TRIBUNALE DI NAPOLI– SENTENZA N. 131/2021 DEL 07/01/2021

 

 

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

 

SECONDA SEZIONE CIVILE

 

 

 

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 29421 del R.G.A.C.C. dell’anno 2016, trattenuta in decisione nell’udienza del 15/09/2020, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rimessa al Giudice per la decisione all’esito della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. e vertente


 

 

Parte_1


 

, (cod. fisc.


TRA

 

C.F._1


 

) nato a NAPOLI (NA) in


 

data  15/11/1976,  residente  in  Napoli  in  Via  Scarlatti,  n.  134  e  la


[...]


 

Parte_2


in persona del legale rappresentante pro tempore,


Pt_1


 

[...]


, con sede in Napoli, alla via Scarlatti, 153, p. iva:


P.IVA_1


elettivamente


 

domiciliati  in  VIA  S.  FELICE,  16  80035  NOLA,  presso  lo  studio  dell’Avv.to


 

Omissis  (cod. fisc.


C.F._2


), che li


 

rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione.

 

 

 

E


 

 

- ATTORI -


 

CP_1


(C.F.


C.F._3


) nato a Roma il 05/01/1989, ivi


 

residente alla via G. De Santis 3, elettivamente domiciliato in Lanciano presso lo


 

studio     dell’Avv.     Omissis      (C.F.


C.F._4


–     pec


 

Email_1


- fax 0872/714220) in forza di mandato rilasciato su


 

foglio separato da ritenersi parte integrante della comparsa di risposta.

 

 

 

CONCLUSIONI


 

 

- CONVENUTO -


 

All’udienza del 15/09/2020 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta


in atti.

 

Per parte attrice: nel riportarsi integralmente al contenuto dell’atto di citazione, ai propri scritti difensivi, all’esito dell’inchiesta istruttoria ed ai documenti prodotti, conclude per l’accoglimento della stessa che, sulla scorta dei documenti (contratti di


prestazione sportiva) depositati dalla


Organizzazione_1


e dalla


 

Org_2


, quantifica in complessi € 16.050,00 (euro sedicimilacinquanta//00), oltre


 

IVA e oltre agli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, a partite dal 30 giugno per ogni singola stagione sportiva, così distinta: € 3.900,00, oltre IVA ed interessi, relativi alla


stagione sportiva 2015/2016, contratto concluso con la società


Org_3          . €


 

12.150,00,  oltre  IVA  ed  interessi,  relativi  alle  stagioni  sportive  2016/2017  e


 

2017/2018, contratto concluso con la società


Org_4


. Con vittoria di spese, e


 

competenze,  oltre  IVA,  CPA  e  spese  generali,  con  attribuzione  al  sottoscritto procuratore. ”.

Per  parte  convenuta:  Voglia  lOn.  Tribunale  rigettare  la  domanda  attorea  con condanna alle spese.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


 

1.1.  Con atto di citazione notificato in data 22.09.2016,


Parte_1


la    Pt_1


 

Parte_3


convenivano nel presente giudizio,


CP_1


al fine di far


 

accertare e dichiarare che lo stesso aveva revocato senza giusta causa il mandato


 

conferito a


Parte_1


in data 05.12.2014 e, per l’effetto, ottenere la condanna al


 

pagamento, a titolo di risarcimento dei danni della somma corrispondente al 5% in relazione al contratto di prestazione sportiva, di durata biennale, concluso con la


Organizzazione_5


nel mese di giugno dell’anno 2015; in via gradata, veniva


 

chiesta la condanna del convenuto al pagamento di una somma, a titolo di risarcimento dei danni, da determinarsi in via equitativa.

A fondamento della pretesa gli istanti deducevano l’esistenza di un “contratto di


 

mandato” fra parte attrice e il sig.


CP_1


stipulato in data 05/12/2014 e scadente il


 

03/12/2016, vigente il Regolamento Agenti di


Organizzazione_6


che all’art. 18) ne


 

regolamentava la revoca. Che sig.


CP_1


con RAR del 15/05/2015 aveva revocato il


 

predetto mandato. Rilevavano la necessità, in caso di revoca, qualora il calciatore volesse invocare la giusta causa e non corrispondere alcuncall’agente revocato di adire - a pena di decadenza - nel termine di trenta giorni l’organo arbitrale” istituito


presso la Commissione Agenti. Invocavano pertanto, in assenza dell’attivazione di tale procedura, come avvenuto nel caso di specie, il diritto dell’agente revocato a vedersi corrispondere il risarcimento del danno che nella citazione veniva individuato nella


percentuale del 5% da calcolarsi sul contratto concluso dal sig.


CP_1


con il


[...]


 

Org_5


nel periodo successivo alla revoca, riservandosi di chiedere con separato


 

giudizio i compensi per eventuali contratti di prestazione sportiva stipulati dal sig.


 

CP_1


entro la data di efficacia del contratto.


 

1.2.  Con  comparsa  in  data  31/12/2016  si  costituiva  in  giudizio  il  sig.


CP_1


 

contestando l’avversa domanda. Contestava la portata dellart. 18 del Regolamento agenti e la sua applicabilial caso di specie ed evidenziando l’impossibilità per il sig.


CP_1


di attivare la procedura di cui all’art. 18) vecchio regolamento agenti di


 

calciatori


Org_6


Inoltre, inquadrato il contratto intervenuto tra il sig.


CP_1


 

ed  il  Dott.


Parte_1


nella  fattispecie  del  contratto  d’opera  professionale,


 

sosteneva che e che il calciatore - odierno convenuto - poteva in ogni caso revocare il mandato a suo tempo conferito al procuratore sportivo senza che ne discendesse alcuna conseguenza risarcitoria qualora non addotta né provata la giusta causa”, trattandosi di rapporto fiduciario. Concludeva, pertanto, per il rigetto dellatto di citazione.

1.3.  Con il deposito della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c., veniva reiterata da parte attrice la richiesta istruttoria, già formulata nel corpo dell’atto di citazione, a


mezz della   quale   veniva   chiesto   di   ordinare alla


Organizzazione_7


 

[...]


(  Org_2


), con sede in Firenze, alla via Jacopo da Diacceto, 19, ed


 

alla


Organizzazione_1


, con sede in Milano, alla via Rosellini, 4,


 

l’esibizione in giudizio, ex art. 210 c.p.c., della copia del contratto di prestazione


 

sportiva stipulato dal signor


CP_1


, nel mese di giugno dellanno 2015, con


 

la società


Org_5


militante nel campionato nazionale di


Org_2


e veniva


 

chiesta l’esibizione della copia del contratto di prestazione sportiva stipulato dal signor


 

CP_1


, nel mese di agosto dell’anno 2016, con la società

Organizzazione_8   ,


 

militante nel campionato Nazionale di Serie B.

 

1.4.  All’udienza del 15.09.2020, svoltasi mediante il deposito telematico di sintetiche note  scritte,  ai  sensi  dell’art.  83,  co.  7,  lettera  h)  D.L.  18/2020  e  successive

modificazioni, parte attrice concludeva per l’accoglimento della domanda che, sulla


scorta dei documenti (contratti di prestazione sportiva) depositati dalla Org


Nazionale


Professionisti Serie B e dalla


Org_2


, quantificava in complessi € 16.050,00 (euro


 

sedicimilacinquanta//00), oltre IVA e oltre agli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, a partite dal 30 giugno per ogni singola stagione sportiva, così distinta: € 3.900,00, oltre IVA ed interessi, relativi alla stagione sportiva 2015/2016, contratto concluso con la


società


Org_3


; € 12.150,00, oltre IVA ed interessi, relativi alle stagioni


 

sportive 2016/2017 e 2017/2018, contratto concluso con la società


Org_4        .


 

2.1.  Va preliminarmente rilevata l’inammissibilità della domanda risarcitoria relativa ai mancati compensi percepiti dall’attore per effetto della stipula da parte del calciatore del contratto di prestazione sportiva, nel mese di agosto dell’anno 2016, con la società


Organizzazione_8


, militante nel campionato Nazionale di Serie B. Detta domanda era


 

stata espressamente riservata ad un separato giudizio dagli attori come si desume dalla pagina 4 dell’atto introduttivo.

Giusta la testuale previsione dell'art. 99 c.p.c., chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente. È dunque evidente, da un lato, che colui che, esposte determinate circostanze si riserva di proporre, in altro separato giudizio, le domande conseguenti a queste, non propone nel primo giudizio alcuna domanda. Ne deriva, pertanto, che ove, successivamente, la parte introduca nell'originario le domande come sopra riservate, la stessa non opera una "emendatio libelli", ma una vera e propria, vietata "mutatio libelli", dall'altro, che le domande riservate, per essere validamente sottoposte all'esame del giudice devono essere introdotte in giudizio con il rispetto delle regole del processo civile (cfr. Cassazione civile sez. III, 05/06/2007, (ud. 16/05/2007, dep. 05/06/2007), n.13086).

2.2.  Nella fattispecie parte attrice ha proposto la domanda originariamente riservata solo all’udienza di precisazione delle conclusioni del 29/09/2020 (segnatamente nelle note di trattazione scritta) e dunque tardivamente.

3.1.  Così delimitato il thema decidendum, va osservato che la domanda proposta dagli attori si fonda su una richiesta di risarcimento danni da inadempimento contrattuale conseguente alla revoca, di un contratto di mandato di procuratore sportivo, operata in assenza di giusta causa onde l’applicabilità dell’ormai noto e consolidato principio in tema di riparto dell’onere della prova per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza,


limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).


3.2.  Nella fattispecie risulta provato - oltre che non contestato - che il


Pt_1


(che ha


 

svolto e svolge l‘attività professionale di Procuratore sportivo iscritto nellelenco della


Org_


, nellambito delle attività disciplinate dal Regolamento Agenti di


Org_6


 

[...]


vigente all’epoca dei fatti) in data 05 dicembre 2014 concludeva con il


 

calciatore professionista sig.


CP_1


un contratto di mandato, distinto dal


 

numero 4039, con scadenza 03 dicembre 2016.

 

Risulta  poi  che  con  raccomandata  A.R.  del  15.05.2015,  il  sig.


 

 

CP_1


 

revocava il mandato conferito, in data 05.12.2014, al dott.


Parte_1        .


 

3.3.  Ciò premesso, alla fattispecie in esame va applicato per quanto ivi espressamente disciplinato il Regolamento agenti di calciatori del 2010 richiamato nel contratto sottoscritto dalle parti. Infatti, nel mandato stipulato in data 05/122014 (doc. 2 di parte attrice) è specificato che il rapporto intercorrente tra le parti sarebbe stato disciplinato dal vigente Regolamento agenti FIGC che era quello del 2010 ed all’uopo veniva espressamente richiamato nel contratto in questione anche l’art. 18 del Regolamento che disciplinava la revoca del mandato.

Non trova certamente fondamento la tesi della parte convenuta che sostiene che,


 

poiché il Regolamento Agenti di


Organizzazione_6


2010 ha avuto vigenza fino alla


 

data 30/03/2015 in quanto il successivo 01/04/2015 è entrato in vigore un nuovo regolamento denominato Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, non sarebbe invocabile la procedura di cui allart. 18) vecchio regolamento in quanto il nuovo non prevedeva più la procedura invocata da controparte circa la declaratoria di revoca pergiusta causa” del mandato (art. 18, vecchio regolamento) ed affidava alla


Organizzazione_9


che ha natura di collegio arbitrale – i soli poteri


 

disciplinari nei confronti dei procuratori.

 

Va osservato al contrario che il contratto, per un verso, non opera un rinvio mobilealla Regolamentazione FIGC ma solo a quello vigenteal momento della stipula del contratto di cui richiama proprio alcune disposizione, tra cui l’art. 18. Per altro verso, il Regolamento entrato in vigore in data 01.04.2015 non prevede alcuna norma che


disciplini per il passato e per i contratti gconclusi con l’ovvia applicazione del principio di irretroattività. Peraltro ipotizzare l’applicabilità del Regolamento Agenti


di     Org_6


entrato in vigore dopo la stipula del contratto per effetto di disposizioni


 

transitorie contenute nel Regolamento violerebbe il principio di irretroattività dei regolamenti, sancito dall'art. 11 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del codice civile, in assenza di una norma di legge, che autorizzi tale retroattività, anche implicitamente, con uno specifico rinvio ad una norma regolamentare attuativa.

La norme regolatrici del rapporto tra le parti devono pertanto essere rinvenute solo ed esclusivamente nel Regolamento Agenti di Calciatori vigente all’epoca dei fatti e, dunque, in quello pubblicato con C.U. FIGC in data 8 aprile 2010.

3.4.  Ciò posto, l'art. 18 del Regolamento agenti 2010 dispone che il calciatore o la società può revocare l’incarico all’Agente con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r., presso la segreteria della Commissione Agenti, copia della comunicazione di revoca inviata all’Agente, unitamente all’attestazione postale di spedizione. [] Ove venga accertato dall’organo arbitrale che la revoca è avvenuta per giusta causa nulla è dovuto all’Agente ad alcun titolo. Il calciatore o la società che intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare l’azione di accertamento della giusta causa contro l’Agente interessato entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca.

L'avvenuta tempestiva attivazione della procedura prevista dall'art. 18 comma 4, è il necessario strumento regolamentare pattizio atto a far accertare che la revoca è avvenuta con giusta causa.

La mancata attivazione di tale procedura vale dunque a qualificare l'avvenuta revoca come priva di giusta causa, con conseguente diritto dell'agente al risarcimento danni conseguenti all'illegittimo scioglimento del vincolo e, quindi, ove pattuita, a riscuotere la somma prevista a titolo di penale per il danno conseguente al mancato riconoscimento del previsto preavviso contrattualmente previsto.

3.5.  È noto infatti che il contratto di mandato tra un procuratore sportivo e un calciatore professionista, configurandosi come contratto misto normativo, è disciplinato dalle norme codicistiche sul mandato, integrate dalle disposizioni del regolamento della


 

Organizzazione_10


(cfr.  Cassazione  civile  sez.  III,  20/09/2012,


 

n.15934; Cassazione civile sez. III, 17/03/2015, (ud. 03/12/2014, dep. 17/03/2015), n.5216).

3.6.  L'art. 1725 c.c. in materia di revoca del mandato oneroso” prevede che (1) La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa”.

Come noto la ratio della norma è il risultato di quel giudizio di bilanciamento compiuto dal legislatore, volto alla ricerca di un punto di equilibrio tra la posizione del mandante, nel cui interesse il mandatario svolge la propria opera, e quella del mandatario stesso, il quale, nelle ipotesi di mandato oneroso, ha a sua volta un interesse alla stabilità del rapporto di mandato. Infatti, se da un lato lordinamento riconosce al titolare dell’interesse perseguito con il contratto di mandato, la possibilità di sciogliersi in ogni momento da tale rapporto sulla base di una sua indiscutibile valutazione sull’opportunità e sul vantaggio dell’operazione, d’altro canto, è opportuno tutelare il legittimo affidamento che il mandatario ripone nella stabilità del rapporto per cui, in caso di scioglimento anticipato senza giusta causa, il mandante è tenuto a risarcire i danni.

3.7.  Va opportunamente osservato che le conseguenze non mutano anche inquadrando la prestazione del procuratore sportivo nell’ambito degli artt. 2229 e segg. cod. civ. Invero la giurisprudenza amministrativa ha definito il procuratore sportivo come un 'libero professionista che, avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico, cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore', e svolge 'un'attività inquadrabile nella categoria della prestazione d'opera professionale (ex art. 2229 cod. civ.), che ha come presupposto il rilascio di un ‘mandato senza rappresentanza' e come oggetto un'obbligazione di mezzi, e non di risultato' (TAR Lazio, Sez. IIIª-ter, n. 33428 del 11 novembre 2010). Inquadrata l'attività del procuratore sportivo nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 e ss.

Al riguardo la parte convenuta, sostiene che la norma dell'art. 1725 c.c. sarebbe inapplicabile in ipotesi di incarico professionale, in ragione delle norme speciali che


disciplinano il contratto d'opera intellettuale tra cui quelle che riguardano il recesso unilaterale del contratto dettate dall'art. 2237 c.c. per cui, in caso di recesso dal cliente, al prestatore d'opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l'opera eseguita, non anche il mancato guadagno.

3.8.  Va tuttavia osservato anche nei contratti di prestazione d’opera intellettuale, qualora vanga stabilita una durata dell’incarico, il recesso ante tempus non può che comportare il diritto del prestatore d'opera ai compensi pattuiti sino alla scadenza del termine, ovvero il diritto al risarcimento del danno. Ed invero, la previsione della facoltà di recesso "ad nutum" del cliente nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, quale contemplata dall'art. 2237 c.c., comma 1, non ha carattere inderogabile e, quindi, è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa una tale facoltà di recesso fino al termine del rapporto, ragion per cui anche l'apposizione di un termine ad un rapporto di collaborazione professionale continuativa pessere sufficiente ad integrare la deroga convenzionale alla suddetta facoltà di recesso così come disciplinata dalla legge, senza che a tal fine sia propriamente necessario pervenire alla conclusione di un patto specifico ed espresso. Pertanto, poiché in assenza di pattuizioni diverse o di giusta causa, l'apposizione di un termine finale determina in modo vincolante la durata del rapporto, nel caso di recesso unilaterale dal contratto da parte del committente il prestatore ha il diritto di conseguire il compenso contrattualmente previsto per l'intera durata del rapporto (Cass. 21 dicembre 2006 n. 27293; Cass. 29 novembre 2006 n. 25238; Cass. 1 ottobre 2008 n.

24367; Cass. 6 maggio 2000 n. 5738) oltre che il risarcimento del danno.

 

3.9.  Nella fattispecie il contratto concluso in data 05 dicembre 2014 tra  l’agente


 

sportivo dott.


Parte_1


ed il calciatore professionista sig.


CP_1


prevedeva il


 

termine di scadenza 03 dicembre 2016 ed è inequivocabile l’implicita esclusione del recesso ad nutum del rapporto tenuto conto del rinvio al Regolamento Agenti di


Organizzazione_6


vigente all’epoca dei fatti che subordinava il recesso prima del


 

rapporto all’accertamento arbitrale della giusta causa della revoca.

 

3.10.  Ciò posto, è pacifico che la revoca si intende intervenuta senza giusta causa, non solo alla stregua del contenuto della lettera del 12/12/2014, che non ne fa menzione, ma anche perché il convenuto non ha attivato nei termini la procedura per far valere la giusta causa prevista dal regolamento. Nel caso che ci occupa, infatti,  il signor


 

CP_1


non avendo dato inizio a tale azione di accertamento della giusta causa, nel


 

termine previsto dal citato art. 18, comma 4 del Regolamento, è incorso nella relativa decadenza.

3.11.  Sussiste pertanto l’obbligo del convenuto a risarcire i danni patiti dal  dott.


 

Parte_1


a seguito della revoca senza giusta causa del mandato del 05.12.2014.


 

Essi sono costituiti dal lucro cessante pari al corrispettivo che il dott.


Parte_1


 

(agente mandatario del sig. revocato senza giusta causa.


CP_1


avrebbe conseguito se il mandato non fosse stato


3.12.  Al riguardo su istanza dell’attore è stato acquisito ai sensi dell’art. 210 c.p.c., la


 

e copia del contratto di prestazione sportiva stipulato dal signor rispettivamente, nel mese di giugno dell’anno 2015, con la società


CP_1

 

Org_5


militante nel campionato nazionale di


Org_2


 

Su tale istanza parte convenuta ha eccepito l’inammissibilità dell’ordine di esibizione. Eccezione cha va tuttavia disattesa. Invero l’istanza di parte attrice è specifica e dettagliata, si tratta di documentazione non acquisibile aliunde dall’attore posto che egli, essendo estraneo al contratto non può, di propria iniziativa, acquisirne una copia


presso  la


Organizzazione_11


è  rilevante  ed


 

indispensabile al fine della quantificazione del compenso dovuto.

 

Sulla base della documentazione acquisita e nell’ambito del thema decidendum come circoscritto dall’attore nell’atto di citazione, il mancato guadagno corrispondente alla percentuale che avrebbe guadagnato in caso di mancata revoca illegittima revoca illegittima per effetto della stipula del contratto di prestazione sportiva concluso con


la società


Org_3


è pari ad € 3.900,00, oltre IVA.


 

3.13.  Trattandosi di debito di valore - benché derivante da responsabilità per inadempimento contrattuale (cfr. Cass. civ., sez. III, 27/06/2016, n. 13225) - l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data della messa in mora (10/5/2016) ad oggi noncgli interessi legali dalla data della messa in mora, calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza (Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/95 n.1712) .

Invero il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in


tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, cod. civ., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito. Invece, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda (Cass. civ., Sez. III, 20/04/2009, n. 9338) o da altro atto idoneo alla costituzione in mora del debitore medesimo ex dell'art. 1219 c.c., 2° comma (Cass., civ., 25/09/1997, n. 9415).

Il credito risarcitorio complessivo della parte attrice ammonta pertanto alla somma di

 

€ 4.036,13 (Indice alla Decorrenza: 99,9 Indice alla Scadenza: 102 Raccordo Indici: 1 Coefficiente di Rivalutazione: 1,021 Totale Rivalutazione: € 81,90 Capitale Rivalutato: € 3.981,90 Totale Colonna Giorni: 1634 Totale Interessi: € 54,23 Rivalutazione + Interessi: € 136,13 Capitale Rivalutato + Interessi: € 4.036,13) oltre iva sul capitale di € 3.900,00.

4.1. Le spese di lite, da distrarsi, seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come segue seguendo il c.d. “criterio del decisum” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19014 del 11/09/2007, Rv.598766, pagg.31 e s.). secondo il Decreto 10 marzo 2014,

n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM

 

  1. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.

 

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 1.101 a € 5.200

 

 

 

Fase                                                                                                              Compenso

Fase di studio della controversia, valore medio:                                             € 405,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio:                                                  € 405,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:                                             € 810,00

Fase decisionale, valore medio:                                                                       € 810,00

 

Compenso tabellare (valori medi)       € 2.430,00


 

PROSPETTO FINALE

 

 

Compenso tabellare

 

 

€ 2.430,00

Spese generali ( 15% sul compenso totale )

€ 364,50

Spese imponibili

€ 150,00

Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72

€ 274,63

 

 

COMPENSO LIQUIDATO

 

 

€ 3.219,13

 

P.Q.M.

 

il  Tribunale  definitivamente  pronunciando,  ogni  diversa  domanda  ed  eccezione respinta, così provvede:


    1. ACCERTA e DICHIARA che

CP_1


, ha revocato senza giusta causa


 

il mandato conferito a


Parte_1


in data 05.12.2014;


 

    1. CONDANNA

CP_1


al pagamento in favore di


Parte_1         , a


 

titolo di risarcimento dei danni patiti dallattore della somma di € 4.036,13, oltre l’imposta sul valore aggiunto da calcolarsi sul capitale di € 3.900,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente ordinanza al saldo;


    1. CONDANNA

CP_1


alla refusione delle spese di lite in favore


 

dell’Avv. Omissis , quale procuratore antistatario di parte


 

attrice che


Pt_4


in complessivi in € 3.219,13 (di cui € € 274,63 per


 

esborsi, € 150,00 per spese non documentabili, € 2.430,00 per compensi di avvocato ed € 364,50 per rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014,

n. 55) oltre Iva e Cpa come per legge e se dovute.

 

 


Napoli lì 04/01/2021


 

Il Giudice

 

dr. Paolo Andrea Vassallo

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it