TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SENTENZA N. 1815/2022 DEL 11/05/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott. Pasquale Ucci, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4998/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto Opposizione a decreto ingiuntiv, pendente
TRA
Parte_1 C.F._1
nato il 20/08/1996 a NAPOLI (NA) (c.f.:
), elett. dom. in via Regina Margherita n. 37 presso lo
studio dell’Avv. Omissis dal quale è rapp. e dif. come da
procura in calce all’atto introduttivo del giudizio;
Controparte_1
E
(c.f.:
P.IVA_1
OPPONENTE
), in persona del
legale rapp.te elett. dom. in VIALE KENNEDY 13 81031 AVERSA, presso lo studio dell’Avv. Omissis dal quale è rapp. e dif. in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONCLUSIONI
OPPOSTA
All’udienza del 20/01/2022 le parti costituite concludevano riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate e la causa veniva trattenuta in decisione assegnando termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di 20 giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di
[...]
CP_1 Parte_1
proponeva opposizione
avverso il decreto ingiuntivo n. 345/2021 emesso dal tribunale di Napoli Nord in data 25.1.2021. Il credito azionato col ricorso monitorio, derivava dal mancato pagamento di alcune competenze professionali e l’opponente, oltre alcune questioni di merito quali il conflitto d’interesse tra la società opposta e il calciatore opponente per avere la prima rappresentato anche la società sportiva
Salernitana, eccepiva l’incompetenza di questo Tribunale rispetto al criterio del
c.d. foro del consumatore.
Si costituiva la
Controparte_1
contestando la
ricostruzione dei fatti offerta dall'opponente e chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Ebbene, come tempestivamente eccepito da parte opponente, non può
ritenersi sussistente, nel caso di specie, la competenza per territorio di questo Ufficio Giudiziario adito col ricorso monitorio, atteso deve trovare applicazione il c.d. foro del consumatore.
Invero, la disciplina di protezione del consumatore non è limitata al caso in cui
il contratto sia concluso per iscritto con rinvio a condizioni generali o mediante moduli o formulari. Lo si evince dal disposto dell'art. 34, comma 5, e art.35 del codice del consumo (già artt. 1469 ter e quater cod. civ.), che elevano siffatte ipotesi a presupposto di applicazione di ulteriori disposizioni di tutela, così indirettamente qualificandole come meramente eventuali.
Peraltro, come la Corte di Cassazione ha già avuto modo di precisare (confr.
Cass. civ. 9 giugno 2011, n. 12685), uno dei "considerando" di introduzione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio in data 5 aprile 1993, prevede espressamente che "il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto orale e di un contratto scritto". A ciò aggiungasi, quale ulteriore elemento sintomatico della particolare attenzione del legislatore alla preservazione, in favore del contraente debole, della concreta praticabilità della via giudiziaria, che gli artt. 63 e79 del Codice del consumo sanciscono l'inderogabilità della competenza territoriale del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, a distanza, o aventi ad oggetto multiproprietà, così stabilendo una tutela ancora più forte di quella di cui all'art. 33, lett. u), posto che il foro ivi previsto può essere derogato attraverso una trattativa delle parti.
In particolare, l'applicabilita' della disciplina di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 1 e comma 2, lett. u), (c.d. Codice del consumo) e' stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento a contratti singolarmente negoziati di prestazione d'opera professionale (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262); di appalto privato avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di bene immobile (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802).
Quanto, infine, alla questione relativa alla concreta applicabilità delle norme in tema di protezione del consumatore al rapporto dedotto nel presente giudizio appare condivisibile l’interpretazione secondo cui il calciatore c.d. professionista, quale lavoratore subordinato, deve ritenersi attratto nella categoria dei consumatori atteso che il medesimo non perde la propria qualità di consumatore - ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) d.lg. 6 settembre 2005 n.
206 - per il fatto di essersi avvalso dell'opera di un agente sportivo per
questioni relative alla propria attività lavorativa in quanto l'attività di lavoro subordinato non è qualificabile come attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale; sicché a tale controversia si applicano le regole in tema di foro del consumatore di cui all'art. 33 comma 2 lett. u) del citato decreto n. 206.
Rilevato che risulta pacifico, nonché documentalmente provato, che
l’opponente è residente in Empoli e, dunque, la competenza per territorio sulla domanda proposta
da parte opposta apparteneva, in via esclusiva e inderogabile, al Tribunale di Firenze
sicché il decreto ingiuntivo opposto non potrà che essere revocato
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite possono essere compensate atteso che la questione relativa al riconoscimento della qualità di consumatore ai calciatori professionisti non trova univoche soluzioni nella giurisprudenza di merito e in quella sportiva
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4998/2021 del R.G.A.C., avente ad oggetto Opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra
Parte_1 ed
Controparte_1
ogni
contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie l’opposizione; per l’effetto:
2. dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 345/2021 emesso dal tribunale di Napoli Nord in data 25.1.2021 in quanto emesso dal Giudice territorialmente incompetente, essendo competente il Tribunale di Firenze;
- fissa in mesi tre il termine per la riassunzione della causa avanti al Tribunale
di Firenze;
- compensa tra le parti le spese di lite Così deciso in Aversa, il 11/05/2022
il Giudice
Dott. Pasquale Ucci
Parte_1 c.
21
Controparte_1 3