TRIBUNALE DI NAPOLI– SENTENZA N. 131/2021 DEL 07/01/2021
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29421 del R.G.A.C.C. dell’anno 2016, trattenuta in decisione nell’udienza del 15/09/2020, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rimessa al Giudice per la decisione all’esito della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. e vertente
Parte_1
, (cod. fisc.
TRA
C.F._1
) nato a NAPOLI (NA) in
data 15/11/1976, residente in Napoli in Via Scarlatti, n. 134 e la
[...]
Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore,
Pt_1
[...]
, con sede in Napoli, alla via Scarlatti, 153, p. iva:
P.IVA_1
elettivamente
domiciliati in VIA S. FELICE, 16 80035 NOLA, presso lo studio dell’Avv.to
Omissis (cod. fisc.
C.F._2
), che li
rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione.
E
- ATTORI -
CP_1
(C.F.
C.F._3
) nato a Roma il 05/01/1989, ivi
residente alla via G. De Santis 3, elettivamente domiciliato in Lanciano presso lo
studio dell’Avv. Omissis (C.F.
C.F._4
– pec
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- fax 0872/714220) in forza di mandato rilasciato su
foglio separato da ritenersi parte integrante della comparsa di risposta.
CONCLUSIONI
- CONVENUTO -
All’udienza del 15/09/2020 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta
in atti.
Per parte attrice: “nel riportarsi integralmente al contenuto dell’atto di citazione, ai propri scritti difensivi, all’esito dell’inchiesta istruttoria ed ai documenti prodotti, conclude per l’accoglimento della stessa che, sulla scorta dei documenti (contratti di
prestazione sportiva) depositati dalla
Organizzazione_1
e dalla
Org_2
, quantifica in complessi € 16.050,00 (euro sedicimilacinquanta//00), oltre
IVA e oltre agli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, a partite dal 30 giugno per ogni singola stagione sportiva, così distinta: € 3.900,00, oltre IVA ed interessi, relativi alla
stagione sportiva 2015/2016, contratto concluso con la società
Org_3 . €
12.150,00, oltre IVA ed interessi, relativi alle stagioni sportive 2016/2017 e
2017/2018, contratto concluso con la società
Org_4
. Con vittoria di spese, e
competenze, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore. ”.
Per parte convenuta: “Voglia l’On. Tribunale rigettare la domanda attorea con condanna alle spese.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Con atto di citazione notificato in data 22.09.2016,
Parte_1
la Pt_1
Parte_3
convenivano nel presente giudizio,
CP_1
al fine di far
accertare e dichiarare che lo stesso aveva revocato senza giusta causa il mandato
conferito a
Parte_1
in data 05.12.2014 e, per l’effetto, ottenere la condanna al
pagamento, a titolo di risarcimento dei danni della somma corrispondente al 5% in relazione al contratto di prestazione sportiva, di durata biennale, concluso con la
Organizzazione_5
nel mese di giugno dell’anno 2015; in via gradata, veniva
chiesta la condanna del convenuto al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa.
A fondamento della pretesa gli istanti deducevano l’esistenza di un “contratto di
mandato” fra parte attrice e il sig.
CP_1
stipulato in data 05/12/2014 e scadente il
03/12/2016, vigente il Regolamento Agenti di
Organizzazione_6
che all’art. 18) ne
regolamentava la revoca. Che sig.
CP_1
con RAR del 15/05/2015 aveva revocato il
predetto mandato. Rilevavano la necessità, in caso di revoca, qualora il calciatore volesse invocare la giusta causa e non corrispondere alcunché all’agente revocato di adire - a pena di decadenza - nel termine di trenta giorni “l’organo arbitrale” istituito
presso la Commissione Agenti. Invocavano pertanto, in assenza dell’attivazione di tale procedura, come avvenuto nel caso di specie, il diritto dell’agente revocato a vedersi corrispondere il risarcimento del danno che nella citazione veniva individuato nella
percentuale del 5% da calcolarsi sul contratto concluso dal sig.
CP_1
con il
[...]
Org_5
nel periodo successivo alla revoca, riservandosi di chiedere con separato
giudizio i compensi per eventuali contratti di prestazione sportiva stipulati dal sig.
CP_1
entro la data di efficacia del contratto.
1.2. Con comparsa in data 31/12/2016 si costituiva in giudizio il sig.
CP_1
contestando l’avversa domanda. Contestava la portata dell’art. 18 del Regolamento agenti e la sua applicabilità al caso di specie ed evidenziando l’impossibilità per il sig.
CP_1
di attivare la procedura di cui all’art. 18) vecchio regolamento agenti di
calciatori
Org_6
Inoltre, inquadrato il contratto intervenuto tra il sig.
CP_1
ed il Dott.
Parte_1
nella fattispecie del contratto d’opera professionale,
sosteneva che e che il calciatore - odierno convenuto - poteva in ogni caso revocare il mandato a suo tempo conferito al procuratore sportivo senza che ne discendesse alcuna conseguenza risarcitoria qualora non addotta né provata la “giusta causa”, trattandosi di rapporto fiduciario. Concludeva, pertanto, per il rigetto dell’atto di citazione.
1.3. Con il deposito della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., veniva reiterata da parte attrice la richiesta istruttoria, già formulata nel corpo dell’atto di citazione, a
mezzo della quale veniva chiesto di ordinare, alla
Organizzazione_7
[...]
( Org_2
), con sede in Firenze, alla via Jacopo da Diacceto, 19, ed
alla
Organizzazione_1
, con sede in Milano, alla via Rosellini, 4,
l’esibizione in giudizio, ex art. 210 c.p.c., della copia del contratto di prestazione
sportiva stipulato dal signor
CP_1
, nel mese di giugno dell’anno 2015, con
la società
Org_5
militante nel campionato nazionale di
Org_2
e veniva
chiesta l’esibizione della copia del contratto di prestazione sportiva stipulato dal signor
CP_1
, nel mese di agosto dell’anno 2016, con la società
Organizzazione_8 ,
militante nel campionato Nazionale di Serie B.
1.4. All’udienza del 15.09.2020, svoltasi mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte, ai sensi dell’art. 83, co. 7, lettera h) D.L. 18/2020 e successive
modificazioni, parte attrice concludeva per l’accoglimento della domanda che, sulla
scorta dei documenti (contratti di prestazione sportiva) depositati dalla Org
Nazionale
Professionisti Serie B e dalla
Org_2
, quantificava in complessi € 16.050,00 (euro
sedicimilacinquanta//00), oltre IVA e oltre agli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, a partite dal 30 giugno per ogni singola stagione sportiva, così distinta: € 3.900,00, oltre IVA ed interessi, relativi alla stagione sportiva 2015/2016, contratto concluso con la
società
Org_3
; € 12.150,00, oltre IVA ed interessi, relativi alle stagioni
sportive 2016/2017 e 2017/2018, contratto concluso con la società
Org_4 .
2.1. Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della domanda risarcitoria relativa ai mancati compensi percepiti dall’attore per effetto della stipula da parte del calciatore del contratto di prestazione sportiva, nel mese di agosto dell’anno 2016, con la società
Organizzazione_8
, militante nel campionato Nazionale di Serie B. Detta domanda era
stata espressamente riservata ad un separato giudizio dagli attori come si desume dalla pagina 4 dell’atto introduttivo.
Giusta la testuale previsione dell'art. 99 c.p.c., chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. È dunque evidente, da un lato, che colui che, esposte determinate circostanze si riserva di proporre, in altro separato giudizio, le domande conseguenti a queste, non propone nel primo giudizio alcuna domanda. Ne deriva, pertanto, che ove, successivamente, la parte introduca nell'originario le domande come sopra riservate, la stessa non opera una "emendatio libelli", ma una vera e propria, vietata "mutatio libelli", dall'altro, che le domande riservate, per essere validamente sottoposte all'esame del giudice devono essere introdotte in giudizio con il rispetto delle regole del processo civile (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/06/2007, (ud. 16/05/2007, dep. 05/06/2007), n.13086).
2.2. Nella fattispecie parte attrice ha proposto la domanda originariamente riservata solo all’udienza di precisazione delle conclusioni del 29/09/2020 (segnatamente nelle note di trattazione scritta) e dunque tardivamente.
3.1. Così delimitato il thema decidendum, va osservato che la domanda proposta dagli attori si fonda su una richiesta di risarcimento danni da inadempimento contrattuale conseguente alla revoca, di un contratto di mandato di procuratore sportivo, operata in assenza di giusta causa onde l’applicabilità dell’ormai noto e consolidato principio in tema di riparto dell’onere della prova per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,
limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
3.2. Nella fattispecie risulta provato - oltre che non contestato - che il
Pt_1
(che ha
svolto e svolge l‘attività professionale di Procuratore sportivo iscritto nell’elenco della
Org_
, nell’ambito delle attività disciplinate dal Regolamento Agenti di
Org_6
[...]
vigente all’epoca dei fatti) in data 05 dicembre 2014 concludeva con il
calciatore professionista sig.
CP_1
un contratto di mandato, distinto dal
numero 4039, con scadenza 03 dicembre 2016.
Risulta poi che con raccomandata A.R. del 15.05.2015, il sig.
CP_1
revocava il mandato conferito, in data 05.12.2014, al dott.
Parte_1 .
3.3. Ciò premesso, alla fattispecie in esame va applicato per quanto ivi espressamente disciplinato il Regolamento agenti di calciatori del 2010 richiamato nel contratto sottoscritto dalle parti. Infatti, nel mandato stipulato in data 05/122014 (doc. 2 di parte attrice) è specificato che il rapporto intercorrente tra le parti sarebbe stato disciplinato dal vigente Regolamento agenti FIGC che era quello del 2010 ed all’uopo veniva espressamente richiamato nel contratto in questione anche l’art. 18 del Regolamento che disciplinava la revoca del mandato.
Non trova certamente fondamento la tesi della parte convenuta che sostiene che,
poiché il Regolamento Agenti di
Organizzazione_6
2010 ha avuto vigenza fino alla
data 30/03/2015 in quanto il successivo 01/04/2015 è entrato in vigore un nuovo regolamento denominato “Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo”, non sarebbe invocabile la procedura di cui all’art. 18) vecchio regolamento in quanto il nuovo non prevedeva più la procedura invocata da controparte circa la declaratoria di revoca per “giusta causa” del mandato (art. 18, vecchio regolamento) ed affidava alla
Organizzazione_9
– che ha natura di collegio arbitrale – i soli poteri
disciplinari nei confronti dei procuratori.
Va osservato al contrario che il contratto, per un verso, non opera un rinvio “mobile” alla Regolamentazione FIGC ma solo a quello “vigente” al momento della stipula del contratto di cui richiama proprio alcune disposizione, tra cui l’art. 18. Per altro verso, il Regolamento entrato in vigore in data 01.04.2015 non prevede alcuna norma che
disciplini per il passato e per i contratti già conclusi con l’ovvia applicazione del principio di irretroattività. Peraltro ipotizzare l’applicabilità del Regolamento Agenti
di Org_6
entrato in vigore dopo la stipula del contratto per effetto di disposizioni
transitorie contenute nel Regolamento violerebbe il principio di irretroattività dei regolamenti, sancito dall'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del codice civile, in assenza di una norma di legge, che autorizzi tale retroattività, anche implicitamente, con uno specifico rinvio ad una norma regolamentare attuativa.
La norme regolatrici del rapporto tra le parti devono pertanto essere rinvenute solo ed esclusivamente nel Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti e, dunque, in quello pubblicato con C.U. FIGC in data 8 aprile 2010.
3.4. Ciò posto, l'art. 18 del Regolamento agenti 2010 dispone che “il calciatore o la società può revocare l’incarico all’Agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r., presso la segreteria della Commissione Agenti, copia della comunicazione di revoca inviata all’Agente, unitamente all’attestazione postale di spedizione. […] Ove venga accertato dall’organo arbitrale che la revoca è avvenuta per giusta causa nulla è dovuto all’Agente ad alcun titolo. Il calciatore o la società che intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare l’azione di accertamento della giusta causa contro l’Agente interessato entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca”.
L'avvenuta tempestiva attivazione della procedura prevista dall'art. 18 comma 4, è il necessario strumento regolamentare pattizio atto a far accertare che la revoca è avvenuta con giusta causa.
La mancata attivazione di tale procedura vale dunque a qualificare l'avvenuta revoca come priva di giusta causa, con conseguente diritto dell'agente al risarcimento danni conseguenti all'illegittimo scioglimento del vincolo e, quindi, ove pattuita, a riscuotere la somma prevista a titolo di penale per il danno conseguente al mancato riconoscimento del previsto preavviso contrattualmente previsto.
3.5. È noto infatti che il contratto di mandato tra un procuratore sportivo e un calciatore professionista, configurandosi come contratto misto normativo, è disciplinato dalle norme codicistiche sul mandato, integrate dalle disposizioni del regolamento della
Organizzazione_10
(cfr. Cassazione civile sez. III, 20/09/2012,
n.15934; Cassazione civile sez. III, 17/03/2015, (ud. 03/12/2014, dep. 17/03/2015), n.5216).
3.6. L'art. 1725 c.c. in materia di “revoca del mandato oneroso” prevede che “(1) La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa”.
Come noto la ratio della norma è il risultato di quel giudizio di bilanciamento compiuto dal legislatore, volto alla ricerca di un punto di equilibrio tra la posizione del mandante, nel cui interesse il mandatario svolge la propria opera, e quella del mandatario stesso, il quale, nelle ipotesi di mandato oneroso, ha a sua volta un interesse alla stabilità del rapporto di mandato. Infatti, se da un lato l’ordinamento riconosce al titolare dell’interesse perseguito con il contratto di mandato, la possibilità di sciogliersi in ogni momento da tale rapporto sulla base di una sua indiscutibile valutazione sull’opportunità e sul vantaggio dell’operazione, d’altro canto, è opportuno tutelare il legittimo affidamento che il mandatario ripone nella stabilità del rapporto per cui, in caso di scioglimento anticipato senza giusta causa, il mandante è tenuto a risarcire i danni.
3.7. Va opportunamente osservato che le conseguenze non mutano anche inquadrando la prestazione del procuratore sportivo nell’ambito degli artt. 2229 e segg. cod. civ. Invero la giurisprudenza amministrativa ha definito il procuratore sportivo come un 'libero professionista che, avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico, cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore', e svolge 'un'attività inquadrabile nella categoria della prestazione d'opera professionale (ex art. 2229 cod. civ.), che ha come presupposto il rilascio di un ‘mandato senza rappresentanza' e come oggetto un'obbligazione di mezzi, e non di risultato' (TAR Lazio, Sez. IIIª-ter, n. 33428 del 11 novembre 2010). Inquadrata l'attività del procuratore sportivo nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 e ss.
Al riguardo la parte convenuta, sostiene che la norma dell'art. 1725 c.c. sarebbe inapplicabile in ipotesi di incarico professionale, in ragione delle norme speciali che
disciplinano il contratto d'opera intellettuale tra cui quelle che riguardano il recesso unilaterale del contratto dettate dall'art. 2237 c.c. per cui, in caso di recesso dal cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, non anche il mancato guadagno.
3.8. Va tuttavia osservato anche nei contratti di prestazione d’opera intellettuale, qualora vanga stabilita una durata dell’incarico, il recesso ante tempus non può che comportare il diritto del prestatore d'opera ai compensi pattuiti sino alla scadenza del termine, ovvero il diritto al risarcimento del danno. Ed invero, la previsione della facoltà di recesso "ad nutum" del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237 c.c., comma 1, non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa può essere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso. Pertanto, poiché in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass. 21 dicembre 2006 n. 27293; Cass. 29 novembre 2006 n. 25238; Cass. 1 ottobre 2008 n.
24367; Cass. 6 maggio 2000 n. 5738) oltre che il risarcimento del danno.
3.9. Nella fattispecie il contratto concluso in data 05 dicembre 2014 tra l’agente
sportivo dott.
Parte_1
ed il calciatore professionista sig.
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prevedeva il
termine di scadenza 03 dicembre 2016 ed è inequivocabile l’implicita esclusione del recesso ad nutum del rapporto tenuto conto del rinvio al Regolamento Agenti di
Organizzazione_6
vigente all’epoca dei fatti che subordinava il recesso prima del
rapporto all’accertamento arbitrale della giusta causa della revoca.
3.10. Ciò posto, è pacifico che la revoca si intende intervenuta senza giusta causa, non solo alla stregua del contenuto della lettera del 12/12/2014, che non ne fa menzione, ma anche perché il convenuto non ha attivato nei termini la procedura per far valere la giusta causa prevista dal regolamento. Nel caso che ci occupa, infatti, il signor
CP_1
non avendo dato inizio a tale azione di accertamento della giusta causa, nel
termine previsto dal citato art. 18, comma 4 del Regolamento, è incorso nella relativa decadenza.
3.11. Sussiste pertanto l’obbligo del convenuto a risarcire i danni patiti dal dott.
Parte_1
a seguito della revoca senza giusta causa del mandato del 05.12.2014.
Essi sono costituiti dal lucro cessante pari al corrispettivo che il dott.
Parte_1
(agente mandatario del sig. revocato senza giusta causa.
CP_1
avrebbe conseguito se il mandato non fosse stato
3.12. Al riguardo su istanza dell’attore è stato acquisito ai sensi dell’art. 210 c.p.c., la
e copia del contratto di prestazione sportiva stipulato dal signor rispettivamente, nel mese di giugno dell’anno 2015, con la società
CP_1
Org_5
militante nel campionato nazionale di
Org_2
Su tale istanza parte convenuta ha eccepito l’inammissibilità dell’ordine di esibizione. Eccezione cha va tuttavia disattesa. Invero l’istanza di parte attrice è specifica e dettagliata, si tratta di documentazione non acquisibile aliunde dall’attore posto che egli, essendo estraneo al contratto non può, di propria iniziativa, acquisirne una copia
presso la
Organizzazione_11
è rilevante ed
indispensabile al fine della quantificazione del compenso dovuto.
Sulla base della documentazione acquisita e nell’ambito del thema decidendum come circoscritto dall’attore nell’atto di citazione, il mancato guadagno corrispondente alla percentuale che avrebbe guadagnato in caso di mancata revoca illegittima revoca illegittima per effetto della stipula del contratto di prestazione sportiva concluso con
la società
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è pari ad € 3.900,00, oltre IVA.
3.13. Trattandosi di debito di valore - benché derivante da responsabilità per inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ., sez. III, 27/06/2016, n. 13225) - l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data della messa in mora (10/5/2016) ad oggi nonché gli interessi legali dalla data della messa in mora, calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712) .
Invero il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in
tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito. Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda (Cass. civ., Sez. III, 20/04/2009, n. 9338) o da altro atto idoneo alla costituzione in mora del debitore medesimo ex dell'art. 1219 c.c., 2° comma (Cass., civ., 25/09/1997, n. 9415).
Il credito risarcitorio complessivo della parte attrice ammonta pertanto alla somma di
€ 4.036,13 (Indice alla Decorrenza: 99,9 Indice alla Scadenza: 102 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,021 Totale Rivalutazione: € 81,90 Capitale Rivalutato: € 3.981,90 Totale Colonna Giorni: 1634 Totale Interessi: € 54,23 Rivalutazione + Interessi: € 136,13 Capitale Rivalutato + Interessi: € 4.036,13) oltre iva sul capitale di € 3.900,00.
4.1. Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come segue seguendo il c.d. “criterio del decisum” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007, Rv.598766, pagg.31 e s.). secondo il Decreto 10 marzo 2014,
n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM
37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 1.101 a € 5.200
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 405,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 405,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 810,00
Fase decisionale, valore medio: € 810,00
Compenso tabellare (valori medi) € 2.430,00
PROSPETTO FINALE |
|
Compenso tabellare |
€ 2.430,00 |
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) |
€ 364,50 |
Spese imponibili |
€ 150,00 |
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 |
€ 274,63 |
COMPENSO LIQUIDATO |
€ 3.219,13 |
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
-
- ACCERTA e DICHIARA che
CP_1
, ha revocato senza giusta causa
il mandato conferito a
Parte_1
in data 05.12.2014;
-
- CONDANNA
CP_1
al pagamento in favore di
Parte_1 , a
titolo di risarcimento dei danni patiti dall’attore della somma di € 4.036,13, oltre l’imposta sul valore aggiunto da calcolarsi sul capitale di € 3.900,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente ordinanza al saldo;
-
- CONDANNA
CP_1
alla refusione delle spese di lite in favore
dell’Avv. Omissis , quale procuratore antistatario di parte
attrice che
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in complessivi in € 3.219,13 (di cui € € 274,63 per
esborsi, € 150,00 per spese non documentabili, € 2.430,00 per compensi di avvocato ed € 364,50 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014,
n. 55) oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute.
Napoli lì 04/01/2021
|
dr. Paolo Andrea Vassallo