TRIBUNALE DI MILANO – SENTENZA N. 9760/2017 DEL 29/09/2017
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Federico Botta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 86230/2012 promossa da:
Controparte_1
(C.F.
P.IVA_1
), con il
patrocinio dell’avv. Omissis e dell’avv. Omissis
( C.F._1
) Via Bigli, 19 20121
CP_1
; , elettivamente
domiciliato in Via Bigli, 19 20121 Omissis
CP_1
presso il difensore avv. omissis
contro
ATTRICE OPPONENTE
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. omissis
e dell’avv. Omissis
( C.F._2
) VIA DON ANDREOLI, 1 42121 REGGIO EMILIA;
Parte_1 (
C.F._3
) VIA DON ANDREOLI, 1 42121
REGGIO EMILIA; , elettivamente domiciliato in VIA SANTA TECLA 4 20121
CP_1
presso il difensore avv. Omissis
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli separati, depositati in via telematica, e costituenti parte integrante del verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI PER L’ATTRICE OPPONENTE
Voglia l’ Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
in via preliminare: accertato e dichiarato che la controversia relativa al pagamento della somma ingiunta con il decreto opposto è devoluta - in forza delle clausole pattizie di cui all'art. 9 del contratto inter partes del 31.5.2004 e all'art. 10 del contratto inter partes dell'1.7.2005 (contratti su cui è basata la pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo opposto) - all'esclusiva giurisdizione e competenza degli organi della giustizia sportiva (v.
" Organizzazione_1
o comunque ogni altro
organismo competente secondo detto ordinamento sportivo), dichiarare l'improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda azionata da
Controparte_2
nel presente giudizio e/o comunque l'incompetenza
dell'autorità giudiziaria adita, conseguentemente dichiarando la nullità e/o comunque annullando il decreto ingiuntivo opposto o comunque revocandolo;
in via preliminare subordinata: nel caso in cui sia ritenuto che l'attività oggetto del credito posto a base del decreto ingiuntivo opposto sia qualificabile come attività di "mediazione", dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità della presente azione e, quindi, la nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o comunque revocarlo a motivo dell'intervenuta prescrizione dei diritti di credito fatti valere
dalla
Controparte_2
con il decreto stesso, dando atto che nulla è
più dovuto dalla società opponente alla società opposta;
in via subordinata nel merito: accertata e dichiarata la nullità dei contratti Inter partes e/o comunque
l'infondatezza della pretesa creditoria azionata da
Controparte_2
nei confronti dell'
[...]
Controparte_1
, revocare il decreto ingiuntivo opposto e, comunque, dichiarare che nulla è
dovuto dalla seconda alla prima per i titoli azionati.
Con vittoria di spese e compensi professionali (compresi IVA, CPA e 15 % per rimborso delle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/2014).
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA
"Contrariis reiectis voglia l’Ecc.mo Tribunale di Milano:
In via principale: respingere la proposta opposizione siccome infondata in fatto e in diritto e in ogni caso non provata, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto condannare
comunque
in favore di
Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in persona del legale rappresentante p.t. della somma di €
1.450.000,00 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 5
D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza delle singole obbligazioni di pagamento al saldo effettivo;
Condannare la opponente alla rifusione di spese, compenso di giudizio, rimborso forfettario 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a.."
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Premessa.
1.1. Su ricorso depositato dalla società
Controparte_2
, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, il Tribunale di Milano, con decreto n. 36535/2012, in data 15.10.2012 ha
ingiunto alla società
Controparte_1
in persona del legale rappresentante
pro tempore, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 1.450.000,00, oltre interessi di mora al tasso legale dalle date di scadenza delle singole obbligazioni di pagamento fino al saldo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
La ricorrente ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo per il mancato pagamento delle competenze per l’attività di assistenza e consulenza prestata in favore della società ingiunta finalizzati alla stipulazione di rapporti contrattuali di prestazioni sportive tra la società e due calciatori professionisti.
1.2. Con atto di citazione ritualmente notificato,
Controparte_1 ha
convenuto in giudizio la ricorrente, proponendo opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo,
eccependo in via preliminare l’incompetenza del Tribunale di Milano a decidere la controversia essendo la stessa devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale in forza di una clausola compromissoria sottoscritta e vincolante tra le parti, e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.3. Si è costituita ritualmente e tempestivamente in Cancelleria la parte convenuta opposta, depositando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. All'udienza del 16 ottobre 2013, fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c., la parte convenuta opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. , mentre la controparte si è opposta; entrambe le parti hanno quindi chiesto la concessione dei termini perentori previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c. ed il Giudice Istruttore si è riservato sulle predette istanze.
1.5. Con Ordinanza resa fuori udienza, datata 28.1.2014, il Giudice Istruttore Dr. Francesco Malaspina, sciogliendo la predetta riserva, ha rigettato l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, in considerazione della contestazione di parte opponente riguardante la operatività della clausola contrattuale di cui al doc. 2 art 3 punto d).
Ha quindi concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.6. All' udienza fissata per la discussione sulle deduzioni istruttorie, i procuratori di parte convenuta opposta hanno domandato la concessione di ordinanza ex art 186 bis c.p.c. per la somma non contestata di Euro 250.000,00, mentre i procuratori di parte opponente, opponendosi alla richiesta avversaria, hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice si è riservato e, con Ordinanza resa fuori udienza del 18.9.2014, sciogliendo la predetta riserva, ha rigettato l’istanza di parte opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.
1.7. Dopo alcuni rinvii disposti a causa del collocamento a riposo del Giudice assegnatario, con provvedimento presidenziale del 23.11.2015 il fascicolo è pervenuto allo scrivente Giudice, il quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni al 17.5.2017
1.8. All'udienza sopra indicata il Giudice, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica a norma dell'art. 190 c.p.c.
2. Questioni preliminari
2.1. Si osserva preliminarmente che nè parte attrice-opponente né parte convenuta-opposta hanno formulato istanze di ammissione delle prove nelle rispettive memorie depositate ai sensi dell'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c.
La causa deve essere pertanto decisa allo stato degli atti, unicamente sulla scorta delle allegazioni e delle produzioni documentali delle parti.
2.2. Si osserva inoltre preliminarmente che in data 25.05.2011
Parte_2
ha ceduto a
Controparte_2
il credito di € 1.450.000,00 oltre accessori, vantato dalla prima
nei confronti di
Controparte_1
Nessuna questione si pone –e non vi è
controversia sul punto- sulla legittimazione attiva (nel monitorio) della cessionaria.
2.3. Preliminarmente all’esame del merito, ritiene inoltre il Giudicante che risulta infondata l’eccezione, sollevata dalla parte attrice opponente, di incompetenza del Tribunale di Milano a decidere la presente controversia per essere la stessa devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale, in forza di una clausola compromissoria sottoscritta e vincolante fra le parti.
Parte attrice opponente evidenzia infatti che l’ art. 9 del contratto del 31.5.2004 intercorso tra
[...]
Controparte_1
e Parte_2
e l’art. 10 del contratto
sottoscritto tra le medesime parti contrattuali in data 1.7.2005 prevedono entrambi testualmente che
«qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà risolta esclusivamente dall’organo
giurisdizionale previsto nel regolamento emanato dalla
Org_1
in data 2 Maggio 1995».
Parte_2
ha stipulato due contratti di rappresentanza sportiva aventi ad oggetto
attività di assistenza e consulenza nell’interesse ed in favore della società opponente
[...]
Controparte_1
volta alla definizione di contratti di prestazioni sportive fra la
società calcistica ed alcuni calciatori professionisti. Si legge infatti nel contratto 31 maggio 2004 al
punto 3: “ CP_3
affida a
Parte_2
, che accetta, il compito di trattare al meglio,
per conto e nell’interesse dell’ CP_3
, il calciatore
Persona_1
”; e nel contratto 1 luglio
2005 nel terz’ultimo punto delle premesse: “
CP_3
affida a
Parte_2
che
accetta, il compito di trattare al meglio, per conto e nell’interesse dell’ CP_3
, l’acquisizione
del contratto di prestazioni sportive del calciatore
Persona_2 .
Parte attrice opponente, evidenziando che le parti hanno inteso devolvere tutte le controversie inerenti ai contratti in parola agli organi di giustizia sportiva, ha eccepito tempestivamente –già in atto di citazione- l’incompetenza del giudice ordinario adito in favore degli organi arbitrali della giustizia sportiva.
Rilevato che la condizione giuridica della cedente e della cessionaria del credito per cui si procede è la medesima quanto ad assoggettabilità a clausola compromissoria, si sottolinea in primo luogo che, sul piano letterale, la devoluzione al collegio arbitrale contemplata sia all’ art. 9 del contratto del 31.5.2004 sia all’art. 10 del contratto dell’1.7.2005 prevede un espresso richiamo al
regolamento emanato dalla
Org_1
in data 2 Maggio 1995.
Sul punto si evidenzia in primo luogo che:
-
-
- il “Regolamento governante l’attività dei procuratori dei giocatori” dell’anno 1995, evocato nei contratti (prodotto in giudizio sub docc. 1 e 1/bis fascicolo parte opposta), non prevede alcun organo giurisdizionale per la risoluzione delle controversie: ritiene tuttavia il Giudicante che una interpretazione secondo buona fede dei due contratti in esame impone di ritenere che le parti abbiano inteso devolvere le controversie agli organi di giustizia sportiva interna, ad esse precludendo ogni altra
-
impugnativa dinanzi alla giustizia statale, facendo riferimento al Regolamento vigente all’epoca della
sottoscrizione dei contratti (Regolamento Org_
contemplata;
2000-2001), e alla clausola compromissoria in esso
-
-
- ciò posto, in forza di una interpretazione letterale e sistematica del Regolamento Org_
-
del 1995 e del
2000-2001, ritiene questo Giudicante che il vincolo di giustizia sportiva ivi contemplato con riguardo alle controversie insorte fra giocatore o società, da un lato, ed agente sportivo, dall’altro, si applichi esclusivamente agli agenti sportivi-persone fisiche, i quali sono personalmente tenuti all’osservanza delle norme statutarie. Esso mira infatti a salvaguardare l’autonomia dell’ordinamento sportivo da ingerenze esterne.
La questione investe i limiti di efficacia delle norme dell’ordinamento sportivo nei confronti di terzi
soggetti, estranei a tale ordinamento: nel caso in esame l’opposta è infatti una società di diritto privato, non in possesso di regolare licenza e non iscritta federazioni Org_ .
Ed invero, con specifico riferimento agli agenti sportivi si rileva quanto segue.
Secondo il Regolamento
Org_ , l’agente sportivo è un libero professionista, persona fisica, che,
avendo ricevuto a titolo oneroso un mandato -contratto personale, caratterizzato dalla particolare rilevanza dei soggetti che li stipulano sotto il profilo delle loro qualità personali- da uno sportivo o da una società sportiva, cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della
stipula di un contratto di prestazione sportiva oppure fra due società per la conclusione di un’operazione economica relativa ad un calciatore.
L’esplicazione della sua funzione all’interno del sistema sportivo determina l’assunzione di una serie di obblighi che lo pongono in una particolare posizione, sebbene l’agente non sia tesserato della Federazione. Tuttavia -proprio poiché il Regolamento d’applicazione dello Statuto Fifa sancisce che soltanto gli agenti di calciatori in possesso di una valida licenza possono svolgere questa attività e poiché l’adesione alla Federazione comporta l'impegno di tutti coloro che operano all'interno della stessa, in quanto tesserati, affiliati o muniti di apposita licenza, ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla stessa Federazione, dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico- viene previsto che le controversie relative all’attività svolta dall’agente siano devolute alla cognizione degli organi giustizia sportiva, interni alla Federazione. La clausola in esame integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. A seguito dell’ottenimento
della licenza, l’agente sportivo– si sottopone consapevolmente alle regole dettate dal regolamento
di applicazione dello Statuto Org_
e ai provvedimenti adottati dalla stessa Federazione: dal momento
che una persona giuridica che svolge attività d’impresa non è destinataria di provvedimenti Org_ , deve ritenersi che solo l’agente sportivo-persona fisica è assoggettato al vincolo di giustizia sportiva in forza della menzionata clausola compromissoria.
Ciò posto, in secondo luogo, sviluppando le argomentazioni sopra esposte, si evidenzia che in ragione del disposto dell’art. 1341 c.c. ( secondo cui “non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto le condizioni che stabiliscono a favore di colui che le ha predisposte…..clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria”) si osserva che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la clausola compromissoria inserita nel regolamento federale, che devolve al collegio arbitrale la cognizione di controversie tra procuratore e società sportiva o professionista tesserato con la Federazione, vincola i soggetti, anche in caso di mancata approvazione scritta (art. 1341 c.c.), per la semplice adesione all'organizzazione sportiva (Cass., 01.08.2003, n. 11751; Cass 28.09.2005, n. 18919; Cass., 27.09.2006, n. 21006 ).
In via generale non può ritenersi che la clausola compromissoria contrattualmente prevista necessiti di approvazione scritta non attenendo essa all’attuazione di condizioni generali di un contratto predisposto da un contraente, ma all’adesione delle parti all’organizzazione sportiva ed all’accettazione dei conseguenti vincoli. Tuttavia nel caso in esame, difettando quest’ultimo requisito, la clausola
necessitava di apposita adesione e pertanto risulta essere priva di efficacia: parte del contratto non è
infatti l’agente, ma la società
Parte_2
, la quale non risulta formalmente
iscritta alla
Organizzazione_2
né risulta essere in possesso di una valida licenza.
Ne consegue che
Parte_2
non è soggetta alla giurisdizione sportiva.
L’eccezione preliminare di incompetenza è quindi infondata.
2.4. Va infine rigettata l’eccezione di prescrizione ex art 2950 c.c., dal momento che oggetto della vertenza non è un contratto di mediazione ma un contratto di rappresentanza sportiva: la norma invocata è infatti considerata stretta interpretazione, in quanto riguarda soltanto il diritto alla provvigione, mentre nel caso di specie è richiesto il diritto al compenso per l’espletamento di un contratto d’opera intellettuale. L’attività commissionata all’opposta, come risulta dal tenore letterale del contratto, è un’opera di consulenza/assistenza a favore della società di calcio professionistica nelle trattative dirette alla stipula di un contratto di prestazione sportiva e alla definizione dello stesso. Non si tratta invece di un'attività oggettivamente idonea a mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza vincolo ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza, o di rappresentanza. Mentre l’attività del mediatore si caratterizza per il fatto di essere imparziale rispetto alle parti messe in contatto, e il diritto alla provvigione sorge, ex art. 1755 c.c., solo quando la
conclusione dell'affare è il risultato del suo intervento, nel caso in esame
Parte_2 ha
agito su mandato e nell’interesse della società calcistica. La figura dell’agente differisce da quella del mediatore in particolare in quanto si vieta espressamente agli agenti di rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società.
L’eccezione di prescrizione, formulata dall’attrice opponente in memoria ex art 183 comma sesto n. 1)
c.p.c. è peraltro da ritenersi inammissibile in quanto tardivamente sollevata. L’eccezione di prescrizione è quindi infondata.
3. Il merito della vertenza
Ciò premesso, circa il merito, costituisce circostanza non controversa, e quindi da considerarsi
provata ex art. 115 c.p.c. che
Parte_2
in forza della sottoscrizione dei contratti per
cui è causa, abbia prestato attività di assistenza e consulenza in favore della società
[...]
Controparte_1
su espresso mandato di questa ultima per la definizione di
rapporti contrattuali di prestazioni sportive fra la detta società e due calciatori professionisti. Costituisce altresì circostanza incontestata, oltre che documentalmente provata, la pattuizione dei compensi in caso di espletamento del mandato.
Ciò posto, va in primo luogo rigettata l’eccezione di nullità del contratto.
Sul punto si osserva che il Regolamento FIFA non prevede una specifica sanzione in ordine alla sorte del contratto di rappresentanza sportiva conferito a soggetto non munito di apposita licenza: è invece prevista la nullità dei contratti di prestazione sportiva sottoscritti in forza dell’attività dell’agente non munito di licenza. Nulla il Regolamento prevede invece con riguardo al contratto di assistenza e rappresentanza sportiva nel caso in cui il soggetto contraente che assume l’obbligo di svolgere attività professionale non abbia conseguito la licenza in relazione: non è in particolare previsto ad esso sia predicabile la nullità.
Ritiene inoltre questo Giudicante che neppure sia possibile parlare di nullità del contratto per contrarietà a norme imperative: i Regolamenti delle Federazioni sportive, infatti, lungi dal poter essere considerati come fonti del diritto, rappresentano atti di autonomia organizzativa di natura contrattuale. Da ciò discende che le norme regolamentari -stante il generale precetto di cui all’articolo 1372, secondo comma, del codice civile- non possono che rivestire forza vincolante nei confronti dei soli affiliati e tesserati, in quanto unici soggetti facenti parte dell’ordinamento sportivo.
Si deve allora escludere che all’inosservanza della norma regolamentare o statutaria dell’ordinamento sportivo possa attribuirsi la stessa rilevanza (anche sul piano sanzionatorio) della violazione di una norma di legge, con conseguente nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418, primo comma, del codice civile.
Nel caso in esame, peraltro, seppure il mandato sia stato conferito ad una persona giuridica, l’attività di rappresentanza sportiva è stata di fatto espletata da un agente sportivo con regolare licenza, il quale – soggetto terzo rispetto contratto- ha operato su incarico della società opposta.
La ‘prestazione caratteristica del contratto’ in entrambe le scritture è stata quindi assicurata nel
pieno rispetto delle regole Org_ , attraverso la consulenza dell’agente sportivo
Persona_3 .
Per tutto quanto sopra esposto, l’accordo sottoscritto tra le parti risulta essere valido ed efficace secondo le norme ed i principi di diritto comune.
Ciò posto, quanto alla pretesa creditoria azionata in via monitoria deve osservarsi che il credito di Euro 1.450.000,00 oggetto del decreto ingiuntivo opposto, è la sommatoria di due componenti:
- Euro 50.000,00 costituente il residuo importo preteso da
Pt_2
a valere sul contratto prodotto da
CP_3
in relazione alle prestazioni rese con riguardo al calciatore
Per_1 ;
- Euro 1.400.000,00 quale residuo importo dovuto in relazione al contratto prodotto da
CP_3
in relazione alle prestazioni rese con riguardo al calciatore
Per_2
, di cui:
- Euro 200.000,00 quale residuo importo preteso in relazione alle prestazioni rese per il trasferimento a titolo di prestito di detto calciatore con contestuale opzione all’acquisto definitivo;
- Euro 1.200.000,00 quale importo preteso in dipendenza dell’esercizio da parte di
[...]
Controparte_1
dell’opzione predetta.
Quanto all’importo di Euro 1.200.000,00, pattuito al secondo paragrafo dell’art. 3 del contratto del
01.07.2005 (v. doc. 2 fasc. opponente) in relazione all’esercizio da parte di
Controparte_1
[...]
dell’opzione di acquisto definitivo del contratto di prestazioni sportive del calciatore
Per_2
, ritiene il Giudicante che la clausola sia inefficace in forza dell’avverarsi della condizione
prevista dall’art. 3 punto “d”, in forza della quale la debenza ed esigibilità dell’importo in
questione era subordinata alla effettiva fruizione da parte di
Controparte_1
[...]
delle prestazioni sportive del calciatore per tutto il periodo oggetto della remunerazione
pattuita. Dalla documentazione versata in atti si evince che l’esercizio da parte di
[...]
Controparte_1
del diritto di opzione per l’acquisto definitivo del contratto di
prestazioni sportive del calciatore
Per_2
, non si è in realtà concretizzato nella stipulazione di
alcun contratto tra
Controparte_1
ed il predetto calciatore, avendo
quest’ultimo optato per l’accettazione dell’offerta della
Org_3
con conseguente svolgimento delle
sue prestazioni calcistiche a favore esclusivo di quest’ultima società per l’intera stagione sportiva 2006/2007, per cui è correlativamente venuto meno ogni obbligo di corresponsione di compensi a
carico di
Controparte_1
in applicazione della clausola 3, d) del contratto
inter partes (doc. 2 opponente).
L’opponente ha dato prova dell’intervenuto trasferimento del calciatore ad altra società sportiva, circostanza incontestata: tale evento condizionante ha comportato il venir meno delle prestazioni
sportive a favore di
Controparte_1
da parte del calciatore trasferito ed il
correlativo venir meno dell’obbligo di pagamento dei corrispettivi all’opposta a carico della società calcistica. Ed invero la clausola in parola non configura una condizione meramente potestativa, atteso che l’evento condizionante nel caso di specie non dipende dal mero arbitrio della società calcistica, ma da operazioni di cessione-acquisto dei calciatori che seguono logiche di mercato, dalla volontà di terzi (società calcistica acquirente, agenti sportivi, calciatore), da esigenze tecniche delle squadre e dalla volontà e valutazioni tecniche dei relativi staff tecnici.
La domanda relativa al credito di € 1.200.000,00 risulta pertanto infondata.
Nessuna contestazione specifica è stata invece sollevata dall’opponente in ordine alla debenza delle restanti somme di Euro 200.000 ed Euro 50.000: la sussistenza dei crediti deve pertanto ritenersi provata ai sensi e per gli effetti dell’art 115 c.p.c.
Da quanto sopra esposto consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della società opponente al pagamento di complessivi Euro 250.000,00 in favore della società opposta.
Deve essere accolta l’ulteriore domanda dell’opposta volta ad ottenere la condanna dell’ingiunta al pagamento degli interessi moratori ex D.Lvo 231/2002. La disciplina contenuta nel richiamato Decreto Legislativo deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, sia perché essa regola «ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale» (art. 1, comma 1, D.lgs. n. 231/2002 citato), laddove per transazione commerciale devono intendersi «i contratti, comunque denominati, tra imprese» (art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 231/2002 citato) e per “imprenditore” deve intendersi
«ogni soggetto esercente un’attività economica organizzata o una libera professione»(art. 2, comma 1, lett. c), citato)
In conclusione
Controparte_1
va condannata al pagamento in favore della
società opposta di complessivi Euro 250.000,00, oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dalla domanda al saldo effettivo.
4. Le spese processuali
La revoca del decreto opposto e il parziale accoglimento dell’opposizione fanno ritenere equa una compensazione per due terzi delle spese di lite tra le parti, rimanendo a carico della società opponente il rimanente un terzo, liquidato come in dispositivo, in conformità del Regolamento adottato con il
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.04.2014), tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall' art. 4 del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, della natura documentale della causa e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a
decreto ingiuntivo iscritta al n. 86230/2012 R.G. promossa dalla società
Controparte_1
[...]
(parte attrice opponente), contro
Controparte_2
(parte
convenuta opposta), nel contraddittorio delle parti:
- revoca il Decreto Ingiuntivo n. 36535/2012 opposto;
- condanna la società opponente
Controparte_1
al pagamento in favore di
parte convenuta opposta dell’importo complessivo di Euro 250.000,00, oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002 dalla domanda al saldo effettivo;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- dichiara compensate tra le parti per due terzi le spese di lite e condanna parte attrice opponente a corrispondere in favore di parte convenuta opposta il rimanente un terzo, che liquida in Euro 1.200,00 oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad
I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Così deciso in Milano, in data 29 settembre 2017.
Il Giudice
dott. Federico Botta