TRIBUNALE DI NAPOLI– SENTENZA N. 5861/2022 DEL 10/06/2022
Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,
ha deliberato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4716/2014 RGAC e vertente
TRA
Parte_1
, elettivamente domiciliato in Verona alla Via Gian Matteo
Giberti 7 presso l’avv. Omissis dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
ATTORE
E
Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Bruno Buozzi 205 (c/o
lo studio dell’avv. Omissis ) unitamente agli avv.ti omissis , di Chiavari (Genova) e Omissis , dai quali è rappresentato e difeso come da procura in calce alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Pagamento di compenso a procuratore sportivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.
Con contratto denominato “mandato tra calciatore professionista e agente n° 3851” sottoscritto in data 18/7/2011 in Napoli (protocollato e registrato presso la
Commissione agenti di calciatori della
Organizzazione_1
), il
calciatore
Controparte_2
ha conferito all’agente di calciatori
Parte_1
un mandato, valido sino al 15/7/2013, “affinché lo stesso curi i suoi interessi, prestando opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali.”; per l’attività svolta, l’agente avrà diritto ad un compenso pari “ad una somma determinata nella misura percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva”; il calciatore può revocare il mandato secondo le previsioni dell’art. 18 del Regolamento (il Regolamento della FIGC per l’esercizio dell’attività di calciatori). Con contratto denominato “contratto di prestazione sportiva stipulato ai sensi della Legge 91/1981” sottoscritto in data 30/8/2011,
Controparte_1
si è impegnato, nella sua qualità di calciatore tesserato della
Org_2 , a
prestare la propria attività sportiva ed agonistica in favore della società
Org_3
dal
30/8/2011 al 30/6/2014 dietro un compenso pari al minimo federale per la stagione sportiva 2011/12, ad € 67.130 per la stagione 2012/13, e ad € 67.130 per la stagione
2013/14. A seguito di quanto precedentemente esposto,
Parte_1 ha
convenuto nel presente giudizio
Controparte_1
, chiedendo di condannare il
convenuto a pagare all’attore una somma pari al 5% del compenso spettante
all
CP_1
in forza del contratto di prestazione sportiva da lui concluso con la
[...]
Org_3 mentre vigeva il mandato conferito al
Parte_1
con vittoria delle spese di
lite con distrazione; si è costituito il convenuto chiedendo di rigettare la domanda perché infondata, o subordinatamente di ridurre ad equità la penale contrattuale richiesta dall’attore, con vittoria delle spese di lite; nel corso della istruttoria sono
stati escussi i testi va decisa.
Testimone_1
, Testimone_2
e Testimone_3
; ora la causa
Il diritto vantato da
Parte_1
si fonda sull’art. 21.6 Reg. FIGC 2011: “Il calciatore
che concluda un contratto con una società senza l’assistenza di un Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui al precedente art. 18, a corrispondere all’Agente il compenso contrattualmente stabilito all’atto dell’incarico, ovvero quello previsto dall’art.17 comma 6.” e sul principio enunciato da Cass. 835/2021: “Gli artt. 18, comma 2,
e 21, comma 6, del Regolamento Agenti della
Organizzazione_4
costituente atto di
autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel senso che all'agente sportivo è dovuto
integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell'incarico, anche nel caso in cui quest'ultimo stipuli un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'agente o con l'assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia revocato l'incarico, con lettera raccomandata a.r. (o con comunicazione equipollente), almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed abbia depositato o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria
della Commissione Agenti.”. Quindi, il
Parte_1
ha diritto di vedersi corrisposto
dall
CP_1
il compenso previsto dal contratto di mandato del 18/7/2011, perché il
calciatore ha stipulato un contratto di prestazione sportiva con la
Org_3
mentre
vigeva il mandato, anche se lo ha stipulato senza essere assistito dall’agente sportivo.
Secondo quanto argomentato dal convenuto in comparsa di risposta al punto A), se
anche
CP_1
avesse conferito a
Parte_1
un mandato esclusivo, non avrebbe
diritto al compenso per il solo fatto che il calciatore ha stipulato un contratto di prestazione sportiva, pur senza la sua assistenza, e quella che parte convenuta definisce una “penale contrattuale” sarebbe dovuta solo se il calciatore avesse posto in essere altre condotte, come l’utilizzo di altro agente privo di regolare mandato, in violazione degli obblighi contrattuali; in ogni caso, il mandato conferito dal convenuto all’attore era non esclusivo, per cui il calciatore avrebbe potuto conferire mandato ad un numero indeterminato di agenti sportivi, e certo non avrebbe potuto essere obbligato a pagare il compenso a ciascuno di essi per ogni contratto stipulato:
CP_1
sarebbe tenuto a pagare il compenso a
Parte_1
solo ove quest’ultimo
lo avesse effettivamente assistito nello stipulare il contratto con
Org_3
il che non è
stato – “Diversamente saremmo di fronte ad un’ipotesi codificata di arricchimento
senza causa!”. Il mandato conferito da
CP_1 a
Parte_1
era contraddittorio, perché da un lato, all’art. 2 “Clausola di esclusiva. Il
calciatore conferisce il presente mandato: a) in via esclusiva b) a titolo non esclusivo” è barrata la casella accanto all’opzione “in via esclusiva”; dall’altro, in calce al contratto e dopo le firme dei contraenti “Le parti approvano e sottoscrivono specificatamente la clausola relativa a titolo non esclusivo di cui al punto 2b del presente contratto”, seguono ulteriori firme delle parti; deve comunque prevalere la clausola di non esclusività, visto che è stata specificatamente approvata dai contraenti con firme separate. Ciò conformemente all’art. 16.3 Reg. FIGC 2011: “L’incarico è conferito in via esclusiva, non può avere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato. Le parti possono concordare sia conferito a titolo non esclusivo indicandolo nel mandato.” Comunque, l’art. 21.6 Reg. FIGC 2011 non si riferisce soltanto al caso di mandato esclusivo, così come non lo fa Cass. 835/2021; evidentemente, il calciatore che abbia conferito mandato a più procuratori sportivi, prima di stipulare un contratto di prestazione sportiva con la consulenza ed assistenza di uno di essi, deve revocare l’incarico conferito agli altri, ai sensi dell’art. 18.2 Reg. FIGC 2011: “Il calciatore o la società può revocare l’incarico all’Agente con un
preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r., presso la segreteria della Commissione Agenti, copia della comunicazione di revoca inviata all’Agente, unitamente all’attestazione postale di spedizione.”, norma quest’ultima infatti richiamata dall’art. 21.6. Per il resto, l’art.
21.6 Reg. FIGC 2011 è chiaro, e prevede che il calciatore sia tenuto a pagare all’agente sportivo il compenso contrattualmente previsto, per il solo fatto di avere stipulato un contratto di prestazione sportiva nel periodo in cui vigeva il mandato – senza che debba ricorrere alcun’altra condizione; non si tratta di una “ipotesi codificata di arricchimento senza causa”, bensì di un atto di autonomia organizzativa
contrattuale della
Org_2 , come affermato dalla già citata Cass. 835/2021, col quale si
vuole tutelare il diritto dell’agente sportivo a non essere scavalcato dal calciatore che gli abbia conferito il mandato.
Sempre in comparsa di risposta, il convenuto deduce al punto B) che poiché nel
contratto di prestazione sportiva con la
Org_3
era stabilito per il calciatore, per il
primo anno di rapporto, un compenso pari al minimo federale, relativamente a tale periodo nulla è dovuto all’agente sportivo; che poiché per gli ulteriori 2 anni di
prestazione previsti nel contratto con
Org_3
si stabiliva che il compenso sarebbe
maturato “al termine dell’annualità contrattuale”, e la terza stagione, quella 2013/14, non si era ancora conclusa, nulla era dovuto per essa all’attore; e che comunque, nulla era dovuto in assoluto all’attore, poiché non aveva svolto alcuna attività connessa al
contratto tra
CP_1
ed Org_3
Il primo rilievo è esatto: il sesto comma dell’art.
17 Reg. FIGC 2011 stabilisce tra l’altro che “Nel caso in cui il contratto del calciatore sia stato stipulato secondo i minimi della categoria di appartenenza, nessun compenso spetta all’Agente.”, e poiché effettivamente per il primo anno di rapporto tra
CP_1
e Org_3
ossia la stagione 2011/12, fu previsto per il calciatore un
compenso pari al minimo federale, relativamente a tale stagione nulla è dovuto
all’agente sportivo
Parte_1
Anche il secondo rilevo è fondato: il sesto comma
dell’art. 17 Reg. FIGC 2011 stabilisce che “L’Agente e il calciatore devono convenire in anticipo se l’Agente è remunerato dal calciatore con il pagamento di una somma forfettaria da effettuarsi alla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva che l’Agente ha negoziato per il calciatore o mediante il pagamento di una quota annuale, determinata in misura percentuale rispetto all’importo individuato al comma precedente da effettuarsi al termine dell’annualità contrattuale.”, e nel
contratto del 18/7/2011 il compenso dell’agente
Parte_1
era fissato nel 5% del
corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva, per cui il pagamento sarebbe stato da effettuarsi al termine della stagione 2013/14; e poiché l’atto di citazione introduttivo è stato notificato nel febbraio 2014,
quando la stagione sportiva 2013/14 non era ancora terminata, ed anche il primo termine ex art. 183.6 cpc assegnato alle parti è scaduto quando la stagione sportiva 2013/14 era ancora in corso, ne consegue che per il terzo anno di rapporto tra
CP_1
e Org_3 il
Parte_1
non abbia diritto ad alcun compenso. Quanto al
dedotto inadempimento del Delle Donne, si è già detto sopra: l’agente ha diritto al pagamento per il solo fatto che il calciatore ha concluso un contratto di prestazione sportiva, anche senza la sua consulenza ed assistenza.
Al punto C) della comparsa di risposta il convenuto, sul presupposto che l’obbligo di pagare il compenso in caso di contratto concluso senza avvalersi dell’agente, costituisce una penale contrattuale, chiede che tale penale venga ridotta ex art. 1384 cc, essendo manifestamente eccessivo che il calciatore sia tenuto a pagare l’intero compenso all’agente che non ha svolto alcuna attività. Ma l’art. 21.6 Reg FIGC 2011
non costituisce una clausola penale: la
CP_3
, nella sua autonomia organizzativa
contrattuale, ha previsto che il calciatore debba pagare il compenso all’agente per il solo fatto di avere concluso un contratto di prestazione sportiva durante il periodo del mandato conferito all’agente stesso; conseguentemente, in questo caso l’art. 1384 cc non è applicabile.
La prova testimoniale raccolta risulta superflua, perché non verte su circostanze poste dal convenuto a fondamento delle proprie difese.
In base a tutto quanto esposto, il convenuto va condannato a pagare all’attore il 5%
del compenso lordo di € 67.130 dovuto all
CP_1
dall’
Org_3
per la stagione
sportiva 2012/2013: ossia € 3.356,50; oltre interessi legali dalla messa in mora del 10/9/2013 (messa in mora dedotta in citazione e non contestata in comparsa di risposta) al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4716/2014 tra:
Parte_1
, attore;
Controparte_1
, convenuto; così provvede:
- Condanna il convenuto a pagare all’attore la somma di € 3.356,50, oltre interessi legali dal 10/9/2013 al soddisfo;
- Condanna il convenuto convenuta a rimborsare all’attore le spese del giudizio, che liquida in € 137 per esborsi ed € 2430 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore dell’avv. Andrea Finocchio.
Così deciso in Portici in data 8/6/2022 Il giudice unico