TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 9319/2019 DEL 14/10/2019

 

 

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE QUINTA CIVILE

 

nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa

 

 

SENTENZA

 

 

nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 48133 / 2016 R.G., promossa da:

 


Parte_1


(cod. fisc.


P.IVA_1     )


col procuratore domiciliatario avvOmissis 

 

 

contro:


 

PARTE ATTRICE OPPONENTE


 


Controparte_1

col procuratore domiciliatario avv. Omissis 


(cod. fisc.


C.F._1                 )


PARTE CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

 

 

Lattrice opponente insiste nelle richieste istruttorie e conferma le conclusioni dell'atto di citazione, chiedendo inoltre la condanna del convenuto, ex art. 96 comma 1 e 3 cpc, e cioè:

nel merito - accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia del negozio di


mandato stipulato tra l’Avv.


CP_1


e lopponente, per tutte le ragioni meglio esposte


in narrativa e, per leffetto, dichiarare la nullità e/o lillegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 17127/2016 emesso in data 03/06/2016, dal Tribunale di Milano, ovvero, comunque, revocarlo, in quanto infondato in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, che il


Parte_1


nulla deve all’Avv.


CP_1


in via subordinata, sempre nel merito accertare e dichiarare che nessuna attività è stata posta


in essere dall’Avv.


CP_1


in favore del


Parte_1


e, per leffetto, dichiarare


la nullità e/o lillegittimità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 17127/2016, emesso in data 03/06/2016, dal Tribunale di Milano, ovvero, comunque, revocarlo, in quanto infondato


in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, che il

CP_1


Parte_1


nulla deve all’Avv.


 

Il convenuto opposto conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:


nel merito:  - rigettare l’opposizione promossa da


Parte_1


in quanto infondata


in fatto e in diritto e, per leffetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 17127/2016 ING – n.


 

 

 

 


31753/2016 R.G., emesso dal Tribunale di Milano in data 03.06.2016, nei confronti di

Parte_1


[...]


- in ogni caso accertare che l'avvocato


Controparte_1


è creditore di


Parte_1


[...]


e, per l'effetto, condannare la società opposta al pagamento in favore dell'opponente


della somma di Euro 25.000,00, oltre c.p.a. ed i.v.a., maggiorati degli interessi moratori ex art. 1284, 4° comma c.c. su Euro 10.000,00 dal 16.07.2015 sino al saldo effettivo, su Euro 7.500,00 dal 16.09.2015 sino al saldo effettivo, su Euro 7.500,00 dal 16.11.2015 sino al saldo effettivo”

 

Lo svolgimento del processo

 


Con ricorso per ingiunzione del 25/5/2016 il


CP_1


avvocato, premesso di aver


svolto  assistenza  stragiudiziale  per  l’odierna  attrice  ai  fini  dellacquisizione  del  calciatore


Persona_1


chiedeva nei suoi confronti un’ingiunzione immediatamente esecutiva di €


    1. 1       ,00 oltre accessori. In parziale accoglimento di quel ricorso il tribunale emetteva il 3/6/2016 il decreto ingiuntivo 17127/2016, rigettando listanza di immediata esecutività.

 


Con atto di citazione notificato il 31/8/2016, la società


Parte_1


si opponeva a tale


decreto ingiuntivo, notificato il 20/6/2016, eccependo linesistenza del credito e osservando in particolare che:


      • il  contratto  del  2/2/2015,  con  cui  essa  aveva  incaricato  il

CP_1               di


assisterla  nell’acquisizione  definitiva  del


Per_1


era  nullo  per  mancanza  dei


requisiti di forma e sostanza previsti dall’ordinamento sportivo (in particolare, dall’a.


16 Reg. Agenti


Org_1


2011);


      • il convenuto peraltro non aveva provato di aver svolto alcuna attività a favore della

Parte_1


essendosi limitato a documentare l’acquisizione del calciatore;


      • il convenuto non aveva provato che tale acquisizione fosse stata determinata dalla sua

opera, e del resto nel contratto di acquisizione la


Parte_1


aveva dichiarato che


“non si [era] avvalsa dei servizi di un procuratore sportivo.

Lattrice  opponente  concludeva  chiedendo  che,  dichiarata  la  nullità  del  contratto,  il  decreto ingiuntivo opposto fosse revocato.

 

Si costituiva il convenuto con comparsa di risposta depositata il giorno 1/2/2017, osservando che:

      • l’incarico conferito a un avvocato era disciplinato dalla legge forense, e dunque era sottratto allapplicazione del Regolamento Agenti;
      • egli aveva concretamente svolto la sua attività professionale in favore dell’odierna

opponente,  partecipando  alla  riunione  del  2/7/2015  presso  i  locali  della


[...]


Org_2


ve, alla presenza di alti dirigenti della


Parte_1


erano stati stipulati


i contratti di trasferimento del calciatore


Per_1


      • l’opponente non aveva contestato di avere definitivamente acquisito il 2/7/2015.

Per_1      il


 

 

 

 

Il convenuto quindi concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

 

Allesito dell’udienza di prima comparizione, tenuta il 21/2/2017, respinta listanza di provvisoria esecutività del decreto alla luce della disciplina sportiva vigente al tempo dei fatti, venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc.

Allesito delle udienze del 13/12/2017 e del 16/1/2018 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti, con delega ai tribunali di BARI, MODENA e SAVONA per lassunzione di alcuni testimoni residenti nei rispettivi circondari.


All’udienza del 4/7/2018 veniva interrogato il testimone


Testimone_1


All'udienza   del    27/7/2018    veniva   interrogato   formalmente


Controparte_2


legale


rappresentante dell’attrice


Parte_1


e all’esito veniva dichiarata chiusa listruttoria.


All’udienza del 8/5/2019 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.

Scaduti il 29 luglio 2019 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.

 

I motivi della decisione

 

 

Deve essere preliminarmente confermata linammissibilidi ulteriori richieste istruttorie delle parti, sicché la controversia deve essere decisa nel suo attuale stato di istruzione.

 

Nel merito, l’opposizione risulta fondata.

 

 

In primo luogo si deve rilevare la fondatezza dell’eccezione dell’opponente circa la nullità del contratto invocato dal convenuto.

In proposito, infatti, il giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, sentenza n. 5216 del 17/3/2015) ha

affermato che un contratto stipulato in violazione delle prescrizioni di forma e di sostanza previste dall'ordinamento sportivo (benché esse, a stretto rigore, non siano norme imperative) è comunque nullo per immeritevolezza degli interessi perseguiti. Gsotto tale profilo dunque la domanda del convenuto risulta infondata.

La violazione delle regole dell’ordinamento sportivo, infatti, pur non costituendo violazione di norme imperative, incide tuttavia necessariamente sulla funzionalità del contratto, ossia sulla sua causa giuridica, e pertanto ne determina la nullità, poiché implica linidoneità di un simile contratto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, come costantemente affermato dal giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5216 del 17/3/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 23/02/2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4845 del 28/07/1981).

Nel caso in questione, il contratto violò l’art. 16 del Regolamento Agenti 2011 in forza del quale la società di calcio professionistica che nell’acquisizione di un calciatore si faccia assistere da un agente (o da un avvocato, come si ricava dalla. 5), deve sempre avvalersi di specifici moduli e del conferimento dellincarico deve informare entro venti giorni la Commissione Agenti, a pena di inefficacia dellincarico stesso.


 

 

 

 


Pertanto,  il  contratto  di  rappresentanza”  del  2/2/2015,  con  cui  la


Parte_1


incari il


CP_1


di assisterla nell’acquisizione del calciatore


Per_1


senza rispettare il


citato a. 16 del regolamento agenti 2011 della         , risulta nullo per l’anzidetta ragione.

 

 

Per contestare tale prospettazione difensiva dell’opponente, sostiene il convenuto che quel contratto dovrebbe ritenersi assoggettato unicamente alla L. 247/2012, normativa che ha sostituito l'originaria legge professionale forense risalente agli anni trenta del secolo scorso” sicché i


rapporti tra l’avvocato


CP_1


e i propri assistiti soggiacciono alle norme del codice civile


ed a quelle della legge professionale sopra richiamata, ma trascura di considerare, tra le altre, le clausole 5 e 6 del contratto da lui sottoscritto. In particolare nella clausola 5 (Altri Accordi) LAvvocato autorizzato della Società dichiara espressamente, su richiesta della Cliente, di non integrare alcuna posizione di conflitto d'interessi ai sensi del Regolamento FIFA Agenti e del relativo Regolamento FIGC vigenti, sicché già con tale dichiarazione il convenuto ammetteva (almeno implicitamente) di conoscere (o, che è lo stesso, di essere in grado di conoscere) il regolamento Fifa agenti, e attestava al tempo stesso di ritenerlo applicabile nella fattispecie, ché altrimenti la dichiarazione sarebbe inconferente.

Decisivo, peraltro, è il contenuto della clausola 6 (Norme di legge inderogabili), secondo il quale: “Le  parti  si  impegnano  ad  ottemperare  agli  statuti,  ai  regolamenti,  alle  direttive  e  alle decisioni  degli  organi  competenti  della                                               ,  delle  confederazioni  e  delle  Federazioni


Org_4


nonché alle norme del diritto pubblico che disciplinano i collocamenti occupazionali


e alla ulteriore legislazione applicabile nel territorio della oltre che nel diritto internazionale e nei trattati applicabili. …


Organizzazione_5                ,


Lavvocato autorizzato della Sociedichiara e garantisce, sin d'ora, di essere munito di tutte le opportune autorizzazioni previste dalle leggi vigenti nel territorio e dalle norme regolamentari applicabili per lo svolgimento delle attività di cui al contratto di mandato,


manlevando il


Parte_1


da ogni e qualsivoglia responsabili.


Ciò impone di affermare che, sottoscrivendo il contratto che conteneva tale clausola, il convenuto odierno accetdi assoggettarsi alla stessa disciplina dalla quale oggi vorrebbe invece sottrarsi.

 

Sotto altro profilo, si deve notare che la clausola che determina le modalità di calcolo del compenso induce a ritenere che la prestazione, al cui svolgimento il convenuto odierno si stava obbligando con quel contratto, aveva natura, più che di consulenza legale, di mediazione. Tale clausola 3 (Remunerazione) non si limita invero a fissare il compenso forfettario per il solo “perfezionamento dell’affare”, bensì prevede compensi annuali progressivi per il caso di permanenza del giocatore nella squadra in determinati campionati, ossia un risultato più coerente colla prestazione dell’agente sportivo che con quella del consulente legale:

“L'Avvocato autorizzato della Sociericeverà come compenso, in caso di perfezionamento dell'affare per cui è stato conferito l'incarico, una somma forfettaria che ammonta ad Euro 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00), al netto di eventuali tasse ed imposte applicabili, da corrispondere secondo le seguenti modalità:

Euro 10.000,00 (Euro Diecimila/00) entro il 15/07/2015;


 

 

 

 

Euro 7.500,00 (Euro Settemilacinquecento/00) entro il 15/09/2015; Euro 7.500,00 (Euro Settemilacinquecento/00) entro il 15/11/2015.

LAvvocato  autorizzato  della  socie riceverà,  inoltre,  le  seguenti  somme  forfettarie  al verificarsi delle condizioni di seguito specificate:

Euro 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00) al netto di eventuali tasse applicabili, al raggiungimento della 5^ presenza del Calciatore nel campionato di Serie B;

Euro 25.000,00 (Euro Venticinquemila/00) al netto di eventuali tasse applicabili, al raggiungimento della 1^ presenza del Calciatore nel campionato di Serie A;

Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00) al netto di eventuali tasse applicabili, al raggiungimento della 5^ presenza del Calciatore nel campionato di Serie A;

Euro 100.000,00 (Euro Centomila/00) al netto di eventuali tasse applicabili, al raggiungimento della 15^ presenza del Calciatore nel campionato di Serie A.

I  predetti  importi  sono  dovuti  all'Avvocato  autorizzato  della  socie per  l'intera  durata


contrattuale del calciatore


Persona_1


e da effettuarsi entro il termine della stagione in cui


è stato conseguito l’obiettivo indicato. I pagamenti saranno effettuati presso le coordinate bancarie comunicate dall'Avvocato autorizzato della Socie.

 

Anche la clausola 1 di quel contratto (Oggetto del contratto) induce a esclude che la prestazione avesse a oggetto una consulenza legale, e porta invece a ritenere che tale prestazione fosse connaturata al ruolo dell’agente sportivo, indipendentemente dalla sua formale iscrizione, atteso che tale clausola è del seguente tenore: Il Cliente conferisce mandato affinché l'Avvocato autorizzato  della  Socie curi  i  suoi  interessi,  prestando  opera  di  assistenza  finalizzata


all'acquisizione di contratto a titolo definitivo del calciatore


Persona_1


nato in Monselice


(PD), il 24/07/1996 (qui di seguito Il Calciatore), alle condizioni concordate con il Cliente stesso. L'obbligazione si intende di risultato e non di mezzo, e si intenderà perfezionata soltanto nel caso


in cui il Cliente acquisti a titolo definitivo il contratto del calciatore

scadenza del contratto.


Persona_1


entro la


Sulla possibilità che lavvocato svolta prestazioni di agente sportivo (e dunque resti soggetto alla relativa disciplina, ancorché privatistica, in luogo della normativa primaria e regolamentare concernente la diversa determinazione del suo compenso e i suoi diversi obblighi formali) è sufficiente infine richiamare il parere espresso dal Consiglio Nazionale Forense su una questione collegata. Il CNF (relatore Secchieri), nel parere del 13 febbraio 2019, n. 20, a seguito del quesito del consiglio dell’Ordine di Frosinone (che chiedeva di sapere se l’avvocato iscritto all’Albo potesse o no essere contemporaneamente iscritto nel registro degli agenti sportivi e se la simultanea iscrizione fosse o no compatibile con l’esercizio della professione forense), richiamando lart. 1 comma 373 della legge n. 205 del 2017, nonché il regolamento degli Agenti sportivi approvato con


delibera n. 1596 del Consiglio Nazionale


Org_6


el 10 luglio 2017, ha infatti risposto che “ nulla


osti  alla  contemporanea  iscrizione  dellAvvocato  iscritto  allAlbo  nel  Registro  degli  Agenti


Org_7


a  condizione  che  lattività  svolta  non  rivesta  il  carattere  della  continui e  della


professionali.


 

 

 

 

Appare invece inconferente la tesi del convenuto secondo cui sarebbe inammissibile “reputare prevalente una normativa di settore, elaborata da un’associazione privata, rispetto ad una legge dello Stato” posto che, come gsi è notato, lo stesso convenuto, firmando il contratto, accettò liberamente e consapevolmente di obbligarsi al rispetto di quella normativa. Rimane perciò irrilevante la difesa del convenuta in relazione alle diverse modalità di calcolo del compenso dell'avvocato come previste dall’a. 13 della legge professionale e della. 25 del codice deontologico.

 

Assorbente, comunque, è il rilievo che la domanda del convenuto opposto appare priva di adeguata giustificazione anche nel merito, poiché non è stata raggiunta prova sufficiente della sua prestazione né della sua rilevanza rispetto al conseguimento del risultato previsto.

 

Sul punto, per effetto delle rituali contestazioni specifiche dell’opponente, spettava al convenuto opposto, quale attore sostanziale, lonere di provare la fondatezza della sua pretesa, e in particolare egli avrebbe dovuto dimostrare di aver svolto, nel periodo dal 2/2/2015 al 2/7/2015, un’effettiva,


specifica e concreta attività di assistenza stragiudiziale in favore dell’opponente


Parte_1


per


lacquisizione del calciatore


Persona_1


Tale prova non risulta però raggiunta, come appare evidente dall’esito dell’istruttoria orale che può essere sintetizzato come segue.

Quanto alle prove assunte dal tribunale di Bari:


  • Persona_2

a quel tempo direttore sportivo dell’attrice, ha confermato di aver


partecipato allinizio del luglio 2015 a un incontro  cui era presente anche il convenuto, e ha        precisato:     “l’incontro     in     questione     era     finalizzato     a     discutere     della


posizione/tesseramento   del   portiere


Per_1


che   penso   fosse   assistito   dall’avv.

CP_1


; la trattativa era stata curata dal predecessore del


Per_2


che, dunque, non


era in grado di confermare se il


CP_1


assistesse lattrice o il calciatore


  • CP_3

a quel tempo collaboratore del direttore sportivo


Per_2


, ha confermato di


aver partecipato nei primi giorni del luglio 2015 a un incontro  cui era presente anche il


convenuto, per discutere del tesseramento del


Per_1


a seguito di una trattativa curata dal


precedente direttore sportivo del


Pt_1


  • Testimone_2

Segretario generale dell’attrice dal luglio 2015 al giugno


2016, ricordava solo di aver partecipato nel luglio 2015 a un incontro  per il tesseramento


del portiere

Tes_1


Per_1


al quale era presente anche il convenuto e forse anche altri (CP_3 e


Quanto alle prove assunte dal tribunale di Modena:


  • Testimone_3

ha dichiarato di nulla sapere, poiché si occupava d’altro;


  • Persona_3

(direttore generale del


Pt_1


, si è limitato a ricordare di una riunione


negli uffici del presidente a cui aveva partecipato anche il convenuto, a questa riunione il


Procuratore


CP_1


propose al presidente una serie di calciatori e poi si parlò


anche del calciatore


Persona_1


Nel pomeriggio poi


Per_1


venne convocato e


preparammo per lui un contratto: il contratto fu predisposto dal Segretario generale


 

 

 

 


Testimone_2


noi consultammo lo studio legale Omissis  per verificare che


fosse tutto a posto e poi il calciatore firmò il contratto …


CP_1


se ricordo, in


quella sede non fece alcuna attività se non proporre il nome del calciatore insieme ad altri.


Mi sembra che


CP_1


non sia stato indicato né come procuratore del calciatore né


come procuratore della società, perché, che io sappia, non fece alcuna attività;

Quanto alle prove assunte dal tribunale di Savona:


  • Testimone_4

poliziotto, già tesserato per il


Pt_1


ora direttore sportivo del


Org_8


, ha riferito che alla data dei fatti (cap 12 e 13 mem opposto) non era più


tesserato per il sapeva;


Pt_1


e si trovava a Coverciano per un corso da allenatore, sicché nulla


Quanto alle prove assunte dal questo tribunale:


  • Testimone_1

capo scout del


Pt_1


fino all’ottobre 2015, Cap. 12: premetto che


non ero presente alla telefonata né ad un eventuale incontro, ma ricordo che


Persona_2   ,


nuovo direttore sportivo della


Pt_1


, mi aveva detto di essersi messo in contatto con


lavv.


CP_1


a proposito del giocatore


Persona_1


, del quale bisognava capire


se tenerlo al


Pt_1 oppure no. Non so quale fosse la concreta situazione del


Per_1


a quel


tempo. Cap. 13: all’inizio di luglio 2015 partecipai ad una riunione cui era presente anche il convenuto anz ero   rimasto   fuori   dalla   stanza   dov erano   riuniti   i convenuto


CP_1


il CP_3 e il


Tes_2


Quando uscirono io parlai con costoro e continuammo


a parlare perché non sapevamo cosa fare del


Per_1


Le testimonianze sopra riportate provengono da soggetti di normale attendibilità e da esse, dunque,


emerge che il


CP_1


partecipò soltanto a una riunione (presso la


Org_2


alla quale erano presenti anche

Persona_2


(direttore sportivo della


Parte_1     ,


atore  del


Per_2      ),


Testimone_2


(segretario


generale della                     e


Persona_3


(team manager della


Parte_1     .


In quella sede i presenti discussero del tesseramento per l’opponente


Parte_1


del calciatore


Persona_1


(come riferito, in particolare, dai testimoni


Tes_1           Per_2


,   CP_3


Per_3


). Nessuno dei testimoni è stato in grado di indicare la data precisa di quell’unico incontro,


che comunque tutti i testimoni hanno collocato all’inizio del luglio 2015. Nessuno dei testimoni, tuttavia, ha saputo chiarire in quale veste il


CP_1


 

avesse


partecipato alla riunione (teste


Per_2


), né ha potuto indicare specificamente quali concrete


attività il convenuto avesse svolto in quella circostanza, né è stato possibile accertare univocamente


che  il  convenuto  fosse  presente  al  momento  della  stipulazione  del  contratto  con

[...]


Per_1


In  particolare,  il  testimone


Per_3


ha  riferito  che  quel  contratto  era  stato  predisposto  dal


Tes_2


e verificato da altro avvocato, Omissis . Ancora, è rimasto del tutto incerto su


richiesta di quale soggetto il convenuto avesse partecipato a quella riunione (come si ricava dalle


testimonianze del


Tes_1


del


Per_2      ).


In altre parole, il convenuto opposto risulta soltanto aver partecipato a una riunione con alcuni


dirigenti della


Parte_1


per discutere della posizione” del


Per_1


senza che tuttavia risulti


dimostrata   qualsivoglia   specifica   attività    anzi   deve   ritenersi   provato   che   il   contratto


 

 

 

 


d’acquisizione del calciatore


Per_1


alla


Parte_1


era stato predisposto dal


Tes_2


(dirigente della


Parte_1


e poi revisionato da un altro professionista (avv. Omissis ), per


essere infine stipulato il 2/7/2015 in assenza del


CP_1


Infine, la domanda di arricchimento senza causa (proposta dal convenuto opposto soltanto nella prima memoria ex 183/6 cpc), indipendentemente dalla sua pur prospettabile tardività, risulta infondata nel merito, per la mancanza di prova dell’attività svolta, sicché non può dirsi sussistente il presupposto dell’arricchimento della controparte né quello del danno in capo al convenuto opposto. Ciò assorbe ogni considerazione circa la sussidiarietà dell’azione, richiesta ai sensi dell’a. 2042 cc.

 

Alla luce di tali elementi, si deve conclusivamente negare che il convenuto opposto abbia dimostrato di avere svolto una prestazione idonea a giustificare il corrispettivo richiesto, dal che discende l’accoglimento dell’opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e assoluzione dell’opponente da ogni pretesa del convenuto.

 

Le spese di lite, liquidate in dispositivo (secondo il DM 55/2014, ai parametri medi per le quattro fasi) tenendo conto del valore effettivo della controversia, dell'attiviprocessuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, seguono la soccombenza ex a. 91 cpc.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

 

pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:


  1. accoglie l’opposizione proposta dall’attrice

Parte_1


  1. per l'effetto, revoca interamente il decreto ingiuntivo n° 17127/2016;

  1. condanna  il  convenuto

Controparte_1


a  rifondere  le  spese  di  lite


dell’attrice, liquidate in € 200,00 per spese e € 4.850,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.

 

Così deciso il giorno 14 ottobre 2019 dal tribunale di Milano.

 

 

Il giudice

Roberto PERTILE

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