TRIBUNALE DI NAPOLI– SENTENZA N. 5861/2022 DEL 10/06/2022

 

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante,

 

ha deliberato la seguente

 

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

Nella causa iscritta al n. 4716/2014 RGAC e vertente

 

 

 

 

TRA

 

 

 


 

Parte_1


elettivamente domiciliato  in  Verona alla Via Gian Matteo


Giberti 7 presso lavv. Omissis  dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore

 

 

 

 

ATTORE

 

 

 

 

E


 

Controparte_1


, elettivamente domiciliato in Napoli al Corso Bruno Buozzi 205 (c/o


lo studio dell’avv. Omissis ) unitamente agli avv.ti omissis , di Chiavari (Genova) e Omissis , dai quali è rappresentato e difeso come da procura in calce alla comparsa di risposta

 

 

CONVENUTO

 

 

Oggetto: Pagamento di compenso a procuratore sportivo

 

 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione.

Con contratto denominato “mandato tra calciatore professionista e agente n° 3851” sottoscritto   in   data   18/7/2011   in   Napoli   (protocollato   e   registrato   presso   la


Commissione agenti di calciatori della


Organizzazione_1


), il


calciatore


Controparte_2


ha conferito allagente di calciatori


Parte_1


un mandato, valido sino al 15/7/2013, affinclo stesso curi i suoi interessi, prestando opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula di contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, assistendolo nellattività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali.; per lattivisvolta, lagente avrà diritto ad un compenso pari ad una somma determinata nella misura percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva”; il calciatore può revocare il mandato secondo le previsioni dellart. 18 del Regolamento (il Regolamento della FIGC per lesercizio dellattividi calciatori).  Con contratto denominato contratto di prestazione sportiva  stipulato  ai  sensi  della  Legge  91/1981”  sottoscritto  in  data  30/8/2011,


Controparte_1


si è impegnato, nella sua qualità di calciatore tesserato della


Org_2 , a


prestare la propria attività sportiva ed agonistica in favore della socie


Org_3


dal


30/8/2011 al 30/6/2014 dietro un compenso pari al minimo federale per la stagione sportiva 2011/12, ad € 67.130 per la stagione 2012/13, e ad € 67.130 per la stagione


2013/14.        A seguito di quanto precedentemente esposto,


Parte_1                   ha


convenuto  nel  presente  giudizio


Controparte_1


,  chiedendo  di  condannare  il


convenuto  a  pagare  allattore  una  somma  pari  al  5%  del  compenso  spettante


all


CP_1


in forza del contratto di prestazione sportiva da lui concluso con la


[...]


Org_3 mentre vigeva il mandato conferito al


Parte_1


con vittoria delle spese di


lite con distrazione; si è costituito il convenuto chiedendo di rigettare la domanda percinfondata, o subordinatamente di ridurre ad equila penale contrattuale richiesta dallattore, con vittoria delle spese di lite; nel corso della istruttoria sono


stati escussi i testi va decisa.


Testimone_1


,       Testimone_2


e      Testimone_3


; ora la causa


 


Il diritto vantato da


Parte_1


si fonda sullart. 21.6 Reg. FIGC 2011: Il calciatore


che concluda un contratto con una società senza lassistenza di un Agente regolarmente nominato è tenuto comunque, qualora non abbia esercitato il diritto di revoca con le modalità di cui al precedente art. 18, a corrispondere allAgente il compenso contrattualmente stabilito allatto dellincarico, ovvero quello previsto dallart.17 comma 6.” e sul principio enunciato da Cass. 835/2021: “Gli artt. 18, comma 2,


e 21, comma 6, del Regolamento Agenti della


Organizzazione_4


costituente atto di


autonomia  organizzativa  contrattuale,  vanno  interpretati  nel  senso  che  all'agente  sportivo  è  dovuto


integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell'incarico, anche nel caso in cui quest'ultimo stipuli un contratto di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'agente o con l'assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia revocato l'incarico, con lettera raccomandata a.r. (o con comunicazione equipollente), almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed abbia depositato o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria


della  Commissione  Agenti.”.  Quindi,  il


Parte_1


ha  diritto  di  vedersi  corrisposto


dall


CP_1


il compenso previsto dal contratto di mandato del 18/7/2011, perché il


calciatore ha stipulato un contratto di prestazione sportiva con la


Org_3


mentre


vigeva il mandato, anche se lo ha stipulato senza essere assistito dallagente sportivo.

Secondo quanto argomentato dal convenuto in comparsa di risposta al punto A), se


anche


CP_1


avesse conferito a


Parte_1


un mandato esclusivo, non avrebbe


diritto al compenso per il solo fatto che il calciatore ha stipulato un contratto di prestazione sportiva, pur senza la sua assistenza, e quella che parte convenuta definisce una penale contrattuale” sarebbe dovuta solo se il calciatore avesse posto in essere altre condotte, come lutilizzo di altro agente privo di regolare mandato, in violazione degli obblighi contrattuali; in ogni caso, il mandato conferito dal convenuto allattore era non esclusivo, per cui il calciatore avrebbe potuto conferire mandato ad un numero indeterminato di agenti sportivi, e certo non avrebbe potuto essere obbligato a pagare il compenso a ciascuno di essi per ogni contratto stipulato:


CP_1


sarebbe tenuto a pagare il compenso a


Parte_1


solo ove questultimo


lo avesse effettivamente assistito nello stipulare il contratto con


Org_3


il che non è


stato – Diversamente saremmo di fronte ad unipotesi codificata di arricchimento


senza causa!”.                                                         Il mandato conferito da


CP_1        a


 

Parte_1


era contraddittorio, perché da un lato, allart. 2 Clausola di esclusiva. Il


calciatore conferisce il presente mandato: a) in via esclusiva b) a titolo non esclusivo” è barrata la casella accanto allopzione in via esclusiva; dallaltro, in calce al contratto e dopo le firme dei contraenti Le parti approvano e sottoscrivono specificatamente la clausola relativa a titolo non esclusivo di cui al punto 2b del presente contratto”, seguono ulteriori firme delle parti; deve comunque prevalere la clausola di non esclusività, visto che è stata specificatamente approvata dai contraenti con firme separate. Ciò conformemente allart. 16.3 Reg. FIGC 2011: Lincarico è conferito in via esclusiva, non pavere durata superiore a due anni e non può essere tacitamente rinnovato. Le parti possono concordare sia conferito a titolo non esclusivo indicandolo nel mandato.” Comunque, lart. 21.6 Reg. FIGC 2011 non si riferisce soltanto al caso di mandato esclusivo, cocome non lo fa Cass. 835/2021; evidentemente, il calciatore che abbia conferito mandato a più procuratori sportivi, prima di stipulare un contratto di prestazione sportiva con la consulenza ed assistenza di uno di essi, deve revocare lincarico conferito agli altri, ai sensi dellart. 18.2 Reg. FIGC 2011: Il calciatore o la sociepuò revocare lincarico allAgente con un


preavviso di trenta giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. Contestualmente il calciatore o la società deve depositare o inviare con lettera raccomandata a.r., presso la segreteria della Commissione Agenti, copia della comunicazione di revoca inviata allAgente, unitamente all’attestazione postale di spedizione.”, norma questultima infatti richiamata dallart. 21.6. Per il resto, lart.

21.6 Reg. FIGC 2011 è chiaro, e prevede che il calciatore sia tenuto a pagare allagente sportivo il compenso contrattualmente previsto, per il solo fatto di avere stipulato un contratto di prestazione sportiva nel periodo in cui vigeva il mandato – senza che debba ricorrere alcunaltra condizione; non si tratta di una ipotesi codificata di arricchimento senza causa”, bensì di un atto di autonomia organizzativa


contrattuale della


Org_2 , come affermato dalla già citata Cass. 835/2021, col quale si


vuole tutelare il diritto dellagente sportivo a non essere scavalcato dal calciatore che gli abbia conferito il mandato.

 

Sempre in comparsa di risposta, il convenuto deduce al punto B) che poicnel


contratto di prestazione sportiva con la


Org_3


era stabilito per il calciatore, per il


primo anno di rapporto, un compenso pari al minimo federale, relativamente a tale periodo nulla è dovuto allagente sportivo; che poiché per gli ulteriori 2 anni di


prestazione previsti nel contratto con


Org_3


si stabiliva che il compenso sarebbe


maturato al termine dellannualità contrattuale”, e la terza stagione, quella 2013/14, non si era ancora conclusa, nulla era dovuto per essa allattore; e che comunque, nulla era dovuto in assoluto allattore, poiché non aveva svolto alcuna attività connessa al


contratto tra


CP_1


ed    Org_3


Il primo rilievo è esatto: il sesto comma dellart.


17 Reg. FIGC 2011 stabilisce tra laltro che Nel caso in cui il contratto del calciatore sia stato stipulato secondo i minimi della categoria di appartenenza, nessun compenso spetta  allAgente.”,  e  poiché  effettivamente  per  il  primo  anno  di  rapporto  tra


CP_1


e      Org_3


ossia la  stagione 2011/12,  fu  previsto per  il  calciatore un


compenso  pari  al  minimo  federale, relativamente  a  tale  stagione  nulla  è  dovuto


allagente sportivo


Parte_1


Anche il secondo rilevo è fondato: il sesto comma


dellart. 17 Reg. FIGC 2011 stabilisce che LAgente e il calciatore devono convenire in anticipo se lAgente è remunerato dal calciatore con il pagamento di una somma forfettaria da effettuarsi alla data di decorrenza del contratto di prestazione sportiva che lAgente ha negoziato per il calciatore o mediante il pagamento di una quota annuale, determinata in misura percentuale rispetto allimporto individuato al comma  precedente  da  effettuarsi  al  termine  dellannualità  contrattuale.”,  e  nel


contratto del 18/7/2011 il compenso dellagente


Parte_1


era fissato nel 5% del


corrispettivo annuo lordo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva, per cui il pagamento sarebbe stato da effettuarsi al termine della stagione 2013/14; e poiché latto di citazione introduttivo è stato notificato nel febbraio 2014,


quando la stagione sportiva 2013/14 non era ancora terminata, ed anche il primo termine ex art. 183.6 cpc assegnato alle parti è scaduto quando la stagione sportiva 2013/14 era ancora in corso, ne consegue che per il terzo anno di rapporto tra


CP_1


e    Org_3      il


Parte_1


non abbia diritto ad alcun compenso.   Quanto al


dedotto inadempimento del Delle Donne, si è gdetto sopra: lagente ha diritto al pagamento per il solo fatto che il calciatore ha concluso un contratto di prestazione sportiva, anche senza la sua consulenza ed assistenza.

 

Al punto C) della comparsa di risposta il convenuto, sul presupposto che lobbligo di pagare il compenso in caso di contratto concluso senza avvalersi dellagente, costituisce una penale contrattuale, chiede che tale penale venga ridotta ex art. 1384 cc, essendo manifestamente eccessivo che il calciatore sia tenuto a pagare lintero compenso allagente che non ha svolto alcuna attività. Ma lart. 21.6 Reg FIGC 2011


non costituisce una clausola penale: la


CP_3


, nella sua autonomia organizzativa


contrattuale, ha previsto che il calciatore debba pagare il compenso allagente per il solo fatto di avere concluso un contratto di prestazione sportiva durante il periodo del mandato conferito allagente stesso; conseguentemente, in questo caso lart. 1384 cc non è applicabile.

 

La prova testimoniale raccolta risulta superflua, perché non verte su circostanze poste dal convenuto a fondamento delle proprie difese.

 

In base a tutto quanto esposto, il convenuto va condannato a pagare allattore il 5%


del   compenso lordo di € 67.130 dovuto all


CP_1


dall’


Org_3


per la stagione


sportiva 2012/2013: ossia € 3.356,50; oltre interessi legali dalla messa in mora del 10/9/2013 (messa in mora dedotta in citazione e non contestata in comparsa di risposta) al soddisfo.

 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

 

 

 

 

 

 

 

PQM

 

 

 

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice  unico  Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa  iscritta al n. 4716/2014 tra:


Parte_1


, attore;


Controparte_1


, convenuto; così provvede:


 

  1. Condanna il convenuto a pagare allattore la somma di € 3.356,50, oltre interessi legali dal 10/9/2013 al soddisfo;

  1. Condanna il convenuto convenuta a rimborsare allattore le spese del giudizio, che liquida in € 137 per esborsi ed € 2430 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore dellavv. Andrea Finocchio.

Così deciso in Portici in data 8/6/2022           Il giudice unico

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