TRIBUNALE DI GENOVA – SENTENZA N. 2736/2024 DEL 29/10/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 9611/2021 promossa da:
Parte_1
(C.F.
P.IVA_1
), con il patrocinio
dell'avv. Omissis (
C.F._1
), elettivamente domiciliato in VIA
ALLA PORTA DEGLI ARCHI, 10/17, GENOVA (GE) presso il difensore avv. Omissis
contro
- attore -
Controparte_1
(C.F.
C.F._2
), con il patrocinio dell’avv. Omissis elettivamente domiciliato in VIA XX Settembre n. 40/9, presso lo studio dell’avv. Omissis
CONCLUSIONI
- convenuto -
Per l’attore:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa, previe le declaratorie meglio viste,
- accertare e dichiarare la sussistenza di un unico rapporto di rappresentanza a tempo determinato
intercorso tra
Controparte_1
e l’Avv. Vincenzo Rispoli dalla stagione sportiva 2012/2013
all’8/5/2020, nonché l’avvenuto recesso ad nutum dal rapporto medesimo del Sig. data 8/5/2020 o quella diversa meglio vista e ritenuta; conseguentemente
Controparte_1 in
- dichiarare tenuto e condannare
pattuita, in favore di
Controparte_1 Parte_2
al pagamento a titolo di penale contrattualmente
dell’importo di € 150.000,00 oltre
interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 ed ex art. 1284 c.c. dalla data del recesso al saldo, o
del diverso importo meglio visto ed anche equitativamente ritenuto e determinato;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto della parte attrice al risarcimento del danno conseguente al recesso operato dal mandante e condannare quest’ultimo al pagamento a tale titolo dell’importo di € 129.320,00 oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 ed ex art. 1284 c.c. dalla data del recesso al saldo o di quello meglio visto ed anche equitativamente ritenuto e determinato;
- accertare e dichiarare che la parte attrice ha maturato, per le ragioni, i motivi e le causali di cui
in narrativa, il diritto alla percezione a titolo di corrispettivo dell’importo complessivo di € 14.800,00, oltre interessi moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002 ed ex art. 1284 cc dalle singole scadenze al
saldo, in forza del contratto di mandato congiunto conferitogli dalla S.S. Juve Stabia e da
CP_1
[...]
condannando quest’ultimo al pagamento di tale importo o di quello meglio visto ed anche
equitativamente ritenuto e determinato;
vinte in ogni caso spese e competenze del giudizio”.
Per il convenuto:
“Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
-
- in via preliminare dichiarare la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma per i motivi di cui al punto 1 della presente comparsa;
- n via subordinata e nel merito:
- rigettare la domanda attorea poiché infondata;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale ritualmente spiegata atteso il differimento dell’udienza ex art. 168 Comma V C.P.C., accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa a sostegno della comunicazione di recesso dell’8.5.2020 e, per l’effetto, dichiarare non dovuta né la penale prevista nel contrato né il risarcimento del danno richiesto da parte attrice.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato
Parte_1
in persona del
legale rappresentante p.t., avv. Vincenzo Rispoli, esercente attività di procuratore sportivo in favore di
società e calciatori professionisti, chiedeva la condanna di
Controparte_1
, calciatore professionista, al
pagamento dell’importo pari a € 150.000,00, oltre interessi moratori ex D. lgsl. vo 231/2002 ed ex art. 1284 c.c. dalla data del recesso al saldo, a titolo di penale stabilita contrattualmente al punto 2 “in caso di revoca del mandato” in quanto il convenuto, in data 8.5.2020, “interrompeva, verbalmente ed ex abrupto, l’incarico professionale … senza fornire alcuna giustificazione o spiegazione nel merito”. A seguito del recesso ad nutum operato dal convenuto chiedeva, in via subordinata, di accertare e dichiarare il proprio diritto al risarcimento del danno per la somma di € 129.320,00, oltre interessi come sopra, come “importo congruo del mancato guadagno”. Chiedeva, infine, la condanna del convenuto al pagamento, a titolo di corrispettivo, di € 14.800,00, oltre interessi moratori ex d. lgsl. cit. ed ex art. cit. dalle singole scadenze al saldo, maturato durante la stagione sportiva 2019-2020 “in virtù del mandato congiuntamente conferito al procuratore” dalla società SS Juve Stabia S.r.l. e dal convenuto.
A sostegno delle proprie argomentazioni, l’attrice deduceva l’intervenuta stipula in data 20.3.2019, alla luce di un “duraturo rapporto di collaborazione professionale”, di un contratto di mandato con validità
sino al 18.3.2021, vertente la cura degli interessi del calciatore e, in particolar modo, la “opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con una società di calcio professionistica”, assistendolo nell’attività diretta alla definizione delle condizioni, nonché degli eventuali rinnovi contrattuali.
Tale contratto prevedeva: il pagamento della somma di € 150.00,00 a titolo di penale in caso di revoca del mandato (art. 2); il 5% sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva quale corrispettivo per il procuratore (art. 3 punto b); la devoluzione di eventuali controversie ad un Collegio/Arbitro Unico o all’autorità giudiziaria competente del Foro di Genova (art. 6).
Successivamente, in data 2.9.2019, veniva stipulato un nuovo contratto di mandato con validità fino al 31.8.2021 - alle stesse condizioni del precedente contratto -, in vista del trasferimento del calciatore dalla società sportiva belga Waasland Beveren alla Juve Stabia, che a sua volta aveva, congiuntamente al convenuto, stipulato un ulteriore contratto di mandato con l’attrice avente ad oggetto il tesseramento dell’atleta (doc. 3). La stipulazione del mandato del 2.9.2019 (doc. 4) avveniva in due fasi differite: la prima costituita dalla sottoscrizione di un modello prestampato, poi scansionato e inviato dall’atleta al procuratore, “incaricandolo”, per la seconda fase, “di completare le parti mancanti e di depositarlo formalmente presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio”, dato che in quel periodo il calciatore si trovava ancora in Belgio.
Senonché, oltre alla comunicazione di recesso dell’8.5.2020, veniva eccepita all’attrice anche la nullità del contratto di rappresentanza “nella parte relativa al corrispettivo, asseritamente dovuto dal calciatore all’avv. Rispoli, ed in particolare per quanto concerne la penale dovuta in caso di revoca del mandato” in quanto asseritamente vergato tramite abusivo riempimento del c.d. “biancosegno” (doc.8).
Si costituiva in giudizio
Controparte_1
il quale eccepiva, preliminarmente, l’incompetenza territoriale
del Tribunale di Genova in favore del Tribunale di Roma, stante l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 3 del decreto legislativo 206/2005 (Codice del consumo) la quale avrebbe qualificato la figura del calciatore come lavoratore subordinato “e quindi come consumatore a tutti gli effetti”.
A seguito, dunque, dell’applicabilità del Codice del consumo, la conoscenza della controversia spettava al Tribunale di Roma “luogo di residenza dell’odierno deducente, in quanto Foro del consumatore”, secondo quanto previsto dall’art. 66 bis Codice del consumo.
Riteneva, inoltre, l’infondatezza della domanda di cui al capo a) considerato che il rapporto di rappresentanza non poteva protrarsi per più di due anni alla luce dell’art. 21 comma 6 del Regolamento
Agenti Sportivi F.I.G.C., di tal che non doveva pagare nessuna somma, né a titolo di penale, né a titolo di corrispettivo.
Per queste ragioni chiedeva di accertare e dichiarare la sussistenza di una giusta causa di recesso ex art. 2237 c.c. dato che la determinazione delle clausole contrattuali era avvenuta “in maniera del tutto unilaterale da parte del solo Avvocato Omissis e quindi in assenza di ogni forma di trattativa e di negoziazione individuale tra le parti”.
Ritenuto che l’eccezione di incompetenza per territorio andava esaminata unitamente al merito; respinte le istanze istruttorie, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sull’eccezione di incompetenza territoriale.
Parte convenuta sostiene non essere valida la determinazione contrattuale della competenza territoriale del Tribunale di Genova sulla base di due argomentazioni: da un lato, che il calciatore si qualificherebbe come consumatore, quindi troverebbe applicazione l’art. 66 bis del Codice del consumo; dall’altro, che si tratterebbe di clausola vessatoria non specificatamente sottoscritta e quindi nulla, a favore della competenza del luogo di residenza di CP_1 , ossia Roma.
L’eccezione di incompetenza territoriale a favore del Tribunale di Roma, basata sull’art. 66 bis del
Codice del consumo, è infondata.
Tale articolo non è applicabile al calciatore in quanto non si può qualificare tale figura come consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del consumo, che lo definisce come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.
In caso contrario, quando un soggetto agisca, invece, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, sarà considerato dalla legge un “professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario”.
Il mandato è un contratto sinallagmatico intercorrente tra il calciatore e il proprio agente attraverso il quale l’obbligo del calciatore, di corrispondere il compenso al procuratore, si pone in un nesso di sinallagmaticità con l’obbligazione di quest’ultimo di compiere l’attività gestoria ossia, nella presente fattispecie, prestare consulenza nel corso delle trattative volte alla definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione legata al contratto di prestazione sportiva.
La figura del calciatore, pertanto, va riferita innanzitutto al suddetto negozio intercorrente con il procuratore, e non al contratto di lavoro con la società titolare delle prestazioni sportive del calciatore. Si osserva, dunque, come non si possa assegnare generale validità all’argomento secondo cui la
qualifica di consumatore in capo al calciatore discenderebbe dallo status di lavoratore subordinato assegnatogli dalla legge n. 91/1981, proprio perché “non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di un’attività professionale da intraprendere… Conseguentemente, ai fini della competenza, il foro esclusivo del consumatore trova applicazione soltanto con riferimento ai contratti conclusi al di fuori ed indipendentemente da qualsiasi attività o finalità professionale, sia attuale, sia futura (Cass. civ., ord. n. 24731/2013). Nei confronti del procuratore, pertanto, il calciatore non può che assumere la veste di professionista che agisce nell’esercizio professionale della sua futura attività, anche perché “ai fini dell’assunzione della veste di consumatore, l’elemento significativo” è “lo scopo avuto di mira dall’agente nel momento in cui ha concluso il contratto” (Cass. civ., ord. n. 8904/2015).
In questo modo, ove il soggetto non venga inquadrato come “consumatore”, il contratto si riterrà valido tra parti ben informate e a nulla possono valere i richiami al divieto di abuso della maggiore conoscenza o forza contrattuale del “professionista” procuratore a discapito del calciatore. Le considerazioni riferite allo status di lavoratore subordinato in capo al calciatore appaiono non pertinenti con la figura del procuratore perché il calciatore, essendo un tesserato F.I.G.C., è tenuto a conoscere la normativa federale, soprattutto quella concernente i contratti di lavoro sportivo e di cessione del contratto di lavoro, oltre alla normativa federale che regola la stipula del contratto di mandato che si correla ai contratti appena sopra menzionati (Tribunale di Genova, sent. del 19.11.2021 n. 2517,
dott.ssa
Per_1 ).
In conclusione, il convenuto non può sostenere la vessatorietà delle clausole, quando erano state da lui approvate soltanto sei mesi dopo la stipula del contratto del 20.3.2019, frutto di una libera trattativa concretizzatasi nella stipula tramite moduli non predisposti dal procuratore, ma reperibili sul sito della F.I.G.C., quindi validi per tutti gli operatori del settore.
Non si è in presenza di clausole generali di contratto che ex art. 1341 c.c. debbano sottostare alle relative regole. Il contratto di rappresentanza è stato stipulato nell’ambito di una libera ed individualizzante trattativa e quindi è sufficiente una sola sottoscrizione. Si tratta del rapporto professionale tra calciatore e proprio agente che non risulta stipulato tramite moduli o formulari predisposti dal professionista, tali dunque da necessitare di una doppia sottoscrizione con il fine di tutela del contraente “debole” (Tribunale di Genova, sent. cit.).
L’eccezione di incomptenza per territorio deve, pertanto, essere repinta.
Sulla sussistenza di un unico rapporto di rappresentanza a tempo determinato intercorso tra le parti a partire dalla stagione sportiva 2012/2013 fino all’8/5/2020.
L’attrice ritiene che il rapporto professionale col calciatore sia stato instaurato a partire dalla stagione 2012/2013 sulla base di un susseguirsi di rinnovi contrattuali stipulati alle medesime condizioni.
Il convenuto respinge tale argomentazione sostenendo invece che “in virtù del Regolamento degli Agenti Sportivi attualmente in vigore, il contratto di rappresentanza tra l’atleta e il procuratore sportivo è soggetto alla durata di due anni, decorsi i quali cessa automaticamente con necessità di una nuova procura”.
L’art. 21.2 lett. b) del Regolamento degli agenti sportivi CONI – rubricato “I contratti degli agenti sportivi” - disciplina la durata del mandato “che non può essere superiore a due anni”.
Peraltro, è acclarata prassi contrattuale che il rapporto instaurato tra l’atleta e il suo procuratore possa avere una durata sostanziale ben superiore ai due anni, e così si ritiene che sia avvenuto anche nel caso di specie. Non vi sono, infatti, motivi per non ritenere, in astratto, che tali stipulazioni si pongano in rapporto di continuatività l’una rispetto all’altra per effetto di successivi rinnovi biennali. Il durevole rapporto professionale è, tra l’altro, confermato dallo stesso convenuto che lo descrive come tale nel messaggio WhatsApp (doc. 6 attrice) in cui ammette, appunto, la sussistenza del “rapporto professionale e personale di durata decennale”, sebbene contesti le modalità attraverso le quali tale rinnovo contrattuale era avvenuto.
Secondo il convenuto, infatti, le vicende relative al presente giudizio dovrebbero essere circoscritte esclusivamente al contratto di rappresentanza del 2.9.2019 (doc. 2 attore) predisposto e sottoscritto quando le prestazioni sportive di lui atleta sono state acquistate dalla SS Juve Stabia S.r.l. ed egli è stato trasferito dal Waasland Beveren alla società sportiva campana.
Nella realtà, vi è stata una successione di contratti di rappresentanza: una procura conferita dal calciatore al procuratore in data 20/3/2019 (doc. 1) e con scadenza al 18/3/2021; una procura successivamente conferita dal calciatore al procuratore in data 2/9/2019, con scadenza al 31/8/2021 (doc. 2); una procura conferita al procuratore congiuntamente dal calciatore e dalla società S.S. Juve Stabia Srl, nella medesima data del 2/9/2019 (doc. 3).
Alla data del trasferimento di
Controparte_1
alla soc. Juve Stabia era già attivo, vigente e vincolante
tra le parti il precedente contratto di mandato concluso tra il calciatore e il suo procuratore in data 20/3/2019 (doc. 1, pag. 1), valido fino al 18/3/2021 (doc. 1, pag. 1), regolarmente depositato presso la FIGC (doc. 1, pagg. 4-8), che prevedeva la medesima penale di € 150.000,00 (doc. 1, pag. 2) e la medesima commissione del 5% sul compenso lordo del calciatore, vale a dire i due elementi contenuti nel successivo contratto del mese di settembre, con il quale le parti semplicemente allungavano la data di scadenza del loro rapporto dal 18.3.2021 al 31.8.2021.
Per queste ragioni, la domanda di accertamento e dichiarazione della sussistenza di un unico rapporto di rappresentanza, basato sulla stipula di successivi contratti tra le parti, è fondata.
Sul recesso ad nutum dal contratto di rappresentanza e sulla clausola penale.
Parte attrice lamenta che mediante la telefonata dell’8.5.2020, il convenuto “interrompeva, verbalmente ed ex abrupto, l’incarico professionale con il suo Procuratore, senza fornire alcuna giustificazione o spiegazione in merito”. Conseguentemente chiede la condanna del convenuto al pagamento della clausola penale, prevista dal contratto di mandato all’art. 5, nella somma di € 150.000,00.
Il convenuto giustifica il proprio recesso adducendo quale giusta causa che le clausole del contratto erano state unilateralmente apposte dal procuratore senza alcun margine di trattativa e negoziazione tra le parti. Per questo motivo chiedeva di dichiarare “non dovuta le penale prevista” dal contratto.
La domanda dell’attrice è fondata.
Il convenuto, sia in comparsa di costituzione (“E proprio su tali fatti trova fondamento la domanda
riconvenzionale che il dott.
Controparte_1
ritualmente solleva affinché il Tribunale adito voglia
accertare e riconoscere la legittimità del recesso avvenuto con raccomandata a.r. dell’8.5.2020”), sia in sede di precisazione delle conclusioni (“resta solamente da analizzare il recesso esercitato dal Dott.
CP_1
dapprima con la missiva a sua firma dell’8.5.2020 e poi con la comunicazione formale del
sottoscritto difensore recante la data del 29.5.2020”), non nega il recesso avvenuto in data 8.5.2020. L’attore, di converso, afferma a chiare lettere che nell’agosto del 2019, visto che il calciatore era impossibilitato a rientrare dal Belgio in Italia in tempo utile, gli trasmetteva la scansione di un modulo di procura prestampato, apponendovi la sua sottoscrizione, incaricandolo di compilarlo e depositarlo presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio.
Il contratto di mandato stipulato il 2.9.2019 contiene le stesse clausole di cui al mandato del 20.3.2019, quest’ultimo valido fino al 18.3.2021. Qualora non si fosse stipulato il contratto oggetto di causa, il mandato stipulato con la Juve Stabia avrebbe avuto le stesse clausole del contratto del 20.3.2019, vale a dire: pagamento della somma di € 150.00,00 a titolo di penale in caso di revoca del mandato (art. 2); percentuale del 5% sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva quale corrispettivo in capo al procuratore (art. 3 punto b); devoluzione di eventuali controversie ad un Collegio/Arbitro Unico o all’autorità giudiziaria competente del foro di Genova (art. 6).
Lo stesso convenuto, nel sollevare l’eccezione di abusivo riempimento, non spiega in che cosa il contratto del 2.9.2019 non sarebbe conforme agli accordi intercorsi tra le parti, fermo restando che ha
dato esecuzione all’altra e contestuale procura, avente lo stesso contenuto di cui sopra, che egli stesso
aveva conferito a
Pt_1
congiuntamente alla soc. S.S. Juve Stabia Srl (doc. 3).
La causale che avrebbe giustificato il recesso non è stata addotta immediatamente con la comunicazione effettuata l’8.5.2020 a leggere la quale non emerge che la rottura del rapporto sia avvenuta per motivi inerenti alla perdita di fiducia nei confronti del procuratore, tant’è che è lo stesso atleta a rincuorare il procuratore a seguito della decisione presa: “Ciao Vincenzo ti ho chiamato diverse volte per avere un confronto sulla telefonata di venerdì e sulla mia decisione che spero tu abbia metabolizzato…” (doc. 6 attrice).
Da quanto emerso non si evidenzia, dunque, un comportamento doloso del procuratore teso ad approfittare della firma in bianco per ottenere migliori condizioni a discapito del calciatore a seguito della firma con una società sportiva.
Al contempo è nell’interesse, oltre che diritto, del calciatore di informarsi delle condizioni contrattuali prima di apporre la propria firma sul contratto sportivo, sicché è poco convincente la tesi del convenuto secondo la quale le condizioni contrattuali non siano state oggetto di trattativa tra le parti a meno che non si supponga che tale trattativa non presentava nulla di nuovo, ma reiterava contenuti già noti.
Né valgono come scusanti vicissitudini personali, perché è incontestato che il calciatore abbia sottoscritto, in data 2.9.2019, il contratto di rappresentanza vista la necessità di tornare in Italia, proprio in concomitanza con la giornata di chiusura del calciomercato estivo 2019, per cui nella frenesia di quei momenti, in mancanza dell’apposizione della firma “in bianco”, sarebbe rimasto, almeno per la prima parte della stagione 2019/2020, ancora in Belgio.
Per questi motivi si ritiene, dunque, il contratto valido ed efficace tra le parti e si ravvisa un recesso unilaterale, senza giusta causa, da parte del convenuto.
Restano da affrontare gli aspetti inerenti alla clausola di cui all’art. 2 del contratto di mandato che prevede una penale pari a € 150.000,00 escutibile a seguito della revoca del mandato da parte del calciatore.
Pur nella ritenuta efficacia della clausola e senza che ridondi in lesione del rapporto fiduciario per malafede, è un dato di fatto che la somma di € 150.000,00 corrisponde alla totalità del compenso netto che il calciatore stesso avrebbe percepito dalla società Juve Stabia, presso la quale si apprestava ad essere trasferito (v. citazione, punto 8).
Per tale motivo si ritiene che si debba operare la riduzione di tale clausola ex art. 1384 c.c., anche d’ufficio, sulla scorta di quanto affermato in maniera pressochè uniforme dalla giurisprudenza di legittimità (“Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a
tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio. (Nella specie la S.C., ha confermato la sentenza di merito, evidenziando che dal materiale probatorio acquisito agli atti doveva desumersi la eccessiva onerosità di una penale corrispondente alla metà del corrispettivo). (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 34021 del 19/12/2019; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11439 del 15/06/2020).
Il momento in cui valutare l’eventuale eccessività della clausola è quello della conclusione del contratto : “in tema di riduzione della penale, la valutazione va riferita al momento in cui si è concluso il contratto cui accede, e non a quello in cui ne viene chiesto il pagamento, sicché, ove essa risulti adeguata all'interesse del creditore all'adempimento con riferimento al momento della stipulazione, rimane priva di rilevanza l'eventuale eccessività per la sopravvenienza di fatti che riducano l'interesse del creditore o l'entità del pregiudizio che il medesimo viene a subire per effetto dell'inadempimento” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11710 del 05/08/2002).
Occorre, altresì, tenere presente che: “ … in materia di clausola penale, il criterio cui il giudice deve porre riferimento per esercitare il potere di riduzione dell’ammontare della medesima penale non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta. Il potere di riduzione della penale, esercitabile d'ufficio, non è impedito dall'accordo delle parti circa l'irriducibilità della penale stessa, né dalla circostanza che le parti abbiano definito equa la penale: sono circostanze che non vincolano il giudice” (Cass. civ. ord. n. 26901/2023).
Come si è detto, al momento della conclusione del contratto con la Juve Stabia,
CP_1
ha percepito
durante la stagione sportiva 2019-2020 uno stipendio netto di € 150.000,00, mentre per i successivi due anni l’ammontare sarebbe salito a € 180.000,00, ma il recesso è stato esercitato l’8.5.2020 durante la stagione sportiva 2019-2020 per cui le successive prospettive di guadagno non vanno considerate.
La parificazione della clausola penale con lo stipendio percepito dal calciatore nel primo anno del contratto sportivo non appare, però, equa dal lato di quest’ultimo, in quanto incongrua rispetto alle capacità economiche del cliente, valutabili soltanto da quanto emerso dagli atti processuali.
Appare quindi più conforme agli interessi delle parti, in forza del potere riconosciuto dall’art. 1384 c.c., riconoscere la somma di € 50.000,00 che trova una proporzione rispetto ad una previsione astratta di risarcimento predeterminato quale è la penale sottoscritta dalle parti.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data del recesso alla domanda giudiziale e gli interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali (Dlgs 231/2002 e succ. mod.) dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo.
Spetta, infine, all’attore l’ulteriore e distinto corrispettivo che il calciatore e la nuova società di appartenenza Juve Stabia avevano contestualmente, con identiche modalità, e congiuntamente e disgiuntamente conferito all’agente stesso (doc. 3, pag. 4): € 7.500,00 oltre IVA entro il 30/11/2019 ed
€ 7.500,00 oltre IVA entro il 30/4/2020, vale a dire complessivamente € 18.300,00 IVA compresa. La società Juve Stabia, prima di intraprendere una procedura concorsuale (decreto del Tribunale Fallimentare di Torre Annunziata del 4/5/2022), ha però provveduto ad onorare tale obbligazione solamente in minima parte, nella misura di € 3.500,00 (doc. 9). Il convenuto, in virtù del mandato congiuntamente conferito al procuratore, è quindi solidalmente debitore in favore della parte attrice dell’ulteriore importo complessivo di € 14.800,00 IVA compresa, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla scadenza al saldo.
Sul punto la difesa di controparte è remissiva in quanto si limita a sostenerne la non debenza laddove fosse prevalsa la tesi dell’abuso del biancosegno che travolgerebbe l’intero contenuto contrattuale, tesi che, invece, si è ritenuto di disattendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e si liquidano secondo le tariffe professionali di cui al D.M. n. 147 del 13.8.2022 avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, ma minimi per la fase istruttoria, in € 2.552,00 per la fase di studio; € 1.628,00 per la fase introduttiva; € 2.835,00 per la fase istruttoria ed in € 4.253,00 per la fase decisionale e così complessivamente in € 11.628,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali ed in € 786,00 per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la sussistenza di un unico rapporto di rappresentanza a tempo determinato intercorso tra
Controparte_1
e l’avv. Vincenzo Rispoli dalla stagione sportiva 2012/2013 all’8/5/2020;
DICHIARA l’avvenuto recesso ad nutum di
Controparte_1
dal predetto rapporto in data 8/5/2020;
ricondotta ad equità la clausola penale inserita nel contratto in essere tra le parti, in parziale
accoglimento della domanda svolta da
Parte_1
CONDANNA
Controparte_1
a corrispondere all’attrice la somma di € 64.800,00 per le causali dette,
oltre interessi come in parte motiva. RIGETTA la domanda riconvenzionale di
Controparte_1 ;
CONDANNA
Controparte_1
al pagamento in favore di
Parte_1
delle
spese di lite liquidate in € 11.628,00 per compensi, oltre spese forfetizzate, iva e cpa ed in € 786,00 per spese.
Genova, 26 ottobre 2024
Il giudice Barbara Romano