TRIBUNALE DI NOVARA – SENTENZA N. 176/2024 DEL 20/02/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Roberti ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1610/2022 promossa da:
Parte_1 C.F._1
), con l’avv. Omissis;
contro
ATTORE/I
Controparte_1 P.IVA_1
), con l’avv. Omissis;
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza odierna.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 1008/2021 intervenuta in data 24 maggio 2022,
[...]
Pt_1
si azionava in opposizione al detto decreto citando davanti all’intestato Tribunale la società
Controparte_1
che si costituiva in giudizio nei termini di legge.
Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto e depositate le memorie istruttorie di rito, il Tribunale fissava udienza per assunzione delle ammesse prove orali al giorno 14.9.2023. A tale udienza non si presentava né l’attore né i suoi difensori, né i testi indicati dalla parte attrice (non veniva inoltre fornita prova della regolare citazione dei testi). Comparivano invece in udienza il difensore di
CP_1
nonché i 3 testi da questi citati che venivano regolarmente sentiti in prova contraria sui
capitoli di prova formulati dall’attore e ammessi dal Tribunale.
Parte attrice nel corso del giudizio ha proposto le seguenti difese:
- il teste
Testimone_1
socio della società convenuta in opposizione, ha dichiarato: “Il
procuratore di
Parte_1
era soltanto
Parte_2
mentre lo
CP_1
la struttura
operativa di quest’ultimo”. La società attrice risulta pertanto priva di qualsiasi legittimazione ad
agire e della titolarità del rapporto con il calciatore. La disciplina delle società degli agenti sportivi è “speciale” rispetto a quella delle ordinarie società commerciali, in virtù delle sue
peculiarità e del principio di autonomia del diritto sportivo. L’agente
Parte_2
è uscito
dalla compagine sociale di
CP_1
che oggi agisce con altro agente sportivo, con evidenti
conseguenze sulla titolarità del credito. Il contratto tra le parti conferma la titolarità del rapporto
(e del presunto credito) in capo al “procuratore sportivo”
Parte_2
e non alla società
CP_1
L’esercizio della professione di Agente Sportivo può essere svolta in forma
societaria nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme di legge e federali, sempre che
“l’esercizio in forma societaria di una professione c.d. protetta non si concretizzi in un inaccettabile snaturamento della prestazione professionale la quale, come accade per la professione dell’Agente Sportivo, deve sempre essere connotata dall’Intuitu personae che solo
il rapporto con la persona fisica può garantire” (Collegio di Garanzia dello Sport
Org_1
Decisione n. 15/2020). Per il Collegio di Garanzia è quindi centrale la relazione con la “persona
fisica” che contraddistingue il rapporto tra l’atleta e l’agente sportivo. La società di agenti non deve essere considerata al pari di una ordinaria società commerciale. La disciplina attuale è contenuta nell’art. 19 che, rubricato “Modalità di organizzazione dell’attività”, denota la natura strumentale ed eccezionale delle società. Avvalorano la centralità della persona fisica sia l’art.
19 del Regolamento Agenti sportivi
Org_
, sia il CONI. Per la Cassazione “le violazioni di
regole dell'ordinamento sportivo, in tema di contratto, si riflettono anche sulla validità di quest'ultimo secondo l'ordinamento dello Stato, poiché, seppure non direttamente determinanti la nullità per violazione di norme imperative, incidono sulla funzionalità del contratto, cioè sulla sua idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico.” Vale a dire che le regole dell’ordinamento sportivo sono vincolanti anche per l’ordinamento dello Stato, e che le violazioni che non permettono di raggiungere lo scopo dell’atto in ambito sportivo, escludono la “meritevolezza” di tutela anche in ambito statale: ne consegue che anche il Giudice ordinario deve considerare la specialità delle norme sportive;
-
nel caso di specie l’indispensabile collegamento tra agente (
Parte_2
e società (
CP_1
[...]
è venuto meno giugno 2019 e, addirittura, oggi la società è strumento operativo di un
altro agente abilitato, con il quale il calciatore non ha mi avuto alcun rapporto. Dalla visura
camerale depositata da controparte emerge: a)
Parte_2
ha ricoperto la carica di socio e
Presidente del Consiglio di Amministrazione della
Controparte_1
dal 30 aprile 2014
al 3 giugno 2019, data dell’iscrizione al registro delle imprese della cessazione della carica di
Presidente del CdA e di socio; b) dal giugno 2019 sino al marzo 2022, è stato il sig.
Tes_1
[...]
a ricoprire la carica di amministratore unico, con oggetto sociale non più “Attività di
agente di calciatori” bensì una più generica “Consulenza e assistenza a favore di soggetti
operanti nell’ambito sportivo”, in quanto nel frattempo il venir meno dell’operatività del registro provvisorio ha richiesto il superamento del doppio esame conseguente alla reintroduzione delle licenze obbligatorie. Nel marzo 2022, ha assunto la carica di
amministratore unico
CP_2
, iscritto al Registro degli Agenti Sportivi e come tale
idoneo a giustificare l’iscrizione anche della società. La società agisce per il recupero di un
credito (di cui non è titolare) tramite un agente sportivo del tutto estraneo e sconosciuto al calciatore, producendo “un inaccettabile snaturamento della rapporto professionale”. Già da
tempo quindi non sussiste più alcun legame tra la società
CP_1
e l’agente allora
nominato,
Parte_2 ;
- quanto all’indicazione delle parti del contratto si legge: “La Società
Controparte_1
[...]
in persona del Procuratore Sportivo e Legale Rappresentante Omissis…” Non è
casuale che si indichi “in persona del Procuratore Sportivo” e non solo “in persona del legale
rappresentante”. Viene indicato peraltro il numero di licenza di quest’ultimo, sottolineando come la parte del contratto effettiva sia il Procuratore Sportivo e non la Società, mero strumento
operativo come altresì confermato da
Testimone_1
, ascoltato come teste; quanto alla
titolarità del corrispettivo per l’attività: al punto n. 3 si legge “Il corrispettivo del Procuratore
Sportivo per la sua attività” e quindi non “il corrispettivo della Società”. Risulta quindi evidente come il titolare del credito sia il “Procuratore Sportivo” e non la società, e come solo il “Procuratore Sportivo” possa vantare il credito relativo, e non la Società; tutte le dichiarazioni
di assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità vengono sempre sottoscritte da
Pt_2
[...]
quale “Procuratore Sportivo” e non quale rappresentante legale della società, del resto
come da sempre previsto dalla modulistica federale da utilizzarsi a pena di nullità;
- qualora il Giudice ritenga di non accogliere immediatamente le eccezioni di cui al paragrafo precedente, vista la causa non imputabile al sottoscritto di quanto accaduto, si chiede, ex art. 104 disp. att. c.p.c. e art. 208 c.p.c. secondo comma, la fissazione di nuova udienza per l’assunzione della prova testimoniale già ammessa. Tale richiesta viene avanzata anche in considerazione del fatto che sono stati escussi i testi a prova contraria ma non quelli a prova diretta, che esclude la decadenza di parte attrice dalla prova diretta. L’art. 104 disp. att. c.p.c. e l’art. 208 c.p.c. dispongono che il Giudice dichiari la decadenza suddetta “salvo che l’altra parte presente non ne richieda l’assunzione”. Nel caso di specie, da verbale di udienza risulta: “parte convenuta chiede procedersi con l’escussione dei testi”. Tale circostanza esclude la decadenza ex art. 104 disp. att. e art. 208 c.p.c.;
- CP_1
ha agito in mala fede perché oltre pretendere un (presunto) credito dell’allora
agente
Parte_2
avanza richiesta di commissioni spropositate, calcolate su somme mai
percepite dal sig.
Parte_1
con particolare riferimento al contratto con il
CP_3
Controparte denota mala fede e scorrettezza con le sue richieste. Per la stagione 2018/2019,
chiede il pagamento dei compensi calcolati sul contratto con il
CP_3
di valore euro 49.000,00
oltre euro 4.000,00 per indennità di trasferta per tutta la stagione (doc. 2 fascicolo monitorio di
controparte), nonostante la seconda parte della stagione il calciatore sia stato “dato in prestito”
al Persona_1
. L’ulteriore scorrettezza della controparte è che chiede anche i compensi per il
contratto con il
Controparte_4
(per la verità stipulato personalmente da
Parte_2 ),
valido per la seconda parte della stessa stagione. In altre parole,
CP_1
duplica la propria
commissione in quanto per la seconda parte della stagione la calcola su entrambi i contratti,
come se il calciatore avesse giocato e incassato i compensi da entrambe i club
CP_3
e Lecco.
Per la stagione 2019/2020, il
CP_5
non ha corrisposto al sig. Giudici la somma di euro
108.000,00, ma l’ha “girato” in prestito (non certo per volontà del calciatore) al
CP_6 ,
che ha corrisposto al calciatore la somma lorda ben inferiore di euro 38.500,00, come risulta dal
contratto depositato dal sottoscritto difensore (Doc. 4). A conferma della scorrettezza di controparte, quest’ultima chiede la commissione addirittura su euro 27.500,00 per la
retribuzione variabile dovuta alla promozione in serie B del
CP_5
relativamente alla
stagione 2019/2020, durante la quale il calciatore
Parte_1
non ha giocato per quel club
(perché in prestito al
CP_6
: doc. 4 fascicolo Giudici) e che quindi non ha percepito. Per la
stagione 2020/2021, il
CP_5
non ha corrisposto euro 108.000,00 al calciatore, bensì
unicamente la somma di euro 50.000,00 a titolo di indennizzo per la risoluzione anticipata del
contratto. Per quella stagione, il calciatore ha incassato unicamente la somma di euro 41.000,00 dal Club Lecco, come risulta sempre dal contratto depositato dal sottoscritto difensore (Doc. 4).
Per le stagioni 2019/2020 e 2020/2021, anziché euro 238.500,00 per due stagioni dal
CP_3
(compreso il premio promozione in serie B), il calciatore ha percepito la minor somma di euro
129.500,00 (ossia euro 79.500,00 dal
CP_6
per due stagioni ed euro 50.000,00 dal
CP_5
[...]
per la risoluzione contrattuale non certa voluta dal giocatore);
- il calciatore “ha subito” (suo malgrado senza dolo o colpa) la decisione del
CP_5
(allora
militante in Serie B) di “girarlo” in prestito al
CP_6
, subendo la categoria inferiore e una
netta diminuzione del proprio compenso. Così come “ha subito” la risoluzione contrattuale con
lo stesso club (doc. 2). Non si è trattato quindi di una sua arbitraria decisione (o di un capriccio) per andare a giocare altrove. In un caso analogo, la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile l’art. 1748 c.c. e ha precisato che l’agente sportivo non ha diritto al corrispettivo per “la parte di contratto non eseguita”, salve le ipotesi di dolo o colpa del calciatore (Cass. Civ. III Sez. n. 835/2021). Nel caso di specie, per “parte di contratto non eseguita”, devono intendersi le
prestazioni sportive del calciatore che non sono state rese in favore del Club
CP_3
certamente
non per la volontà del calciatore. Sul punto, la Suprema Corte afferma che l’agente “non ha diritto al compenso, a meno che non dimostri che il recesso del terzo (la squadra di calcio) sia dipeso da dolo o colpa grave del calciatore (ad esempio, squalifica per doping)”;
- la percentuale indicata nel contratto (7%) appare del tutto eccessiva, rispetto all’attività prestata effettivamente dall’agente e alla categoria in cui il giocatore militava, ma soprattutto risulta eccessiva rispetto alle norme regolamentari. Infatti, nello stesso Regolamento Agenti FIGC prodotto da controparte (Doc. 6 comparsa di costituzione), all’art. 6.3 si legge quanto segue: “l’ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l’assistenza fornita a un Calciatore o a un Club per la stipula di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva non dovrà eccedere il 3% della retribuzione base complessiva lorda del Calciatore.” È evidente come la percentuale del 7% sia eccessiva rispetto alla percentuale del 3%, ma anche rispetto alle circostanze del caso concreto. Si chiede quindi la riduzione percentuale nella misura ritenuta di giustizia;
- per quanto effettivamente percepito come compenso professionale dal Giudice in relazione alle stagioni sportive per cui è causa, alla società attrice spetterebbe – nella denegata ipotesi di non condivisione delle proposte difese – la somma di € 15.462,00. La somma così determinata resta comunque lontana da quella di € 27.744,44 (oltre Iva) pretesa da controparte in modo del tutto
generico ed ingiustificato, e soprattutto calcolata sulle somme che
Parte_1
avrebbe dovuto
percepire dal
CP_5
ma che in realtà non ha percepito. Per giustificare un tale
corrispettivo, determinato in applicazione della percentuale del 7%,
Parte_1
avrebbe
dovuto percepire ben euro 396.349,14 lordi. In conclusione, sarebbe davvero paradossale e si
produrrebbe un ingiustificato arricchimento della
CP_1
qualora il calciatore si trovasse
a pagare commissioni percentuali su importi non percepiti per aver dovuto subire la decisione
del
CP_3 CP_1
che l’ha costretto a giocare in categoria inferiore e percepire un ingaggio inferiore. ha notificato nei confronti del calciatore un atto di pignoramento presso terzi al
datore di lavoro
Organizzazione_3
e alla banca
Organizzazione_4
(doc. 6). Il sig. Giudici
rischia concretamente di subire un pignoramento fondato su un decreto ingiuntivo emesso in
favore di un soggetto privo della legittimazione attiva o comunque privo del diritto sostanziale di credito, come evidenziato sopra, circostanza che pacificamente viene riconosciuta dalla giurisprudenza come “periculum in mora” e “grave motivo”. Si chiede quindi, in caso di prosecuzione del processo per l’assunzione della prova testimoniale già ammessa, e/o in ogni altro caso di rinvio della decisione, che il Giudice disponga la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, vista anche la giurisprudenza di merito sulla possibilità della sospensione dell’esecutorietà concessa ex art. 648 c.p.c. per una lettura costituzionalmente orientata (Tribunale di Foggia dell’11 agosto 2015).
La difesa di parte convenuta, invece, ha proposto le seguenti difese:
- l’opposizione proposta è risultata meramente dilatoria tanto che non veniva depositato alcun documento nonché fornita alcuna prova a sostegno della propria tesi difensiva, sicché il GI “ritenuto che per quanto al punto che precede la presente opposizione non può oggettivamente qualificarsi come fondata su prova scritta né appare di pronta soluzione; viste le previsioni dell’art. 648 cpc; concede la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 1008/2021 (R.G. 2268/2021)”;
- l’istruttoria ha confermato che
CP_1
e, in particolare, l’allora legale rappresentante,
Parte_2
ha debitamente e correttamente eseguito le prestazioni oggetto del contratto di
rappresentanza sottoscritto con il calciatore, circostanza peraltro già provata dalla scrivente
difesa per tabulas per il tramite dei documenti depositati unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, dal quale si evinceva chiaramente l’attività svolta dall’Agente Sportivo in ogni
contratto di prestazione sportiva firmato da
Parte_1
Inoltre, l’istruttoria ha altresì chiarito
come
Parte_2
Agente Sportivo regolarmente iscritto al
Organizzazione_5
, abbia
sempre operato quale rappresentante legale della società
Controparte_1
anch’essa regolarmente iscritta al
Organizzazione_5
e, pertanto, abbia agito in
rappresentanza e per il tramite della stessa, così come consentito dalle norme federali. Ebbene,
come oggettivamente risulta dal contratto di rappresentanza sottoscritto tra le parti, benché
l’attività sia stata posta in essere da
Parte_2
l’unico soggetto legittimato a poterne
richiedere i compensi è lo
Controparte_1
I rapporti economici e fiscali ricadono
oggettivamente in capo a quest’ultima e di tale circostanza ne era a conoscenza lo stesso
calciatore il quale ha sottoscritto il contratto di rappresentanza proprio con la suddetta società.
A sostegno di quanto appena affermato, il teste
Pt_2
dichiarava:
Parte_2
, in
riferimento al contratto per la stagione sportiva 2017/2018, ha svolto tutta la trattativa con il
Org_6
e ricordo a tal proposito l’invio di email; la bozza di contratto per il calciatore
Persona_2
è stata predisposta dalla segreteria del
Org_6
in collaborazione con
Parte_2
; il nostro intervento si è concretizzato in riferimento al compenso spettante al
giocatore e durata del contratto, oltre che verifica dei dati contrattuali;
Parte_1
ha soltanto
preso atto del nostro lavoro e ha firmato il contratto;
Parte_2
non ha sottoscritto alcun
contratto anche perché non poteva in alcun modo farlo”. Anche il teste
Tes_2
confermava che
“Nel gennaio 2019 sono stato presso la sede del
Org_6
insieme a
Persona_2 e
Parte_2
; dopo siamo andati presso la sede della
Persona_1
per il prestito del
calciatore;
Pt_2
aveva concordato tutto quanto; abbiamo accompagnato il ragazzo in firma”.
Infine, il sig.
Tes_3
segretario sportivo del
Org_6
, affermava, confermando la
tesi difensiva dell’esponente, che
Parte_2
, per la stagione 2017/2018, ha discusso col
direttore sportivo del
Organizzazione_7
il profilo economico dell’accordo; il
resto della contrattualistica è stata del pari vista da
Parte_2
per quanto di mia
conoscenza io e
Org_7
ci siamo rapportati con
Parte_2
; in quegli anni il
CP_3
militava in serie C”; ed ancora: “per quanto di mia conoscenza su circa 100 contratti
soltanto due o tre volte ho visto una trattativa diretta da parte del calciatore”. Controparte, in
modo del tutto irrituale e tardivo, depositava due istanze con le quali chiedeva la fissazione di nuova udienza per l’escussione dei testi già ammessi e la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Dette istanze devono ritenersi infondate, pretestuose e tardive. Il decreto ingiuntivo opposto, alla luce delle risultanze di causa, deve essere interamente confermato.
Il Tribunale, considerate le difese proposte dalle parti e il quadro istruttorio disponibile al giudizio, assume quanto in appresso.
Nel concorso della formazione del libero convincimento da parte del giudice sulla verità dei fatti addotti in causa, particolarmente importanti sono le norme dedicate alla cosiddetta distribuzione fra le parti dell’onere della prova, ossia quelle norme volte alla preventiva determinazione delle conseguenze dell’eventuale mancata prova delle circostanze di fatto che sono state proposte ed affermate dai contraddittori. Tale principio può ben definirsi come costitutivo del nostro ordinamento settoriale civile, tanto che non può essere disatteso neppure nel caso di obiettiva difficoltà a fornire la prova: “L'obiettiva difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava, comunque, su di essa; né, d'altro canto, la circostanza che detta prova sia venuta a mancare per fatti imputabili alla parte che ha interesse contrario alla prova stessa, implica che questa debba considerarsi acquisita e la domanda debba essere accolta.” (Cass. civ., sez. 1, sentenza n. 17702 del 02/09/2005).
L’art. 2697 c.c. consente al giudice, rilevato il difetto di prova su una certa circostanza, di statuire quale delle parti fosse onerata alla relativa prova, e così dedurne, nell’ipotesi di mancato assolvimento,
la soccombenza sul punto e la consequenziale vittoria dell’altra parte. Da tale norma si evince, con assoluta chiarezza, che chi introduce un giudizio relativamente ad un diritto di cui si afferma l’esistenza, consapevolmente assume l’esplicito impegno di provare ciò che afferma. La parte che contraddice, negando l’esistenza del diritto vantato dall’attore, cercherà di provare il contrario, trovandosi tuttavia avvantaggiata nel senso che, se degli invocati fatti non è provato l’accadimento o il non accadimento, risulterà vittoriosa con soccombenza della parte onerata alla prova dei fatti posti a fondamento del rivendicato diritto: actore non probante, reus absolvitur.
In tema di legittimazione delle parti deve condividersi l’orientamento giurisprudenziale che distingue tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell’azione e deve essere anche condivisa l’affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva, attiva ma anche passiva, attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda. Si è pertanto precisato che “il fatto che la questione attenga al merito significa che rientra nel problema della fondatezza della domanda, della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio, ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituisca un’eccezione, tanto meno in senso stretto.” La legittimazione ad agire rientra “nella cornice del diritto all’azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio. L’art 2097 c.c. stabilisce che “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda della parte”, mentre l’art 24 Cost. dichiara che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. La legittimazione ad agire, quindi, individua la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, attiene all’art. 81 c.p.c., per il quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”. Tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, quindi, occorre considerare la domanda nella quale l’attore afferma di essere il titolare del diritto dedotto in giudizio. Pertanto, una cosa è la legittimazione ad agire, mentre cosa diversa è invece la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all’attore (e così non è nel presente giudizio). La titolarità del diritto sostanziale attiene, di contro, al merito della causa, ovvero alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, dunque, diversi. La titolarità del diritto fatto valere in giudizio, che attiene al merito della causa, non riguarda infatti “la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare”. Si tratta, in altri termini, di elemento costitutivo della domanda. Chi fa valere un diritto in giudizio deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Di conseguenza, sul piano dell’onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall’art. 2697 c.c., la titolarità del diritto è un fatto, che costituisce fondamento della domanda. La parte che promuove un giudizio deve, quindi, prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire), e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte.
I principi di diritto affermati in giurisprudenza di legittimità possono essere riassunti nei termini che seguono:
- la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare. Può essere provata in positivo dall’attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest’ultimo
riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l’attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un’eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un’eccezione in senso stretto rilevabile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione e non rilevabile d’ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio, mentre il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d’ufficio;
- l’attore deve fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Nel caso di specie risulta per via documentale che il contratto è stato sottoscritto fra le parti del presente
giudizio, ovvero
Parte_1
da un canto e la società convenuta dall’altra. La tesi attorea per la quale il venir
meno dalla compagine sociale del procuratore sportivo
Parte_2
abbia determinato, ipso facto, il venir
meno del diritto di credito della società, appare tesi non condivisibile. Peraltro, la circostanza che il rapporto
tra lo sportivo professionista e il procuratore si fondi sull’intuitu personae non appare dirimente né qualificante sotto il profilo della titolarità del diritto al compenso pattuito, poiché altro è la scelta di un certo professionista altro è il diritto di credito nascente dall’accordo pattizio intercorso. Se l’attore avesse voluto
tenere fuori ogni soggetto diverso dal procuratore sportivo
Parte_2
avrebbe potuto sottoscrivere un
contratto direttamente ed esclusivamente con quest’ultimo, ma ciò non è accaduto. L’attività per la quale è
giudizio, peraltro, è stata espletata, come emerge dall’insieme delle dichiarazioni rese dai testi escussi.
In punto quantum parte attrice, a sostegno della difesa volta alla riduzione del dovuto preteso dalla società convenuta opposta, invoca la circostanza per la quale il calciatore avrebbe incassato somme inferiori rispetto a quelle poste a fondamento dell’avversa azione monitoria. Sotto tale profilo, tuttavia, a prescindere dalla condivisibilità astratta della tesi, deve rilevarsi un difetto di prova dell’attore, atteso che quest’ultimo non ha documentato – offrendo al giudizio la dichiarazione fiscale – i redditi percepiti negli anni oggetto di contestazione. Inoltre, non pare possa condividersi la tesi per la quale la percentuale del 7% sarebbe troppo esosa trattandosi di una pattuizione liberamente accettata da chi oggi la contesta, né la circostanza che sia
intervenuta una risoluzione del contratto col
Org_6
imposta dalla società sportiva, posto che agli atti di
causa la risoluzione deve essere qualificata come consensuale e non si rinvengono elementi confermativi del
diverso assunto difensivo.
Con le note conclusive parte attrice (riprendendo un’istanza del 14 settembre 2023), “spiacenti per il disagio, non trattandosi di causa imputabile [la mancata comparizione all’udienza per escussione testi], si chiede di fissare una nuova udienza per l’escussione delle prove testimoniali già ammesse, anche per garantire il contraddittorio essendo stati escussi i testi di controparte a prova contraria e essendo stata comunque assunta (seppure parzialmente) la prova come previsto dall’art. 208 c.p.c.”. Tale istanza non può essere accolta perché l’attore non ha documentato quanto esposto (non può in tale ottica considerarsi idoneo il documento offerto al giudizio, peraltro soltanto con le note conclusive, poiché
trattasi di fattura di pagamento della licenza
Org_8
e, inoltre, non ha dimostrato di avere citato per
l’udienza del 14 settembre 2023 i testi ammessi all’escussione, conseguendo decadenza dal diritto alla
prova.
Parte attrice in qualità di soccombente è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta opposta. Considerato il decisum e viste le previsioni di cui al DM 55/2014 (aggiornato al DM 147/2022), si liquidano € 5.712,50 (scaglione di valore da € 26.001,00 a € 52.000,00; media tra i valori mini e i valori medi delle diverse fasi), oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge, oltre documentate spese per anticipazioni, oltre spese di registrazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda o eccezione disattesa e/o assorbita, così dispone:
- conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1008/2021 (R.G. 2268/2021);
- condanna parte attrice a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite del presente giudizio liquidate, come in parte motiva, in € 5.712,50 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA di legge (se dovuta), oltre documentate spese per anticipazioni, oltre spese di registrazione della presente sentenza.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale d’udienza odierna.
Così deciso dal Tribunale di Novara in data 20 febbraio 2024, ore 18.00.
Il Giudice
dott. Massimo Roberti