TRIBUNALE DI NAPOLI– SENTENZA N. 7741/2024 DEL 24/11/2024

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

 

 

Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all’udienza del 14.11.2024 ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

Nella causa recante il n. 19475/2022 R.G., vertente

 

 

TRA


 

Parte_1


, rappresentato e difeso dall’avv. Omissis ;


 

ricorrente


E

 

 


 

 

[...]


Controparte_1

rappresentata e difesa dall’avv. Omissis


 

Resistente


FATTO E DIRITTO

 

 

Con  ricorso  depositato  il  27.10.2022,  il  ricorrente  in  epigrafe  esponeva  di  aver


lavorato  alle  dipendenze  della


Controparte_2


ininterrottamente  dal


25.9.2017 al 30.6.2022 presso la sede del Comitato Regionale della Campania al Centro Direzionale di Napoli e, solo a decorrere da Febbraio 2022, a Salerno, presso gli uffici della Delegazione Provinciale della Lega.

Precisava di essere stato assegnato alla Segreteria Operativa del Comitato con le

mansioni indicate in ricorso e di aver ricevuto le direttive di lavoro sia dal Segretario


regionale, sig.


Persona_1


che dal Presidente del Comitato Regionale, sig.


Parte_2


e dei suoi successori.


Il Pacifico aggiungeva che lorario di lavoro si articolava su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 fino alle 18.30-19.00.

Egli deduceva di aver lavorato senza alcun inquadramento formale dallinizio del rapporto (settembre 2017) fino a Febbraio 2018 e che successivamente gli venne

richiesto di sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata a tempo determinato dall1.3.2018 al 30.6.2018 (poi prorogato al 30.9.2018) a condizione di firmare un verbale di conciliazione in sede sindacale con cui rinunciava ad ogni pretesa in relazione al periodo antecedente a Marzo 2018.

Era poi seguito un ulteriore periodo di lavoro senza inquadramento ed un nuovo contratto di collaborazione autonoma ex art. 2222 c.c. a tempo determinato con


decorrenza dal 21.1.2019; dopo la sua scadenza del 30.6.2019, il rapporto era proseguito di fatto senza alcuna interruzione fino alla stipula di un nuovo contratto ex art. 2222 c.c. dal 21.1.2019 al 30.6.2019; allo stesso modo, dopo la scadenza del 30.6.2019 egli aveva continuato a lavorare a nero” fino al nuovo contratto di collaborazione autonoma del 9.12.2019 e scadenza 30.6.2020 che era stato fatto precedere da una nuova conciliazione in sede sindacale del 10.12.2019.

Dopo lo scoppio della pandemia da Covid, egli aveva lavorato da casa da Marzo a


Giugno  2020  ed  era  poi  stato  richiamato  in  ufficio  dal


Per_1


con  email


dell1.6.2020 affinchè lavorasse alternandosi con il dipendente


Controparte_3


Il ricorrente deduceva, inoltre, che da Luglio 2021 era stato nominato segretario della Delegazione Provinciale di Salerno con lo stesso orario di lavoro e che, solo dopo la nomina, il rapporto veniva contrattualizzato con ulteriore contratto di collaborazione autonoma dall1.9.2021 a giugno 2022; tuttavia, a febbraio 2022, senza alcun preavviso, egli veniva nuovamente trasferito a Napoli dal Presidente del Comitato

Regionale Campania dove aveva continuato a svolgere, a distanza, le funzioni di segretario della Delegazione Provinciale di Salerno fino alla scadenza del contratto. Alla data del 30.6.2022, infatti, gli veniva riferito dai responsabili del Comitato Regionale  che  non  gli  sarebbe  più  stato  rinnovato  il  contratto;  egli  impugnava, quindi, la cessazione del rapporto e metteva a disposizione della Lega sue energie lavorative.         In diritto, il ricorrente deduceva che il rapporto svoltosi tra le parti doveva essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato di cui ricorrevano tutti gli                     indici     rivelatori       con      conseguente      diritto             allinquadramento               nel   3°   livello retributivo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.

Il Pacifico argomentava, inoltre, sulla nullità dei verbali di conciliazione in sede sindacale per la mancanza di effettiva rappresentanza del lavoratore e per la sproporzione tra la rinuncia ed il corrispettivo ricevuto.

Ava, quindi, in giudizio per sentir accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto

di lavoro di natura subordinata dal 27.9.2017 al 30.6.2022, anche eventualmente ai sensi dellart. 2 d.lgvo n.81/2015 con inquadramento al 3° livello del CCNL di settore e per sentir dichiarare linefficacia del licenziamento orale intimatogli in data 30.6.2022 con conseguente ripristino del rapporto di lavoro e pagamento delle retribuzioni maturate dopo il licenziamento, vinte le spese.

La  convenuta,  costituitasi  in  giudizio,  eccepiva  la  nulli del  ricorso  in  quanto

formulato genericamente in violazione dellart. 414 c.p.c. e deduceva la validità dei verbali di conciliazione in sede sindacale intervenuti tra le parti.

La Lega, inoltre, argomentava sullinconferenza, nel caso di specie, del richiamo alla

forma del contratto subordinato alla luce del disposto dell’art. 2, comma 2, lett. d) D.Lgvo n. 81/2015 che espressamente ne esclude lapplicabilità “ alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affidate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.

Conformemente all’effettivo assetto dei loro rapporti, le parti avevano sottoscritto dei contratti di collaborazione autonoma ex art. 2222 c.c. con cui era stato anche stabilito il compenso per lattivisvolta dal ricorrente.


 

Infatti, il


Pt_1


, in qualidi associato allAssociazione Italiana Arbitri, aveva


collaborato in maniera autonoma con la Lega decidendo liberamente i tempi ed i modi della prestazione non avendo un orario di lavoro da rispettare né dovendo giustificare le assenze.

La resistente precisava, sul punto, che non veniva esercitato alcun controllo sulla presenza in ufficio del ricorrente, al contrario di quanto avveniva per i dipendenti che,

ogni giorno, in entrata ed in uscita, erano tenuti a timbrare il badge.

La Lega evidenziava, inoltre, che il Pacifico aveva richiesto l’inquadramento sulla base di un contratto collettivo che essa non applicava in quanto sostituito dallAccordo Integrativo Aziendale applicato dalla resistente a tutti i propri dipendenti.

Contestava, infine, il preteso licenziamento verbale del ricorrente, il quale non aveva

neanche indicato il soggetto che avrebbe provveduto a licenziarlo e tenuto conto della naturale scadenza del contratto di collaborazione alla data del 30.6.2022 e concludeva per sentir dichiarare l’inammissibilità del ricorso o per sentirlo rigettare nel merito. Fallito  il  tentativo  di  conciliazione  svolto,  veniva  ammessa  e  raccolta  la  prova testimoniale articolata; veniva, quindi, autorizzato il deposito di note conclusive e alludienza del 14.11.2024 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce di cui di dava lettura.

 

 

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di nullidel ricorso introduttivo formulata dal resistente per violazione dell’art.414 c.p.c.

 

Il ricorso è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisisti stabiliti dai n.1,2 e 3 dell’art.414 c.p.c.. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adìto, della parte e delloggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell’atto (art.156 c.p.c.).

 

In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art.414 n.4 c.p.c.).

 

Pertanto, ove il ricorso sia privo dellesatta determinazione delloggetto della domanda o dellesposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art.414 nn. 3 e 4 c.p.c.), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt.165 e 156 c.p.c..

 

E’ noto, poi, il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di lavoro, allomissione, ovvero allassoluta incertezza, sulla base dell’esame complessivo dellatto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa.


In particolare, la nullideve essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto spettanze retributive lattore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, lorario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessivamente pretesa ed i titoli posti a fondamento.

 

Ai fini di escludere la configurabilidi un rapporto di natura subordinata tra le parti, la Lega ha preliminarmente richiamato la previsione di cui all’art.2 d.lgvo n. 81/2015 che da un lato, dispone lapplicazione della relativa disciplina a quei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente e, dallaltro, la esclude nei casi di collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I…”.

 

Il rilievo è inconferente avendo il ricorrente pacificamente svolto un lavoro di segreteria e non un lavoro sportivo ed essendo stato espressamente previsto dal d.lgvo n. 36/2021 che “ Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dellart. 409, commi 1 e 3 c.p.c.

 

Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.

 

La controversia sottoposta all'attenzione del Tribunale attiene essenzialmente alla esatta qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti. Come        è              stato           ripetutamente     osservato,     astrattamente     qualsiasi     attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, di tal che la qualificazione giuridica del  rapporto di collaborazione appare rimessa in

via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative.

 

Se ciò è vero, è altresì vero, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle


parti, il rapporto abbia poi assunto, nel suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione.

 

Tuttavia, non può in nessun caso prescindersi dal nomen iuris indicato dalle parti, assumendo l'elemento volontaristico valore decisivo, quando - all'esito dell'indagine giudiziale - permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto; in tali ipotesi, mancando una presunzione legislativa di subordinazione, deve procedersi, infatti, ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti, non essendo in tali casi l’autoqualificazione in contrasto con le concrete modalidi svolgimento del rapporto ( cfr. ex multisCass.45/07).

 

Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione.

 

L’istante è tenuto, cioè, a provare non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze.

 

Costituisce, infatti, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.

 

Ebbene, alla luce dei principi richiamati va esaminato il caso di specie.

In primo luogo, deve evidenziarsi la univoca volontà delle parti contraenti, manifestata più volte nel corso del rapporto di escludere la sussistenza di un vincolo di subordinazione: la collaborazione dell'istante è stata, invero, resa, per ampia parte, sulla base di una serie di contratti di "collaborazione coordinata e continuativa di natura autonomanei quali le parti stipulanti, anche indipendentemente dal nomen iuris adottato, hanno richiamato la previsione di cui allart. 2222 c.c. ed hanno espressamente escluso la natura subordinata del rapporto


Tale essendo il formale assetto di interessi liberamente determinato dalle parti, deve allora accertarsi se esso abbia trovato sostanziale conferma nell'effettivo e concreto articolarsi del rapporto di collaborazione o se, viceversa, sia stato sovvertito con l'esercizio di fatto da parte dell'imprenditore di un potere gerarchico tipico della subordinazione.

Il pur ampio materiale istruttorio acquisito allodierno giudizio non è tale da integrare la prova della subordinazione, fornendo, al contrario, elementi di giudizio che evidenziano la coincidenza tra le modalidi svolgimento del rapporto e quelle previste contrattualmente dalle parti, le quali, come si è detto, hanno espressamente escluso la subordinazione.

 


Il  teste


Testimone_1


,  indicato  dal  ricorrente,  premesso  di  essere   stato


Presidente del Comitato Regionale della Campania della Lega dilettanti da Dicembre 2017 allOttobre 2018 ha dichiarato testualmente: “Nel Settembre 2017, il ricorrente ha iniziato a frequentare la sede del comitato regionale della


Campania al Centro Direzionale; il commissario


Parte_2


mi informò che il


Pt_1


avrebbe iniziato un rapporto di collaborazione con il Comitato Regionale


della Campania, ma non conosco i termini dell’accordo. Ho visto il ricorrente collaborare con il Comitato per lintero periodo in cui io sono stato presidente del

Comitato;  per  il  periodo  successivo  nulla  so  perc non  ho  più  frequentato  il

Comitato dai primi giorni di Ottobre 2018. Per il periodo in cui sono stato Presidente del Comitato ho cercato di regolarizzare la posizione dei collaboratori che non erano dipendenti ed ho concluso dei contratti di collaborazione dopo aver provveduto a delle conciliazioni sindacali relative al periodo precedente alla mia

presidenza.

 


L’altro testimone di parte ricorrente,


Controparte_3


, ha dichiarato di essere a


conoscenza dei fatti di causa essendo stato dipendente della


CP_2


dal 2011 ed avendo


svolto mansioni di responsabile della segreteria regionale di Napoli dal 2016 al Maggio 2023. Egli ha aggiunto: Il ricorrente è stato assegnato alla segreteria da

Settembre 2017 fino a giugno 2021; poi è diventato segretario della delegazione provinciale di Salerno. Il presidente di turno compiva delle controlli sul lavoro di organizzazione degli eventi e dava direttive di lavoro a tutti gli addetti alla segreteria.

Il ricorrente lavorava dalle 9.00 a fino a dopo le 16.00; a quell’ora, io andavo via e

lui rimaneva. Io avevo un badge, ma il ricorrete non l’aveva. In caso di ritardo, il


Pacifico  doveva  informare  il  segretario  per  giustificare  il  ritardo.  Il lavorava dal luneal venerdì. Il martedì e il giovedì fino alle 18.00 “.


Pt_1


Quanto  ai  testi  indicati  dalla  Lega,


Testimone_2


ha  reso  la  seguente


deposizione: Ho iniziato a lavorare come addetta alla segreteria da gennaio 2020


con il


Pt_1


e il


CP_3


Io avevo un badge per l’ingresso e luscita che il


ricorrente, invece, non aveva. Il


Pt_1


non aveva lobbligo di comunicare né


assenze né ritardi Durante la pandemia i dipendenti erano in cassa integrazione e


non andavamo al lavoro; talvolta abbiamo lavorato da casa; solo se necessario, il segretario autorizzava singoli accessi, ma non tutti i giorni; in segreteria non vi era una persona fissa anche perché lattività della segreteria per la stagione sportiva era quasi finita. Solo a giugno 2021 abbiamo iniziato a lavorare in presenza con la concomitanza dellinizio del nuovo campionato


Infine,    il teste


Testimone_3


ha dichiarato:Sono dipendente del Comitato


Regionale Campania della Lega da Ottobre 2015 e sono segretario dall’1.7.2022, mentre  in  precedenza  ero  nell’amministrazione  e  poi  ho  ricoperto  mansioni  di

responsabile amministrativo. Il ricorrente è stato collaboratore del Comitato dal

2017 fino al 30.6.2022, cifino alla data in cui io sono diventato Segretario.

Il ricorrente non era tenuto a rispettare un orario di lavoro perché, al contrario di noi dipendenti, egli e gli altri collaboratori non aveva il badge da timbrare né allingresso né alluscita; percnon avendo un vincolo di orario se si assentava o

entrava più tardi o usciva prima non era tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.


In caso di assenza non era tenuto a giustificare lassenza… Il


Pt_1


riceveva


indicazioni sull’attività da svolgere dal Segretario, almeno così immagino perché questultimo coordina le attività del Comitato Regionale; e perciò i collaboratori ricevevano da lui le indicazioni sullattività da svolgere, compresi i due collaboratori addetti all’Ufficio Giustizia Sportiva. Non so dire se il Segretario chiedesse il rispetto di precisi orari di presenza.

I collaboratori prima di essere regolarizzati attraverso la stipula del contratti di collaborazione percepivano un rimborso spese (ad esempio spese per i mezzi di trasporti) e la diaria che è pari a 31,00 euro al giorno per la presenza; dopo la


formalizzazione del contratto di collaborazione, il


Pt_1


e gli altri collaboratori


ricevevano una busta paga predisposta dagli uffici amministrativi di Roma su cui però nulla so.

Pur nella diversidelle deposizioni rese, tutti i testimoni hanno chiaramente distinto,

nell’ambito di coloro che lavoravano nellinteresse della Lega, tra collaboratori e dipendenti individuando quale elemento di differenziazione immediatamente percepibile il possesso o meno del badge; mentre, infatti, i dipendenti erano tenuti a timbrare il badge sia in ingresso che in uscita, invece i collaboratori, non avendo il badge, potevano entrare ed uscire liberamente.

 

Emerge,  quindi,  chiaramente  l’assenza,  in  capo  al  ricorrente,  di  un  obbligo  di


presenza in giorni ed in orari predeterminati essendo il


Pt_1


sprovvisto di badge,


come affermato dai testi


CP_3                Tes_2


ed     Tes_3      .


 

Egli, inoltre, non aveva neppure lobbligo di chiedere l’autorizzazione per fruire di giorni di ferie, né doveva giustificare le assenze per malattia.

 

La circostanza emerge anche documentalmente dall’allegato 19) del fascicolo di parte ricorrente:  nella  nota  del  6.5.2022,  questultimo  comunica al  Presidente  ed  al


Segretario del Comitato Regionale FIGC, testualmente: risulterò assente nei giorni 9 e 10 maggio p.v. perché impegnato nellassistenza di uno dei miei familiari”.

 

Emerge, quindi, una sostanziale autonomia decisionale dell’istante in ordine al se ed al quando rendere le prestazioni richieste, facolchiaramente incompatibili con l'essenza stessa della subordinazione.

 

Il ricorrente, quindi, non aveva bisogno di permessi per assentarsi, essendo solo sufficiente che la società fosse informata dell’assenza: il dovere di preavvertire in caso di impedimento, lungi dal configurarsi come un vero e proprio obbligo, risponde piuttosto ad un fondamentale dovere di leale collaborazione cui le parti contrattuali devono uniformare il proprio comportamento, funzionale alla necessità del preponente di organizzare diversamente la propria attività; né, d’altra parte, è risultato che venissero adottati provvedimenti disciplinari in caso di assenze non comunicate.

 


Va, inoltre, osservato che il riferimento compiuto dal teste


Tes_1


al fatto che


questultimo provvide  a  “regolarizzare”    la posizione dei  collaboratori  che non


erano dipendenti”, tra i quali vi era il


Pt_1


, non va interpretato (come fa, invece,


parte ricorrente a pg. 4 delle note conclusive) come la prova dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato “a nero” che il teste aveva individuato e che intendeva portare alla luce; al contrario, la sua affermazione rimarca la presenza sia di dipendenti che di collaboratori e che questi ultimi non avevano alcun tipo di contratto.

 

Il tipo contrattuale prescelto per tale regolarizzazione – non trattandosi di dipendenti

– è stato quello della collaborazione autonoma e coordinata ex art. 2222 c.c. in quanto rispondente all’effettivo assetto di interessi tra le parti.

 

Quanto allesercizio delle prerogative datoriali, il ricorso non indica nè colui che avrebbe assunto il ricorrente, né colui che l’avrebbe licenziato; risulta, inoltre, che lo stesso ricorrente riconduce la cessazione del rapporto alla naturale scadenza del contratto anzicad un licenziamento.

 

Non può non rilevarsi, infatti, che il ricorso introduttivo contiene l’elenco dei documenti depositati e che il documento n. 17 è stato individuato come “raccomandata a/r impugnativa di licenziamento del 29 luglio 2022; nel citato documento manca, però, qualunque riferimento al licenziamento : esso reca, nelloggetto, lindicazione : impugnativa contratti di collaborazione coordinata e continuativa, mentre nel corpo dellatto di legge testualmente: lultimo contratto di collaborazione sottoscritto il 30 agosto 2021 è venuto a scadenza il 30 giugno 2022, data sotto la quale il rapporto è dunque cessato.


I testi escussi hanno, inoltre, affermato che era il Presidente del Comitato a dare indicazioni sull’attivida svolgere ed anche ad esercitare un controllo.

 

In mancanza di altri elementi, però, deve ritenersi configurabile solo l'esercizio di un potere di conformazione della prestazione che è pienamente compatibile con rapporti di collaborazione autonoma, essendo ben possibile che anche il prestatore di lavoro autonomo possa ricevere dettagliate richieste ed istruzioni sulle modalità esecutive della prestazione da eseguire e sottostare, successivamente, a controlli abbastanza penetranti sulla qualità dell'opera o del  servizio dedotto in contratto.

 

Ciò che, viceversa, appare decisivo ai fini della configurazione del vincolo di subordinazione è la sussistenza,in concreto, di un potere di direzione che investa tutte le modalità gestionali dell'attività espletata dal lavoratore, ivi comprese quelle relative ad un profilo propriamente estrinseco, ovverosia alle modalità di spazio e di tempo della prestazione, in modo tale da non far residuare margini di autonomia per il lavoratore.

 

Invece, nel caso di specie è risultato mancare, prima ancora della eterodirezione del datore di lavoro, proprio l’elemento imprescindibile della obbligatorietà della prestazione, che costituisce elemento essenziale e qualificante della subordinazione, ovverosia l'obbligo per il lavoratore, a qualunque categoria egli appartenga, di tenere costantemente a disposizione dell'imprenditore le proprie energie  lavorative, l'obbligo, dunque di recarsi al lavoro, di giustificare eventuali assenze, di osservare determinati orari, di non poter rifiutare, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari, la prestazione                                                                                                        richiesta.

Al contrario, nel caso in esame, le emergenze probatorie acquisite depongono nel senso di delineare in capo all'istante una sostanziale autonomia decisionale in ordine al se ed al quando rendere le prestazioni richieste, e, quindi, una sostanziale incompatibilità della prestazione resa con la subordinazione.

 

In tale contesto, il dato della continuità della prestazione resa rimane un elemento neutro che può corrispondere ad un interesse economico di chi la effettua, non essendo espressione, nel caso in esame, di un preciso obbligo gravante sulla ricorrente.

 

Per i motivi illustrati, deve concludersi che nell’attuazione del rapporto in esame non si rintracciano i tratti propri della subordinazione.

 

Deve, pertanto, valorizzarsi il contenuto degli accordi negoziali intervenuti tra le parti dai quali, come si è già detto, pur prescindendo dal nomen iuris, non emerge alcun


elemento  sintomatico  della  riconducibili del  rapporto  allo  schema  tipico  della subordinazione.

 

Il ricorso, assorbita ogni altra valutazione, va, pertanto, rigettato.

 

La complessità delle questioni trattate, la natura della controversia e la qualità delle parti consentono di accedere ad una compensazione delle spese di lite, alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata dellart. 92 c.p.c.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:

-Rigetta il ricorso;

-Compensa le spese di lite;

-Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione . Napoli, 14.11.2024

Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)

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