TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 9246/2023 DEL 19/11/2023
Tribunale di Milano Sezione QUINTA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D’Alessandro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C.
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4984/2021 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F.
C.F._1
) con il patrocinio
dell’avv. Omissis , con elezione di domicilio in via P. Paleocapa, 18 BERGAMO, presso lo studio dell’avv. Omissis ;
CP_1
(C.F.
contro:
C.F._2
ATTORE
) con il patrocinio
dell’avv. Omissis , con elezione di domicilio in Lungarno Bruno Buozzi, 3 PISA, presso lo studio dell'avv. Omissis ;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da nota scritta ex art. 127/ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l’azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).
L’esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n.
17214).
Cio premesso:
con atto di citazione, notificato in data 15.01.2021,
Parte_1
citava
in giudizio il signor
CP_1
per sentir accertare e dichiarare che
nessuna somma ed a nessun titolo fosse dovuta al convenuto; più in particolare, con riferimento al contratto di mandato, stipulato tra le parti in
data 8.1.2020, veniva richiesto, nel merito:
- di accertare e dichiarare la nullità del predetto contratto e/o disporre il suo annullamento per tutte le ragioni esposte in atti;
- ed ove non fosse disposta la nullità/annullamento, accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di revoca del medesimo, così come risolto dal calciatore attore o, in subordine, risolvere il contratto per inadempimento, per tutte le ragioni esposte in atti;
- In via subordinata, dichiarare nulla / annullare o comunque ridurre la penale in via equitativa così come indicato in atti e/o accertato in corso di causa o reputato opportuno dal Giudicante, ai sensi dell’art. 1384 c.c.;
si costituiva in giudizio
CP_1
che contestando in fatto ed in diritto
chiedeva, in via principale e nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; chiedeva inoltre, in via riconvenzionale e nel merito l’accertamento, la dichiarazione e la condanna dell’attore al pagamento in suo favore a titolo di penale pari ad € 50.000,00 per il recesso esercitato dall’attore.
Previa concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma - nel corso di causa veniva negata la concessione a parte convenuta dell’ordinanza ex art. 186/ter c.p.c. e non ammesse prove costituende - la causa ritenuta matura per la decisione sulle sole produzioni documentali veniva rinviata all’odierna udienza per la precisazione delle conclusioni.
In princialità, la causa si fonda sull’accertamento e dichiarazione di nullità, annullabilità, dichiarazione di sussistenza di giusta causa di revoca del mandato, o in subordine di inadempimento del contratto concluso tra le parti.
A tal proposito pacifiche risultano le circostanze che in data 8.1.2020 il contratto oggetto di causa sia stato regolarmente sottoscritto dall’attore con la
cosiddetta modalità “a distanza”, attesa la non contemporanea presenza dei
sottoscrittori. La firma dell’attore è stata raccolta dal signor
[...]
Tes_1
, collaboratore del convenuto incaricato a svolgere compiti di
segretario, amministrativi e commerciali per conto del signor
CP_1
Detta
modalità non comporta alcuna illegittimità in ordine alla sottoscrizione del contratto.
L’attuale domanda attorea è finalizzata allo scioglimento del vincolo contrattuale.
Preliminarmente si deve rigettare la domanda di nullità del contratto in quanto non ricorre nella fattispecie qui dedotta alcuna delle ipotesi dall’art. 1418 c.c.; infatti, il contratto di cui è causa non è contrario a norme imperative, ha un oggetto (art. 1 documento contrattuale), non è stato stipulato per motivi e causa illeciti, e contempla tutti i requisiti previsti dall’art. 1325 c.c..
In giudizio, altresì, non vengono allegate circostanze idonee a sostenere la domanda di annullamento del contratto, ovvero nessuna circostanza relativa a truffe, errori ed incapacità di intendere e volere al momento della firma.
L’accordo tra le parti all’art. 2 prevede la possibilità della revoca contrattuale, nel caso de quo esercitata dall’attore.
In simili circostanze, ovvero quando il contratto risulta essere valido ed efficace, è consentito svincolarsi dallo stesso.
In data 22.12.2020, prima della scadenza del contratto che prevedeva
una durata di 18 mesi,
Parte_1
inviava una comunicazione al
proprio Agente Sportivo con la quale lo si informava della propria volontà di voler formalmente revocare, per giusta causa, con effetto immediato, il contratto di mandato sottoscritto in data 8 gennaio 2020’ (Doc. 2).
Con atto di citazione avanti al Tribunale di Milano, notificato in data
15.1.2021, l’attore deduceva il conferimento del mandato solo formalmente
al sig.
CP_1
ma questo sarebbe stato eseguito da un suo collaboratore,
Testimone_1 .
Orbene, dall’art. 1 del contratto emerge che l’oggetto del mandato di
cui è causa è la cura degli interessi del calciatore, l’attore
Parte_1 ,
con riferimento all’ “opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di contratti di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni
altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali integrazioni e/o modificazioni e/o rinnovi o risoluzioni contrattuali”.
L’oggetto del contratto consisteva nell’attività prevista dai regolamenti
federali, esercitabile esclusivamente - previa abilitazione da parte della
Organizzazione_1
– dall’Agente Sportivo, configurandosi
nell’assistenza, nella negoziazione di un contratto di prestazione sportiva o di un trasferimento ad altro club. Null’altro.
Ciò premesso, occorre altresì dar atto che sino al 30.6.2021 l’attore era
in esecuzione di un contratto con il dell’art. 95bis delle Norme Organizzative
Org_2
Org_3
e - dunque, ai sensi
- non poteva
negoziare nuovi contratti con società terze “senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto” fino al 31 dicembre 2020 (doc. 6
di parte convenuta) e, pertanto, sino a tale data era preclusa all’Agente,
CP_1
(se non autorizzato dalla
Organizzazione_4 )
qualsiasi attività di negoziazione di nuovi contratti con riferimento al
Calciatore
Parte_1 .
Nonostante detto divieto,
CP_1
si adoperava per consentire al
proprio assisto di trovare una futura collocazione in diverse società sportiva.
Egli, pertanto, contattava diverse società calcistiche
Controparte_2
[...] Controparte_3 Controparte_4 [...]
Org_5 Organizzazione_6 Controparte_5 [...]
Controparte_6
loro interesse.
per verificare se il calciatore
Parte_1
fosse di
In data 7.1.2021
CP_1
comunicava a
Parte_1
l’interesse della
[...]
CP_6
ad un suo ingaggio, pertanto,
CP_1
invitava
Parte_1
ad un
contatto per individuare i termini migliori per un buon esito delle trattative.
A tale invito non perveniva alcun riscontro.
CP_1
in data 14 gennaio 2021, veniva a conoscenza dalla stampa
specializzata che il suo assistito aveva sottoscritto un contratto con l’
[...]
Controparte_6
senza che egli fosse coinvolto nella trattativa.
Da quanto sopra emerge che nessun inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ordine all’attività di rappresentanza, possa essere imputato al
signor
CP_1
essendosi Egli adoperato per trovare un’adatta
collocazione al suo assistito.
Alla luce di quanto sopra si rigettano le domande svolte da parte attrice nei confronti di parte convenuta.
In ordine alla domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta relativa al pagamento della penale pari ad € 50.000,00.
Tale clausola è prevista dall’art. 2 del contratto di rappresentanza azionato, e
non può considerarsi vessatoria atteso che risulta espressamente approvata per iscritto in calce al medesimo contratto.
Parte
Parte_1
asserisce che il pagamento della penale
rappresenterebbe un “iniquo guadagno dell’agente, che ha violato nella stipulazione e nell’esecuzione del mandato ogni norma di correttezza e
buona fede, inserendo una penale unilaterale con la possibilità invece per l’agente di recedere ad nutum”, mentre parte Cattoli riferisce sulla correttezza del proprio operato.
Orbene, dagli atti di causa non emerge alcuna circostanza idonea ad escludere l’applicazione della clausola penale prevista dal contratto, atteso che al
recesso esercitato da parte della giusta causa.
Parte_1
non possa esser riconosciuta l’esimente
Non sussistono giusti motivi per ridurre la predetta clausola in via equitativa, né sono stati introdotti in giudizio elementi tali da consentire a questo Giudicante una valutazione di una riduzione equitativa. La determinazione contrattuale di € 50.000,00 appare equa atteso che il signor
CP_1
era in procinto di far stipulare al proprio rappresentato – fatto poi autonomamente concretizzatosi - un contratto biennale per un valore approssimativamente vicino al milione di euro.
Alla luce di quanto sopra le domande poste in via principale e subordinata da parte attrice vengono rigettate.
Viene accolta la domanda svolta da parte convenuta, in via
riconvenzionale in ordine alla condanna di
Parte_1
al pagamento
della penale contrattuale per l’importo di € 50.000,00.
Le spese del giudizio seguono la parte soccombente e vengono liquidate ex D.M. 55/2014, e successive modificazioni, tenuto conto del valore di causa, dell’attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita,
disattesa o respinta:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Accogliendo la domanda in via riconvenzionale svolta da
CP_1
[...]
accerta e dichiara
Parte_1
tenuto al pagamento della
penale contrattuale di importo pari ad € 50.000,00;
- Condanna
Parte_1
tenuto al pagamento a favore di
CP_1
[...]
IVA;
della penale contrattuale di importo pari ad € 50.000,00, oltre
- condanna
Parte_1
, al pagamento delle spese delle spese
processuali in favore di
CP_1
per l’importo di € 5.500,00 (di
cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1,000,00 per la fase introduttiva, ed € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.800,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali.
Cosi' deciso in data 19 novembre 2023
la Giudice
dott.ssa Rosmunda D’Alessandro