TRIBUNALE DI GENOVA – SENTENZA N. 1247/2025 DEL 05/05/2025
Il Tribunale di Genova
VI Sezione Civile
In persona della Giudice Unica dott.ssa Raffaella Gabriel ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 6553/2022 promossa da:
Parte_1
contro
-parte attrice-
Controparte_1
Omissis
-parte convenuta-
CONCLUSIONI come da verbale dell’udienza odierna.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti, i documenti, il verbale di causa, sentite le parti in sede di
discussione orale della causa;
- - Con decreto ingiuntivo n. 1536 del 7.6.2022, non
provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Genova ingiungeva al
[...]
Parte_2
(nel prosieguo, brevitas, anche
Pt_3
[...]
), in persona del rappresentante legale pro tempore, il pagamento, in
favore di
Controparte_1
(brevitas, anche
CP_1
, della somma pari
ad € 447.000,00 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l’attività di scouting svolta da quest’ultima monitorando nel panorama calcistico mondiale calciatori potenzialmente tesserabili per la squadra di calcio (doc. 1). Assumeva che: tale accordo, sottoscritto in data 1.6.2020, prevedeva la durata di mesi 24 -dal 1.6.2020 al 30.6.2022- ed un corrispettivo
complessivo di € 450.000,00; il
Pt_1
provvedeva al pagamento della
prima fattura n. 4/2020 (doc. 2 monitorio) emessa da
CP_1
(doc. 3
monitorio) per il valore di € 61.000,00 (50.000,00 + iva) e, successivamente, di un acconto di € 41.000,00 (doc. 5-6 monitorio) a
fronte della fattura n. 5/2020 (doc. 4 monitorio);
CP_1
risultava
creditrice verso il Club per la somma di € 447.000,00 (€ 350,000,00 fatture insolute + 77.000,00 iva) (doc. 7 monitorio); essa procedeva con la costituzione in mora del Club visto il credito vantato verso quest’ultimo (doc. 8 monitorio).
- – Il
Pt_1
proponeva opposizione, deducendo ed eccependo che:
l’accordo prevedeva determinati obblighi a carico dell’opposta, tra i quali la “trasmissione al Genoa periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, di filmati e/o altro materiale audiovisivo sui calciatori potenzialmente di interesse, preferibilmente in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 o 30 giugno 2022, eventualmente accompagnato da relazioni scritte” di cui all’art. 4.1. ii); gli obblighi di rendicontazione erano ritenuti “essenziali rispetto alla corretta esecuzione dello stesso, e dunque in mancanza di adeguate evidenze scritte in ordine all’attività svolta
da CP_1
il Pt_1
potrà sollevare eccezione di inadempimento ai sensi ex art.
1460 c.c. e dunque potrà rifiutarsi di eseguire i pagamenti previsti alle singole scadenze”; nonostante il versamento dell’acconto per una somma di € 102.000,00 “per mero spirito collaborativo”, l’opposta non aveva mai fatto fronte ai suoi obblighi negoziali previsti nella scrittura privata; con la corrispondenza del 26.3.2022, contestava la missiva di controparte e richiedeva in ripetizione quanto già corrisposto all’opposta (doc. 3 opponente); la prestazione non era mai stata resa, quindi l’importo di € 102.000,00 era stato indebitamente ricevuto.
- – Si costituiva in giudizio
CP_1
il quale asseriva che:
l’opponente non aveva mai sollevato contestazioni sull’operato della stessa; i pagamenti erano stati effettuati in virtù della prestazione resa dall’opposta “per cui non può invocare un’eccezione di inadempimento per delle prestazioni che ha accettato”; l’obbligo di rendicontazione di cui all’art. 4.4.
verteva su quanto disposto all’art. 4.2., ossia sull’obbligo a carico di
[...]
CP_1
del “pagamento di quanto ad essi (dipendenti e/o collaboratori della
stessa
CP_1
dovuto, a titolo di retribuzione, ritenute fiscali, e previdenziali,
indennità, rimborsi spesa e/o a qualsivoglia altro titolo”; le relazioni scritte ex art.
4.1 ii) erano soltanto eventuali, ma venivano, insieme con i filmati ed altro
materiale audiovisivo, messe a disposizione del Club da parte di
CP_2
[...]
operatore di
CP_1
il quale teneva rapporti con l’allora
amministratore delegato del
Controparte_3
(docc. comparsa di
costituzione), al quale veniva consegnato personalmente il materiale, almeno fino a novembre del 2021, finché non è avvenuto il cambio di proprietà del Club; il parziale pagamento effettuato dall’opponente
escludeva l’operatività dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., da ritenersi poi ammessa “solo quando sia evidente che la controprestazione non potrà mai essere adempiuta secondo un’interpretazione di buona fede” nel caso di adempimenti in tempi diversi; vi erano i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, stante l’infondatezza dell’opposizione su prova scritta.
- – Con provvedimento del 3.4.2023 la presente Giudice, “ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, non essendo allo stato sufficientemente provati l’esecuzione della prestazione da parte della convenuta opposta, né la portata e l’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione (art. 4.1. ii e 4.4. regolamento negoziale)”, assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
- - Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., le parti richiamavano quanto già dedotto con i precedenti atti difensivi.
Con memoria ex. art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., l’opponente contestava i
rilievi di controparte sulla consegna del materiale avvenuta personalmente
verso l’allora amministratore delegato del
Pt_2 , non essendo intervenuta
tra le parti nessuna modifica negoziale che consentisse di superare l’obbligazione di rendicontazione (l’art. 11.3. prevedeva che “nessuna modifica e integrazione potrà esservi apportata senza espressa approvazione scritta tra le Parti”), mentre, circa il pagamento parzialmente effettuato, sottolineava che esso non era altro che la conseguenza della malagestione del Club da parte della precedente Proprietà (doc. 5, 6, 7). L’opposta formulava capitoli di prova per testi, allegando il contratto di cessione del 20.06.2020
delle prestazioni sportive del calciatore
Parte_4
al Genoa. Con
memoria ex. art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c., l’opponente integrava le produzioni di cui alla seconda memoria istruttoria e contestava il contratto di cessione del calciatore, in quanto non attinente alla fattispecie oggetto della presente causa, oltre ad evidenziare la nullità di tale produzione, stante la mancata registrazione di Fly Football quale agente sportivo secondo quanto prescritto dai Regolamenti agenti sportivi FICG (doc. 9). L’opposta ribadiva quanto già sostenuto con i precedenti atti difensivi, specificando la superfluità del richiamo all’art. 11 del rapporto negoziale, nonché la irrilevanza della gestione “non oculata” della precedente Proprietà.
- – All’udienza del 23.5.2025, la presente Giudice, ritenuta la prova orale dedotta da parte convenuta opposta inammissibile e la causa matura
per la decisione, rinviava la stessa all’odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
- – La domanda proposta da in sede monitoria è infondata.
CP_1
nei confronti del
Pt_1
Il regolamento negoziale prevede: all’art. 3, che “il
Pt_1
affida a
CP_1
l’incarico di svolgere attività di cd. Scouting consistente nel monitoraggio del panorama
calcistico nel territorio mondiale, individuando calciatori, potenzialmente tesserabili per
il Pt_1
salva la facoltà di quest’ultimo di verificarne le effettive qualità e di assumere
ogni decisione finale in ordine alla formulazione di proposte e/o al tesseramento”;
all’art. 4.1 che “L’attività di scouting consisterà, in via esemplificativa e non esaustiva,
nelle seguenti attività: … ii) nella trasmissione al
Pt_1
periodicamente, con cadenza
almeno bimestrale, o su richiesta, di filmati e/o altro materiale audiovisivo sui calciatori potenzialmente di interesse, preferibilmente in scadenza di contratto al 30 giugno 2021 o 30 giugno 2022, eventualmente accompagnato da relazioni scritte …; iii) nello svolgimento di ogni e qualsiasi altra attività preordinata e/o funzionale al cd. Scouting,
con rendicontazione scritta bimestrale nei confronti del
Pt_1
ivi incluso il monitoraggio
di specifici calciatori che, nel corso del contratto, saranno indicati dal
Pt_1
; all’art.
4.2 che “
CP_1
eseguirà l’incarico con mezzi propri e propria autonomia di
organizzazione, mettendo a disposizione propri dipendenti e/o collaboratori, di cui dichiara e garantisce l’elevata competenza tecnica e professionalità, restando esclusivamente responsabile per il pagamento di quanto ad essi dovuto, a titolo di retribuzione, ritenute fiscali e previdenziali, indennità, rimborsi spesa e/o a qualsivoglia altro titolo”; all’art. 4.4. che “Le parti specificano che gli obblighi di rendicontazione previsti dall’art. 4.2 del presente contratto devono considerarsi essenziali rispetto alla corretta esecuzione dello stesso, e dunque in mancanza di adeguate evidenze scritte in
ordine all’attività svolta da
CP_1
il Genoa potrà sollevare eccezione di
inadempimento ex art. 1460 c.c. e dunque potrà rifiutarsi di eseguire i pagamenti previsti alle singole scadenze”. In base alle pattuizioni stipulate dalle parti, quindi, Fly aveva l’onere di informare il Genoa dello svolgimento della propria attività mediante la trasmissione di filmati e/o altro materiale audiovisivo, eventualmente accompagnato da relazioni scritte (clausola n.
4.1. ii), nonché attraverso una rendicontazione scritta bimestrale che desse conto di ogni altra attività preordinata e/o funzionale allo scouting (art.
4.1. iii). Tale obbligazione era definita essenziale dalle parti medesime (art.
4.4.) e il suo assolvimento è centrale al fine di dimostrare la effettiva realizzazione della prestazione di Fly in favore del Club, tanto da
giustificare, sia in forza dei principi generali che governano l’ordinamento, sia della clausola negoziale n. 4.4. sopra riportata (che va intesa come riferita alla precedente pattuizione di cui al punto 4.1. e non, come sostenuto dalla convenuta opposta, a quella n. 4.2.), la sollevazione dell’eccezione di inadempimento.
Orbene, nella fattispecie, Fly non ha assolto l’onere probatorio siffatto, non avendo prodotto nessuna rendicontazione e/o filmato o altro materiale audiovisivo ed avendo formulato capitoli di prova -i quali avrebbero potuto astrattamente dimostrare la trasmissione di filmati e/o altro materiale audiovisivo anche in assenza di relazioni scritte, previste quali eventuali dalla clausola n. 4.1. ii)- generici (cfr. ordinanza del 23.05.2025). Infatti, essi sono privi di contestualizzazione temporale, oltre che di qualunque altra indicazione afferente al luogo e alle modalità di svolgimento dei fatti; in particolare, circoscrivendo l’analisi ai capitoli maggiormente rilevanti, si osserva come il capitolo lett. d), del seguente
tenore “la Fly si interfacciava sempre con l’amm.re delegato del
Parte_1
fornendogli una relazione scritta”, non consente di contestualizzare nel tempo la circostanza -al fine di comprendere se la rendicontazione avvenisse nei termini negoziali-, né varrebbe comunque a dare dimostrazione della relazione scritta; il capitolo lett. e), secondo cui “l’attività di monitoraggio e segnalazione di calciatori avveniva anche mediante invio di video a mezzo telefonino e
direttamente all’amministratore delegato del
Parte_1
, è nuovamente priva
di contestualizzazione temporale e di qualunque elemento che consenta di provare l’adempimento della prestazione; il capitolo lett. j, in base al quale
“per espressa volontà della società e dell’allora amministratore delegato del
Pt_1
C.F.C. - dott.
Controparte_3
- le relazioni scritte della
CP_1
nonché i
filmati o altro materiale audio-visivo che riguardavano potenziali calciatori da acquistare venivano consegnate direttamente e personalmente nelle sue mani o condivise con lui a mezzo piattaformi digitali”, presenta le medesime criticità sopra evidenziate.
Inoltre, le due e-mails prodotte con la comparsa di costituzione e risposta, contenenti brevi descrizioni di due calciatori, non integrano la rendicontazione come dalle parti enucleata.
Pertanto, in difetto della dimostrazione dell’esecuzione della propria prestazione, Fly non ha diritto al proprio corrispettivo ed il decreto ingiuntivo va revocato.
- – Per le medesime ragioni, va accolta la domanda riconvenzionale
del
Pt_1
non apparendo dovuta nessuna somma in ottemperanza al
contratto, non adempiuto da Fly. L’opposta va quindi condannata al pagamento della somma di euro 102.000,00, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
- - Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in attuazione del d.m. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione superiore ad euro 520.000,00 (520.000,00 aumentato del 10% ex art. 6 comma 1 dm 55/2014) ai valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni trattate, al mancato svolgimento dell’istruttoria e alla brevità della discussione orale.
PQM
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Gabriel, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1536 emesso dal Tribunale di Genova in data 7.6.2022;
- dichiara tenuta e per l’effetto condanna
Controparte_1 al
pagamento, in favore di
Parte_1
, della somma di €
102.000,00, oltre interessi moratori dalla domanda al saldo;
- condanna
Controparte_1
al pagamento, in favore di
[...]
Parte_1
delle spese di lite che liquida in € 843,00 per
esborsi ed in € 15.957,80 per compenso, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Genova, 08.05.2025
La Giudice dott.ssa Raffaella Gabriel