TRIBUNALE DI NAPOLI– SENTENZA N. 7741/2024 DEL 24/11/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella, in funzione di giudice del lavoro, all’udienza del 14.11.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa recante il n. 19475/2022 R.G., vertente
TRA
Parte_1
, rappresentato e difeso dall’avv. Omissis ;
ricorrente
E
[...]
Controparte_1
rappresentata e difesa dall’avv. Omissis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.10.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver
lavorato alle dipendenze della
Controparte_2
ininterrottamente dal
25.9.2017 al 30.6.2022 presso la sede del Comitato Regionale della Campania al Centro Direzionale di Napoli e, solo a decorrere da Febbraio 2022, a Salerno, presso gli uffici della Delegazione Provinciale della Lega.
Precisava di essere stato assegnato alla Segreteria Operativa del Comitato con le
mansioni indicate in ricorso e di aver ricevuto le direttive di lavoro sia dal Segretario
regionale, sig.
Persona_1
che dal Presidente del Comitato Regionale, sig.
Parte_2
e dei suoi successori.
Il Pacifico aggiungeva che l’orario di lavoro si articolava su cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 fino alle 18.30-19.00.
Egli deduceva di aver lavorato senza alcun inquadramento formale dall’inizio del rapporto (settembre 2017) fino a Febbraio 2018 e che successivamente gli venne
richiesto di sottoscrivere un contratto di collaborazione coordinata a tempo determinato dall’1.3.2018 al 30.6.2018 (poi prorogato al 30.9.2018) a condizione di firmare un verbale di conciliazione in sede sindacale con cui rinunciava ad ogni pretesa in relazione al periodo antecedente a Marzo 2018.
Era poi seguito un ulteriore periodo di lavoro senza inquadramento ed un nuovo contratto di collaborazione autonoma ex art. 2222 c.c. a tempo determinato con
decorrenza dal 21.1.2019; dopo la sua scadenza del 30.6.2019, il rapporto era proseguito di fatto senza alcuna interruzione fino alla stipula di un nuovo contratto ex art. 2222 c.c. dal 21.1.2019 al 30.6.2019; allo stesso modo, dopo la scadenza del 30.6.2019 egli aveva continuato a lavorare “a nero” fino al nuovo contratto di collaborazione autonoma del 9.12.2019 e scadenza 30.6.2020 che era stato fatto precedere da una nuova conciliazione in sede sindacale del 10.12.2019.
Dopo lo scoppio della pandemia da Covid, egli aveva lavorato da casa da Marzo a
Giugno 2020 ed era poi stato richiamato in ufficio dal
Per_1
con email
dell’1.6.2020 affinchè lavorasse alternandosi con il dipendente
Controparte_3
Il ricorrente deduceva, inoltre, che da Luglio 2021 era stato nominato segretario della Delegazione Provinciale di Salerno con lo stesso orario di lavoro e che, solo dopo la nomina, il rapporto veniva contrattualizzato con ulteriore contratto di collaborazione autonoma dall’1.9.2021 a giugno 2022; tuttavia, a febbraio 2022, senza alcun preavviso, egli veniva nuovamente trasferito a Napoli dal Presidente del Comitato
Regionale Campania dove aveva continuato a svolgere, a distanza, le funzioni di segretario della Delegazione Provinciale di Salerno fino alla scadenza del contratto. Alla data del 30.6.2022, infatti, gli veniva riferito dai responsabili del Comitato Regionale che non gli sarebbe più stato rinnovato il contratto; egli impugnava, quindi, la cessazione del rapporto e metteva a disposizione della Lega sue energie lavorative. In diritto, il ricorrente deduceva che il rapporto svoltosi tra le parti doveva essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato di cui ricorrevano tutti gli indici rivelatori con conseguente diritto all’inquadramento nel 3° livello retributivo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi.
Il Pacifico argomentava, inoltre, sulla nullità dei verbali di conciliazione in sede sindacale per la mancanza di effettiva rappresentanza del lavoratore e per la sproporzione tra la rinuncia ed il corrispettivo ricevuto.
Agìva, quindi, in giudizio per sentir accertare la sussistenza tra le parti di un rapporto
di lavoro di natura subordinata dal 27.9.2017 al 30.6.2022, anche eventualmente ai sensi dell’art. 2 d.lgvo n.81/2015 con inquadramento al 3° livello del CCNL di settore e per sentir dichiarare l’inefficacia del licenziamento orale intimatogli in data 30.6.2022 con conseguente ripristino del rapporto di lavoro e pagamento delle retribuzioni maturate dopo il licenziamento, vinte le spese.
La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva la nullità del ricorso in quanto
formulato genericamente in violazione dell’art. 414 c.p.c. e deduceva la validità dei verbali di conciliazione in sede sindacale intervenuti tra le parti.
La Lega, inoltre, argomentava sull’inconferenza, nel caso di specie, del richiamo alla
forma del contratto subordinato alla luce del disposto dell’art. 2, comma 2, lett. d) D.Lgvo n. 81/2015 che espressamente ne esclude l’applicabilità “ alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affidate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI”.
Conformemente all’effettivo assetto dei loro rapporti, le parti avevano sottoscritto dei contratti di collaborazione autonoma ex art. 2222 c.c. con cui era stato anche stabilito il compenso per l’attività svolta dal ricorrente.
Infatti, il
Pt_1
, in qualità di associato all’Associazione Italiana Arbitri, aveva
collaborato in maniera autonoma con la Lega decidendo liberamente i tempi ed i modi della prestazione non avendo un orario di lavoro da rispettare né dovendo giustificare le assenze.
La resistente precisava, sul punto, che non veniva esercitato alcun controllo sulla presenza in ufficio del ricorrente, al contrario di quanto avveniva per i dipendenti che,
ogni giorno, in entrata ed in uscita, erano tenuti a timbrare il badge.
La Lega evidenziava, inoltre, che il Pacifico aveva richiesto l’inquadramento sulla base di un contratto collettivo che essa non applicava in quanto sostituito dall’Accordo Integrativo Aziendale applicato dalla resistente a tutti i propri dipendenti.
Contestava, infine, il preteso licenziamento verbale del ricorrente, il quale non aveva
neanche indicato il soggetto che avrebbe provveduto a licenziarlo e tenuto conto della naturale scadenza del contratto di collaborazione alla data del 30.6.2022 e concludeva per sentir dichiarare l’inammissibilità del ricorso o per sentirlo rigettare nel merito. Fallito il tentativo di conciliazione svolto, veniva ammessa e raccolta la prova testimoniale articolata; veniva, quindi, autorizzato il deposito di note conclusive e all’udienza del 14.11.2024 la causa veniva decisa come da dispositivo in calce di cui di dava lettura.
Va preliminarmente disattesa l’eccezione di nullità del ricorso introduttivo formulata dal resistente per violazione dell’art.414 c.p.c.
Il ricorso è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisisti stabiliti dai n.1,2 e 3 dell’art.414 c.p.c.. La carenza, infatti, della individuazione del giudice adìto, della parte e dell’oggetto della domanda si risolve nella mancanza di elementi indispensabili per il conseguimento dello scopo dell’atto (art.156 c.p.c.).
In forza di questo stesso principio viene sanzionata da nullità la mancata “esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda” (art.414 n.4 c.p.c.).
Pertanto, ove il ricorso sia privo dell’esatta determinazione dell’oggetto della domanda o dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art.414 nn. 3 e 4 c.p.c.), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt.165 e 156 c.p.c..
E’ noto, poi, il consolidato orientamento della Cassazione che subordina la nullità dell’atto introduttivo del giudizio di lavoro, all’omissione, ovvero all’assoluta incertezza, sulla base dell’esame complessivo dell’atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa.
In particolare, la nullità deve essere esclusa ove, come nel caso in esame, con la domanda avente per oggetto spettanze retributive l’attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l’orario di lavoro, le mansioni svolte, la somma complessivamente pretesa ed i titoli posti a fondamento.
Ai fini di escludere la configurabilità di un rapporto di natura subordinata tra le parti, la Lega ha preliminarmente richiamato la previsione di cui all’art.2 d.lgvo n. 81/2015 che da un lato, dispone l’applicazione della relativa disciplina a quei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative le cui modalita' di esecuzione sono organizzate dal committente e, dall’altro, la esclude nei casi di “collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa' sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I…”.
Il rilievo è inconferente avendo il ricorrente pacificamente svolto un lavoro di segreteria e non un lavoro sportivo ed essendo stato espressamente previsto dal d.lgvo n. 36/2021 che “ Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell’art. 409, commi 1 e 3 c.p.c.”
Nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
La controversia sottoposta all'attenzione del Tribunale attiene essenzialmente alla esatta qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione intercorso tra le parti. Come è stato ripetutamente osservato, astrattamente qualsiasi attività economicamente rilevante si presta ad esser resa, alternativamente, secondo le forme proprie della subordinazione ovvero nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, di tal che la qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione appare rimessa in
via principale, ancorché non definitiva, al potere dispositivo delle parti, libere di conferire ai loro interessi l'assetto ritenuto più consono alle proprie aspettative.
Se ciò è vero, è altresì vero, tuttavia - sia in ragione del carattere imperativo delle norme a tutela del lavoro subordinato, sia in ragione della possibilità per le parti di modificare l'originario assetto di interessi in sede di attuazione del programma contrattuale - che la qualificazione giuridica operata dai contraenti non può in alcun modo ritenersi assorbente in sede giudiziale, essendo sempre consentito al giudicante accertare, iuxta alligata et probata, che, al di là della formale definizione datane dalle
parti, il rapporto abbia poi assunto, nel suo concreto svolgimento, i connotati tipici della subordinazione.
Tuttavia, non può in nessun caso prescindersi dal nomen iuris indicato dalle parti, assumendo l'elemento volontaristico valore decisivo, quando - all'esito dell'indagine giudiziale - permangano seri dubbi sulla esatta configurazione del rapporto; in tali ipotesi, mancando una presunzione legislativa di subordinazione, deve procedersi, infatti, ad una qualificazione giuridica dello stesso conforme all'assetto di interessi originariamente prefigurato dalle parti, non essendo in tali casi l’autoqualificazione in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto ( cfr. ex multisCass.45/07).
Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare, e provare, elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione.
L’istante è tenuto, cioè, a provare non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze.
Costituisce, infatti, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Ebbene, alla luce dei principi richiamati va esaminato il caso di specie.
In primo luogo, deve evidenziarsi la univoca volontà delle parti contraenti, manifestata più volte nel corso del rapporto di escludere la sussistenza di un vincolo di subordinazione: la collaborazione dell'istante è stata, invero, resa, per ampia parte, sulla base di una serie di contratti di "collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma” nei quali le parti stipulanti, anche indipendentemente dal nomen iuris adottato, hanno richiamato la previsione di cui all’art. 2222 c.c. ed hanno espressamente escluso la natura subordinata del rapporto
Tale essendo il formale assetto di interessi liberamente determinato dalle parti, deve allora accertarsi se esso abbia trovato sostanziale conferma nell'effettivo e concreto articolarsi del rapporto di collaborazione o se, viceversa, sia stato sovvertito con l'esercizio di fatto da parte dell'imprenditore di un potere gerarchico tipico della subordinazione.
Il pur ampio materiale istruttorio acquisito all’odierno giudizio non è tale da integrare la prova della subordinazione, fornendo, al contrario, elementi di giudizio che evidenziano la coincidenza tra le modalità di svolgimento del rapporto e quelle previste contrattualmente dalle parti, le quali, come si è detto, hanno espressamente escluso la subordinazione.
Il teste
Testimone_1
, indicato dal ricorrente, premesso di essere “ stato
Presidente del Comitato Regionale della Campania della Lega dilettanti da Dicembre 2017 all’Ottobre 2018 …” ha dichiarato testualmente: “Nel Settembre 2017, il ricorrente ha iniziato a frequentare la sede del comitato regionale della
Campania al Centro Direzionale; il commissario
Parte_2
mi informò che il
Pt_1
avrebbe iniziato un rapporto di collaborazione con il Comitato Regionale
della Campania, ma non conosco i termini dell’accordo. Ho visto il ricorrente collaborare con il Comitato per l’intero periodo in cui io sono stato presidente del
Comitato; per il periodo successivo nulla so perché non ho più frequentato il
Comitato dai primi giorni di Ottobre 2018. Per il periodo in cui sono stato Presidente del Comitato ho cercato di regolarizzare la posizione dei collaboratori che non erano dipendenti ed ho concluso dei contratti di collaborazione dopo aver provveduto a delle conciliazioni sindacali relative al periodo precedente alla mia
presidenza.
L’altro testimone di parte ricorrente,
Controparte_3
, ha dichiarato di essere a
conoscenza dei fatti di causa essendo stato dipendente della
CP_2
dal 2011 ed avendo
svolto mansioni di responsabile della segreteria regionale di Napoli dal 2016 al Maggio 2023. Egli ha aggiunto: “Il ricorrente è stato assegnato alla segreteria da
Settembre 2017 fino a giugno 2021; poi è diventato segretario della delegazione provinciale di Salerno. Il presidente di turno compiva delle controlli sul lavoro di organizzazione degli eventi e dava direttive di lavoro a tutti gli addetti alla segreteria.
Il ricorrente lavorava dalle 9.00 a fino a dopo le 16.00; a quell’ora, io andavo via e
lui rimaneva. Io avevo un badge, ma il ricorrete non l’aveva. In caso di ritardo, il
Pacifico doveva informare il segretario per giustificare il ritardo. Il lavorava dal lunedì al venerdì. Il martedì e il giovedì fino alle 18.00 “.
Pt_1
Quanto ai testi indicati dalla Lega,
Testimone_2
ha reso la seguente
deposizione: “ Ho iniziato a lavorare come addetta alla segreteria da gennaio 2020
con il
Pt_1
e il
CP_3
…Io avevo un badge per l’ingresso e l’uscita che il
ricorrente, invece, non aveva. Il
Pt_1
non aveva l’obbligo di comunicare né
assenze né ritardi …Durante la pandemia i dipendenti erano in cassa integrazione e
non andavamo al lavoro; talvolta abbiamo lavorato da casa; solo se necessario, il segretario autorizzava singoli accessi, ma non tutti i giorni; in segreteria non vi era una persona fissa anche perché l’attività della segreteria per la stagione sportiva era quasi finita. Solo a giugno 2021 abbiamo iniziato a lavorare in presenza con la concomitanza dell’inizio del nuovo campionato…
Infine, il teste
Testimone_3
ha dichiarato:“Sono dipendente del Comitato
Regionale Campania della Lega da Ottobre 2015 e sono segretario dall’1.7.2022, mentre in precedenza ero nell’amministrazione e poi ho ricoperto mansioni di
responsabile amministrativo. Il ricorrente è stato collaboratore del Comitato dal
2017 fino al 30.6.2022, cioè fino alla data in cui io sono diventato Segretario.
Il ricorrente non era tenuto a rispettare un orario di lavoro perché, al contrario di noi dipendenti, egli e gli altri collaboratori non aveva il badge da timbrare né all’ingresso né all’uscita; perciò non avendo un vincolo di orario se si assentava o
entrava più tardi o usciva prima non era tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.
In caso di assenza non era tenuto a giustificare l’assenza… Il
Pt_1
riceveva
indicazioni sull’attività da svolgere dal Segretario, almeno così immagino perché quest’ultimo coordina le attività del Comitato Regionale; e perciò i collaboratori ricevevano da lui le indicazioni sull’attività da svolgere, compresi i due collaboratori addetti all’Ufficio Giustizia Sportiva. Non so dire se il Segretario chiedesse il rispetto di precisi orari di presenza.
I collaboratori prima di essere regolarizzati attraverso la stipula del contratti di collaborazione percepivano un rimborso spese (ad esempio spese per i mezzi di trasporti) e la diaria che è pari a 31,00 euro al giorno per la presenza; dopo la
formalizzazione del contratto di collaborazione, il
Pt_1
e gli altri collaboratori
ricevevano una busta paga predisposta dagli uffici amministrativi di Roma su cui però nulla so.
Pur nella diversità delle deposizioni rese, tutti i testimoni hanno chiaramente distinto,
nell’ambito di coloro che lavoravano nell’interesse della Lega, tra collaboratori e dipendenti individuando quale elemento di differenziazione immediatamente percepibile il possesso o meno del badge; mentre, infatti, i dipendenti erano tenuti a timbrare il badge sia in ingresso che in uscita, invece i collaboratori, non avendo il badge, potevano entrare ed uscire liberamente.
Emerge, quindi, chiaramente l’assenza, in capo al ricorrente, di un obbligo di
presenza in giorni ed in orari predeterminati essendo il
Pt_1
sprovvisto di badge,
come affermato dai testi
CP_3 Tes_2
ed Tes_3 .
Egli, inoltre, non aveva neppure l’obbligo di chiedere l’autorizzazione per fruire di giorni di ferie, né doveva giustificare le assenze per malattia.
La circostanza emerge anche documentalmente dall’allegato 19) del fascicolo di parte ricorrente: nella nota del 6.5.2022, quest’ultimo “comunica” al Presidente ed al
Segretario del Comitato Regionale FIGC, testualmente: “risulterò assente nei giorni 9 e 10 maggio p.v. perché impegnato nell’assistenza di uno dei miei familiari”.
Emerge, quindi, una sostanziale autonomia decisionale dell’istante in ordine al se ed al quando rendere le prestazioni richieste, facoltà chiaramente incompatibili con l'essenza stessa della subordinazione.
Il ricorrente, quindi, non aveva bisogno di permessi per assentarsi, essendo solo sufficiente che la società fosse informata dell’assenza: il dovere di preavvertire in caso di impedimento, lungi dal configurarsi come un vero e proprio obbligo, risponde piuttosto ad un fondamentale dovere di leale collaborazione cui le parti contrattuali devono uniformare il proprio comportamento, funzionale alla necessità del preponente di organizzare diversamente la propria attività; né, d’altra parte, è risultato che venissero adottati provvedimenti disciplinari in caso di assenze non comunicate.
Va, inoltre, osservato che il riferimento compiuto dal teste
Tes_1
al fatto che
quest’ultimo provvide a “regolarizzare” la posizione dei collaboratori “che non
erano dipendenti”, tra i quali vi era il
Pt_1
, non va interpretato (come fa, invece,
parte ricorrente a pg. 4 delle note conclusive) come la prova dell’esistenza di rapporti di lavoro subordinato “a nero” che il teste aveva individuato e che intendeva portare alla luce; al contrario, la sua affermazione rimarca la presenza sia di dipendenti che di collaboratori e che questi ultimi non avevano alcun tipo di contratto.
Il tipo contrattuale prescelto per tale regolarizzazione – non trattandosi di dipendenti
– è stato quello della collaborazione autonoma e coordinata ex art. 2222 c.c. in quanto rispondente all’effettivo assetto di interessi tra le parti.
Quanto all’esercizio delle prerogative datoriali, il ricorso non indica nè colui che avrebbe assunto il ricorrente, né colui che l’avrebbe licenziato; risulta, inoltre, che lo stesso ricorrente riconduce la cessazione del rapporto alla naturale scadenza del contratto anziché ad un licenziamento.
Non può non rilevarsi, infatti, che il ricorso introduttivo contiene l’elenco dei documenti depositati e che il documento n. 17 è stato individuato come “raccomandata a/r impugnativa di licenziamento del 29 luglio 2022”; nel citato documento manca, però, qualunque riferimento al licenziamento : esso reca, nell’oggetto, l’indicazione : “impugnativa contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, mentre nel corpo dell’atto di legge testualmente: “l’ultimo contratto di collaborazione sottoscritto il 30 agosto 2021 è venuto a scadenza il 30 giugno 2022, data sotto la quale il rapporto è dunque cessato”.
I testi escussi hanno, inoltre, affermato che era il Presidente del Comitato a dare indicazioni sull’attività da svolgere ed anche ad esercitare un controllo.
In mancanza di altri elementi, però, deve ritenersi configurabile solo l'esercizio di un potere di conformazione della prestazione che è pienamente compatibile con rapporti di collaborazione autonoma, essendo ben possibile che anche il prestatore di lavoro autonomo possa ricevere dettagliate richieste ed istruzioni sulle modalità esecutive della prestazione da eseguire e sottostare, successivamente, a controlli abbastanza penetranti sulla qualità dell'opera o del servizio dedotto in contratto.
Ciò che, viceversa, appare decisivo ai fini della configurazione del vincolo di subordinazione è la sussistenza,in concreto, di un potere di direzione che investa tutte le modalità gestionali dell'attività espletata dal lavoratore, ivi comprese quelle relative ad un profilo propriamente estrinseco, ovverosia alle modalità di spazio e di tempo della prestazione, in modo tale da non far residuare margini di autonomia per il lavoratore.
Invece, nel caso di specie è risultato mancare, prima ancora della eterodirezione del datore di lavoro, proprio l’elemento imprescindibile della obbligatorietà della prestazione, che costituisce elemento essenziale e qualificante della subordinazione, ovverosia l'obbligo per il lavoratore, a qualunque categoria egli appartenga, di tenere costantemente a disposizione dell'imprenditore le proprie energie lavorative, l'obbligo, dunque di recarsi al lavoro, di giustificare eventuali assenze, di osservare determinati orari, di non poter rifiutare, pena l'irrogazione di sanzioni disciplinari, la prestazione richiesta.
Al contrario, nel caso in esame, le emergenze probatorie acquisite depongono nel senso di delineare in capo all'istante una sostanziale autonomia decisionale in ordine al se ed al quando rendere le prestazioni richieste, e, quindi, una sostanziale incompatibilità della prestazione resa con la subordinazione.
In tale contesto, il dato della continuità della prestazione resa rimane un elemento neutro che può corrispondere ad un interesse economico di chi la effettua, non essendo espressione, nel caso in esame, di un preciso obbligo gravante sulla ricorrente.
Per i motivi illustrati, deve concludersi che nell’attuazione del rapporto in esame non si rintracciano i tratti propri della subordinazione.
Deve, pertanto, valorizzarsi il contenuto degli accordi negoziali intervenuti tra le parti dai quali, come si è già detto, pur prescindendo dal nomen iuris, non emerge alcun
elemento sintomatico della riconducibilità del rapporto allo schema tipico della subordinazione.
Il ricorso, assorbita ogni altra valutazione, va, pertanto, rigettato.
La complessità delle questioni trattate, la natura della controversia e la qualità delle parti consentono di accedere ad una compensazione delle spese di lite, alla stregua di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Compensa le spese di lite;
-Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione . Napoli, 14.11.2024
Il giudice del lavoro (dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)