TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 1454/2024 DEL 07/02/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7664/2020 promossa da:
Parte_1
(C.F.
C.F._1
), con il patrocinio dell’avv. Omissis , elettivamente domiciliato in VIA AIRELLA, 12 03043 CERVARO presso il difensore avv. Omissi
Controparte_1
(C.F.
contro
C.F._2
ATTORE/I
), con il patrocinio dell’avv. Omissis e elettivamente domiciliato in VIA MONTEBELLO, 24 20121 MILANO presso lo studio dell’avv. Omissis
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato (a seguito dell’ordinanza di incompetenza
del Tribunale di Como) il sig.
Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
Milano il sig.
Controparte_1
chiedendo l’accertamento della responsabilità extracontrattuale del
convenuto e la sua condanna al pagamento di € 2.386.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese e competenze.
L’attore, calciatore professionista, argomentava di essere stato dolosamente indotto dal convenuto,
procuratore sportivo, a sottoscrivere un accordo
Organizzazione_1
di risoluzione
anticipata del contratto di prestazione sportiva in essere con la società (Doc. 7 attore) e a rinunciare di conseguenza al proprio residuo compenso di € 2.526.000,00 in occasione della chiusura della finestra
estiva del calciomercato in modo da essere libero di procurarsi un nuovo ingaggio per la stagione
2015/2016. Della somma promessa dall’Org_
a titolo di buonuscita di € 430.000,00, il sig.
Parte_1
rappresentava di aver ricevuto da
CP_1
(tramite la società destinataria del pagamento del club)
soltanto il minor importo di € 140.000,00 (Doc. 15 attore), mentre la restante parte veniva trattenuta dal convenuto.
Costituendosi nel giudizio,
Controparte_1
domandava il rigetto delle domande attoree poiché
infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore
antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. In particolare, negava di aver raggiunto l’accordo con la
[...]
Org_1
nell’interesse del calciatore per garantirgli una buonuscita e, anzi, documentava
l’esistenza di un incarico a lui conferito proprio dalla società (Doc. 3 convenuto) per addivenire all’accordo di risoluzione con il giocatore senza aggravi per il club (punti 3a e 3b del contratto), pattuendo un compenso professionale di € 430.000,00, da corrispondersi in due tranche da € 215.000,00 con scadenza il 30.9.2015 e il 30.11.2015. Nella prospettazione di parte convenuta, i
rapporti professionali con il sig.
Parte_1
avrebbero avuto inizio solo successivamente alla risoluzione
con l’Org_
con un conferimento di incarico prima orale, volto al tesseramento del calciatore con il
[...]
Org_3
del 19.11.2015 (Doc. 5 convenuto), e poi scritto, con la sottoscrizione in data
13.6.2017 di un formale mandato (Doc. 8 convenuto) a seguito del quale il sig.
CP_1
partecipava
quale intermediario alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il
Organizzazione_4
(Doc. 9 fasc. conv.). Le parti avrebbero poi concluso il 19.12.2017 un accordo di risoluzione (Doc. 10
fasc. conv.) con il quale pattuivano la restituzione da parte del sig.
Parte_1
di somme date a prestito,
mai invece menzionando gli insoluti a carico del convenuto derivanti dall’operazione con l’Inter. Istruita la causa con deposito di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., produzione documentale e prova orale, le parti precisavano le conclusioni come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La vicenda come desunta dall’istruttoria svolta può essere sintetizzata come segue.
È documentale la sottoscrizione in data 30.8.2015 di un accordo tra la
Organizzazione_1 e
CP_1
[...]
(Doc. 3 fasc. conv.) volto a ottenere, tramite l’intermediazione del procuratore, un patto di
risoluzione anticipata del contratto di prestazione sportiva stipulato con il sig.
Parte_1
, altrimenti in
scadenza il 30.6.2017, ovvero la cessione del giocatore a un terzo club (punto 3 dell’accordo). L’attività di negoziazione, da condursi nell’esclusivo interesse della società sportiva entro la chiusura della finestra di calciomercato per la stagione 2015/2016, sarebbe stata remunerata al raggiungimento dell’obiettivo per un complessivo importo di € 430.000,00. In data 31.8.2015 il giocatore si
determinava a stipulare un accordo di risoluzione anticipata con l’Org_ (Doc. 7 fasc. Att.), dichiarando
di nulla avere a che pretendere dalla società sportiva, e il 22.10.2015 riceveva dal sig. bonifico di 140.000,00 recante la causale “resiliation Org_ – 1ere tranche” (Doc. 15 fasc. att.).
CP_1 un
Già in data 30.8.2015 l’attore aveva sottoscritto una clausola di esclusività in favore dell’agenzia
[...]
Parte_2
per l’ingaggio con lo
Org_3
(Doc. A-C memoria n. 3
convenuto), società calcistica con la quale parte attrice stipulava il 19.11.2015 un accordo della durata di un anno (Doc. 5 fasc. Conv.), poi prorogato con lettera del 2.5.2016 e sottoposto ad adeguamento contrattuale il 5.10.2016 (Doc. 6 fasc. conv.).
L’esistenza di rapporti professionali tra il sig.
Parte_1
e il sig.
CP_1
nel periodo successivo alla
conclusione del contratto con l’Org_
non è contestata e trova riscontro anche nell’invio alla società
CP_2
(riconducibile al convenuto) della notifica dell’atto di citazione indirizzato a
Parte_1
dall’agenzia PEM (Doc. B fasc. conv.), che contestava la violazione della clausola di esclusiva e la
sottoscrizione del contratto di lavoro con lo
Org_3
senza l’intermediazione dell’agenzia. Soltanto il
13.6.2017 le parti stipulavano per iscritto un contratto di rappresentanza (Doc. 8 fasc. conv.) nonché una convenzione relativa ai diritti di immagine e d’intermediazione con riferimento al contratto con lo
Org_3
(Doc. 7 fasc.) benché nell’ambito del 1° contratto professionale firmato dal calciatore
e dallo
Org_3
il sig.
CP_1
all’art. 14 veniva identificato come l’intermediario per conto
della società calcistica. Parte convenuta prestava poi l’attività di intermediario per conto di nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di lavoro sportivo con il club
Parte_1 Org_4
[...]
(Doc. 9 fasc. conv., che comprende il contratto di rappresentanza tra club, calciatore e
agente). Tra le parti interveniva infine una risoluzione consensuale il 19.12.2017 del mandato (all. 11
memoria n. 2 convenuto), con la quale le parti regolavano altresì un prestito di denaro al sig.
Parte_1
da parte del sig. alla vicenda Org_2
CP_1
e senza fare parola di eventuali richieste di risarcimento o pagamenti legate
Come noto, ai sensi dell’art. 2043 c.c. il danneggiato è onerato di provare la condotta illecita, il dolo o
la colpa del danneggiante, il danno ingiusto e il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno. Nel caso di specie, parte attrice non ha assolto l’onere della prova a proprio carico neppure relativamente alle condotte decettive dolose o colpose asseritamente messe in atto dal convenuto e tanto meno
relativamente alla loro idoneità a cagionare un danno ingiusto poiché la scelta del sig.
Parte_1 di
risolvere anticipatamente il contratto di lavoro con l’Org_
entro la chiusura della finestra estiva del
Org_5
, e di rinunciare al compenso residuo deve ritenersi il frutto di una volontà libera e
consapevole del giocatore, chiaramente orientata a evitare di trascorrere la successiva stagione fuori dalla rosa dei giocatori convocati dal club. Nella stessa prospettazione difensiva attorea, infatti, risulta
che
Parte_1
era stato già più volte sollecitato dalla
Controparte_3
a trovare una soluzione
professionale alternativa in quanto le sue prestazioni non rientravano più nel piano tecnico della squadra (fatto reso noto anche dalla stampa, come da estratti di pubblicazioni sportive prodotte in atti).
Ragione per la quale, per evitare di “rimanere in panchina”, lo stesso attore allega che l’agente
[...]
CP_4
aveva già preso contatti con altre società apparentemente intenzionate al tesseramento per
la nuova stagione e, anzi, egli stesso aveva conferito mandato alla Part
per ottenere un contratto con lo
Org_3
(all. A e C fasc. conv.). La circostanza, rimasta comunque priva di riscontro, che il
CP_1
avrebbe a titolo personale falsamente promesso a
Parte_1
di procurargli una importante
buonuscita ed un nuovo ingaggio, avrebbe dunque al più rafforzato una volontà già autonomamente determinatasi alla risoluzione del contratto con l’Org_2 Si ritiene che la prova orale assunta non sia idonea a superare la mancanza di qualsivoglia riscontro scritto di un accordo di contenuto contrastante
con la scrittura a firma dello
Parte_1
di cui al doc. 7 fasc. conv.; ma anche diversamente opinando e
ritenendo le dichiarazioni del teste, padre dell’attore, alquanto schiette, nonostante lo strettissimo vincolo di parentela e l’auto asserita qualità di procuratore dell’epoca del figlio, esse nulla dicono in
merito ai rapporti tra
Parte_1 e
CP_1
immediatamente precedenti alla riunione del 31.8.2015 e
dimostrerebbero semmai che era stata la stessa società dell’Org_
a proporre una buonuscita prima di
800.000 (in occasione di una telefonata alla società e non al
CP_1
e poi, nell’imminenza della
chiusura della finestra del calcio mercato estiva, di euro 430.000,00 per incentivare
Parte_1 a
sottoscrivere la risoluzione del contratto e, pertanto, che la condotta decettiva sarebbe ascrivibile alla società calcistica, con eventuali riflessi sulla validità dell’accordo risolutivo non oggetto del presente
contenzioso. La condotta del sig.
CP_1
in qualità di procuratore formalmente incaricato dalla società
e agente nel suo interesse (Doc. 3 fasc. conv.), non può dunque considerarsi fonte di responsabilità extracontrattuale né idonea a trarre in inganno il giocatore e cioè ad indurlo ad una decisione diversa
poiché è assolutamente verosimile che
Org_
Parte_1
si sia determinato a consentire allo scioglimento del
vincolo contrattuale con l’ proprio in quanto consapevole delle conseguenze negative derivanti
dalla eventuale prosecuzione del rapporto con la squadra nero azzurra che non avrebbe utilizzato le sue prestazioni calcistiche ed intenzionato a trovare nuove opportunità lavorative altrove. Opportunità che si sono concretizzate, a distanza di pochi mesi dall’intervenuta risoluzione, con la sottoscrizione di un
contratto con lo
Org_3
(Doc. 5 fasc. conv.) da parte di
Parte_1
che ha poi continuato la sua
attività professionistica al
Org_4
grazie all’intermediazione del procuratore convenuto. La qualità dei
rapporti tra le parti successivamente alla conclusione dell’affare con l’Org_
negli anni 2016 e 2017 ha
rilevanza marginale nel presente giudizio se non piuttosto con riguardo al loro epilogo: come detto,
solo nel giugno 2017
Parte_1
investiva
CP_1
dell’incarico di proprio procuratore sportivo (Doc. 8
fac. conv.) fino alla consensuale risoluzione del mandato (Doc. 11 memoria n. 2 fasc. conv.),
nell’ambito della quale, pur dandosi atto di prestiti effettuati da
CP_1
e conseguenti promesse di
pagamento da parte di
Parte_1
, non si fa alcun cenno a condotte in mala fede del procuratore o ad
eventuali richieste di risarcimento/ di pagamento legate all’affare Org_2
Se anche potesse ritenersi verosimile l’esistenza di una qualche forma di accordo tra le parti
dell’odierno giudizio di ripartizione del compenso ricevuto da
CP_1
dall’Org_
(di importo pari
all’incentivo all’esodo asseritamente promesso al calciatore dalla società), anche alla luce delle produzioni documentali (Doc. 15 fasc. att., distinta del bonifico di € 140.000,00 che riporta la dicitura
“Risoluzione Org_
- prima rata”; Doc. 9, 11-13, 19 fasc. att.; messaggistica WhatsApp – peraltro non
tempestivamente disconosciuta in modo puntuale - contenente plurime richieste dell’attore e di suo padre quanto al pagamento della totalità degli importi asseritamente promessi), l’attore ha domandato in questa sede unicamente l’accertamento della responsabilità extracontrattuale del convenuto e il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. quantificato nella misura dei compensi spettanti in forza del contratto di lavoro consensualmente risolto, senza mai richiedere l’accertamento del proprio diritto al pagamento della somma eventualmente pattuita oralmente quale “incentivo all’esodo” e senza neppure mai invocare l’esistenza di un rapporto di mandato/rappresentanza – formalizzato finalmente solo nel 2017 - ed esclusivamente in relazione al quale avrebbe avuto forse rilevanza, in termini di
responsabilità contrattuale, il conflitto di interessi dedotto negli scritti difensivi attorei con riguardo alla
vicenda Org_
rilevando invece tale conflitto nei successivi intrecci contrattuali che riguardano la fine
dell’ingaggio allo
Org_3
(cui precede l’incarico di
Parte_3 CP_1
, come evidenziati
anche dalla decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport prodotta in atti, e che però esulano dal diverso contenzioso in esame.
Deve concludersi che le domande di parte attrice sono infondate e non possono trovare accoglimento. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e sono complessivamente liquidate – anche per la fase procedimentale innanzi al Tribunale di Como - come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/20122 e dell’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa:
rigetta le domande attoree;
condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore antistatario di parte convenuta, che liquida in € 49.336,00 per compensi, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Milano, 7 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola