TRIBUNALE DI PARMA – SENTENZA N. 581/2021 DEL 20/03/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Pisto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2744/2019 promossa da:
Parte_1
in persona dell’esercente la responsabilità genitoriale
[...]
Per_1
(C.F.
C.F._1
, con il patrocinio dell’avv. Omissis ,
elettivamente domiciliato presso il difensore avv. Omissis
Controparte_1
C.F.
contro
C.F._2
), contumace qui dichiarato
ATTORE
CP_2
(C.F.
P.IVA_1
), contumace qui dichiarato
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione
Persona_1
, nella sua qualità di genitore esercente la potestà sul figlio
minore,
Parte_1
, conveniva in giudizio
Controparte_1
(padre del minore
Persona_2
) e la
CP_2
(associazione sportiva di appartenenza di
Persona_2
) al fine di ottenere la solidale condanna dei convenuti, ai sensi
dei disposti di cui agli artt. 2055, 2043, 2048 I e II comma e 2049 c.c., al risarcimento dei danni tutti
patrimoniali e non patrimoniali patiti da
Parte_1
per l’evento avvenuto in data
27.10.2018 ad ore 16,45 circa durante una partita di calcio, tenutasi presso il
Org_1
, in Strada
Madonna dell’Aiuto 3 –San Pancrazio-, allorquando
Persona_2
senza
motivo alcuno e senza possesso di palla, colpiva violentemente e immotivatamente, con un pugno in
pieno volto,
Parte_1
I convenuti, seppur regolarmente citati, omettevano di costituirsi; degli stessi pertanto deve essere dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita con i documenti prodotti dalle parti, prova orale e CTU.
Parte attrice precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente ai sensi della normativa emergenziale; pertanto, la causa, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione con ordinanza resa fuori udienza.
Il fatto per come descritto in atto di citazione risulta provato.
A tal proposito, devono essere innanzitutto esaminate le dichiarazioni dei testi sentiti all’udienza del 12.02.2020 sui capitoli di prova di parte attrice.
Controparte_3
allenatore di
Parte_1
ha dichiarato: “Cap. 2 giocavamo ai
campi STUARD la partita ASTRA – PARADIGNA , non ricordo la data, io ero in panchina, dal nulla
durante la partita ho visto che
Persona_2
colpiva violentemente
Parte_1 al
volto, la palla non era vicino a loro. Sono corso immediatamente in campo e
Parte_1
era pieno di
sangue, il naso era storto. Al che ho chiamato immediatamente i genitori per portarlo in Ospedale.
L’arbitro ha espulso immediatamente il
Persona_2
Persona_3
, genitore di un ragazzo che gioca assieme al
Parte_1
, ha
dichiarato: “confermo, ricordo che era la partita di andata
Org_2 -
CP_2
. Ero in tribuna
ed ho visto che a partita quasi finita, ma in corso,
Parte_1
essendo un difensore era di spalle
rispetto alla porta dell’ASTR,
Persona_2
che era l’attaccante dell’altra squadra, era di spalle
a sua volta al
Parte_1
Il Parte_1
allontanò la palla nel corso del gioco e il
Persona_2 si
girò colpendolo in pieno volto.”.
Risulta pertanto da dette dichiarazioni che durante la partita
Org_2 –
CP_2
il giocatore
Persona_2
olpiva violentemente e deliberatamente
Parte_1
al volto, senza alcuna
connessione con l’azione di gioco.
Ciò risulta anche dal referto arbitrale prodotto in atti a seguito di ordine di esibizione alla
[...]
Organizzazione_3
, ove si legge: “GIUSTIZIA SPORTIVA Il Giudice sportivo territoriale assistito dal
rappresentante dell’A.I.A. di Parma,
integralmente si riportano:
Controparte_4 Parte_2
, ha adottato le decisioni che di seguito
15 PROV. Gare del 27.10.2018 A
carico calciatori espulsi dal campo – squalifica per tre gara/e effettiva/e
Persona_4
[...]
il calciatore sig.
Controparte_1
colpiva con un pugno violentemente un
calciatore avversario a gioco in svolgimento ma con il pallone lontano dai due calciatori. Il pugno ha
prodotto un copioso sanguinamento e il calciatore che ha subìto la violenza è stato trasportato al pronto soccorso”.
Ciò premesso, deve altresì affermarsi la responsabilità di ambo i convenuti per il fatto del minore
Persona_5
classe 2004 (estratto per riassunto atto di
nascita, doc. 7), quindi all’epoca del fatto appena quattordicenne.
Ai sensi dell’art. 2048 c.c. “il padre e la madre [..] sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei minori non emancipati [..], che abitano con essi. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Per quanto riguarda
Persona_2
si evidenzia che dalla documentazione prodotta da
parte attrice si evince il rapporto di filiazione (doc. 7 cit.) nonché la convivenza (doc. 8, certificato stato
di famiglia) del minore col suddetto, mai smentita dal convenuto, che era onerato della prova della cessazione della comunanza di vita con il minore quale fattore eccezionale rispetto all’id quod plerumque accidit, vieppiù in presenza di idonea prova presuntiva.
A tal proposito, si evidenzia che in relazione all'interpretazione della disciplina prevista nell'art. 2048 cod. civ., è necessario che i genitori, al fine di fornire una sufficiente prova liberatoria per superare
la presunzione di colpa dalla suddetta norma desumibile, offrano non la prova legislativamente predeterminata di non aver potuto impedire il fatto (atteso che si tratta di prova negativa), ma quella positiva di aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata, il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere e all'indole del minore. L'inadeguatezza dell'educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell'art. 147 cod. civ. [..] (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584539 – 01, conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26200 del 06/12/2011 che ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della prova liberatoria, aveva escluso la responsabilità dei genitori per le lesioni cagionate dal proprio figlio ad altro minore, colpito alla bocca con una violenta testata nel corso di una partita di calcio, mentre il gioco era fermo e senza aver subito alcuna precedente aggressione da parte del danneggiato e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24475 del 18/11/2014).
Il Persona_2
non ha fornito la prova liberatoria prevista dall’art. 2048 c.c. in particolare (non)
dimostrando di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenirne comportamenti
illeciti. Inoltre, dalle modalità del fatto per come emerse si deduce più che probabilmente il mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori ai sensi dell'art. 147 c.c., giacché il fatto compiuto dal minore è risultato deliberatamente gratuito e particolarmente violento.
Per quanto riguarda
CP_2
, quale associazione presso la quale il minore era tesserato
(vedasi documento in atti, prodotto a seguito dell’ordine di esibizione) per lo svolgimento dell’attività
sportiva, pacifica è la sua qualificabilità come precettore ai sensi e per gli effetti del medesimo articolo 2048 c.c.
A tal proposito, si evidenzia che in tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori, per superare la presunzione di responsabilità che ex art. 2048 cod. civ. grava sull'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, non è sufficiente per detto insegnante la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo dopo l'inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al determinarsi di detta serie causale. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9542 del 22/04/2009, Rv. 607970 – 01, nella specie la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto corretta l'attribuzione di responsabilità ad un insegnante di educazione musicale, e, quindi, all'amministrazione scolastica in relazione ai danni patiti da un allievo che, mentre teneva tra le labbra un flauto, era stato colpito da altro allievo con una gomitata, riportando la rottura dei denti incisivi).
Detta prova non risulta fornita dall Cont
convenuta, emergendo anzi il contrario, ovvero la tolleranza di
detta associazione ad eventi di tal genere.
Difatti, i testi sentiti hanno dichiarato che alla partita di ritorno il
Persona_2
esultava presso la
panchina del
CP_2
simulando il movimento del naso rotto, quindi scherzando su quanto
avvenuto e schernendo il
Parte_1 Controparte_3
ha dichiarato: Cap. 4 confermo. Non ho
visto alcuna scusa, anzi quando alla partita di ritorno il
Persona_2
ha fatto gol lo stesso ha
esultato presso la panchina del
questa partita di ritorno il
CP_2
Persona_2
simulando il movimento del naso rotto. ADR anche a
è stato espulso, ma per un altro motivo, anche se non
risulta ufficialmente dal documento della FIGC. ADR non so se l’allenatore del
Persona_2
bbia
visto o meno il gesto di cui ho parlato in risposta al capitolo 4, però presumo che avendolo fatto
rivolto verso la panchina del
CP_2
qualcuno lo abbia visto, se non l’allenatore almeno un
dirigente. ADR prima della partita di cui al capitolo 2 non avevamo mai giocato col
CP_2 ,
nelle partite successive ero abbastanza terrorizzato visto che erano bambini e mai avevo visto un
simile episodio di violenza senza motivo.”), in assenza di provvedimento alcuno
Per_3
[...]
ha dichiarato: Cap. 4 confermo. Ero in tribuna ed ho visto che
Persona_2
dopo aver
segnato si è girato verso il
Parte_1
acendogli il segno del naso. A quanto mi risulta non ci sono
stati provvedimenti nei confronti del
sostituito).
Persona_2
l’allenatore l’ha visto bene e neppure l’ha
Accertata la responsabilità solidale dei convenuti, il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle
risultanze della relazione medico-legale del CTU nominato, dott. immune da vizi logici.
Per_6
completa, chiara ed
Nella relazione si legge: “ [..] durante una partita di calcio, fu colpito al viso da un pugno inferto da un avversario riportando un trauma contusivo cranio-facciale con frattura a decorso trasversale delle ossa nasali proprie. Presso il Pronto Soccorso fu visitato dal Consulente Otoiatra che effettuò la riduzione manuale della frattura e prescrisse riposo e terapia. La prognosi iniziale fu di 15 giorni. Il giorno 16.01.19 il Medico Curante certificò l'avvenuta stabilizzazione clinica. Fu successivamente visitato dal Specialista Otoiatra che attestò una regolare evoluzione della lesione. Considerata la natura ed il decorso clinico della lesione come documentato può essere indicato un periodo di TEMPORANEA INABILITA' BIOLOGICA di 15 giorni di PARZIALE al 75%, 15 giorni di PARZIALE
al 50% e 10 giorni di PARZIALE al 25%. Residua deformazione e deviazione della piramide nasale di grado moderato, dolorabilità alla pressione sul dorso del naso, moderata riduzione monolaterale del flusso aereo nasale. Si tratta di postumi stabilizzati, in quanto non suscettibili di miglioramento né di peggioramento nel tempo, in rapporto casuale col trauma de quo. Le menomazioni estetiche e funzionali residuate concretano un DANNO BIOLOGICO quantificabile nella misura del 4% (quattro). RISPOSTA AI QUESITI 1) Frattura delle ossa nasali proprie trattata con riduzione manuale e terapia; residua deformazione e deviazione della piramide nasale di grado moderato, dolorabilità alla pressione sul dorso del naso, moderata riduzione monolaterale del flusso aereo nasale. Si tratta di postumi stabilizzati, in quanto non suscettibili di miglioramento né di peggioramento nel tempo, in rapporto casuale col trauma de quo 2) L'anamnesi patologica remota è negativa per traumi o patologie di rilievo ai fini della presente valutazione. 3) residuano menomazioni estetiche e funzionali che concretano un DANNO BIOLOGICO quantificabile nella misura del 4% (quattro). Il periodo di TEMPORANEA INABILITA' BIOLOGICA può essere indicato in 15 giorni di PARZIALE al 75%, 15 giorni di PARZIALE al 50% e 10 giorni di PARZIALE al 25%. 4) la dinamica dell'evento è compatibile con le lesioni e le menomazioni residuate 5) non sono riferiti né documentati ulteriori eventi traumatici a carico delle regioni interessate dal trauma né anteriormente né successivamente al sinistro per cui è causa 6) le menomazioni residuate NON incidono negativamente sulla capacità lavorativa, si tratta di studente. 7) le menomazioni residuate NON incidono negativamente su prevedibili future capacità lavorative. 8) le spese presenti ai atti sono: a) certificato del Medico Curante del giorno 16.01.91 per un importo di 60,00 euro; b) ticket ospedaliero per visita Otoiatrica del giorno 04.03.19 per un importo di 23,00 euro; visita e parere medico legale del giorno 10.06.19 per un importo di 270,00 euro. Si tratta di spese congrue. 9) non sono prevedibili ulteriori spese”
Il danno non patrimoniale risulta quindi liquidabile, all’attualità, secondo la tabella che segue, non ritenendosi applicabili tabelle diverse fuori dai casi per le quali sono espressamente previste (responsabilità medica o da circolazione di veicoli), da considerarsi di stretta interpretazione (Cass. Civ. VI Sez. Ordinanza n.12787 del 22/05/2017).
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 14 anni
Percentuale di invalidità permanente 4%
Punto base danno biologico € 1.423,53 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 355,88 Punto base danno non patrimoniale € 1.779,41
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Punto base I.T.T. € 100,00
Danno risarcibile € 6.655,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.125,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 750,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 250,00
Totale danno biologico temporaneo € 2.125,00
TOTALE GENERALE: € 8.780,00
Deve pertanto essere risarcita a titolo di danno non patrimoniale la somma di € 8.780,00, oltre € 353,00 a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche giudicate congrue dal CTU.
Non sono attribuibili ulteriori somme, non essendo stati allegati elementi a supporto che giustifichino una liquidazione separata del danno morale ulteriore all’appesantimento già previsto dalla tabella usata, od una personalizzazione (la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale" suddetto "comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale «sub specie» di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto" (Cass. Sez. 3, ord. 20 agosto 2018, n. 20795, Rv. 650413-01). [..] Difatti, ha affermato - di recente - questa Corte che "in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione)", di talché, ove "sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Rv.
648303- 01). [..] restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le "conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi", ovvero, "conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità" e "conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili". Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, "costituiscono un danno non patrimoniale", resta inteso che "la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità", laddove "la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell'effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto". (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 7513 del 2018, cit.). [...]”).
Sulla somma capitale, debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno conteggiati, previa devalutazione per il risarcimento del danno non patrimoniale, rivalutazione ed interessi al tasso legale (Cfr. In tema di risarcimento del danno, la liquidazione va effettuata in valori monetari attuali, per cui il riconoscimento degli interessi legali sulle somme rivalutate non richiede una espressa domanda dell'interessato, che resta inclusa in quella di integrale risarcimento inizialmente proposta. Ne consegue che la richiesta avanzata per la prima volta in appello non viola l'art. 345 c.p.c., atteso che nei debiti di valore il riconoscimento degli interessi cd. compensativi costituisce una modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice far ricorso con il limite dell'impossibilità di calcolarli sulle somme integralmente rivalutate alla data dell'illecito, e che l'esplicita richiesta deve intendersi esclusivamente riferita al valore monetario attuale ed all'indennizzo del lucro cessante per la ritardata percezione dell'equivalente in denaro del danno patito - Sez. 3, Sentenza n. 25615 del 21/12/2015, Rv. 638300 – 01), che per pacifica giurisprudenza decorrono dal momento del fatto, id est 27.10.2018, sulla somma via via rivalutata e sino alla pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità). Dalla pubblicazione della decisione, a seguito della liquidazione del risarcimento, la obbligazione assume la natura di obbligazione di valuta, pertanto decorrono i soli interessi al tasso legale sino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo secondo parametri tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento individuato secondo il criterio del decisum, considerato altresì quanto affermato in Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010.
Le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, reso in pari data, devono essere poste definitivamente a carico dei convenuti.
Non risulta depositata documentazione attestante le spese di CTP.
P.Q.M.
Il Tribunale, dichiarata la contumacia dei convenuti
Controparte_1 e
CP_2
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
accertata ex art. 2048 c.c. la responsabilità dell’evento per cui è causa e dei danni ad esso conseguenti
come indicati in narrativa a carico di
Persona_2
e CP_2
, condanna il
Persona_2
e CP_2
, in solido, a corrispondere a
Parte_1
[...]
in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale
Persona_1
€ 8.780,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso legale sulla
somma devalutata al 27.10.2018 e rivalutata di anno in anno dal 27.10.2018 al giorno di pubblicazione della sentenza, nonché € 353,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Org_ e gli interessi al
tasso legale sulla somma di anno in anno rivalutata, dal 27.10.2018 al giorno di pubblicazione della sentenza, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
condanna altresì
Persona_2
e CP_2
, in solido, a rimborsare a
Parte_1
in persona del genitore esercente la responsabilità genitoriale
Persona_1
le spese di lite, che si liquidano in € 581,85 per spese, € 4.500,00 per
compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Pone le spese di CTU, come liquidate con decreto del 20.03.2021, definitivamente a carico di
Persona_2
e CP_2
, che devono pertanto rifonderle a parte attrice.
PARMA, 20 marzo 2021
Il Giudice
dott. Elena Pisto