TRIBUNALE DI LIVORNO– SENTENZA N. 475/2025 DEL 30/05/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 terdecies e
sexies ult. comma c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1657/2023 promossa da:
Parte_1 Parte_2
(C.F. C.F.
C.F._1 ),
C.F._2 ,
entrambi in proprio ex art 86 c.p.c.
contro
RICORRENTI
CP_1
(C.F.
C.F._3
), con il patrocinio dell’avv. Omissis
del foro di FIRENZE
Posta in decisione alla udienza del 29.5.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
RESISTENTE
per parte ricorrente: come da memoria ex art 281 duodecies c.p.c. (ovvero: insistono per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni, da intendersi estese, - che erano le seguenti:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in composizione collegiale, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- accertare che i ricorrenti hanno effettuato l’attività professionale di cui in narrativa;
- dichiarare congrui rispetto all’attività i progetti di notula redatti e versati in atti;
- dichiarare il convenuto tenuto a corrispondere i compensi professionali spettanti ai ricorrenti per le causali di cui sopra e, per l'effetto, condannare il convenuto al pagamento della somma di € 59.016,00, oltre accessori di legge ed oltre interessi al tasso legale dalla messa in mora (12.5.2022) al saldo - qualora il Giudicante non dovesse accogliere la domanda principale, alla seguente ipotesi: accertato che i ricorrenti hanno effettuato l’attività professionale di cui in narrativa, dichiarare il convenuto tenuto a corrispondere i compensi professionali spettanti ai ricorrenti per le causali di cui sopra e, per l'effetto, condannarlo al pagamento della somma ritenuta di giustizia all’esito del presente procedimento, con vittoria delle spese, dei compensi di lite e degli accessori di legge).
per parte resistente: nessuno è comparso e nessuno ha concluso
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Con ricorso depositato in cancelleria in data 5.6.2023, gli avvocati
Parte_1
ed Pt_2
[...]
ricorrevano all’intestato tribunale per ottenere il pagamento di compensi professionali
maturati nell’ambito di un incarico legale svolto su incarico del Sig. in € 59.016,00, oltre interessi e spese.
CP_1
onorari quantificati
I ricorrenti, a fondamento della domanda, hanno allegato di aver prestato assistenza al sig. CP_1 in tre
gradi di giudizio davanti agli organi di giustizia della
Controparte_2
e del
CP_3
in un procedimento disciplinare conclusosi con esito favorevole per il resistente, il quale aveva
conferito mandato per ottenere la revoca della sanzione della radiazione.
1.1 Il resistente si è costituito contestando la fondatezza della domanda eccependo in primo luogo la incompetenza territoriale del Tribunale adito sotto un duplice profilo:
- a favore del Tribunale di Firenze quale Foro del consumatore
- a favore del Tribunale di Roma, quale tribunale del luogo sede degli organi giudiziari presso i quali è stata svolta l’attività professionale oggetto della richiesta dei compensi professionali per cui è causa. Inoltre il convenuto ha eccepito:
- che i ricorrenti non gli avessero consegnato un preventivo scritto ai sensi dell’art. 13 della legge n. 247/2012;
- la congruità delle somme richieste, sostenendo che esse fossero eccessive rispetto all’attività effettivamente svolta.
Ha pertanto concluso per l’accoglimento delle seguenti conclusioni:
affinché l’Ecc.mo Giudice del Tribunale di Livorno, ogni contraria istanza e/o eccezione reietta:
In via preliminare, rilevata ed accolta l’eccezione di incompetenza funzionale in merito alla domanda
di pagamento formulata dagli Avv.ti
Parte_1
ed Parte_2
avente ad oggetto le
prestazioni giudiziali svolte dai medesimi innanzi al Tribunale Federale Sport Equestri, alla Corte
Federale Sport Equestri ed al Collegio di Garanzia del
CP_3
declini la propria responsabilità in
favore del Tribunale di Roma (sede delle Corti adite) ovvero in Favore del Tribunale di Firenze, residenza del resistente.
In tesi, respinga la domanda di pagamento svolta dagli Avv.ti
Parte_1
ed Parte_2
perché infondata in fatto e diritto per le ragioni tutte di cui in esposizione al presente atto, ovvero,
accerti la minor somma ad essi spettante secondo giustizia. Con vittoria di spese e compenso di causa.
1.2. Nel corso dell’udienza del 12 dicembre 2024, il Giudice ha formulato una proposta conciliativa che prevedeva il pagamento da parte del convenuto della somma di € 30.000,00 oltre Iva, oneri previdenziali e il 15% per rimborso forfettario delle spese, proposta che tuttavia, è stata rifiutata dal resistente, mentre è stata accettata dai ricorrenti.
2. Competenza territoriale
Come detto il resistente ha sollevato una duplice eccezione di incompetenza territoriale del tribunale adito:
- in favore del foro del consumatore, ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. u), d.lgs. 206/2005, sostenendo che il contratto di patrocinio fosse estraneo alla sfera professionale;
- in favore del Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.lgs. 150/2011, ritenendo che i compensi contestati fossero maturati in quella sede.
2.1. Incompetenza in favore del Foro del Consumatore
La Suprema Corte ha statuito che il foro del consumatore trova applicazione esclusivamente quando il contratto è stipulato per esigenze personali, estranee all’attività imprenditoriale o professionale.
Infatti la qualifica di consumatore non spetta alla persona fisica e alla persona giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale (cfr. tra le altre Cass. 8419 del 26/03/2019).
La Suprema Corte ha altresì stabilito (cfr. Cass. ordinanza n. 17466 del 31/07/2014; ma si veda anche Cass. 22810 del 26/09/2018) che per assumere la qualifica di professionista, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, non è necessario che il soggetto stipuli il contratto nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma è sufficiente che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale.
Nel caso di specie, risulta evidente che il mandato conferito dal resistente ai ricorrenti aveva come obiettivo la revoca di una sanzione disciplinare che precludeva al resistente ogni futuro incarico nel
settore sportivo. Ciò dimostra che il contratto è stato concluso dal
CP_1 con i due professionisti
ricorrenti non per esigenze personali, ma per esigenze professionali essendo strumentale la revoca della sanzione della radiazione allo svolgimento di una futura attività professionale nel mondo dell’ippica da parte del CP_1
L’eccezione proposta dal CP_1 è dunque infondata e deve essere rigettata.
2.2. Incompetenza in favore del Tribunale di Roma
L’art. 14, co. 2, d.lgs. 150/2011 attribuisce la competenza all’ufficio giudiziario di merito che ha deciso la causa cui si riferiscono i compensi. Tuttavia, la disposizione si riferisce esclusivamente agli uffici giudiziari ordinari (cfr. Cass. Civ. SS. UU. 1 marzo 2018, n. 4485; Cass. 19228/2024 e Cass. 30489 2024).
L’art 28 della l. n. 794 del 1942, sostituito dall'art. 34, n. 16, lettera a) del d.lgs. 1/9/2011 n. 150 dispone: Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli art. 633 e ss. del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150.
Come precisato dalle SU 4485/2018 al punto 3.2 della motivazione si tratta — secondo un'esegesi consolidata - di una controversia e, quindi, di una correlata domanda, con cui l'avvocato chiede la "liquidazione" delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano "in stretto rapporto di dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, in modo da potersi considerare esplicazione di attività strumentale o complementare di quella propriamente processuale" (ex multis, in generale: Cass. n. 3744 del 2006; n. 13847 del 2007; per la transazione della lite, Cass. 25675 del 2009 e Cass. n. 5566 del 2001, per l'estensione anche all'ipotesi in cui la transazione non si sia verificata con conciliazione in sede giudiziale; Cass. n. 2282 del 1963 per l'estensione al difensore dell'avversario nella fattispecie disciplinata dall'art. 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933; Cass. n. 6402 del 1980 e n. 106 del 1981 per l'attività professionale relativa al precetto ed al pignoramento), restando, invece, esclusa l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa, o davanti a giudici speciali.
Ne consegue che non può ritenersi che per ottenere il pagamento degli onorari per le prestazioni rese di fronte agli organi di giustizia sportiva la competenza spetti al tribunale del luogo ove gli stessi si trovano, in quanto, come detto, a tale prestazione non si applica l’art 28 della l. 794/1942 e dunque non trova applicazione l’art. 14 comma 2 del D. Lgs 150/2011.
Ne consegue pertanto che l’eccezione è infondata e deve essere rigettata, a nulla rilevando che i ricorrenti abbiano intestato il ricorso ex art 14 D. Lgs 150/2011 in quanto come detto la disciplina prevista da tale norma non si applica ai compensi dovuti per l’attività svolta di fronte a organi giurisdizionali diversi dal giudice civile.
3. Rito
Il presente giudizio, non applicandosi la suddetta disciplina speciale, deve ritenersi proposto ex art. 281
decies e ss. c.p.c. e deve dunque essere trattato nelle forme del procedimento semplificato di cognizione.
4 Sull’obbligo di preventivo scritto
Sebbene l’art 13 comma 5 L. 247/2012 preveda che Il professionista è … altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale, la mancanza di un preventivo scritto non rende il contratto invalido e non dovuto il compenso, come pare sostenere parte opponente.
Infatti l’assenza di un preventivo scritto non incide sulla validità del contratto d’opera, né esonera il cliente dal pagamento delle prestazioni effettivamente svolte (Cfr. tra le altre Cass. Ordinanza 33193/2022). Nella ordinanza testé citata si legge: Il diritto al compenso, infatti, scaturisce dal contratto di mandato professionale - non soggetto a vincoli di forma (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993) - e dall’effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, ad alcuna contestazione delle parti. Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 23893 del 23/11/2016, Rv. 642193).
5. Sulla congruità degli onorari richiesti
Il compenso complessivo richiesto dai ricorrenti ammonta a € 59.016,00, articolato come segue:
- € 12.678,00 per il Tribunale Federale;
- € 10.700,00 per la Corte Federale;
- € 18.468,00 per il Collegio di Garanzia dello Sport;
- € 6.279,60 per spese generali (15% sull’imponibile), oltre IVA e contributo previdenziale.
I ricorrenti hanno evidenziato che la controversia riguardava la sanzione della radiazione con rilevanti implicazioni personali e professionali per il resistente, richiedendo un approccio difensivo altamente specialistico e articolato.
Il Tribunale, pur riconoscendo gli esiti conseguiti e la difficoltà della prestazione, ritiene necessario rideterminare gli onorari, alla luce dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della questione che ha portato all’accoglimento della domanda di annullamento della sanzione.
Non debbono riconoscersi gli onorari per la fase di trattazione per i giudizi di primo e secondo grado, atteso che le note di trattazione redatte per la fase istruttoria/trattazione altro non riportano che quanto argomentato in maniera maggiormente dettagliata negli atti introduttivi.
Inoltreper tali gradi appare congrua la applicazione dei parametri minimi, tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie.
Per il giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, si ritiene debbano essere applicati i valori medi previsti dai parametri, al posto dei massimi richiesti dai ricorrenti.
Alla luce di ciò, il compenso viene rideterminato in € 31.309,00, oltre spese generali, IVA e contributo previdenziale, riferibili a controversie di valore indeterminabile, di particolare rilevanza, con applicazione dei parametri minimi per i primi due gradi di giudizio ed i medi per il giudizio innanzi al
collegio di Garanzia dello Sport del
CP_3
come di seguito specificato:
- € 11.564,00 per il Tribunale Federale;
- € 9.485,00 per la Corte Federale;
- € 10.260,00 per il Collegio di Garanzia dello Sport.
A tali somme devono aggiungersi le spese generali, la cassa di previdenza e assistenza e l’iva, come per legge.
6. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, tenuto conto della somma riconosciuta dovuta, d’ufficio in assenza di deposito di nota spese. Non sussistono infatti i presupposti per compensare neppure in parte le spese di lite anche tenuto conto del rifiuto da parte del convenuto della proposta conciliativa avanzata dal giudice, invece accettata dai ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Rigetta l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal resistente.
Condanna
CP_1
al pagamento in favore degli Avvocati
Parte_1
ed Pt_2
[...]
della somma di € 31.309,00 oltre al 15% di tale somma per spese generali, ed oltre cassa di
previdenza e assistenza e iva, come per legge.
Condanna
CP_1
al pagamento in favore di
Parte_1
ed Parte_2
delle spese
di lite del presente giudizio liquidate in € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a.,
c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Livorno, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli