TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SENTENZA N. 1815/2022 DEL 11/05/2022

 

 

 

Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Pasquale Ucci, ha pronunciato, la seguente



SENTENZA

nella  causa  iscritta  al  n.  4998/2021    del  R.G.A.C.,  avente  ad  oggetto Opposizione a decreto ingiuntiv, pendente

TRA



Parte_1 C.F._1


nato  il  20/08/1996  a  NAPOLI  (NA)     (c.f.:

), elett. dom. in via Regina Margherita n. 37 presso lo


studio dellAvv. Omissis  dal quale è rapp.  e dif. come da

procura in calce allatto introduttivo del giudizio;


 

 

 

 

Controparte_1


 

E

(c.f.:


 

 

 

P.IVA_1


OPPONENTE

 

 

), in persona del


legale rapp.te elett. dom. in VIALE KENNEDY 13 81031 AVERSA, presso lo studio dellAvv. Omissis  dal quale è rapp. e dif. in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;


 

 

CONCLUSIONI


OPPOSTA


Alludienza del 20/01/2022 le parti costituite concludevano riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate e la causa veniva trattenuta in decisione assegnando termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per le memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virdi quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.


Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di


[...]


CP_1                                             Parte_1


proponeva opposizione


avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2021 emesso dal tribunale di Napoli Nord in data 25.1.2021. Il credito azionato col ricorso monitorio, derivava dal mancato pagamento di alcune competenze professionali e l’opponente, oltre alcune questioni di merito quali il conflitto dinteresse tra la socieopposta e il calciatore opponente per avere la prima rappresentato anche la sociesportiva

 

 



                                                             


Salernitana, eccepiva lincompetenza di questo Tribunale rispetto al criterio del

c.d. foro del consumatore.


Si costituiva la


Controparte_1


contestando la


ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente e chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Ebbene,  come  tempestivamente  eccepito  da  parte  opponente,  non  p

ritenersi sussistente, nel caso di specie, la competenza per territorio di questo Ufficio Giudiziario adito col ricorso monitorio, atteso deve trovare applicazione il c.d. foro del consumatore.

Invero, la disciplina di protezione del consumatore non è limitata al caso in cui

il contratto sia concluso per iscritto con rinvio a condizioni generali o mediante moduli o formulari. Lo si evince dal disposto dell'art. 34, comma 5, e art.35 del codice del consumo (già artt. 1469 ter e quater cod. civ.), che elevano siffatte ipotesi a presupposto di applicazione di ulteriori disposizioni di tutela, così indirettamente qualificandole come meramente eventuali.

Peraltro, come la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare (confr.

Cass. civ. 9 giugno 2011, n. 12685), uno dei "considerando" di introduzione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio in data 5 aprile 1993, prevede espressamente che "il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto orale e di un contratto scritto". A ciò aggiungasi, quale ulteriore elemento sintomatico della particolare attenzione del legislatore alla preservazione, in favore del contraente debole, della concreta praticabilità della via giudiziaria, che gli artt. 63 e79 del Codice del consumo sanciscono l'inderogabilità della competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, a distanza, o aventi ad oggetto multiproprietà, così stabilendo una tutela ancora più forte di quella di cui all'art. 33, lett. u), posto che il foro ivi previsto pessere derogato attraverso una trattativa delle parti.

In particolare, l'applicabilita' della disciplina di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 1 e comma 2, lett. u), (c.d. Codice del consumo) e' stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a contratti singolarmente negoziati di prestazione d'opera professionale (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262); di appalto privato avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di bene immobile (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802).

Quanto, infine, alla questione relativa alla concreta applicabilità delle norme in tema di protezione del consumatore al rapporto dedotto nel presente giudizio appare condivisibile linterpretazione secondo cui il calciatore c.d. professionista, quale lavoratore subordinato, deve ritenersi attratto nella categoria dei consumatori atteso che il medesimo non perde la propria qualità di consumatore - ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) d.lg. 6 settembre 2005 n.

206  -  per  il  fatto  di  essersi  avvalso  dell'opera  di  un  agente  sportivo  per


 


questioni relative alla propria attività lavorativa in quanto l'attività di lavoro subordinato non è qualificabile come attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; sicché a tale controversia si applicano le regole in tema di foro del consumatore di cui all'art. 33 comma 2 lett. u) del citato decreto n. 206.

Rilevato   ch risulta   pacifico nonché   documentalmente   provato,   che

l’opponente è residente in Empoli e, dunque, la competenza per territorio sulla domanda proposta

da parte opposta apparteneva, in via esclusiva e inderogabile, al Tribunale di Firenze

sicché il decreto ingiuntivo opposto non potrà che essere revocato

2. Sulle spese di lite.

Le spese di lite possono essere compensate atteso che la questione relativa al riconoscimento della qualità di consumatore ai calciatori professionisti non trova univoche soluzioni nella giurisprudenza di merito e in quella sportiva

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4998/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto Opposizione  a decreto ingiuntivo  pendente tra


Parte_1                     ed


Controparte_1


ogni


contraria istanza disattesa così provvede:

1. accoglie l’opposizione; per l’effetto:

2. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 345/2021 emesso dal tribunale di Napoli Nord in data 25.1.2021 in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, essendo competente il Tribunale di Firenze;

  1. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale

di Firenze;

  1. compensa tra le parti le spese di lite Così deciso in Aversa, il 11/05/2022

il Giudice

Dott. Pasquale Ucci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parte_1           c.

21


Controparte_1                                       3

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