TRIBUNALE DI NOLA– SENTENZA N. 1836/2023 DEL 20/06/2023

 

Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio Ruggiero ha pronunziato la seguente


SENTENZA

 

nella causa iscritta al n. 9016/2016 del R.G. contenzioso vertente

 

TRA

 

Parte_1                                                       P.IVA_1


 

 

 

 

 

, in persona del


 

l.r.p.t.,  rappresentato  e  difeso,  giusta  procura  speciale  in  atti,  dagli  avv.ti  


 

Omissis ,


C.F._1


e          Omissis,


 

C.F._2


,  presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Nola (Na)


 

alla via Giordano Bruno n. 37

 

 

 

E


 

 

OPPONENTE


 

Controparte_1            ,


C.F._3


 rappresentato    difeso,   giusta


 

procura  in  atti,  dall’Avv.  Omissis ,


C.F._4                      ed

 

elettivamente  domiciliato  in  San  Sebastiano  al  Vesuvio  (NA)  alla  Piazza  della Concordia n.2


 

 

avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.

 

CONCLUSIONI

 

Le parti concludevano come da verbale di udienza cartolare del 23.03.2023.


OPPOSTO


 

CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE


 

Con atto di citazione notificato il 23.12.2016, la


Parte_1


 

[...]


proponeva  opposizione  avverso  il  decreto  ingiuntivo  n.  2245/16  emesso,  su


 

ricorso di


Controparte_1


, dal Tribunale di Nola in data il 24.10.2016, con il quale gli


 

si ingiungeva di pagare la somma complessiva di € 18.640,00, oltre interessi dal dovuto al  saldo  e  spese  del  procedimento  monitorio,  quale  corrispettivo  per  consulenze


professionali  svolte  in  favore  della  predetta  socie sportiva  in  occasione  del


 

tesseramento del calciatore


Persona_1      .


 

L'opponente chiedeva, in via principale, la revoca dell’opposto D.I. n.2245/16 per


 

inesistenza del credito reclamato dal sig.


Controparte_1


nei confronti della


Org_1


 

[...]


attesa  la  carenza  di  titolarità  in  capo  a  quest’ultima  dell’obbligazione  di


 

pagamento reclamata in sede monitoria; in via subordinata, la revoca dell’opposto D.I. i n.2245/16 per nullità dei contratti di mandato intercorsi tra la stessa opponente e lo


Controparte_1

 

FIGC.


per violazione delle norme del regolamento agenti calciatori” della


 

Si costituiva in giudizio


Controparte_1


, il quale resisteva all’opposizione e chiedeva,


 

in via preliminare, la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto; nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione, in quanto illegittima, inammissibile, improcedibile, nonché, infondata sia in fatto che in diritto; in via subordinata, chiedeva condannare la Società


Controparte_2


ad  indennizzare  l’opposto  della  diminuzione  patrimoniale


 

conseguente all’arricchimento senza giusta causa della sociesportiva.

 

Così instauratosi il contraddittorio, con Ordinanza dell’11.05.2017 veniva negata la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo de quo e venivano concessi i termini di cui allart. 183, comma 6 c.p.c..

A seguito del rituale deposito delle memorie istruttorie, il Giudice, ritenendo di non dover ammettere alcuna richiesta di prova, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Il procedimento veniva poi assegnato allo scrivente e giungeva all’udienza cartolare del 23.03.2023 allesito della quale la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell’art. 190 c.p.c.

***

 

Ciò sinteticamente esposto in ordine ai fatti di causa, ritiene il Tribunale che l’opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.

Anzitutto, occorre premettere che l’opposizione a decreto ingiuntivo determina l’insorgere di un giudizio a cognizione piena, ove parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, sicchè, ricade sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.

Venendo allesame del merito della controversia, risulta fondato ed assorbente il primo motivo di opposizione, concernente l’inesistenza del credito reclamato per carenza di titolarità in capo alla società opponente dell’obbligazione di pagamento per cui è causa,

rispetto al quale si osserva quanto segue.


In primis, in punto di fatto occorre rilevare  che dall’analisi delldocumentazione raccolta in giudizio, e più precisamente, dal modello di variazione di tesseramento”


prot. n. 1202P767 prodotto in atti (trattasi di modello predisposto dalla


[...]


 

Organizzazione_2


) è possibile stabilire che per la stagione 2012/2013 la


 

Controparte_2


acquisiva il diritto alle prestazioni sportive del calciatore


[...]


 

Per_1     .

 

Tale documento veniva correttamente sottoscritto dal presidente e legale rappresentante


 

della predetta sociesportiva (Sig.


Parte_2


) e dallo stesso atleta.


 

Ancora, per la stagione successiva (2013/2014), con la stipulazione di un ulteriore


 

contratto  tipo


Organizzazione_2


 prot.  n.  1302P201


 

(prodotto in giudizio) la socie


Pt_1


si assicurava le prestazioni sportive dellatleta


 

Per_1

 

Anche  tale  documento  veniva  correttamente  sottoscritto  dalle  medesime  parti  gfirmatarie del precedente modello di variazione di tesseramento” prot. n. 1202P767,


vale a dire, dal presidente e legale rappresentante della società calcistica (Sig.


Pt_2


 

[...]


e dal calciatore


Persona_1      .


 

In questo quadro, parte opposta a sostegno della propria pretesa creditoria depositava in giudizio un contratto di mandato tra società e agente n.4016/2013del 13.07.2013, dal


quale emerge che la società, odierna opponente,   richiedeva al sig.


Controparte_1   ,


 

nella  sua  qualità  di  agente  sportivo,  attività  di  consulenza  professionale  per  il


 

tesseramento del calciatore


Persona_1


in regime di svincolo contrattuale per la


 

stagione sportiva 2013/2014”, prevedendo quale compenso per lattività svolta una somma forfettaria di euro 8.000,00 (netti) + oneri e contributi” da versarsi in favore di quest’ultimo entro la data del 30.09.2013.


Tale documento veniva sottoscritto dallagente


Controparte_1


e dalla socie


[...]


 

Controparte_2


in persona del legale rappresentante


Controparte_3      ”.


 

Orbene, è emerso nel corso del presente giudizio che il succitato sig.


CP_3


 

[...]


,  così  come  evincibile  dalla  visura  camerale  storica  della  socie sportiva


 

(prodotta in atti dall’opponente) non ricoprisse all’epoca – né lo hai mai fatto – la


 

qualità di legale rappresentante della stessa


Controparte_2


(2) che lo stesso non


 

abbia mai rivestito la carica di amministratore della predetta società o ricevuto dal Consiglio di Amministrazione alcuna formale delega per la conclusione in autonomia di accordi economici con calciatori e/o procuratori.


Diversamente, così come riconosciuto anche da parte opponente, il sig.


CP_3        


 

dipendente  della  socieSportivo.


Pt_1


 svolgeva  unicamente  le  mansioni  di  Direttore


Ne  consegue  che  laccordo  stipulato  tra  il


Controparte_3


e  lagente


[...]


 

CP_1


avrebbe necessitato – quantomeno - della ratifica dello stesso da parte di un


 

legale rappresentante della


Controparte_2


 

Sul punto, parte opposta non produceva in giudizio alcuna documentazione.

 

Per di più, non è rinvenibile in atti alcuna altra documentazione, dalla quale emerga l’asserito  impegno  assunto  da  un  legale  rappresentante  della  società  sportiva  nei


confronti del sig.


Controparte_1


in merito alla operazione relativa al trasferimento del


 

calciatore


Persona_1      .


 

Pertanto, non potendo ritenersi provata in giudizio l’esistenza di un contratto valido tra


 

la socie


Controparte_2


e l’agente


Controparte_1


in merito all’operazione


 

relativa al trasferimento del calciatore


Persona_1


, la relativa pretesa creditoria


 

per lasserito espletamento dellattività professionale, va negata. Gli altri motivi di opposizione sono da ritenersi assorbiti.

In ragione di quanto suesposto, si ritiene fondata l’opposizione.

 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.

P.Q.M

 

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:

  1. Accoglie  l’opposizione  e,  per  leffetto,  revoca il  decreto  ingiuntivo  opposto  n. n.2245/16 emesso dal Tribunale di Nola;

  1. Condanna

Controparte_1


, al pagamento, in favore di


Controparte_2          in


 

persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio, che vengono liquidate in Euro 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso.

Così deciso in Nola, il 19/06/2023.

 

Il Giudice

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