TRIBUNALE DI PISTOIA – SENTENZA N. 669/2024 DEL 12/09/2024
Tribunale di Pistoia
SENTENZA
nella causa n. 948/2023 tra le parti:
Attrice opponente:
Controparte_1
con l’avv. Omissis
( C.F._1 )
Convenuta:
Controparte_2
I.1.
Controparte_1
Fatto e diritto
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 198/2023
emesso dall’intestato Tribunale in data 2.2.2023 in favore di
Controparte_2
per l’importo di euro 244.000,00 oltre interessi e spese di procedura a titolo di
pagamento per le prestazioni di consulenza sportiva asseritamente offerte
dalla società ingiungente/odierna convenuta in persona di
Controparte_3
per la cessione di contratto riferito ad un calciatore
CP_4
in favore
della società Benevento Calcio s.r.l. avvenuta nell’agosto 2019. Parte opponente contesta di aver mai conferito alcun mandato a
CP_3
[...]
o comunque alla società opposta, negando l’esistenza del titolo
negoziale fondante l’altrui pretesa.
Chiede quindi la revoca del titolo opposto, denunciando la mancanza di prova
scritta a fondamento dell’altrui pretesa monitoria.
-
- 2. Nessuno si è costituito per parte opposta talché, vista la regolarità della notifica dell’atto di citazione in opposizione, ne è stata dichiarata la contumacia.
- 3. Assegnati i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo prove per testi espletate all’odierna udienza, all’esito delle quali il procuratore attoreo ha discusso la causa ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c..
******
- L’opposizione merita accoglimento.
Parte convenuta, ricorrente in monitorio, ha azionato un proprio asserito
credito derivante dall’altrui inadempimento.
Come noto, se la fattura commerciale (corredata dei relativi d.d.t. debitamente sottoscritti, o dell’estratto autentico delle scritture contabili o ancora della prova dell’invio e avvenuta consegna al sistema SDI se trattasi di fattura elettronica, per la quale ultima è sufficiente anche il deposito della fattura stessa in formato originario .xml) integra idonea prova scritta ai fini dell’emissione del provvedimento ingiunzionale, non lo è più nel successivo giudizio di merito apertosi a seguito dell’opposizione promossa dalla parte ingiunta: nel giudizio di merito le parti tornano a rivestire gli ordinari ruoli processuali e quindi, benché convenuto in senso formale, il soggetto opposto rivesta la qualità di attore in senso sostanziale poiché è colui che ha (ab origine con il ricorso monitorio) adito il Tribunale per far valere una propria pretesa e dunque su di esso grava, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere della prova della fondatezza di siffatta pretesa.
Così inquadrata processualmente la vicenda, è altrettanto noto come per granitica giurisprudenza di ogni ordine e grado (a far data dalle notissime SS.UU. n. 13533/2001) chi agisce in giudizio per far chiedere l’adempimento contrattuale – come nel caso che ci occupa – è onerato esclusivamente del rapporto negoziale fondante la propria pretesa, potendosi per il resto limitare ad allegare l’altrui inadempimento alle obbligazioni assunte ex contractu: laddove è poi la parte denunciata come inadempiente a dover dar prova del proprio esatto adempimento ovvero della sussistenza di cause a sé non imputabili che lo hanno reso impossibile.
Nella fattispecie oggi al vaglio del Tribunale, manca proprio la prova “a monte”
del documento fondante il rapporto negoziale inter partes. Benvero:
- la convenuta opposta non ha depositato, in sede monitoria, alcun contratto di mandato o similari che comprovi l’avvenuto affidamento di un incarico da
parte della
Controparte_1
- parte opponente ha negato che un siffatto rapporto contrattuale sia mai esistito;
- la stessa opponente ha disconosciuto, in modo non generico ma circostanziato, l’unico documento depositato ex adverso in fase monitoria ossia la “Variazione di tesseramento per calciatori professionisti”, denunciando
come nella copia di tale atto prodotta da controparte siano contenute aggiunte e cancellazioni a penna che mancano nell’originale del documento, depositato dalla stessa parte attrice sub doc. 4; in particolare, nell’originale del documento interamente redatto a computer sono contenute claris le diciture “che non si è avvalsa dei servizi di un agente sportivo”, “che non si è avvalso dei servizi di un agente sportivo”, laddove nel documento prodotto in sede monitoria (e nuovamente allegato sub doc. 3 fasc. attoreo) è sbarrata a penna
la parola “NON” e sono aggiunte a penna le generalità di
Testimone_3 e
Controparte_3
con i relativi numeri di tesseramento (?)
CP_5 e
CP_6
- i testi sentiti oggi in udienza hanno integralmente confermato gli assunti attorei relativi alla mancanza di alcun mandato nei confronti di chicchessia
per il trasferimento del calciatore
CP_7
dalla Arezzo calcio, odierna
attrice, alla società calcistica Benevento e, in particolare, con riferimento ai rispettivi paragrafi dell’atto di citazione riproposti quali altrettanto capitoli di prova testimoniale:
- il teste
Tes_1 ha affermato che il documento “Variazione di tesseramento per
calciatori professionisti” faceva parte di un allegato (doc. 4 fasc. attoreo) inviato
via mail (doc. 5 fasc. attoreo) in data 28.8.2019 dal medesimo
Tes_1
allora
segretario generale della società Arezzo Calcio, alla società Benevento Calcio e l’originale di tale documento, conservato ancora negli archivi informatici della odierna opponente, non ha nessuna modifica a penna e ivi ben si legge come il club amaranto “NON SI È AVVALSO DEI SERVIZI DI UN AGENTE SPORTIVO”;
- il teste
Tes_2
allora Presidente della
CP_1
ha affermato che in data
10.3.2023 riceveva una pec dalla società Arezzo Calcio, nel frattempo venduta e con nuovo Presidente, con richiesta di delucidazioni in merito alla vicenda posta alla base dello stesso decreto ed espressamente “se avesse mai dato
mandato alla
Controparte_2
o alla sig.ra
Controparte_3
affinché assistesse
la società Arezzo Calcio, di cui all’epoca era Presidente, per il trasferimento del
calciatore
CP_4
e “se avesse mai firmato un contratto con la predetta
sig.ra
Controparte_3
o con la società da quest’ultima rappresentata
[...]
CP_2
o se avesse mai pattuito la somma di euro 200.000l,00
(duecentomila//00) oltre iva in favore di questi ultimi per opera di assistenza
relativamente alla cessione di contratto riferito al calciatore
CP_4
(doc. 6 fasc. attoreo), che quindi in data 14.3.2023 rispondeva a mezzo pec “Il
sottoscritto, quando è stato Presidente della
CP_8 CP_9
MANDATO alla sig.ra
Controparte_3
o alla società
Controparte_2
affinché
assistesse la società Arezzo Calcio, di cui all’epoca ero Presidente, per il
trasferimento del calciatore
CP_4
nato ad Acra (Ghana) il 15.10.1999,
in favore della società Benevento Calcio s.r.l. Parimenti il sottoscritto NON HA
FIRMATO UN CONTRATTO con la predetta sig.ra
Controparte_3
o con la
società da quest’ultima rappresentata
Controparte_2
E NON HA PATTUITO la
somma di € 200.000,00 oltre Iva in favore di queste ultime per “opera di
assistenza relativamente alla cessione di contratto riferito al calciatore
CP_4
[...]
nato ad Acra (Ghana) il 15.10.1999, in favore della società Benevento
Calcio s.r.l.” (doc. 7 fasc. attoreo) aggiungendo “Vi chiedo cortesemente di inviarmi la documentazione a mia firma al fine di poter presentare denuncia
specifica”; il teste ha altresì riferito di aver subito contattato la
CP_2 o
Controparte_3
chiedendo che gli inviassero gli originali dei documenti
attestanti il mandato ma di non aver mai, ad oggi, ricevuto risposta.
Alla luce di quanto sopra e delle acquisizioni istruttorie di causa, orali e documentali, deve constatarsi come non solo parte convenuta/attrice in senso sostanziale non abbia offerto prova alcuna del titolo negoziale fondante la propria pretesa creditoria, peraltro a fronte delle altri specifiche eccezioni sul punto e dell’altrui disconoscimento documentale, ma anzi e piuttosto l’attrice opponente, pur nella veste di convenuta in senso sostanziale, ha fornito elementi probatori fra sé concordanti, precisi e gravi che attestano l’assenza di alcun mandato conferito alla convenuta.
Per tali motivi, il titolo monitorio opposto deve essere revocato.
- Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa (importo del d.i. opposto) e alla consistenza dell’attività processuale svolta, ridotti quindi i compensi per la fase decisionale celebrata in forma semplificata ai sensi dell’art. 281sexies c.p.c. senza deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il d.i. n. 198/2023 emesso dall’intestato Tribunale in data 2.2.2023;
2) condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio che liquida nell’importo di euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge e di euro 407,00 per esborsi.
Pistoia, 12.9.2024
Il giudice
dr. Lucia Leoncini