertanto, ritenute prescritte le pretese economiche riguardanti la stagione sportiva 2019-2020 (in quanto prescritte al termine della stagione sportiva 2021- 2022) mosse dalla Società Ricorrente/Opposta, dal momento che quest’ultima non ha neppure prodotto atto interruttivo del termine di prescrizione;

 

 

 

CP_1


***

 

si  costituiva  in  giudizio  e  contestava  integralmente  le  doglianze


 

eccepite nellatto in opposizione a decreto ingiuntivo e chiedeva In via preliminare: atteso che l’opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4908/2022 (RG 13199/2022) emesso dal Tribunale di Firenze, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Nel


merito: Rigettare l’opposizione proposta ex adverso dal Sig.


Parte_1                 e


 

confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 4908/2022 (RG 13199/2022) emesso dal Tribunale di Firenze oggi opposto e, per leffetto, condannare la medesima attrice opponente a pagare all’opposta la somma di €18.666,00 (iva inclusa) oltre interessi dal dì del dovuto all’effettivo saldo e compensi legali così come liquidati”.

  • sulla asserita nullità del decreto ingiuntivo per incompletezza della produzione documentale, parte convenuta osserva che la fotocopia di documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo è sufficiente ad assumere valenza probatoria, se la parte non la disconosce in modo specifico e non equivoco con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Solo a seguito di disconoscimento della parte opponente sorge l’onere del producente – nella fattispecie, l’opposta - di allegare l’originale dellatto;

  • nega di avere agito in conflitto di interessi con l’opponente, dal momento che, al fine di sostenere le proprie argomentazioni, quest’ultimo produce copia di un Regolamento Agenti in vigore dal 2020, ovverosia successivamente la firma del contratto di mandato, che quindi non corrisponde a quello vigente all’epoca dei fatti, essendo quest’ultimo del 2015. Afferma, inoltre, come il calciatore abbia omesso di produrre

contratti di mandato tra


Controparte_1


e       CP_2


successivi a quello


 

sottoscritto tra il sig.


Parte_1


e l’odierna opponente, e dai quali risulta l’espressa


 

accettazione della clausola che consente al Procuratore sportivo di agire nell’interesse del calciatore e dell’agente sportivo;

 

 

 

 

  • contesta l’eccezione sulla prescrizione, atteso che il Regolamento Agenti richiamato

 

dal


Parte_1


nellopposizione  prevede  la  prescrizione  del  credito  per  l’Agente


 

sportivo al termine della seconda stagione successiva a quella in cui il corrispettivo è maturato ma questo, come già osservato, non è applicabile al caso di specie percsuccessivo alla firma del contratto di mandato. Ne consegue che l’unico Regolamento Agenti applicabile al caso di specie è quello del 2015 (in vigore dal 1 aprile 2015) che, a differenza del regolamento invocato, non prevede clausole della stessa specie di quella richiamata in tema di prescrizione del credito dell’Agente, con la conseguenza che occorrerà fare riferimento allArt 2946 del Codice civile, secondo cui i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni;

 

***

 

In data 6 luglio 2023, il Giudice – decidendo sull’istanza formulata dall’opposta – pronunciava ordinanza con la quale concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto affermando Letti gli atti introduttivi della controversia; esaminati i documenti; rilevato che il contratto fra l’agente e la società calcistica risulta firmato dal calciatore opponente per accettazione della clausola relativa al potenziale conflitto di interessi; rilevato che il disconoscimento di detto documento comporta che

l’opposizione non è di pronta soluzione dovendosi eventualmente procedere ad una


perizia calligrafica; rilevato che la data in cui il calciatore ha disputato la partita ultima con il Catanzaro Calcio non è provata, e sarebbe comunque successiva di due giorni a quella di sottoscrizione della clausola e quindi non esclude che l’opponente si potesse trovare a Bolzano luogo di sottoscrizione della clausola in contestazione; rilevato che perciò l’opposizione non è fondata su prova scritta, concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

La causa, istruita documentalmente, veniva posta in decisione in data 27.11.2024.

 

 

 

***

 

Preliminarmente occorre rilevare che il decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non deve limitarsi a stabilire se l’ingiunzione è stata emessa legittimamente, tenuto conto dei presupposti previsti dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso stesso. Segnatamente, il giudice deve valutare lan e il quantum della pretesa creditorea, entrando nel merito della controversia. La peculiarità dell’istituto fa sì che l’opposta rivesta il ruolo di attore, avendo instaurato il procedimento monitorio, e l’opponente, in quanto destinatario del provvedimento di natura sommaria, assuma la qualifica di convenuto. Tanto impone all’opposta di provare la sussistenza del credito; di converso, l’opponente ha lonere di allegare eventuali circostanze impeditive e/o estintiva tali da giustificare la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla opposta.

Nella fattispecie, l’opposizione non merita accoglimento, dal momento che la testi di parte opponente si è fondata sull’applicazione di un Regolamento Agenti che non


corrisponde a quello sussumibile al rapporto intercorrente tra il sig.


Parte_1


e la


 

Controparte_1


poiché entrato in vigore successivamente al sorgere


 

del rapporto professionale tra le parti.

 

Alcuna incompletezza o inconsistenza può attribuirsi alla documentazione prodotta dalla ricorrente – odierna opposta – al fine di richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo. Il contratto di mandato tra Agente e Calciatore è stato inviato allAgente sportivo telematicamente e poi depositato tramite invio alla PEC della Commissione


Agenti FIGC, conformemente alla previsione del medesimo regolamento che consente la trasmissione con tale modalità. Ne consegue che la trasmissione del contratto in formato digitale tramite l’invio all’indirizzo PEC della Commissione Agenti FIGC è espressamente previsto dal regolamento e rappresenta dunque la normalità in tali rapporti. Anche il contratto di prestazione sportiva risulta depositato – sempre in formato digitale - presso la Lega Italiana Calcio Professionistico. Sul punto, come da orientamento consolidato, la fotocopia di documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo si ha per riconosciuta (tanto nella sua conformità all’originale, quanto nella scrittura e sottoscrizione) se la parte non la disconosce in modo specifico e non equivoco con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo (ex multis, Cass. Civ., del 16.11.2017, n. 27233). In tal senso, alcun atto di disconoscimento è stato compiuto dal


sig.


Parte_1


 

Si legge nella citazione in opposizione che la società


Controparte_1


avrebbe


 

agito sia nell’interesse del Calciatore che nell’interesse della


Pt_2


Fussball Club


 

Sudtirol S.r.l., ma senza avere mai ottenuto dal Omissis consenso scritto ai sensi e per gli effetti del Regolamento Agenti Sportivi FIGC, a ciò allegando l’ultima pagina di un estratto di un fac-simile di un contratto di mandato tra Agente Sportivo e


calciatore, che riporta la data 28.01.2022, laddove il contratto tra


CP_1


e   [...]


 

Controparte_3


Club Sudtirol S.r.l.) è del 20.01.2020. In primo luogo, nulla osta a


 

che l’Agente sportivo possa ricevere incarico da ambedue le parti di un determinato affare, previo espresso consenso delle stesse, e di essere remunerato da entrambe. Ad ogni buon conto, il Regolamento Agenti citato dall’opponente non è quello in vigore all’epoca dei fatti. A ben vedere, infatti, il documento citato dal calciatore è entrato in

vigore nel 2020, mentre il contratto di mandato è precedente e allo stesso è applicabile il regolamento in vigore dal 2015. Ciò fa sì che, essendo applicabile il Regolamento vigente al momento della sottoscrizione del contratto, va da sé che lo stesso non è disconosciuto – né formalmente né sostanzialmente – dal calciatore.


Dalla disamina dei documenti in atti emerge che


Controparte_1


 

  • ha stipulato con il Sig.

Parte_1


un contratto di rappresentanza con il quale il


 

Calciatore gli conferiva il mandato di assisterlo nelle negoziazioni con le società di


calcio, riconoscendogli un corrispettivo parametrato alla propria retribuzione; tra l’altro le parti richiamavano il Regolamento Procuratori Sportivi FIGC che consente espressamente la cd. dual representation’ in presenza di consenso di ambedue le parti interessate;


  • in costanza di mandato,

Controparte_1


veniva contattata dall


CP_2


 

interessata ad avvalersi delle prestazioni del Sig.


Parte_1


stipulava un ulteriore e


 

autonomo contratto di rappresentanza con la predetta società, espressamente autorizzato ed accettato dal Calciatore che, oltre a fornire il proprio consenso al fatto che l’Agente prestasse attività anche nell’interesse del Club, non ha mai all’opposto di presentare rinuncia al corrispettivo per le prestazioni eseguite nel suo interesse;


Il sig.


Parte_1


ha espressamente autorizzato e prestato il proprio consenso, perciò è


 

ineccepibile un conflitto di interessi. Dagli atti di causa risulta documentalmente provato che il Procuratore, nei rapporti intrattenuti con le varie società calcistiche, procedeva a stipulare con ognuna di esse contratti di rappresentanza, in cui si faceva presente che lo stresso agiva nell’interesse di più parti con relativa sottoscrizione per adesione di tutti i soggetti coinvolti.

Infine, l’opponente eccepisce la prescrizione delle pretese economiche riguardanti la stagione sportiva 2019-2020, evocando la clausola contenente nel regolamento Agenti FIGC, come già detto inapplicabile al rapporto in argomento in quanto successivo, secondo cui “il diritto al compenso e le relative azioni si prescrivono al termine della seconda stagione sportiva successiva a quella in cui matura il compenso”. L’eccezione merita rigetto, atteso che il regolamento applicabile al rapporto de quo non contiene alcuna disposizione che preveda analoga previsione in tema di prescrizione del credito vantato dallAgente sportivo. Conclusivamente, appare pacifico che possa attivare applicazione il termine prescrizionale decennale che attiene ai rapporto contrattuali.

 

Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.


Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, definitivamente pronunciando e assorbita ogni altra eccezione, così dispone:


  1. Rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo formulata dal sig.

Parte_1


e, per


 

l’effetto,   conferma   il   decreto   ingiuntivo   n.4908/2022   del   14.12.2022   (R.G. 13199/2022) dichiarandone l’esecutorietà

  1. Condanna parte opponente a rimborsare a quella opposta le spese di lite liquidate in complessivi euro 5000,00 oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.

Firenze, 19 dicembre 2024

 

Il Giudice

 

Dott. Mario Ferreri

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