TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 3250/2024 DEL 25/03/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Scirpo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 9279/2019 promossa da:
Parte_1
(C.F.
C.F._1
, in proprio e in qualità di legale
rappresentante della società
Parte_2
(P.IVA
P.IVA_1
), con il patrocinio dell’avv. Omissis , elettivamente domiciliato in Milano,
Palazzo Vittoria, Piazza Cinque Giornate n. 10, presso lo studio del suo difensore
contro
ATTORE
Controparte_1
(C.F.
C.F._2
), con il patrocinio dell’avv. Omissis
e dell’avv. Omissis, elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone n. 2, presso
lo studio dell’avv. Omissis
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue: Parte attrice:
Per tutti i motivi più sopra esposti, richiamati tutti i precedenti atti, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa ogni altra statuizione di legge e del caso, voglia l’Ill.mo Tribunale In via
principale, nel merito • Accertare e dichiarare l’inadempimento di
Controparte_1
per aver
esercitato il diritto di recesso prima della scadenza del termine finale contrattualmente previsto dall’art.
2 del contratto di rappresentanza sottoscritto in data 14.11.2017 in assenza di giusta causa e, per
l’effetto, accertato e dichiarato il diritto del signor
Parte_1
in proprio e quale legale
rappresentante della società
Parte_2
al risarcimento di ogni danno,
condannare
Controparte_1
al pagamento della penale pattuita in € 200.000,00 oltre interessi legali
dalla richiesta al saldo o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. • Accertare e dichiarare il
diritto del signor
Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante della società
[...]
Parte_2
, al compenso per la prestazione professionale svolta dal 14.11.2017 fino al
14.8.2018, come stabilito nel contratto di mandato sottoscritto in data 14.11.2017, nella misura dell’1%
calcolato sul valore dello stipendio annuo lordo del convenuto risultante dal contratto di prestazione
sportiva sottoscritto in data 21.11.2017 con
Organizzazione_1
e, per l’effetto, condannare
CP_1
[...]
a pagare al signor
Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante della società
Parte_2
, l’importo di € 1.710,00 oltre interessi legali dalla richiesta al saldo o
la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. • Accertare e dichiarare la violazione dei principi di
correttezza e di buona fede da parte del signor
Controparte_1
e, per l’effetto, condannarlo a pagare
al signor
Parte_1
in proprio e quale legale rappresentante della società
Parte_2
[...]
, a titolo di risarcimento del danno, quanto ritenuto di giustizia. • Valutare la condotta del
convenuto ai fini della condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c. commi 1 e 3. In via istruttoria: Si rinnovano
le istanze istruttorie come formulate nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. anche quelle non ammesse. In ogni caso, Con vittoria di compensi e spese, anche di eventuale CTP e CTU, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Parte convenuta:
Voglia l’Onorevole Tribunale Civile di Milano adito, contrariis reiectis, così statuire: In Via Preliminare e Pregiudiziale 1) in accoglimento dell’eccezione di incompetenza Territoriale dichiarare il Tribunale di Milano incompetente ex art 18,19,20 cpc a conoscere della domanda spiegata dal sig
Parte_1
, per i motivi infra dedotti, e conseguentemente dichiarare la competenza del Tribunale
di Roma ex art.18 c.p.c. o , alternativamente, del Tribunale di Modena o di Varese ex art. 20 c.p.c. 2)
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
Parte_2
[...]
essendo la stessa estranea per quanto dedotto; In Via Principale e nel merito 3) rigettare la
domanda attore siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi infra esposti; 4) condannare
parte attrice ex art 96 cpc al pagamento di una somma ritenuta equa. In via subordinata, Nell’ipotesi non temuta di accoglimento della domanda attorea determinare l’importo della penale dovuta al sig.
Pt_1
nella misura di euro 8.640,00 o in quella somma minore ritenuta equa. 5) con vittoria di spese e
compensi del giudizio. Con ogni più ampia riserva di specificare ed articolare compiutamente le istanze
istruttorie formulate o riservate con il presente atto e - anche in dipendenza delle difese che verranno svolte da controparte – di produrre ulteriori documenti e richiedere l’ammissione di ulteriori mezzi di prova nei modi e termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del
-
- L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017, Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l’azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”). L’esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n. 17214).
Con atto di citazione il sig.
Parte_1
, in proprio e quale legale rappresentante della
[...]
Parte_2
, conveniva in giudizio avanti questo Tribunale il sig.
Controparte_1
chiedendo, in via principale, nel merito, di accertare e dichiarare l’inadempimento di
CP_1
[...]
per aver esercitato il diritto di recesso prima della scadenza del termine finale
contrattualmente previsto dall’art. 2 del contratto di rappresentanza sottoscritto in data 14.11.2017 in
assenza di giusta causa e, per l’effetto, accertato e dichiarato il diritto del sig.
Pt_1
, in proprio e
quale legale rappresentante della
Parte_2
al risarcimento di ogni danno, chiedeva di
condannare il convenuto al pagamento della penale pattuita in euro 200.000,00, oltre interessi legali
dalla richiesta al saldo, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia; chiedeva altresì di accertare
e dichiarare il diritto del sig.
Pt_1
, in proprio e quale legale rappresentante della
Parte_2
[...]
al compenso per la prestazione professionale svolta dal 14.11.2017 fino al 14.8.2018, come
stabilito nel contratto di mandato sottoscritto in data 14.11.2017, nella misura dell’1% calcolato sul
valore dello stipendio annuo lordo del convenuto, risultante dal contratto di prestazione sportiva
sottoscritto in data 21.11.2017 con
Organizzazione_1
e, per l’effetto, di condannare il sig.
CP_1
a pagare al sig.
Pt_1
, in proprio e quale legale rappresentante della
Parte_2
l’importo
di euro 1.710,00, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, o la somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia; chiedeva, infine, di accertare e dichiarare la violazione dei principi di correttezza e di buona
fede da parte del sig.
CP_1
e, per l’effetto, di condannarlo a pagare al sig.
Pt_1
, in proprio e
quale legale rappresentante della
Parte_2
a titolo di risarcimento del danno, quanto
ritenuto di giustizia. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese, anche di eventuale CTP e CTU,
oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
A sostegno delle domande svolte, parte attrice rilevava che:
-
-
- in data 25.01.2017 la società sportiva
-
Organizzazione_2
in persona
dell’Amministratore Delegato
Controparte_2
conferiva mandato in esclusiva al sig.
Parte_1
(doc. 1);
al fine della stipula del contratto economico del calciatore
Controparte_1
-
-
- in data 31.01.2017 la società sportiva
-
Organizzazione_2
avvalendosi dei servizi del sig.
Pt_1
, stipulava con il calciatore
CP_1
un contratto di prestazione sportiva quinquennale
a decorrere dal 31.01.2017 fino al 30.06.2021 (doc. 2): l’ingaggio prevedeva un compenso fisso lordo di euro 108.000,00 per la stagione 2016/2017 e di euro 216.000,00 lordi per le stagioni 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, essendo inoltre prevista una parte di compenso variabile di euro 90.000,00 per stagione, nel caso di presenza in prima squadra (serie
A) per un minimo di 40 minuti;
-
-
- in data 14.11.2017 il sig.
-
CP_1
sottoscriveva il contratto di rappresentanza ai sensi del
Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo della Org_
, regolarmente depositato in data
17.11.2017, con cui conferiva mandato all’attore, in qualità di procuratore sportivo, per assisterlo nella definizione, durata, compenso e ogni altra pattuizione, compresi i rinnovi contrattuali, per due anni, fino al 14.11.2019 (doc. 3), con previsione di un corrispettivo, a favore del procuratore, pari all’1% dello stipendio annuo lordo del calciatore, nonché della possibilità, per il calciatore, di revocare unilateralmente il mandato, previo pagamento al procuratore sportivo di una penale di euro 200.000,00;
-
-
- in data 14.08.2018 perveniva all’attore, da parte del sig.
-
CP_1
la comunicazione di revoca
del mandato con effetto immediato per giusta causa, cui, in data 16.08.2018, rispondeva il sig.
Pt_1
, contestando la sussistenza di qualsivoglia giusta causa, eccependo la pretestuosità della
revoca e richiedendo il pagamento della penale, stante appunto l’insussistenza e illegittimità della giusta causa;
-
-
- l’attore aveva adempiuto al proprio mandato diligentemente, avendo fatto crescere professionalmente il convenuto, avendolo condotto all’ingresso in serie A e in Nazionale, avendogli procurato ingaggi consistenti, che andavano incrementandosi negli anni, e contratti di
-
sponsorizzazione, sempre nell’interesse del calciatore, avendo già procurato condizioni
d’ingaggio economicamente più vantaggiose per il calciatore con il
Org_1
, ottenendo
anche il prolungamento del tesseramento, e avendo procurato al calciatore anche il contratto di sponsorizzazione della Org_4 , con durata prolungata e lauti compensi;
-
-
- il sig.
-
CP_1
non aveva mai pagato al sig.
Pt_1
il compenso dell’1% sul valore dello
stipendio annuo lordo, come previsto dall’art. 3 del contratto di rappresentanza sottoscritto in data 14.11.2017, compenso che l’attore aveva diritto a percepire per l’attività svolta fino alla revoca del mandato, intervenuta in data 14.8.2018: dall’1.11.2017, data di decorrenza
dell’ingaggio presso il
Org_1
(cfr. doc. 5) al 14.08.2018, data di revoca del mandato,
il sig.
Pt_1
maturava l’importo di euro 1.710,00, così composto: euro 1.440,00 quale 1%
dello stipendio lordo del calciatore per il periodo dal 1.01.2017 al 30.06.2018; euro 270,00 quale 1% dello stipendio 2018/2019 fissato per euro 219.000,00 relativamente al mese di luglio e a metà mese di agosto, oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo;
-
-
- il sig.
-
CP_1
violava i basilari principi di correttezza e buona fede, avendo violato le norme
e i regolamenti sportivi che imponevano di avvalersi di un solo procuratore per volta;
-
-
- i danni subiti dall’attore erano di natura sia patrimoniale (identificabili con i costi sopportati per sporgere denuncia in sede di giustizia sportiva al fine di veder tutelati i propri diritti di procuratore sportivo) sia non patrimoniale (riconducibili al danno di immagine subito dall’attore anche in conseguenza delle notizie stampa comparse tra luglio e agosto 2018 e delle dichiarazioni diffamatorie contenute nella lettera di revoca del mandato).
-
Controparte_1
ritualmente costituito, contestava l’avversa pretesa, chiedendo, in via preliminare e
pregiudiziale, in accoglimento dell’eccezione di incompetenza territoriale, di dichiarare il Tribunale di
Milano incompetente a conoscere della domanda spiegata dal sig.
Pt_1
ex artt. 18, 19 e 20 c.p.c. e,
conseguentemente, di dichiarare la competenza del Tribunale di Roma ex art. 18 c.p.c. o,
alternativamente, del Tribunale di Modena o di Varese ex art. 20 c.p.c.; sempre in via preliminare,
chiedeva di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della
Parte_2
essendo la stessa estranea; in via principale e nel merito, chiedeva di rigettare la domanda attorea
siccome infondata in fatto e in diritto, nonché di condannare parte attrice ex art 96 c.p.c. al pagamento di una somma ritenuta equa; in via subordinata, nell’ipotesi di accoglimento della domanda attorea,
chiedeva di determinare l’importo della penale dovuta al sig.
Pt_1
nella misura di euro 8.640,00 o in
quella somma minore ritenuta equa; con vittoria di spese e compensi del giudizio.
In particolare, parte convenuta osservava che:
-
-
- il Tribunale di Milano era territorialmente incompetente, sussistendo alternativamente la competenza territoriale del Tribunale di Roma ex art. 18 c.p.c. (luogo ove il convenuto ha la
-
residenza) o del Tribunale di Modena (essendo
Org_1
il luogo dove era stato stipulato il
contratto) o del Tribunale di Varese (luogo ove doveva eseguirsi l’obbligazione e quindi ove l’attore ha la residenza) ai sensi dell’art. 20 c.p.c., essendo peraltro invalida la clausola di esclusività del foro competente prevista nel contratto, in quanto non espressa e, benché vessatoria, non specificamente sottoscritta;
-
-
- la
-
Pt_2 Parte_2
era priva di legittimazione attiva, essendo il sig.
Parte_1
l’unico soggetto legittimato a far valere le obbligazioni derivanti dal contratto dallo stesso stipulato in data 14.11.2017;
-
-
- i contratti di rappresentanza del 25.01.2017 e del 20.11.2017 erano inefficaci, in quanto non venivano depositati presso la FIGC, come previsto dal Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo;
- il recesso del contratto di rappresentanza del 14.11.2017 avveniva per giusta causa ai sensi dell’art 2119 c.c., essendo dunque errato il richiamo di parte attrice all’art. 2237 c.c., dovendosi, invece, applicare, in via analogica, l’art. 1725 c.c.;
-
-
-
- la revoca del mandato per giusta causa era determinata dalla circostanza che il sig.
-
Pt_1 ,
agendo in palese conflitto di interesse, concludeva contratti che non erano nell’interesse del sig.
CP_1
e poneva poi in essere comportamenti contrari alle istruzioni ricevute e fortemente
lesivi dell’immagine del giocatore;
-
-
- il sig.
-
Pt_1
, posto di fronte alla ferma decisione del calciatore di voler concludere
anticipatamente il rapporto, iniziava a porre in essere comportamenti esclusivamente volti a precostituirsi delle prove da utilizzare in giudizio ai fini di provare la mancanza della giusta causa;
-
-
- la clausola penale di cui all’art. 2 del contratto di mandato del 14.11.2017 era nulla, in quanto apposta in assenza di alcun accordo tra le parti e, benché onerosa, priva di specifica sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c.;
-
-
-
- nel corso della vigenza del rapporto contrattuale con il sig.
-
Pt_1
, il sig.
CP_1
teneva
sempre un comportamento improntato alla lealtà, astenendosi da condotte maliziose o reticenti e mettendo in condizione parte attrice di conoscere ogni dato rilevante ai fini della corretta
esecuzione del contratto, a differenza del sig.
Pt_1
, il quale faceva concludere contratti tra la
società
Organizzazione_2
e il calciatore, ponendosi in evidente posizione di conflitto di
interessi e non facendo conseguire al convenuto alcun incremento economico, e non osservava le istruzione del mandante, violando i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché le norme e gli atti federali del Codice di giustizia Sportiva;
-
-
- l’ammontare della clausola penale appariva manifestamente eccessivo, dovendo essere
-
parametrato, ove dovuto, al danno da mancato guadagno eventualmente patito dal sig.
Pt_1
per essere stato estromesso anticipatamente dall’espletamento dell’incarico di agente conferitogli dal calciatore;
-
-
- era ravvisabile una colpa grave da parte del sig.
-
non ricorrendone i presupposti.
Pt_1
nell’aver avviato il presente giudizio
All’udienza del 2.07.2019 il Giudice assegnava i termini di cui all’art. 183 c. 6 c.p.c.
All’udienza del 26.11.2019 il Giudice ammetteva alcuni capitoli di prova dedotti dalle parti e fissava il calendario del processo.
Alle udienze del 24.09.2020, 16.02.2021 e 8.07.2021 il Giudice procedeva all’escussione dei testi e agli interrogatori formali.
All’udienza del 9.02.2023 il Giudice onorario, esaurita la fase istruttoria, atteso il valore della causa, rimetteva il fascicolo alla Presidente per gli opportuni provvedimenti conseguenti.
All’udienza del 3.10.2023 il Giudice assegnava i termini di cui all’art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione, riservando in tale sede la decisione sull’ammissibilità dei documenti dal n. 75 al n. 80 di parte attrice.
Depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, la causa passa in decisione.
Il Tribunale osserva
Preliminarmente, quanto all’eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito sollevata da parte convenuta, la stessa risulta infondata e deve essere dunque rigettata.
Infatti, l’art. 28 c.p.c. dispone che la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità “La designazione convenzionale di un foro territoriale assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge” (cfr. Cass. civ, sez. VI, n. 18707 del 4.09.2014; Cass. civ., sez. VI-III, n. 21362 del 6.10.2020; Cass. civ., sez. III, n. 20713 del 17.07.2023).
Ne deriva che l’indicazione del foro di Milano contenuta all’art. 6 del mandato concluso tra le parti in data 14.11.2017 (doc. 3 attrice) non attribuisce carattere di esclusività al foro indicato di Milano, ma
deve essere interpretata quale designazione di un ulteriore foro di competenza territoriale nell’ipotesi di controversia tra le parti.
L’eccezione deve essere quindi rigettata.
Merita per contro accoglimento l’ulteriore eccezione di carenza di legittimazione attiva della società
Parte_2
risultando agli atti che il rapporto da cui trae origine la domanda formulata nel
presente giudizio fu instaurato tra l’odierno attore sig.
Pt_1
e il convenuto sig.
CP_1
Sul punto la Suprema Corte ha insegnato che oggetto di analisi, al fine di valutare la sussistenza della
legittimazione ad agire, è la domanda nella quale l’attore deve affermare di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio. Nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l’azione sarà inammissibile.
Dall’analisi fornita dalla Corte emerge come la legittimazione ad agire sia concettualmente distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo: la legittimazione ad agire manca tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore; la titolarità del diritto sostanziale attiene, invece, al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi.
La Corte ha quindi chiarito che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 2951 del 16.02.2016; Cass. civ., sez. I, n. 7776 del 27.03.2017; Cass. civ., sez. III, n. 32814 del 27.11.2023).
Nella fattispecie di cui è causa l’attrice
Parte_2
non ha dimostrato che il diritto vantato in
giudizio le appartiene, con la conseguenza che dovrà essere dichiarata la carenza di legittimazione ad
agire della società attrice.
Si rileva infine che il contratto prodotto da parte convenuta (doc. 10) rappresenta il mandato conferito
dal sig.
CP_1
alla società
Parte_3
in data 5 settembre 2019 oltre che essere estraneo
alle domande formulate in giudizio, fu stipulato con una società diversa (
Parte_3
dall’attrice
Parte_2
Nel merito, si deve osservare che il D.lgs. n. 37 del 28.02.2021 ha disciplinato la figura dell’agente
sportivo e delle relative società.
In particolare, l’art. 3 c. 1 definisce l’agente sportivo come “il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva
riconosciuta dal
Org_5
dal CIO, nonché dal Org
e dall’IPC, ai fini della conclusione, della risoluzione
o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante
cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una
[...]
Organizzazione_7
, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione”.
L’art. 1725 c.c. stabilisce che “La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell’affare, salvo che ricorra una giusta causa”.
L’art. 1723 c.c. dispone che “Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l’irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa”.
Nella fattispecie di cui è causa appare con evidenza che il mandato fu conferito per un tempo determinato (due anni, dal 14.11.2017 al 14.11.2019) e che, in aderenza all’art. 1725 c.c., le parti avevano previsto una penale quale quantificazione predeterminata del danno causato dalla revoca del mandato prima della scadenza.
Deve essere rigettata l’eccezione di inefficacia del mandato professionale per mancato deposito presso
la Org_
perché priva di fondamento, avendo parte attrice documentato che il contratto di
rappresentanza posto a fondamento della domanda formulata nei confronti del convenuto fu depositato
tempestivamente presso la Org_
(doc. 3 attrice).
Esaminate le difese e la documentazione versata in atti, risulta fondata, in relazione all’an debeatur, la
domanda dell’attore sig.
Pt_1
di condanna del convenuto al pagamento della penale a titolo di
risarcimento dei danni subiti.
Infatti, l’art. 2 del contratto di rappresentanza contemplava la facoltà per le parti di “risolvere consensualmente il mandato”, prevedendo, inoltre, “in caso di revoca unilaterale del mandato da parte del Calciatore”, il pagamento della somma di euro 200.000,00 a titolo di penale.
L’art. 1382 c.c. precisa che la clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. Inoltre, la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.
La clausola prevista al citato art. 2 del mandato di rappresentanza è da porre in relazione con l'art. 1723 c.c., secondo cui, come già sottolineato, “il mandante può revocare il mandato ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa”.
Ed è proprio la sussistenza di una giusta causa, invocata da parte convenuta nei propri scritti difensivi al fine di opporsi alle domande attoree, che avrebbe determinato e giustificato la revoca del mandato conferito all’attore: tale tesi non può tuttavia essere condivisa, non ricorrendo nella fattispecie quei motivi che possano assurgere a giusta causa di revoca del mandato.
Non possono, infatti, integrare gli estremi della giusta causa legittimante la revoca del mandato le
circostanze esposte dal sig.
CP_1
il quale, come risulta documentalmente, ha sempre approvato
l’operato del suo procuratore, che ha posto in essere un legittimo comportamento di tutela dei propri
diritti in vigenza di mandato, apparendo per contro dalle stesse allegazioni attoree nonché dalle
risultanze delle escussioni testimoniali come potesse ritenersi verosimile la volontà del sig. di affidarsi ad altro procuratore di calcio.
CP_1
Relativamente al quantum della domanda, si osserva che, nel caso di specie, l’ammontare della penale stabilito nel contratto di mandato appare eccessivamente sproporzionato, avuto riguardo al valore del corrispettivo pattuito, all’art. 3 del contratto, per la prestazione professionale del procuratore sportivo, quantificato nella misura percentuale dell’1% sul valore dello stipendio annuo lordo del calciatore.
Di conseguenza, poiché l’art. 1384 c.c. dispone che la penale può essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento, si ritiene equo ridurre l’importo della penale di cui all’art. 2 del mandato ad euro 30.000,00, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo.
Al momento della stipula del contratto di mandato (14.11.2017), nel cui ambito è prevista la penale qui in discussione, il calciatore aveva, infatti, in essere il contratto di prestazione sportiva con la
società
Organizzazione_2
con durata sino al 30.06.2021, che prevedeva, a titolo di
retribuzione fissa, un compenso lordo di euro 216.000,00 per le stagioni 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020 e 2020/2021; era inoltre previsto, quale compenso variabile, l’ulteriore importo di euro 90.000,00 a stagione, nell’ipotesi di presenza in prima squadra per un minimo di 40 minuti.
Dunque, ai sensi del mandato, essendo il corrispettivo a favore del procuratore sig.
Pt_1
quantificato
nella misura dell’1% sul valore dello stipendio annuo lordo, all’attore avrebbero dovuti essere
riconosciuti euro 12.240,00 (1% di complessivi euro 1.224.000,00).
Si deve rilevare che un tale importo rende con tutta evidenza sproporzionata la penale prevista contrattualmente nell’ipotesi di revoca del mandato, anche in relazione al compenso a cui contrattualmente il procuratore aveva diritto.
Infine, viene respinta la domanda attorea di condanna del convenuto ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non sussistendone i requisiti richiesti dalla legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore di causa si liquidano in euro 7615,00 oltre iva cpa e spese generali al 15%, si condanna la parte convenuta a pagare il 2/3 di tale
importo tenuto conto del dichiarato difetto di legittimazione tra l’attore sig.
Parte_1
e il
convenuto sig.
Controparte_1
vengono liquidate nella misura del 50% del totale di euro 7615,00,
stante la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della società
Parte_2
- accoglie parzialmente la domanda attorea di condanna del convenuto al pagamento della penale conseguente alla revoca anticipata del mandato conferito all’attore, riducendo l’importo dovuto a titolo di penale a euro 30.000,00, oltre a interessi legali ai sensi dell’art. 1284 comma 4 dalla data della domanda giudiziale.
- condanna, per l’effetto, il convenuto sig. come indicato nella parte motiva.
Milano, il 22 marzo 2024
Controparte_1
alla refusione delle spese di lite
il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo