TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 2838/2023 DEL 05/04/2023

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha

 

pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47865/2021 promossa da:


 

Parte_1


(C.F.


C.F._1


, con il patrocinio degli


 

avv.ti  Omissis  e     dell’avv. Omissis   ed

 

elettivamente domiciliato in CORSO SEMPIONE, 9 20145 MILANO presso il difensore avv. Omissis

 

 

 

contro


ATTORE


 

Controparte_1


(C.F.


P.IVA_1


),  con  il  patrocinio


 

dell’avv. Omissis ,            elettivamente domiciliata in Firenze viale  Belfiore n.4 presso lo studio del difensore

 

 

 

 

CONVENUTO

CONCLUSIONI

 

Le parti hanno concluso come da fogli depositati in via telematica da intendersi richiamati nella sentenza

 

 

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione


 

Parte_1


con atto di citazione notificato il 24.11.2021 ha


 

convenuto  in  giudizio  la  società


Controparte_1


 

proponendo le seguenti domande : “ In via principale/ nel merito: - accertare  e  dichiarare  l’inefficacia/  la  nullità  o  annullare  il


contratto/i di mandato stipulato/i tra il Sig.


Parte_1                        e


 

la  società


Controparte_1


in  persona  del  legale


 

rappresentante pro tempore, per tutte le ragioni esposte in atti; - laddove non fosse disposta l’inefficacia/l’invalidità, accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di revoca del contratto


di mandato stipulato tra il Sig.


Parte_1


e la società


[...]


 

Controparte_1


in  persona  del  legale  rappresentante  pro


 

tempore,  così  come  risolto  dal  calciatore,  per  tutte  le  ragioni esposte in atti; - in ogni caso accertare e dichiarare che nessuna


somma  ad  alcun  titolo  è  dovuta  dal  Sig.


Parte_1


nei


 

confronti della società


Controparte_1


in persona del


 

legale rappresentante pro tempore, ordinando la restituzione degli importi già versati, per i motivi esposti in atti; In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, dichiarare nulli / annullare o comunque ridurre, laddove non prescritti, gli eventuali compensi entro i limiti di legge e la penale in via equitativa così come indicato in atti e/o accertato in corso di causa o reputato opportuno dal Giudicante, ai sensi dell’art. 1384 c.c.”


La società


Controparte_1


si  è costituita in giudizio


 

resistendo alle domande proposte dall’attore e chiedendo:  “ IN VIA


 

PRELIMINARE, ingiungere al Sig.


Parte_1


ai sensi e per


 

gli effetti dell’art. 186 ter c.p.c., di pagare la somma di € 87.539,02 (ottantasette mila cinquecento trentanove/02) (di cui € 20.000,00 oltre iva se dovuta a titolo di penale ed € 67.539,02 a titolo di compensi), così come risulta dalla documentazione ivi allegata, con provvedimento provvisoriamente esecutivo, sussistendo i presupposti di cui all’art. 642 c.p.c. IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO,


respingere le domande formulate dal sig.


Parte_1


in quanto


 

totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto; IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertato il diritto dell’odierno convenuto in conseguenza della vicenda in atti,


condannare il Sig.


Parte_1


al pagamento in favore di


[...]


 

Controparte_1


a  titolo  di  penale  per  il  recesso  dal


 

contratto di mandato, della somma di Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre iva, se dovuta, e a titolo di corrispettivi contrattuali della somma di Euro 67.539,02 (settanta settemila cinquecento trentanove/02) lordi, per un totale di € 87.539,02 (ottantasette mila cinquecento trentanove/02) o della diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto. “

Con provvedimento reso il 18.5.222 il giudice ha negato la concessione dell’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ed ha assegnato i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., quindi, respinte tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti, all’udienza del 5.4.2023 la causa è stata decisa a norma dell’art. 281 sexies c.p.c. con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione all’esito della discussione orale.

 

 

L’attore, sulla premessa di essere un calciatore professionista e di avere in tale qualità conferito alla società convenuta, gestita ed amministrata dal sig. Cattoli Andrea, noto procuratore sportivo, un primo incarico in data 8.8.2017 ed un secondo incarico in data 11.6.2020, cessato per effetto della revoca per giusta causa del


mandato   comunicato  da


Parte_1


in  data  22.11.2021,   e


 

sull’allegazione che il procuratore avrebbe agito in conflitto di interessi con l’atleta, agendo sia in rappresentanza di quest’ultimo che della società sportiva con la quale lo stesso aveva sottoscritto il  proprio  contratto  di  prestazione  sportiva,  che  il  compenso


pattuito con il procuratore sportivo era superiore alla percentuale prevista dal Regolamento Agenti, che l’agente si era avvalso della collaborazione di un collaboratore privo della qualifica necessaria , che il procuratore sportivo si era reso inadempiente al contratto, non rispettando né evadendo le richieste del calciatore e smettendo di prestargli assistenza nell’ultima sessione di calcio mercato, ha svolto azione di accertamento negativo del credito in ragione: 1 ) dell’asserita nullità/inefficacia dei contratti a norma dell’art. 1418 c.c., del loro annullamento per vizio del consenso e segnatamente per errore o dolo ex art. 1428 e 1439 c.c., 2 ) dell’intervenuta cessazione del contratto in ragione del recesso per giusta causa, 3 ) dellinadempimento contrattuale e 4 ) della prescrizione del credito, asseritamente soggetto a prescrizione biennale ex ar. 21 comma 9 dellultimo regolamento agenti FIGC,  ed ha chiesto la restituzione degli importi già corrisposti alla società convenuta e, in via subordinata, la riduzione dei  compensi dovuti al procuratore entro i limiti di legge e della penale in via equitativa.

 

 

Vanno respinte le domande proposte dalla società attrice.

 

In tesi attorea i contratti di mandato con il procuratore sportivo, sarebbero nulli/inefficaci in quanto stipulati da società che ha agito in conflitto di interessi, avendo la società assistito sia


l’attore che la società


Org_1


presso la quale prestava la


 

propria attività sportiva. Più precisamente ha allegato l’attore che la società convenuta “ pur avendo rilasciato dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto d’interesse, nella concretezza dei fatti, ha agito in rappresentanza sia dell’atleta che


della società, con la quale il Sig.


Parte_1


ha poi sottoscritto


 

il proprio contratto di prestazione sportiva. E tale circostanza è accaduta, non solo una volta ma durante sia la vigenza del contratto del 2017 che del contratto del 2020, oggi revocato “ ( cfr p. 6 atto citazione  )


La contestazione è infondata.

 

Il regolamento FIGC vigente all’epoca della stipulazione  dei contratti di rappresentanza tra l’attore e la società convenuta prevedevano l’obbligo per l’agente che agisca nell’interessi di più parti di stipulare un mandato con ciascuna parte interessata e quello di indicare in ciascun contratto l’esistenza del conflitto  ed ottenere il consenso scritto dalle parti prima di avviare le trattative ( cfr art. 5.4. del regolamento sub. doc. 8 di parte attrice art. 21 punto 5 del regolamento sub. doc. 9 ). Nel caso in esame l’agente sportivo ha dimostrato di avere stipulato contratti di rappresentanza diversi con il calciatore e con i club ( cfr contratti sub. doc 1,2 e 3 di parte convenuta stipulati con il calciatore e contratti sub. 12. 13 e 14 tra le società convenuta ed i club


Parte_2                    e


Parte_3


) ed in tutti i contratti


 

stipulati con i club è riportata la clausola con la quale, richiamato il regolamento sportivo, viene dato atto del mandato congiunto ed entrambe le parti hanno rilasciato il consenso affinchè il procuratore agisca nell’interesse sia del calciatore che del club ( cfr art. 8 del contratto sub. doc. 13 e 14 e art. 7 del contratto sub. doc.15 ), così da risultare rispettata la prescrizione del


regolamento


Org_2


 

Parimenti destituita di fondamento risulta la contestazione, anch’essa allegata a sostegno dell’invalidità dei contratti di mandato, per la quale il compenso previsto in favore al procuratore sportivo sarebbe superiore alla percentuale prescritta dal Regolamento Agenti: compenso pattuito pari al  5%  della retribuzione lorda, fissa e variabile del calciatore – compenso indicato all’ art. 6 dal Regolamento 2015/2018 ed all’art. 5.8. di quello del 2019 è pari al 3%. Infatti la misura del compenso indicato dal Regolamento Agenti costituisce una semplice raccomandazione cui le parti possono derogare ( cfr doc. 10 di parte convenuta commentario della FIGC al regolamento 2015/2016 ) e la volontà delle parti è stata quella di riconoscere al procuratore sportivo il


compenso nella percentuale indicata, come dimostrato dai contratti di mandato sottoscritti dalle parti. Inoltre con la sottoscrizione dell’accordo del 22.11.2019 l’attore ha riconosciuto espressamente i crediti maturati dall’agente per le stagioni sportive 2019-2020 e 2020-2021 sulla base di un compenso riconosciuto pari al 5% del corrispettivo lordo ( cfr doc. 16 di parte convenuta )

Sulla base delle stesse ragioni - conflitto di interessi e percentuali di compenso superiori al massimo consentito –  l’attore ha chiesto l’ annullamento dei contratti per vizi del consenso ( errore e dolo ) a norma degli art. 1428 e 1439 c.c. L’allegazione difensiva è carente, non avendo l’attore spiegato, a fronte del chiaro dettato contrattuale, in cosa sia consistito l’errore in cui è incorso il calciatore o l’inganno da parte del procuratore sportivo, oltre  che priva di fondamento per le ragioni sopra esposte.

Pertanto devono respingersi le domande in esame.

 

Quanto all’inadempimento contrattuale, ha allegato l’attore che il procuratore sportivo si sarebbe avvalso di un procuratore privo della qualifica necessaria per potere operare in ambito calcistico sportivo e che il procuratore sportivo non avrebbe evaso le richieste del calciatore ed avrebbe smesso di prestargli assistenza così da giustificare la revoca del mandato.


Quanto al primo profilo si osserva che


Persona_1


era  un


 

mero  collaboratore  del  procuratore  sportivo  Andrea  Cattoli  e  non conduceva alcuna trattativa con le società di calcio o i calciatori,


essendogli  ciò  precluso  dai  regolamenti  Coni  e


Org_2


vigenti.


 

L’assistenza  prestata  dal


Per_1


al  calciatore,  come  risulta


 

dall’estratto della comunicazioni via whatsap ( cfr doc. 11 di parte convenuta ), riguardava ad esigenze diverse relative ad esempio alla fornitura dell’attrezzatura. L’attore non ha offerto prova


alcuna di diversa attività prestata dal


Per_1


in suo favore.


 

Quanto al secondo profilo, si osserva che a norma dell’art. 1 del contratto di mandato del 11.6.2020 le prestazioni cui era tenuto il procuratore  sportivo  consistono  nella  seguenti:     opera  di


consulenza nelle trattative dirette alla stipula di contratti di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto, nonché di ogni altro contratto comunque connesso alla propria attività professionale curando, altresì, le trattative per eventuali integrazioni e/o modificazioni e/o rinnovi o risoluzioni contrattuali “. Dunque il procuratore sportivo opera quale mandatario del calciatore fornendogli consulenza nelle trattative dirette alla stipula di contratti di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso e in ogni altra pattuizione del contrattuale, nonché per ogni altro contratto connesso alla propria attività professionale del calciatore curando, altresì, le trattative per eventuali integrazioni e/o modificazioni e/o rinnovi o risoluzioni contrattuali.

Dunque, poiché procuratore sportivo offre una prestazione dopera professionale sulla base di un mandato senza rappresentanza, assistendolo nelle trattative volte alla stipulazione di nuovi contratti con i club interessati ad avvalersi delle prestazioni dell’atleta, l’obbligazione dell’agente, al pari di quella dei professionisti, è un’obbligazione di mezzi, quindi il procuratore, a fronte delle richieste del calciatore finalizzate a trovare una nuova squadra, non ha l’obbligo di procurare il risultato bensì quella di assisterlo nelle trattative con le squadre interessate. Dunque non costituisce inadempimento contrattuale quello di non avere procurato il trasferimento dell’attore presso un’altra squadra, nonostante quest’ultimo avesse manifestato la volontà di giocare presso un club


diverso dalla


Organizzazione_1


 

Sostiene l’attore che il mancato interesse di altre squadre al suo trasferimento  fosse  imputabile  all’agente   e  che  il  rinnovo  del


contratto con


Org_1


negoziato dall’agente nel febbraio


 

2021,  costituirebbe  un  risultato  poco  soddisfacente.  L’assunto  è


destituito di fondamento probatorio : nessuna prova ha offerto l’attore che vi fossero altri club interessati alle sue prestazioni sportive, tanto meno ha dimostrato che a tale interessamento fosse seguita una condotta della società convenuta tale da dimostrare il difetto di assistenza nelle trattative ( le prove orali dedotte dal convenuto, in quanto formulare in capitoli generici e privi di precisi riferimenti temporali, non sono state ammesse ). La società


convenuta  ha  dato  prova  di  avere  avuto  contatti  con


Tes_1


 

[...]


,  direttore  sportivo  del


Parte_4


nei  primi  giorni  di


 

luglio  2021,  trasmettendogli  il  contratto  tra  quest’ultimo  e  la


 

società


Org_1


così  da  aprire  una  trattativa  per


 

un’eventuale offerta di lavoro ( cfr   9 prodotto da parte convenuta

 

). Inoltre,     essendo il calciatore titolare di un contratto   con


 

la società


Org_1


,  valido fino a giugno 2021 , gli era precluso,


 

a norma dell’art. 95 bis delle norme organizzative interne federali, di negoziare nuovi contratti senza la preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto fino al 31.12.2020, dunque  fino  alla  data  indicata  gli  eventuali  club  interessati


avrebbero dovuto rivolgersi alla


Org_1


e ove autorizzati


 

negoziare con il calciatore, anche tale assunto non è stato provato. Pertanto non essendovi prova di inadempimenti contrattuali riferibili alla società convenuta, la revoca da parte dellattore del contratto di mandato stipulato in data 11.6.2020, comunicata in data 22.11.2021, risulta ingiustificata.

Sono fondate le domande riconvenzionali proposte dalla parte convenuta.

Il convenuto ha quantificato il proprio credito nella somma di euro 67.539,02, comprensiva i IVA, a titolo di corrispettivo contrattuali non corrisposti dall’attore al procuratore sportivo, ed euro 20.000,00 a titolo di penale ai sensi dell’art. 2 del contratto di mandato sottoscritto in data 11.6.2020.

Più precisamente, quanto ai corrispettivi contrattuali, ne ha chiesto il pagamento con riferimento alla stagione 2019/2020 – euro


23.534,86 oltre IVA - 2020/2021 – euro 15.900,00 oltre IVA - e 2021/2022 – euro 15.925,00 oltre IVA – per un totale di euro 55.359,86 oltre IVA.

A  dimostrazione  della  misura  dei  compensi,  ha  prodotto:  1  )     i

contratti di rappresentanza stipulati dal calciatore con la società convenuta rispettivamente in data 8.8.2017 ( doc. 1 ) , 11.6.2018 ( doc. 2 La contestazione tardivamente sollevata dall’attore circa il mancato deposito del contratto presso la Commissione Agenti FISG , come richiesto a pena di inammissibilità dal regolamento Agenti, è inammissibile in quanto tardiva, essendo stata eccepita con la memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. ed infondata alla luce del documento 18 prodotto dalla società convenuta con la memoria ex art.

183 VI comma n. 2 c.p.c. e della prova del regolare pagamento, come avvenuto per gli altri contratti, della tassa di deposito di euro 150,00 in data 29.6. 2018. Inoltre il contratto di mandato del 8 agosto 2017 ha validità di due anni e dunque sarebbe stato valido ed efficace al momento della stipulazione del contratto di prestazione


sportiva con la


Org_1


) ed il  11.6.2020 ( doc. 3 ) 2  )


i  contratti  di  prestazione  sportiva  stipulati  dal  calciatore,


rispettivamente  con  il


Parte_3


per  le  stagioni


sportive  2017/2018,  2018/2019,  2019/2020  (  doc.  4    contratto


stipulato il 21.8.2017 ), con il


Org_1


per le stagioni


2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ( doc. 5   contratto stipulato il


17.7.2018 ) e con


Org_1


per la stagione 2021/2022 ( cfr


doc. 6 contratto stipulato il 1.2.2021 ).

L’attore non ha contestato di essere stato assistito dalla società convenuta nella stipulazione dei contratti di prestazione sportiva e la circostanza provata risulta dagli  stessi contratti. Tanto meno ha contestato di avere percepito i corrispettivi indicati dalla società convenuta sulla base dei quali è stato determinato il compenso          spettante           all’agente           sportivo. Le uniche contestazione sollevate dall’attore attengono alla percentuale dei compensi  ( 5% anzichè 3% ) – sulla cui infondatezza


si richiama quanto sopra esposto -   e sul corrispettivo sulla base del quale è stato effettuato il calcolo, avendo l’attore eccepito che il compenso non potesse essere calcolato sulla componente variabile. La    contestazione  è  smentita  dal  contenuto  testuale  di  tutti  i contratti di rappresentanza ( cfr art. 5  e 3 dei contratti ). Parimenti infondata risulta l’eccezione di prescrizione.

Infatti  la  prescrizione  breve  relativa  ai  diritti  di  credito  dei procuratori sportivi    è  stata  introdotta  dal  regolamento  agenti


sportivi


Org_2


del 2020 ( cfr art. 21 comma 9 del regolamento in atti


 

). Di conseguenza, prima di tale data, trovava applicazione la prescrizione ordinaria decennale.

Per le ragioni esposte l’attore va condannato a pagare alla società convenuta la somma di euro  55.359,86 oltre IVA a titolo di compensi. Va respinta la domanda diretta al pagamento della penale contrattuale.

La società convenuta, sull’affermazione della revoca ingiustificata del contratto di mandato, ha chiesto il pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di penale, come previso dall’art. 2 comma 4° del contratto.

La revoca del mandato è avvenuta con comunicazione del 22.11.2021 ed il contratto di mandato sarebbe cessato alla scadenza del 10.6.2022. Dunque la revoca del mandato ha privato il procuratore sportivo della possibilità di stipulare nuovi contratti per gli ultimi sette mesi di mandato.

La società convenuta assume che a partire dal mese di dicembre 2021 avrebbe potuto approfittare delle cd “ finestre di mercato “ e del fatto che il calciatore era libero dai vincoli contrattuale con il

Org_1

 

La penale contrattuale ha la funzione di compensare il danno derivante al procuratore sportivo dalla perdita chance di stipulare nuovi contratti di prestazione sportiva. Nel caso in esame tale riduzione di chance ha riguardato un periodo di sei mesi, durante i


quali il procuratore sportivo ha continuato a percepire i propri compensi sulla base dei contratti stipulati in precedenza.

Risulta pacifico tra le parti   che la società convenuta si è

 

cancellata dal registro agenti a fine 2021 ( cfr verbale discussione orale e verbale udienza del 15.5.2022 ) dunque, partire dal 1.1.2022, non avrebbe più potuto rappresentare il calciatore contrattando la stipulazione di nuovi contratti. Pertanto in concreto nessun danno ha patito la società attrice per effetto della revoca anticipa del mandato.

In applicazione del principio della soccombenza, ( art. 91 c.p.c. ) le spese del giudizio vanno poste a carico dell’attore nella misura liquidata in dispositivo a norma del d.m.127/2022

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo, così provvede:


respinge tutte le domande proposte dall’attore

 

condanna l’attore a pagare alla società convenuta


Parte_1

 

Controparte_1


 

[...]


a titolo di compensi la somma di euro 55.359,86 oltre IVA ed


 

interessi con decorrenza dalla mora al saldo, respinge ogni altra domanda,

condanna l’attore a rifondere alla società convenuta le spese del giudizio che liquida in euro 11.000,00 per compensi, oltre il rimborso forfetario per spese generali e gli accessori di legge.

 

 

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 5 aprile 2023

Il Giudice

 

dott. Caterina Spinnler

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