TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 5887/2025 DEL 15/07/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 6673/2023 promossa da
Parte_1
(C.F.
PartitaIVA_1
, con il
patrocinio dell’avv. Omissis e dell’avv. Omissis , elettivamente domiciliata in Piazza Duca D’Aosta n. 10, Milano, presso i difensori
contro
ATTRICE
CP_1
, con il patrocinio dell’avv. Omissis e dell’avv. Omissis ,
elettivamente domiciliato in Via Giuseppe Pisanelli n. 4, Roma, presso i difensori
CONVENUTO
Con note scritte depositate ex art. 127ter c.p.c. le parti hanno precisato le rispettive, seguenti
Per l’attrice:
“Voglia il Tribunale di Milano adito
- reiectis adversis;
CONCLUSIONI
1) Per i motivi espressi al cap. IV dell’atto di citazione ritenere e dichiarare esistente nella fattispecie la giurisdizione italiana e la competenza territoriale per foro elettivo del foro di Milano e quindi del Tribunale di Milano;
- Ritenere e dichiarare la validità del contratto di cessione dell’esercizio del diritto di immagine (Contract of Assignment of Image Rights) de quo e tra l’altro dell’art. 6 contratto de quo, nonché ritenere e dichiarare che detto contratto è stato firmato dal
convenuto
CP_1 ;
- Ritene are priva di fondamento l’eccezione del convenuto di
inesistenza/nullità del contratto per asserita indeterminatezza dell’elemento accordo tra le parti, per asserita indeterminatezza dell’oggetto del contratto, per asserita nullità della clausola di esclusiva e conseguentemente respingerla con ogni statuizione necessaria e conseguenziale;
- Ritenere e dichiarare prive di fondamento le domande riconvenzionali del convenuto di annullamento del contratto de quo per asserita incapacità legale di agire, per vizio errore nella prestazione del consenso, e conseguentemente respingerle con ogni statuizione necessaria e conseguenziale;
- Ritenere e dichiarare priva di fondamento le domande riconvenzionali del convenuto di risoluzione del contratto, per asserita risoluzione del contratto in data 18.03.2020 (attinente all’accordo di rappresentanza) e conseguentemente respingerle con ogni statuizione necessaria e conseguenziale;
6) Ritenere e dichiarare prive di fondamento sia l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cc sia la domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento formulate dal convenuto, sia la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni formulata dal convenuto e conseguentemente respingerle tutte, con ogni statuizione necessaria e conseguenziale;
- Ritenere e dichiarare priva di fondamento la domanda di riduzione della penale
formulata dal convenuto, nonché la domanda di riduzione ad equità ex art. 1384 cc e conseguentemente respingerle con ogni statuizione necessaria e conseguenziale;
- Ritenere e dichiarare priva di fondamento ed avulsa dal thema decidendum l’eccezione del convenuto di “insussistenza dalla violazione dell’obbligo di esclusiva da parte del convenuto” e conseguentemente respingerla con ogni statuizione necessaria e conseguenziale;
9) Ritenere e dichiarare che nella fattispecie non sussiste alcuna violazione dell’art. 1366 cc, né risulta applicabile alla presente fattispecie processuale il disposto dall’art. 1370 cc e che, priva di qualsiasi fondamento è anche la tesi del convenuto che propone di configurare come caparra penitenziale ex art. 1386 cc il versamento degli € 80.000,00; conseguentemente respingere tutte le predette eccezioni e domande, con ogni statuizione necessaria e conseguenziale;
10) Ritenere e dichiarare infondate in fatto ed in diritto tutte le eccezioni e domande formulate dal convenuto nel presente processo, e per l’effetto respingerle tutte, con ogni statuizione necessaria e conseguenziale;
- Per i motivi espressi ai cap. IV, I, II dell’atto di citazione ritenere e dichiarare che il
convenuto
CP_1
si è avvalso della facoltà di recesso di cui all’art. 5 contratto de
quo e che a 6 contratto è obbligato al pagamento della penale contrattuale
convenuta di € 500.000,00 in favore dell’odierna attrice;
- Per i motivi espressi al cap. III dell’atto di citazione ritenere e dichiarare che il
predetto
CP_1
non ha adempiuto al pagamento della penale contrattuale de qua
di € 5 onseguentemente condannare il medesimo
CP_1 al
pagamento della penale contrattuale de qua dell’importo di € 500.000,00
(cinquecentomila) e degli interessi legali alla odierna attrice
Parte_1
[...]
;
l convenuto
CP_1
al pagamento delle spese e dei compensi del
presente processo, giusta nota;
14) Ove l’adito Giudice lo ritenesse opportuno, all’esito del procedimento di verificazione della firma, condannare il convenuto ai sensi dell’art. 96 c.p.c.”
Per il convenuto:
“Voglia l’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- In via preliminare di merito: dichiarare l’infondatezza della domanda in quanto basata su un documento inammissibile e del quale si chiede lo stralcio -precisamente il doc. 4 allegato all’atto introduttivo del giudizio- che, oltre a non essere stato depositato con la traduzione in lingua italiana, dopo essere stato formalmente disconosciuto dal convenuto nel suo primo atto difensivo, non è stato prodotto in originale ai fini della verificazione, e per il quale il convenuto riconferma e ribadisce il suo disconoscimento;
- in via principale e nel merito: dichiarare l’inesistenza e la nullità del contratto per cui è causa e, in via subordinata e riconvenzionale: provvedere all’annullamento del suddetto contratto per incapacità ad agire del convenuto al momento della sottoscrizione e/o per il vizio di errore della prestazione del consenso;
- in via ulteriormente subordinata: dichiarare l’avvenuta risoluzione consensuale del contratto in data 18.3.2020, e, in subordine, ed in via riconvenzionale: dichiarare, previo accertamento del grave inadempimento contrattuale da parte della società attrice, la risoluzione del contratto con conseguente condanna generica, ex art. 278 c.p.c., della parte attrice al risarcimento del danno causato da tale inadempimento, con riserva di agire in separata sede per la quantificazione del danno;
- in via ulteriormente gradata: ridurre ad equità ex art. 1384 c.c. la penale contrattuale posta a carico del convenuto, quantificandola nella somma ritenuta di giustizia, o in subordine ritenere, ex art. 1366 e 1370 c.c., la somma di euro 80.000,00 versata dalla FTC
al sig.
CP_1
come caparra penitenziale ai sensi dell’art. 1386 c.c.
- in via istruttoria: oltre all’ammissione delle prove documentali prodotte in allegato alla comparsa di costituzione ed alla memoria istruttoria si chiede di voler (i) ammettere l’interrogatorio formale il legale rappresentante della società attrice, sui capitoli 1) - 22) indicati nella memoria ex. art. 183 comma VI secondo termine c.p.c.; (ii) ammettere la
prova testimoniale con i testi per Tes_1 |
, |
Testimone_2 |
, Persona_1 |
, |
|
Per_2 , Per_3 , Persona_4 |
Persona_5 |
Persona_6 e |
Per_7 |
||
[...] r |
ri |
dichiarare inammissibili i capitoli di prova proposti da parte attrice, e, se ammessi,
ammettere anche la prova contraria sugli stessi capitoli con i testi di parte convenuta
(iv) sempre in prova contraria ammettere l’escussione del teste di parte attrice,
Tes_3
[...]
, sui capitoli 4, 8, 10, 14, 15 formulati dal convenuto per l’interpello nella
istruttoria, (v) rigettare la richiesta di prova delegata richiesta da parte attrice; (vi) disporre l’ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. dell’accordo di rappresentanza sottoscritto tra le parti in data 8.11.2018, (vii) disporre lo stralcio dei documenti n.10 e
n.13 depositati da parte attrice con la memoria istruttoria in quanto generici, ambigui e
non pertinenti.
Con vittoria di spese e competenze professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1
ha avocato in giudizio dinanzi al Tribunale di
Milano
CP_1
, deducendo che: - è una società tedesca che svolge attività di
agente sportivo in favore di calciatori tesserati; - in data 2.01.2019, ha concluso con il
calciatore
CP_1
un “contratto di cessione dell’esercizio del diritto di immagine”, in forza
del quale quest’ultimo le cedeva il diritto di utilizzazione della propria immagine verso un corrispettivo determinato nella clausola n. 4; - il contratto in questione prevedeva altresì, nelle clausole nn. 5 e 6, la facoltà per il calciatore di recedere dal rapporto con un preavviso di sei mesi e con l’obbligo di corrispondere ad essa attrice una penale pari ad € 500.000,00 entro i sei mesi successivi dal recesso (doc. 1); - in esecuzione del contratto, ha dunque versato tre acconti del corrispettivo, per complessivi € 80.000,00, in
relazione ai quali
CP_1
le ha rilasciato apposita quietanza in data 14.02.2019
(doc. 2); -
CP_1
, invece, si è reso inadempiente alle obbligazioni contrattuali
assunte, in quanto la sua immagine è stata utilizzata dalla diversa società sportiva Feyenoord Rotterdam (di cui era divenuto giocatore tesserato) per fini commerciali, senza l’autorizzazione di FTC; - con comunicazione scritta dell’ 1.01.2021, il medesimo ha poi manifestato la volontà di recedere dal contratto a mente della clausola n. 6, e in
data 27.01.2022 ha confermato il proprio recesso, sempre per iscritto (docc. 3 e 4); - non ha però corrisposto in suo favore la menzionata somma di € 500.00,00, prevista quale corrispettivo per l’esercizio del recesso ex art. 1373.3 c.c.
Ha dunque chiesto dichiararsi, in relazione alla dedotta fattispecie contrattuale, la sussistenza della giurisdizione italiana e della competenza territoriale del Tribunale di
Milano adito; quindi accertarsi: l’avvenuto recesso di
CP_1
dal contratto in
parola e l’obbligazione, gravante in capo allo stesso in forza della clausola n. 6, di corrispondere ad essa attrice la somma di € 500.000,00 di cui si è detto;
l’inadempimento di
CP_1
a tale obbligazione, con conseguente condanna al
pagamento, in suo favore, di € 500.000,00, oltre interessi legali.
CP_1
si è costituito in giudizio, formulando il disconoscimento dei docc. 1, 2 e 4
attrice, a mente degli artt. 2712, 2719 c.c. e degli artt. 214 e 215 c.p.c., in termini di conformità del contenuto all’originale, e di autenticità della sottoscrizione ivi apposta e a lui riferita; ha poi rappresentato che: - le parti, i cui rapporti risalivano già a prima dell’anno 2018, non hanno stipulato alcun contratto riguardante la cessione dei diritti di immagine del calciatore; - del resto, in data 2.01.2019, egli non poteva essere presente ad Amburgo per la firma di tale contratto, trovandosi a Düsseldorf (docc. 8 e 9); - piuttosto, in data 8.11.2018, tra le parti medesime era stato concluso per iscritto un “Accordo di rappresentanza”, di cui non ha mai ricevuto la documentazione (cfr. foto incontro e chat Whatsapp sub docc. 2-4), con cui aveva nominato l’attrice agente sportivo, incaricandola di procurargli l’ingaggio presso un club calcistico tedesco; - così l’attrice, prima che iniziasse l’esecuzione del rapporto, gli aveva corrisposto la somma di € 80.000,00 a titolo di garanzia dell’adempimento ex art. 1385 c.c.; - in data 18.03.2020 le parti, però, avevano risolto consensualmente l’Accordo di rappresentanza, come da corrispondenza sub docc. 13 e 13bis; - soltanto in data 22.10.2020, ha appreso dell’esistenza di un contratto con cui aveva asseritamente ceduto, in favore di , l’utilizzo dei suoi diritti di immagine (docc. 14-15 bis); - pertanto, ha inviato la email dell’1.01.2021, sub doc. 3 attrice, al fine di confermare la cessazione di ogni rapporto contrattuale con (pag. 10 comparsa di costituzione e risposta e docc. 16-16bis).
Il convenuto ha lamentato, quindi, l’inesistenza (rectius la nullità) del contratto per cui è causa, in quanto difetterebbe l’elemento dell’accordo; e comunque detto contratto sarebbe nullo per indeterminatezza dell’oggetto o della clausola di esclusiva contenuta all’art. 1, a suo dire generica e incompatibile con il rapporto contrattuale allora in essere
tra
CP_1
e la diversa società Feyenoord Rotterdam (docc. 17-18bis); ha allegato altresì
l’annullabilità del contratto, da una parte, per incapacità legale di agire di lui convenuto in quanto minore di età alla data del 18.11.2018, unico giorno in cui avrebbe potuto sottoscrivere inconsapevolmente il doc. 1 attrice, e dall’altra, per l’errore in cui sarebbe incorso nella prestazione del consenso, a mente degli artt. 1427 e ss. c.c.
Ha infine dedotto che il contratto del 2.01.20219 in ogni caso si sarebbe risolto per mutuo consenso, come manifestato dalle parti in data 18.3.2020 con riguardo all’Accordo di rappresentanza di cui sopra, ma estensibile ad ogni rapporto contrattuale in essere
tra le stesse; che in alternativa, stante l’inefficacia del recesso di
CP_1
per mancato
pagamento del corrispettivo, detto contratto si dovrebbe dichiarare risolto per grave inadempimento di FTC, che non avrebbe assolto agli obblighi di promozione dell’immagine del calciatore; che l’importo della penale risulterebbe eccessivo e andrebbe ridotto ex art. 1384 c.c.; che non vi è stata alcuna violazione dell’obbligo di esclusiva da parte del calciatore.
Ha dunque concluso, in via preliminare, per la dichiarazione di inammissibilità della
domanda attorea, stante l’eccepito disconoscimento dei documenti 1, 2 e 4 sui quali detta domanda si fonda; in via principale, per la dichiarazione di inesistenza/nullità del contratto sub doc. 1 attrice oppure, subordinatamente, per il suo annullamento per le ragioni di cui si è detto; in via ulteriormente subordinata, per l’accertamento della risoluzione consensuale dello stesso, come avvenuta in data 18.03.2020, o della risoluzione per grave inadempimento dell’attrice, con condanna di quest’ultima ex art.
278 c.p.c. in relazione ai conseguenti danni subiti da riduzione ad equità della penale contrattuale.
CP_1
, oppure infine per la
All’udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 28.09.2023, il difensore
dell’attrice ha formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e, su richiesta delle parti, sono stati concessi i termini ex art. 183.6 c.p.c., in occasione del primo dei quali l’attrice, precisando la domanda svolta, ha chiesto l’accertamento della validità del contratto del 2.01.2019, ove risulta la firma del convenuto, e la condanna di quest’ultimo anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.; successivamente, all’udienza del 23.01.2024, è stato autorizzato il deposito da parte dell’attrice degli originali dei documenti 7, 8 e 9 prodotti con la memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c., di cui si dirà infra,; con ordinanza resa in data 12.03.2024, e per le ragioni ivi espresse e qui richiamate e ribadite, è stato ritenuto superfluo il procedimento di verificazione, non sono stati ammessi i mezzi di prova orale
indicati dalle parti e sono state rigettate le ulteriori richieste istruttorie; quindi, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è entrata nella fase decisionale.
Ciò premesso, sussiste sia la giurisdizione italiana sia la competenza per territorio del
Tribunale di Milano (entrambe non oggetto di eccezione da parte del convenuto).
Nel contratto del 2.01.2019, posto a fondamento della domanda di
[...]
Parte_1
(della cui validità si dirà infra), le parti hanno espressamente
accettato la giurisdizione del giudice italiano, a mezzo dell’apposita clausola n. 7 (cfr. art. 4, L. 31.05.1995 n. 218); parimenti, nella clausola n. 9 del contratto, hanno indicato il Tribunale di Milano quale foro territorialmente competente per ogni controversia che dovesse insorgere tra le medesime con riguardo al rapporto contrattuale de quo, a mente dell’art. 28 c.p.c.
Occorre ora verificare se il contratto del 2.01.2019, prodotto dall’attrice sub doc. 1, sia
stato effettivamente stipulato dalle parti, posto che, il convenuto, nella comparsa di costituzione e risposta, ha disconosciuto la sottoscrizione - a lui riferita - apposta in calce alla scrittura privata del 2.01.2019, prodotta dall’attrice in copia informatica sub doc. 1 cit. (come anche la ricevuta dei pagamenti in cui si dà atto della stipulazione del contratto del 2.1.2019 – doc 2 attrice).
Valga ora precisare che dalle deduzioni attoree – non contestate – risulta che il
contratto del 2.01.2019 è stato redatto in due originali in lingua inglese (uno dei quali è stato consegnato al convenuto e di cui il menzionato doc. 1 costituisce copia, mentre l’altro è rimasto in possesso dell’attrice) ed uno originale in lingua olandese (anch’esso rimasto in possesso dell’attrice).
L’attrice, con la memoria ex art. 183.6 n. 2 c.p.c., ha prodotto, sub docc. 7 e 8, le copie
informatiche delle due versioni originali del contratto in suo possesso, l’una in lingua inglese e l’altra in lingua olandese, oltre che della ricevuta di pagamento - doc. 9 attrice, preannunziando il deposito degli originali in occasione dell’udienza del 23.01.2024 – già fissata per l’assunzione dei provvedimenti di cui all’art. 183.7 c.p.c.; in quella sede, infatti, ha depositato gli originali dei docc. 7, 8 e 9 citati.
Parte convenuta si è limitata ad eccepire la tardività del deposito dei documenti in
originale rispetto al termine di cui all’art 183.6 n 2 c.p.c.
L’eccezione non coglie nel segno in quanto non si tratta di documenti nuovi ma degli
originali di documenti già depositati telematicamente e che soltanto in occasione
dell’udienza l’attrice poteva mettere a disposizione; piuttosto, va rilevato come il convenuto in occasione della memoria ex art. 183.6 n. 3 c.p.c., non abbia disconosciuto i docc. 7, 8 e 9 attrice e come, poi, benchè all’udienza del 23.01.2024, il suo difensore si fosse riservato di formulare istanza di successivi accesso e visibilità dei documenti
originali in favore del suo assistito,
CP_2
non abbia mai chiesto di prendere
visione degli originali custoditi in cassaforte e dunque non li abbia mai disconosciuti; si aggiunga che, avendo l’attrice preannunziato, nella memoria ex art 183.6 n 2 c.c., il deposito di detti originali all’udienza del 23.1.2024, già in quella sede parte convenuta aveva l’onere di esprimersi ed effettuare eventuale tempestivo disconoscimento.
Giova allora richiamare il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il
disconoscimento, ai sensi degli artt. 214 e 215, secondo comma, cod. proc. civ., dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, ammissibile anche relativamente a scrittura prodotta in copia fotostatica, non esime, ove sia comunque collegato alla contestazione, altresì, della conformità della copia all'originale, dall'onere di insistere nello stesso, una volta che controparte abbia prodotto il documento originale, il quale costituisce un "quid novi" nell'acquisizione probatoria, che sostituisce la copia precedentemente prodotta e ne elide ogni valenza […] la parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di scrittura privata prodotta in fotocopia deve reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della medesima scrittura, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la ridetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa.” (Cass., Sez. 3, ord. n. 7340/2022; Cass., Sez. 1, sent. n. 16551/2015; Cass., Sez. 2, sent. n. 5189/2002).
Ne consegue che i documenti 7, 8 e 9 attrice (il cui contenuto risulta conforme ai docc. 1
e 2 allegati all’atto introduttivo) hanno l’efficacia di scrittura privata legalmente
riconosciuta ex art. 2702 c.c. per cui può concludersi che, in data 2.01.2019, le parti
hanno sottoscritto un contratto in forza del quale
CP_1
ha ceduto alla società
Parte_1
, per un periodo di quattro anni, l’utilizzo in via
esclusiva del proprio diritto all’immagine per fini sportivi, commerciali, promozionali,
verso un determinato corrispettivo (docc. 7 e 8 attrice).
Ad avviso del convenuto, detto contratto sarebbe nullo per indeterminatezza
dell’oggetto, segnatamente della clausola di cui all’art. 1.
La contestazione è infondata; invero, la lettura del testo contrattuale consente adeguatamente di individuare le prestazioni pattuite dalle parti: da un lato, lo sfruttamento economico dell’immagine del calciatore da parte di FTC, concessole in via esclusiva e con il limite del rispetto della dignità personale e professionale del medesimo
(art. 1); e dall’altro, il pagamento di un corrispettivo in favore di
CP_1
, da
corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno e nella misura del 50% degli utili percepiti dalla società nell’anno precedente, come provenienti da “eventuali contratti conclusi da FTC e terzi, aventi ad oggetto la divulgazione e l’utilizzazione della immagine fisica del giocatore per scopi commerciali” (art. 4).
L’ulteriore deduzione del convenuto circa l’incompatibilità della predetta clausola di cui all’art. 1 con le disposizioni di un contratto distinto, allora in vigore tra il medesimo e la società terza Feyenoord Rotterdam e conseguente nullità del negozio qui azionato, è inconferente giacché non si versa in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 1418 c.c.
Il convenuto ha poi eccepito l’annullabilità del contratto per cui è causa in quanto, al
momento della sua sottoscrizione, da collocare temporalmente in data 8.11.2018, egli era minore di età e, dunque, legalmente incapace di contrarre a mente dell’art. 1425 c.c.; in ogni caso ex artt. 1427 e ss. c.c. perché “è presumibile ritenere” (cfr comparsa pag 22) che abbia prestato il consenso nell’erronea convinzione di firmare allegati attinenti all’Accordo di rappresentanza le parti; l’eccezione non merita accoglimento poiché il contratto (docc. 7 e 8 attrice corrispondenti nel contenuto a quello sub doc 1) è stato sottoscritto in data 2.01.2019, allorquando il convenuto aveva raggiunto la maggiore età e difetta l’allegazione in concreto del dedotto errore essenziale e riconoscibile da medesima.
A questo punto, occorre valutare se il convenuto abbia esercitato il recesso dal contratto
del 2.01.2019, come disciplinato nelle relative clausole 5 e 6.
Specificamente, la clausola n. 5 prevede la facoltà per il convenuto di recedere in qualsiasi momento dal rapporto contrattuale a mente dell’art. 1373 c.c.; in caso di recesso, però, egli è tenuto a corrispondere alla società attrice, a mente della clausola n. 6, la somma di € 500.000,00, entro sei mesi dalla data in cui perviene alla società la lettera di recesso; ivi è precisato altresì che la somma di € 500.000,00 è dovuta “indipendentemente dalla prova del danno”, “con funzione di corrispettivo del recesso”.
Valga precisare sin d’ora che la pattuizione di cui alla clausola n. 6 va qualificata in termini di multa penitenziale, ai sensi del richiamato art. 1373.3 c.c., in quanto con essa le parti hanno fissato la prestazione di un corrispettivo per il recesso unilaterale da parte del giocatore, da versare al momento stesso dell’esercizio della facoltà di recedere dal rapporto (cfr., sulle caratteristiche e la natura della multa penitenziale, Cass., Sez. 6-3, ord. n. 3954/2023).
Ebbene, dal doc. 3 attrice (cui corrisponde il doc. 16bis convenuto, nella traduzione in
lingua italiana) risulta che, in data 1.01.2021,
CP_1
ha inoltrato ad FTC una e-
mail che indicava il seguente oggetto: “Termination contract”; in allegato, il medesimo esprimeva la volontà di non proseguire il rapporto contrattuale inerente alla cessione dei diritti di immagine.
Non può accogliersi la tesi del convenuto secondo cui, in tale contesto,
CP_1
avrebbe soltanto confermato la risoluzione consensuale di tutti i rapporti in essere tra le parti, che sarebbe avvenuta in data 18.03.2020 con la corrispondenza sub docc. 13 e 13bis convenuto (cfr. pag. 8, memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. convenuto); invero, detta corrispondenza concerne espressamente il solo Accordo di rappresentanza del 8.11.2018,
tanto che, invece, nella e-mail del 1.01.2021
CP_1
, oltre a confermare la già
avvenuta risoluzione del contratto di rappresentanza al 18.3.20, dichiara che “il contratto
di rappresentazione e diritti d’immagine scade il 2.1.21”.
Neppure risulta condivisibile l’ulteriore tesi prospettata dal convenuto in sede di memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c., secondo cui sussisterebbe un collegamento negoziale tra il contratto del 2.01.2019 e il dedotto Accordo di rappresentanza dell’8.11.2018, tale che l’avvenuta risoluzione consensuale dell’Accordo avrebbe comportato anche la caducazione del contratto successivo sui diritti di immagine, stante la regolamentazione unitaria delle vicende legate alla permanenza del vincolo contrattuale; la deduzione, tuttavia, risulta generica e non supportata da alcuna prova in ordine all’asserito nesso teleologico tra i due negozi.
Piuttosto, è il convenuto stesso che produce sub docc. 15-15bis una e-mail datata 22.10.2020, proveniente dall’attrice e indirizzata alla società Feyenoord Rotterdam (cui il convenuto apparteneva come giocatore), nella quale FTC rappresentava come fosse
ancora in vigore tra essa stessa e
CP_1
il contratto sui diritti di immagine e
come il giocatore, però, avesse ceduto i propri diritti di immagine anche in favore del Feyenoord Rotterdam; sicché tale conflitto si sarebbe potuto risolvere – ivi si legge – con l’acquisto, da parte del Feyenoord Rotterdam, dei diritti di immagine ceduti ad FTC.
E’ soltanto per completezza, allora, che si osserva quanto segue.
In data 27.01.2022, FTC ha inviato una e-mail a
CP_1
con cui gli ha chiesto di
confermare il suddetto recesso; conferma (docc. 4 e 11 attrice).
CP_1
ha sottoscritto una apposita dichiarazione di
Se è vero che, nella comparsa di risposta, il convenuto ha disconosciuto, a pagg 4 e 30, il documento n. 4 (senza peraltro precisare la natura di tale disconoscimento, se ai sensi
degli artt 2712 2719 c.c. o dell’ art 214 c.p.c.), va sottolineato come a pag 10
CP_1
scriva
“in assenza di alcuna conoscenza da parte del convenuto dell’esistenza di un contratto relativo ai diritti di immagine lo stesso non fosse in grado di comprendere che così facendo avrebbe confermato l’esistenza di un ulteriore contratto con la FTC diverso da quello di rappresentanza che era stato già risolto nel
2020. Si ribadisce, infatti, che il Sig.
CP_1
una volta risolto l’Accordo di rappresentanza, non credeva
di essere ancora vincolato in altro modo con la , e con la comunicazione mail dell’1 gennaio 2021, inviata a seguito delle pretese avanzate dalla nei confronti del Feyenoord, si rivolgeva alla società attrice al fine di confermare la cessazione di ogni relazione contrattuale, e lamentando inoltre la circostanza che la FTC avesse cambiato la data di conclusione dell’Accordo di rappresentanza dal giorno 8 novembre 2018 al giorno 2 gennaio 2019 (doc. 16-16bis -foglio Excel prodotto”. (cfr anche memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c., pag. 8).
Ciò posto, il convenuto, a fronte del recesso manifestato con la missiva dell’1.01.2021, e poi confermato con l’ulteriore dichiarazione resa in data 27.01.2022, è tenuto al
pagamento della somma di € 500.000,00, prevista all’art. 6 del contratto del 2.01.2019 quale “multa penitenziale” ex art. 1373.3 c.c. (cfr. Cass., Sez. 2, sent. n. 6558/2010: “L'istituto della c.d. "multa penitenziale" previsto dall'art. 1373, terzo comma, cod. civ., assolve - non diversamente dalla caparra penitenziale di cui all'art. 1386 cod. civ., nella quale il versamento avviene anticipatamente - alla sola finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dell'altro contraente; ne consegue che in tali casi, poiché non è richiesta alcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quanto avviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione per inadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenuto esercizio di tale diritto potestativo da parte del recedente e condannarlo al pagamento del corrispettivo richiesto dalla controparte.”).
Dunque, trattandosi di una multa penitenziale, ossia di corrispettivo convenzionale del diritto di recesso dal contratto, non ricorrono i presupposti per una riduzione dell’importo ad equità a mente dell’art. 1384 c.c., che concerne il diverso istituto giuridico della clausola penale (è sufficiente dire che è tecnicamente erronea la citazione dell’art 1382 c.c. contenuta nella clausola n 6, che, chiaramente, come si è detto, integra un’ipotesi di multa penitenziale).
Né la somma di € 80.000,00 versata dall’attrice in favore di
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può
configurarsi quale caparra penitenziale ex art. 1386 c.c. (cfr. pag. 12 della memoria ex art. 183.6 n. 1 c.p.c. convenuto), considerato che il convenuto, nel citato doc.2=9 attrice, ha dichiarato di avere ricevuto la somma da FTC a titolo di acconto del corrispettivo a lui spettante a mente della clausola n. 4 del contratto del 2.01.2019; in detto contratto, peraltro, non vi è alcuna pattuizione che contempli una caparra penitenziale, ossia la dazione anticipata di una somma quale corrispettivo dello ius poenitendi attribuito ad uno o ad entrambi i contraenti.
Da ultimo, va rigettata la tesi del convenuto secondo cui, stante l’omesso versamento del
corrispettivo per il recesso, con conseguente inefficacia dello stesso, il contratto ancora in vigore tra le parti dovrebbe dichiararsi risolto per grave inadempimento dell’attrice. Invero, la doglianza risulta generica e non adeguatamente provata, mentre è
documentato come l’attrice avesse provveduto a versare, in favore di
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, la
somma di € 80.000,00 appunto, con la precisazione che “Tali anticipi […] si riferiscono alla
percentuale degli utili realizzati dalla
Parte_1
Gmbh dallo sfruttamento dei
diritti di immagine (Articolo 4 B dell’Accordo sui Diritti d’Immagine)” (doc. 9 attrice cit.); per contro, non risulta che quest’ultimo abbia mai contestato una qualsivoglia inadempienza dell’attrice rispetto alle obbligazioni di cui al contratto del 2.01.2019.
In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto, va condannato a corrispondere, in favore dell’attrice, la somma di € 500.000,00 a titolo di multa penitenziale, pattuita nella clausola 6 del contratto e dovuta in ragione del recesso esercitato dal medesimo con e-mail dell’1.01.2021; si aggiungono gli interessi legali dalla scadenza del termine assegnato con la richiesta del 30.9.22/8.10.22 (doc 5 attrice), sino al saldo effettivo.
Le spese processuali sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014 e D.M. 147/2022,
applicando i valori medi dello scaglione di riferimento e con riduzione della fase
istruttoria in relazione all’attività ivi effettivamente espletata.
Non può trovare accoglimento la richiesta avanzata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. da
[...]
Parte_1
, che, quanto all’ipotesi disciplinata al comma 1 della
norma, non ha assolto all’onere di allegare, in capo al soccombente, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, ravvisabile nella conoscenza dell’infondatezza della sua domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta conoscenza (Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29812 del 18/11/2019), e neppure ha illustrato “gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (Cass. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015); quanto all’ipotesi di cui al comma 3, la condotta del convenuto non è oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del
processo”, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente (Cass. 27/02/2019, n.
5725).
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione settima civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, istanza e domanda respinta,
condanna
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a corrispondere, in favore di
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[...]
€ 500.000,00, oltre interessi legali dal 31.10.22 al saldo, a titolo di multa
penitenziale prevista dall’art. 6 del contratto concluso tra le parti il 2.01.2019, in
conseguenza del recesso esercitato dal convenuto in data 1.1.2021; rigetta le domande svolte in via riconvenzionale dal convenuto;
condanna il convenuto a rifondere all’attrice le spese processuali, liquidate in € 1.241,00
per esborsi ed € 17.252,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, oltre C.P.A e
I.V.A.
Sentenza provvisoriamente esecutiva. Milano, 14.7.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti