TRIBUNALE DI FORLI’ – SENTENZA N. 906/2024 DEL 20/11/2024

 

 

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLì

 

Sezione Civile

 

 

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Barbara Vacca ha pronunciato ex art. 281

 

sexies c.p.c. la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3086/2023 promossa da:

 


Parte_1


(c.f.


P.IVA_1


), rappresentato e


 

difeso dallavv. Omissis , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito a Forlì, Via Bruni n. 2


 

 

 

 

Controparte_1


 

 

(c.f.


contro

 

C.F._1


RICORRENTE

 

 

 

,  rappresentato  e  difeso  dallavv. Omissis  (c.f.


C.F._2


), ed elettivamente domiciliato presso il suo


 

studio legale sito a Treviso, Piazza Giustinian Recanati n. 7


 

 

CONVENUTO


 

 

CONCLUSIONI

 

Le parti hanno concluso come da rispettive note difensive depositate in data 11/11/2024 quanto al ricorrente e in data 01/11/2024 quanto al convenuto.


 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

 

(concisa esposizione)

 

 


Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato il 21/11/2023


[...]


 

Parte_1


(in breve solo


CP_2


ha proposto il presente giudizio con rito


 

semplificato deducendo  di svolgere attività  di Agente Sportivo  tramite il proprio legale


 

rappresentante


Parte_2


,  iscritto  nel  registro  nazionale  del  CONI  al  n.


 

P.IVA_2


  d aver   stipulat i data   13/05/2021 co i giovane   calciatore


 

Controparte_1


un contratto di mandato, avente validità fino al 12/04/2023, per


 

la cura dei suoi interessi in via esclusiva e per rappresentarlo nella conclusione, rinnovo o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica ovvero per il trasferimento presso altra società sportiva o per il tesseramento presso società sportive affiliate alla FIGC. Ha aggiunto la ricorrente che tale contratto prevedeva, per il caso di recesso senza giusta causa, il pagamento di una somma consensualmente predeterminata pari a € 25.000. Su tali


presupposti, avendo il


CP_1


comunicato in data 14/01/2022, ad appena sette


 

mesi  dalla  stipula  del  contratto,  la  revoca  dellincarico  per  affermata  giusta  causa,

 

rappresentata  dalla  mancata  tutela  dei  suoi  interessi  e  dal  venire  meno  del  rapporto


 

fiduciario, la ricorrente


CP_2


contestando la sussistenza della giusta causa, ha invocato il


 

pagamento della somma contrattualmente prevista per il caso di recesso ad nutum e, fallito il tentativo di composizione con la negoziazione assistita, ha proposto il presente giudizio per chiedere la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 25.000.


 

Controparte_1


si  è  ritualmente  costituito  in  giudizio  in  data  29/03/2024


 

contestando la pretesa avversaria ed evidenziando che il primo contratto come professionista


 

era stato sottoscritto nellestate 2020 con la


Controparte_3


allepoca militante in


 

Lega Pro, per la durata di 4 stagioni con ingaggio “al minimo federale” e nel corso della


 

stagione 2020/2021 era stato a titolo temporaneo trasferito presso la


Parte_3


 

sempre con le medesime condizioni economiche. Al fine di migliorare la propria posizione e


 

dopo essere stato contattato da tale Alessio Quarta, collaboratore del


Parte_2


ha riferito


 

il convenuto di essersi determinato a farsi seguire da tale Agente Sportivo ed aveva stipulato il


 

contratto di mandato. Ha precisato ancora il convenuto che sulla base della normativa di settore all’epoca vigente, e in base a quella attuale, all’Agente Sportivo era vietato percepire compensi dal calciatore ove il contratto di prestazione sportiva prevedesse la remunerazione a minimi federali, con conseguente invalidità della previsione contrattuale del compenso dovuto all’Agente nella misura del 3% del compenso lordo del calciatore, ancorché nello stesso contratto fosse indicato che nulla era dovuto in caso di prestazione sportiva ai minimi


federali. Ha inoltre eccepito il


CP_1


lassoluta iniquità della clausola relativa al recesso


 

unilaterale, contenente una penale di € 25.000, del tutto ingiustificata rispetto ad un contratto per il quale non maturavano compensi stante lingaggio ai minimi federali. Il convenuto ha inoltre contestato laffermata assenza di giusta causa, precisando che il recesso era stato giustificato dallinadempimento dell’Agente rispetto ai propri compiti, posto che nel periodo di vigenza del contratto nulla era stato fatto per rinegoziare in termini migliorativi


laccordo già in essere con il


Controparte_3


o per trovare un nuovo ingaggio, tanto che


 

nel corso della campagna trasferimenti invernale del 2022 alcun contatto aveva avuto con il proprio Agente ed era riuscito, in extremis, dopo la revoca del mandato, a trovare un


ingaggio presso la


CP_4


in Lega Pro al minimo federale ma con possibilità di giocare


 

come titolare, cosa che non avveniva presso la precedente società. Ha infine contestato il convenuto, oltre che lillegittimità e la natura vessatoria della clausola penale, l’eccessività della stessa, in quanto gli ingaggi ottenuti, dopo la revoca del mandato, erano avvenuti il


primo ai minimi federali e il secondo, con la


Parte_4


, per tre stagioni sportive con un


 

compenso di € 32.000 e un’indennidi trasferta di € 10.000 per la stagione 2022/2023, di €

 

109.000 per quella successiva 2023/2024 e per quella 2024/2025 pari a € 118.000 in caso di accesso alla Serie B o di € 57.000 nel caso in cui la squadra militasse in Serie C, e dunque importi ben inferiori a quelli indicati dal ricorrente, pari a € 156.000 per il primo anno e a complessivi € 624.000 per il complessivo ingaggio.

 

Alla prima udienza del 10/04/2024, a fronte della proposta conciliativa formulata dal ricorrente di accettare la minor somma di € 15.000, ritenuta dal convenuto non accettabile in quanto eccessiva, su richiesta delle parti sono stati assegnati i termini ex art. 281-duodecies

c.p.c. per il deposito delle relative memorie.


 

Con ordinanza del 31/05/2024, respinte le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata rinviata allodierna udienza per la discussione orale, con termine per il deposito di eventuali note conclusive.

 

La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito illustrati.

 


È  opportuno  premettere  che  non  è  contestato  che  tra


CP_2


quale  Agente  Sportivo


 

regolarmente iscritto  nel registro nazionale CONI, e il


CP_1


, quale calciatore, sia stato


 

stipulato il contratto di mandato del 13/05/2021, sulla cui validità non possono esservi dubbi né sono state sollevate contestazioni.

 

Il contratto è infatti stato stipulato per iscritto, su modulo predisposto dalla FIGC, compilato


 

in tutte le sue parti e sottoscritto sia dall’Agente Sportivo che dal deposito presso la FIGC.


CP_1


, con successivo


 

La durata del contratto è prevista entro quella massima di due stagioni sportive con esclusione del tacito rinnovo (il contratto è stato stipulato il 13/05/2021 con validità fino al 12/04/2023).

 

Pur prevedendosi, quale corrispettivo per l’Agente, la misura del 3% sulla retribuzione lorda risultante dal contratto di prestazione sportiva, alcuna nullità è configurabile essendo evidente che tale corrispettivo pattuito sarebbe stato applicabile solo in caso di sottoscrizione di contratti con retribuzione superiore al minimo federale, come peraltro indicato nello stesso art. 3 del contratto.

 

Medesima valutazione deve essere fatta per la clausola prevista allart. 7 del contratto prevedente, in caso di revoca senza giusta causa del mandato, il pagamento di una somma consensualmente predeterminata di € 25.000.

 

La clausola è stata pattuita per iscritto e reca la doppia sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e  1342  c.c.,  con  conseguente  piena  validi della  stessa.   può  essere  invocata  dal


CP_1


la tutela consumeristica, posto che il contratto di mandato allAgente Sportivo è


 

stato dallo stesso stipulato nella sua qualidi calciatore professionista, e dunque nello svolgimento della propria attività professionale, e con certo quale consumatore.


 

Tale clausola di cui allart. 7 del contratto, a dispetto della denominazione clausole di risoluzione e di recesso” integra chiaramente una clausola penale rientrante nel disposto applicativo dellart. 1382 c.c., prevedendo il pagamento di una somma predeterminata a titolo risarcitorio per il caso di inadempimento (tale essendo la revoca senza giusta causa del mandato).

 

A tale riguardo va precisato che, contrariamente a quanto dedotto dal convenuto, non è possibile ritenere che la revoca del mandato sia avvenuta per giusta causa e in presenza di un inadempimento dell’Agente Sportivo, di cui manca qualsiasi prova ed allegazione. Dalla stessa lettura della revoca del mandato, inviata con PEC del 14/01/2022, emerge infatti che, al  di  là  dell’evocazione  di  un  grave  inadempimento,  vi  era  alla  base  una  semplice


insoddisfazione del


CP_1


per non aver ottenuto ingaggi più soddisfacenti e per il venir


 

meno del rapporto fiduciario (cfr. scrivo la presente per comunicare che sono venuti a mancare i presupposti e le condizioni per il prosieguo dellincarico conferito per la rappresentanza dei miei interessi economici e professionali. In particolare, sono rammaricato per quanto avvenuto negli ultimi mesi, e continua a verificarsi allattualità, in quanto in un momento cruciale della mia carriera, conciso con lesordio in Serie B e la prima convocazione nella nazionale italiana Under 21, non sono stati tutelati i miei interessi e valorizzate le mie prospettive di crescita sportiva, professionale ed economica. Tali circostanze hanno determinato il venir meno del vincolo fiduciario alla base del contratto di mandato. Atteso tale grave inadempimento dellincarico affidato, la presente costituisce revoca immediata di ogni


precedente mandato conferito a te e/o alla


Parte_1                         ).


 

Essendo lobbligazione dell’Agente Sportivo, come di un qualunque altro  professionista,

 

un’obbligazione di mezzi e non di risultato, il fatto che nellarco dei primi sette mesi di


 

vigenza del rapporto il


CP_1


non abbia ricevuto proposte contrattuali migliorative non


 

può essere di per sé addebitata ad un inadempimento dell’Agente e ritenuta fonte di responsabiliin assenza di qualsiasi prova (non fornita né allegata) che l’Agente abbia operato senza la dovuta diligenza.


 

Va dunque esclusa l’esistenza di un inadempimento di


CP_2


rispetto agli obblighi assunti


 

con il contratto di mandato e la revoca del mandato da parte del


CP_1


va ritenuta


 

avvenuta ad nutum, con conseguente operatività ed applicabilità della clausola penale di cui

 

allart. 7 del contratto.

 

Ciò chiarito e qualificata la clausola in esame come clausola penale, la stessa è certamente soggetta, ai sensi dellart. 1384 c.c., alla possibilità di riduzione, anche officiosa, ove risulti manifestamente eccessiva avuto riguardo allinteresse che il creditore aveva alladempimento.

 

Su tale aspetto è opportuno precisare che, per pacifico orientamento della Suprema Corte, nell’esercitare il  potere  di riduzione della penale, il  giudice non  deve  valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola, ma anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, tenuto conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (cfr. Cass. civile sez. II, 12/04/2024, n.10014), tenendo quindi conto dell’effettiva incidenza dell’adempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, a prescindere da una rigida ed esclusiva correlazione con l’effettiva entità del danno subito (Cass. civile sez. I, 10/07/2023, n.19492).

 

Nel caso in esame, ricorrono indubbiamente le condizioni per operare una riduzione dellammontare della penale, risultando la stessa del tutto eccessiva e sproporzionata tenendo conto sia delle condizioni esistenti al momento della stipula del contratto e della sua revoca, sia di quelle del periodo di vigenza del contratto di mandato (due anni dal maggio 2021 allaprile 2023).


 

Si evidenzia, infatti, che al momento della stipula del contratto di mandato il


CP_1


 

aveva  in  essere  un  contratto  sportivo  con  la


Controparte_3


vigente  dal


 

29/06/2020 fino al 30/06/2023, in cui era prevista una retribuzione pari al minimo federale e dunque, in tale situazione, era escluso ogni diritto dell’Agente Sportivo ad un compenso per tutta la durata del rapporto di mandato.


 

Al momento della revoca del mandato, la situazione non era mutata in quanto il


CP_1


 

era ancora in forza alla


Controparte_3


(che per la stagione 2020/2021 lo aveva ceduto


 

alla


Controparte_5


con compenso lordo di € 14.370 e dunque pari ai minimi


 

federali) e  la contrattuali.


CP_2


non aveva ancora reperito alcun nuovo ingaggio o ottenuto modifiche


 

Si  aggiunge  che  dopo  la  revoca  del  mandato,  il


CP_1


ha  sottoscritto  in  data


 

31/01/2022 un contratto   sportivo con la


Controparte_6


per la stagione già in corso


 

2021/2022 con una retribuzione lorda di € 8.960, pari dunque al minimo federale.

 


Solo nell’estate 2022, in data 13/07/2022, il condizioni migliorative con la società sportiva


CP_1

 

Parte_4


ha ottenuto un contratto con stipulato in data 13/07/2022 con


durata fino al 30/06/2025, e dunque per tre stagioni sportive, con la previsione di un compenso lordo di € 32.000 con indennità di trasferta di € 10.000 per la stagione 2022/2023, mentre per la stagione 2023/2024 era previsto un aumento di € 109.000 in caso di partecipazione al campionato di serie B (cosa poi avvenuta) e per la stagione 2024/2025 un compenso di € 118.000 in caso di partecipazione al campionato di serie B (cosa non avvenuta militando nellattuale stagione in Serie C) e di € 57.000 oltre indennità di trasferta di € 10.000 in caso di campionato di Lega Pro.

 

Considerato che la ricorrente non ha fornito alcuna prova del fatto che nei due anni di


 

vigenza del rapporto di mandato avrebbe potuto procurare al


CP_1


ingaggi ben più


 

favorevoli e che nulla ha documentato circa lattività svolta a tal fine nei primi 7 mesi di attività, la somma pattuita come penale pari a € 25.0000 risulta del tutto eccessiva corrispondendo ad una provvigione che l’Agente Sportivo avrebbe potuto percepire, in base alle previsioni contrattuali del 3% sui compensi lordi per il periodo di vigenza del rapporto, a fronte di un compenso lordo del calciatore superiore a € 800.000, cifra questa assai lontana


dalle concrete possibilità del


CP_1


, dimostrate dagli ingaggi dallo stesso ottenuti nel


 

periodo in cui avrebbe avuto vigenza il contratto, come sopra indicati.

 

D’altra parte, va anche considerato che la revoca del mandato avvenuta nel corso della prima campagna invernale successiva alla stipula del contratto di mandato ha impedito all’Agente di svolgere la propria attività e di procurare nuovi ingaggi, ponendo anticipatamente a termine il rapporto.


 

Alla luce degli elementi sopra indicati, la penale prevista contrattualmente, di cui si conferma la validità, va ridotta del 75% rispetto a quanto pattuito, rideterminato limporto dovuto dal


CP_1


alla ricorrente in € 6.250.


 

Laccoglimento della domanda in misura molto inferiore alla richiesta e alla proposta conciliativa formulata in prima udienza, unitamente alla fondatezza della ritenuta eccessività della clausola penale, giustifica lintegrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Forlì, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in ordine


 

alla domanda proposta da


Parte_1


con ricorso


 

depositato  il  21/11/2023  e  notificato  il  22/02/2024  nei  confronti  di


CP_1


 

[...]


ogni diversa domanda ed eccezione respinta, coprovvede:


 

in    parziale   accoglimento    della    domanda,   condanna


Controparte_1                  a


 

corrispondere alla


Parte_1


la somma di € 6.250,00


 

oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo.

 

Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

 

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

For, 20 novembre 2024

 

IL GIUDICE

 

Dr.ssa Barbara Vacca

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