TRIBUNALE DI MASSA– SENTENZA N. 1/2025 DEL 02/01/2025
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta in grado di appello al n. 38/2023 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Cod. Fisc. C.F.
C.F._1
) rappresentato e difeso dall’Avv. Omissis , in virtù di procura agli atti, e domiciliato presso il suo studio in Massa, Piazza Liberazione n. 10
appellante
nei confronti di
P.IVA_1 )
Controparte_1
(P. IVA
rappresentata e difesa dall’Avv. Omissis , in virtù di procura agli atti,
domiciliata presso il suo indirizzo PEC
Email_1
appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Massa n. 188/2022, emessa in data 16.12.2020, pubblicata il 07.09.2022 – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
P e r l’a ppella nte ( cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
0 5 .07 .20 2 4, in s os tituzione de ll’udie nza di p.c . in pa ri da ta ):
“Voglia il Giudice di Pace, ogni contraria istanza rigettata, accogliere l'appello proposto, riformando in toto la Sentenza del Giudice di Pace di Massa nr. 188/2022, rigettare l'opposizione perchè infondata in fatto e diritto, confermando il decreto ingiuntivo emesso.
Con condanna ex art. 96 cpc da liquidarsi in via equitativa.
Vittoria di spese e compensi professionali per entrambi i gradi di giudizio.”
P e r l’ a ppe lla ta (cfr. note s c ritte e x a rt. 1 2 7 ter c .p.c . de posita te il
0 4 .07 .20 2 4, in s os tituzione de ll’udie nza di p.c . in da ta 05 .07 .20 24 ):
“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, giudice del gravame, ogni contraria richiesta e domanda respinta:
Preliminarmente ed in limine litis: dichiarare inammissibile l’appello
proposto dal Sig.
Parte_1
ex artt. 348 bis e/o ex art. 342 c.p.c.;
Sempre Preliminarmente: dichiarare il difetto di giurisdizione e/o incompetenza dell’AGO revocando e/o annullando il decreto ingiuntivo opposto emesso dal Giudice di pace di Massa N. 51/2019, con ogni conseguente pronuncia;
Nel merito: Respingere l’appello e ogni domanda proposta dall’appellante, confermando in toto la sentenza impugnata del Giudice di Pace di Massa
n. 188/2022 pubblicata in data 07.09.2022, con liquidazione delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, la
Controparte_1
, proponendo appello
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Pontremoli n. 188/2021, depositata in data 07.09.2022, con cui è stata accolta l’opposizione spiegata dalla medesima odierna appellata avverso il decreto ingiuntivo n. 51/2019, emesso il 11.02.2019, in forza del quale era stato ingiunto alla stessa società sportiva, con clausola di provvisoria esecutività (ex art. 642
c.p.c.) il pagamento, in favore del
Pt_1
della somma di € 800,00, oltre
che delle spese della procedura monitoria, a titolo di compenso per l’attività da quest’ultimo prestata per l’ingiunta, in qualità di calciatore tesserato della stessa (a fronte di pregresso decreto ingiuntivo n.
326/2018, emesso per il medesimo titolo per la maggior somma di €
1.32 00), importo costituente il saldo residuo di quanto dovuto all’opposto per essere stato il piano di rientro dall’’esposizione debitoria già posta a fondamento del primo provvedimento monitorio, maggiorato di spese legali (relative anche alla procedura esecutiva medio tempore intrapresa) ed interessi, per un totale di € 2.400,00, onorato in tempo utile soltanto limitatamente ai primi due dei tre ratei previsti nell’accordo transattivo stipulato dalle parti in data 19.11.2019 (e dalle stesse qualificato, nel testo della medesima scrittura, avente effetti novativi) , ammontanti ad € 800,00 ciascuno, ed avendogli l’opponente comunicato di aver provveduto al versamento dell’ultimo rateo (mediante bonifico del 12.02.2019) soltanto il 22.02.2019, pertanto successivamente alla notificazione del decreto ingiuntivo ed anche al deposito del ricorso monitorio (avvenuto il 0612.2019).
A sostegno dell’impugnazione, l’appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame:
-
-
- Omessa valutazione dell’accordo transattivo fatto valere ai fini del riconoscimento della pretesa creditoria azionata e violazione di legge, per avere il Giudice di Pace erroneamente ritenuto nullo - e quindi privo di inefficacia di sorta - il richiamato accordo transattivo, per asserita violazione dell’art. 94 NOIF (Norme Organizzative Interne della FIGC), disposizione rilevante nel solo ordinamento sportivo e che prevede, per l’appunto, la nullità degli accordi concernenti compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale, nonché di quelli aventi ad oggetto la corresponsione da parte della società a propri tesserali, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato; così come per violazione dell’art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (alla quale risulta aderente la società sportiva appellata), che, con specifico riferimento ai rapporti con calciatori
-
non professionisti, stabilisce la nullità di accordi a carattere economico
conclusi tra gli stessi e le società sportive, anche per carenza dei requisiti formali ivi contemplati (redazione in forma scritta in quattro esemplari e deposito, entro 20 giorni dalla stipulazione, presso il Comitato o la Divisione di competenza) ed, in generale, per contrasto con l’art. 30 dello Statuto Federale FIGC, che prevede la devoluzione alla giustizia arbitrale sportiva delle controversie tra calciatori e squadre di appartenenza, fatta
salva la possibilità di autorizzazione da parte della
CP_2
all’impugnazione del lodo arbitrale dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ed essendo stata nella specie comunque rigettata dall’organo deputato
l’autorizzazione ad agire dinanzi al Giudice Ordinario richiesta dal
Pt_1
essendo stato dichiarato, sotto tale profilo, nella sentenza di primo grado, il “difetto di giurisdizione e/o di competenza” del Giudice di Pace adito. Al riguardo, l’appellante ha dedotto che la natura di transazione novativa dell’accordo posto a fondamento della pretesa creditoria azionata in sede monitoria rende l’intesa ivi trasfusa – in virtù dell’autonomia e dell’incompatibilità del rapporto derivante dalla transazione rispetto a quello preesistente - esorbitante dal contesto regolato dall’ordinamento sportivo, cui afferiscono le disposizioni da ultime richiamate; intesa dalla quale era quindi derivata una distinta e (parimenti) autonoma obbligazione pecuniaria a carico dell’opposta, diversa da quella originaria.
- B) Erroneità della declaratoria di difetto di giurisdizione o di competenza da parte del Giudice di Pace adito in primo grado, non valendo la clausola compomissoria rilevante dell’ambito dell’ordinamento sportivo a precludere il diritto (garantito a livello costituzionale) di tutela giurisdizionale dinanzi agli organi della Giustizia Ordinaria.
- C) Violazione del principio iura novit curia, per avere il primo Giudice posto a fondamento della decisione, nella motivazione della sentenza impugnata, disposizioni di precipua ed esclusiva afferenza all’ordinamento sportivo, quali l’art. 93 NOIF e l’art. 39 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti (disposizioni peraltro richiamate dalla difesa della controparte soltanto in comparsa conclusionale ed il cui testo non era
stato prodotto nel corso del primo grado di giudizio), in quanto tali non costituenti norme giuridiche che il Giudice è tenuto a conoscere e che, fatta salva la valutazione circa la loro applicabilità e rilevanza ai fini della decisione, avrebbero quindi dovuto essere prodotte, a pena di decadenza, al più tardi a corredo della memoria ex art. 320 c.p.c., dovendosi detta normativa federale considerare soggetto all’onere di allegazione della parte interessata, nel rispetto della barriera preclusiva a tal fine imposta dal rito.
- D) Violazione e falsa applicazione dell’ “art. 183 c.p.c.” – inammissibilità della domanda nuova tardivamente introdotta in corso di causa, per avere il Giudice di Pace, sia pure incidentalmente, dichiarato risolto il contratto
avente ad oggetto le prestazioni sportive tra lo stesso
Pt_1
e l’odierna
appellata (peraltro mai specificamente dedotto, né prodotto in giudizio), per grave inadempimento del primo, ex art. 1453 c.c., con conseguente condanna dello stesso calciatore, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento della somma di € 500,00 in favore di quest’ultima; e ciò in accoglimento di domande non proposte nella citazione in opposizione in primo grado e ponendo a fondamento di tale statuizione circostanze nuove (in particolare, la mancata partecipazione agli allenamenti “per oltre la metà della durata del periodo previsto”), allegate dalla controparte soltanto con la memoria ex art. 320 c.p.c., peraltro senza offrire prova di sorta di siffatto assunto.
- E) Erronea liquidazione a proprio carico delle spese processuali relative al primo grado di giudizio, per avere il primo Giudice fatto applicazione, al fine della liquidazione del compenso per la difesa della controparte, dei parametri previsti per lo scaglione di valore da € 1.000,01 ad € 5.200,00, piuttosto che di quelli pertinenti allo scaglione di valore inferiore (da € 0,01, ad € 1.100,00) cui occorreva invece aversi riguardo, tenuto conto del petitum (pari ad € 800,00).
L’appellante ha quindi concluso instando affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venga rigettata l’avversa opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, instando, altresì, per la ripetizione delle somme corrisposte alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado e per la condanna di quest’ultima a titolo di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., con il favore delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita l’appellata, resistendo al gravame, eccependo, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del gravame, per manifesta infondatezza e omessa specificazione delle parti della motivazione della sentenza censurate, ex artt. 342 c.p.c. ed ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., nonchè il difetto di giurisdizione e la carenza di competenza del Giudice Ordinario adito, con la conseguente nullità del decreto ingiuntivo (già dichiarata con la sentenza impugnata), essendo la controversia riservata alla cognizione della giustizia arbitrale della federazione di appartenenza del calciatore (in particolare, al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI), in forza della clausola compromissoria prevista dall’art. 30 del Regolamento della FIGC, in virtù della quale risultava preclusa la tutela monitoria cui lo stesso aveva fatto ricorso, non ricorrendo, nel caso in questione, alcuna delle ipotesi derogatorie contemplate dalla disposizione appena citata ed
avendo lo stesso
Pt_1
ichiesto al Consiglio Federale l’autorizzazione ad
adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria a tutela delle proprie ragioni, richiesta che era stata respinta, sostenendo, conseguentemente, la correttezza della decisione del Giudice di Pace, in riferimento al motivo di gravame sub B), ribadendo la nullità dell’accordo stipulato dalle parti il 19.11.2018 (posto a fondamento della pretesa creditoria azionata), così come del precedente accordo economico del 17.12.2017 (già posto a fondamento
dell’originario decreto ingiuntivo n. 326/2018, ottenuto dal
Pt_1 in
relazione alla medesima pretesa) per contrasto con l’art. 94 NOIF e con l’art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, disciplina imperativa applicabile alla fattispecie e richiamata a giustificazione
dell’avvenuto deferimento del tesserato da parte della Procura Federale, a
seguito del quale al
Pt_1
ra stata comminata dal competente organo di
giustizia sportiva una squalifica della durata di mesi 10 ed un’ammenda pari ad € 500,00. Ha evidenziato che l’accordo transattivo non assumeva carattere novativo, non risultando con esso modificata la causa petendi del credito fatto valere ex adverso, essendo la causale giustificativa del medesimo rappresentata pur sempre, anche in detto accordo, nel
compenso per le prestazioni sportive rese dal
Pt_1
n favore dell’odierna
appellata. In riferimento al motivo di appello sub C), ha rilevato di aver osservato l’onere di allegazione delle disposizioni dell’ordinamento sportivo rilevanti ai fini della decisione, essendo a tal fine sufficiente la menzione del loro contenuto precettivo, senza necessità di specifica indicazione della loro fonte, ed essendo esse comunque citate anche nel verbale di deferimento della Procura Federale e nel provvedimento con il quale al calciatore era stata inflitta la conseguente squalifica, prodotti prodotto a corredo della citazione in primo grado rispettivamente sub doc.
2 e 12. In tale contesto, l’appellata ha inoltre rimarcato l’avvenuto
disconoscimento da parte del presidente in carica della stessa
[...]
Controparte_1
, Persona_1
, della
firma al medesimo apparentemente riferibile apposta in calce all’accordo retributivo del 15.12.2017, in forza del quale era stato pronunciato il primo
decreto ingiuntivo (n. 326/2018) ottenuto dal
Pt_1
avente ad oggetto le
spettanze dal medesimo rivendicate (n. 326/2018), disconoscimento del quale pure si era dato atto nel suindicato verbale di deferimento della Procura Federale; ponendo in rilievo, al riguardo, la mancata
proposizione, da parte del
Pt_1
di istanza di verificazione della stessa
sottoscrizione disconosciuta. Quanto al motivo sub D), nel ribadire il grave inadempimento contrattuale del quale si era reso responsabile quest’ultimo, astenutosi dalla partecipazione agli allenamenti ed alle competizioni sportive in occasione delle 14 gare tenutesi nel periodo dal 15.12.20167 al 2.04.2018, ha assunto la ritualità della proposizione della
domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 e dell’azione risarcitoria accessoria, contenute in memoria ex art. 320 c.p.c., essendo state esse svolte al fine di “confutare la pretesa creditoria” della controparte. Ha infine sostenuto, con riguardo al motivo di gravame sub E), che la liquidazione delle spese di lite era stata effettuata dal Giudice di Pace nel rispetto del limite di maggiorazione prevista per lo scaglione di valore della controversia.
Ha concluso instando, in via pregiudiziale, per la declaratoria di inammissibilità dell’appello e, nel merito, per il rigetto dello stesso per infondatezza e per la conferma della sentenza impugnata, nonché, per l’effetto, della revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In grado di appello, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c depositate in sostituzione dell’udienza del 05.07.2024, come in epigrafe trascritte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
§§§§§§§§§§§§
Sintetizzate le ragioni del contendere in sede di gravame nei termini sin qui delineati, va in primo luogo disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello, per un verso stante l’esito della decisione, di cui infra – tale da escludere, di per sé, la manifesta infondatezza dello stesso ed, ancor prima, tenuto conto che la pronuncia a tale titolo invocata da parte appellata può aver luogo esclusivamente in sede di udienza di prima comparizione, non già attraverso l’emissione della sentenza che definisce il giudizio; per altro verso, contenendo innegabilmente l’atto di appello l’indicazione dei motivi di censura dedotti, in riferimento alle parti della pronuncia di cui si è chiesta la riforma, in virtù delle argomentazioni svolte a supporto delle stesse difese, avendo la società sportiva appellata, non a
caso, avuto modo di argomentare diffusamente ed in modo compiuto le
proprie difese in sede di gravame e dovendosi escludere, in tal guisa, qualsivoglia vulnus al contraddittorio processuale ed al diritto di difesa. Con la fondamentale sentenza n. 27199/2017, del resto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, delineando le varie opzioni interpretative emerse in giurisprudenza in riferimento alla disciplina novellata in esame, hanno evidenziato: che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c. esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze, di modo che, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione di legge, mentre, qualora si configuri soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, occorre che risulti indicato in cosa consista l’errore giuridico e quale sia l’opzione applicativa che si assuma corretta; che nell’atto di appello deve quindi affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, dovendosi precisare, al riguardo, che, ove le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata dimostrino che le difese della parte non siano state affatto vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, con la ripresa della linea difensiva adottata in primo grado; che, in ogni caso, l’individuazione di un percorso logico alternativo a quello seguito nella motivazione della decisione impugnata non dovrà necessariamente tradursi in un progetto alternativo di sentenza, non avendo il Legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del Giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio; che ciò che conta, in definitiva, è che la parte appellante ponga il Giudice in condizione di comprendere con chiarezza quale sia il contenuto delle censure mosse alla sentenza di primo grado, senza necessità del ricorso a particolari formule sacramentali o comunque a forme vincolate; che l’appello è rimasto una revisio prioris instantiae, di tal che il Giudice di secondo grado è chiamato ad esercitare tutti i poteri tipici di un giudizio di merito, se del caso svolgendo la necessaria attività
istruttoria, senza trasformare l’appello in una sorta di anticipato ricorso per Cassazione.
Risulta fondato il motivo di impugnazione sub B) – che si esamina prima degli altri, in considerazione della sua natura pregiudiziale, potenzialmente assorbente – avendo la più recente giurisprudenza della Corte regolatrice chiarito che le clausole compromissorie che devolvano agli organi di giustizia sportiva la risoluzione di tali controversie, prevedendo, a tal fine, l'intervento di organi interni con funzioni arbitrale, non può essere invocata per sostenere il difetto di giurisdizione del Giudice adito dalla controparte, atteso superando definitivamente il precedente indirizzo, il medesimo Supremo Collegio si è da tempo orientato nel senso che sia l'arbitrato rituale che quello irritale trovano la loro fonte nell'investitura conferita dalle parti e, quindi, configurano un atto di autonomia privata rispetto al quale non è possibile parlare di competenza o di giurisdizione in senso tecnico in quanto con il compromesso non è demandato agli arbitri l'esercizio di una funzione giurisdizionale, parallela o alternativa a quella degli organi statuali, ma soltanto lo svolgimento di un'attività negoziale sostitutiva di quella degli stipulanti che, di conseguenza, non possono opporre la deferibilità della controversia agli arbitri come una questione di giurisdizione o di competenza, costituendo, piuttosto, “un’eccezione propria in senso stretto”, afferente al merito, concernente “l'interpretazione e la validità del compromesso o della clausola compromissoria”, ed “avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale”, in quanto tale da far valere, su iniziativa della parte interessata “nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito” (cfr. Cass. n. 12684/2007, conf., ex plurimis, Id. n. 15474/2011, Id. n. 19823/2020, Id. n. 16071/2024, Cass. SS.UU. n. 5775/2004). In piena
coerenza con siffatta ricostruzione del rapporto tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva, la Corte di Cassazione, non a caso, ha escluso l’ammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, in base all’esistenza di clausole compromissorie che devolvano agli organi della
giustizia sportiva la risoluzione di tali controversie (Cass. SS.UU. n. 6423/2008). Il vincolo generato dalla clausola compromissoria in esame – che comporta la devoluzione delle controversie agli organi di giustizia
sportiva sub specie di attività negoziale (in chiave di arbitrato irrituale,
nell’ambito di una giustizia “associativa”), non già in funzione di giurisdizione (cfr. Cass. SS.UU. n. 6423/2008 cit) - pertanto, assume precipuo ed esclusivo rilievo nell’ambito dell’ordinamento sportivo e si configura irrilevante per l’ordinamento dello Stato, nel senso che non esclude l’accesso dell’interessato alla tutela giurisdizionale, garantita a livello costituzionale (art. 24 Cost.). L’art. 30 dello Statuto della FIGC, che stabilisce l’obbligo per tutti gli iscritti di sottoporre tutte le vertenze di carattere economico, tecnico e disciplinare agli organi della Federazione, non vincola il Giudice Ordinario a dichiarare la propria incompetenza (e tanto meno la propria carenza di giurisdizione, per quanto appena precisato) in relazione a materie relative agli accordi sopra descritti. Tale principio, a ben vedere, risulta conforme alla disciplina afferente
all’ordinamento sportivo: l’art. 94 comma 2, delle NOIF prevede infatti che le eventuali azioni promosse dai tesserati dinanzi all’Autorità Giudiziaria
Ordinaria, a tutela dei diritti derivanti dagli accordi in contrasto con le
norme regolamentari, non rientrano tra quelle vincolate dalla clausola compromissoria, ed è appena il caso di rimarcare, al riguardo, che l’odierna appellata, nell’eccepire il difetto di giurisdizione e/o di competenza del Giudice di Pace adito in primo grado, ha per l’appunto espressamente sostenuto la contrarietà all’invocata disciplina federale del già richiamato accordo transattivo stipulato il 19.11.2018, posto a fondamento della pretesa creditoria azionata, e ciò a prescindere dalla verifica circa la fondatezza di siffatto assunto; l’art. 94 bis delle stesse NOIF – che assume rilievo nel caso in esame, trattandosi di pretesa creditoria azionata da calciatore dilettante – stabilisce chiaramente che “i calciatori ed i tecnici delle società che, escluse dal Settore Professionistico, partecipano ad attività in seno alla Lega Nazionale
Dilettanti possono, in deroga alla disposizione di cui all’art. 30 dello Statuto federale, adire le vie legali ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche”. Siffatta disciplina, del resto, si configura aderente al rapporto tra giustizia sportiva e giurisdizione statale, quale regolato dall’art. 1 del D.L. 19.08.2003, n. 220 (Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva), convertito con modificazioni dalla L. 17.10.2003, n. 280, che individua due principi generali: a) «La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale» (art. 1, comma 1); b) «I rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo» (art. 1 comma 2), previsione, quest’ultima, che fa salvo, evidentemente, la facoltà del tesserato di adire la giurisdizione statale a tutela di diritti soggettivi – venendo in precipuo rilievo, in particolare, per le controversie vertenti su questioni economiche, l’art. 3 comma 1 dello stesso D.L. convertito il Legge, che riserva espressamente alla “giurisdizione del giudice ordinario” quelle attinenti ai “rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti” - assumendo l’eventuale violazione della clausola compromissoria in favore degli organi federali ed ai fini della risoluzione delle controversie rilievo esclusivo nell’ambito dell’ordinamento sportivo, non già in funzione preclusiva dell’esercizio del diritto garantito dall’art. 24 Cost. In definitiva, l’autonomia dell’ordinamento sportivo non è protetta quando la controversia coinvolge posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale, risultando, in tali ipotesi, la giustizia sportiva (associativa) recessiva rispetto alla giurisdizione (statale), dal momento che la prima “costituisce lo strumento di tutela per le ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive”, mentre la giurisdizione statale “è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale,
concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19.04. 2009, n. 2333, in Foro it., 2009, III, c. 305, Id.
Sez. VI, 25.11.2008, n. 5782, in Danno e resp., 2009, 608).
In merito al motivo di gravame sub A), l’appellante ha prospettato la natura di transazione novativa dell’’accordo di cui alla scrittura privata del 19.11.2018 al fine di predicare l’assetto negoziale ivi trasfuso come integrante un vincolo obbligatorio distinto e diverso rispetto a quello
originario, avente ad oggetto il credito del
Pt_1
derivante dal rapporto
contrattuale che lo legava alla
Controparte_1
[...]
(già riconosciuto con precedente decreto ingiuntivo n.
326/2018 ottenuto dal medesimo calciatore); e ciò, in buona sostanza, onde rappresentare “una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e l'accordo transattivo” (cfr. atto di appello, pagg. 8-
9) e la sostituzione alla “obbligazione originaria” con una “nuova obbligazione, diversa per oggetto o per titolo” ed avente efficacia estintiva del rapporto dal quale era sorta la res litigiosa, con la conseguente censura in ordine alla declaratoria di nullità del richiamato accordo sottoscritto in data 19.11.2018, contenuta nella sentenza impugnata, per violazione dei già citati art. 94 delle NOIF (che sanziona di nullità gli accordi tra società e tesserati relativi a “compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale”, così come quelli aventi ad oggetto il riconoscimento di “compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato”) ed art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale DiIettanti FIGC, nel testo in vigore ratione temporis alla data di sottoscrizione del suddetto accordo “transattivo” (che, prevedeva il divieto di “accordi” e “convenzioni” “di carattere economico” “fra società e calciatori/calciatrici non professionisti”, o comunque contrastanti con “disposizioni federali” o con quelle del medesimo Regolamento). A ben vedere, il motivo di gravame in esame deve ritenersi assorbito per effetto
dell’accoglimento del motivo di appello sub A), atteso che l’affermazione della giurisdizione del Giudice Ordinario a decidere della pretesa creditoria azionata non può che comportare l’applicazione della disciplina civilistica, nell’ambito della quale non possono certo considerarsi norme imperative, nell’ordinamento statale, le suindicate disposizioni emanate nell’ambito dell’ordinamento sportivo; dovendosi conseguentemente escludere la nullità (cd. “virtuale”), ex art. 1418 comma 1 c.c., dello stesso richiamato accordo scritto posto a fondamento dell’ingiunzione. Al di là di tale rilievo, di per sé dirimente, la pletorica motivazione e confusa motivazione cui ha fatto ricorso il primo Giudice non convince, anche in ragione della mancata indicazione dei profili di “contrasto” tra l’intesa negoziale trasfusa nella citata scrittura del 19.11.2018 e la disciplina federale cui si è fatto in tale contesto richiamo: non risulta precisato, infatti, se ed in quale misura la
somma riconosciuta al
Pt_1
in virtù dell’accordo de quo risulti “in
contrasto” con (non meglio individuate) “norme regolamentari”, “disposizioni federali”, o “pattuizioni contrattuali”, ovvero si configuri “superiore” a quello pattuito nel contratto che regolava le spettanze economiche dell’atleta per le prestazioni sportive rese (non prodotto in giudizio), ai sensi dell’art. 94 NOIF. Quanto al succitato art. 43 del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti FIGC, pur essendo innegabile che l’assetto negoziale di cui al richiamato accordo del 19.11.2018 attenga ad interessi di “carattere economico”, è incontestato tra le parti – e si evince per talulas dalle premesse della stessa scrittura appena indicata - che con lo stesso (prodotto a corredo del ricorso monitorio e nel fascicolo di primo grado dell’opposta, sub doc. 8) sia stata definita in via stragiudiziale la vertenza oggetto di pregresso contenzioso, inerente alla pretesa creditoria
già fatta valere dal
Pt_1
n sede monitoria e riconosciuta con l’emissione
del precedente decreto ingiuntivo n. 326/2018 (“Il Giudice di Pace di Massa emetteva in data 8.10.2018 il decreto ingiuntivo n. 326/18, provvisoriamente esecutivo, con cui ingiungeva a Ssd Calcio Castelfiorentino di corrispondere all’esponente la somma di euro 1032”),
essendosi fatta menzione, in tale contesto, anche della procedura esecutiva ed al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che erano stati instaurati; essendo stato espressamente convenuto che con il pagamento della somma di € 2.400,00 sarebbe stata definita bonariamente “la vertenza in oggetto”, quale venutasi a sviluppare attraverso i passaggi processuali appena menzionati, di modo che l’intesa trasfusa nell’accordo ha innegabilmente riguardato un credito controverso già oggetto del provvedimento monitorio esecutivo precedentemente emesso (n. 326/2018) ed avente ad oggetto il saldo del “rimborso spese di trasferta”, pari ad € 1.500,00, dovuto al calciatore per la stagione sportiva 2017/2018 e pattuito con scrittura privata del 15.12.2027 (per quanto è dato evincere dal verbale di deferimento della Procura Federale e dal provvedimento
emesso a carico del
Pt_1
del competente organo di giustizia sportiva,
prodotti da parte opposta in primo grado sub docc. 2 e 12), oltre che i relativi accessori a titolo di spese legali per i procedimenti succedutisi, non costituendo, quindi, una convenzione attraverso la quale siano stati pattuiti (ex novo) compensi ed indennità di sorta in favore del tesserato non professionista per le prestazioni sportive dal medesimo rese, convenzione alla quale soltanto deve ragionevolmente ritenersi riferita la previsione di cui al succitato art. 43 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti FIGC. L’accordo in questione, peraltro, ha effettivamente natura transattiva, avendo la funzione di dirimere in via stragiudiziale la vertenza ed a fronte delle reciproche rinunce concordate dalle parti (da un canto la rinuncia all’opposizione da parte della società, dall’altro l’accettazione di un pagamento dilazionato da parte del calciatore) e, per espressa volontà dei contraenti, venne ad esso attribuita efficacia novativa, essendosi esplicitamente previsto che il mancato pagamento anche di uno solo dei
tre ratei pattuiti avrebbe consentito al
Pt_1
di “attivarsi” (evidentemente
in sede giudiziale) per conseguire il pagamento di quanto dovuto; ma sotto tale profilo, la natura novativa dell’accordo non assume, a ben vedere, rilievo decisivo, trattandosi di intesa negoziale liberamente raggiunta dalle
parti e dalla quale - ciò che soprattutto rileva – è derivato un diritto di credito in favore dell’odierno appellante (avente la medesima causa petendi fatta valere a fondamento della tutela monitoria già precedentemente riconosciuta, essendosi non a caso fatta menzione, nel testo della stessa scrittura transattiva, del decreto ingiuntivo n. 326/2018), diritto di credito la cui tutela è demandata alla giurisdizione statale, per quanto in precedenza chiarito. Per il resto, evincendosi per tabulas che l’odierna appellata ha provveduto a versare l’intero importo concordato nel suindicato accordo transattivo - sia pure corrispondendo l’ultimo rateo, pari ad € 800,00, soltanto con bonifico del 12.02.2019 (cfr. docc. 3-5 dimessi a corredo della citazione in primo grado), pertanto successivamente al deposito del ricorso monitorio ed all’emissione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 11.02.2019, per quanto si evince dall’esame degli atti e della documentazione prodotta, ciò che comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per quanto verrà chiarito nel prosieguo – non risulta
controversa l’effettiva debenza in favore del
Pt_1
della somma di €
2.400 00 stabilita in sede transattiva (non a caso interamente corrisposta dalla debitrice); di tal che si rivela ultroneo, oltre che privo di giustificazione di sorta, il rilievo, contenuto nell’impugnata sentenza, circa l’asserita inefficacia dello stessa scrittura transattiva del 19.11.2018, posta a fondamento della pretesa creditoria azionata, per asserito disconoscimento della firma apposta in calce allo stesso, apparentemente riconducibile al presidente e legale rappresentante dell’appellata, disconoscimento del quale, in realtà, non si ravvisa traccia alcuna nell’atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio di primo grado (ovvero, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo successivo alla produzione della stessa suddetta scrittura, dimessa a corredo del ricorso monitorio sub doc. 1), in conformità al disposto di cui all’art. 215 comma 1 n. 2 c.p.c.), essendo stato detto disconoscimento tardivamente effettuato soltanto con la comparsa conclusionale in primo grado (a pag. 6). A ben vedere, in realtà, dalla lettura dei già richiamati atto di deferimento della
Procura Federale e provvedimento sanzionatorio emesso a carico del
Pt_1
al competente organo di giustizia sportiva, emerge chiaramente
che ad essere stato materialmente firmato da persona diversa dal presidente della società sportiva appellata fu non già la scrittura transattiva posta a fondamento dell’ingiunzione, bensì il precedente accordo economico stipulato in data 15.12.2017, con il quale fu riconosciuto all’atleta un rimborso spese di trasferta pari a complessivi € 4.000,00 per la stagione sportiva 2017/2018 (e per tale condotta vennero sanzionati sia il presidente dell’ente, sia la persona che ebbe a sottoscrivere quell’accordo in nome e per conto della società).
Quanto al motivo di appello sub C), esso risulta evidentemente assorbito in considerazione della rimarcata irrilevanza, ai fini della decisione, delle disposizioni dell’ordinamento federale richiamate nel contesto argomentativo del medesimo motivo di gravame e s tale proposito citate nella sentenza impugnata.
Merita accoglimento, infine, il motivo di appello sub D), avendo il Giudice di Pace accolto la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto
avente ad oggetto le prestazioni sportive del
Pt_1
e l’azione risarcitoria
accessoria (con condanna, a tale titolo, della somma di € 500 in favore dell’odierna appellata), entrambe tardivamente spiegate in primo grado in via subordinata (“In ipotesi”) soltanto con memoria ex art. 320 c.p.c., non evincendosene traccia nell’atto introduttivo del giudizio. Al riguardo, in effetti, occorre evidenziare che, a norma della disposizione codicistica appena citata, nel testo vigente ratione temporis alla data del deposito della stessa suddetta memoria, in sede di prima udienza dinanzi al Giudice di Pace (così come attraverso la memoria depositata entro il termine assegnato nel corso della stessa) risultava consentito alle parti soltanto “precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni” (oltre che “produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere”), non già proporre domande nuove, quali sono quelle appena menzionate; dovendosi del resto
escludere, trattandosi, per l’appunto, di vere e proprie domande, in accoglimento delle quali è stata emessa statuizione condannatoria a
carico del
Pt_1
che le allegazioni poste a fondamento delle stesse
siano state svolte soltanto al fine di “confutare la pretesa creditoria” fatta valere ex adverso, secondo quanto prospettato dall’odierna appellata. Al di là dell’inconferente riferimento all’ “art. 183 c.p.c.”, il motivo di impugnazione in esame va pertanto accolto, avendo il Giudice di Pace pronunciato su domande tardivamente proposte, a fondamento delle quali
sono state allegati fatti (la mancata partecipazione del
Pt_1
agli
allenamenti ed alle competizioni per una parte della stagione sportiva) sottratte al contraddittorio processuale e non dedotte con la citazione di opposizione, con conseguente inammissibile mutatio libelli.
L’appello va in definitiva accolto.
L’intervenuto integrale pagamento della somma oggetto di ingiunzione successivamente alla proposizione della domanda monitoria (sia pure anteriormente alla notificazione del decreto ingiuntivo) comporta che l’estinzione dell’obbligazione da parte della debitrice si è verificata in pendenza di causa (essendo la pendenza della lite radicata dal deposito del ricorso); ciò che determina l’esigenza di revocare il decreto ingiuntivo opposto, fatto salvo l’onere delle spese processuali - relative ad entrambi i gradi di giudizio e comprensive di quelle della fase monitoria - a carico dell’odierna appellata, in applicazione del principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., dovendosi considerare che il processo - da valutare avendo riguardo al suo complessivo svolgimento e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria. In sostanza, la valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va comunque rapportata all'esito finale della lite (cfr., ex plurimis, Cass. n. 26922/2022). Dall’esame degli atti si evince - ed è de resto incontestato – che la comunicazione dell’avvenuto versamento dell’ultimo rateo della somma dovuta in forza del succitato accordo
transattivo è avvenuta in data 22.02.2019, allorchè il decreto ingiuntivo era già stato notificato a mezzo ufficiale giudiziario (il 21.02.2019), non potendo le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, quindi, che far carico all’opponente, odierna appellata. Da quanto appena esposto deriva che il motivo di gravame sub E), inerente alla censura del quantum liquidato dal primo Giudice a titolo di spese processuali, in rapporto allo scaglione di valore della controversia, risulta assorbito, occorrendo procedere con la presente decisione alla definizione del regime di dette spese per entrambi i gradi.
In ragione della fondatezza dell’appello e della regolamentazione delle spese di lite di cui alla presente sentenza, va poi accolta la domanda del
Pt_1
volta alla ripetizione delle somme dal medesimo corrisposte alla
controparte in esecuzione della sentenza impugnata ed in adempimento ad accordo di rateizzazione concluso dalle parti, pari, somme pari, alla data di deposito della comparsa conclusionale dell’appellante, ad € 1.800,00 (cfr. docc. 6 e 7).
Non può infine essere accolta la domanda volta alla condanna dell’appellata a titolo di responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., in difetto di prova circa l’an ed il quantum dei danni a tale titolo genericamente dedotti, elementi del resto neanche desumibili dall’esame degli atti.
Il regime delle spese di lite viene definito in conformità al principio di soccombenza, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente decidendo nella causa di
appello di cui in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto da
[...]
Parte_1
ed in riforma della sentenza impugnata, rigetta l’opposizione,
revocando il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell’avvenuto pagamento della somma oggetto di ingiunzione.
Dichiara inammissibili le domande di risoluzione contrattuale e
risarcitoria tardivamente proposte in primo grado da
[...]
Controparte_1
nei confronti di
Parte_1 ,
revocando, per l’effetto, le relative statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.
-
-
- Dichiara tenuta e condanna
-
Controparte_1
[...]
alla ripetizione, in favore di
Parte_1
, delle somme
da quest’ultimo versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari, allo stato, ad € 1.800,00.
-
-
- Dichiara tenuta e condanna
-
Controparte_1
[...]
alla rifusione, in favore di
Parte_1
, delle spese
processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre IVA e CPA, in riferimento al primo grado, ed in complessivi € 921,50, di cui
€ 91,50 per esborsi ed anticipazioni ed € 830,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre IVA e CPA, se dovuti come per legge, in riferimento al grado di appello.
-
-
- Dichiara tenuta e condanna
-
Controparte_1
[...]
alla rifusione, in favore di
Parte_1
, delle spese
della procedura monitoria, che determina nella medesima somma a tale titolo liquidata nel decreto ingiuntivo opposto, pari a complessivi € 471,50, di cui € 21.50 per esborsi ed € 450,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre IVA e CPA, se dovuti come per legge.
Così deciso in Massa, il 27.12.2024.