TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 9246/2023 DEL 19/11/2023

 

 

Tribunale di Milano Sezione QUINTA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D’Alessandro ha pronunciato la seguente

SENTENZA EX ART. 281/SEXIES C.P.C.

 

 

 

 

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4984/2021 R.G. promossa da:

 


 

Parte_1


(C.F.


C.F._1


) con il patrocinio


 

dellavv. Omissis , con elezione di domicilio in via P. Paleocapa, 18 BERGAMO, presso lo studio dellavv. Omissis ;


 

 

 

 

 

 

CP_1


 

 

 

 

 

(C.F.


 

 

contro:


 

 

 

 

 

C.F._2


ATTORE

 

 

 

 

)   con  il  patrocinio


 

dellavv. Omissis , con elezione di domicilio in Lungarno Bruno Buozzi, 3 PISA, presso lo studio dell'avv. Omissis ;

CONVENUTO

 

CONCLUSIONI

 

Le parti hanno concluso come da nota scritta ex art. 127/ter c.p.c.


CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot. P 12300/17 (secondo cui “la giurisdizione è, notoriamente, risorsa statuale limitata” e “il principio della durata ragionevole dei giudizi deve informare pure l’azione della cd. amministrazione della giurisdizione ... anche con riferimento alle tecniche di redazione dei provvedimenti”).

Lesame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (Cass. SU 8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002; Cass. 19.8.2016 n.

17214).

Cio premesso:


con atto di citazione, notificato in data 15.01.2021,


Parte_1


citava


in giudizio il signor


CP_1


per sentir accertare e dichiarare che


nessuna  sommed  a  nessun  titolo  fosse  dovuta  al  convenuto;  più  in particolare, con riferimento al contratto di mandato, stipulato tra le parti in

data 8.1.2020, veniva richiesto, nel merito:

-  di  accertare  e  dichiarare  la  nulli del  predetto  contratto  e/o disporre il suo annullamento per tutte le ragioni esposte in atti;

  • ed ove non fosse disposta la nullità/annullamento, accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa di revoca del medesimo, così come risolto dal calciatore attore o, in subordine, risolvere il contratto per inadempimento, per tutte le ragioni esposte in atti;

  • In via subordinata, dichiarare nulla / annullare o comunque ridurre la penale in via equitativa così come indicato in atti e/o accertato in corso di causa o reputato opportuno dal Giudicante, ai sensi dell’art. 1384 c.c.;

 

 

 


si costituiva in giudizio


CP_1


che contestando in fatto ed in diritto


chiedeva, in via principale e nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto; chiedeva inoltre, in via riconvenzionale e nel merito laccertamento, la dichiarazione e la condanna dell’attore al pagamento in suo favore a titolo di penale pari ad € 50.000,00 per il recesso esercitato dall’attore.

 

Previa concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma - nel corso di causa veniva negata la concessione a parte convenuta dell’ordinanza ex art. 186/ter c.p.c. e non ammesse prove costituende - la causa ritenuta matura per la decisione sulle sole produzioni documentali veniva rinviata all’odierna udienza per la precisazione delle conclusioni.

In princialità, la causa si fonda sull’accertamento e dichiarazione di nullità, annullabilità, dichiarazione di sussistenza di giusta causa di revoca del mandato, o in subordine di inadempimento del contratto concluso tra le parti.

A tal proposito pacifiche risultano le circostanze che in data 8.1.2020 il contratto oggetto di causa sia stato regolarmente sottoscritto dall’attore con la

cosiddetta modalità “a distanza, attesa la non contemporanea presenza dei


sottoscrittori. La   firma  dell’attore  è  stata  raccolta  dal  signor


[...]


Tes_1


,  collaboratore  del  convenuto  incaricato  a  svolgere  compiti  di


segretario, amministrativi e commerciali per conto del signor


CP_1


Detta


modalità non comporta alcuna illegittimità in ordine alla sottoscrizione del contratto.

 

 

Lattuale  domanda  attorea  è   finalizzata  allo  scioglimento  del  vincolo contrattuale.


Preliminarmente si deve rigettare la domanda di nullità del contratto  in quanto non ricorre nella fattispecie qui dedotta alcuna delle ipotesi dall’art. 1418 c.c.; infatti, il contratto di cui è causa non è contrario a norme imperative, ha un oggetto (art. 1 documento contrattuale), non è stato stipulato per motivi e causa illeciti, e contempla tutti i requisiti previsti dall’art. 1325 c.c..

 

 

In giudizio, altresì, non vengono allegate circostanze idonee a sostenere la domanda di annullamento del contratto, ovvero nessuna circostanza relativa a truffe, errori ed incapacità di intendere e volere al momento della firma.

 

 

L’accordo tra le parti all’art. 2 prevede la possibilità della revoca contrattuale, nel caso de quo esercitata dall’attore.

In simili circostanze, ovvero quando il contratto risulta essere valido ed efficace, è consentito svincolarsi dallo stesso.

 

 

In data 22.12.2020, prima della scadenza del contratto che prevedeva


una durata di 18 mesi,


Parte_1


inviava una comunicazione al


proprio Agente Sportivo con la quale lo si informava della propria volontà di voler formalmente revocare, per giusta causa, con effetto immediato, il contratto di mandato sottoscritto in data 8 gennaio 2020’ (Doc. 2).

Con  atto  di  citazione  avanti  al  Tribunale  di  Milano,  notificato  in  data

15.1.2021, l’attore deduceva il conferimento del mandato solo formalmente


al sig.


CP_1


ma questo sarebbe stato eseguito da un suo collaboratore,


Testimone_1              .

 

 

Orbene, dall’art. 1 del contratto emerge che l’oggetto del mandato di


cui è causa è la cura degli interessi del calciatore, l’attore


Parte_1                  ,


con riferimento allopera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di contratti di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni

altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali integrazioni e/o modificazioni e/o rinnovi o risoluzioni contrattuali.

Loggetto del contratto consisteva nellattività prevista dai regolamenti

federali,  esercitabile  esclusivamente  -  previa  abilitazione  da  parte  della


 

Organizzazione_1


– dall’Agente Sportivo, configurandosi


nell’assistenza, nella negoziazione di un contratto di prestazione sportiva o di un trasferimento ad altro club. Null’altro.

 

 

Ciò premesso, occorre altresì dar atto che sino al 30.6.2021 l’attore era


in esecuzione di un contratto con il dell’art.  95bis  delle  Norme  Organizzative


Org_2


Org_3


e - dunque, ai sensi

-  non  poteva


negoziare nuovi contratti con società terze senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contrattofino al 31 dicembre 2020 (doc. 6

di parte convenuta) e, pertanto, sino a tale data era preclusa all’Agente,


CP_1


(se non autorizzato dalla


Organizzazione_4                            )


qualsiasi  attività  di  negoziazione  di  nuovi  contratti  con  riferimento  al


Calciatore


Parte_1                  .


Nonostante detto divieto,


CP_1


si adoperava per consentire al


proprio assisto di trovare una futura collocazione in diverse società sportiva.


Egli, pertanto, contattava diverse società calcistiche


Controparte_2


[...]                                      Controparte_3                                                            Controparte_4                                     [...]

 

Org_5                                      Organizzazione_6                                               Controparte_5                               [...]


 

Controparte_6

loro interesse.


per verificare se il calciatore


Parte_1


fosse di


In data 7.1.2021


CP_1


comunicava a


Parte_1


l’interesse della


[...]


CP_6


ad un suo ingaggio, pertanto,


CP_1


invitava


Parte_1


ad un


contatto per individuare i termini migliori per un buon esito delle trattative.

A tale invito non perveniva alcun riscontro.

 

 


 

CP_1


in data 14 gennaio 2021, veniva a conoscenza dalla stampa


specializzata che il suo assistito aveva sottoscritto un contratto con l’


[...]


Controparte_6


senza che egli fosse coinvolto nella trattativa.


 

 

Da quanto sopra emerge che nessun inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ordine all’attività di rappresentanza, possa essere imputato al


signor


CP_1


essendosi  Egli  adoperato  per  trovare  un’adatta


collocazione al suo assistito.

 

 

Alla luce di quanto sopra si rigettano le domande svolte da parte attrice nei confronti di parte convenuta.


In ordine alla domanda riconvenzionale svolta da parte convenuta relativa al pagamento della penale pari ad € 50.000,00.

Tale clausola è prevista dall’art. 2 del contratto di rappresentanza azionato, e

non può considerarsi vessatoria atteso che risulta espressamente approvata per iscritto in calce al medesimo contratto.

 

 


Parte


Parte_1


asserisce    che    il    pagamento    della    penale


rappresenterebbe un iniquo guadagno dell’agente, che ha violato nella stipulazione  e  nell’esecuzione  del  mandato  ogni  norma  di  correttezza  e

buona fede, inserendo una penale unilaterale con la possibilità invece per l’agente di recedere ad nutum, mentre parte Cattoli riferisce sulla correttezza del proprio operato.

 

 

Orbene, dagli atti di causa non emerge alcuna circostanza idonea ad escludere l’applicazione  della  clausola  penale  prevista  dal  contratto,  atteso  che  al


recesso esercitato da parte della giusta causa.


Parte_1


non possa esser riconosciuta l’esimente


 

 

Non sussistono giusti motivi per ridurre la predetta clausola in via equitativa, né sono stati introdotti in giudizio elementi tali da consentire a questo Giudicante una valutazione di una riduzione equitativa. La determinazione contrattuale di € 50.000,00 appare equa atteso che il signor


CP_1


era in procinto di far stipulare al proprio rappresentato – fatto poi autonomamente  concretizzatosi  -   un   contratto  biennale  per   un   valore approssimativamente vicino al milione di euro.

 

 

Alla  luce  di  quanto  sopra  le  domande  poste  in  via  principale  e subordinata da parte attrice vengono rigettate.

 

 

Viene   accolta   la   domanda   svolta   da   parte   convenuta,   in   via


riconvenzionale in ordine alla condanna di


Parte_1


al pagamento


della penale contrattuale per l’importo di € 50.000,00.


Le spese del giudizio seguono la parte soccombente e vengono liquidate ex D.M. 55/2014, e successive modificazioni, tenuto conto del valore di causa, dell’attività in concreto svolta.

 

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano – Sezione 5^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita,

disattesa o respinta:

  1. Rigetta la domanda di parte attrice;

  1. Accogliendo  la  domanda  in  via  riconvenzionale  svolta  da

CP_1


 

[...]


accerta e dichiara


Parte_1


tenuto al pagamento della


penale contrattuale di importo pari ad € 50.000,00;


  1. Condanna

Parte_1


tenuto al pagamento a favore di


CP_1


 

[...]

IVA;


della penale contrattuale di importo pari ad € 50.000,00, oltre


  1. condanna

Parte_1


, al pagamento delle spese delle spese


processuali in favore di


CP_1


per l’importo di € 5.500,00 (di


cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1,000,00 per la fase introduttiva, ed € 1.200,00 per la fase istruttoria ed € 1.800,00 per la fase decisoria), oltre Iva, CPA e spese generali.

 

Cosi' deciso in data 19 novembre 2023

 

la Giudice

 

dott.ssa Rosmunda D’Alessandro

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