TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE– SENTENZA N. 517/2025 DEL 12/02/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE II SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell’art. 281-sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 4323 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2018, vertente
Parte_1
, C.F./P.I.
TRA
C.F._1
, giusta procura in atti, dall’avv.
Omissis , presso cui elettivamente domicilia;
E
ATTORE
Controparte_1 Parte_2
C.F./P.I.
, C.F. C.F.
P.IVA_1 C.F._2
, in persona del legale rapp.te p.t., e rapp.ti e difesi, giusta procura in atti,
dall’avv. Omissis , presso cui elettivamente domiciliano;
Oggetto: pagamento compensi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
CONVENUTI
La presente decisione è adottata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell’art. 132 c.p.c. Infatti, l’art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell’udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l’esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell’udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con atto di citazione ritualmente notificato,
Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi
all’intestato Tribunale la società
Controparte_1
nonché il Sig.
Parte_2
per ivi sentir
accogliere le seguenti conclusioni: condannare la Società denominata “
Controparte_1
, in
persona del suo legale rappresentante pro tempore ed il sig.
Parte_2
, tra loro solidalmente,
al pagamento in favore dell’attore dell’importo di €. 14.500, oltre gli interessi compensativi al saggio legale a decorrere dal dì di scadenza dell’obbligazione; condannare altresì i convenuti al rimborso delle spese di lite.
A fondamento della domanda l’attore assumeva di aver svolto l’attività di calciatore nella categoria “non professionisti” per l’intera stagione agonistica 2008/2009 con la società denominata “Unione Sportiva Angri 1927- Associazione Sportiva Dilettantistica”, con cui pattuiva il compenso annuo pari a € 40.000,00, sul quale era stato corrisposto un acconto pari ad €. 15.000,00. A garanzia del
pagamento del saldo del compenso, pari ad € 25.000,00, dovuto dalla Società sportiva, la
[...]
CP_1
emetteva e rilasciava in favore della madre dell’attore assegno bancario, con l’intesa
che lo stesso sarebbe stato negoziato ed incassato alla data del 31.12.2008.
Nel corso della stagione sportiva, il
Parte_1
aveva percepito l’emolumento mensile dalla “Unione
Sportiva Angri 1927 - Associazione Sportiva Dilettantistica” pari ad € 750,00 per i mesi da agosto 2008 a maggio 2009 e un totale di € 7.500,00, oltre che ulteriore somma di €3.000,00.
A seguito della riconsegna dell’assegno di € 25.000,00, per essere stata parte dell’importo soddisfatta,
il CP_1
consegnava ulteriore assegno di € 6.000,00 a titolo di pagamento; l’ulteriore importo di €
8.500,00 dovuto a saldo sarebbe stato corrisposto successivamente dalla società. L’assegno di € 6.000,00 risultò, però, non coperto e l’importo di € 8.500,00 non venne mai versato, per cui l ’Officina
CP_1
ed il
Parte_2
sono, secondo la ricostruzione attorea, obbligati in solido al
pagamento in favore del garanzia corrisposti.
Parte_1
del saldo ancora dovuto di € 14.500,00, in ragione degli assegni a
Si costituiva in giudizio la
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., nonché il
Pt_2
[...]
impugnando e contestando l’avversa domanda perché del tutto pretestuosa ed infondata sia
in fatto che in diritto.
In particolare, il contratto intercorso tra le parti sarebbe nullo per violazione di legge, in quanto le norme federali prevedevano un compenso massimo di € 25.800,00 per la categoria di appartenenza.
Lamentavano, inoltre, la mancanza di legittimazione passiva del
Parte_2
, il quale non ha
mai sottoscritto, né rilasciato, alcun titolo di credito in favore dell’attore, disconoscendo la firma apposta sull’assegno dell’importo di € 6.000,00 perché allo stesso non appartenente e, dunque, evidentemente apocrifa.
Contestavano anche la mancanza di legittimazione passiva della
Controparte_1
chiedendone
l’estromissione dal processo, in quanto, solo la società Angri Calcio potrebbe essere ritenuta responsabile per il mancato pagamento dei compensi spettanti ai propri giocatori.
Parte convenuta concludeva chiedendo il rigetto della domanda ex adverso proposta perché assolutamente pretestuosa ed infondata sia in fatto che in diritto.
Concessi i termini ex art 183 co 6 c.p.c. veniva ammesso il deferito interrogatorio formale dell’attore, oltre che la prova orale da ambo le parti articolata: la prova così come ammessa veniva correttamente espletata.
La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva pertanto rinviata per la discussione ex art 281 sexies
-
-
- p.c. all’udienza del 16/01/2025. Il giudice a quell’udienza, sentita la discussione delle parti, riservava la causa in decisione ai sensi dell’art 281 sexies III co c.p.c..
-
La domanda va rigettata per le motivazioni che qui si diranno.
Preliminarmente, va rilevato che, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sez. V Ord.,09/01/2019, n. 363).
Nel merito deve rilevarsi che in atti non appare emergere alcuna prova della effettiva partecipazione dei convenuti al contratto intercorso tra l’attore e la società sportiva; ed infatti, l’attore fonda la propria pretesa nei confronti dei convenuti esclusivamente sull’assegno pari ad € 6.000,00, asseritamente
corrisposto da
Parte_2
personalmente.
Ebbene il
CP_1
nel costituirsi in giudizio ha tempestivamente disconosciuto la firma apposta al
suddetto assegno (come per altro già fatto nel precedente procedimento penale in atti) e la parte attrice non ha proposto alcuna istanza di verificazione, con la conseguenza che il suddetto assegno non può essere posto a fondamento della decisione.
Ancora, alcun rilievo assume l’assegno a garanzia pari ad € 25.000,00 emesso dalla società
CP_1
[...]
ed infatti deve evidenziarsi che l’effettiva avvenuta riconsegna dell’assegno in questione
determina lo scioglimento del patto (nullo) di garanzia sotteso per intervenuto adempimento dell’obbligazione e la conseguente impossibilità di valorizzare lo stesso quale promessa di pagamento.
Né la partecipazione dei convenuti al contratto intercorso tra il
Parte_1
e la società
Parte_3 è
stata oltremodo provata nel corso dell’istruttoria. A fronte della testimonianza resa dall’unico teste di
parte attrice, infatti, che confermava l’intervento del
CP_1
nel contratto, tale evenienza è stata al
contrario smentita dal teste di parte convenuta
Testimone_1
, sentito all’udienza del 23/11/2023,
il quale, in qualità di (all’epoca) Presidente della società sportiva, ha dichiarato “che io ricordi
l’officina
CP_1
e il
CP_2
non si impegnarono a versare personalmente alcunchè né a
garantire il pagamento; specifico che non ci siamo mai visti insieme io, il
Parte_1 e i
CP_1 .
Tanto risulta confermato anche dalla scrittura privata in atti, da cui non emerge alcuna partecipazione
del
CP_1
e della società odierna convenuta nella contrattazione intercorsa.
Incombendo il relativo onere proprio sull’attore, deve ritenersi lo stesso non assolto, in quanto la prova fornita non è idonea a smentire le risultanze avverse (sia orali che documentali) sopra riportate. I convenuti, pertanto, appaiono carenti di legittimazione passiva in ordine alla pretesa avanzata dalla parte attrice.
A ciò aggiungasi, per completezza motivazionale, quanto segue in punto di validità del contratto azionato in giudizio.
Il Parte_1
pattuiva, come anticipato per l’intera stagione 2008/2009, con la società
denominata “Unione Sportiva Angri 1927- Associazione Sportiva Dilettantistica” partecipante al Campionato Nazionale di Serie D, un compenso annuo di €. 40.000,00, per le proprie prestazioni calcistiche.
Deve rilevarsi che la fattispecie in esame è disciplinata dall’art. 94 ter, riguardante gli “Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.”: nella versione dell’articolo previgente alla riforma (applicabile al caso oggetto della presente controversia) al comma 6 viene sancito che per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., gli accordi concernenti l’erogazione di una somma lorda annuale non potranno prevedere importi superiori a € 25.822, secondo il disposto della Legge 21.11.2000, n. 342.
In seguito, ai sensi del comma 8 sono considerati vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia, accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedano l’erogazione di somme superiori a quelle sopra fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei nn 4 e 8 dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
Orbene, l’accordo sottoscritto tra l’odierno attore e la società sportiva Angri Calcio è nullo, quantomeno nella parte in cui si prevede l’erogazione di un compenso superiore alla somma pari ad
€ 25.800,00.
Sul punto, “le violazioni di norme dell'ordinamento sportivo non possono non riflettersi sulla validità di un contratto concluso tra soggetti sottoposti alle regole del detto ordinamento anche per l'ordinamento dello Stato, poiché se esse non ne determinano direttamente la nullità per violazione di norme imperative, incidono necessariamente sulla funzionalità del contratto medesimo, vale a dire sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico; non può infatti ritenersi idoneo, sotto il profilo della meritevolezza della tutela dell'interesse perseguito dai contraenti, un contratto posto in essere in frode alle regole dell'ordinamento sportivo, e senza l'osservanza delle prescrizioni formali all'uopo richieste, e, come tale, inidoneo ad attuare la sua funzione proprio in quell'ordinamento sportivo nel quale detta funzione deve esplicarsi” (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 3545 del 23/02/2004).
Dunque, non trova fondamento l’eccezione di parte attrice a sostegno dell’inoperatività dell’art. 94 al di fuori dell’ordinamento sportivo, in quanto la giurisprudenza di legittimità, espressasi sul punto, ha ritenuto pacificamente che, pur non potendosi considerare le norme dell’ordinamento sportivo quali norme imperative, le stesse proteggono interessi meritevoli di tutela tale che contratti contrari, non possono considerarsi validi nell’ordinamento civile.
La domanda di parte attrice va pertanto, per tutte le ragioni anzidette, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della domanda e dell’assenza di questioni di particolare complessità in fatto o in diritto.
Non si ritengono al contrario sussistenti i presupposti per la condanna ai sensi dell’art 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
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- Rigetta la domanda.
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- condanna
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Parte_1
al pagamento, in favore dei convenuti in solido, delle
spese del presente giudizio, che liquida in € 3.300,00, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15 %, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
depositato telematicamente in data 12/02/2025
Il Giudice Dott.ssa Martina Fusco