TRIBUNALE DI NAPOLI– SENTENZA N. 8744/2024 DEL 15/10/2024

 

 

Il Tribunale di Napoli – II sezione civile

 

in composizione monocratica,

 

S E N T E N Z A

 

nel giudizio iscritto al n. 22551/2021 R.G., e vertente

 

 


 

 

 

Parte_1


 

 

, (c.f.:


tra

 

C.F._1


 

 

) nato a Napoli il 15.12.1978 e ivi


 

residente in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Salvo dAcquisto n. 9, elett.te dom.to in Empoli (FI) alla Via Cavour n. 47 presso lo studio dell’Avv.to Omissis  (c.f.:


C.F._2


), che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso


 

introduttivo il giudizio in riassunzione;


 

 

 

contro


 

 

-    Attore


 

 

 


 

CP_1


, (c.f.:


C.F._3


) nato ad Altamura (BA) il 20.2.1985


 

e residente in Monza (MB) alla Via Manfredo Camperio n. 8, elett.te dom.to in Cervaro (FR)  alla  Via  Airella  n.  12  presso  lo  studio  dellAvv.to  Omissis  (c.f.:


C.F._4

 

costituzione e risposta;


), che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all’atto di

 

 

 

-    Convenuto

 

 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE


 

 

 

Con atto di ricorso in riassunzione, che conseguiva alla cancellazione della causa di cui al

 

    1. g.   n. 6332/2020 disposta con ordinanza dal GOT del Tribunale di Monza (doc. 5 fascicolo

 

 

parte  resistente),  il  quale  dichiarava  la  propria  incompetenza  territoriale  in  favore  del Tribunale di Napoli, parte ricorrente agiva innanzi all’intestato Tribunale premettendo:

      • di essere iscritto nel registro Procuratori Sportivi presso la Federazione Italiana Giuoco  Calcio  e  che,  nell’ambito  di  tale  attività,  in  data  19.11.2018,  riceveva

mandato da


CP_1


affinché assistesse il medesimo nella miglior gestione


 

dei diritti  nascenti  dall’attività  di  calciatore  professionista svolta  dal


CP_1


,  in


 

particolare nelle trattative volte alla conclusione e alla risoluzione di contratti di lavoro sportivo professionistico nel periodo di vigenza del contratto di rappresentanza;

      • che in pendenza del suddetto contratto di rappresentanza, in data 11.01.2019, il

 

CP_1


, su iniziativa e con l’assistenza del ricorrente, addiveniva al trasferimento


 

dalla precedente società Siracusa Calcio S.r.l. alla società Trapani Calcio S.r.l., con cui stipulava contratto di prestazione sportiva regolarmente depositato presso la federazione di appartenenza;


      • che il rapporto tra lo

Pt_1


e il


CP_1


, che aveva durata fissata fino al 18.11.2020, si


 

interrompeva, in data 31.07.2019, anticipatamente per scelta unilaterale dell’odierno resistente;


      • che a seguito della revoca dell’incarico professionale, il

CP_1


sottoscriveva con il


 

Monza Calcio, presso cui si trasferiva all’inizio della stagione sportiva 2019/2020, contratto di lavoro.


Con il ricorso ex art. 702bis c.p.c., dunque,


Parte_1


conveniva


CP_1            ,


 

per ivi sentirlo condannare al pagamento della somma di € 2.987,50 oltre accessori, e così complessivi € 3.790,54, oltre interessi moratori dalla revoca dell’incarico al saldo, quali residuo compensi contrattualmente previsti e maturati in relazione alla stagione sportiva 2018/2019; nonché al risarcimento del danno derivante dallunilaterale recesso e/o revoca dell’incarico professionale, pari a € 5.850,00 oltre accessori e così complessivi € 7.422,48 oltre interessi legali dalla data della revoca ad oggi, ed ulteriori interessi moratori ex novellato art. 1284 c.c. dalla data odierna al saldo per le causali di cui in premessa; nonc, e solo nel caso di avvio del procedimento a cognizione piena ex art. 702 ter c. 2 c.p.c., al risarcimento del maggior danno nella misura da accertarsi, previa verifica dei compensi


pattuiti dal


CP_1


con la società Monza Calcio, mediante ordine di esibizione ex art. 210


 

c.p.c.  alla  suddetta  società  e/o  alla  Federazione  Italiana  Giuoco  Calcio,  del  relativo


 

 

contratto, oltre ad ogni eventuale maggior danno, anche in via equitativa, sempre oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite.


Si costituiva


CP_1


eccependo, in via preliminare, di accertare che la presente


 

causa richiedesse un’istruzione non sommaria e, pertanto, fissare, con ordinanza, l’udienza di cui all’art. 183 c.p.c., con applicazione delle disposizioni del libro II del codice civile; nel


merito, rigettare tutte le domande avanzate da


Parte_1


perché infondate in fatto ed


 

in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

 

Nel corso del giudizio, ritenuto opportuno convertire il rito nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, il Tribunale di Napoli assegnava i termini ex art. 183 sesto comma

c.p.c. (ordinanza del 4.05.2022)

 

A seguito di istanza presentata dalle parti, veniva espletato l’interrogatorio formale di


 

Parte_1


e venivano escussi i testi


Testimone_1


e         Testimone_2


 

(ordinanze del 20.10.2023 e 30.1.2024)

 

All’udienza del 4.06.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica ai sensi dell’art. 190 c.p.c.

In ordine alla materia del contendere, la domanda va inquadrata nell'ambito della previsione normativa di cui all'art. 2229 e seguenti del codice civile.

Invero la giurisprudenza amministrativa ha definito il procuratore sportivo come un “libero professionista che, avendo ricevuto a titolo oneroso l'incarico, cura e promuove i rapporti fra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva ovvero fra due società per la conclusione del trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore', e svolge 'un'attività inquadrabile nella categoria della prestazione d'opera professionale (ex art. 2229 cod. civ.), che ha come presupposto il rilascio di un mandato senza rappresentanza' e come oggetto un'obbligazione di mezzi, e non di risultato” (TAR n. 33428/2010).

Il rapporto giuridico conseguente all’incarico affidato da un calciatore a un procuratore è inquadrabile nella fattispecie della prestazione d’opera professionale di tipo personale, ex art. 2229 e ss. c.c., che presuppone il rilascio di un conferimento di incarico professionale da parte del calciatore, secondo un atto di c.d. intuitus personae, con la conseguenza che egli agisce per conto del proprio assistito, impegnandosi giuridicamente mediante un’obbligazione di mezzi e non di risultato e svolgendo la sua attività in via esclusiva e


 

 

secondo le caratteristiche di una prestazione professionale di carattere fiduciario secondo la disciplina civilistica della prestazione di opera intellettuale.

Non è pregevole di accoglimento, in particolare, la richiesta di parte attrice di vedersi risarcito un presunto danno da mancato guadagno trovando al contrario, nella specie, applicazione le previsioni dell’art. 2237 c.c.

La suddetta norma ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall’art. 2227 c.c. per il contratto d’opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d’opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest’ultimo.

Tale amplissima facoltà che trova la sua ragion d’essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente, osserva la Suprema Corte, “ha come contropartita l’imposizione a carico di questultimo dell’obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l’opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dal cit. art. 2227 cod. civ.) per il mancato guadagno, salvo diversa pattuizione contrattuale” (Cass., sent. n. 14702/2007).

Va rilevato che la disciplina legale in materia di recesso dal rapporto professionale presenta un notevole squilibrio in favore del cliente. Quest’ultimo, infatti, a norma dell’art. 2237 c.c., ha il diritto di recesso  ad nutum, mentre il professionista può recedere dal contratto professionale soltanto per giusta causa.

Tale assetto è dovuto al rilievo che il legislatore ha assegnato al carattere fiduciario dell’incarico, consentendo così al cliente di sciogliere il rapporto a prescindere da qualsiasi giustificazione. Il professionista, invece, può recedere dal contratto soltanto per giusta causa e, in ogni caso, non deve arrecare pregiudizio al cliente.

Lo squilibrio della disciplina legale è, tuttavia, suscettibile di deroga pattizia, che deve risultare dalla manifestazione della volontà delle parti univoca ed espressa: è possibile, invero, inserire nel contratto di mandato professionale una clausola risolutiva espressa, cocome quella penale.

Attraverso la prima si qualifica, in concreto, la giusta causa che legittima il recesso del professionista dall’incarico; la clausola penale consente, invece, previa rinuncia del cliente alla libertà di recesso, di fissare, con altrettanta certezza, le conseguenze economiche del mancato rispetto del regolamento contrattuale e del recesso ante tempus da parte del cliente,


 

 

sottoponendolo al pagamento di una penale di natura economica, predeterminato nella misura.

Nel caso di specie si deve osservare che il contratto di rappresentanza professionale (doc. 3 fascicolo parte resistente) contiene alla sua clausola n. 2 una chiara e specifica pattuizione di una penale la quale fissava le conseguenze economiche del mancato rispetto del regolamento contrattuale e del recesso ante tempus da parte del cliente, sottoponendolo al pagamento di una penale di natura economica, predeterminato nella misura di € 0.

È, dunque, evidente come la volontà contrattuale delle parti, proprio in virtù del testo contrattuale dallo stesso ricorrente predisposto non si presti ad interpretazione diversa da


quella che escluda la risarcibilità del danno preteso da


Parte_1          .


 

In più, va evidenziato che in occasione delle trattative per la risoluzione del contratto di


 

lavoro tra il


CP_1


e la Trapani Calcio S.r.l., il Procuratore ha operato in chiara situazione


 

di conflitto di interessi, facendosi portatore di interessi incompatibili con quelli in aperta violazione dell’art. 1394 c.c.


CP_1


e ciò


Nella specie, infatti,


Parte_1


ha anteposto i propri interessi di credito al corretto


 

svolgimento dell’oggetto del contratto di rappresentanza tra le parti, nel quale espressamente egli era onerato dell’assistenza professionale in buona fede anche in sede di risoluzione del rapporto di lavoro (ex art. 1 del contratto de quo).

Ciò  dimostra  l’insanabile  lesione  del  vincolo  fiduciario  tra  il  calciatore  e  il  suo


 

Procuratore sportivo determinato dalla condotta assunta dallo


Pt_1


il quale avrebbe perso


 

il compenso relativo alla stagione sportiva 2019/2020 se il


CP_1


avesse, come avvenuto,


 

risolto il contratto di lavoro con il Trapani (cfr. doc. 7 fascicolo parte resistente).

 

Tale circostanza è stata altrettanto confermata da entrambi i testi escussi,


 

 

Tes_1          e


 

Tes_2


che non hanno celato i dissidi tra le due parti in causa determinati proprio a


 

seguito della intenzione del S.r.l.


CP_1


di interrompere la collaborazione con il Trapani Calcio

Può, in conclusione, affermarsi che nella specie sussista la giusta causa per la revoca e il recesso dal contratto, con conseguente non debenza di qualsivoglia risarcimento danni.

Quanto  alla  domanda  di  pagamento  dei  compensi  relativi  alla  stagione  sportiva 2018/2019, va chiarito che, stanti le intese tra le parti, non vi sono dubbi sul fatto che siano


totalmente dovuti essendo maturati prima della comunicazione con cui il


CP_1


ebbe ad


 

 

interrompere unilateralmente i rapporti con il proprio procuratore (in data 31.07.2019, vd. doc. 8 fascicolo parte resistente).

L’odierno ricorrente ha infatti maturato il diritto ai compensi fissati in misura pari al 5%


 

dell’ingaggio ricevuto dal


CP_1


nella stagione 2018/2019, sia per il primo trasferimento


 

del medesimo al Siracusa Calcio S.r.l., sia per il successivo trasferimento al Trapani Calcio

 

      1. r.l.    fino alla fine della suddetta stagione sportiva 2018/2019.

 

Il resistente non ha mai negato che il compenso per la stagione 2018/2019 fosse maturato, ma ha solo dedotto che tale compenso non fosse dovuto sulla base di un messaggio Whatsapp intercorso all’epoca tra le parti. (vd. doc. 6 fascicolo parte resistente).

La circostanza che il successivo contratto, poi sottoscritto e depositato in federazione, abbia altro contenuto evidenzia la sopravvenienza di accordi, effettivamente vincolanti tra i paciscenti.


Va, in conclusione, parzialmente accolta l’istanza presentata da


Parte_1          .


 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di € 4500,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso per spese generali.

P.Q.M

 

Il Tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:

 

        • accoglie parzialmente la domanda di parte attrice;
        • condanna

CP_1


al pagamento dei compensi contrattuali in favore di


[...]


 

Parte_1


per la somma di € 3.790, 54, tutto oltre interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c.


 

dalla revoca dell’incarico fino al soddisfo;


 

-rigetta le istanze risarcitorie di


Parte_1          ;


 

        • condanna

CP_1


alla rifusione delle spese di lite in favore di


Parte_1


 

che liquida nella misura di € 4500,00 per compensi oltre IVA e C.P.A. se dovute e spese generali.

Napoli 15.10.24

 

 

 

Il Giudice Diego Ragozini

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