TRIBUNALE DI FIRENZE – SENTENZA N. 959/2023 DEL 29/03/2023


 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE


 

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Pasqualina Principale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6613/2019 promossa da:


 

Parte_1


(c.f.


C.F._1


, nato a Massa Marittima (GR) il 13 maggio 1989,


 

rappresentato e difeso dall’Avv. Omissis el foro di Firenze ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, via Arnolfo n.32


 

 

contro


OPPONENTE


 

CP_1


(c.f.


C.F._2


), nato a Cesena (FC) il 19/12/1981, rappresentato e


 

difeso dall’Avv. Omissis del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio sito in Firenze, Viale Belfiore n. 4


 

 

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

 

CONCLUSIONI


OPPOSTO


 

Per parte opponente (come da atto di citazione in opposizione):” piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione e previa ogni declaratoria di ragione e del caso, rigettata ogni avversa istanza:

  • in tesi, revocare e/o comunque annullare e/o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo del Tribunale di Firenze n. 1132/19 emesso il 17 marzo 2019, depositato in cancelleria in data 18/ marzo 2019 per le ragioni tutte esposte nel presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
  • sempre in tesi e previa accoglimento della superiore istanza, dichiarare che nulla è dovuto al sig.

 

CP_1


dall’odierno opponente, per le ragioni tutte esposte nelle parti in fatto e diritto del


 

presente atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, e in particolare per la prescrizione delle somme asseritamente maturate prima del 1 luglio 2017 e per assenza di qualsiasi obbligazione di


pagamento discendente dal contratto di rappresentanza sportiva inter partes sottoscritto ovvero, comunque, per nullità e/o annullabilità e/o in ogni caso inefficacia e invalidità dei testi contrattuali e insussistenza delle obbligazioni di pagamento per violazione delle norme dell’ordinamento sportivo e


assenza; in ipotesi, si chiede di ridurre le pretese del sig. ragioni sopra esposte.


CP_1


in dipendenza di tutte le


  • condannare il sig.

CP_1


al pagamento dei compensi ed esborsi della presente procedura a


 

favore dell’attore – opponente.”

 

 

 

Per  parte  opposta  (foglio  del  10/11/2022):  Voglia  l’Ill.mo  Giudice  adito,  contrariis  reiectis:


 

Rigettare l’opposizione proposta ex adverso dal Sig.


Parte_1


e confermare integralmente il


 

decreto ingiuntivo n. 1132/2019 del 17/03/2018 (RG: 2086/2019) Tribunale di Firenze oggi opposto e, per l’effetto, condannare la medesima attrice opponente a pagare all’opposta la somma di € 30.741,00, ovvero il diverso importo che sarà ritenuto di giustizia all’esito del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese e competenze professionali di cui presente giudizio, oltre accessori di legge, aggravati ai sensi dell’art. 96 c.p.c. attesa la temerarietà dell’opposizione.

 

 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

 

 

In data 18.03.2019 il Tribunale di Firenze emise decreto ingiuntivo n. 1132/2019 in forza del quale


 

intimò a


Parte_1


di pagare ad


CP_1


la somma di € 30.741,00, oltre interessi e spese,


 

a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di attività di consulenza e mediazione a suo favore nella conclusione di vari contratti di lavoro sportivo.

Dedusse parte ricorrente, a fondamento della propria pretesa creditoria, che in data 06/10/2016, in


 

qualità di Procuratore sportivo, stipulava con il sig.


Parte_1


un contratto avente come oggetto


 

l’attività  di  rappresentanza  e  consulenza  nelle  trattative  dirette  alla  conclusione  di  contratti  di prestazione sportiva con società calcistiche, regolarmente depositato secondo le norme di settore.

Tale  contratto  determinava  il  compenso  per  il  Procuratore  nella  misura  del  5%  del  compenso complessivo percepito del calciatore, così come quantificato nei singoli contratti di prestazione sportiva


conclusi. Grazie alla proficua attività di consulenza del


CP_1


il calciatore sottoscriveva a partire dalla


 

stagione 2016/2017 e fino al termine della stagione 2018/2019, tre contratti di prestazione sportiva, il


 

primo con l


Controparte_2


il secondo con l’


Controparte_3


e, infine, con l’


[...]


 

Controparte_4


maturando complessivamente un credito pari a € 30.741,00, comprensivo di oneri di


legge ed IVA (doc. 5, all. B, comparsa conclusionale), in applicazione dei criteri di determinazione del compenso sopra esposto. Aggiungeva di non aver ricevuto alcun pagamento, nonostante i solleciti debitamente inviati e senza che il calciatore contestasse formalmente l’attività svolta dal Procuratore.


Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione


Parte_1


evidenziando in punto di fatto


 

che nel marzo del 2015 era intervenuta la riforma del Regolamento di Procuratore Sportivo emanato dalla CP_5 , apportando per la prima volta la possibilità per il Procuratore di rappresentare sia la società che il calciatore, prevedendo, però, allo stesso tempo l’obbligo di dichiarare di non trovarsi in una situazione di incompatibilità e di stipulare separati incarichi purché recanti lespressa indicazione su chi fosse “tenuto al pagamento” tra le parti che davano l’incarico.


Precisava  che  nel  contratto  di  rappresentanza  con  il  Procuratore


CP_1


del  06  ottobre  2016,


 

quest’ultimo dichiarava di non trovarsi in conflitto d’interessi e che nel contratto del 20 ottobre 2016


 

stipulato tra l’


Controparte_2


e il


CP_1


con oggetto l’attività di assistenza della socie


 

nella stipula di contratto di prestazione sportiva con il calciatore, sottoscritto per adesione dallo stesso


 

Pt_1


si indicava espressamente che gli oneri e i compensi derivanti dal contratto dovevano essere a


 

carico esclusivo della società, raffigurando, altresì, al calciatore che i compensi discendenti dalla


 

complessiva attività di consulenza del


CP_1


in favore di entrambe le parti erano a carico della società.


 

Infatti, nel contratto di prestazione sportiva poi sottoscritto lo stesso 20 ottobre 2016, migliorativo di quello precedentemente concluso con la medesima società e stipulato con l’assistenza del Procuratore


precedente,  si  indicava  in  modo  espresso  che  il


CP_1


svolgeva  la  sua  attività  nell’interesse  di


 

entrambe le parti contrattuali. Stesso schema veniva seguito nel successivo ingaggio con l’


CP_3


 

[...]


ed infatti, anche in questo caso, il 25 gennaio 2017 il Procuratore


CP_1


veniva prima incaricato


 

dalla società ai fini della acquisizione dei diritti del calciatore con indicazione che i compensi erano a


 

carico  della  società,  firmato  per  adesione  dal


Pt_1


ed  il  successivo  31  gennaio  veniva


 

controfirmato il contratto di lavoro sportivo con pedissequa indicazione dell’attività di consulenza a beneficio di entrambe le parti. In tal caso, però, le cose non proseguivano come previsto sia perché il calciatore non rientrava nell’organigramma per le stagioni successive sia per gli esposti problemi societari, e veniva, quindi, richiesta al calciatore la rinuncia unilaterale alle retribuzioni di maggio e giugno 2017, per cui lo stesso non percepiva i 2/5 del corrispettivo.


Dopo essere tornato in forza all’


Controparte_2


per la stagione 2017/2018 con reviviscenza del


 

precedente contratto ancora in vigore, per la stagione successiva 2018/2019 veniva usato il medesimo


 

schema contrattuale per trasferire il calciatore


Pt_1


all’


Controparte_4


dove ancora militava


 

al  momento  dellintroduzione  del  presente  giudizio.  Infine,  il  4  ottobre  2018  scadeva  il  termine


contrattuale di durata del contratto di rappresentanza sportiva, e solo dopo il Procuratore Cattoli avanzava pretese economiche verso il calciatore.

In punto di diritto, lopponente affidava le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:

 

1)  Decadenza e/o prescrizione degli importi maturati prima della stagione 2016/2017.

 

Osservava sul punto, che l’art. 25 comma 3 del vigente Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, prevedeva la prescrizione dei diritti di credito del Procuratore al termine della stagione successiva a quella in cui sono maturati, di conseguenza i crediti relativi alla stagione 2016/2017 e maturati con la fine della stagione medesima al 30 giugno 2017, risultavano ormai prescritti poiché il ricorso monitorio e/o la precedente diffida, come atti interruttivi, sono intervenuti successivamente al 30 giugno 2018 ossia al termine della stagione successiva alla maturazione del diritto di credito (2017/2018). Tale


normativa risultava applicabile al


CP_1


in quanto egli era iscritto nel Registro della FIGC e, come


 

tale, obbligato ad osservarne le norme settoriali, compreso il Codice di Giustizia, e perché la giurisprudenza di legittimità aveva più volte riconosciuto l’applicabilità della normativa settoriale in sede giudiziale, in virtù di un’attrazione del bene giuridico tutelato dalle norme sportive nellinteresse dello Stato.

2)  Inesigibilità delle somme relative alla stagione 2018/2019.

 

Analogamente, andava revocato e/o annullato il D.I. opposto nella misura in cui conteneva l’ordine di pagamento delle somme relative alla stagione 2018/2019, allorquando queste non erano ancora maturate, essendo esigibili solo dopo il 30 giugno 2019.

3)  Assenza di legittimazione passiva in capo al calciatore.

 

Sempre in punto di diritto, osservava poi, che in ogni caso tutte le somme pretese erano infondate per l’inesistenza di qualsiasi obbligo in capo al calciatore, atteso che in tutti i contratti di lavoro sportivo era inserita la pattuizione ai sensi dell’art. 6.1 del Regolamento Procuratori, che imponeva al Procuratore che svolge la sua funzione nell’interesse di più parti, di indicare chi è obbligato al pagamento e ccome condizione necessaria per evitare potenziali conflitti.

Nel caso in esame, lo stesso Procuratore curava gli interessi sia delle società sportive che del calciatore, ma nel contratto con cui le società incaricavano il Procuratore di negoziare anche nel loro interesse, si specificava espressamente che i compensi dovuti al Procuratore erano posti a carico della società sportiva, senza che il calciatore fosse coinvolto. A riprova di ciò si rilevava l’inequivocabile contegno


del


CP_1


che per oltre due  anni  riceveva  regolarmente le somme dalle società sportive, senza


 

avanzare alcuna richiesta al calciatore. Evidenziava, ancora, sul punto, qualora non fosse ritenuta dirimente la precedente argomentazione, che - in ogni caso - il rapporto tra l’agente e il calciatore era


viziato per violazione della normativa di settore, da ritenere vincolante in forza dell’art. 1322 c.c. sull’autonomia contrattuale.

Infatti, mentre il Procuratore dichiarava formalmente nel contratto di rappresentanza con il calciatore, di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o conflitto d’interessi di cui all’art. 5.1 del Regolamento Procuratori, tuttavia, egli veniva puntualmente incaricato dalle società controparti del


Pt_1


ai fini della assistenza nella negoziazione per l’ingaggio del calciatore stesso, in violazione,


 

però, di quanto previsto dal art. 6.1 del Regolamento che impone al Procuratore che versa in conflitto dinteressi di indicare espressamente chi era obbligato al pagamento, ottemperando ad un preciso obbligo di informazione e trasparenza. La Giurisprudenza di legittimità aveva confermato - in casi simili - la nullità dei contratti difformi dalle prescrizioni dell’ordinamento sportivo per violazione dell’art. 1322 c.c., precisando che se tale difformità non comportava la nullità per violazione di norme imperative, tuttavia, incideva sulla idoneità della pattuizione a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Aggiungeva, poi, parte opponente sul punto che in ogni caso il contratto sarebbe annullabile per vizio del consenso, a causa della presenza di pattuizioni equivoche negli altri contratti collegati, che avrebbero indotto il calciatore alla convinzione di inesistenza di obblighi di pagamento a suo carico. Si eccepiva, comunque, l’inadempimento ex art. 1460 c.c., per violazione da parte del Procuratore degli obblighi previsti dal Regolamento.

4)  Infondatezza delle pretese relative alla stagione 2016/2017.

 

La  difesa  dellopponente,  infine,  rilevava,  con  riferimento  alle  somme  pretese  per  la  stagione


 

2016/2017 afferenti i contratti stipulati con le società calcistiche delle città di


CP_2


e di


CP_3


 

che il contratto di rappresentanza richiamava allart. 3.6, quanto previsto dal precedente Regolamento Agenti del 2010, che all’art. 17.4 prevedeva che - nel caso di stipula di nuovo contratto di lavoro sportivo che venga a sovrapporsi, per alcune annualità, al contratto negoziato dal precedente Procura- tore - l’agente che abbia negoziato il nuovo contratto, per il periodo di sovrapposizione, avrà diritto come compenso solo  alle eventuali differenze positive. Nel caso de quo tale valore differenziale


positivo non sussisterebbe, in quanto il contratto di lavoro del 20/10/2016 con l’


Controparte_2


 

negoziato dal


CP_1


era un contratto in novazione di precedente accordo del 04 settembre 2015 e


 

valido fino al 30 giugno 2017, negoziato dal precedente Procuratore sig.


Per_1


che prevedeva per la


 

stagione 2016/2017 come corrispettivo per il calciatore la somma di € 107.500,00, sulla cui base è stato poi calcolato il compenso per il precedente Procuratore corrisposto al termine della stagione dopo il 30


giugno 2017 (doc. n. 18). Il contratto di lavoro negoziato dal


CP_1


si innestava sul precedente


 

contratto in riferimento alla stagione 2016/2017, e poiché il calciatore alla fine della stagione percepiva complessivamente la cifra di € 102.853,45, inferiore ad € 107.500,00 su cui era stato calcolato il


compenso per il Procuratore precedente,  ed inferiore anche al corrispettivo per il calciatore di € 108.125,00  ottenuto  con il  nuovo ingaggio,  non  vi  erano  differenze  positive  su  cui  calcolare  un


eventuale compenso per il

 

**


CP_1


per cui nulla era dovuto per la stagione 2016/2017 dal calciatore.


 

Si costituiva in giudizio


CP_1


il quale contestando quanto ex adverso dedotto, chiedeva il


 

rigetto dell’opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.

 

Sosteneva, preliminarmente, che i fatti di causa così come prospettati nel ricorso monitorio erano stati in toto confermati nella citazione di controparte, da ritenersi, pertanto, pacifici tra le parti ex art. 115 c.p.c., in particolare con riferimento al quantum della pretesa pari ad € 30.741,00, mai contestato né in via stragiudiziale né giudiziale.

Contestava, poi, le argomentazioni giuridiche in ordine all’eccezione di prescrizione degli importi maturati per la stagione 2016/2017 per lasserita prevalenza delle norme settoriali di cui al punto 1


della opposizione. Invero, la figura dellAgente di Calciatori, come tratteggiata dal


CP_6


, non è


 

legata da nessun rapporto associativo alla CP_5


trattandosi di un libero professionista che, sulla base di


 

un incarico a titolo oneroso, promuove i rapporti tra un calciatore e una società ai fini della stipula di un contratto di prestazione sportiva o anche tra due società ai fini del trasferimento o cessione di un calciatore. Si tratta di un soggetto che in ogni caso si muove nell’ambito di una prestazione d’opera professionale, avente come base giuridica un mandato senza rappresentanza e ad oggetto una prestazione di mezzi. Aggiungeva, che il regolamento previsto dalla FIGC, è applicabile per quanto attiene ai profili amministrativi/disciplinari, come l’accesso alla professione, di rilascio della licenza, la deontologia professionale mentre si applica il codice civile per tutti gli aspetti relativi all’attività di lavoro autonomo; pertanto, sarebbe da ritenere vincolante l’art. 2936 c.c. che dispone la nullità di ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione: essendo il Codice di Giustizia Sportiva una regolamentazione pattizia non potrebbe prevalere sul codice civile.

Evidenziava ancora, sul punto, che il previgente Regolamento Agenti FIGC del 2010, citato più volte da controparte - prevedente la prescrizione del diritto al compenso al termine della stagione successiva alla maturazione del credito - era comunque inapplicabile al caso in oggetto in quanto abrogato e l’attuale Regolamento non prevede nulla di simile. Lo stesso contratto di rappresentanza affermava, all’art. 5, che allo stesso si applicava il Regolamento Procuratore Sportivo attualmente in vigore e la legge italiana, senza fare riferimento al Codice di Giustizia Sportiva FIGC, per cui si riteneva che al caso de quo si doveva applicare il termine di prescrizione decennale in ordine ai rapporti contrattuali.


In ordine alla seconda doglianza del


Pt_1


rilevava che né il contratto di rappresentanza né il


 

Regolamento Agenti pro tempore vigente, prevedevano un termine di esigibilità, rilevando, per contro,


che in base allo stesso negozio il diritto al compenso dell’Agente matura e diviene esigibile al momento della realizzazione delloggetto, che coincide con la stipula da parte del calciatore di un contratto di lavoro sportivo con l’assistenza di un procuratore, applicandosi il primo comma dell’art. 1183 c.c.. Si rilevava, comunque, anche accogliendo la tesi di controparte, che al 30 giugno 2019 il credito era ormai divenuto esigibile.

Per quanto atteneva al terzo punto di doglianza lopposto osservava, ancora, che una corretta esegesi del testo contrattuale, consentiva di confutare anche l’argomentazione relativa all’art. 6.1, circa il vincolo delle società sportive al pagamento di tutti i compensi spettanti al Procuratore. Infatti, il Procuratore poteva, in applicazione della c.d. dual representation” prevista dal Regolamento Agenti del 2015, richiamato dal contratto, rappresentare più parti a condizione, però, di ottenere il consenso scritto delle altre e di stipulare separati contratti, con obbligo di indicare in ognuno di essi chi era


tenuto al pagamento. Ed in effetti, nel caso di specie, il


CP_1


in costanza di mandato con l’odierno


 

opponente, riceveva incarico dalle società sportive interessate alle prestazioni del


Pt_1


mediante


 

appositi contratti di consulenza espressamente accettati dal calciatore mediante la firma per adesione, e senza  che  lo  stesso  facesse  presente  che  il  Procuratore  doveva  rinunciare  al  corrispettivo  per  le


prestazioni rese a favore del calciatore. Di conseguenza, avendo il


CP_1


prestato la sua attività nei


 

confronti del calciatore e nei confronti dei vari club calcistici, aveva diritto a ricevere il compenso da tutte le parti coinvolte nelle operazioni in virtù dei risultati prodotti per tutti i contraenti, per l’effetto di due distinti e autonomi contratti. Aggiungeva, che in nessuna parte del Regolamento Procuratori era previsto, in caso di mandato plurimo, che fosse solo una parte a dover remunerare lAgente, mentre, invece, si prescriveva per esigenze di trasparenza che nei singoli contratti fosse indicato chiaramente la


parte obbligata alla remunerazione del Procuratore. Tra l’altro il


Pt_1


nella stipula dei contratti di


 

lavoro si è sempre avvalso dell’assistenza del


CP_1


il cui nome compare come consulente sportivo


 

nellapposito spazio del contratto, nonché, nelle varie cessioni ha sempre autorizzato il Procuratore a svolgere consulenza anche nell’interesse delle sociecalcistiche.


Aggiungeva ancora sul punto, che l’attività di consulenza del


CP_1


nei confronti del calciatore non è


 

sovrapponibile a quella verso le società, atteso che la prestazione verso queste ultime è più complessa, comprendendo anche le trattative con la società cedente, nonché anche lo svolgimento di attività puramente amministrativa, come il tesseramento del calciatore.

Pertanto, sosteneva che per quanto sopra esposto, non si poteva affermare che il compenso pagato dalle


 

società al


CP_1


aveva assorbito anche quello  dovuto dal calciatore,  e canche per  ragioni  di


 

normativa fiscale, laddove si consideri che essendo incontrovertibile che il Procuratore abbia svolto


 

attività nei confronti del


Pt_1


includere nella remunerazione corrisposta dalla società anche quella


dovuta dal calciatore, comporterebbe una violazione fiscale in quanto tale corrispettivo, dovuto dal


 

Pt_1


per servizi a lui forniti, doveva essere assoggettato alla relativa tassazione.


 

Infine, circa il quarto motivo di doglianza, sullasserita infondatezza delle pretese del


CP_1


per la


 

stagione 2016/2017, atteso che il calciatore aveva già remunerato il precedente Agente sig.


Per_1    si


 

rilevava che il contratto del 6 ottobre 2016 con


CP_1


venne stipulato proprio perché il


 

Pt_1


intendeva avvalersi dell’assistenza dello stesso per rinnovare il rapporto con l’


CP_2


 

[...]


,  e  con  l’aiuto  dell’odierno  opposto  riuscì,  con  il  contratto  di  lavoro  del  20/10/2016,  a


 

prolungarlo fino al 30 giugno 2019. Sebbene per la stagione 2016/2017 il contratto di rappresentanza


 

del


CP_1


coincideva con quello del precedente Procuratore, tuttavia, era un contratto autonomo e


 

diverso con i propri effetti, che ha dato la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto di lavoro sportivo, con cui il calciatore otteneva una remunerazione superiore a quella precedente per la stessa


stagione  2016/2017,  facendo  acquisire,  altresì,  uno  standard  retributivo  superiore  che  il


Pt_1


 

avrebbe potuto utilizzare quale parametro per gli ingaggi successivi. Tutti questi benefici dovevano essere retribuiti, a nulla rilevando l’esistenza di altri pagamenti in favore di altri Procuratori, anche perché il previgente testo del Regolamento Agenti del 2010, su cui controparte basava il proprio assunto, non era più in vigore e lart. 3.6 del negozio di rappresentanza atteneva soltanto ai rapporti tra le parti, non potendo assurgere a norma generale applicabile ai rapporti precedenti, norma che in ogni


caso non ha niente a che vedere con la tesi del


Pt_1


in quanto prevedeva soltanto che il Procuratore


 

una volta negoziato il contratto di lavoro sportivo a favore del calciatore, conservava i propri diritti di credito anche se il calciatore stipulava un nuovo contratto di lavoro sostitutivo del precedente. Sul punto si contestavano anche le asserzioni in ordine alle effettive retribuzioni del calciatore per la


medesima stagione 2016/2017, del tutto infondate, in particolare, per l’ingaggio con il

Org_1


, la


 

cui rinuncia ai 2/5 del corrispettivo, diversamente da quanto si afferma, non era stata affatto caldeggiata


 

dal Procuratore


CP_1


ma era il frutto di una scelta autonoma e unilaterale del calciatore, che non


 

poteva avere ripercussioni sul compenso così come pattuito nel contratto. Si aggiungeva che tale


 

rinuncia non aveva danneggiato il


Pt_1

avendo egli ricevuto le retribuzioni nette in contanti.


 

Concludeva, l’odierno opposto, chiedendo la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

**

 

Con ordinanza del 02/10/2019, il giudice istruttore pro tempore rigettava la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ordinava alle parti di esperire procedimento di mediazione obbligatorio, conclusosi con esito negativo. La trattazione si è svolta prevalentemente in modalità cartolare, ad


eccezione dell’udienza del 8 giugno 2021 in cui è stato escusso il teste di parte attrice, e dell’udienza


 

del 19 ottobre 2021 in cui si proceduto ad interrogatorio formale del sig.


CP_1


 

Al termine dell’istruzione della causa ad opera del precedente GOT assegnatario, in seguito alla redistribuzione dei ruoli d’udienza il presente fascicolo è stato assegnato allo scrivente Magistrato, che con decreto del 14/10/2022 rettificava la precedente decisione del GOT di rinvio per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., disponendo invece il rinvio ex art. 189 c.p.c. alla già fissata udienza del 16/11/2022. In seguito allo scioglimento della riserva assunta in sede di P.C., la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del 22/11/2022, concessi i termini di legge per conclusionali e repliche.

**

 

Nel merito, l'opposizione va rigettata con conseguente necessità di conferma del decreto opposto. Procedendo ad esaminare le diverse questioni secondo l’ordine delineato nell’atto di opposizione, la prima doglianza circa la inesigibilità dei compensi maturati dal procuratore per la stagione 2016/2017, in quanto prescritti, attiene alla applicabilità e alla prevalenza al caso di specie, delle norme settoriali sportive.

Occorre premettere che attualmente nel panorama sportivo nazionale operano vari Enti dotati di potestà regolamentare ( Org_2 CP_5 ), facoltà che gli permette di emanare una disciplina endo-associativa potenzialmente vincolante per i propri tesserati o associati, che arriva fino anche a prevedere un sistema di giustizia alternativa, previsto per risolvere celermente eventuali controversie tra i consociati e per assicurare soluzioni dotate di un alto grado di specializzazione. Sebbene non manchino opinioni sulla natura autonoma di tali ordinamenti settoriali, tuttavia, tale autonomia non può spingersi fino al punto di entrare in contrasto con l’ordinamento Statale. Infatti, l’art 1 della legge n. 280/2003 statuisce che La  Repubblica  riconosce  e  favorisce  l’autonomia  dell’ordinamento  sportivo  nazionale,  quale


articolazione   dell’ordinamento   sportivo   internazionale   facente   capo    al


[...]


 

Organizzazione_3


I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono


 

regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per lordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo, da ciò si evince che l’ordinamento statuale sancisce lautonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello generale, ma con dei limiti, in particolare quando tale autonomia si innesta sulla lesione, nel contesto dell’ordinamento generale, di una situazione giuridica soggettiva. La potestà statutaria e regolamentare degli Enti sportivi, se da un lato non consente di configurare un vero e proprio ordinamento sportivo, dall’altro non si traduce in una mera irrilevanza giuridica delle regole sportive, ma, anzi, le porta a considerarle come regole endo-associative di natura negoziale, espressione del più generale potere di


autonomia privata, con efficacia, pertanto, solo nei confronti dei loro associati in base al principio di relatività ex art. 1372 c.c.

 

 

Le norme sportive non possono essere considerate fonti di diritto ma solo atti di autonomia organizzativa, espressione della più generale potestà riconosciuta ad ogni formazione sociale di disciplinare i rapporti con gli associati. I regolamenti, quindi sono adottati dalle varie federazioni di propria iniziativa, e non in base a poteri normativi conferiti da autorità pubbliche per realizzare interessi di ordine generale. Ne deriva che tali statuizioni possono vincolare solo gli associati che con la loro adesione, manifestano la volontà di sottostare a tali regole, con l’ovvio risvolto che i soggetti non tesserati o affiliati non saranno vincolati all’osservanza di tali regole endo-associative, per cui i contratti stipulati da costoro, seppur aventi rilievo nel settore sportivo, saranno sottoposti alle norme civilistiche, specie in caso di contrasto tra norme statuali e settoriali.


Nel caso di specie il Procuratore sportivo


CP_1


non è un tesserato


CP_5 , pertanto, le norme


 

del Codice di Giustizia Sportiva della


CP_5 , non sono al lui opponibili, essendo il rapporto con il


 

calciatore sottoposto, per tutti gli aspetti non disciplinati dal contratto, alla disciplina civilistica ordinaria, che prevede per i diritti scaturenti da un contratto la prescrizione decennale. Occorre anche sottolineare che il contratto azionato non prevede alcun termine prescrizionale così come delineato dall’opponente, e che il Regolamento Agenti 2015, applicabile al caso di specie per essere espressamente richiamato dall’art. 5 del contratto, anchesso nulla prevede al riguardo. Per cui, tanto considerato, i compensi maturati fino alla stagione 2016/2017 sono legittimamente esigibili.

Per quanto attiene al punto 2) dei motivi di censura, relativi alla inesigibilità dei compensi relativi alla stagione 2018/2019, non ancora maturati al momento del ricorso, si deve riportare l’orientamento consolidato della Suprema Corte che statuisce: “L’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso - sicché la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda del creditore istante, rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso o della emissione del decreto, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione. Ne consegue che l'opponente è privo di interesse a dolersi del fatto che la sentenza impugnata, nel rigettare l'opposizione, non abbia tenuto conto che difettava una delle condizioni originarie di ammissibilità del decreto ingiuntivo, quando tale condizione, in realtà, sia maturata immediatamente dopo e comunque prima della definizione del giudizio di opposizione” (da ultimo Cass. ord. n. 15224/2020).  Nel caso in esame, anche a voler accogliere la tesi dell’opponente, i diritti


di credito, sebbene, non ancora maturati, tuttavia, lo sono diventati nel corso del giudizio di opposizione, e per questo non può darsi luogo, per esigenze di economia processuale e per un sostanziale rigetto dell’opposizione, alla revoca del decreto ingiuntivo.

Passando alla terza doglianza, non si ritengono condivisibili le argomentazioni di parte opponente, relative alla assenza di un obbligo in capo al calciatore al pagamento dei compensi, atteso che tale obbligo era stato assunto dalle società calcistiche. Occorre riportare per chiarezza espositiva il contenuto delle norme attinenti previste dal Regolamento del 2015, dove all’art. 6.1 si statuisce che Nel contratto di rappresentanza deve essere indicato il corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo e, nel caso in cui i servizi del Procuratore Sportivo siano svolti nell’interesse di più parti, anche chi è tenuto al pagamento., nonché lart. 7.1 rubricato Conflitto di interessi” che prevede “Il Procuratore Sportivo deve indicare chiaramente nel Contratto di Rappresentanza se agisce nell’interesse di una sola parte contrattuale o di più parti e in tal caso deve ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate. Nel caso in cui il Procuratore Sportivo agisca nell’interesse di più parti, egli sarà tenuto a stipulare un contratto di Rappresentanza con ciascuna parte interessata.. Come si evince dal combinato disposto di entrambe le norme regolamentari, al Procuratore Sportivo, con la riforma del 2015, veniva consentito di rappresentare una pluralità di parti, ma con dei precisi limiti, rappresentati dalla necessità di indicare in contratto se lo stesso agisse nell’interesse di più parti, di ottenere il consenso scritto dalle altre parti, di stipulare un contratto di rappresentanza con ciascuna parte e di precisare chi era tenuto al pagamento.

Orbene dagli atti di causa (cfr. doc. n. 12, 13, 14, memoria 183 n. 3 opposto) risulta documentalmente


 

provato che il


CP_1


nei rapporti intrattenuti con le varie società calcistiche procedeva a stipulare con


 

ognuna di esse altrettanti contratti di rappresentanza, in cui si faceva presente che lo stresso agiva nell’interesse di più parti con relativa sottoscrizione per adesione di tutti i soggetti coinvolti, anche del


sig.


Pt_1


Contratti in cui si indicava, altresì, chiaramente come i compensi scaturenti dal presente


 

contratto” erano a carico delle società, delimitando l’ambito di efficacia al singolo contratto, senza possibilità di estenderne gli effetti ad altri rapporti, anzi separandoli volutamente dagli altri negozi, affermando l’irrilevanza ai fini economici dell’esistenza di un mandato tra Procuratore e calciatore.


La norma di cui al 6.1 del Regolamento, invocato da parte del


Pt_1


pertanto, non prevede che in


 

caso di mandato plurimo solo una delle parti è obbligata verso il Procuratore, ma più semplicemente che in ogni contratto stipulato deve essere specificato il titolare dell’obbligo, altrimenti il contratto non potrebbe essere validamente registrato. Infatti, lart. 6 è da considerare come un articolo previsto a tutela del diritto di credito del Procuratore, stabilendo vari parametri a cui deve attenersi la pattuizione sul compenso, compreso quello dell’obbligo di indicare il soggetto passivo del credito.


Che il


CP_1


abbia svolto attività di consulenza a favore del calciatore non è mai stato contestato da


 

controparte, e ciò ne comporta l’obbligo di pagamento del compenso, a nulla rilevando la presenza di altri contratti di rappresentanza con le società, che disciplinano prestazioni diverse, e che non possono essere considerati novazioni del mandato del calciatore, in quanto privi di animus novandi, mancando qualsiasi riferimento alla volontà di estinguere il precedente accordo tra Procuratore e calciatore.

Tale  volontà  non  risulta  neppure  dimostrata  dalla  prova  per  testi  che,  invece,  corrobora  il


 

convincimento  giudiziale  fin  qui  delineato:  infatti,  il  sig.


Persona_2


,  teste  di  parte


 

opponente, all’udienza dell8 giugno 2021 chiamato a confermare la versione di parte opponente,


 

riferiva che non corrispondeva a verità e in ogni caso che non era presente. Analogamente il


CP_1


 

sentito in sede di interrogatorio formale all’udienza del 19/10/2021, sconfessava la ricostruzione di controparte, affermando che non era mai stata oggetto di discussione. Pertanto, si deve concludere che il  compenso  pagato  dalle  società  sportive  al  Procuratore,  non  comprendeva  quanto  dovuto  dal


calciatore per l’attività di consulenza svolta a suo favore dal


CP_1


con conseguente obbligo in capo


 

al      Pt_1


di pagamento dei compensi relativi. Stesse argomentazioni possono essere utilizzate per


 

confutare l’ulteriore prospettazione, basata sullasserita nullità del contratto di rappresentanza tra il


 

CP_1


e il


Pt_1


per violazione della normativa di settore, vincolante ai sensi dell’art. 1322 c.c. che


 

garantisce la libertà negoziale. Sulla base di quanto finora rilevato, si può affermare che il


CP_1


non


 

abbia violato alcuna norma del Regolamento del 2015, compresa la norma di cui allart. 6.1, ma, al contrario, si sia attenuto a tutte le prescrizioni ivi previste, come risulta documentalmente provato (doc. 12,13,14, cit.). Non rilevando alcun illecito sportivo, stando allo stesso sillogismo di parte opponente, non sussiste neanche una violazione della autonomia contrattuale delle parti.

Infine, circa l’ultima doglianza - sull’applicazione, nel rapporto dedotto in giudizio, dell’art. 17.4 del Regolamento Agenti 2010, relativo alle ipotesi di sovrapposizione sulla medesima stagione di due contratti stipulati da Procuratori diversi - occorre in primo luogo evidenziare che lart. 3.6 del contratto di rappresentanza, che asseritamente richiama lart. 17.4 del Regolamento Agenti 2010, in realtà prevede una fattispecie diversa, ovvero che una volta che il Procuratore ha cessato l’incarico, se il calciatore conclude un nuovo contratto di lavoro sportivo, il Procuratore ha comunque diritto al compenso per tutte le stagioni comprese nel contratto da lui promosso, anche nel caso in cui il nuovo contratto coincida per alcune stagioni con il precedente. Si tratta di una norma che mira a tutelare il Procuratore e che non prevede, a ben vedere, alcuna limitazione al suo compenso.

La norma prevista dall’art. 17.4 del Regolamento 2010 che, invece, tendeva a limitare il compenso del nuovo procuratore alle eccedenze positive rispetto al precedente ingaggio del calciatore nei casi di sovrapposizione, non è applicabile al caso di specie in quanto non prevista dal Regolamento 2015


vigente pro tempore. In ogni caso le pattuizioni contrattuali sono chiare nel determinare il sorgere (an) e la misura (quantum) del compenso del Procuratore, laddove all’art. 3.1 si stabilisce che lo stesso viene calcolato in una misura percentuale riferita al reddito lordo del calciatore, così come indicato nel contratto di lavoro sportivo, senza fare riferimento ad altri parametri come il reddito in concreto percepito o l’esistenza di eventuali rinunce al corrispettivo da parte del calciatore. Allo stesso tempo, l’art. 3.5 dispone che il Procuratore avrà diritto ai compensi per tutti i contratti di lavoro sottoscritti dal calciatore durante il periodo di vigenza della rappresentanza, da cui si ricava che il diritto di credito nasce al momento della stipula del medesimo contratto, a nulla rilevando il fatto che per la


stagione 2016/2017 il


Pt_1


ha già remunerato il precedente Procuratore, in ottemperanza a quanto


 

pattuito con quest’ultimo nel contratto dell’ottobre 2014.

 

Dalle osservazioni testé formulate discende il rigetto dell’opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 147/2022 come da dispositivo, in ragione del valore della controversia come da NIR, ai valori medi, tenuto conto dell’attività in concreto espletata.

PQM

 

 

 

Il  Tribunale,  definitivamente  pronunciando,  ogni  altra  domanda,  eccezione  e  difesa  disattesa  e/o assorbita:


    • rigetta l’opposizione proposta da

Parte_1


nei confronti di


CP_1


avverso il


 

decreto  ingiuntivo n.  1132/2019  emesso dal Tribunale di  Firenze  in  data 17.03.2019,  che integralmente conferma, dichiarandolo esecutivo;


    • condanna parte attrice alla rifusione, in favore di

CP_1


delle spese processuali del


 

presente  giudizio  di  opposizione  che  si  liquidano,  complessivamente,  in   7.616,00  per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.

 

 

 

Il  Giudice  dispone  che  in  caso  di  riproduzione  del  presente  provvedimento  vengano  omesse  le  generalità  e  i  dati identificativi dei soggetti interessati.

 

 


Firenze, 28 marzo 2023


 

Il Giudice

 

Dott.ssa Pasqualina Principale

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