TRIBUNALE DI NAPOLI– SENTENZA N. 3545/2022 DEL 07/04/2022
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12055 del R.G.A.C.C. dell’anno 2020, trattenuta in decisione nell’udienza del 28/12/2021, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rimessa al Giudice per la decisione all’esito della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. e vertente
Parte_1
TRA
, nato a Torino il 24.10.66, titolare dell'omonima ditta
corrente in Roma, Via F. Borgatti n. 2 – 00191 Roma, P.IVA rappresentato e difeso dagli Avv.ti Omissis (Pec :
P.IVA_1 [...]
Email_1
; email :
Email_2
- C.F.
C.F._1
[...]
) del foro di Roma e Omissis del foro di Vibo Valentia ed
elettivamente domiciliato in Napoli, Via Cariati n.25/F, presso lo studio dell'Avv.
Omissis , CF: all’atto di citazione in riassunzione.
Controparte_1
C.F._2
E
, per delega rilasciata in calce
- ATTORE/ OPPOSTO -
con sede in Napoli (Na), Via del
Maio di Porto n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente del
C.d.A., Cav.
Parte_2
P. IVA
P.IVA_2
rappresentata e difesa, in
forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, dall’Avv. Omissis del Foro di Bologna (C.F.
C.F._3
, telefax 051/0267509, pec:
Email_3
, con domicilio eletto presso e nello Studio
del predetto, in Bologna (Bo), Via De’ Marchi n. 4/2.
CONCLUSIONI
- CONVENUTO/OPPONENTE -
All’udienza del 28/12/2021 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.
Per parte attrice: “In via principale: a) Accertare e dichiarare, in virtù dei fatti meglio
descritti nella precedente narrativa, il diritto del Sig.
Parte_1
titolare
dell’omonima ditta a ricevere il pagamento del residuo importo a lui ancora dovuto in virtù dell’esatto espletamento del mandato procuratorio inter partes; b) Per l’effetto,
condannare la società
Parte_3
al pagamento, in favore del Sig.
Parte_1
[...]
della somma di € 703.800,00 (cosi determinata come in fattura: € 690.000,00
sorte; € 151.800,00 Iva 22%; - € 138.000,00 R.A.), oltre interessi moratori dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo; c) Rigettare integralmente la domanda
riconvenzionale con la quale la
Parte_4
ha richiesto la condanna
del Sig.
Parte_1
alla restituzione dell’importo complessivo a lui già
corrisposto di € 1.010.000,00 oltre Iva o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla corresponsione della somma in saldo, perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto, non trovando, altresì e peraltro, presupposto nella disciplina della ripetizione dell’indebito la richiesta di interessi al tasso di mora. Con vittoria di spese, competenze ed onorari." ”.
Per parte convenuta: ““Voglia l’Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito accertare e dichiarare la risoluzione ipso iure e/o risoluzione per grave inadempimento e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità del negozio di mandato tra agente e società n. 0909, datato 22/09/2013, e, per l’effetto, respingere qualsivoglia
domanda proposta dal Sig.
Parte_1
in via subordinata, sempre nel merito
accertare e dichiarare che nessuna attività è stata posta in essere dal Sig.
Parte_1
[...]
in favore della
Parte_3
e, per l’effetto, respingere qualsivoglia
domanda proposta dal Sig.
Parte_1
in ogni caso respingere le domande tutte
avanzate dal Sig.
Parte_1
nei confronti della
Parte_3
in quanto
infondate in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, che quest’ultima nulla deve al Sig.
Parte_1
in via riconvenzionale accertare e dichiarare l’erroneità ed
infondatezza del pagamento effettuato dalla
Pt_3 Parte_3
al Sig.
Parte_1
[...]
costituente indebito oggettivo, e, per l’effetto, condannare quest’ultimo alla
restituzione, in favore dell’opponente, dell’importo complessivo di € 1.010.000,00, oltre IVA, o della diversa somma che riterrà di giustizia, oltre interessi ex D.lgs 231/2002, dalla corresponsione della somma al saldo. Con vittoria delle spese di lite”.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Su istanza del Sig. emetteva, a carico della
Parte_1
Parte_3
il Tribunale di Roma, in data il 20/03/2017, decreto di ingiunzione n. 6884/2017 – n.
R.G. 14688/2017, depositato il 22/03/2017, di pagamento della somma di € 703.800,00, oltre interessi legali come da domanda, nonché spese della procedura siccome ivi liquidate.
1.2. La ragione di credito sulla base della quale veniva emessa l’ingiunzione era costituita dal compenso dovuto in virtù di contratto di mandato conferito su modulo
federale, perfezionato il 22/09/2013 tra l’Agente di Calciatori e Società, Sig.
Parte_1
[...]
e la
Parte_3
avente ad oggetto l’opera di assistenza nella fase di
negoziazione e conclusione del rinnovo contrattuale con il calciatore
Persona_1
[...]
- poi perfezionatosi - nel quale le parti avevano stabilito il compenso a favore
dell’Agente, in caso di perfezionamento dell’affare, pari ad € 1.700.000,00, oltre IVA, da corrispondersi in n. 7 soluzioni, siccome ivi indicate e dei quali il Club calcistico
aveva corrisposto al Sig.
Pt_1
la somma di € 1.010.000,00, oltre IVA, entro la
scadenza concordata, omettendo di saldare le ulteriori rate di cui al contratto.
1.3. La
Parte_3
opponeva siffatto decreto ingiuntivo, eccependo, in via
pregiudiziale, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.
1.4. All’esito dell’udienza del 10 gennaio 2020, il Tribunale Civile di Roma - Sez. XI, emetteva la sentenza n. 560/2020 (pubblicata lo stesso 10 gennaio 2020), con la quale dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli.
1.5. Il Sig.
Parte_1
manifestando l’intenzione di proseguire il giudizio per
sentire pronunciare nel merito la condanna di parte convenuta, citava in riassunzione,
il 08/06/2020, la
Parte_3
avanti al Tribunale di Napoli, per ottenere
dunque la condanna della società Part Parte_3
al pagamento, in favore del Sig.
Parte_1
della somma di € 703.800,00 (così determinata come in fattura: €
690.000,00 sorte; € 151.800,00 Iva 22%; - € 138.000,00 R.A.), oltre interessi moratori dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.
1.6. Si costituiva, nel presente giudizio, la
Parte_3
eccependo: a)
illegittimità ed infondatezza del credito azionato, per asserito conflitto di interessi dell’attore invocando la nullità e/o risoluzione del mandato; b) l'infondatezza del credito azionato sotto i diversi profili della mancanza di prova dell'attività svolta dal mandatario e della carenza dei presupposti per la maturazione del diritto; c) l'infondatezza del credito azionato per grave inadempimento dell'attore opposto. La società calcistica convenuta instava poi in via riconvenzionale - previo accertamento
della natura indebita del pagamento effettuato dalla
Parte_3
al Sig.
Parte_1
- per la condanna dell’attore alla restituzione dell’importo
complessivo di € 1.010.000,00, oltre IVA, o della diversa somma, oltre interessi ex D.lgs 231/2002, dalla corresponsione della somma al saldo.
2.1. La domanda attorea è fondata. Va premesso che la domanda proposta dal sig.
Pt_1
si fonda su una richiesta di pagamento del residuo del corrispettivo di un
contratto di mandato conferito su modulo federale, perfezionato il 22/09/2013 tra
l’Agente di Calciatori e Società, Sig.
Parte_1
e la
Parte_3
onde
la sicura l’applicabilità dell’ormai noto e consolidato principio in tema di riparto dell’onere della prova per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
2.2. Nella fattispecie - contrariamente a quanto eccepito dalla Società calcistica convenuta in punto di mancanza di prova dell'attività svolta dal mandatario e di carenza dei presupposti per la maturazione del diritto - è pacifica e documentale la sussistenza della fonte negoziale del diritto di credito azionato e l’attività svolta dal mandatario.
2.3. Risulta infatti che in data 22 Settembre 2013 la società calcistica
Parte_3
conferiva all’agente di calciatori
Parte_1
(agente abilitato dalla
Org_1
apposito mandato su modulo federale sportivo standard, affinché questi, nell'interesse della società, prestasse la propria opera di assistenza nella fase di negoziazione e
conclusione del rinnovo contrattuale con il calciatore
Persona_1
(cfr. All.1
fasc. att.) in conformità all'allora vigente Regolamento per l’Esercizio dell’Attività di
Agenti di Calciatori pubblicato sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 100/A dell' 8 aprile
2010. Quale corrispettivo dell’attività oggetto di mandato, veniva pattuito che la
[...]
Parte_3
corrispondesse all’esponente la somma complessiva e forfettaria di €
1.700.000 + Iva da pagarsi con le seguenti modalità: 250.000,00 + IVA entro il 31.10.2013 250.000,00 + IVA entro il 28.02.2014 250.000,00 + IVA entro il
31.10.2014 250.000,00 + IVA entro il 28.02.2015 250.000,00 + IVA entro il
31.10.2015 250.000,00 + IVA entro il 28.02.2016 200.000,00 + IVA entro il
31.10.2016.
2.4. Risulta poi che, il rinnovo del contratto con il calciatore
Per_1
si perfezionava
effettivamente (cfr. All. 3 fasc. att.). Dal contratto sportivo sottoscritto in data 2
Ottobre 2013 dal calciatore Omissis e dal
Organizzazione_2
, era
rappresentato dal Sig.
Parte_1
2.5. Risulta infine che il Club calcistico ha già corrisposto al Sig.
Pt_1
parte del
compenso dovuto per il suddetto contratto di mandato pagando all’attore l’importo di
€ 1.010.000,00, oltre IVA.
2.6. Data per provata la fonte negoziale dell’obbligazione e compiutamente allegato l’inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell’onere della prova, il debitore opponente era gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò che non è avvenuto, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
3.1. Ed infatti la Società convenuta sostiene che l’attore avrebbe agito in conflitto di invocando la nullità e/o risoluzione del mandato. A supporto di tale costruzione
difensiva la convenuta prospetta che il Sig.
Parte_1
al momento del
conferimento dell'incarico sarebbe stato anche agente "di fatto" del calciatore
Per_1
ed avrebbe sottoscritto la dichiarazione di trasparenza predisposta dalla Società in maniera mendace. Ciò si desumerebbe, sempre secondo la prospettazione difensiva,
dalla circostanza che il sig.
Pt_1
che era stato agente del calciatore, in una serie di
articoli di carta stampata ebbe a rilasciare interviste in cui, pur non essendolo
formalmente, parlava quale Agente "di fatto" del calciatore
Per_1
La società lamenta
dunque che l’attore avrebbe perseguito non già gli interessi della Società SSC Napoli
Par bensì quelli del calciatore, facendogli ottenere un rinnovo contrattuale a condizioni economiche esagerate e sproporzionate. Da ciò la convenuta fa discendere la nullità del contratto ovvero la sua risoluzione per grave inadempimento e/o l'annullamento per dolo del medesimo.
3.2. La posizione della società calcistica non ha fondamento. Giova premettere che, le parti nel contratto di cui si discute hanno fatto riferimento esplicito alle norme dettate dalla FIGC e in particolare alle norme del vigente Regolamento Agenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 100/A dell' 8 aprile 2010 emendato con le modifiche apportate dal C.U. n. 142/A del 03/03/2011, in atti.
3.3. L’art. 16, comma 8, del suddetto Regolamento Agenti, prevede che “gli Agenti di calciatori hanno l’obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività. Un Agente di calciatori in ogni trattativa può rappresentare solo gli interessi di una parte. In particolare, ad un Agente è vietato avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli Agenti delle altre parti coinvolti nel trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro”.
L’art. 20, comma 2 e 7 stabiliscono che “E’ vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società…. Salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, sono nulli i contratti stipulati dall’Agente con calciatori e società, in violazione dei precedenti commi 2 e 6”.
3.4. L’art. 19, comma 8, del Regolamento, poi, dispone che “l’Agente in ogni caso informa il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, allegando al contratto una apposita dichiarazione. Nel caso in cui l’informazione non sia stata resa tempestivamente, e comunque prima della conclusione del contratto, il calciatore o la società possono risolvere il rapporto con l’Agente senza che sia dovuto alcun indennizzo ed ottenere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto all’Agente”.
3.5. La disposizioni regolamentari stabiliscono dunque una ipotesi di nullità del contratto di mandato qualora il conflitto di interessi sia “reale” ovvero sia quando l’Agente di una parte abbia un mandato o altro tipo di accordo di cooperazione con la
controparte tale da comportare comunque interessi condivisi; accanto all’ipotesi di nullità del contratto perché vietato dalla legge (per conflitto reale) il Regolamento prevede l’ipotesi di conflitto di interessi “atipico o anche potenziale” che impone all’Agente solo un obbligo informativo la cui violazione comporta la risoluzione del contratto per inadempimento dell’Agente.
3.6. Orbene nessuna delle due ipotesi appare configurata nel caso di specie. Invero, per dimostrate la sussistenza di un conflitto di interessi “reale” comportante la nullità del contratto di mandato perché vietato dall’ordinamento sportivo la società convenuta
avrebbe dovuto fornire la prova, anche presuntiva, che il sig.
Pt_1
agisse nelle
trattative per il rinnovo contrattuale del calciatore
Per_1
su mandato (anche non
formalizzato e dunque “di fatto”) di quest’ultimo e quindi avrebbe dovuto provare un
accordo (anche di fatto) con il quale il del calciatore.
Pt_1
si fosse impegnato a curare gli interessi
3.7. Nulla di tutto ciò è stato tuttavia provato. A tal fine non possono certamente fornire la prova di tale accordo obbligatorio gli articoli di carta stampata prodotti da
parte conventa, relativi ad interviste rilasciate dal Sig.
Parte_1
In essi, infatti,
la qualifica di “agente” del calciatore
Per_1
viene attribuita dai vari giornalisti e
giammai dichiarata dal sig.
Pt_1
Il tenore delle suddette dichiarazioni riportate dagli
articoli del periodo successivo al settembre 2013 in cui il sig.
Pt_1
ebbe a rilasciare
inerenti le trattative per il rinnovo contrattuale di
Per_1
ed il suo stato di salute dopo
l’infortunio non provano in alcun modo che il
Pt_1
avesse un accordo di assistenza
del calciatore
Per_1
per il rinnovo contrattuale ma ben si spiegano con il pacifico
rapporto - come si vedrà ampiamente conosciuto dalla società sportiva - che negli anni
l’attore aveva avuto con il calciatore, posto che il
Pt_1
in effetti era stato l'Agente
del calciatore (in epoca precedente ai fatti di causa) e proprio per questa ragione (cioè per i suoi "buoni rapporti" col calciatore) la Società convenuta si era rivolta a lui per
ottenere il rinnovo contrattuale di
Per_1
Che il
Pt_1
abbia rilasciato dichiarazioni
ed anche indiscrezioni sulla posizione contrattuale e sportiva del calciatore non prova pertanto che egli fosse l’agente del calciatore ma prova i suoi buoni rapporti con esso ben conosciuti peraltro dal Club.
3.8. Non va poi ignorato il fatto che non risulta né dedotto né provato che il
Pt_1
abbia mai ricevuto alcun compenso o utilità per l’attività di “agente di fatto” del
calciatore
Per_1
non potendosi ipotizzare che tale prestazione sia avvenuta a titolo
gratuito, tenuto conto dei rilevanti interessi patrimoniali in gioco.
3.9. Anzi e per converso il dato documentale è del tutto contrario all’ipotesi presuntiva paventata da parte convenuta, posto che risulta dal contratto sportivo sottoscritto in
data 2 Ottobre 2013 dal calciatore
Per_1
e dal
Organizzazione_2
che il calciatore
Per_1
era rappresentato ed assistito dall'Agente
Testimone_1
e che pertanto il
calciatore si è avvalso di altro Agente anch'egli regolarmente investito dell'incarico ed
iscritto (al n. 910) presso l'allora Albo degli Agenti della Org_
. Risulta peraltro che
l'Agente
Testimone_1
aveva ricevuto apposito incarico procuratorio dal
calciatore
Per_1
in data 25 Settembre 2013, mediante sottoscrizione di "Mandato tra
Calciatore Professionista e Agente", su modulo federale FIGC n. 4579 prodotto in atti sub Doc. 13 cit. allegato alla Memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc di parte attrice.
3.10. Escluso dunque che possa ritenersi la sussistenza di un conflitto di interessi reale
derivante da un accordo di collaborazione tra il
Pt_1
e Per_1
al momento del
rinnovo contrattuale è parimenti da escludere che sussista l’ipotesi del conflitto di interessi atipico o potenziale.
3.11. Una situazione di conflitto ricorre quando il rappresentante, in violazione dei doveri di imparzialità ed indipendenza, anziché tendere alla tutela degli interessi del rappresentato, persegua i suoi propri interessi o quelli altrui, incompatibili con quelli del rappresentato, di modo tale che la salvaguardia di tali interessi impedisca al primo di tutelare adeguatamente gli interessi del dominus.
3.12. Le circostanze indicate dalla parte convenuta non risultano idonee a dimostrare, col rigore necessario, l'esistenza di un tale conflitto, anche alla luce del fatto la documentazione agli atti di causa dimostra che le finalità per le quali la società
calcistica ebbe ad incaricare il compiutamente realizzate.
Pt_1
- il rinnovo contrattuale - sono state
3.13. Emerge infatti che la
Parte_3
avendo intenzione di rinnovare il contratto con
il calciatore
Per_1
- che era in scadenza di contratto e pertanto a giugno 2014 si
sarebbe liberato a parametro zero, senza alcun corrispettivo per la
Parte_3 -
contattò il sig.
Pt_1
che in passato era stato agente del giocatore, al fine di
concludere un nuovo contratto di più lunga durata. Emerge inoltre che la società, prima
di conferire il mandato dichiarò di conoscere che il
Pt_1
non fosse più agente del
giocatore, all’uopo chiedendone conferma, dichiarandosi per ciò solo (e cioè per non
essere più il
Pt_1
agente del giocatore) disponibile ad affidarsi alle competenze del
Pt_1
Ed infatti con email del 21 Settembre 2013 (Cfr. All. 10 fasc. att..) indirizzata
al Sig.
Parte_1
e, per conoscenza, anche al Sig.
Persona_2
(all'epoca
Direttore Sportivo di
Parte_3
, il Dr.
Persona_3
(Amministratore
Delegato della
Parte_3
scriveva: "Caro
Pt_1
, ci risulta che ormai da
tempo non sia più in essere il mandato di rappresentanza tra Te ed il nostro calciatore
Per_1
. Al riguardo ti chiedo cortesemente di confermarci tale circostanza al fine di
affidarti, visti i tuoi buoni rapporti con il calciatore in questione, il mandato di Org_3
finalizzato alla conclusione di un nuovo e più lungo rapporto contrattuale tra Org_3 e
Per_1 .
3.14. Emerge altresì - è ciò è dedotto dalla stessa
Parte_3
-
- che il calciatore
colombiano, dopo essere tesserato, per la prima volta in Italia, dall’
Org_4
nel luglio 2009, poiché si era messo in mostra nel primo campionato italiano, fu
acquistato dalla
Parte_3
L’atleta, quindi, disputava alcune stagioni
soddisfacenti con la maglia del Napoli, tanto che nell’estate 2013, era appetito “dai migliori club europei” (cfr. comparsa di risposta). Era chiaro dunque l’interesse del Napoli - e ciò emerge dalla corrispondenza in atti - di provvedere al rinnovo del contratto del giocatore prima della sua scadenza ed in tempi rapidi per evitare che il giocatore si svincolasse o si legasse per la stagione successiva ad altri club che erano interessati alle sue prestazioni.
In tal senso si giustifica chiaramente la scelta della società di affidarsi ai servigi del
sig.
Pt_1
che, come noto alla società, “conoscendo approfonditamente il calciatore,
poteva vantare un buon ascendente sullo stesso nell’ottica del rinnovo da proporgli” (cfr. comparsa di risposta), il che permetteva di concludere l’affare in termini rapidi e con una corsia preferenziale rispetto ad altri Club.
Pertanto in data 22 Settembre 2013 la società calcistica
Parte_3
conferiva
all’agente di calciatori
Parte_1
(agente abilitato dalla
Org_1
apposito
mandato su modulo federale sportivo, affinché questi, nell'interesse della società, prestasse la propria opera di assistenza nella fase di negoziazione e conclusione del
rinnovo contrattuale con il calciatore
Persona_1
e l’Agente sottoscriveva
una dichiarazione con la quale confermava l’estraneità di qualsivoglia rapporto
professionale con il calciatore.
L’obbiettivo del rinnovo contrattuale in tempo utile per anticipare la concorrenza fu
pertanto raggiunto dal
Pt_1
tanto che in data 2 Ottobre 2013 le parti giunsero alla
conclusione dee contatto sottoscritto dal calciatore
Per_1
Organizzazione_2
(cfr. All. 3 fasc. att.) in cui il primo, cioè
Per_1
era rappresentato ed assistito
dall'Agente
Testimone_1
mentre il Org_ , dal Sig.
Parte_1
Che vi fosse pertanto una posizione di conflitto di interessi tra il
Pt_1
e la
[...]
Pt_3
o che il
Pt_1
abbia perseguito nell’affare interessi in conflitto con la
mandante è certamente smentito anche a livello di mera ipotesi, giacché il
Pt_1
pose
in essere esattamente e positivamente le attività per cui era stato incaricato dalla Società, raggiungendo l’obbiettivo per cui era stato dato mandato.
3.15. Sul punto va poi chiarito che le deduzioni della convenuta circa la onerosità dell’ingaggio del giocatore (il qualdruplo del quanto percepito prima ed il secondo
ingaggio della squadra dopo il giocatore
Persona_4
), oltre ad essere rimesse a
valutazioni e logiche di mercato del tutto opinabili (peraltro in contrasto con quanto asserito dalla stessa società che ha sostenuto che al momento del rinnovo il calciatore era molto richiesto), non possono avere alcuna portata inferenziale nel senso di
dimostrare che il
Pt_1
abbia perseguito interessi del calciatore a danno della società.
Invero la deduzione, che si arresta a livello si mera illazione non supportata da alcun dato probatorio, quandanche provata non potrebbe in alcun modo far presumere la situazione di conflitto di interessi posto che, ai sensi dell’art. 2729 c.c. le presunzioni semplici sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Nella fattispecie la presunzione difetta di tutti i caratteri: della precisione, in quanto la valutazione dell’ingaggio del giocatore è un dato del tutto incerto; della gravità, in quanto è di tutta evidenzia che la decisione sul riconoscere l’ingaggio del giocatore in tale misura è stata con ogni probabilità sottoposta agli organi della Società che - trattandosi di club calcistico non certo sprovveduto ma, al contrario, storico e blasonato - avrà avuto certamente le competenze per valutare la convenienza dell’affare in relazione al valore del giocatore; della concordanza, in quanto, come detto, contrasta con altri elementi istruttori che palesano la assenza di conflitto di interessi e la corretta esecuzione del mandato nell’interesse della società e come da essa voluto.
3.16. Le osservazioni che precedono consentono di ritenere del tutto insussistente il paventato inadempimento dell’Agente ai propri obblighi di diligenza e di indipendenza.
3.17. Come parimenti è destituita di fondamento, per le medesime ragioni, l’eccezione della convenuta che riguarda l’annullamento del contratto di mandato per dolo per avere asseritamente sottaciuto la situazione di conflitto di interessi.
Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, “nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal "deceptor" e le conseguenze da essa prodotte sul "deceptus", verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il "deceptor" di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza (cfr Cass. 2008 n. 16663)”.
Il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l' annullamento del contratto, solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito; pertanto, il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto (v. Cass. n. 11009/18). Nella fattispecie in esame sono del tutto assenti sia il requisito degli artifizi, o raggiri o la malizia e astuzia adoperati dall’attore sia l’induzione in errore dell'altra parte e duqnue il vizio del consenso (v. Cass. n.18931/16).
4.1. Ciò conduce il Tribunale all’esame dell’ultimo motivo di opposizione che la
difesa della
Parte_3
attinente alla paventata sussistenza di un inadempimento
dell’Agente che la convenuta addebita sulla base dell’osservazione per cui il
Pt_1
avrebbe dovuto acquisire informazioni circa le condizioni fisiche dell’atleta e le sue prospettive professionali e per aver fatto rinnovare il contratto di prestazione sportiva con un calciatore infortunato e/o potenzialmente lungodegente. Da notare che la difesa
Parte_3
-
- che si dilunga nella narrazione riguardante gli infortuni, asseritamente
dovuti a pregresse patologie, le defezioni del calciatore dopo il rinnovo contrattuale e
la sua progressiva svalutazione sportiva ed economica - pone tale osservazione anche a base della indicazione presuntiva del lamentato conflitto di interessi dell’attore.
4.2. La posizione della
Parte_3
appare tuttavia manifestamente infondata. Va in
primo luogo osservato che i problemi di salute che la convenuta addebita a situazioni pregresse del calcatore (calcificazioni dovute a una precedente operazione effettuata otto anni prima in Colombia) e che sarebbero state sottaciute nei sintomi dal calciatore prima del rinnovo contrattuale, non vi è alcuna prova che fossero a conoscenza del
Pt_1
4.3. In secondo luogo il Tribunale non può fare meno di rilevare come appaia poco concepibile che un Club calcistico blasonato, che rientra tra le società calcistiche più importanti del panorama calcistico mondiale e che pertanto, con ogni evidenza, dispone dei migliori staff medici specializzati, possa addebitare la mancata conoscenza delle condizioni di salute di un suo calciatore, in forze nella prima squadra da ben quattro anni e pertanto sotto il costante controllo dello staff medico della società, ad una omessa acquisizione di informazioni da parte di un Agente sportivo che, non solo non ha alcuna competenza medica, ma non aveva certamente le medesime possibilità di controllo quotidiano che la società aveva sulle condizioni del calciatore.
4.4. Ogni ulteriore osservazione ed approfondimento sulle condizioni del calciatore
Per_1
al momento del rinnovo contrattuale appaiono pertanto ultronee ed irrilevanti
posto che, quandanche sussistente la condizione di giocatore infortunato o malato al momento del rinnovo contrattuale, essa avrebbe dovuto e potuto agevolmente
(certamente più dell’attore) essere a conoscenza della
Parte_3
Trattasi invero di
eccezione ex art. 1460 c.c. che deve essere valutata anche in relazione al secondo comma del medesimo articolo per cui “non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. Nella fattispecie l’eccezione appare certamente contraria a buona fede.
5.1. Per quanto detto la società convenuta deve essere condannata al pagamento in
favore del sig.
Pt_1
della somma (nel quantum non oggetto di specifica
contestazione) di € 703.800,00 (come determinata in fattura: € 690.000,00 sorte; € 151.800,00 Iva 22%; - € 138.000,00 R.A.).
5.2. Sulla somma, come sopra individuata, debbono riconoscersi gli interessi di mora dalla data di costituzione in mora avvenuta in data 16 Gennaio 2017 (All.6 fasc. att.).
5.3. Gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. (inserito dall'art. 17, 1° comma, D.L. 12 settembre
2014 n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n. 162).
5.4. Conseguentemente la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta va integralmente rigettata.
6.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018.
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 520.001 a € 1.000.000
Fase |
Compenso |
Fase di studio della controversia, valore medio: |
€ 4.388,00 |
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: |
€ 2.895,00 |
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: |
€ 9.023,00 |
Fase decisionale, valore medio: |
€ 7.631,00 |
Compenso tabellare |
€ 23.937,00 |
PROSPETTO FINALE |
|
Compenso tabellare |
€ 23.937,00 |
Spese generali ( 15% sul compenso totale ) |
€ 3.590,55 |
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 |
€ 1.713,00 |
COMPENSO LIQUIDATO |
€ 29.240,55 |
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda |
ed eccezione |
respinta, così provvede: |
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-
accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, CONDANNA la parte convenuta
-
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
tempore, al pagamento in favore di
Parte_1
, della somma di €
703.800,00, oltre interessi legali dal 16/01/2017 fino al saldo effettivo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.;
-
-
- RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla
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Controparte_1
[...]
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- CONDANNA la
-
Controparte_1
alla refusione delle
spese di lite in favore di
Parte_1
, che liquida in € 29.240,55, oltre Iva
e Cpa come per legge se dovute.
Napoli lì 06/04/2022
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dr. Paolo Andrea Vassallo