TRIBUNALE DI MONZA – SENTENZA N. 2126/2024 DEL 31/07/2024
Tribunale di Monza Sezione Prima civile
Il Tribunale di Monza, Sez. Prima Civile, giudice dott. Alessandro Rossato, ha emesso la seguente
Sentenza
Nel procedimento civile n. 2695 / 2021 Ruolo Generale tra:
Parte_1
(C.F./P.I.
P.IVA_1
), con sede in
Pt_1
, località Piano D’Accio, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, ing.
CP_1
nato a
Pt_1
il 9.04.1964, residente
a Giulianova (TE) in via G. D’Annunzio n.1, C.F.
C.F._1
, elettivamente domiciliato in
Pt_1 ,
via Riccitelli n.11, presso e nello studio dell’Avv. Omissis (C.F.
C.F._2
), che la
rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato in data 25.3.2021 ed allegata all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al presente giudizio al numero di telefax 0861.251140, ovvero all’indirizzo di posta
elettronica certificata
attrice-opponente
Email_1
contro
Controparte_2
con sede in Meda (MB), Via Varese n.3, P.IVA
P.IVA_2
, in persona
dell’A.U. sig.
CP_3
rappresentata e difesa dall’Omissis (C.F.
E
C.F._3
, PEC
Ema_2 Email_3
ec avvocati , presso il cui studio in Milano, Viale Vittorio Veneto n.22, è elettivamente
domiciliata in forza di delega in calce al decreto ingiuntivo opposto convenuta-opposta
Oggetto: opposizione a decreto n.468/2021 (R.G. n. 9581/2020) del 14/1/2021, depositato il 26./1/2021,
dichiarato provvisoriamente esecutivo e munito della formula esecutiva l’8/2/2021
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni di parte attrice/opponente:
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Monza, rigettata ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA ISTRUTTORIA:
- previa revoca dell’ordinanza del 28.11.2022, procedersi alla verificazione della sottoscrizione della scrittura privata del 5.8.2019, come da richiesta formulata nelle deduzioni per la trattazione scritta innanzi al Giudice CP_4 per la data del 01/07/2021) e reiterata nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, cpc, per mezzo di una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura e la veridicità del documento;
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mandato sportivo ripassato tra
Parte_1 e
Controparte_2
o, comunque, l’insussistenza del diritto alla provvigione in capo a
quest’ultima, per le ragioni illustrate ai punti 1 e 2 della parte motiva dell’atto di opposizione e, per l’effetto, dichiarare illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
NEL MERITO: IN VIA SUBORDINATA:
- accertare e dichiarare l’insussistenza del diritto alla provvigione in capo a
Controparte_2
[...]
per le ragioni illustrate al punto 3 della parte motiva dell’atto di opposizione e, per l’effetto, dichiarare
illegittimo, nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso:
- condannare
Controparte_2
alla restituzione in favore di
Parte_1
della
somma di € 28.015,71, oltre interessi dovuti dal giorno del pagamento (3.3.2021), per le ragioni illustrate al punto 4 della parte motiva dell’atto di opposizione.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore dell’avvocato, che dichiara di avere
anticipato le spese e di non aver riscosso i compensi.
* * * * * * * Conclusioni di parte convenuta/opposta:
Si riporta ai propri atti; contesta e si oppone a tutto quanto esposto, richiesto ed articolato da controparte, chiede che la causa venga trattenuta in decisione e rassegna le seguenti conclusioni:
Voglia Ill.mo Tribunale adito:
“Rigettare l’avversa opposizione perché infondata in fatto e diritto e per l’effetto confermare in toto il decreto opposto, per tutti I motivi esposti in atti. Con vittoria delle spese del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 468/2021 (r.g. n. 9581/2020) provvisoriamente esecutivo e notificato a mezzo PEC
unitamente all’atto di precetto in data16/2/2021, la
Controparte_2
ntimava alla
Parte_1
[...]
il pagamento della somma di euro 24.400, 00 oltre interessi ex d.lgs n.231/2002 dal dovuto fino
all’effettivo pagamento o, in subordine, ex art. 1284, ultimo comma c.c., dalla data della domanda fino all’effettivo pagamento, e spese e competenze di procedura liquidate in complessivi euro 945,50, oltre accessori, per una somma complessiva di euro 28.015,71.
Presentando il ricorso la
Controparte_2
premetteva che la stessa
Parte_1
con
scrittura del 5/8/19 si riconosceva debitrice della somma di euro 20.000,00 oltre IVA, pari a complessivi euro 24.400,00, da pagarsi in n.4 rate di pari importo scadenti al 15/1/20, 15/5/20, 15/1/21 e 15/5/21, per servizi
di consulenza forniti dalla
Controparte_2
che nella scrittura veniva prevista la decadenza del
beneficio del termine anche per il mancato rispetto di una sola della scadenze; che la debitrice si rendeva inadempiente al pagamento delle prime due rate per le quali veniva emessa fattura, sicché con diffida del 23/11/20 la ricorrente la dichiarava deceduta dal beneficio e richiedeva il pagamento dell’intero importo.
Al fine di evitare l’avvio dell’azione esecutiva e con espressa riserva di ripetizione all’esito eventualmente
favorevole dell’instaurato giudizio, 28.015,71, con bonifico del 3/3/2021.
Parte_1
ha provveduto al pagamento della somma di euro
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 26/3/2021, la opposizione.
Parte_1
ha proposto
Il convenuto si è costituito con comparsa e risposta depositata il 10/6/2021, concludendo, nel merito, per il rigetto dell'avversa opposizione, perché infondata in fatto e diritto, e per la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con deduzioni congiunte per la trattazione scritta depositate il 19.7.2021, stante il disconoscimento della
sottoscrizione della scrittura privata del 5.8.2019 da parte della
Controparte_2
l’opponente ha chiesto procedersi alla relativa verificazione per mezzo di CTU grafica. La
Parte_1
[...]
ha chiesto inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa il sig.
Controparte_5
(quale
asseritamente falso procuratore della società opposta), con il quale la società opponente ha sempre e solo avuto rapporti ed ha, in buona fede, ritenuto di concludere validamente la scrittura privata del 5.8.2019, la cui sottoscrizione è stata poi disconosciuta. Parte convenuta si è opposta alla richiesta di verificazione in quanto irrituale ed in quanto la causa verte sul riconoscimento del debito e non sul documento in questione. L’avvocato si è anche opposto alla richiesta di chiamata in giudizio del terzo in quanto tardiva, posto che una
teorica responsabilità dell
CP_5
quando effettivamente fosse questi il soggetto che ha trascritto la
scrittura disconosciuta, fatto che si contesta, non potrebbe mai discendere dal disconoscimento o dell’inefficacia di detta scrittura nella quale vi sono solo obblighi a carico dell’opponente, sicchè semmai la chiamata avrebbe dovuto essere fatta con atto di citazione. Il difensore si è associato alla richiesta di termini ex 183 VI comma c.p.c.
Con ordinanza del 3.12.2021, il giudice precedente assegnatario del fascicolo ha rigettato l’istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, concedendo alle parti i termini ex art. 183 VI comma, c.p.c. e riservando, all’esito, di provvedere sulle rispettive richieste istruttorie.
Con ordinanza del 28.11.2022, sciogliendo la riserva, è stata ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte opponente, con i capitoli da 1 a 16 della memoria ex art. 183, comma 6 n.2 c.p.c.
All’esito dell’istruttoria e del successivo deposito delle deduzioni delle parti per la trattazione scritta, all’udienza del 15.2.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
Descrivendo i presupposti di fatto della vicenda, parte attrice ha evidenziato che:
-nel Luglio 2019, il sig.
Controparte_5
, qualificandosi come agente del calciatore, proponeva al direttore
della
Parte_1
, Parte_2
, che fino a quel momento non aveva mai avuto rapporti con lui né lo
conosceva, il tesseramento di Omissis , calciatore che aveva militato nelle fila del Brescia Calcio, di cui
Parte_2
all’epoca era stato direttore sportivo, nelle stagioni calcistiche 2012/2013 e 2013/2014;
-il calciatore aveva subito un gravissimo infortunio nel Novembre 2017 (frattura tibia e perone), quando era
un tesserato dell’Avellino Calcio , ed era stato costretto ad una prolungata inattività (un anno e mezzo circa);
-per tale motivo
Pt_2
chiedeva all’
CP_5
l’esibizione di idonea documentazione attestante la
recuperata integrità fisica del calciatore;
-ottenuta tale documentazione medica, all’esito di ripetuti inviti dell’
CP_5
alla conclusione delle
trattative, la
Parte_1
tesserava il calciatore, sottoscrivendo, in data 5/8/2019, presso i suoi uffici in
Pt_1
, località Piano D’Accio, il relativo contratto economico, con decorrenza dal 6/8/2019 e scadenza al
|
-lo stesso giorno e nello stesso luogo e alla presenza delle medesime persone, ma prima della sottoscrizione del contratto da parte del calciatore, la parti concordavano un compenso fisso per il procuratore di € 20.000,00 ed un ulteriore eventuale compenso, nel caso di trasferimento oneroso delle prestazioni sportive del calciatore ad altra società, pari al 15% del corrispettivo di tale trasferimento. La formalizzazione di tale
accordo, su proposta dello stesso
CP_5
avveniva in due distinti documenti: una scrittura privata con
cui la
Parte_1
si riconosceva debitrice della
Controparte_2
[ di cui l’
CP_5
era socio di minoranza, n.d.e.] della somma di € 20.000,00, da corrispondere in 4 rate dell’importo di €
5.000,00 ciascuna, con scadenze al 15/1/2020, 15/5/2020, 15/1/2021 e 15/5/2021 e una scrittura privata
(doc.6) con cui la
Parte_1
riconosceva alla
Controparte_2
quale procuratore sportivo
del calciatore Omissis una somma pari al 15% del corrispettivo dell’eventuale trasferimento oneroso delle prestazioni sportive del calciatore ad altra società. Questa seconda scrittura privata veniva sottoscritta,
per conto della
Controparte_2
dal sig.
Controparte_5 .
-dopo il tesseramento del calciatoreOmissis il sig.
CP_5
on esitava a figurare ripetutamente sugli organi
di informazione quale agente/procuratore dello stesso, rilasciando dichiarazioni in merito;
-con e-mail del 7/2/2020 il sig.
CP_5
inoltrava la fattura pro forma di pari data emessa da
CP_2
[...]
relativa alla prima rata della scrittura privata di riconoscimento di debito del 5/8/2019,
nella quale era riportata, come prestazione, “consulenza sportiva;
-nel corso del rapporto contrattuale, il calciatore Omissis ha sempre riferito alla società
Parte_1
e ai
suoi dipendenti che, per qualsiasi esigenza relativa al contratto, il suo procuratore era il sig.
CP_5
[...]
e che effettivamente più volte, nel corso della stagione sportiva il direttore
Parte_2
e il
segretario
Controparte_6
hanno avuto contatti telefonici con il sig.
Controparte_5
per questioni
[...
relative alle pratiche di infortunio del calciatore ed altre esigenze contrattuali e che il presidente della
Parte_1
, ing.
CP_1
che ne aveva rilevato, per il tramite di una sua società, le quote di
partecipazione qualche giorno prima e che non aveva cognizioni in materia calcistica, ha confidato, in assoluta
buona fede, sul fatto che
Controparte_5
e la
Controparte_2
fossero abilitati all’esercizio
dell’attività di agente sportivo e che fossero i procuratori del calciatore Omissis ;
-all’infuori di tale vicenda la
Parte_1
non ha mai avuto rapporti contrattuali con
CP_5
[...]
né con la
Controparte_2
i quali non hanno svolto alcuna altra attività professionale
su suo incarico e per suo conto ed interesse.
In punto di diritto e a sostegno della propria domanda l’attrice/ ha dedotto i seguenti motivi:
- nullità del contratto di mandato sportivo per mancata iscrizione nel Registro degli Agenti Sportivi di
Controparte_2
inesistenza del diritto al compenso;
- nullità del contratto di mandato sportivo per violazione delle norme federali sportive; inesistenza del diritto al compenso;
- inesistenza del diritto al compenso per assenza di mandato;
- restituzione della somma pagata in esecuzione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Parte convenuta nel costituirsi descrive una situazione di fatto interamente diversa ed in particolare narra che:
-l’opponente si è riconosciuta debitrice della somma ingiunta perché dovuta per consulenze di mercato ed in
particolare per l’attività svolta dalla
Controparte_2
di indagine circa possibili sponsor sul
territorio e di eventuale procacciamento degli stessi;
-il sig.
Controparte_5
è stato agente regolarmente iscritto all’albo sino a tutto il 11.06.2019 quando a
seguito dell’entrata in vigore della riforma del regolamento agenti sportivi, gli agenti iscritti nel periodo della
c.d. “liberalizzazione” hanno visto venir meno la loro abilitazione. Del pari regolarmente iscritta all’albo è
stata l’esponente
Controparte_2
-in tale veste il sig.
CP_5
a quindi curato gli interessi del suo assistito in forza di regolare mandato dal
2016 sino al 2018 e ha poi continuato a svolgere la sua attività di agente sino al venir meno dell’abilitazione;
-la sua presenza, a titolo personale, all’atto della sottoscrizione dell’accordo era più che giustificata dalla
pregressa attività e dal rapporto amicale con il giocatore oramai instauratosi;
- Omissis è nato, vive e risiede a
Pt_1
con la conseguenza che il minimo che questi potesse fare era
accompagnare il suo ex assistito nel momento in cui questi si presentava in città e nella sede sociale, senza per tale attività pretendere alcun corrispettivo per sé e/o per l’esponente;
-l’esponente ha richiesto il pagamento per attività di consulenza che nulla ha a che vedere con l’attività di procuratore sportivo ed il cui corrispettivo è stato riconosciuto come dovuto dall’opponente nel riconoscimento di debito del 5/8/2019;
-l’esponente non può che eccepire di non aver mai visto la scrittura privata ex doc. 6 di parte avversa e ne
disconosce la sottoscrizione in quanto non riferibile al sig.
CP_3
amministratore unico della
[...]
Controparte_2
riferibile;
ed unico soggetto abilitato ad impegnare la società, cui la scrittura non è quindi
-stante il riconoscimento l’unico onere della rapporto sottostante;
CP_2
è quello di dedurre (senza necessità di provarlo) il
-in ogni caso ( rileva la convenuta) l’avversa opposizione risulterebbe infondata, dato che le parti possono
stipulare qualsiasi contratto con il solo limite delle norme imperative e dell’ordine pubblico;
-un eventuale contratto/rapporto finalizzato a facilitare il trasferimento di un giocatore sarebbe perfettamente legittimo secondo le norme di diritto comune posto che la nullità/inefficacia di un contratto non può essere invocata dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria per la mera violazione di norme di un ordinamento privatistico di cui, peraltro, uno dei soggetti contraenti non è parte;
-in ogni caso la norma sportiva non poteva inficiare di nullità il riconoscimento.
La convenuta, nel merito, ha concluso per il rigetto dell'avversa opposizione, perché infondata in fatto e diritto, e ha insistito per la integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
* * * * * * * Ciò premesso vanno svolte le seguenti considerazioni.
In via preliminare, con riguardo all’eccezione di inammissibilità della prova per testimoni espletata, già ammessa con ordinanza del 28/11/22 (“Ammette le prove testimoniali di parte opponente con i capitoli da 1 a 16 della memoria ex art. 183, comma 6 n.2 cpc”), si ritiene che siano state formulate dall’opposta mere
ipotesi circa il presunto interesse nella causa dei testimoni, e che detto interesse non sia sorretto dai requisiti
della concretezza e dell’attualità.
La giurisprudenza di legittimità osserva che “l'art. 100 c.p.c. rappresenta la norma cardine del sistema processuale con riguardo alla valutazione dell'interesse nel processo sia delle parti che dei testimoni, questi ultimi da ritenersi incapaci se portatori di "un interesse che potrebbe legittimarli a partecipare al giudizio" ex art. 246 c.p.c. Sotto il profilo della rilevanza dell'art. 100 c.p.c., si rammenta quanto riferito da questa Corte allorché si è pronunciata riguardo a contesti in cui le parti chiamate a testimoniare dimostrino sul piano giuridico interessi comuni a quelli delle parti processuali, ove l'elemento di discrimine per poter considerare la loro capacità a testimoniare è dato dall'interesse concreto e attuale, e non ipotetico, che potrebbe avere un teste all'esito del giudizio in cui viene chiamato a rendere la propria testimonianza. In ipotesi di potenziale conflitto di interessi tra parti e testimoni citati, dunque, è necessario comparare l'interesse della parte che agisce rispetto a quello del teste citato, e misurare quest'ultimo sulla base del suo interesse particolare all'esito della controversia instaurata dalla parte ed alle circostanze per cui è chiamato a rendere la sua deposizione. Del resto, l'incapacità a testimoniare prevista dall'art. 246 c.p.c. ricorre quando la persona chiamata a deporre abbia nella causa un interesse che sia tale da coinvolgerla nel rapporto controverso e da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale e processuale nel giudizio (Cass. 15.5.2023 n. 13169; Cass. n. 11314/2010; Cass. n. 3846/1995; Cass. n. 5919/1993)” (così Cass. 364/2024).
Valutati quindi come attendibili i testimoni
Controparte_6 ,
CP_1
e Parte_2
, occorre rilevare
che all’esito della prova testimoniale, raccolta all’udienza del 28/2/23, risulta provato:
1) che, nel luglio 2019, il sig.
Controparte_5
ha proposto al direttore della
Parte_1
, Pt_2
[...]
il tesseramento di Omissis (testi:
Controparte_6 ;
CP_1
; Parte_2
, il quale
ultimo ha dichiarato: “Non ricordo se sono stato io a chiamare
CP_5
er acquistare il giocatore, che già
conoscevo in quanto giocava nel Brescia oppure se mi ha contattato sopra dichiarato, segnalo che rivestivo la qualifica di direttore per la
CP_5
Parte_1
A precisazione di quanto da giugno-luglio 2019”);
2) che, Lasik Richard aveva militato nelle fila del Brescia Calcio all’epoca in cui
Parte_2
ne era stato
direttore sportivo, nelle stagioni calcistiche 2012/2013 e 2013/2014 (testi:
Controparte_6 ;
CP_1 ;
Parte_2 );
- che,
Controparte_5
si è qualificato come agente del calciatore Omissis (testi:
Controparte_6 ,
il quale ha precisato il periodo di riferimento “tra luglio e agosto 2019”;
CP_1
, il quale ha precisato
che ciò è accaduto quando
Controparte_5
è andato da lui, nella sua azienda così come allo stadio, per
parlargli del cartellino;
Parte_2
, il quale ha dichiarato di avere parlato direttamente con
CP_5
[...] );
- che, prima di quel momento,
Parte_2
non aveva avuto rapporti e non conosceva
Controparte_5
(testi:
Controparte_6
, il quale ha confermato la circostanza, sulla base di quanto gli è stato riferito da
Parte_2 ;
CP_1
, il quale ha dichiarato di averlo saputo da
Parte_2
, che conosceva il
giocatore e sapeva che
Controparte_5
era il suo procuratore;
Parte_2
, il quale ha dichiarato: “io
non lo conoscevo, è stato omissis a dirmi che il suo procuratore era
CP_5 );
- che, il calciatore Omissis aveva subito un gravissimo infortunio nel Novembre 2017 (frattura tibia e
perone), quando era un tesserato dell’Avellino, ed era stato costretto ad una prolungata inattività (un anno
e mezzo circa; testi:
Controparte_6 ,
CP_1
e Parte_2 );
- che, per tale motivo
Parte_2
ha chiesto ad
Controparte_5
l’esibizione di idonea
documentazione attestante la recuperata integrità fisica del calciatore (testi:
Controparte_6
, il quale ha
precisato di conoscere la circostanza poiché copia della cartella clinica del giocatore è tra i documenti della
società;
CP_1
, il quale ha riferito di aver chiesto a
Parte_2
di accertarsi della integrità fisica del
giocatore;
Parte_2
, il quale ha precisato trattarsi di una prassi ovvia);
- che, ottenuta tale documentazione medica, all’esito di ripetuti inviti dell’
CP_5
lla conclusione delle
trattative, la
Parte_1
ha tesserato il calciatore, sottoscrivendo, in data 5.8.2019, presso i suoi
uffici in
Pt_1
, località Piano D’Accio, il relativo contratto economico, con decorrenza dal 6.8.2019 e
scadenza al 30.6.2021 (testi:
Controparte_6 ;
CP_1
, il quale ha dichiarato: “Confermo, preciso che
il contratto non è stato stipulato presso la sede legale della società
Parte_1
, ma presso la sede legale
della mia azienda Infosat spa in
Pt_1
via Facii. Erano presenti
CP_5
Lasik, il direttore
Pt_2 il
segretario
CP_6
e forse la mia segretaria. Non ricordo se fosse presente il direttore sportivo
[...]
Pt_3
. Nessun altro era presente. Eravamo tutti presenti nella sala riunioni. Ho firmato io il contratto per
conto della società
Parte_1 ”;
Parte_2
, il quale ha dichiarato “Confermo, ero presente. Il contratto
è stato sottoscritto negli uffici dell’azienda del Presidente, di cui non ricordo la via. Eravamo presenti io, il
segretario
CP_6
il calciatore e il procuratore
CP_5
Il presidente c’era ma era un’altra stanza ed è
arrivato al momento della firma”);
- il contratto è stato depositato lo stesso giorno presso l’ufficio tesseramenti della FIGC ed il tesseramento
è stato autorizzato in data 8.8.2019 (testi:
Controparte_6 ,
CP_1
e Parte_2 );
- che, nell’occasione, erano presenti il calciatore Omissis ,
Controparte_5
e, per la
Parte_1
[...]
, oltre all’allora Presidente
CP_1
il segretario
CP_6
ed il direttore
Pt_2
(testi:
CP_1 ,
Parte_2
e Controparte_6
, il quale ha precisato che
CP_1
era presente negli uffici in azienda,
ma presso un’altra stanza, e si è avvicinato soltanto al momento della firma);
- che, nello stesso giorno e nello stesso luogo, e alla presenza delle medesime persone, ma prima della sottoscrizione del contratto da parte del calciatore, la parti hanno concordato un compenso fisso per il procuratore di € 20.000,00 ed un ulteriore eventuale compenso, nel caso di trasferimento oneroso delle prestazioni sportive del calciatore ad altra società, pari al 15% del corrispettivo di tale trasferimento (testi:
CP_1
, Parte_2
e Controparte_6
, il quale ha precisato che sono stati redatti due documenti
distinti: uno riguardava il compenso e l’altro la pattuizione della percentuale sul futuro trasferimento);
- che, la formalizzazione di tale accordo, su proposta dello stesso documenti:
CP_5
è avvenuta in due distinti
- una scrittura privata con cui la
Parte_1
si riconosceva debitrice della
CP_2
[...]
della somma di € 20.000,00, da corrispondere in 4 rate dell’importo di € 5.000,00
ciascuna, con scadenze al 15.1.2020, 15.5.2020, 15.1.2021 e 15.5.202;
- una scrittura privata con cui la
Parte_1
riconosceva alla
Controparte_2
quale
procuratore sportivo del calciatore Omissis , una somma pari al 15% del corrispettivo dell’eventuale
trasferimento oneroso delle prestazioni sportive del calciatore ad altra socie-età (testi:
Controparte_6 ,
CP_1
e Parte_2 );
- che, all’infuori della vicenda riguardante il tesseramento del calciatore Omissis , la
Parte_1
non
ha mai avuto rapporti contrattuali con
Controparte_5
e con la
Controparte_2 i
quali non hanno svolto alcuna altra attività professionale su suo incarico e per suo conto ed interesse (testi:
Controparte_6
, il quale ha dichiarato: “Confermo, io personalmente non ho avuto rapporti e per quanto
ne so neppure gli altri della società. I contratti venivano firmati dal Presidente
CP_1
, unico
autorizzato alla firma”;
CP_1
, il quale ha confermato la circostanza, precisando di essere l’unico,
all’epoca, a poter firmare i contratti;
non ho avuto altri rapporti con loro”);
Parte_2
, il quale ha dichiarato: “a me risulta così. Io personalmente
- che, i rappresentanti dell’epoca della
Parte_1
non conoscevano la
CP_2
[...]
e non hanno mai conosciuto il sig.
CP_3
e non lo hanno mai incontrato (testi:
CP_6
[...] CP_1
e Parte_2 );
- che, il credito preteso da
Controparte_2
attiene all’aver segnalato e agevolato la
trattativa tra la
Parte_1
e il calciatore Omissis per il tesseramento e la stipula del contratto
di prestazione sportiva (testi:
CP_1
, Parte_2
e Controparte_6
, il quale ha precisato che
risulta anche dal fatto che il contratto è stato redatto al momento del tesseramento del calciatore; era contestuale all’operazione);
- che, nel corso del rapporto contrattuale, il calciatore Omissis ha sempre riferito alla società
Parte_1
[...]
e ai suoi dipendenti che, per qualsiasi esigenza relativa al contratto, il suo procuratore era
CP_5
[...]
(testi:
Controparte_6
, il quale ha precisato: “Confermo, anche a me personalmente. E anche
CP_5
si è sempre qualificato tale”;
CP_1
, il quale ha riferito: “Confermo, anche a me
personalmente”;
Parte_2
, il quale ha dichiarato: “Confermo. A me ha detto così”);
- che, più volte, nel corso della stagione sportiva 2020/2021 e di quella precedente , il direttore
Pt_2
e il
segretario
CP_6
hanno avuto contatti telefonici con l’
CP_5
per questioni relative alle pratiche di
infortunio del calciatore ed altre contingenze contrattuali (testi:
CP_1
; Controparte_6
, il quale ha
confermato la circostanza, in quanto il calciatore ha avuto un lungo infortunio;
Parte_2
, il quale ha
dichiarato: “Confermo. A me è capitato di sentirlo perché Omissis si era fatto male e per curarlo ci siamo sentiti diverse volte”).
A ciò va aggiunto che è la stessa e-mail inviata dall’
CP_5
in data 7/2/2020 per la
CP_2
[...]
a riportare in allegato sia la ricognizione di debito, sia la fattura pro forma, nella quale si
legge la causale “consulenza sportiva”. Al riguardo si veda la mail del 7 febbraio 2020, sotto riportata:
Controparte_5 <
Email_5
> 7 febbraio 2020 10:46
Rispondi a:
A:
Buongiorno,
Controparte_5 Email_5 >
Email_6
Come da Accordi inoltriamo la Proforma. Cordiali saluti
Controparte_7
[...]
si deve rilevare che questa mail dimostra l’inserimento organico dell’
CP_5
nella
compagine societaria, considerato che utilizza la mail aziendale , e smentisce la circostanza che egli si trovasse casualmente in loco.
Come da visura storica camerale (doc. 9 allegato da parte attrice), nell’oggetto sociale della
CP_2
[...]
sono ricomprese sia attività strettamente commerciali (es. “promozione, ricerche di
mercato ed i sondaggi, operazione nel settore della comunicazione), sia la “prestazione di servizi nel settore delle attività sportive”, ed in particolare “fermo rimanendo lo svolgimento delle funzioni di procuratore sportivo da parte di persone fisiche abilitate dal regolamento dell’attività di procuratore sportivo, la società provvede a fornire assistenza e consulenza in ordine alle attività connesse alle procure sportive, svolgendo tutte le attività di carattere preparatorio, istruttorio, strumentale, organizzativo e conseguendo i diritti economici e patrimoniali derivanti dagli incarichi conferiti ai procuratori sportivi; fornire assistenza e consulenza ai procuratori sportivi in ordine alle operazioni di gestione, negoziazione e/o cessione dei contratti sportivi relativi ad atleti professionisti”.
La dicitura “consulenza sportiva” esposta in fattura meglio attesta quindi questa seconda tipologia di attività, rilevando quale indice che meglio si conforma al fatto storico prospettato da parte opponente ed alle risultanze probatorie in sede di esame testimoniale; è opportuno aggiungere che la sottoscrizione del
documento in cui la
Parte_1
si riconosce debitrice della
Controparte_2
per la
somma di euro 20.000 oltre accessori riporta la stessa data (5/8/19) della sottoscrizione del contratto da
parte del calciatore Omissis con la
Parte_1
, con la presenza accertata e non contestata di
Controparte_5
suo procuratore fino al 2018 e in assenza di un’altra figura che potesse ricoprire in quel
momento il ruolo di agente sportivo regolarmente iscritto al Registro federale.
Si deve altresì rilevare che, benché parte convenuta ben sottolinei come la ricognizione di debito e la promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. abbiano l’effetto di dispensare colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale, l’esistenza di questo non possa che presumersi fino a prova contraria, non potendosi ravvisare né l’estinzione del rapporto sottostante, né altro mutamento ricavabile dal senso letterale della scrittura stipulate e prodotta in giudizio.
Correttamente parte attrice, riportandosi alla giurisprudenza di legittimità, evidenzia che “E’ certamente vero che il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria; essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (tra le tante, Cass. n. 18311/2003; Cass. n. 17423/2007; Cass. n. 7787/2010;
si veda in particolare, Cass. n. 20689/2016, secondo cui: La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”.
L’effetto processuale di inversione dell’onere probatorio a favore del promissario permane fintanto che non sia fornita prova contraria dalla parte su cui tale onere ricade. Fornendo il promittente la prova di un diverso rapporto da cui il debito trae origine, viene meno l’astrazione processuale operata dall’art. 1988 c.c., con la conseguenza che l’asserito creditore non può, per la sola esistenza della scrittura privata ricognitiva del debito, esimersi dall’onere di attivarsi per fornire il titolo necessario a sostenere la pretesa creditoria. (così Cass. 2091/2022: “con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento”).
Tale prova non è stata fornita dall’odierna chiamata in giudizio, la quale ha ritenuto sufficiente avvalersi della
presunzione di esistenza del debito e ha soltanto allegato in comparsa, senza fornire successivamente prova,
che il credito fosse dovuto a titolo di “consulenze di mercato ed in particolare per l’attività svolta dalla
[...]
Controparte_2
di indagine circa possibili sponsor sul territorio e di eventuale procacciamento degli
stessi”, o che la presenza dell’
CP_5
all’atto di sottoscrizione dell’accordo fosse “giustificata dalla
pregressa attività e dal rapporto amicale oramai instauratosi con il giocatore”.
Non è stato fornito alcun documento ( mail, lettere, messaggi whatsapp o altro) comprovante l’esistenza di
un incarico a svolgere attività di “ consulenze di mercato ed in particolare (per) l’attività svolta dalla
[...]
[..
[...]
Controparte_8
di indagine circa possibili sponsor sul territorio e di eventuale procacciamento degli
stessi”, né la prova di uno sponsor compulsato e di un affare procacciato.
Con riguardo invece al primo motivo in diritto presentato da parte opponente, la nullità del contratto di
mandato sportivo per mancata iscrizione nel Registro degli Agenti sportivi da parte della
CP_2
[...]
susseguente inesistenza al compenso, occorre evidenziare che:
-società ed asserito procuratore risultavano iscritti al registro Procuratori (in vigore dal 1/4/2015) e poi transitato il 24/7/2018 al registro provvisorio istituito il 26/6/2018 con validità fino al 11/6/2019, data di effettiva operatività del Regolamento Agenti sportivi CONI, così come documentato dalla Segreteria Commissione Procuratori Sportivi – Federazione Italiana Giuoco Calcio (doc. 10 parte attrice). Risulta in ogni
caso il deposito di un solo mandato conferito dal calciatore Omissis all’agente 19/8/2016 con scadenza il 31/8/2018.
Testimone_1
in data
-né la
Controparte_2
né CP_5
suo socio di minoranza risultano mai stati iscritti al
Registro nazionale Agenti sportivi e non lo sono tuttora per espressa ammissione. L’art. 1 c. 373 della legge
n. 205/2017,stabiliva che “E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Puo' iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneita'. E' fatta salva la validita' dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle societa' affiliate a una federazione sportiva professionistica e' vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullita' dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge (…)”.
-il Regolamento CONI del 2019 prescrive ex art. 1 punto 2, che “l’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti
coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini:
- della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica;
- della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
- el tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica”
ed ex art. 21, punto 6 che: “L’intervento di soggetti non iscritti al Registro e al Registro federale presso la Federazione di riferimento è, altresì, causa di nullità dei contratti di cui all’art. 1, comma 2, del presente Regolamento (L’iscrizione al Registro è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica)”.
-è la stessa legge dello Stato a dare rilevanza all’istituzione del Registro tenuto dal CONI, la cui iscrizione risulta obbligatoria per chiunque voglia esercitare le attività ivi riportate; del pari viene prevista l’invalidità/nullità dei contratti conclusi in violazione delle prescrizioni del Regolamento e dei requisiti formali che devono sussistere affinchè il mandato rilasciato all’agente sportivo produca i suoi effetti.
Va tenuto presente che dopo la previsione dell’articolo l’art. 1 c. 373 della legge n. 205/2017, è intervenuto
il DPCM 24 febbraio 2020 che all’articolo 1 prevede:
Art.1
Il Registro nazionale degli agenti sportivi
“ È istituito presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chiunque, in forza dì un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica”.
Il DPCM è intervenuto sui seguenti presupposti:
“ VISTO il Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);
(…)
RAVVISATA pertanto, in relazione all'applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2018 e s.m.i., l'esigenza di meglio specificare le previsioni afferenti la professione sportiva regolamentata di agente sportivo nell'ambito del sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali completate in altri Stati membri dell'UE al fine di armonizzare e facilitare la procedura, consentendo il riconoscimento automatico di titoli; formazione e prove che siano equivalenti, secondo le richiamate direttive dì cui al Decreto Legislativo 28 gennaio 2016, n. 15”
(…)
Come si può verificare il dettato normativo è rimasto immutato nella parte qui di rilievo;
E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto(…) il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.- art. 1 c. 373 della legge n. 205/2017;
“ È istituito presso il CONI il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto chiunque, in forza dì un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica; ii) della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica; iii) del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica”. – DPCM 24 febbraio 2020 , Registrato alla Corte dei Conti reg.ne - Succ. n. 527 -23 marzo 2020.
Dopo tale DPCM è ulteriormente intervenuto il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 37 che prevede
all’articolo 4:
Art. 4
Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi
-
- Presso il CONI è istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3.
(…)
3. Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo, conseguito a seguito del superamento dell'esame di abilitazione, ha carattere permanente ed è personale e incedibile.
All’articolo 2 ( Definizioni) del D.L. si chiarisce che :
- Ai fini del presente decreto, si intende per:
- agente sportivo: il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione;
(…)
- Registro nazionale degli agenti sportivi: il registro al quale deve essere iscritto l'agente sportivo, ai fini dello svolgimento della professione;
All’articolo 3 si specificano le funzioni di agente sportivo menzionate nell’articolo 4
-
- L'agente sportivo è il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.
-
- Le disposizioni del presente decreto definiscono i principi fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale e non attribuiscono all'agente sportivo competenze riservate agli avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
L’obbligo ( “ deve”) di iscrizione se si vogliono esercitare le attività tipiche indicate è quindi sancito dalla normativa statale e l’iscrizione costituisce il titolo abilitativo all'esercizio della professione di agente sportivo.
il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi, a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione e di autonomia negoziale invocato da parte convenuta trova un limite quando la prestazione espletata dal professionista rientri tra quelle riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale, il cui esercizio sia subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione, come nel caso in esame.
Con riguardo al secondo motivo presentato da parte attrice, la nullità del contratto di mandato sportivo per violazione delle norme federali sportive - inesistenza del diritto al compenso, come riportato nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo si rileva:
-L’attività svolta da
Controparte_2
el caso in esame è sussumibile nella fattispecie di attività
disciplinata dal Regolamento Agenti FIGC pubblicato il 13.6.2019, secondo cui l’Agente Sportivo abilitato in
ambito calcistico “mette in relazione due o più soggetti ai fini della:
- conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di prestazione sportiva professionistica;
- della conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
iii) del tesseramento dei professionisti presso la F.I.G.C.” (disposizioni preliminari)
Ai sensi dell’art. 2.5 “L’esercizio dell’attività di Agente Sportivo da parte di soggetti non iscritti al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, è causa di nullità dei contratti di cui ai punti i) e ii) delle Disposizioni preliminari”.
Aggiunge, l’art. 5.1 che “Nell’ambito dell’esercizio della sua attività, l’Agente Sportivo iscritto al Registro federale o alla Sezione speciale deve rispettare le disposizioni del Regolamento CONI degli Agenti sportivi, del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e degli statuti, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni delle autorità competenti della F.I.F.A. e della U.E.F.A.. L’Agente Sportivo deve assicurarsi che il suo nome sia indicato su qualsiasi contratto derivante da un'operazione conclusa con la sua intermediazione”.
Dispone, poi, l’art. 5.2 che “L'esercizio dell’attività di Agente Sportivo può avvenire anche per il tramite di una persona giuridica avente sede nel territorio dell’Unione Europea.
L’Agente Sportivo iscritto al Registro Federale o alla Sezioni speciale, che intenda esercitare la propria attività per il tramite di una società, deve richiederne l’iscrizione alla C.F.A.S. depositando, esclusivamente per via telematica, il modulo denominato “Dichiarazione delle Persone Giuridiche” disponibile sul sito ufficiale della F.I.G.C., unitamente a copia dell’atto costitutivo e dello statuto della società.
Ai fini dell’iscrizione, la società dovrà soddisfare le seguenti condizioni:
- la legale rappresentanza ed i poteri di gestione della società dovranno essere attribuiti all’Agente abilitato ad operare nell’ambito della F.I.G.C.;
- l’oggetto sociale dovrà essere limitato al solo svolgimento delle attività disciplinate dal Regolamento CONI Agenti Sportivi CONI e dal presente Regolamento e allo svolgimento di eventuali attività connesse o strumentali;
- la maggioranza assoluta del capitale sociale della società dovrà essere detenuta esclusivamente da soci
che siano Agenti abilitati ad operare nell’ambito della F.I.G.C.;
- nessuno dei soci deve essere legato da rapporto di coniugio, di parentela o di affinità fino al secondo grado,
con soci o con soggetti comunque aventi un’influenza su società di calcio italiane o estere;
- i soci non Agenti dovranno possedere e mantenere i requisiti del precedente articolo 2.2;
- i soci non devono possedere, in via diretta o mediata, partecipazioni in altre società aventi analogo oggetto;
- i soggetti non abilitati allo svolgimento dell’attività di Agente Sportivo legati a qualunque titolo con la
persona giuridica, potranno svolgere esclusivamente funzioni di carattere amministrativo;
- versare i diritti di segreteria pari ad € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per la copertura delle spese
inerenti le attività connesse alla tenuta e alla gestione del Registro…”
Stabilisce l’art. 5.3 che “Il contratto di mandato è il contratto stipulato e sottoscritto tra un agente sportivo e una società e/o un calciatore o, con entrambi, che contenga i requisiti minimi previsti dal Regolamento CONI degli Agenti sportivi e dal presente Regolamento.
L’incarico, in forma scritta, in forza del quale l’Agente sportivo mette in relazione le parti interessate per le finalità di cui ai nn. i), ii) e iii) delle Disposizioni Preliminari, è denominato “mandato”.
Il “mandato” deve essere accompagnato, a pena di nullità, dal “modello riepilogativo” (executive summary) scaricabile dal sito ufficiale della F.I.G.C. recante indicazione degli elementi essenziali del contratto.”
Infine, il penultimo comma dell’art. 5.4 prevede che “Nel caso in cui l’Agente sportivo agisca nell’interesse di più parti (società cedente, calciatore, società cessionaria), egli sarà tenuto a stipulare un Mandato con ciascuna parte interessata.
In tal caso l’Agente sportivo deve indicare chiaramente, mediante apposita dichiarazione, in ciascuno dei mandati l’esistenza del conflitto ed ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione.”
Ciò posto in ordine all'applicabilità delle regole dell'ordinamento sportivo, deve muoversi dal "principio in ragione del quale le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo necessariamente si riflettono sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi" (Cass. 17 marzo 2015, n. 5216); come già in Cass. 2004 / 3545:
“Le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi”.
In ogni caso, come emerge dagli appositi registri e come ammesso anche da parte opposta, né il sig.
CP_5
é la
Controparte_2
erano agenti del calciatore.
Mancando un contratto di mandato validamente depositato al tempo della stipula del contratto con la
Parte_1
La Parte_1
ne deriva l’inesistenza del diritto al compenso per assenza di mandato.
insiste per la restituzione della somma pagata in esecuzione del decreto ingiuntivo
provvisoriamente esecutivo, poiché, come da opposizione, si legge che “L’eventuale accoglimento dell’opposizione accerterebbe l’insussistenza della pretesa sostanziale del creditore, sostituendosi al decreto ingiuntivo opposto, che verrebbe caducato. Sebbene ad essere oggetto di riforma o cassazione non sia una sentenza, ma un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, si tratta in ogni caso di un titolo giudiziale che non può mantenere i propri effetti nell’ordinamento. Di conseguenza, come previsto dall’art. 336, comma 2, c.p.c. che estende gli effetti della riforma o cassazione della sentenza anche agli atti dipendenti dalla sentenza stessa, gli atti di esecuzione, spontanea o coattiva, compiuti in forza del decreto ingiuntivo revocato vengono travolti dalla sentenza di accoglimento dell’opposizione e di revoca del decreto, talchè lo spostamento patrimoniale risulta essere così privo di una valida causa (Cass. 21 novembre 2019, n. 30389).
Circa le modalità di esercizio del diritto a ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato, essendo
venuto meno il titolo giudiziale che giustificava lo spostamento patrimoniale, si è affermato che l’ingiunto
possa proporre la domanda di ripetizione nello stesso giudizio di opposizione (Cass. 21 novembre 2019, n. 30389).
L’opponente chiede, pertanto, che, con l’ accoglimento dell’ opposizione e di revoca del decreto ingiuntivo
opposto,
Controparte_2
venga condannata alla restituzione in favore della società
opponente della somma di € 28.015,71, oltre interessi dovuti dal giorno del pagamento (3.3.2021), “ stante la mala fede della società convenuta che aveva piena contezza di richiedere il pagamento di prestazioni eseguite come agente sportivo senza la relativa abilitazione, in violazione delle norme federali e senza essere l’agente del calciatore, tanto che, al fine di eludere i divieti di legge e di beneficiare dell’inversione dell’onere
della prova, ha ritenuto bene di far sottoscrivere alla
Parte_1
una generica ricognizione di debito”.
In definitiva, parte attrice- opponente ha dato prova che il riconoscimento di debito non riguardava un’attività di ricerca di sponsor, ma un’intermediazione per il tesseramento di un calciatore e della nullità del rapporto sottointeso alla ricognizione di debito, stante la previsione di tale specifica invalidità per il contratto di mandato sportivo instaurato tra calciatore e asserito procuratore non iscritto nell’apposito Registro; l’ipotesi caducatoria è prevista anche in caso di mancato rispetto delle regole di forma che il mandato deve
possedere, ma nel caso di specie rileva che la
Controparte_2
ed il suo tramite, socio
CP_5
, abbiano agito come procuratori sportivi senza possedere i requisiti previsti per esercitare utilmente tale posizione e che qualsiasi rapporto con il calciatore rappresentato sia da considerarsi nullo, dovendo ritenersi sufficiente la previsione della nullità del mandato per mancata iscrizione nel registro degli agenti sportivi.
Per tale ragione, evidenziata la nullità del rapporto da cui trae origine la ricognizione, occorre rilevare come questa non sia autonoma fonte di obbligazione (Cass. Civ. ord. n. 2091/22: “La promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell’art. 1988 c.c., un’astrazione meramente processuale della “causa debendi”, comportante una semplice “relevatio ab onere probandi” per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall’onere di provare l’esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino alla prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di promessa, ma della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull’obbligazione derivante dal riconoscimento”).
È provata da parte attrice l’incidenza del rapporto fondamentale, nullo, sulla ricognizione di debito e la non debenza di quanto ingiunto dall’odierno convenuto.
Posto che, come risulta dall’espletamento della prova testimoniale, la somma ingiunta è da attribuirsi
all’attività procuratoria svolta dal Sig.
CP_5
per agevolare il tesseramento del calciatore presso la
società
Parte_1
, al rilievo della nullità di tale attività per difetto dei requisiti di forma e sostanza
previsti dal Regolamento CONI e dall’ordinamento sportivo, si accompagna la mancanza in capo alla
[...]
Controparte_2
odierna opposta, del titolo legittimante a sostegno della propria pretesa creditoria.
Non è stato fornito dalla convenuta alcun elemento di prova circa la validità di un diverso rapporto da cui la ricognizione di debito trae origine: al riguardo non vi sono mail o altro tipo di comunicazioni o prove attestanti l’asserita ricerca di sponsor o comunque altra attività diversa dall’intermediazione nel tesseramento del calciatore, né la società avrebbe potuto instaurare un valido contratto di mandato sportivo con il calciatore mancando da parte sua l’iscrizione nell’apposito Registro degli Agenti Sportivi. Neppure è stata fornita la priva di pregressi rapporti negoziali con l’odierna opponente.
Va quindi accolta la domanda attorea di revoca del decreto ingiuntivo perché non più operativa la
presunzione di esistenza del debito per come proposto nel ricorso presentato dalla
CP_9
[...]
[...]
[...]
creditoria.
la quale non ha provato un diverso e valido rapporto che potesse sostenere la pretesa
Ne consegue l’accoglimento della richiesta di restituzione di quanto già versato da parte della
Parte_1
[...]
in esecuzione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Non è necessaria ulteriore attività istruttoria; in particolare accertata l’esatta natura dell’operazione sottostante al riconoscimento di debito e alla fattura prodotta non è necessario svolgere ulteriori approfondimenti sul documento 6 di parte opponente, contestato dalla controparte.
Alla soccombenza di parte convenuta consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate come
da dispositivo, tenuto conto dell’impegno professionale necessario e dell’attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti :
dichiara la nullità del contratto di mandato sportivo intercorso tra
Parte_1
e CP_2
[...]
per cui è causa; conseguentemente dichiara l’insussistenza del diritto alla provvigione in
capo a
CP_2 CP_2
per l’effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 468/2021
emesso dal Tribunale di Monza .
Condanna
Controparte_2
alla restituzione in favore di
Parte_1
della
somma di € 28.015,71, oltre interessi dovuti dal giorno del pagamento al saldo.
Dichiara tenuta e condanna
Controparte_2
alla rifusione delle spese di lite in favore di
Parte_1
che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% , IVA e
CPA ex lege, ed oltre ad euro 145,00 per spese esenti, disponendone il pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Rigetta ogni diversa eccezione, istanza, domanda. Sentenza esecutiva ex lege.
Monza, 31 luglio 2024.
Il giudice
Dottor Alessandro Rossato