TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 878/2023 DEL 02/02/2023

 

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Spinnler ha

 

pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45450/2020 promossa da:


 

Parte_1


(C.F.


P.IVA_1


, con il patrocinio dell’avv. Omissis  ed elettivamente domiciliato in VIA DE’ MARCHI N. 4/2 40123 BOLOGNA presso il difensore avv. Omissis

 

 


 

 contro


ATTORE/OPPONENTE


 


 

CP_1


(C.F.


C.F._1


, con il patrocinio dell’avv. DI

Omissis   e  dell’avv.  Omissis   ( C.F._2


)  VIA TASSO, 31 24121 BERGAMO;  elettivamente domiciliato in VIA T. TASSO,

 

31 24121 BERGAMO presso il difensore avv. Omissis

 

 

 

CONVENUTO/OPPOSTO

CONCLUSIONI

 

Le parti hanno concluso, rispettivamente, l’opponente come da memoria ex art. 183 VI comma n.1 c.p.c., e l’ opposto come da foglio depositato in via telematica

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione


Con  decreto  ingiuntivo  n.  16569/2020  il  Tribunale  di  Milano  ha


 

ingiunto alla società sportiva


Parte_1


di pagare al


 

signor


CP_1


al  somma  di  euro  18.000,00  oltre  interessi  e


 

spese  del  monitorio  a  titolo  di  compensi  per  le  prestazioni professionali rese in qualità di agente sportivo  in favore del club


Parte_1


in  relazione  alla  negoziazione  del  nuovo


 

contratto con il calciatore sottoscritto  in data 1.6.2017


Persona_1


di cui al contratto


La società


Parte_1


si è opposta   al decreto ingiuntivo


 

eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva


 

del signor


CP_1


, essendo attivamente legittimata la società


 

Controparte_4


,  nel  merito,  ha  contestato  la  pretesa


 

creditoria per essersi il contratto del calciatore


Persona_1


 

con la società


Parte_1


risolto in data 31.8.2018 e per non


 

avere l’opposto fornito prova alcuna dell’attività svolta.

 

Ha concluso chiedendo , in via preliminare, respingersi la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in via principale, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e respingersi qualsivoglia domanda proposta dall’opposto con vittoria delle spese del giudizio

L’opposto  si è costituito in giudizio resistendo all’opposizione e

 

chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e nel merito respingersi l’opposizione e confermarsi il decreto ingiuntivo con vittoria di spese del giudizio. Negata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e respinte tutte le richieste istruttorie, all’udienza del 2.2.2023 la causa è stata decisa all’esito della discussione orale a norma dell’art. 281 sexies c.p.c. con lettura in udienza della sentenza.

 

 

L’opposizione è fondata e va accolta.


Risulta  fondata  l’eccezione  di  difetto  di  legittimazione  attiva dell’opposto.

Il titolo che fonda la pretesa creditoria è costituito dal contratto


 

di rappresentanza  sottoscritto in data 1.6.2017  tra il signor


[...]


 

CP_1


“  nella  sua  qualità  di  Procuratore  Sportivo  e  Legale


 

rappresentante della


Organizzazione_1


P. IVA


P.IVA_2


 

“ ( cfr doc. 1 del fascicolo monitorio ) e la società opponente. Dunque titolare del rapporto contrattuale e del credito per i compensi per le prestazioni rese in favore della società opponente


non è il signor


CP_1


persona fisica  bensì la socie


[...]


 

Controparte_4

 

sottoscritto il contratto.


per  conto  della  quale  quest’ultimo  ha


 

Tale conclusione trova conferma nel fatto che nel contratto non è


 

indicato il codice fiscale del signor


CP_1


bensì unicamente


 

la partita IVA della società


Controparte_3


, inoltre le fatture


 

n.  13  del  3.11.2017  e  4  del  28.2.2018,  relative  delle  prime  due


 

scadenze contrattuali,     sono state emesse dalla società


CP_3


 

[...]


( cfr doc. 1 e 2 di parte opponente ) e sono state pagate


 

dalla società opponente a tale società ( doc. 2 e 8 di parte opponente ). Parimenti la bozza di fattura con scadenza 28.2.2020 relativa alla 3° e 4° rata del compenso, oggetto del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto, trasmessa con mail del 21.2.2020 è


stata anch’essa emessa dalla   società


CP_2


con indicazione


 

della parti IVA della società, così come è stato fatto per le fatture relative alle prime due rate     ( cfr doc. 3 del monitorio ). Nulla


consente di riferire il rapporto contrattuale al signor persona fisica.


CP_1


Quanto  sopra esposto  dimostra  il  difetto  di  legittimazione  attiva dell’opposto  e   giustifica  la  revoca  del  decreto  ingiuntivo,  non


essendo l’opposto monitoria.


CP_1


titolare del credito azionato in via


In ragione della soccombenza vanno poste a carico dell’opposto le spese del giudizio , come liquidate in dispositivo a norma del d.m.55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022.

 

 

P.Q.M.

 

 

 

Il Tribunale, in funzione di giudice unico, così provvede:

 

revoca il decreto ingiuntivo n. 16569/2020 emesso dal Tribunale di Milano in data 23.10.2020 nel procedimento monitorio r.g.n. 33528/2020,

condanna l’opposto a rifondere all’opponente le spese del giudizio che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali e gli accessori di legge.

 

 

 

 

 

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

 

Milano, 2 febbraio 2023

Il Giudice

 

dott. Caterina Spinnler

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