TRIBUNALE DI MASSA – SENTENZA N. 515/2018 DEL 10/07/2018
TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice D.ssa Elisa Pinna, all’udienza del 10/07/2018, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
DECISIONE A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281-SEXIES C.P.C.
nel procedimento iscritto al n. 750 dell’anno 2016, pendente
Parte_1
DIFENSORE: Avv. Omissis
TRA
Controparte_2
: c/o Studio legale VIA NAZIONALE, N. 143 C/O AVV.
Omissis
- PARTE ATTRICE –
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. Omissis
CONTRO
DOMICILIO ELETTO: c/o Studio legale Via delle Casaccie n. 1 16121 Genova
- PARTE CONVENUTA -
avente a oggetto: Mandato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato
Parte_1
conveniva davanti al Tribunale di
Massa
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro
tempore, al fine di sentir condannare la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali dallo stesso subiti, quantificati in € 190.000,00, unitamente a quelli non patrimoniali, derivanti dalla lesione dell’immagine professionale, per avere la società convenuta tenuto un comportamento gravemente inadempiente delle regole contrattuali e violato le regola di correttezza e buona fede.
Deduceva di aver svolto all’epoca dei fatti per cui è causa attività professionale di Agente sportivo
di calciatori e società, con licenza rilasciata dalla Commissione Agenti della
Organizzazione_1
[...]
, nell’ambito delle attività disciplinate dal Regolamento Agenti di
Organizzazione_2
pubblicato
con C.U. FIGC in data 8 aprile 2010; di aver ricevuto formale incarico di esclusiva rappresentanza dal
CP_1 CP_3
per assistenza nella conclusione di uno o più affari determinati relativi al
tesseramento del calciatore
Persona_1
per un corrispettivo di € 190.000,00 oltre IVA da
corrispondersi in quattro rate, condizionato al tesseramento e alla permanenza presso il
Org_3
[...]
del calciatore
Persona_1
di aver proposto e favorito l’accettazione da parte del
[...]
Controparte_4
(società titolare allora dei diritti patrimoniali ed economici del calciatore)
dell’offerta formulata dal
Org_3
per € 1.900.000,00 e intermediato e favorito
l’accettazione del calciatore delle condizioni contrattuali lavorative proposte dal curando altresì lo scambio di documentazione contrattuale tra le parti.
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Lamentava che, tuttavia, con email del 13.8.2014 il
CP_1
aveva comunicato “la decisione di non
considerare più valide le condizioni del trasferimento e di rinunciare allo stesso”.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio,
Controparte_1
[...]
(d’ora in poi per brevità solamente
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in persona del legale
rappresentante pro tempore, eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, per essere competente l’ordinamento sportivo; eccependo, ancora, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito; chiedendo nel merito il rigetto delle domande attoree, in quando infondate e comunque non provate.
La causa veniva istruita esclusivamente con produzioni documentali.
All’udienza del 10/07/2018 le parti precisavano le conclusioni, discutendo oralmente la causa ed
il giudice tratteneva la causa in decisione, decidendo ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.. Terminata la discussione, il giudice pronunciava la sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione concisa della decisione.
Si osserva che in base al dettato dell’art. 276 comma 2 c.p.c. relativo all’ordine delle questioni da decidere in sentenza, occorrerebbe statuire dapprima relativamente alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta. Tuttavia, si ritiene che, essendo infondate le pretese di parte attrice, le domande formulate da quest’ultima debbano essere comunque rigettate.
Infatti, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, la domanda può essere
respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l’ordine previsto dall’art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. la recentissima e notissima Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007).
Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell’attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).
Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta dall’attore. Consegue che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso (Trib. Reggio Emilia, Sentenza 27 maggio 2015, n. 847).
RISARCIMENTO DEL DANNO DA INADEMPIMENTO GRAVE ALLE PATTUIZIONI CONTRATTUALI E ALLE REGOLE DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA.
La domanda attorea è destituita di fondamento: non appare, quindi, meritevole di accoglimento e come tale deve essere respinta.
L’art. 1 comma 3 Reg. Agenti definisce gli agenti quali “liberi professionisti senza alcun vincolo
associativo nei confronti della Org_
o di società di calcio affiliate alla Org_
, non potendo essere considerati ad alcun
titolo tesserati della Org_ ”.
In punto di modalità dell’incarico, secondo il dettato contenuto nell’art. 10 Reg. Agenti (art. 16 Regolamento F.I.G.C.), esso può essere conferito sia da un’atleta che da una società, e deve essere
redatto in forma scritta su appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti conformemente al modello Org_ , a pena di inefficacia. Il modulo, entro venti giorni dalla sua sottoscrizione, deve essere
depositato, o inviato mediante lettera raccomandata a/r, presso la segreteria della Commissione Agenti, la quale, certificando la data di deposito conferisce efficacia all’incarico.
Preme evidenziare, a tale proposito, come la violazione delle norme dell’ordinamento sportivo, che disciplinano i rapporti contrattuali tra il procuratore sportivo ed il calciatore professionista, sono poste reciprocamente a garanzia del giocatore e del suo procuratore, in uno spirito di leale collaborazione e di assistenza, e dunque integrano il contenuto del contratto, che nella forma e nella sostanza deve rispettare le regole di garanzia previste dall’ordinamento sportivo. Invero, le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento
dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 23/02/2004 (Rv. 570392 - 01)).
Preme richiamare, in particolare, il principio per cui: a. nell'ambito del contratto di prestazione
professionale per assistenza sportiva, il rapporto soggiace al regolamento FIGC (anche per quanto concerne la necessità che l'incarico venga conferito, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalla Federazione) non solo quando esso sia stipulato tra il professionista sportivo ed un agente iscritto nel relativo albo, ma quand'anche esso sia stipulato tra il professionista medesimo ed un avvocato iscritto all'albo professionale ordinario; b. le violazioni delle norme dell'ordinamento sportivo, pur non determinando direttamente la nullità del contratto per contrarietà con norme imperative, comportano comunque l' invalidità del contratto anche in base all'ordinamento dello Stato, incidendo necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo; intesa quale sua idoneità giuridica a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall'ordinamento sportivo le cui prescrizioni risultino violate (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5216 del 17/03/2015 (Rv. 634660 - 01)).
Difatti, il mandato tra calciatore professionista e il proprio agente configura un contratto
normativo misto, disciplinato oltre che dalle norme codicistiche anche da quelle della
Org_2
In tema
di disciplina da applicare ad un contratto misto normativo, che assume la forma di un contratto di mandato, deve farsi applicazione del criterio della disciplina integrata, nel senso che le parti contraenti devono conformare il contratto alla tipologia ed alle condizioni indicate dal regolamento italiano vigente all’epoca del contratto (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 20 settembre 2012 n. 15934).
Ciò premesso, nel caso portato all’attenzione di questo Tribunale, è circostanza pacifica e non
contestata tra le parti che il mandato conferito dalla società convenuta all’attore, sottoscritto in data 08.08.2014, “ai fini di curare gli interessi del Club e assisterlo nella conclusione di uno o più affari determinati,
relativamente al tesseramento del calciatore
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, non sia stato depositato presso la segreteria della
Commissione Agenti. Da ciò discende logicamente, l’inefficacia di tale incarico (cfr. comunicazione da
parte dell’allora Segretario della convenuta).
Organizzazione_5
del 15/04/2016 doc. 2
Il contratto di mandato non ha, invero, rispettato nella forma alcune fondamentali regole poste dallo ordinamento sportivo: in specie, ogni incarico del tipo di quello conferito dalla società convenuta all’attore, a pena di nullità, oltre a dovere essere conferito con atto scritto, utilizzando i moduli
predisposti per ciascuna stagione sportiva dalla
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deve essere conforme alle prescrizioni del
modello tipo allegato B al Regolamento e poi entro venti giorni dal conferimento deve essere depositato presso la federazione.
Orbene, i profili di difformità del contratto in oggetto rispetto alla disciplina sportiva, attengono,
in particolare, al mancato deposito del contratto in F.I.G.C.: precetto al quale l’ordinamento sportivo subordina l’operatività del contratto, anche al fine di permettere il controllo della federazione di appartenenza sulla validità e l'efficacia dell'accordo.
Ferma restando l'obiettiva difformità del contratto in oggetto dalla disciplina propria dell'ordinamento sportivo, deve farsi qui richiamo al principio (di cui alla sopra richiamata sentenza
Cass. n. 3545 del 23/02/2004) per il quale: "le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo; vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18807 del 2015).
Il contratto di mandato deve, pertanto, ritenersi nullo sotto il profilo della sua intrinseca
inidoneità allo scopo, posto che la sua conclusione secondo modalità non regolamentari ne hanno impedito l'efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo, sulla scia della giurisprudenza della Suprema Corte richiamata.
In conclusione, poiché la azione è stata proposta su domanda fondata su titolo nullo – in quanto trattasi per lo ordinamento federale di contratti privi di efficacia giuridica, in quanto non depositati o non spediti – la stessa deve essere integralmente respinta.
Alla luce di tutto quanto sin qui evidenziato e dedotto, ne deriva il rigetto integrale della domanda formulata da parte attrice.
SPESE DI LITE.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
P.Q.M.
il TRIBUNALE DI MASSA, SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 750 dell’anno
2016, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da
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nei confronti di
rappresentante pro tempore, così provvede:
Controparte_1
in persona del legale
- RIGETTA le domande formulate da
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2. CONDANNA
Parte_1
a rimborsare a favore di
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese
processuali, che liquida in complessivi € 15.444,50, di cui € 2.430,00 per la fase di studio della controversia, € 1.550,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 5.400,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 4.050,00 per la fase decisionale, € 2.014,50 per spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Massa, in data 10.07.2018
Il Giudice dott.ssa Elisa Pinna
sentenza pronunciata all’udienza del 10.07.2018, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.