TRIBUNALE DI NAPOLI– SENTENZA N. 3545/2022 DEL 07/04/2022

 

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

 

SECONDA SEZIONE CIVILE

 

 

 

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 12055 del R.G.A.C.C. dell’anno 2020, trattenuta in decisione nell’udienza del 28/12/2021, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rimessa al Giudice per la decisione all’esito della scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. e vertente


 

 

Parte_1


TRA

 

,  nato  a  Torino  il  24.10.66,  titolare  dell'omonima  ditta


 

corrente  in  Roma,  Via  F.  Borgatti  n.  2   00191  Roma,  P.IVA rappresentato  e          difeso  dagli                          Avv.ti          Omissis (Pec      :


P.IVA_1 [...]


Email_1


; email :


Email_2


- C.F.


C.F._1


 

[...]

)  del  foro  di  Roma  e  Omissis   del  foro  di  Vibo  Valentia    ed


 

elettivamente domiciliato in Napoli, Via Cariati n.25/F, presso lo studio dell'Avv.


 

Omissis , CF: all’atto di citazione in riassunzione.

 

 

 

 

Controparte_1


C.F._2

 

 

 

 

 

E


, per delega rilasciata in calce

 

 

 

- ATTORE/ OPPOSTO -

 

 

 

con sede in Napoli (Na), Via del


 

Maio di Porto n. 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente del


 

C.d.A., Cav.


Parte_2


P. IVA


P.IVA_2


rappresentata e difesa, in


 

forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione, dall’Avv.  Omissis del Foro di Bologna (C.F.


C.F._3


, telefax 051/0267509, pec:


 

Email_3


, con domicilio eletto presso e nello Studio


 

del predetto, in Bologna (Bo), Via De’ Marchi n. 4/2.


 

 

CONCLUSIONI


- CONVENUTO/OPPONENTE -


 

All’udienza del 28/12/2021 le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta in atti.

Per parte attrice: In via principale: a) Accertare e dichiarare, in virtù dei fatti meglio


 

descritti  nella  precedente  narrativa,  il  diritto  del  Sig.


Parte_1


titolare


 

dell’omonima ditta a ricevere il pagamento del residuo importo a lui ancora dovuto in virtù dell’esatto espletamento del mandato procuratorio inter partes; b) Per l’effetto,


condannare la società

Parte_3


al pagamento, in favore del Sig.


Parte_1


 

[...]


della somma di € 703.800,00 (cosi determinata come in fattura: € 690.000,00


 

sorte; € 151.800,00 Iva 22%; - € 138.000,00 R.A.), oltre interessi moratori dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo; c) Rigettare integralmente la domanda


riconvenzionale con la quale la


Parte_4


ha richiesto la condanna


 

del  Sig.


Parte_1


alla  restituzione  dell’importo  complessivo  a  lui  g


 

corrisposto di € 1.010.000,00 oltre Iva o della diversa somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi ex D.lgs. 231/2002 dalla corresponsione della somma in saldo, perché del tutto infondata sia in fatto che in diritto, non trovando, altresì e peraltro, presupposto nella disciplina della ripetizione dell’indebito la richiesta di interessi al tasso di mora. Con vittoria di spese, competenze ed onorari." ”.

Per parte convenuta: ““Voglia lIll.mo Giudice adito, contrariis reiectis, nel merito accertare e dichiarare la risoluzione ipso iure e/o risoluzione per grave inadempimento e/o nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità del negozio di mandato tra agente e società n. 0909, datato 22/09/2013, e, per l’effetto, respingere qualsivoglia


domanda proposta dal Sig.


Parte_1


in via subordinata, sempre nel merito


 

accertare e dichiarare che nessuna attività è stata posta in essere dal Sig.


Parte_1


 

[...]


in favore della


Parte_3


e, per l’effetto, respingere qualsivoglia


 

domanda proposta dal Sig.


Parte_1


in ogni caso respingere le domande tutte


 

avanzate dal Sig.


Parte_1


nei confronti della


Parte_3


in quanto


 

infondate in fatto ed in diritto, dichiarando, quindi, che quest’ultima nulla deve al Sig.


 

Parte_1


in  via  riconvenzionale  accertare  e  dichiarare  l’erroneità  ed


 

infondatezza del pagamento effettuato dalla


Pt_3           Parte_3


al Sig.


Parte_1


 

[...]


costituente indebito oggettivo, e, per leffetto, condannare quest’ultimo alla


restituzione, in favore dell’opponente, dell’importo complessivo di € 1.010.000,00, oltre IVA, o della diversa somma che riterrà di giustizia, oltre interessi ex D.lgs 231/2002, dalla corresponsione della somma al saldo. Con vittoria delle spese di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE


 

1.1.  Su istanza del Sig. emetteva, a carico della


Parte_1

 

Parte_3


il Tribunale di Roma, in data il 20/03/2017, decreto di ingiunzione n. 6884/2017 – n.


R.G. 14688/2017, depositato il 22/03/2017, di pagamento della somma di € 703.800,00, oltre interessi legali come da domanda, nonché spese della procedura siccome ivi liquidate.

1.2.  La ragione di credito sulla base della quale veniva emessa lingiunzione era costituita dal compenso dovuto in virtù di contratto di mandato conferito su modulo


federale, perfezionato il 22/09/2013 tra l’Agente di Calciatori e Società, Sig.


Parte_1


 

[...]


e la


Parte_3


avente ad oggetto l’opera di assistenza nella fase di


 

negoziazione e conclusione del rinnovo contrattuale con il calciatore


Persona_1


 

[...]


  • poi perfezionatosi - nel quale le parti avevano stabilito il compenso a favore

 

dell’Agente, in caso di perfezionamento dellaffare, pari ad € 1.700.000,00, oltre IVA, da corrispondersi in n. 7 soluzioni, siccome ivi indicate e dei quali il Club calcistico


aveva corrisposto al Sig.


Pt_1


la somma di € 1.010.000,00, oltre IVA, entro la


 

scadenza concordata, omettendo di saldare le ulteriori rate di cui al contratto.


 

1.3.  La


Parte_3


opponeva siffatto decreto ingiuntivo, eccependo, in via


 

pregiudiziale, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma.

 

1.4.  All’esito dell’udienza del 10 gennaio 2020, il Tribunale Civile di Roma - Sez. XI, emetteva la sentenza n. 560/2020 (pubblicata lo stesso 10 gennaio 2020), con la quale dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Napoli.


1.5.  Il Sig.


Parte_1


manifestando l’intenzione di proseguire il giudizio per


 

sentire pronunciare nel merito la condanna di parte convenuta, citava in riassunzione,


 

il 08/06/2020, la


Parte_3


avanti al Tribunale di Napoli, per ottenere


dunque la condanna della società Part       Parte_3


al pagamento, in favore del Sig.


 

Parte_1


della somma di € 703.800,00 (così determinata come in fattura: €


 

690.000,00 sorte; € 151.800,00 Iva 22%; - € 138.000,00 R.A.), oltre interessi moratori dalla data di maturazione del credito al saldo effettivo.


1.6.  Si  costituiva,  nel  presente  giudizio,  la


Parte_3


eccependo:  a)


illegittimità ed infondatezza del credito azionato, per asserito conflitto di interessi dell’attore invocando la nullità e/o risoluzione del mandato; b) l'infondatezza del credito azionato sotto i diversi profili della mancanza di prova dell'attività svolta dal mandatario e della carenza dei presupposti per la maturazione del diritto; c) l'infondatezza del credito azionato per grave inadempimento dell'attore opposto. La società calcistica convenuta instava poi in via riconvenzionale - previo accertamento


della natura indebita del pagamento effettuato  dalla


Parte_3


al Sig.


 

Parte_1


-  per  la  condanna  dell’attore  alla  restituzione  dell’importo


 

complessivo di € 1.010.000,00, oltre IVA, o della diversa somma, oltre interessi ex D.lgs 231/2002, dalla corresponsione della somma al saldo.

2.1.  La domanda attorea è fondata. Va premesso che la domanda proposta dal sig.


 

Pt_1


si fonda su una richiesta di pagamento del residuo del corrispettivo di un


 

contratto di mandato conferito su modulo federale, perfezionato il 22/09/2013 tra


 

l’Agente di Calciatori e Società, Sig.


Parte_1


e la


Parte_3


onde


 

la sicura l’applicabilità dell’ormai noto e consolidato principio in tema di riparto dell’onere della prova per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

2.2.  Nella fattispecie - contrariamente a quanto eccepito dalla Società calcistica convenuta in punto di mancanza di prova dell'attività svolta dal mandatario e di carenza dei presupposti per la maturazione del diritto - è pacifica e documentale la sussistenza della fonte negoziale del diritto di credito azionato e l’attività svolta dal mandatario.


2.3.  Risulta infatti che in data 22 Settembre 2013 la società calcistica


Parte_3


 

conferiva all’agente di calciatori


Parte_1


(agente abilitato dalla


Org_1


 

apposito mandato su modulo federale sportivo standard, affinché questi, nell'interesse della società, prestasse la propria opera di assistenza nella fase di negoziazione e


conclusione del rinnovo contrattuale con il calciatore


Persona_1


(cfr. All.1


 

fasc. att.) in conformità all'allora vigente Regolamento per l’Esercizio dellAttività di


Agenti di Calciatori pubblicato sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 100/A dell' 8 aprile


 

2010. Quale corrispettivo dell’attività oggetto di mandato, veniva pattuito che la


[...]


 

Parte_3


corrispondesse all’esponente la somma complessiva e forfettaria di €


 

1.700.000 + Iva da pagarsi con le seguenti modalità: 250.000,00 + IVA entro il 31.10.2013  250.000,00  +  IVA  entro  il  28.02.2014  250.000,00  +  IVA  entro  il

31.10.2014  250.000,00  +  IVA  entro  il  28.02.2015  250.000,00  +  IVA  entro  il

 

31.10.2015  250.000,00  +  IVA  entro  il  28.02.2016  200.000,00  +  IVA  entro  il

 

31.10.2016.


 

2.4.  Risulta poi che, il rinnovo del contratto con il calciatore


Per_1


si perfezionava


 

effettivamente (cfr. All. 3 fasc. att.). Dal contratto sportivo sottoscritto in data 2


 

Ottobre  2013  dal  calciatore  Omissis  e  dal


Organizzazione_2


,  era


 

rappresentato dal Sig.


Parte_1


 

2.5.  Risulta infine che il Club calcistico ha gcorrisposto al Sig.


Pt_1


parte del


 

compenso dovuto per il suddetto contratto di mandato pagando all’attore limporto di

 

€ 1.010.000,00, oltre IVA.

 

2.6.  Data per provata la fonte negoziale dell’obbligazione e compiutamente allegato l’inadempimento, stando al ricordato principio in tema di riparto dell’onere della prova, il debitore opponente era gravato dell'onere della prova del fatto, impeditivo, modificativo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).

Ciò che non è avvenuto, con la conseguenza che non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.

3.1.  Ed infatti la Società convenuta sostiene che l’attore avrebbe agito in conflitto di invocando la nullità e/o risoluzione del mandato. A supporto di tale costruzione


difensiva  la  convenuta  prospetta  che  il  Sig.


Parte_1


al  momento  del


 

conferimento dell'incarico sarebbe stato anche agente "di fatto" del calciatore


Per_1


 

ed avrebbe sottoscritto la dichiarazione di trasparenza predisposta dalla Società in maniera mendace. Ciò si desumerebbe, sempre secondo la prospettazione difensiva,


dalla circostanza che il sig.


Pt_1


che era stato agente del calciatore, in una serie di


 

articoli  di  carta  stampata  ebbe  a  rilasciare  interviste  in  cui,  pur  non  essendolo


 

formalmente, parlava quale Agente "di fatto" del calciatore


Per_1


La società lamenta


 

dunque che l’attore avrebbe perseguito non ggli interessi della Società SSC Napoli


Par bensì quelli del calciatore, facendogli ottenere un rinnovo contrattuale a condizioni economiche esagerate e sproporzionate. Da cla convenuta fa discendere la nullità del contratto ovvero la sua risoluzione per grave inadempimento e/o l'annullamento per dolo del medesimo.

3.2.  La posizione della società calcistica non ha fondamento. Giova premettere che, le parti nel contratto di cui si discute hanno fatto riferimento esplicito alle norme dettate dalla FIGC e in particolare alle norme del vigente Regolamento Agenti pubblicato sul Comunicato Ufficiale FIGC n. 100/A dell' 8 aprile 2010 emendato con le modifiche apportate dal C.U. n. 142/A del 03/03/2011, in atti.

3.3.  Lart. 16, comma 8, del suddetto Regolamento Agenti, prevede che gli Agenti di calciatori hanno l’obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività. Un Agente di calciatori in ogni trattativa può rappresentare solo gli interessi di una parte. In particolare, ad un Agente è vietato avere un mandato, un accordo di cooperazione o comunque interessi condivisi con una delle parti o con uno degli Agenti delle altre parti coinvolti nel trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro.

Lart. 20, comma 2 e 7 stabiliscono che “E’ vietato agli Agenti rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra una società e un calciatore e/o tra due società…. Salva l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente regolamento, sono nulli i contratti stipulati dall’Agente con calciatori e società, in violazione dei precedenti commi 2 e 6.

3.4.  Lart. 19, comma 8, del Regolamento, poi, dispone che l’Agente in ogni caso informa il calciatore o la società di eventuali situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, allegando al contratto una apposita dichiarazione. Nel caso in cui l’informazione non sia stata resa tempestivamente, e comunque prima della conclusione del contratto, il calciatore o la società possono risolvere il rapporto con l’Agente senza che sia dovuto alcun indennizzo ed ottenere la restituzione di quanto eventualmente gcorrisposto all’Agente.

3.5.  La disposizioni regolamentari stabiliscono dunque una ipotesi di nullità del contratto di mandato qualora il conflitto di interessi sia reale” ovvero sia quando l’Agente di una parte abbia un mandato o altro tipo di accordo di cooperazione con la


controparte tale da comportare comunque interessi condivisi; accanto all’ipotesi di nullità del contratto perché vietato dalla legge (per conflitto reale) il Regolamento prevede l’ipotesi di conflitto di interessi “atipico o anche potenzialeche impone all’Agente solo un obbligo informativo la cui violazione comporta la risoluzione del contratto per inadempimento dell’Agente.

3.6.  Orbene nessuna delle due ipotesi appare configurata nel caso di specie. Invero, per dimostrate la sussistenza di un conflitto di interessi reale” comportante la nullità del contratto di mandato perché vietato dall’ordinamento sportivo la società convenuta


avrebbe dovuto fornire la prova, anche presuntiva, che il sig.


Pt_1


agisse nelle


 

trattative per il rinnovo contrattuale del calciatore


Per_1


su mandato (anche non


 

formalizzato e dunque di fatto) di quest’ultimo e quindi avrebbe dovuto provare un


 

accordo (anche di fatto) con il quale il del calciatore.


Pt_1


si fosse impegnato a curare gli interessi


3.7.  Nulla di tutto ciò è stato tuttavia provato. A tal fine non possono certamente fornire la prova di tale accordo obbligatorio gli articoli di carta stampata prodotti da


parte conventa, relativi ad interviste rilasciate dal Sig.


Parte_1


In essi, infatti,


 

la qualifica di agente” del calciatore


Per_1


viene attribuita dai vari giornalisti e


 

giammai dichiarata dal sig.


Pt_1


Il tenore delle suddette dichiarazioni riportate dagli


 

articoli del periodo successivo al settembre 2013 in cui il sig.


Pt_1


ebbe a rilasciare


 

inerenti le trattative per il rinnovo contrattuale di


Per_1


ed il suo stato di salute dopo


 

l’infortunio non provano in alcun modo che il


Pt_1


avesse un accordo di assistenza


 

del calciatore


Per_1


per il rinnovo contrattuale ma ben si spiegano con il pacifico


 

rapporto - come si vedampiamente conosciuto dalla società sportiva - che negli anni


 

l’attore aveva avuto con il calciatore, posto che il


Pt_1


in effetti era stato l'Agente


 

del calciatore (in epoca precedente ai fatti di causa) e proprio per questa ragione (cioè per i suoi "buoni rapporti" col calciatore) la Società convenuta si era rivolta a lui per


ottenere il rinnovo contrattuale di


Per_1


Che il


Pt_1


abbia rilasciato dichiarazioni


 

ed anche indiscrezioni sulla posizione contrattuale e sportiva del calciatore non prova pertanto che egli fosse lagente del calciatore ma prova i suoi buoni rapporti con esso ben conosciuti peraltro dal Club.


3.8.  Non va poi ignorato il fatto che non risulta né dedotto né provato che il


Pt_1


 

abbia mai ricevuto alcun compenso o utilità per l’attività di agente di fatto” del


calciatore


Per_1


non potendosi ipotizzare che tale prestazione sia avvenuta a titolo


 

gratuito, tenuto conto dei rilevanti interessi patrimoniali in gioco.

 

3.9.  Anzi e per converso il dato documentale è del tutto contrario all’ipotesi presuntiva paventata da parte convenuta, posto che risulta dal contratto sportivo sottoscritto in


data 2 Ottobre 2013 dal calciatore

Per_1


e dal


Organizzazione_2


che il calciatore


 

Per_1


era rappresentato ed assistito dall'Agente


Testimone_1


e che pertanto il


 

calciatore si è avvalso di altro Agente anch'egli regolarmente investito dell'incarico ed


iscritto (al n. 910) presso l'allora Albo degli Agenti della Org_


. Risulta peraltro che


 

l'Agente


Testimone_1


aveva  ricevuto  apposito  incarico  procuratorio  dal


 

calciatore


Per_1


in data 25 Settembre 2013, mediante sottoscrizione di "Mandato tra


 

Calciatore Professionista e Agente", su modulo federale FIGC n. 4579 prodotto in atti sub Doc. 13 cit. allegato alla Memoria ex art. 183 comma VI n. 2 cpc di parte attrice.

3.10.  Escluso dunque che possa ritenersi la sussistenza di un conflitto di interessi reale


 

derivante da un accordo di collaborazione tra il


Pt_1


 Per_1


al momento del


 

rinnovo contrattuale è parimenti da escludere che sussista l’ipotesi del conflitto di interessi atipico o potenziale.

3.11.  Una situazione di conflitto ricorre quando il rappresentante, in violazione dei doveri di imparzialità ed indipendenza, anziché tendere alla tutela degli interessi del rappresentato, persegua i suoi propri interessi o quelli altrui, incompatibili con quelli del rappresentato, di modo tale che la salvaguardia di tali interessi impedisca al primo di tutelare adeguatamente gli interessi del dominus.

3.12.  Le circostanze indicate dalla parte convenuta non risultano idonee a dimostrare, col rigore necessario, l'esistenza di un tale conflitto, anche alla luce del fatto la documentazione agli atti di causa dimostra che le finalità per le quali la società


calcistica  ebbe  ad  incaricare  il compiutamente realizzate.


Pt_1


  • il  rinnovo  contrattuale  -  sono  state

3.13.  Emerge infatti che la


Parte_3


avendo intenzione di rinnovare il contratto con


 

il calciatore


Per_1


  • che era in scadenza di contratto e pertanto a giugno 2014 si

 

sarebbe liberato a parametro zero, senza alcun corrispettivo per la


Parte_3          -


 

contattò il sig.


Pt_1


che in passato  era stato  agente degiocatore,  al fine di


 

concludere un nuovo contratto di più lunga durata. Emerge inoltre che la società, prima


 

di conferire il mandato dichiarò di conoscere che il


Pt_1


non fosse più agente del


giocatore, all’uopo chiedendone conferma, dichiarandosi per ciò solo (e cioè per non


 

essere più il


Pt_1


agente del giocatore) disponibile ad affidarsi alle competenze del


 

Pt_1


Ed infatti con email del 21 Settembre 2013 (Cfr. All. 10 fasc. att..) indirizzata


 

al Sig.


Parte_1


e, per conoscenza, anche al Sig.


Persona_2


(all'epoca


 

Direttore Sportivo di


Parte_3


, il Dr.


Persona_3


(Amministratore


 

Delegato della


Parte_3


scriveva: "Caro

Pt_1


, ci risulta che ormai da


 

tempo non sia più in essere il mandato di rappresentanza tra Te ed il nostro calciatore


 

Per_1


. Al riguardo ti chiedo cortesemente di confermarci tale circostanza al fine di


 

affidarti, visti i tuoi buoni rapporti con il calciatore in questione, il mandato di Org_3

 

finalizzato alla conclusione di un nuovo e più lungo rapporto contrattuale tra Org_3  e

 

Per_1   .


 

3.14.  Emerge altresì - è ciò è dedotto dalla  stessa


Parte_3


    • che il calciatore

 

colombiano, dopo essere tesserato, per la prima volta in Italia, dall’


Org_4


 

nel luglio 2009, poiché si era messo in mostra nel primo campionato italiano, fu


 

acquistato  dalla


Parte_3


Latleta,  quindi,  disputava  alcune  stagioni


 

soddisfacenti con la maglia del Napoli, tanto che nell’estate 2013, era appetito “dai migliori club europei(cfr. comparsa di risposta). Era chiaro dunque l’interesse del Napoli - e cemerge dalla corrispondenza in atti - di provvedere al rinnovo del contratto del giocatore prima della sua scadenza ed in tempi rapidi per evitare che il giocatore si svincolasse o si legasse per la stagione successiva ad altri club che erano interessati alle sue prestazioni.

In tal senso si giustifica chiaramente la scelta della società di affidarsi ai servigi del


 

sig.


Pt_1


che, come noto alla società, conoscendo approfonditamente il calciatore,


 

poteva vantare un buon ascendente sullo stesso nell’ottica del rinnovo da proporgli” (cfr. comparsa di risposta), il che permetteva di concludere l’affare in termini rapidi e con una corsia preferenziale rispetto ad altri Club.


Pertanto in data 22 Settembre 2013 la società calcistica


Parte_3


conferiva


 

all’agente di calciatori


Parte_1


(agente abilitato dalla


Org_1


apposito


 

mandato su modulo federale sportivo, affinché questi, nell'interesse della società, prestasse la propria opera di assistenza nella fase di negoziazione e conclusione del


rinnovo contrattuale con il calciatore


Persona_1


e l’Agente sottoscriveva


 

una  dichiarazione  con  la  quale  confermava  l’estraneità  di  qualsivoglia  rapporto


professionale con il calciatore.

 

L’obbiettivo del rinnovo contrattuale in tempo utile per anticipare la concorrenza fu


 

pertanto raggiunto dal


Pt_1


tanto che in data 2 Ottobre 2013 le parti giunsero alla


 

conclusione dee contatto sottoscritto dal calciatore


Per_1


 


Organizzazione_2


 

(cfr. All. 3 fasc. att.) in cui il primo, cioè


Per_1


era rappresentato ed assistito


 

dall'Agente


Testimone_1


mentre il Org_ , dal Sig.


Parte_1


 

Che vi fosse pertanto una posizione di conflitto di interessi tra il


Pt_1


e la


[...]


 

Pt_3


o  che  il


Pt_1


abbia  perseguito  nell’affare  interessi  in  conflitto  con  la


 

mandante è certamente smentito anche a livello di mera ipotesi, giacché il


Pt_1


pose


 

in essere esattamente e positivamente le attività per cui era stato incaricato dalla Società, raggiungendo lobbiettivo per cui era stato dato mandato.

3.15.  Sul punto va poi chiarito che le deduzioni della convenuta circa la onerosità dell’ingaggio del giocatore (il qualdruplo del quanto percepito prima ed il secondo


ingaggio della squadra dopo il giocatore


Persona_4


), oltre ad essere rimesse a


 

valutazioni e logiche di mercato del tutto opinabili (peraltro in contrasto con quanto asserito dalla stessa socieche ha sostenuto che al momento del rinnovo il calciatore era molto richiesto), non possono avere alcuna portata inferenziale nel  senso di


dimostrare che il


Pt_1


abbia perseguito interessi del calciatore a danno della società.


 

Invero la deduzione, che si arresta a livello si mera illazione non supportata da alcun dato probatorio, quandanche provata non potrebbe in alcun modo far presumere la situazione di conflitto di interessi posto che, ai sensi dell’art. 2729 c.c. le presunzioni semplici sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Nella fattispecie la presunzione difetta di tutti i caratteri: della precisione, in quanto la valutazione dell’ingaggio del giocatore è un dato del tutto incerto; della gravità, in quanto è di tutta evidenzia che la decisione sul riconoscere l’ingaggio del giocatore in tale misura è stata con ogni probabilità sottoposta agli organi della Società che - trattandosi di club calcistico non certo sprovveduto ma, al contrario, storico e blasonato - avrà avuto certamente le competenze per valutare la convenienza dell’affare in relazione al valore del giocatore; della concordanza, in quanto, come detto, contrasta con altri elementi istruttori che palesano la assenza di conflitto di interessi e la corretta esecuzione del mandato nell’interesse della società e come da essa voluto.


3.16.  Le osservazioni che precedono consentono di ritenere del tutto insussistente il paventato inadempimento dell’Agente ai propri obblighi di diligenza e di indipendenza.

3.17.  Come parimenti è destituita di fondamento, per le medesime ragioni, l’eccezione della convenuta che riguarda lannullamento del contratto di mandato per dolo per avere asseritamente sottaciuto la situazione di conflitto di interessi.

Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal "deceptor" e le conseguenze da essa prodotte sul "deceptus", verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il "deceptor" di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza (cfr Cass. 2008 n. 16663).

Il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l' annullamento del  contratto,  solo  quando  l'inerzia  della  parte  si  inserisca  in  un  complesso comportamento  adeguatamente  preordinato,  con  malizia  o  astuzia,  a  realizzare l'inganno perseguito; pertanto, il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto (v. Cass. n. 11009/18). Nella fattispecie in esame sono del tutto assenti sia il requisito degli artifizi, o raggiri o la malizia e astuzia adoperati dallattore sia l’induzione in errore dell'altra parte e duqnue il vizio del consenso (v. Cass. n.18931/16).

4.1.  Ciò conduce il Tribunale all’esame dell’ultimo motivo di opposizione che la


 

difesa della


Parte_3


attinente alla paventata sussistenza di un inadempimento


 

dell’Agente che la convenuta addebita sulla base dell’osservazione per cui il


Pt_1


 

avrebbe dovuto acquisire informazioni circa le condizioni fisiche dell’atleta e le sue prospettive professionali e per aver fatto rinnovare il contratto di prestazione sportiva con un calciatore infortunato e/o potenzialmente lungodegente. Da notare che la difesa


Parte_3


    • che si dilunga nella narrazione riguardante gli infortuni, asseritamente

 

dovuti a pregresse patologie, le defezioni del calciatore dopo il rinnovo contrattuale e


la sua progressiva svalutazione sportiva ed economica - pone tale osservazione anche a base della indicazione presuntiva del lamentato conflitto di interessi dell’attore.


4.2.  La posizione della


Parte_3


appare tuttavia manifestamente infondata. Va in


 

primo luogo osservato che i problemi di salute che la convenuta addebita a situazioni pregresse del calcatore (calcificazioni dovute a una precedente operazione effettuata otto anni prima in Colombia) e che sarebbero state sottaciute nei sintomi dal calciatore prima del rinnovo contrattuale, non vi è alcuna prova che fossero a conoscenza del

Pt_1

 

4.3.  In secondo luogo il Tribunale non può fare meno di rilevare come appaia poco concepibile che un Club calcistico blasonato, che rientra tra le società calcistiche più importanti del panorama calcistico mondiale e che pertanto, con ogni evidenza, dispone dei migliori staff medici specializzati, possa addebitare la mancata conoscenza delle condizioni di salute di un suo calciatore, in forze nella prima squadra da ben quattro anni e pertanto sotto il costante controllo dello staff medico della società, ad una omessa acquisizione di informazioni da parte di un Agente sportivo che, non solo non ha alcuna competenza medica, ma non aveva certamente le medesime possibilità di controllo quotidiano che la società aveva sulle condizioni del calciatore.

4.4.  Ogni ulteriore osservazione ed approfondimento sulle condizioni del calciatore


 

Per_1


al momento del rinnovo contrattuale appaiono pertanto ultronee ed irrilevanti


 

posto che, quandanche sussistente la condizione di giocatore infortunato o malato al momento  del  rinnovo  contrattuale,  essa  avrebbe  dovuto  e  potuto  agevolmente


(certamente più dell’attore) essere a conoscenza della


Parte_3


Trattasi invero di


 

eccezione ex art. 1460 c.c. che deve essere valutata anche in relazione al secondo comma del medesimo articolo per cui non può rifiutarsi la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede. Nella fattispecie l’eccezione appare certamente contraria a buona fede.

5.1.  Per quanto detto la società convenuta deve essere condannata al pagamento in


 

favore  del  sig.


Pt_1


della  somma  (nel  quantum  non  oggetto  di  specifica


 

contestazione) di € 703.800,00 (come determinata in fattura: € 690.000,00 sorte; € 151.800,00 Iva 22%; - € 138.000,00 R.A.).

5.2.  Sulla somma, come sopra individuata, debbono riconoscersi gli interessi di mora dalla data di costituzione in mora avvenuta in data 16 Gennaio 2017 (All.6 fasc. att.).


5.3.  Gli interessi legali devono essere calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. (inserito dall'art. 17, 1° comma, D.L. 12 settembre

2014 n. 132 convertito, con modificazioni, nella Legge 10 novembre 2014 n. 162).

 

5.4.  Conseguentemente la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta va integralmente rigettata.

6.1.  Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018.

 

Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale

Valore della Causa: Da € 520.001 a € 1.000.000

 

 

 

Fase

Compenso

Fase di studio della controversia, valore medio:

€ 4.388,00

Fase introduttiva del giudizio, valore medio:

€ 2.895,00

Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:

€ 9.023,00

Fase decisionale, valore medio:

€ 7.631,00

Compenso tabellare

€ 23.937,00

 

 

 

PROSPETTO FINALE

 

 

Compenso tabellare

 

 

€ 23.937,00

Spese generali ( 15% sul compenso totale )

€ 3.590,55

Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72

€ 1.713,00

COMPENSO LIQUIDATO

€ 29.240,55

 

 

 

P.Q.M.

 

il  Tribunale  definitivamente  pronunciando,  ogni  diversa  domanda

 

 

 

 

ed  eccezione

respinta, così provvede:

      1. accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, CONDANNA la parte convenuta

 

Controparte_1


in persona del legale rappresentante pro


 

tempore,  al  pagamento  in  favore  di


Parte_1


,  della  somma  di  


 

703.800,00, oltre interessi legali dal 16/01/2017 fino al saldo effettivo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.;


      1. RIGETTA la domanda riconvenzionale proposta dalla

Controparte_1


 


[...]

 

      1. CONDANNA la

 

Controparte_1


 

alla refusione delle


 

spese di lite in favore di


Parte_1


, che liquida in € 29.240,55, oltre Iva


 

e Cpa come per legge se dovute.

 

 


Napoli lì 06/04/2022


 

Il Giudice

 

dr. Paolo Andrea Vassallo

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