TRIBUNALE DI NOLA– SENTENZA N. 1836/2023 DEL 20/06/2023
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in persona del GOP avv. Antonio Ruggiero ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9016/2016 del R.G. contenzioso vertente
TRA
Parte_1 P.IVA_1
, in persona del
l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dagli avv.ti
Omissis ,
C.F._1
e Omissis,
C.F._2
, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Nola (Na)
alla via Giordano Bruno n. 37
E
OPPONENTE
Controparte_1 ,
C.F._3
, rappresentato e difeso, giusta
procura in atti, dall’Avv. Omissis ,
C.F._4 ed
elettivamente domiciliato in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Piazza della Concordia n.2
avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale di udienza cartolare del 23.03.2023.
OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.12.2016, la
Parte_1
[...]
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2245/16 emesso, su
ricorso di
Controparte_1
, dal Tribunale di Nola in data il 24.10.2016, con il quale gli
si ingiungeva di pagare la somma complessiva di € 18.640,00, oltre interessi dal dovuto al saldo e spese del procedimento monitorio, quale corrispettivo per consulenze
professionali svolte in favore della predetta società sportiva in occasione del
tesseramento del calciatore
Persona_1 .
L'opponente chiedeva, in via principale, la revoca dell’opposto D.I. n.2245/16 per
inesistenza del credito reclamato dal sig.
Controparte_1
nei confronti della
Org_1
[...]
attesa la carenza di titolarità in capo a quest’ultima dell’obbligazione di
pagamento reclamata in sede monitoria; in via subordinata, la revoca dell’opposto D.I. i n.2245/16 per nullità dei contratti di mandato intercorsi tra la stessa opponente e lo
Controparte_1
FIGC.
per violazione delle norme del “regolamento agenti calciatori” della
Si costituiva in giudizio
Controparte_1
, il quale resisteva all’opposizione e chiedeva,
in via preliminare, la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto; nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione, in quanto illegittima, inammissibile, improcedibile, nonché, infondata sia in fatto che in diritto; in via subordinata, chiedeva condannare la Società
Controparte_2
ad indennizzare l’opposto della diminuzione patrimoniale
conseguente all’arricchimento senza giusta causa della società sportiva.
Così instauratosi il contraddittorio, con Ordinanza dell’11.05.2017 veniva negata la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo de quo e venivano concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6 c.p.c..
A seguito del rituale deposito delle memorie istruttorie, il Giudice, ritenendo di non dover ammettere alcuna richiesta di prova, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il procedimento veniva poi assegnato allo scrivente e giungeva all’udienza cartolare del 23.03.2023 all’esito della quale la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell’art. 190 c.p.c.
***
Ciò sinteticamente esposto in ordine ai fatti di causa, ritiene il Tribunale che l’opposizione sia fondata e vada accolta per le ragioni che seguono.
Anzitutto, occorre premettere che l’opposizione a decreto ingiuntivo determina l’insorgere di un giudizio a cognizione piena, ove parte opposta, seppure formalmente convenuta, riveste la posizione sostanziale di attrice, sicchè, ricade sulla stessa il relativo onere probatorio concernente tutti i fatti costitutivi del diritto vantato.
Venendo all’esame del merito della controversia, risulta fondato ed assorbente il primo motivo di opposizione, concernente l’inesistenza del credito reclamato per carenza di titolarità in capo alla società opponente dell’obbligazione di pagamento per cui è causa,
rispetto al quale si osserva quanto segue.
In primis, in punto di fatto occorre rilevare che dall’analisi della documentazione raccolta in giudizio, e più precisamente, dal modello di “variazione di tesseramento”
prot. n. 1202P767 prodotto in atti (trattasi di modello predisposto dalla
[...]
Organizzazione_2
) è possibile stabilire che per la stagione 2012/2013 la
Controparte_2
acquisiva il diritto alle prestazioni sportive del calciatore
[...]
Per_1 .
Tale documento veniva correttamente sottoscritto dal presidente e legale rappresentante
della predetta società sportiva (Sig.
Parte_2
) e dallo stesso atleta.
Ancora, per la stagione successiva (2013/2014), con la stipulazione di un ulteriore
“contratto tipo
Organizzazione_2
” prot. n. 1302P201
(prodotto in giudizio) la società
Pt_1
si assicurava le prestazioni sportive dell’atleta
Per_1
Anche tale documento veniva correttamente sottoscritto dalle medesime parti già firmatarie del precedente modello di “variazione di tesseramento” prot. n. 1202P767,
vale a dire, dal presidente e legale rappresentante della società calcistica (Sig.
Pt_2
[...]
e dal calciatore
Persona_1 .
In questo quadro, parte opposta a sostegno della propria pretesa creditoria depositava in giudizio un contratto di “mandato tra società e agente n.4016/2013” del 13.07.2013, dal
quale emerge che la società, odierna opponente, richiedeva al sig.
Controparte_1 ,
nella sua qualità di agente sportivo, “attività di consulenza professionale per il
tesseramento del calciatore
Persona_1
in regime di svincolo contrattuale per la
stagione sportiva 2013/2014”, prevedendo quale compenso per l’attività svolta una somma forfettaria di “euro 8.000,00 (netti) + oneri e contributi” da versarsi in favore di quest’ultimo entro la data del 30.09.2013.
Tale documento veniva sottoscritto dall’agente
Controparte_1
e dalla società
[...]
Controparte_2
“in persona del legale rappresentante
Controparte_3 ”.
Orbene, è emerso nel corso del presente giudizio che il succitato sig.
CP_3
[...]
, così come evincibile dalla visura camerale storica della società sportiva
(prodotta in atti dall’opponente) non ricoprisse all’epoca – né lo hai mai fatto – la
qualità di legale rappresentante della stessa
Controparte_2
(2) che lo stesso non
abbia mai rivestito la carica di amministratore della predetta società o ricevuto dal Consiglio di Amministrazione alcuna formale delega per la conclusione in autonomia di accordi economici con calciatori e/o procuratori.
Diversamente, così come riconosciuto anche da parte opponente, il sig.
CP_3 –
dipendente della società Sportivo.
Pt_1
– svolgeva unicamente le mansioni di Direttore
Ne consegue che l’accordo stipulato tra il
Controparte_3
e l’agente
[...]
CP_1
avrebbe necessitato – quantomeno - della ratifica dello stesso da parte di un
legale rappresentante della
Controparte_2
Sul punto, parte opposta non produceva in giudizio alcuna documentazione.
Per di più, non è rinvenibile in atti alcuna altra documentazione, dalla quale emerga l’asserito impegno assunto da un legale rappresentante della società sportiva nei
confronti del sig.
Controparte_1
in merito alla operazione relativa al trasferimento del
calciatore
Persona_1 .
Pertanto, non potendo ritenersi provata in giudizio l’esistenza di un contratto valido tra
la società
Controparte_2
e l’agente
Controparte_1
in merito all’operazione
relativa al trasferimento del calciatore
Persona_1
, la relativa pretesa creditoria
per l’asserito espletamento dell’attività professionale, va negata. Gli altri motivi di opposizione sono da ritenersi assorbiti.
In ragione di quanto suesposto, si ritiene fondata l’opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri fissati dal D.M. n. 55/14.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. n.2245/16 emesso dal Tribunale di Nola;
- Condanna
Controparte_1
, al pagamento, in favore di
Controparte_2 in
persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio, che vengono liquidate in Euro 2.500,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Nola, il 19/06/2023.
Il Giudice