TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 9319/2019 DEL 14/10/2019
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE QUINTA CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 48133 / 2016 R.G., promossa da:
Parte_1
(cod. fisc.
P.IVA_1 )
col procuratore domiciliatario avv. Omissis
contro:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
Controparte_1
col procuratore domiciliatario avv. Omissis
(cod. fisc.
C.F._1 )
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
L’attrice opponente insiste nelle richieste istruttorie e conferma le conclusioni dell'atto di citazione, chiedendo inoltre la condanna del convenuto, ex art. 96 comma 1 e 3 cpc, e cioè:
“nel merito - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del negozio di
mandato stipulato tra l’Avv.
CP_1
e l’opponente, per tutte le ragioni meglio esposte
in narrativa e, per l’effetto, dichiarare la nullità e/o l’illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 17127/2016 emesso in data 03/06/2016, dal Tribunale di Milano, ovvero, comunque, revocarlo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, che il
Parte_1
nulla deve all’Avv.
CP_1
in via subordinata, sempre nel merito accertare e dichiarare che nessuna attività è stata posta
in essere dall’Avv.
CP_1
in favore del
Parte_1
e, per l’effetto, dichiarare
la nullità e/o l’illegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 17127/2016, emesso in data 03/06/2016, dal Tribunale di Milano, ovvero, comunque, revocarlo, in quanto infondato
in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, che il
CP_1
Parte_1
nulla deve all’Avv.
Il convenuto opposto conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“nel merito: - rigettare l’opposizione promossa da
Parte_1
in quanto infondata
in fatto e in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 17127/2016 ING – n.
31753/2016 R.G., emesso dal Tribunale di Milano in data 03.06.2016, nei confronti di
Parte_1
[...]
- in ogni caso accertare che l'avvocato
Controparte_1
è creditore di
Parte_1
[...]
e, per l'effetto, condannare la società opposta al pagamento in favore dell'opponente
della somma di Euro 25.000,00, oltre c.p.a. ed i.v.a., maggiorati degli interessi moratori ex art. 1284, 4° comma c.c. su Euro 10.000,00 dal 16.07.2015 sino al saldo effettivo, su Euro 7.500,00 dal 16.09.2015 sino al saldo effettivo, su Euro 7.500,00 dal 16.11.2015 sino al saldo effettivo”
Lo svolgimento del processo
Con ricorso per ingiunzione del 25/5/2016 il
CP_1
avvocato, premesso di aver
svolto assistenza stragiudiziale per l’odierna attrice ai fini dell’acquisizione del calciatore
Persona_1
chiedeva nei suoi confronti un’ingiunzione immediatamente esecutiva di €
-
- 1 ,00 oltre accessori. In parziale accoglimento di quel ricorso il tribunale emetteva il 3/6/2016 il decreto ingiuntivo 17127/2016, rigettando l’istanza di immediata esecutività.
Con atto di citazione notificato il 31/8/2016, la società
Parte_1
si opponeva a tale
decreto ingiuntivo, notificato il 20/6/2016, eccependo l’inesistenza del credito e osservando in particolare che:
-
-
- il contratto del 2/2/2015, con cui essa aveva incaricato il
-
CP_1 di
assisterla nell’acquisizione definitiva del
Per_1
era nullo per mancanza dei
requisiti di forma e sostanza previsti dall’ordinamento sportivo (in particolare, dall’a.
16 Reg. Agenti
Org_1
2011);
-
-
- il convenuto peraltro non aveva provato di aver svolto alcuna attività a favore della
-
Parte_1
essendosi limitato a documentare l’acquisizione del calciatore;
-
-
- il convenuto non aveva provato che tale acquisizione fosse stata determinata dalla sua
-
opera, e del resto nel contratto di acquisizione la
Parte_1
aveva dichiarato che
“non si [era] avvalsa dei servizi di un procuratore sportivo”.
L’attrice opponente concludeva chiedendo che, dichiarata la nullità del contratto, il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato.
Si costituiva il convenuto con comparsa di risposta depositata il giorno 1/2/2017, osservando che:
-
-
- l’incarico conferito a un avvocato era disciplinato dalla legge forense, e dunque era sottratto all’applicazione del Regolamento Agenti;
- egli aveva concretamente svolto la sua attività professionale in favore dell’odierna
-
opponente, partecipando alla riunione del 2/7/2015 presso i locali della
[...]
Org_2
ve, alla presenza di alti dirigenti della
Parte_1
erano stati stipulati
i contratti di trasferimento del calciatore
Per_1
-
-
- l’opponente non aveva contestato di avere definitivamente acquisito il 2/7/2015.
-
Per_1 il
Il convenuto quindi concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All’esito dell’udienza di prima comparizione, tenuta il 21/2/2017, respinta l’istanza di provvisoria esecutività del decreto alla luce della disciplina sportiva vigente al tempo dei fatti, venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc.
All’esito delle udienze del 13/12/2017 e del 16/1/2018 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti, con delega ai tribunali di BARI, MODENA e SAVONA per l’assunzione di alcuni testimoni residenti nei rispettivi circondari.
All’udienza del 4/7/2018 veniva interrogato il testimone
Testimone_1
All'udienza del 27/7/2018 veniva interrogato formalmente
Controparte_2
legale
rappresentante dell’attrice
Parte_1
e all’esito veniva dichiarata chiusa l’istruttoria.
All’udienza del 8/5/2019 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Scaduti il 29 luglio 2019 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Deve essere preliminarmente confermata l’inammissibilità di ulteriori richieste istruttorie delle parti, sicché la controversia deve essere decisa nel suo attuale stato di istruzione.
Nel merito, l’opposizione risulta fondata.
In primo luogo si deve rilevare la fondatezza dell’eccezione dell’opponente circa la nullità del contratto invocato dal convenuto.
In proposito, infatti, il giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, sentenza n. 5216 del 17/3/2015) ha
affermato che un contratto stipulato in violazione delle prescrizioni di forma e di sostanza previste dall'ordinamento sportivo (benché esse, a stretto rigore, non siano norme imperative) è comunque nullo per immeritevolezza degli interessi perseguiti. Già sotto tale profilo dunque la domanda del convenuto risulta infondata.
La violazione delle regole dell’ordinamento sportivo, infatti, pur non costituendo violazione di norme imperative, incide tuttavia necessariamente sulla funzionalità del contratto, ossia sulla sua causa giuridica, e pertanto ne determina la nullità, poiché implica l’inidoneità di un simile contratto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, come costantemente affermato dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5216 del 17/3/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 23/02/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4845 del 28/07/1981).
Nel caso in questione, il contratto violò l’art. 16 del Regolamento Agenti 2011 in forza del quale la società di calcio professionistica che nell’acquisizione di un calciatore si faccia assistere da un agente (o da un avvocato, come si ricava dall’a. 5), deve sempre avvalersi di specifici moduli e del conferimento dell’incarico deve informare entro venti giorni la Commissione Agenti, a pena di inefficacia dell’incarico stesso.
Pertanto, il “contratto di rappresentanza” del 2/2/2015, con cui la
Parte_1
incaricò il
CP_1
di assisterla nell’acquisizione del calciatore
Per_1
senza rispettare il
citato a. 16 del regolamento agenti 2011 della , risulta nullo per l’anzidetta ragione.
Per contestare tale prospettazione difensiva dell’opponente, sostiene il convenuto che quel contratto dovrebbe ritenersi assoggettato unicamente alla “L. 247/2012, normativa che ha sostituito l'originaria legge professionale forense risalente agli anni trenta del secolo scorso” sicché “i
rapporti tra l’avvocato
CP_1
e i propri assistiti soggiacciono alle norme del codice civile
ed a quelle della legge professionale sopra richiamata”, ma trascura di considerare, tra le altre, le clausole 5 e 6 del contratto da lui sottoscritto. In particolare nella clausola 5 (Altri Accordi) “L’Avvocato autorizzato della Società dichiara espressamente, su richiesta della Cliente, di non integrare alcuna posizione di conflitto d'interessi ai sensi del Regolamento FIFA Agenti e del relativo Regolamento FIGC vigenti”, sicché già con tale dichiarazione il convenuto ammetteva (almeno implicitamente) di conoscere (o, che è lo stesso, di essere in grado di conoscere) il regolamento Fifa agenti, e attestava al tempo stesso di ritenerlo applicabile nella fattispecie, ché altrimenti la dichiarazione sarebbe inconferente.
Decisivo, peraltro, è il contenuto della clausola 6 (Norme di legge inderogabili), secondo il quale: “Le parti si impegnano ad ottemperare agli statuti, ai regolamenti, alle direttive e alle decisioni degli organi competenti della , delle confederazioni e delle Federazioni
Org_4
nonché alle norme del diritto pubblico che disciplinano i collocamenti occupazionali
e alla ulteriore legislazione applicabile nel territorio della oltre che nel diritto internazionale e nei trattati applicabili. …
Organizzazione_5 ,
L’avvocato autorizzato della Società dichiara e garantisce, sin d'ora, di essere munito di tutte le opportune autorizzazioni previste dalle leggi vigenti nel territorio e dalle norme regolamentari applicabili per lo svolgimento delle attività di cui al contratto di mandato,
manlevando il
Parte_1
da ogni e qualsivoglia responsabilità”.
Ciò impone di affermare che, sottoscrivendo il contratto che conteneva tale clausola, il convenuto odierno accettò di assoggettarsi alla stessa disciplina dalla quale oggi vorrebbe invece sottrarsi.
Sotto altro profilo, si deve notare che la clausola che determina le modalità di calcolo del compenso induce a ritenere che la prestazione, al cui svolgimento il convenuto odierno si stava obbligando con quel contratto, aveva natura, più che di consulenza legale, di mediazione. Tale clausola 3 (Remunerazione) non si limita invero a fissare il compenso forfettario per il solo “perfezionamento dell’affare”, bensì prevede compensi annuali progressivi per il caso di permanenza del giocatore nella squadra in determinati campionati, ossia un risultato più coerente colla prestazione dell’agente sportivo che con quella del consulente legale:
“L'Avvocato autorizzato della Società riceverà come compenso, in caso di perfezionamento dell'affare per cui è stato conferito l'incarico, una somma forfettaria che ammonta ad Euro 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00), al netto di eventuali tasse ed imposte applicabili, da corrispondere secondo le seguenti modalità:
Euro 10.000,00 (Euro Diecimila/00) entro il 15/07/2015;
Euro 7.500,00 (Euro Settemilacinquecento/00) entro il 15/09/2015; Euro 7.500,00 (Euro Settemilacinquecento/00) entro il 15/11/2015.
L’Avvocato autorizzato della società riceverà, inoltre, le seguenti somme forfettarie al verificarsi delle condizioni di seguito specificate:
Euro 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00) al netto di eventuali tasse applicabili, al raggiungimento della 5^ presenza del Calciatore nel campionato di Serie B;
Euro 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00) al netto di eventuali tasse applicabili, al raggiungimento della 1^ presenza del Calciatore nel campionato di Serie A;
Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00) al netto di eventuali tasse applicabili, al raggiungimento della 5^ presenza del Calciatore nel campionato di Serie A;
Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00) al netto di eventuali tasse applicabili, al raggiungimento della 15^ presenza del Calciatore nel campionato di Serie A.
I predetti importi sono dovuti all'Avvocato autorizzato della società per l'intera durata
contrattuale del calciatore
Persona_1
e da effettuarsi entro il termine della stagione in cui
è stato conseguito l’obiettivo indicato. I pagamenti saranno effettuati presso le coordinate bancarie comunicate dall'Avvocato autorizzato della Società”.
Anche la clausola 1 di quel contratto (Oggetto del contratto) induce a esclude che la prestazione avesse a oggetto una consulenza legale, e porta invece a ritenere che tale prestazione fosse connaturata al ruolo dell’agente sportivo, indipendentemente dalla sua formale iscrizione, atteso che tale clausola è del seguente tenore: “Il Cliente conferisce mandato affinché l'Avvocato autorizzato della Società curi i suoi interessi, prestando opera di assistenza finalizzata
all'acquisizione di contratto a titolo definitivo del calciatore
Persona_1
nato in Monselice
(PD), il 24/07/1996 (qui di seguito Il Calciatore), alle condizioni concordate con il Cliente stesso. L'obbligazione si intende di risultato e non di mezzo, e si intenderà perfezionata soltanto nel caso
in cui il Cliente acquisti a titolo definitivo il contratto del calciatore
scadenza del contratto”.
Persona_1
entro la
Sulla possibilità che l’avvocato svolta prestazioni di agente sportivo (e dunque resti soggetto alla relativa disciplina, ancorché privatistica, in luogo della normativa primaria e regolamentare concernente la diversa determinazione del suo compenso e i suoi diversi obblighi formali) è sufficiente infine richiamare il parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense su una questione collegata. Il CNF (relatore Secchieri), nel parere del 13 febbraio 2019, n. 20, a seguito del quesito del consiglio dell’Ordine di Frosinone (che chiedeva di sapere se l’avvocato iscritto all’Albo potesse o no essere contemporaneamente iscritto nel registro degli agenti sportivi e se la simultanea iscrizione fosse o no compatibile con l’esercizio della professione forense), richiamando l’art. 1 comma 373 della legge n. 205 del 2017, nonché il regolamento degli Agenti sportivi approvato con
delibera n. 1596 del Consiglio Nazionale
Org_6
el 10 luglio 2017, ha infatti risposto che “ nulla
osti alla contemporanea iscrizione dell’Avvocato iscritto all’Albo nel Registro degli Agenti
Org_7
a condizione che l’attività svolta non rivesta il carattere della continuità e della
professionalità”.
Appare invece inconferente la tesi del convenuto secondo cui sarebbe inammissibile “reputare prevalente una normativa di settore, elaborata da un’associazione privata, rispetto ad una legge dello Stato” posto che, come già si è notato, lo stesso convenuto, firmando il contratto, accettò liberamente e consapevolmente di obbligarsi al rispetto di quella normativa. Rimane perciò irrilevante la difesa del convenuta in relazione alle diverse modalità di calcolo del compenso dell'avvocato come previste dall’a. 13 della legge professionale e dell’a. 25 del codice deontologico.
Assorbente, comunque, è il rilievo che la domanda del convenuto opposto appare priva di adeguata giustificazione anche nel merito, poiché non è stata raggiunta prova sufficiente della sua prestazione né della sua rilevanza rispetto al conseguimento del risultato previsto.
Sul punto, per effetto delle rituali contestazioni specifiche dell’opponente, spettava al convenuto opposto, quale attore sostanziale, l’onere di provare la fondatezza della sua pretesa, e in particolare egli avrebbe dovuto dimostrare di aver svolto, nel periodo dal 2/2/2015 al 2/7/2015, un’effettiva,
specifica e concreta attività di assistenza stragiudiziale in favore dell’opponente
Parte_1
per
l’acquisizione del calciatore
Persona_1
Tale prova non risulta però raggiunta, come appare evidente dall’esito dell’istruttoria orale che può essere sintetizzato come segue.
Quanto alle prove assunte dal tribunale di Bari:
- Persona_2
a quel tempo direttore sportivo dell’attrice, ha confermato di aver
partecipato all’inizio del luglio 2015 a un incontro cui era presente anche il convenuto, e ha precisato: “l’incontro in questione era finalizzato a discutere della
“posizione/tesseramento del portiere
Per_1
che penso fosse assistito dall’avv.
CP_1
; la trattativa era stata curata dal predecessore del
Per_2
che, dunque, non
era in grado di confermare se il
CP_1
assistesse l’attrice o il calciatore
- CP_3
a quel tempo collaboratore del direttore sportivo
Per_2
, ha confermato di
aver partecipato nei primi giorni del luglio 2015 a un incontro cui era presente anche il
convenuto, per discutere del tesseramento del
Per_1
a seguito di una trattativa curata dal
precedente direttore sportivo del
Pt_1
- Testimone_2
Segretario generale dell’attrice dal luglio 2015 al giugno
2016, ricordava solo di aver partecipato nel luglio 2015 a un incontro per il tesseramento
del portiere
Tes_1
Per_1
al quale era presente anche il convenuto e forse anche altri (CP_3 e
Quanto alle prove assunte dal tribunale di Modena:
- Testimone_3
ha dichiarato di nulla sapere, poiché si occupava d’altro;
- Persona_3
(direttore generale del
Pt_1
, si è limitato a ricordare di una riunione
negli uffici del presidente a cui aveva partecipato anche il convenuto, “a questa riunione il
Procuratore
CP_1
propose al presidente una serie di calciatori e poi si parlò
anche del calciatore
Persona_1
Nel pomeriggio poi
Per_1
venne convocato e
preparammo per lui un contratto: il contratto fu predisposto dal Segretario generale
Testimone_2
noi consultammo lo studio legale Omissis per verificare che
fosse tutto a posto e poi il calciatore firmò il contratto …
CP_1
se ricordo, in
quella sede non fece alcuna attività se non proporre il nome del calciatore insieme ad altri.
Mi sembra che
CP_1
non sia stato indicato né come procuratore del calciatore né
come procuratore della società, perché, che io sappia, non fece alcuna attività”;
Quanto alle prove assunte dal tribunale di Savona:
- Testimone_4
poliziotto, già tesserato per il
Pt_1
ora direttore sportivo del
Org_8
, ha riferito che alla data dei fatti (cap 12 e 13 mem opposto) non era più
tesserato per il sapeva;
Pt_1
e si trovava a Coverciano per un corso da allenatore, sicché nulla
Quanto alle prove assunte dal questo tribunale:
- Testimone_1
capo scout del
Pt_1
fino all’ottobre 2015, Cap. 12: premetto che
non ero presente alla telefonata né ad un eventuale incontro, ma ricordo che
Persona_2 ,
nuovo direttore sportivo della
Pt_1
, mi aveva detto di essersi messo in contatto con
l’avv.
CP_1
a proposito del giocatore
Persona_1
, del quale bisognava capire
se tenerlo al
Pt_1 oppure no. Non so quale fosse la concreta situazione del
Per_1
a quel
tempo. Cap. 13: all’inizio di luglio 2015 partecipai ad una riunione cui era presente anche il convenuto, anzi ero rimasto fuori dalla stanza dove erano riuniti il convenuto
CP_1
il CP_3 e il
Tes_2
Quando uscirono io parlai con costoro e continuammo
a parlare perché non sapevamo cosa fare del
Per_1
Le testimonianze sopra riportate provengono da soggetti di normale attendibilità e da esse, dunque,
emerge che il
CP_1
partecipò soltanto a una riunione (presso la
Org_2
Persona_2
(direttore sportivo della
Parte_1 ,
atore del
Per_2 ),
Testimone_2
(segretario
generale della e
Persona_3
(team manager della
Parte_1 .
In quella sede i presenti discussero del tesseramento per l’opponente
Parte_1
del calciatore
Persona_1
(come riferito, in particolare, dai testimoni
Tes_1 Per_2
, CP_3
Per_3
). Nessuno dei testimoni è stato in grado di indicare la data precisa di quell’unico incontro,
che comunque tutti i testimoni hanno collocato all’inizio del luglio 2015. Nessuno dei testimoni, tuttavia, ha saputo chiarire in quale veste il
CP_1
avesse
partecipato alla riunione (teste
Per_2
), né ha potuto indicare specificamente quali concrete
attività il convenuto avesse svolto in quella circostanza, né è stato possibile accertare univocamente
che il convenuto fosse presente al momento della stipulazione del contratto con
[...]
Per_1
In particolare, il testimone
Per_3
ha riferito che quel contratto era stato predisposto dal
Tes_2
e verificato da altro avvocato, Omissis . Ancora, è rimasto del tutto incerto su
richiesta di quale soggetto il convenuto avesse partecipato a quella riunione (come si ricava dalle
testimonianze del
Tes_1
del
Per_2 ).
In altre parole, il convenuto opposto risulta soltanto aver partecipato a una riunione con alcuni
dirigenti della
Parte_1
per discutere della “posizione” del
Per_1
senza che tuttavia risulti
dimostrata qualsivoglia specifica attività e anzi deve ritenersi provato che il contratto
d’acquisizione del calciatore
Per_1
alla
Parte_1
era stato predisposto dal
Tes_2
(dirigente della
Parte_1
e poi revisionato da un altro professionista (avv. Omissis ), per
essere infine stipulato il 2/7/2015 in assenza del
CP_1
Infine, la domanda di arricchimento senza causa (proposta dal convenuto opposto soltanto nella prima memoria ex 183/6 cpc), indipendentemente dalla sua pur prospettabile tardività, risulta infondata nel merito, per la mancanza di prova dell’attività svolta, sicché non può dirsi sussistente il presupposto dell’arricchimento della controparte né quello del danno in capo al convenuto opposto. Ciò assorbe ogni considerazione circa la sussidiarietà dell’azione, richiesta ai sensi dell’a. 2042 cc.
Alla luce di tali elementi, si deve conclusivamente negare che il convenuto opposto abbia dimostrato di avere svolto una prestazione idonea a giustificare il corrispettivo richiesto, dal che discende l’accoglimento dell’opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e assoluzione dell’opponente da ogni pretesa del convenuto.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo (secondo il DM 55/2014, ai parametri medi per le quattro fasi) tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
- accoglie l’opposizione proposta dall’attrice
Parte_1
- per l'effetto, revoca interamente il decreto ingiuntivo n° 17127/2016;
- condanna il convenuto
Controparte_1
a rifondere le spese di lite
dell’attrice, liquidate in € 200,00 per spese e € 4.850,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
Così deciso il giorno 14 ottobre 2019 dal tribunale di Milano.
Il giudice
Roberto PERTILE