TRIBUNALE DI FORLI’ – SENTENZA N. 906/2024 DEL 20/11/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3086/2023 promossa da:
Parte_1
(c.f.
P.IVA_1
), rappresentato e
difeso dall’avv. Omissis , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Forlì, Via Bruni n. 2
Controparte_1
(c.f.
contro
C.F._1
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall’avv. Omissis (c.f.
C.F._2
), ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio legale sito a Treviso, Piazza Giustinian Recanati n. 7
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note difensive depositate in data 11/11/2024 quanto al ricorrente e in data 01/11/2024 quanto al convenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(concisa esposizione)
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 21/11/2023
[...]
Parte_1
(in breve solo
CP_2
ha proposto il presente giudizio con rito
semplificato deducendo di svolgere attività di Agente Sportivo tramite il proprio legale
rappresentante
Parte_2
, iscritto nel registro nazionale del CONI al n.
P.IVA_2
, e di aver stipulato in data 13/05/2021, con il giovane calciatore
Controparte_1
un contratto di mandato, avente validità fino al 12/04/2023, per
la cura dei suoi interessi in via esclusiva e per rappresentarlo nella conclusione, rinnovo o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica ovvero per il trasferimento presso altra società sportiva o per il tesseramento presso società sportive affiliate alla FIGC. Ha aggiunto la ricorrente che tale contratto prevedeva, per il caso di recesso senza giusta causa, il pagamento di una somma consensualmente predeterminata pari a € 25.000. Su tali
presupposti, avendo il
CP_1
comunicato in data 14/01/2022, ad appena sette
mesi dalla stipula del contratto, la revoca dell’incarico per affermata giusta causa,
rappresentata dalla mancata tutela dei suoi interessi e dal venire meno del rapporto
fiduciario, la ricorrente
CP_2
contestando la sussistenza della giusta causa, ha invocato il
pagamento della somma contrattualmente prevista per il caso di recesso ad nutum e, fallito il tentativo di composizione con la negoziazione assistita, ha proposto il presente giudizio per chiedere la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 25.000.
Controparte_1
si è ritualmente costituito in giudizio in data 29/03/2024
contestando la pretesa avversaria ed evidenziando che il primo contratto come professionista
era stato sottoscritto nell’estate 2020 con la
Controparte_3
all’epoca militante in
Lega Pro, per la durata di 4 stagioni con ingaggio “al minimo federale” e nel corso della
stagione 2020/2021 era stato a titolo temporaneo trasferito presso la
Parte_3
sempre con le medesime condizioni economiche. Al fine di migliorare la propria posizione e
dopo essere stato contattato da tale Alessio Quarta, collaboratore del
Parte_2
ha riferito
il convenuto di essersi determinato a farsi seguire da tale Agente Sportivo ed aveva stipulato il
contratto di mandato. Ha precisato ancora il convenuto che sulla base della normativa di settore all’epoca vigente, e in base a quella attuale, all’Agente Sportivo era vietato percepire compensi dal calciatore ove il contratto di prestazione sportiva prevedesse la remunerazione a minimi federali, con conseguente invalidità della previsione contrattuale del compenso dovuto all’Agente nella misura del 3% del compenso lordo del calciatore, ancorché nello stesso contratto fosse indicato che nulla era dovuto in caso di prestazione sportiva ai minimi
federali. Ha inoltre eccepito il
CP_1
l’assoluta iniquità della clausola relativa al recesso
unilaterale, contenente una penale di € 25.000, del tutto ingiustificata rispetto ad un contratto per il quale non maturavano compensi stante l’ingaggio ai minimi federali. Il convenuto ha inoltre contestato l’affermata assenza di giusta causa, precisando che il recesso era stato giustificato dall’inadempimento dell’Agente rispetto ai propri compiti, posto che nel periodo di vigenza del contratto nulla era stato fatto per rinegoziare in termini migliorativi
l’accordo già in essere con il
Controparte_3
o per trovare un nuovo ingaggio, tanto che
nel corso della campagna trasferimenti invernale del 2022 alcun contatto aveva avuto con il proprio Agente ed era riuscito, in extremis, dopo la revoca del mandato, a trovare un
ingaggio presso la
CP_4
in Lega Pro al minimo federale ma con possibilità di giocare
come titolare, cosa che non avveniva presso la precedente società. Ha infine contestato il convenuto, oltre che l’illegittimità e la natura vessatoria della clausola penale, l’eccessività della stessa, in quanto gli ingaggi ottenuti, dopo la revoca del mandato, erano avvenuti il
primo ai minimi federali e il secondo, con la
Parte_4
, per tre stagioni sportive con un
compenso di € 32.000 e un’indennità di trasferta di € 10.000 per la stagione 2022/2023, di €
109.000 per quella successiva 2023/2024 e per quella 2024/2025 pari a € 118.000 in caso di accesso alla Serie B o di € 57.000 nel caso in cui la squadra militasse in Serie C, e dunque importi ben inferiori a quelli indicati dal ricorrente, pari a € 156.000 per il primo anno e a complessivi € 624.000 per il complessivo ingaggio.
Alla prima udienza del 10/04/2024, a fronte della proposta conciliativa formulata dal ricorrente di accettare la minor somma di € 15.000, ritenuta dal convenuto non accettabile in quanto eccessiva, su richiesta delle parti sono stati assegnati i termini ex art. 281-duodecies
c.p.c. per il deposito delle relative memorie.
Con ordinanza del 31/05/2024, respinte le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata all’odierna udienza per la discussione orale, con termine per il deposito di eventuali note conclusive.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito illustrati.
È opportuno premettere che non è contestato che tra
CP_2
quale Agente Sportivo
regolarmente iscritto nel registro nazionale CONI, e il
CP_1
, quale calciatore, sia stato
stipulato il contratto di mandato del 13/05/2021, sulla cui validità non possono esservi dubbi né sono state sollevate contestazioni.
Il contratto è infatti stato stipulato per iscritto, su modulo predisposto dalla FIGC, compilato
in tutte le sue parti e sottoscritto sia dall’Agente Sportivo che dal deposito presso la FIGC.
CP_1
, con successivo
La durata del contratto è prevista entro quella massima di due stagioni sportive con esclusione del tacito rinnovo (il contratto è stato stipulato il 13/05/2021 con validità fino al 12/04/2023).
Pur prevedendosi, quale corrispettivo per l’Agente, la misura del 3% sulla retribuzione lorda risultante dal contratto di prestazione sportiva, alcuna nullità è configurabile essendo evidente che tale corrispettivo pattuito sarebbe stato applicabile solo in caso di sottoscrizione di contratti con retribuzione superiore al minimo federale, come peraltro indicato nello stesso art. 3 del contratto.
Medesima valutazione deve essere fatta per la clausola prevista all’art. 7 del contratto prevedente, in caso di revoca senza giusta causa del mandato, il pagamento di una somma consensualmente predeterminata di € 25.000.
La clausola è stata pattuita per iscritto e reca la doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., con conseguente piena validità della stessa. Né può essere invocata dal
CP_1
la tutela consumeristica, posto che il contratto di mandato all’Agente Sportivo è
stato dallo stesso stipulato nella sua qualità di calciatore professionista, e dunque nello svolgimento della propria attività professionale, e con certo quale consumatore.
Tale clausola di cui all’art. 7 del contratto, a dispetto della denominazione “clausole di risoluzione e di recesso” integra chiaramente una clausola penale rientrante nel disposto applicativo dell’art. 1382 c.c., prevedendo il pagamento di una somma predeterminata a titolo risarcitorio per il caso di inadempimento (tale essendo la revoca senza giusta causa del mandato).
A tale riguardo va precisato che, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, non è possibile ritenere che la revoca del mandato sia avvenuta per giusta causa e in presenza di un inadempimento dell’Agente Sportivo, di cui manca qualsiasi prova ed allegazione. Dalla stessa lettura della revoca del mandato, inviata con PEC del 14/01/2022, emerge infatti che, al di là dell’evocazione di un grave inadempimento, vi era alla base una semplice
insoddisfazione del
CP_1
per non aver ottenuto ingaggi più soddisfacenti e per il venir
meno del rapporto fiduciario (cfr. “scrivo la presente per comunicare che sono venuti a mancare i presupposti e le condizioni per il prosieguo dell’incarico conferito per la rappresentanza dei miei interessi economici e professionali. In particolare, sono rammaricato per quanto avvenuto negli ultimi mesi, e continua a verificarsi all’attualità, in quanto in un momento cruciale della mia carriera, conciso con l’esordio in Serie B e la prima convocazione nella nazionale italiana Under 21, non sono stati tutelati i miei interessi e valorizzate le mie prospettive di crescita sportiva, professionale ed economica. Tali circostanze hanno determinato il venir meno del vincolo fiduciario alla base del contratto di mandato. Atteso tale grave inadempimento dell’incarico affidato, la presente costituisce revoca immediata di ogni
precedente mandato conferito a te e/o alla
Parte_1 ).
Essendo l’obbligazione dell’Agente Sportivo, come di un qualunque altro professionista,
un’obbligazione di mezzi e non di risultato, il fatto che nell’arco dei primi sette mesi di
vigenza del rapporto il
CP_1
non abbia ricevuto proposte contrattuali migliorative non
può essere di per sé addebitata ad un inadempimento dell’Agente e ritenuta fonte di responsabilità in assenza di qualsiasi prova (non fornita né allegata) che l’Agente abbia operato senza la dovuta diligenza.
Va dunque esclusa l’esistenza di un inadempimento di
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rispetto agli obblighi assunti
con il contratto di mandato e la revoca del mandato da parte del
CP_1
va ritenuta
avvenuta ad nutum, con conseguente operatività ed applicabilità della clausola penale di cui
all’art. 7 del contratto.
Ciò chiarito e qualificata la clausola in esame come clausola penale, la stessa è certamente soggetta, ai sensi dell’art. 1384 c.c., alla possibilità di riduzione, anche officiosa, ove risulti manifestamente eccessiva avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
Su tale aspetto è opportuno precisare che, per pacifico orientamento della Suprema Corte, nell’esercitare il potere di riduzione della penale, “il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, ma anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, tenuto conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (cfr. Cass. civile sez. II, 12/04/2024, n.10014), tenendo quindi conto dell’effettiva incidenza dell’adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l’effettiva entità del danno subito (Cass. civile sez. I, 10/07/2023, n.19492).
Nel caso in esame, ricorrono indubbiamente le condizioni per operare una riduzione dell’ammontare della penale, risultando la stessa del tutto eccessiva e sproporzionata tenendo conto sia delle condizioni esistenti al momento della stipula del contratto e della sua revoca, sia di quelle del periodo di vigenza del contratto di mandato (due anni dal maggio 2021 all’aprile 2023).
Si evidenzia, infatti, che al momento della stipula del contratto di mandato il
CP_1
aveva in essere un contratto sportivo con la
Controparte_3
vigente dal
29/06/2020 fino al 30/06/2023, in cui era prevista una retribuzione pari al minimo federale e dunque, in tale situazione, era escluso ogni diritto dell’Agente Sportivo ad un compenso per tutta la durata del rapporto di mandato.
Al momento della revoca del mandato, la situazione non era mutata in quanto il
CP_1
era ancora in forza alla
Controparte_3
(che per la stagione 2020/2021 lo aveva ceduto
alla
Controparte_5
con compenso lordo di € 14.370 e dunque pari ai minimi
federali) e la contrattuali.
CP_2
non aveva ancora reperito alcun nuovo ingaggio o ottenuto modifiche
Si aggiunge che dopo la revoca del mandato, il
CP_1
ha sottoscritto in data
31/01/2022 un contratto sportivo con la
Controparte_6
per la stagione già in corso
2021/2022 con una retribuzione lorda di € 8.960, pari dunque al minimo federale.
Solo nell’estate 2022, in data 13/07/2022, il condizioni migliorative con la società sportiva
CP_1
Parte_4
ha ottenuto un contratto con stipulato in data 13/07/2022 con
durata fino al 30/06/2025, e dunque per tre stagioni sportive, con la previsione di un compenso lordo di € 32.000 con indennità di trasferta di € 10.000 per la stagione 2022/2023, mentre per la stagione 2023/2024 era previsto un aumento di € 109.000 in caso di partecipazione al campionato di serie B (cosa poi avvenuta) e per la stagione 2024/2025 un compenso di € 118.000 in caso di partecipazione al campionato di serie B (cosa non avvenuta militando nell’attuale stagione in Serie C) e di € 57.000 oltre indennità di trasferta di € 10.000 in caso di campionato di Lega Pro.
Considerato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova del fatto che nei due anni di
vigenza del rapporto di mandato avrebbe potuto procurare al
CP_1
ingaggi ben più
favorevoli e che nulla ha documentato circa l’attività svolta a tal fine nei primi 7 mesi di attività, la somma pattuita come penale pari a € 25.0000 risulta del tutto eccessiva corrispondendo ad una provvigione che l’Agente Sportivo avrebbe potuto percepire, in base alle previsioni contrattuali del 3% sui compensi lordi per il periodo di vigenza del rapporto, a fronte di un compenso lordo del calciatore superiore a € 800.000, cifra questa assai lontana
dalle concrete possibilità del
CP_1
, dimostrate dagli ingaggi dallo stesso ottenuti nel
periodo in cui avrebbe avuto vigenza il contratto, come sopra indicati.
D’altra parte, va anche considerato che la revoca del mandato avvenuta nel corso della prima campagna invernale successiva alla stipula del contratto di mandato ha impedito all’Agente di svolgere la propria attività e di procurare nuovi ingaggi, ponendo anticipatamente a termine il rapporto.
Alla luce degli elementi sopra indicati, la penale prevista contrattualmente, di cui si conferma la validità, va ridotta del 75% rispetto a quanto pattuito, rideterminato l’importo dovuto dal
CP_1
alla ricorrente in € 6.250.
L’accoglimento della domanda in misura molto inferiore alla richiesta e alla proposta conciliativa formulata in prima udienza, unitamente alla fondatezza della ritenuta eccessività della clausola penale, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine
alla domanda proposta da
Parte_1
con ricorso
depositato il 21/11/2023 e notificato il 22/02/2024 nei confronti di
CP_1
[...]
ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
in parziale accoglimento della domanda, condanna
Controparte_1 a
corrispondere alla
Parte_1
la somma di € 6.250,00
oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 20 novembre 2024
IL GIUDICE