TRIBUNALE DI NOLA – SENTENZA N. 2334/2024 DEL 30/07/2024

Tribunale Ordinario di Nola SEZIONE I CIVILE

Il Giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, ha pronunziato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

nella causa iscritta al n. 2982/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione

 

all’udienza del 14/03/2024

 

TRA

 


 

Parte_1


c.f.


C.F._1


, nato a Nola


 

(NA) il 15.08.1954, elettivamente domiciliato in Nola (NA), alla via Fonseca,


 

  1. 14 presso lo studio dell’avv. Omissis , c.f.

C.F._2


 

che lo rappresenta e difende, in virtù di procura a margine dell’atto di citazione

 

– ATTORE E


CP_1


c.f.


C.F._3


, nato in Senegal, il 6 ottobre 1989,


 

elettivamente domiciliato in Asti, alla via XX Settembre 95, presso lo studio


 

dellavv. Omissis (c.f.


C.F._4


), che lo rappresenta e di-


 

fende,     unitamente     e     disgiuntamente     all’     avv.     Omissis            (c.f.


 

C.F._5

 

zione e risposta


) in virtù di procura in calce alla comparsa di costitu

– CONVENUTO


Oggetto: prestazione dopera intellettuale

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

Le  parti  concludevano  riportandosi  ai  propri  scritti  di  cui  chiedevano

 

lintegrale accoglimento.

 

MOTIVI DELLE DECISIONE

 

La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., cocome modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.

Con l’atto introduttivo del presente procedimento, lavv.


 

Omissis  conveniva in giudizio il sig.


CP_1


esponendo di aver


 

concluso con quest’ultimo, in data 27.11.2013, contratto di mandato della durata di due anni affincl’attore provvedesse al compimento di una serie di attività tra le quali: 1) reperimento ed indicazione della società calcistica a cui cedere il diritto sportivo alle prestazioni professionali; 2) trattazione, definizione del compenso annuo per lo stesso oggetto, comprensivo di premi e ogni altra remunerazione collegata al diritto sportivo; 3) gestione dellimmagine pubblicitaria con definizione dei contratti pubblicitari e di sponsorizzazione alla stessa immagine collegato; 4) rappresentanza e tutela dei rapporti con la società calcistica di appartenenza durante il periodo della prestazione professionale. Per lespletamento di dette prestazioni le parti avrebbero convenuto che allodierno attore spettasse, a titolo di compenso, una percentuale del 5% del corrispettivo annuo lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva, da corrispondersi entro e non oltre cinque mesi dalla data di decorrenza dello stesso, per ognuna delle stagioni contrattuali. Le parti avrebbero, altresì, pattuito che al mandante era fatto espresso divieto di conferire a terzi incarichi anche solo similari a quelli oggetto del contratto stipulato e che, in osservanza di tale divieto, il mandatario avrebbe egualmente avuto diritto a ricevere dal mandante il compenso per ogni eventuale affare o contratto concluso da terzi


così come per eventuali affari o contratti conclusi personalmente e diretta- mente dallo stesso mandante. Il già menzionato contratto si sarebbe rinnova- to tacitamente in data 27.11.2015, non essendo pervenuta disdetta nel termine di sei mesi prima della scadenza contrattuale, come previsto allinterno dello stesso contratto di mandato. Lattore esponeva, altresì, di non aver ricevuto il pagamento del corrispettivo delle attività di cui sopra, meglio specificate in citazione, e di aver appreso tramite il sito web www.transfermarkt.it” che il


contratto di prestazione sportiva del calciatore sig.


CP_1


veniva ceduto,


 

a titolo temporaneo, dapprima alla società Trapani Calcio S.r.l. (stagione sportiva 2014/2015) e poi alla società Frosinone Calcio S.r.l. (stagione sportiva 2015/2016). Chiedeva, dunque, a questo giudice, di accertare e dichiarare che


il sig.


CP_1


è tenuto a versare il compenso del 5 % del corrispettivo annuo lordo risultante dai contratti di prestazione sportiva stipulati con la società Trapani Calcio per la stagione sportiva 2014/2015 e con la società Frosinone Calcio per la stagione sportiva 2015/2016.


Si costituiva il sig.


CP_1


negando di avere conferito il mandato e,


 

conseguentemente, di non essere debitore di somme nei confronti dellavv.


 

Parte_1


Assumeva altresì di non conoscere personalmente lattore e di non aver sottoscritto personalmente il contratto di mandato, disconoscendone formalmente la firma. Chiedeva rigettarsi la domanda, previo accertamento di nullità, invalidità, inesistenza del contratto di mandato di cui in narrativa.

Espletata  la  CTU  tramite  consulente  grafologo  al  fine  di  verificare


 

lautenticità della sottoscrizione apposta al contratto di mandato dal sig.


[...]


 

Pt_2


depositata la stessa unitamente al fascicolo di parte attrice e al con-


 

tratto di mandato in originale e ordinato alla Lega Serie A ed alla Lega Serie B

 

lesibizione  dei  contratti  concernenti  le  stagioni  sportive  2014/2015  e


 

2015/2016 stipulati dal sig.


CP_1


la causa veniva ritenuta matura e, ras-


 

segnate le conclusioni innanzi al presente Magistrato, la stessa veniva incamerata per la decisione con i termini di legge.

Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti che seguono.


Il contratto di mandato è da ritenersi certamente autografo e, dunque, valido ed efficace. Oltre che dalla documentazione allegata dall’attore, la autenticidello stesso viene confermata dal CTU nominato dal precedente giudicante, il cui elaborato, coerente e completo deve essere fatto proprio da questo giudice. In particolare, il CTU, allesito dellesame preliminare del documento evidenzia che Gli esiti delle analisi tecnico – strumentali effettuate sull’ originale del contratto di mandato del 27/11/2017 in oggetto non hanno evidenziato alterazioni della carta o dell’inchiostro in corrispondenza delle


firme ad apparente nome


CP_1


tali che possano far ipotizzare il trasfe rimento delle stesse con mezzi meccanici o mediante acquisizione digitale e successiva stampa: il solco è ben definito e non sono presenti tracciati non inchiostrati che possano far supporre che essa sia stata realizzata per ricalco. Tali osservazioni non hanno rilevato tracce di cancellazioni di tipo meccanico o chimico sottostanti e le osservazioni sul movimento scritturale della velocità, della pressione, della coesione e della forma hanno evidenziato la coerenza della dinamica, concludendo sulla naturalezza del processo grafico e dunque sulla credibilità del documento. Non essendo emerse alterazioni chimico- meccaniche in corrispondenza delle sottoscrizioni ed essendo le firme Lys


CP_1


valutate come comportamento grafico prodotto attraverso un comune


 

mezzo scrittorio, si può dunque escludere la possibilità che ci siano stati tentativi di manomissione o falsificazione del documento in analisi, come sopra de- scritti. Per rispondere, dunque, al quesito posto si deve cogliere la natura del movimento scrittorio delle sottoscrizioni, in modo da rintracciare, malgrado la inevitabile variabilità della grafia, i tratti peculiari e le caratteristiche individualizzanti sia delle firme in verifica che dei documenti di comparazione(cfr. CTU pag. 10). Inoltre, il CTU allesito dellesame grafologico e comparativo precisa che Lesame analitico fin qui svolto sulle sottoscrizioni in verifica ad


apparente  nome  Lys


CP_1


apposte  sul  contratto  di  mandato  datato


 

27/11/2013 (…) e sui documenti comparativi di Lys


CP_1


(…), prendendo


 

in considerazione i parametri grafologici fondamentali per la teoria di


Pt_3


 

[...] , offre una tale quantità di elementi convergenti da permettermi di affermare che: le sottoscrizioni contestate sono riconducibili al patrimonio grafico di


 

CP_1


Lys e dunque risultano autografe. Dal confronto mirato delle dinami che grafomotorie, della produzione degli idiotismi identificativi e dellespressività di fondo, la firma in esame risulta provenire dalla stessa mano. Le caratteristiche formali e sostanziali delle sottoscrizioni in verifica, infatti,


sono riconducibili al materiale comparativo di Lys


CP_1


come adeguata-


 

mente documentato nelle pagine precedenti. Nel bilancio comparativo sono emersi evidenti indici di coerenza, conciliabilità e di compatibilità tra la firma contestata e il materiale di comparazione sulla base delle uguaglianze morfologiche e dinamiche(cfr. CTU pag. 35). Si può̀, dunque, certamente concludere che le firme contestate sono, in realtà autografe.

Considerato che lunica contestazione avanzata nel corso del presente giudizio dal convenuto concerne lautenticidelle firme, una volta appurato che dalla CTU emerge con chiarezza lautenticità delle stesse, non può che darsi esecuzione alle statuizioni contrattuali.


Orbene, nel contratto di mandato, al punto 2. il sig.


CP_1


si è im pegnato a versare quale corrispettivo per le prestazioni sopra indicate (…) una percentuale del 5 % del corrispettivo annuo lordo risultante dal contratto di prestazione sportiva, da corrispondersi entro e non oltre cinque mesi dalla decorrenza dello stesso, per ognuna delle stagioni contrattuali. Tale statuizione va letta in combinato disposto con quella di cui al punto 4 dello stesso contratto a mente della quale Rimane pattuito che il mandante non potrà conferire a terzi incarichi anche solo similari a quelli oggetto del pre-


sente contratto essendo lavv.


Parte_1


mono-mandatario; in ogni caso,


 

il mandatario avrà egualmente diritto a ricevere dal mandante il compenso nella misura e con le modalità di cui al superiore punto 2) per ogni eventuale affare o contratto concluso da terzi così come per eventuali affari o contratti conclusi personalmente e direttamente dallo stesso mandante. Quanto sopra espressamente pattuito tra le parti trova con- ferma in una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione che sul punto ha statuito il seguente principio di diritto: Gli artt. 18, comma 2, e 21, comma 6, del Regolamento Agenti FIGC, costituente atto di autonomia organizzativa contrattuale, vanno interpretati nel senso che all'agente sportivo è


dovuto integralmente il compenso convenuto con il calciatore al momento del conferimento dell'incarico, anche nel caso in cui quest'ultimo stipuli un con- tratto di prestazione sportiva senza l'assistenza dell'agente o con l'assistenza di un agente diverso da quello incaricato, a meno che il calciatore non abbia re- vocato l'incarico, con lettera raccomandata a.r. (o con comunicazione ad essa equiparata), almeno trenta giorni prima della stipulazione del contratto, ed ab- bia deposita o inviato copia della comunicazione di revoca alla segreteria della Commissione Agenti(Cass., Sez. III, Ord. n. 835 del 19.01.2021).


Rispetto ai contratti di prestazione sportiva stipulati dal sig.


CP_1


 

che sono stati richiesti ed esibiti dalla Lega Serie A e dalla Lega Serie B, va precisato che per la stagione 2014/2015 lodierno convenuto ha percepito un compenso lordo pari ad .58.500,00 mentre per la stagione 2015/2016 ha per- cepito  un  compenso  lordo  pari  ad  .107.000,00.    Il  compenso  spettante


allavv.


Parte_1


è, dunque, da quantificare nella misura di


 

€.2.925,00 per la stagione sportiva 2014/2015 (5% di 58.050,00) e nella misura di € 5.350,00 per la stagione sportiva 2015/2016 (5% di 107.000,00), per un importo complessivo di €.8.275,00, sul quale dovranno altrecorrispondersi gli interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo.

Non appare fuori luogo osservare che, nonostante lodierno attore in comparsa conclusionale abbia proceduto al calco degli ulteriori compensi spettanti per le stagioni successive, la richiesta cristallizzatasi in citazione concerne le sole stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016 e, pertanto, ferma la possibilità di azionare le relative pretese in autonomo giudizio, i compensi relativi alle successive stagioni non potranno essere fatti oggetto del presente accertamento.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014 (applicabile anche alle cause già pendenti: art. 28: «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.»; art. 29: «Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana), in relazione allattività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Nola, Sezione I civile, in composizione monocratica, definiti

vamente pronunciando sulla domanda proposta da


Parte_1


 

[...]


nei confronti di


CP_1


assorbita e disattesa ogni con-


 

traria istanze, così provvede:

 

    1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta dall’attore nei con-

 

fronti del convenuto e, per l’effetto, condanna


CP_1


al pagamento


 

della somma di € 8.275,00 oltre interessi al saggio legale dalla do-


 

manda al soddisfo in favore di


Parte_4


 


[...]

 

    1. Condanna

 

 

CP_1


 

a rifondere in favore di


 

 

Parte_5


 

[...]


e spese di giudizio, che si liquidano in € 2.540,00 per


 

compensi, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge.

 

Così deciso in Nola, 26.07.2024

 

Il Giudice Dott.ssa Dora Tagliafierro

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it