TRIBUNALE DI NOLA – SENTENZA N. 2334/2024 DEL 30/07/2024
Tribunale Ordinario di Nola SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2982/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione
all’udienza del 14/03/2024
TRA
Parte_1
c.f.
C.F._1
, nato a Nola
(NA) il 15.08.1954, elettivamente domiciliato in Nola (NA), alla via Fonseca,
- 14 presso lo studio dell’avv. Omissis , c.f.
C.F._2
che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell’atto di citazione
– ATTORE E
CP_1
c.f.
C.F._3
, nato in Senegal, il 6 ottobre 1989,
elettivamente domiciliato in Asti, alla via XX Settembre 95, presso lo studio
dell’avv. Omissis (c.f.
C.F._4
), che lo rappresenta e di-
fende, unitamente e disgiuntamente all’ avv. Omissis (c.f.
C.F._5
zione e risposta
) in virtù di procura in calce alla comparsa di costitu
– CONVENUTO
Oggetto: prestazione d’opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano riportandosi ai propri scritti di cui chiedevano
l’integrale accoglimento.
MOTIVI DELLE DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l’atto introduttivo del presente procedimento, l’avv.
Omissis conveniva in giudizio il sig.
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esponendo di aver
concluso con quest’ultimo, in data 27.11.2013, contratto di mandato della durata di due anni affinché l’attore provvedesse al compimento di una serie di attività tra le quali: 1) reperimento ed indicazione della società calcistica a cui cedere il diritto sportivo alle prestazioni professionali; 2) trattazione, definizione del compenso annuo per lo stesso oggetto, comprensivo di premi e ogni altra remunerazione collegata al diritto sportivo; 3) gestione dell’immagine pubblicitaria con definizione dei contratti pubblicitari e di sponsorizzazione alla stessa immagine collegato; 4) rappresentanza e tutela dei rapporti con la società calcistica di appartenenza durante il periodo della prestazione professionale. Per l’espletamento di dette prestazioni le parti avrebbero convenuto che all’odierno attore spettasse, a titolo di compenso, una percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva, da corrispondersi entro e non oltre cinque mesi dalla data di decorrenza dello stesso, per ognuna delle stagioni contrattuali. Le parti avrebbero, altresì, pattuito che al mandante era fatto espresso divieto di conferire a terzi incarichi anche solo similari a quelli oggetto del contratto stipulato e che, in osservanza di tale divieto, il mandatario avrebbe egualmente avuto diritto a ricevere dal mandante il compenso per ogni eventuale affare o contratto concluso da terzi
così come per eventuali affari o contratti conclusi personalmente e diretta- mente dallo stesso mandante. Il già menzionato contratto si sarebbe rinnova- to tacitamente in data 27.11.2015, non essendo pervenuta disdetta nel termine di sei mesi prima della scadenza contrattuale, come previsto all’interno dello stesso contratto di mandato. L’attore esponeva, altresì, di non aver ricevuto il pagamento del corrispettivo delle attività di cui sopra, meglio specificate in citazione, e di aver appreso tramite il sito web “www.transfermarkt.it” che il
contratto di prestazione sportiva del calciatore sig.
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veniva ceduto,
a titolo temporaneo, dapprima alla società Trapani Calcio S.r.l. (stagione sportiva 2014/2015) e poi alla società Frosinone Calcio S.r.l. (stagione sportiva 2015/2016). Chiedeva, dunque, a questo giudice, di accertare e dichiarare che
il sig.
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è tenuto a versare il compenso del 5 % del corrispettivo annuo lordo risultante dai contratti di prestazione sportiva stipulati con la società Trapani Calcio per la stagione sportiva 2014/2015 e con la società Frosinone Calcio per la stagione sportiva 2015/2016.
Si costituiva il sig.
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negando di avere conferito il mandato e,
conseguentemente, di non essere debitore di somme nei confronti dell’avv.
Parte_1
Assumeva altresì di non conoscere personalmente l’attore e di non aver sottoscritto personalmente il contratto di mandato, disconoscendone formalmente la firma. Chiedeva rigettarsi la domanda, previo accertamento di nullità, invalidità, inesistenza del contratto di mandato di cui in narrativa.
Espletata la CTU tramite consulente grafologo al fine di verificare
l’autenticità della sottoscrizione apposta al contratto di mandato dal sig.
[...]
Pt_2
depositata la stessa unitamente al fascicolo di parte attrice e al con-
tratto di mandato in originale e ordinato alla Lega Serie A ed alla Lega Serie B
l’esibizione dei contratti concernenti le stagioni sportive 2014/2015 e
2015/2016 stipulati dal sig.
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la causa veniva ritenuta matura e, ras-
segnate le conclusioni innanzi al presente Magistrato, la stessa veniva incamerata per la decisione con i termini di legge.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.
Il contratto di mandato è da ritenersi certamente autografo e, dunque, valido ed efficace. Oltre che dalla documentazione allegata dall’attore, la autenticità dello stesso viene confermata dal CTU nominato dal precedente giudicante, il cui elaborato, coerente e completo deve essere fatto proprio da questo giudice. In particolare, il CTU, all’esito dell’esame preliminare del documento evidenzia che “Gli esiti delle analisi tecnico – strumentali effettuate sull’ originale del contratto di mandato del 27/11/2017 in oggetto non hanno evidenziato alterazioni della carta o dell’inchiostro in corrispondenza delle
firme ad apparente nome
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tali che possano far ipotizzare il trasfe rimento delle stesse con mezzi meccanici o mediante acquisizione digitale e successiva stampa: il solco è ben definito e non sono presenti tracciati non inchiostrati che possano far supporre che essa sia stata realizzata per ricalco. Tali osservazioni non hanno rilevato tracce di cancellazioni di tipo meccanico o chimico sottostanti e le osservazioni sul movimento scritturale della velocità, della pressione, della coesione e della forma hanno evidenziato la coerenza della dinamica, concludendo sulla naturalezza del processo grafico e dunque sulla credibilità del documento. Non essendo emerse alterazioni chimico- meccaniche in corrispondenza delle sottoscrizioni ed essendo le firme Lys
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valutate come comportamento grafico prodotto attraverso un comune
mezzo scrittorio, si può dunque escludere la possibilità che ci siano stati tentativi di manomissione o falsificazione del documento in analisi, come sopra de- scritti. Per rispondere, dunque, al quesito posto si deve cogliere la natura del movimento scrittorio delle sottoscrizioni, in modo da rintracciare, malgrado la inevitabile variabilità della grafia, i tratti peculiari e le caratteristiche individualizzanti sia delle firme in verifica che dei documenti di comparazione” (cfr. CTU pag. 10). Inoltre, il CTU all’esito dell’esame grafologico e comparativo precisa che “L’esame analitico fin qui svolto sulle sottoscrizioni in verifica ad
apparente nome Lys
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apposte sul contratto di mandato datato
27/11/2013 (…) e sui documenti comparativi di Lys
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(…), prendendo
in considerazione i parametri grafologici fondamentali per la teoria di
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[...] , offre una tale quantità di elementi convergenti da permettermi di affermare che: le sottoscrizioni contestate sono riconducibili al patrimonio grafico di
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Lys e dunque risultano autografe. Dal confronto mirato delle dinami
che grafomotorie, della produzione degli idiotismi identificativi e dell’espressività di fondo, la firma in esame risulta provenire dalla stessa mano. Le caratteristiche formali e sostanziali delle sottoscrizioni in verifica, infatti,
sono riconducibili al materiale comparativo di Lys
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come adeguata-
mente documentato nelle pagine precedenti. Nel bilancio comparativo sono emersi evidenti indici di coerenza, conciliabilità e di compatibilità tra la firma contestata e il materiale di comparazione sulla base delle uguaglianze morfologiche e dinamiche” (cfr. CTU pag. 35). Si può̀, dunque, certamente concludere che le firme contestate sono, in realtà autografe.
Considerato che l’unica contestazione avanzata nel corso del presente giudizio dal convenuto concerne l’autenticità delle firme, una volta appurato che dalla CTU emerge con chiarezza l’autenticità delle stesse, non può che darsi esecuzione alle statuizioni contrattuali.
Orbene, nel contratto di mandato, al punto 2. il sig.
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si è im pegnato a versare “quale corrispettivo per le prestazioni sopra indicate (…) una percentuale del 5 % del corrispettivo annuo lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva, da corrispondersi entro e non oltre cinque mesi dalla decorrenza dello stesso, per ognuna delle stagioni contrattuali”. Tale statuizione va letta in combinato disposto con quella di cui al punto 4 dello stesso contratto a mente della quale “Rimane pattuito che il mandante non potrà conferire a terzi incarichi anche solo similari a quelli oggetto del pre-
sente contratto essendo l’avv.
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mono-mandatario; in ogni caso,
il mandatario avrà egualmente diritto a ricevere dal mandante il compenso nella misura e con le modalità di cui al superiore punto 2) per ogni eventuale affare o contratto concluso da terzi così come per eventuali affari o contratti conclusi personalmente e direttamente dallo stesso mandante”. Quanto sopra espressamente pattuito tra le parti trova con- ferma in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che sul punto ha statuito il seguente principio di diritto: “Gli artt. 18, comma 2, e 21, comma 6, del Regolamento Agenti FIGC, costituente atto di autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel senso che all'agente sportivo è
dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell'incarico, anche nel caso in cui quest'ultimo stipuli un con- tratto di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'agente o con l'assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia re- vocato l'incarico, con lettera raccomandata a.r. (o con comunicazione ad essa equiparata), almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed ab- bia deposita o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria della Commissione Agenti” (Cass., Sez. III, Ord. n. 835 del 19.01.2021).
Rispetto ai contratti di prestazione sportiva stipulati dal sig.
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che sono stati richiesti ed esibiti dalla Lega Serie A e dalla Lega Serie B, va precisato che per la stagione 2014/2015 l’odierno convenuto ha percepito un compenso lordo pari ad €.58.500,00 mentre per la stagione 2015/2016 ha per- cepito un compenso lordo pari ad €.107.000,00. Il compenso spettante
all’avv.
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è, dunque, da quantificare nella misura di
€.2.925,00 per la stagione sportiva 2014/2015 (5% di 58.050,00) e nella misura di € 5.350,00 per la stagione sportiva 2015/2016 (5% di 107.000,00), per un importo complessivo di €.8.275,00, sul quale dovranno altresì corrispondersi gli interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo.
Non appare fuori luogo osservare che, nonostante l’odierno attore in comparsa conclusionale abbia proceduto al calco degli ulteriori compensi spettanti per le stagioni successive, la richiesta cristallizzatasi in citazione concerne le sole stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016 e, pertanto, ferma la possibilità di azionare le relative pretese in autonomo giudizio, i compensi relativi alle successive stagioni non potranno essere fatti oggetto del presente accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (applicabile anche alle cause già pendenti: art. 28: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.»; art. 29: «Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.»), in relazione all’attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Sezione I civile, in composizione monocratica, definiti
vamente pronunciando sulla domanda proposta da
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[...]
nei confronti di
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assorbita e disattesa ogni con-
traria istanze, così provvede:
-
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall’attore nei con-
fronti del convenuto e, per l’effetto, condanna
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al pagamento
della somma di € 8.275,00 oltre interessi al saggio legale dalla do-
manda al soddisfo in favore di
Parte_4
[...]
-
- Condanna
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a rifondere in favore di
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[...]
e spese di giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per
compensi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge.
Così deciso in Nola, 26.07.2024
Il Giudice Dott.ssa Dora Tagliafierro