TRIBUNALE DI PRATO – SENTENZA N. 597/2020 DEL 12/11/2020
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Unica civile
il giudice dott. Giulia Simoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1588/2019 tra le parti:
Parte_1
, c.f.
C.F._1
, con l’avv. Omissis , PEC
Email_1 Email_2
e l’avv. Omissis , PEC
OPPONENTE
Controparte_1
c.f.
P.IVA_1
, con l’avv. Omissis , PEC
Email_3 Email_4
e l’avv. Omissis, PEC
OPPOSTI
OGGETTO: Altri contratti atipici
Decisa a Prato in data 12/11/2020 sulle seguenti conclusioni:
Opponente: in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere inderogabilmente competente il Tribunale di Milano quale foro esclusivo dell’odierno
consumatore attore opponente signor
Parte_1
nel merito: in subordine e solo
nell'ipotesi di mancato accoglimento della richiesta in via pregiudiziale formulata, - revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace e comunque privare di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo
opposto n. 252/2019 D.I. e n. 504/2019 R.G., emesso dal Tribunale di Prato in data 15 febbraio 2019, e dichiarare inammissibile e respingere comunque ogni domanda avversaria finalizzata all'ottenimento del pagamento della somma portata dal suddetto decreto ingiuntivo, per violazione del principio di correttezza e buona fede, per abuso del processo e per violazione del principio del ne bis in idem; - in via ulteriormente subordinata, accertata la nullità / inesistenza del mandato di
cui è causa, accertato l'illegittimo comportamento tenuto dal signor
Controparte_1
per aver
completato il mandato in bianco ed accertata la completa infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace e comunque privare di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 252/2019 D.I. e n. 504/2019 R.G., emesso dal Tribunale di Prato in data 15 febbraio 2019, e respingere comunque ogni domanda avversaria finalizzata all'ottenimento del pagamento della somma portata dal suddetto decreto ingiuntivo, perché infondata in fatto ed in diritto; - in via
ulteriormente subordinata, qualora si ritenesse sussistente un diritto di credito in capo a
[...]
Controparte_1
contenere la somma dovuta dal signor
Parte_1
dalla data di
conclusione del contratto di lavoro sportivo (1 settembre 2014) fino a quella di scadenza del mandato (14 dicembre 2014); - in via ulteriormente subordinata, accertare il diritto del signor
Parte_1
alla riduzione della provvigione prevista dal mandato del 14 dicembre 2012
ai sensi dell’art. 2233 c.c. e determinare il relativo importo in riduzione; - in estremo subordine,
nell'ipotesi non sia acconsentito alle richieste formulate con accoglimento di quelle di
[...]
Controparte_1
ridurre il compenso dovuto alla predetta nella misura percentuale stabilita dal
Regolamento Agenti della
Org_1
per l’esercizio dell’attività di Agente di calciatori; - in ogni
caso, accertata e dichiarata la responsabilità aggravata della convenuta opposta ex art. 96 c.p.c.,
dichiararsi tenuta e condannarsi
Controparte_1
a risarcire al signor
Parte_1
[...]
tutti i danni da quest’ultimo subiti e subendi per effetto della condotta processuale della
predetta società, che allo stato si quantificato in euro 30.000,00, salva la diversa e/o maggiore somma che risulterà in corso di causa e/o secondo giustizia e/o secondo equità, con rivalutazione monetaria della somma dovuta ed interessi ex art. 1284, IV° comma c.c., dalla data della domanda
al saldo effettivo; - in ogni caso, dichiararsi tenuta e condannarsi
Controparte_1 al
pagamento in favore del signor
Parte_1
di una somma equitativamente determinata
ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., con rivalutazione monetaria della somma dovuta ed interessi ex art. 1284, IV comma c.c., dalla data della domanda al saldo effettivo; in via istruttoria: - revocare l’ordinanza del 1° giugno 2020 e, per l’effetto, ammettere integralmente le istanze istruttorie formulate dall’opponente, anche a prova contraria, con le memorie depositate, ex art. 183, comma
6, n. 2 e n. 3 c.p.c., rispettivamente il 30 dicembre 2019 ed il 22 gennaio 2020, in ogni caso e per quanto occorrer possa di seguito integralmente ritrascritte: - si chiede sia ammessa prova per testi
sulle seguenti circostanze (dove per “calciatore” si intende sempre l’opponente
[...]
Parte_1
: (…) per i quali si indicano a testi: - il signor
Testimone_1
padre
dell’attore opponente, residente in San Severino Marche (MC), via Taccoli 67, su tutti i capitoli
sopra formulati; - il signor
Testimone_2
residente in San Severino Marche (MC), via Ireneo
Aleandri 46, su tutti i capitoli sopra formulati; - la signora via San Lorenzo 6, su tutti i capitoli sopra formulati; - il dott.
Testimone_3 Testimone_4
residente a Bergamo, sui capitoli 10), 11),
12), 13), 14), 15), 16); - il signor
Controparte_2
sui capitoli 9), 10); nonché interrogatorio
formale del legale rappresentante di
Controparte_1
sui seguenti capitoli: 1), 2), 3), 4),
5), 6), 7), 8), 9), 12), 13), 14), 15), 16), 17), in tal caso sostituendo la parola teste con quella interrogando; - si chiede che, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., sia ordinata all’opposta l’esibizione in giudizio dell’originale del mandato tra calciatore professionista e agente n. 2289 datato 14 dicembre 2012 prodotto solamente in copia dall’opposta e si riserva all'esame dello stesso in originale ogni contestazione e disconoscimento anche con riferimento all'effettivo riempimento di tale mandato in ossequio a quanto pattuito; disconoscimento peraltro già formulato con riferimento alla copia prodotta in giudizio; - si chiede che, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., sia ordinata all’opposta nonché alle
società
Controparte_3 e
Controparte_4
l’esibizione in giudizio dei contratti stipulati dalle
predette società con l’agente
Controparte_1
e la società
Controparte_1
delle
fatture inviate dall’opposta e ricevute dalle predette società, dei pagamenti da queste ultime effettuati in favore dell’opposta e della documentazione contabile dell’opposta stessa, in tutti i casi
attinente al signor
Parte_1
ed ai contratti dallo stesso sottoscritti con le società sopra precisate.
Tale richiesta di esibizione appare fondamentale per comprendere se, come ampiamente
argomentato ed in parte già dimostrato dall'opponente, all'agente
CP_1
sia contestabile aver
agito in conflitto di interesse con il proprio rappresentato e concorre a precisare meglio il reale comportamento di tutte le parti del giudizio. A prova contraria di quanto dedotto da parte opposta nella propria memoria del 30 dicembre 2019, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, per le quali si prosegue la numerazione dei capitoli già esposti nella memoria di parte
opponente del 30 dicembre 2019: (…) per i quali si indicano a testi: - il signor
Tes_1
[...]
padre dell’attore opponente, residente in San Severino Marche (MC), via Taccoli 67;
- il signor signora
Testimone_2 Testimone_3
residente in San Severino Marche (MC), via Ireneo Aleandri 46; - la residente a Bergamo, via San Lorenzo 6. In tutti i casi con integrale
vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge.
Opposti: IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in ragione delle argomentazioni espresse ampiamente nei precedenti scritti difensivi, non potendo l'attore opponente essere considerato consumatore; NEL MERITO: 2) accertarsi l'infondatezza delle eccezioni dell'attrice opponente e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo n. 252/2019; NEL MERITO, in via subordinata: 3) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo n. 252/2019 condannarsi comunque l'attrice opponente
a pagare alla
Controparte_1
la somma di € 103.700,00 oltre ad iva oltre ad interessi dalla
data della scadenza del pagamento fino al saldo, in virtù del mandato n.2289 conferito il 14/12/2012 dall'attrice opponente al convenuto opposto. IN OGNI CASO: 4) con rifusione intera delle spese di giudizio.
Parte_1
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 252/19 del
19/02/2019, con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare a
Controparte_1 la
somma di € 103.700,00, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di compenso per le prestazioni
svolte da
Controparte_1
quale agente del calciatore professionista, formulando conclusioni
analoghe a quelle sopra trascritte.
Nel ricorso per ingiunzione è esposto quanto segue: con mandato n. 2289, sottoscritto il
14/12/2012, valido fino al 14/12/2014,
Parte_1
incaricò
Controparte_1
iscritto
nel registro Agenti Calciatori istituito presso la
Org_1 Organizzazione_2
, di
seguito anche: «la
Org_2
»), affinché l’agente prestasse in suo favore un’opera di consulenza
nelle trattative dirette alla stipula di contratti di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche, assistendolo altresì nell’attività diretta alla definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione, nonché nelle trattative per eventuali rinnovi contrattuali; ai sensi dell’art. 2 del predetto contratto, il mandato venne conferito in via esclusiva e il calciatore autorizzò l’agente
ad attribuire i diritti patrimoniali derivanti dall’accordo a
Controparte_1
all’art. 3 del
contratto, le parti concordarono un compenso per l’agente pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore, risultante dal contratto di prestazione sportiva; il contratto venne depositato presso la
Commissione Agenti di
Org_3
della
Org_1 Parte_1
il 1°/09/2014, sottoscrisse un
contratto di prestazione sportiva (n. 0528/A) con
Controparte_3
ai sensi della legge n. 91/1981,
in forza del quale la società sportiva si obbligò a corrispondere al calciatore, per la stagione sportiva 2014/15, un compenso fisso di € 1.885.000,00 lordi e, per ciascuna delle quattro stagioni successive (fino alla stagione 2018/19 compresa), un compenso fisso di € 2.074.000,00 lordi; il trasferimento
ebbe notevole eco nella stampa nazionale anche per il prezzo pagato dal
CP_3
all’
CP_4
; ai sensi
dell’art. 17, comma 3, del Regolamento
Org_1
Agenti
Org_4
C.U. n. 100-A dell’8/04/2010,
il compenso dovuto all’agente diventa esigibile al termine di ogni stagione sportiva, ossia il 30
giugno di ogni stagione, ai sensi dell’art. 47 delle Norme Organizzative
Org_5
( Org_6 ;
pertanto, in data 30/06/2018, il
CP_1
ha maturato il diritto a percepire quanto pattuito in
relazione alla quarta stagione sportiva (2017/2018), ossia € 103.700,00 oltre IVA.
A fondamento dell’opposizione,
Parte_1
ha eccepito, in via preliminare, la nullità del
decreto ingiuntivo opposto «per violazione del principio di correttezza e buona fede, abuso del processo e violazione del principio del ne bis in idem», chiedendo, per le stesse ragioni, la condanna della parte opposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Al riguardo ha rilevato come
Controparte_1
abbia illecitamente frazionato la medesima
pretesa creditoria proponendo quattro diversi ricorsi per ingiunzione, così costringendo l’ingiunto a reagire con altrettante distinte opposizioni, mentre avrebbe potuto e dovuto azionare il credito, inerente – secondo quanto allegato nel ricorso - alle rate di compenso discendente dallo stesso contratto di mandato, in unico procedimento giudiziale. Tale condotta processuale, ad avviso dell’opponente, oltre a determinare l’illegittimità del decreto ingiuntivo, avrebbe costretto l’ingiunto a un dispendio di energie per i colloqui con il difensore e gli avrebbe causato esborsi per spese legali, oltre a «danni psicologici correlati all’instaurazione di processi ingiustificati ed il pregiudizio emotivo derivante dall’inevitabile apprensione connessa all’esito dei giudizi».
In via pregiudiziale,
Parte_1
ha poi eccepito l’incompetenza territoriale di questo
Tribunale, essendo inderogabilmente competente il Tribunale di Milano, quale giudice del luogo di residenza dell’opponente, consumatore ai sensi del d.l.vo n. 206/2005.
Sul punto, ha evidenziato che la controversia in esame attiene a un contratto stipulato tra un
professionista - l'agente
CP_1
- nell’esercizio della sua attività professionale (ai sensi dell’art.
3, comma 1, lett. c), d.l.vo n. 206/2005), e il cliente/consumatore - il calciatore
Parte_1
– che,
svolgendo la sua prestazione lavorativa esclusivamente quale lavoratore subordinato di una società di calcio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 91/1981, ha agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), d.l.vo n. 206/2005). In altri termini, secondo l’avviso della parte opponente, da una parte,
Parte_1
svolge un’attività lavorativa nel cui oggetto non rientra certamente la
conoscenza, la compilazione e la stipulazione di moduli come quello di cui è causa; dall’altra, in ogni caso, la sua attività di lavoratore subordinato esclude in radice che egli possa aver sottoscritto quel modulo per scopi inerenti all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Nel merito,
Parte_1
ha allegato: che quando il calciatore, nel corso della stagione sportiva
2005/2006, era ancora tesserato con la società sportiva
Organizzazione_7
, un dirigente
di quest’ultima presentò al padre dell’atleta l’agente
CP_1
come soggetto «introdotto» nel
mondo del calcio e in grado di seguire la carriera del figlio fino al professionismo; che
CP_1
assicurò che non avrebbe mai chiesto nulla a titolo di provvigione alla famiglia del ragazzo e che avrebbe richiesto il proprio compenso solo alle società sportive; che nel corso dei successivi nove
anni in cui assistette
Parte_1
e gli procurò la stipula di contratti con varie società sportive, tra
cui
Organizzazione_8
l’agente non domandò mai niente a titolo di compenso per
l’attività svolta; che il 14/12/2012,
CP_1
si presentò presso il centro di allenamento di Zingonia
(BG) e comunicò al calciatore di essere stato sottoposto a un’indagine della Procura Federale della
Org_1
e che, per ragioni amministrative, aveva la necessità di regolarizzare la propria posizione e
di far compilare e sottoscrivere al calciatore un modulo di mandato predisposto dalla stessa Federazione, specificando che, sebbene il documento prevedesse il pagamento di una provvigione,
nessun costo sarebbe stato sopportato dal calciatore; che
Parte_1
firmò il modulo «in bianco»,
senza che fossero stati previamente compilati gli spazi, e lo sottoscrisse anche una seconda volta, per confermare l’accordo di non esclusiva; che il modulo non venne consegnato al calciatore e
CP_1
dopo averlo compilato e avere barrato la clausola di esclusiva, in contrasto con quanto
concordato con
Parte_1
ma senza apporvi la doppia sottoscrizione, lo depositò presso la
Org_1
che, all’esito dell’indagine federale, l’agente venne condannato dalla
[...]
Organizzazione_9
per avere assistito alcuni giocatori in assenza di formale mandato,
ricevendo al contempo incarico e compensi dalla società
CP_5
; che il 18/04/2013,
Parte_1
stipulò con
Controparte_4
un nuovo contratto, che incrementò il precedente
salario; che, nel rispetto degli accordi intercorsi, l’agente nulla pretese a titolo di provvigione; che, nell’estate 2014, l’agente non riuscì ad avviare alcuna utile trattativa in favore del calciatore e fu solo nel tardo pomeriggio del 1°/09/2014, poche ore prima della chiusura della finestra di mercato
estiva, che il dott.
Testimone_4
amministratore delegato della società
Controparte_3
contattò telefonicamente il dott.
CP_2
, dirigente di
Controparte_4
e lo stesso
Parte_1
comunicando loro le condizioni per il trasferimento di quest’ultimo al
CP_3 ; che il calciatore
accettò l’offerta e di lì a poco firmò il contratto presso la sede della società sportiva, durante un
incontro al quale venne invitato a partecipare anche
CP_1
che l’agente si limitò a partecipare a
questa riunione per formalizzare le intese già raggiunte tra il calciatore e la società sportiva, senza alcun intervento da parte sua ai fini della conclusione del contratto; che, a fronte delle lamentele dell’agente, il calciatore decise di attribuire a quest’ultimo un premio una tantum, come
riconoscimento per l’attività svolta nel corso degli anni, che venne determinato nel 5%
dell’incremento lordo del compenso previsto nel contratto con
Controparte_3
rispetto a quello
indicato nel precedente contratto; che, a distanza di oltre un anno dall’ultimo contatto tra le parti,
avvenuto quando il
Parte_1
comunicò all’agente l’interruzione del loro rapporto,
CP_1
richiese il pagamento del saldo di una provvigione, mai pattuita, relativa alla stagione 2014/2015;
che, a fronte del diniego del
Parte_1
l’agente e la sua società depositarono un ricorso per
ingiunzione, accolto dal Tribunale di Prato con decreto ingiuntivo n. 632/2016, prontamente opposto dall’ingiunto, il quale chiese altresì, in via riconvenzionale la ripetizione di quanto
indebitamente versato; che, in data 6/02/2017,
Controparte_1 e
Controparte_1
notificarono un secondo decreto ingiuntivo (n. 47/2017) per il pagamento di € 103.700,00, sempre in forza del mandato del 14/12/2012 e in relazione alla stagione sportiva 2015/2016, avverso il
quale
Parte_1
propose ulteriore opposizione, nel cui ambito il Tribunale non
concesse la provvisoria esecuzione del decreto; che, in data 27/04/2018, venne notificato all’opponente un terzo decreto ingiuntivo, n. 429/2018, di € 103.700,00, per i compensi attinenti alla stagione sportiva 2016/2017, fondato, ancora una volta, sul mandato del 14/12/2012; che il
19/09/2018 pervenne al
Parte_1
un progetto di notula di pari importo e in base agli stessi
presupposti, stavolta in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.
Ciò premesso in fatto, in diritto la parte opponente, in primo luogo, disconoscendo la scrittura depositata nel fascicolo monitorio in copia fotostatica, con riserva di disconoscere l’originale eventualmente prodotto, recante il mandato del 14/12/2012, ha contestato l’esistenza del rapporto di
mandato tra calciatore e agente così come descritto e rappresentato da
Controparte_1
allegando la sussistenza di un accordo diverso, in base al quale mai chiesto un compenso per l’attività svolta in favore di
Controparte_1 Parte_1
non avrebbe Come indizio di
questa circostanza, l’opponente ha rilevato come, in relazione alla stipula del contratto di
prestazione sportiva con la società preteso alcun compenso dal calciatore.
Controparte_4
in data 18/04/2013, l’agente non abbia mai
In seconda battuta,
Parte_1
ha eccepito la nullità del mandato ai sensi dell’art. 19,
comma 7, del Regolamento Agenti di
Organizzazione_10
(di seguito: «il Regolamento Agenti»), per
violazione delle norme regolamentari applicabili al rapporto, in particolare dell’art. 16, comma 8,
dello stesso Regolamento Agenti e del paragrafo VI dell’Allegato A, per avere l’agente
CP_1
concluso il contratto di mandato in una situazione di conflitto d’interessi, avendo egli pattuito con il calciatore che il compenso professionale per i servizi resi sarebbe stato corrisposto dalla società
sportiva che di volta in volta avesse assunto il calciatore, con espresso esonero di quest’ultimo da qualsiasi obbligo di pagamento.
In terzo luogo, l’opponente ha fatto valere l’invalidità del mandato per violazione dell’art. 19,
comma 8, del Regolamento Agenti, avendo omesso il
CP_1
di informare per iscritto
[...]
Parte_1
di ogni potenziale situazione di conflitto d’interessi, mediante apposito documento da
allegare al contratto di mandato: tale violazione attribuisce al calciatore il diritto di risolvere il rapporto con l’agente e di ottenere la restituzione di quanto eventualmente già corrisposto (diritto invero azionato dall’opponente, con domanda riconvenzionale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo r.g. n. 1213/2016).
In subordine, l’opponente ha sollevato eccezione d’inadempimento, allegando che l’agente non svolse alcuna attività in favore del calciatore, in attuazione degli obblighi posti a suo carico nel contratto di mandato - di consulenza nelle trattative dirette alla conclusione di contratti di prestazione sportiva, di assistenza nella determinazione del contenuto di tali contratti, di cura delle trattative per eventuali rinnovi contrattuali -, nonché degli obblighi previsti dall’art. 19, comma 4, del Regolamento Agenti, di informazione nei confronti del cliente circa lo stato delle trattative in corso, sulle prospettive della società con cui il calciatore intende stipulare il contratto, di seguire le
direttive eventualmente impartite dal cliente: in particolare,
Controparte_1
non svolse alcuna
prestazione in vista dell’ingaggio di
Controparte_3
la cui trattativa venne gestita
dall’amministratore delegato di quella società sportiva,
Testimone_4
direttamente con il
dirigente di
Organizzazione_11
e con
Parte_1
In ulteriore ipotesi, l’opponente ha rilevato che il diritto dell’agente
CP_1
alla provvigione
dovrebbe essere limitato al periodo temporale di naturale sviluppo del rapporto contrattuale di mandato tra le parti e cioè fino al mese di dicembre 2014, talché alcuna pretesa creditoria potrebbe essere azionata in relazione alla stagione 2017/2018, decorrente dal 1°/07/2017 al 30/06/2018.
Parte_1
ha chiesto, ancora in via subordinata, che il compenso sia ridotto ai sensi
dell’art. 2233 c.c., essendo sproporzionato rispetto all’importanza dell’opera svolta dall’agente, e determinato nella misura massima del 3% con riferimento al periodo di vigenza del mandato. L’opponente ha infine eccepito che, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del Regolamento Agenti, la provvigione potrebbe al più essere calcolata sul solo incremento del compenso lordo riconosciuto
da Controparte_3
per la stagione sportiva 2017/2018, pari a € 2.074.000,00, rispetto a quello
previsto nel contratto precedente, concluso con
Controparte_4
di € 992.000,00, ossia
sull’importo di € 1.082.000,00, cosicché l’agente avrebbe diritto a un compenso di € 54.100,00, IVA inclusa, pari al 5% di tale aumento.
Si è costituita in giudizio sopra trascritte.
Controparte_1
rassegnando conclusioni analoghe a quelle
Riguardo all’eccezione d’incompetenza per territorio, la parte opposta ha contestato che
[...]
Parte_1
avesse stipulato il contratto di mandato con l’agente
CP_1
in qualità di
consumatore, avendo invece agito nell’esercizio della sua attività professionale, su un piano di parità sia economica che informativa con l’agente stesso, essendo invece consumatore unicamente colui che abbia concluso un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio della propria professione.
In primo luogo,
Parte_1
calciatore professionista dal 2007, abituato a stipulare
contratti con società sportive professionistiche e a conferire mandati, era in possesso di ogni
nozione utile alla sua professione, anche grazie agli incontri formativi organizzati dall’
[...]
Organizzazione_12
In secondo luogo, una sperequazione tra i contraenti non avrebbe potuto verificarsi perché il
mandato conferito dal
Parte_1
al CP_1
venne redatto sul modulo prestampato redatto
dalla
Org_1
nel rispetto del Regolamento Agenti, a sua volta elaborato dalla stessa
Org_2 ,
organo terzo e imparziale, a seguito di una lunga contrattazione tra le rappresentanze sindacali di categoria di tutte le parti coinvolte (calciatori, società sportive, agenti): la clausole del contratto, pertanto, non vennero liberamente determinate dall’agente.
D’altra parte, ad avviso della parte opposta,
Parte_1
era ben a conoscenza della
normativa del settore nel quale egli operava abitualmente e professionalmente perché ogni atleta,
nel momento in cui si tessera ed entra a far parte della
Org_1
dichiara di conoscere e si impegna a
rispettare lo Statuto e ogni altra norma federale, ivi comprese quelle contenute nel Regolamento Agenti.
Né rileverebbe in senso contrario il rapporto di lavoro subordinato tra il calciatore e la società
CP_3
[...]
, distinto dal rapporto intercorso tra i professionisti
Parte_1
e CP_1
la prestazione
chiesta all’agente è infatti logicamente e cronologicamente anteriore alla stipula del contratto con la società sportiva, che non necessariamente preesiste al mandato ed è nel futuro solo eventuale. A ciò si aggiunga che il reddito di un calciatore professionista non deriva unicamente dalla prestazione d’opera alle dipendenze della società sportiva presso la quale è tesserato, ma anche da altre attività estranee al contratto di prestazione sportiva, per lo più legate allo sfruttamento dell’immagine dell’atleta, come i contratti di sponsorizzazione. La stessa legge n. 91/1981 qualifica il calciatore
come sportivo professionista ed è in tale veste che
Parte_1
ha firmato il mandato n. 2289 del
14/12/2012, con l’unico fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali possibili nelle trattative con le società sportive.
Nel merito,
Controparte_1
ha contestato la ricostruzione fattuale della parte opponente e
ha eccepito l’infondatezza dei motivi di opposizione.
Quanto al disconoscimento del mandato del 14/12/2012, oltre a eccepirne la tardività, rilevando
come, malgrado le molteplici controversie pendenti tra le parti,
Parte_1
abbia sollevato per la
prima volta la questione con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata il 29/03/2019 nel giudizio r.g. n. 1693/2018, ha evidenziato che lo stesso opponente ha ammesso di avere apposto la sottoscrizione sul documento, di talché non potrebbe in questa sede contestarne l’autenticità; il sottoscrittore, se mai, avendo contestato l’esistenza di un patto di riempimento del foglio che avrebbe firmato in bianco (absque o sine pactis), avrebbe l’onere di proporre querela di falso per provare che il modulo venne riempito dopo l’apposizione della propria firma e senza la sua autorizzazione; circostanze – queste – che la parte opposta ha contestato.
Riguardo alla prova dell’an del diritto al compenso,
Controparte_1
ha evidenziato che
l’espletamento di attività professionale da parte dell’agente è dimostrata dalla presenza dello stesso
al momento della stipula del contratto tra
Parte_1
e Controparte_3
dal fatto che il
nominativo del
CP_1
è stato inserito dai contraenti nel contratto stesso, associandolo a quello
del calciatore; dal pagamento spontaneo da parte del calciatore di una parte della provvigione riferita alla stagione sportiva 2014/2015, inverosimilmente qualificata, nell’opposizione, come
elargizione liberale; dalla mancata contestazione della prima fattura emessa dal riportante la causale «compenso stagione sportiva 2014/2015».
CP_1
Per quanto attiene alla violazione delle norme regolamentari, la parte opposta ha contestato la sussistenza di un conflitto d’interessi in capo all’agente.
In ordine al quantum della provvigione, la parte opposta: ha rilevato che la misura del compenso venne liberamente pattuita tra le parti nella misura del 5%, non trovando applicazione, pertanto, né l’art. 17, comma 6, del Regolamento Agenti, né l’art. 2233, comma 2, c.c., che presuppone la mancanza di un accordo sulla determinazione del compenso; ha evidenziato la confusione, nell’atto di opposizione, tra periodo di validità del contratto di mandato (biennale), da un lato, e gli effetti del mandato con i termini di pagamento, dall’altro, in quanto la provvigione è parametrata al corrispettivo annuo lordo che il calciatore percepisce per tutta la durata del contratto di prestazione sportiva, purché stipulato durante la vigenza del mandato conferito all’agente; ha contestato l’applicabilità al rapporto dell’art. 17, comma 4, del Regolamento Agenti, norma che presuppone che a un primo agente ne subentri un altro che si sovrapponga al precedente per alcune stagioni
sportive, stabilendo equamente che il nuovo agente percepisca la provvigione sulla differenza positiva tra gli importi dei due contratti successivi, per le stagioni sportive di propria competenza. All’udienza ex art. 183 c.p.c., non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, essendo state rigettate le richieste di prova testimoniale e per interrogatorio formale, di esibizione e di c.t.u. avanzate dalla parte opponente.
***
- L’opposizione è fondata, in relazione alla questione sulla competenza territoriale sollevata da
Parte_1
in quanto giudice competente sulla domanda azionata da
[...]
Controparte_1
in sede monitoria è il Tribunale di Milano, quale foro del consumatore, in relazione
al luogo di residenza dell’odierno opponente (doc. 12 allegato alla citazione).
- L’esame di tale questione non è preclusa dal giudicato implicito che, secondo la parte opposta, promanerebbe dalla sentenza n. 357 del 15/07/2020, pronunciata da questo stesso Tribunale tra le
stesse parti, con cui è stata rigettata l’opposizione proposta da decreto ingiuntivo n. 632 dell’11/04/2016, emesso in favore di
Parte_1 Controparte_1
avverso il relativo
alla prima delle cinque rate del compenso pattuito nel contratto di mandato inter partes (cfr. in
questo senso, pagine 11-12, § 27 della memoria di replica della parte opposta).
L’eccezione di giudicato è stata sollevata da
Controparte_1
per la prima volta e
inammissibilmente, nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., sebbene la pubblicazione della sentenza n. 357/2020 sia avvenuta, secondo quanto dichiarato dalla stessa parte opposta, in data anteriore all’udienza di precisazione delle conclusioni del 20/07/2020. È vero che tale udienza si è svolta mediante deposito di note scritte ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera h), decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, deposito per il quale era stato assegnato alle parti termine fino al 10/07/2020, anteriore alla pubblicazione della predetta sentenza; ma è altrettanto vero che l’opposta ben avrebbe potuto e dovuto, entro la data dell’udienza, o comunque nei giorni immediatamente successivi, chiedere di essere rimessa in termini per la produzione della sentenza da cui discenderebbe il giudicato implicito sulla
competenza.
Controparte_1
al contrario, è rimasta inerte e nemmeno nella comparsa
conclusionale ha eccepito il giudicato.
A ciò si aggiunga che l'esistenza di un giudicato, interno o esterno, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma a condizione che esso emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio stesso (Cass., n. 15627 del 27/07/2016). Inoltre, affinché il giudicato esterno possa far stato in accoglimento della relativa eccezione, la certezza della sua formazione dev’essere provata
attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., non potendone risultare la portata dal solo dispositivo (Cass., n. 28515 del 29/11/2017), mentre, nel caso all’esame, la parte opposta si è limitata a riportare, nella memoria di replica (cfr. pagina 12, § 28), un passaggio motivazionale della pronuncia invocata, senza produrre la copia autentica della stessa, munita del certificato del passaggio in giudicato.
- Venendo allo scrutinio dell’eccezione d’incompetenza formulata da
Parte_1
mette
conto rilevare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale italiano prevalente, ricordato dalle Sezioni Unite della S.C. (Cass., Sez. Unite n. 7444/2008), chiamate a pronunciarsi su un regolamento di giurisdizione nella vigenza della disciplina di cui al d.l.vo n. 206/2005, anteriore alle modifiche apportate dal d.l.vo n. 221/2007, dev’essere considerato «consumatore» e beneficia di tale disciplina la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; mentre deve essere considerato «professionista» tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'impresa.
Hanno osservato i giudici di legittimità che non sono mancate critiche a tale orientamento, finalizzate a un'interpretazione estensiva del concetto di consumatore, fondata sulla distinzione tra atti della professione e atti inerenti alla professione e con la tendenza a escludere dall'ambito di applicazione della tutela dei consumatori solo quegli atti che presentino una pertinenza specifica con l'attività professionale svolta e non quelli in cui il collegamento sia riconducibile a un rapporto di pertinenza generica, sul presupposto che in tali situazioni il soggetto vessato, pur agendo per finalità diverse dal puro consumo privato, è sostanzialmente un profano, sfornito di quelle competenze specifiche che possono farlo ritenere in posizione di parità con il contraente forte.
Nel caso deciso, venendo in rilievo una questione di giurisdizione e dovendo essere applicato ratione temporis il reg. (CE) n. 44/2001, le Sezioni Unite ritennero vincolante l'interpretazione della Corte di Giustizia della (allora) Comunità Europea, secondo cui, in base alla lettera e alla finalità dell’art. 13 del regolamento, rientra in tale nozione, che va interpretata restrittivamente, solo il consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali: secondo il giudice europeo, occorre considerare il ruolo di tale persona in un contratto determinato, rispetto alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di tale stessa persona, potendo un solo e medesimo soggetto essere considerato un consumatore nell’ambito di
determinate operazioni e un operatore economico nell’ambito di altre (v., in tal senso, sentenze del
3 luglio 1997,
Per_1
C-269/95, EU:C:1997:337, punto 16, e del 20 gennaio 2005,
Org_13 C-
464/01, EU:C:2005:32, punto 36). Per tale ragione, per la giurisprudenza comunitaria e poi eurounitaria, a cui si è conformata la nostra Corte di legittimità, soltanto i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, all’unico scopo di soddisfare le necessità di consumo privato proprie dell’individuo, rientrano nel particolare regime previsto dal regolamento in materia di tutela del consumatore, in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è giustificata nel caso di contratti che hanno come scopo un’attività professionale, anche se prevista soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di tale attività nulla toglie alla sua natura professionale (v. più di recente CGUE, sentenza del 25/01/2018, C- 498/16, secondo cui, qualora una persona concluda un contratto per un uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale e che sia quindi solo in parte estraneo a quest’ultima, tale persona potrebbe avvalersi delle disposizioni a tutela del consumatore solo nell’ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l’attività professionale dell’interessato sia talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell’operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso).
La direttiva 2011/83 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2011 ha modificato, tra l’altro, la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e, all’interno di essa, la definizione di «consumatore», come «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale», e di «professionista» come «qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto». L’art. 3 del d.l.vo n. 206/2005 riporta definizioni analoghe.
La S.C., in relazione a una controversia avente a oggetto il pagamento dei compensi professionali di un avvocato in relazione al mandato professionale conferito dal cliente, insegnante presso istituti tecnici, per ottenere dal TAR l'annullamento del provvedimento di smembramento delle ore di insegnamento (Cass., n. 12685 del 9/06/2011), ha qualificato lo stesso cliente come consumatore, smentendo l'equazione tra «attività lavorativa», alla quale ineriva il contratto d’opera intellettuale, e
«attività professionale»: secondo la Corte di legittimità, «nella fattispecie la disciplina dei c.d. contratti del consumatore trova applicazione non perché manchi l'inerenza tra il contratto concluso con l'avvocato e l'attività lavorativa di insegnante del cliente, ma perché tale attività lavorativa,
trattandosi di lavoro subordinato, non è qualificabile come "attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale", come richiesto dalla legge e sostenuto dal ricorrente. Solo se il soggetto persona fisica agisce per uno scopo relativo ad una di queste quattro "attività", è esclusa la qualità di consumatore, subentrando invece la qualità di professionista.»; al contrario, il rapporto di lavoro subordinato (sia privato che pubblico) non integra un’«attività professionale», idonea, ai sensi dell’art. 3, d.l.vo n. 206/2005, a far ritenere sussistente la qualità di professionista e, per converso, escludere quella di consumatore. In altri termini, con il sintagma «attività professionale», ai fini della qualificazione del soggetto - persona fisica - come professionista, deve intendersi solo l'attività consistente nella prestazione autonoma d'opera professionale intellettuale (oltre all'attività imprenditoriale, commerciale e artigianale, espressamente previste dalla norma), con esclusione, quindi, dell'attività di lavoro dipendente, sia pubblico che privato.
Ciò è stato condivisibilmente affermato sulla scorta dell’argomento principe per cui la disciplina relativa alla tutela del consumatore individua nel professionista un soggetto che opera direttamente sul mercato per un'attività imprenditoriale artigianale, commerciale o professionale, svolgendo su tale mercato un'attività economica, tendenzialmente nei confronti di tutti i soggetti che possono richiederla; a fronte di tale attività vi è il consumatore, quale persona fisica, che, se non ha egli stesso, in relazione a quel contratto, la qualità di professionista, rappresenta la parte debole. Nel rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore non svolge sul mercato la propria attività economica, ma effettua la sua prestazione lavorativa esclusivamente con l'inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro; solo l'attività di quest' ultimo è un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale, non quella dei soggetti che all'interno svolgono per lui l'attività lavorativa dipendente (v. in termini, più di recente, Cass., n. 6634 del 14/03/2017).
- Come esposto in premessa, la presenta controversia verte pacificamente sul diritto di
[...]
Controparte_1
al pagamento del compenso dell’attività prestata dall’agente sportivo
[...]
CP_1
in forza del mandato n. 2289, sottoscritto il 14/12/2012, valido fino al 14/12/2014, col
quale
Parte_1
incaricò l’agente, iscritto nel registro Agenti Calciatori istituito presso
la Org_1
affinché prestasse in suo favore un’opera di consulenza nelle trattative dirette alla
stipula di contratti di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche, assistendolo altresì nell’attività diretta alla definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione, nonché nelle trattative per eventuali rinnovi contrattuali (v. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
- Premesso ciò, secondo l’avviso del Tribunale, gli argomenti spesi dalla parte opposta per contrastare questo indirizzo interpretativo non colgono nel segno.
5.1. Il fatto che il mandato n. 2289 del 14/12/2012 tra
Controparte_1 e
Parte_1
fu concluso mediante un modulo prestampato secondo il modello previsto dal Regolamento Agenti
emanato dal Consiglio Federale della
Org_1
all’interno del quale sono rappresentati anche gli
atleti, e non su un documento liberamente predisposto dall’agente, è irrilevante ai fini della qualifica dell’opponente come consumatore in relazione alla competenza territoriale prevista dall’art. 33, comma 2, lettera u), d.l.vo n. 206/2005.
Infatti, secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass., n. 1951 del 25/01/2018), il foro del consumatore è esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, secondo la previsione dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.l.vo n. n. 206/2005, circostanza la cui dimostrazione costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola. Pertanto, posto che la disciplina a tutela del consumatore è unitaria – già la direttiva 93/13/CEE del Consiglio prevedeva che «il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto orale e di un contratto scritto» -, anche in mancanza di contratto scritto, il foro del consumatore (residenza o domicilio elettivo) è derogabile solo alle condizioni sopra indicate.
Allora, tornando al caso in esame, poiché né il mandato n. 2289/12 né il Regolamento Agenti prevedono alcunché sulla competenza territoriale in caso di controversia giudiziale tra calciatore e agente, può trovare applicazione il foro invocato dall’opponente, purché sussista in capo a
Parte_1
la qualità di consumatore.
In altri termini, la redazione del contratto sul modello tipo elaborato dalla
Org_1
se in concreto
può escludere la vessatorietà delle clausole ivi contenute ai sensi dell’art. 34, d.l.vo n. 206/2005, non incide tutta sulla qualificazione dei contraenti, che va verificata solo in base ai parametri normativi di cui all’art. 3 del Codice del Consumo.
5.2. La qualità di consumatore non è esclusa, secondo il giudizio del Tribunale, - così venendo ad
affrontare l’ulteriore argomento richiamato da
Controparte_1
- dalla circostanza, allegata
dalla parte opposta, che
Parte_1
fosse in possesso di tutte le informazioni necessarie per
stipulare consapevolmente il contratto di mandato di cui si discute: oltre ad apparire come una mera petizione di principio, il rilievo non si misura con la definizione di consumatore contenuta nel Codice del Consumo, come sopra delineata, e che s’incentra sull’inerenza della finalità del
contratto, rispetto al quale dev’essere verificata la qualità di consumatore, all’attività professionale (o imprenditoriale, commerciale, artigianale) eventualmente svolta dal contraente e sul significato di «attività professionale».
5.3. Del pari non rileva l’obbligo, previsto dallo Statuto della
Org_1
a carico degli atleti tesserati,
unitamente alle società affiliate e a «tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale» di osservare le norme statutarie «e ogni altra norma federale e degli
organismi internazionali a cui la
Org_1
è affiliata» (art. 30 dello Statuto, doc. 6 allegato alla
comparsa di costituzione di
Controparte_1
: l’obbligo in questione è strumentale a
chiarire la cogenza nei confronti di determinati soggetti di norme che, altrimenti, non promanando dall’ordinamento statale, non avrebbero carattere vincolante. Non è conferente il richiamo al principio ignorantia legis non excusat, che indubbiamente opera, in generale, anche nei confronti dei consumatori e che, ciò nonostante, non è di ostacolo alla tutela rafforzata prevista dal Codice del Consumo.
5.4. Rispetto alla definizione di «consumatore» fatta propria dal legislatore, nessuna rilevanza ha l’ammontare dei compensi normalmente percepiti dai calciatori professionisti: questo dato economico, peraltro nemmeno conoscibile con certezza al momento della stipula del contratto tra calciatore e agente, non incide sul dato normativo e sulla debolezza informativa che è presupposto della disciplina consumeristica. Lo stesso dicasi per l’«intento lucrativo» dell’attività del calciatore, evidenziato dalla parte apposta, che certo non può essere equiparato alla finalità di lucro che contraddistingue l’attività dell’imprenditore.
5.5. Non è dirimente nemmeno il fatto che i calciatori professionisti, pur essendo lavoratori subordinati quando lavorano alle dipendenze delle società sportive professionistiche – i cc.dd. clubs
-, come previsto dal primo comma dell’art. 3, legge n. 91/1981 («La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute
nella presente legge.»), sono lavoratori autonomi quando vengono ingaggiati dal
Org_14 nella
rappresentativa nazionale per partecipare a incontri calcistici di tipo internazionale (v. secondo comma dell’art. 3 citato; Cass., n. 5866 del 14/06/1999) o quando sfruttano la propria immagine stipulando contratti di sponsorizzazione: la qualità di consumatore del calciatore dev’essere, infatti, esaminata in relazione allo specifico, singolo contratto che il soggetto si appresta a stipulare o ha stipulato.
Nel caso in esame, il modulo firmato da
Parte_1
recante il mandato a
[...]
CP_1
nella sezione «oggetto», prevede che «il Calciatore conferisce mandato all’Agente
affinché lo stesso curi i suoi interessi, prestando opera di consulenza alle trattative dirette alla stipula di contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, assistendolo all’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali», così ponendo un chiaro collegamento tra il contratto di mandato tra calciatore e agente e contratto - di lavoro subordinato - di prestazione sportiva tra lo stesso calciatore e la società sportiva professionistica.
In altri termini, il mandato venne conferito da
Parte_1
al CP_1
al fine di
stipulare un contratto alle dipendenze di una società sportiva professionistica che, come si è visto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 91/1981, è un contratto di lavoro subordinato.
L’avverbio «esclusivamente», impiegato dalla S.C. nelle pronunce sopra richiamate («il lavoratore non svolge sul mercato la propria attività economica, ma effettua la sua prestazione lavorativa esclusivamente con l'inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro») sta a indicare la circostanza che il lavoratore subordinato, così come il calciatore
Parte_1
in relazione a uno specifico contratto di lavoro con un determinato datore di lavoro,
non si pone come soggetto che opera sul mercato offrendo la sua prestazione in favore di una massa indeterminata di clienti o utenti; e ciò a prescindere dal fatto che egli, in concreto, possa intrattenere con altri ulteriori rapporti di lavoro, a carattere subordinato o autonomo.
Peraltro, l’art. 8 dell’Accordo collettivo tra
Org_1
e CP_6
per la Lega di Serie A del 7/08/2012
prevede il divieto, per il calciatore, di svolgere altre attività sportive, lavorative o imprenditoriali, nel periodo di durata del contratto individuale di lavoro, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta della società sportiva.
5.6. La considerazione per cui l’attività professionale dell’agente in favore del calciatore è temporalmente e logicamente anteriore alla stipula del contratto di prestazione sportiva con la società calcistica, che è solo eventuale, non conduce a diverse conclusioni: da un lato, il concetto di scopo o finalità del contratto tra professionista e consumatore – quindi il riferimento ad atti o fatti anche successivi – è insita nelle definizioni stesse di «consumatore» e «professionista» di cui all’art. 3 del Codice del Consumo; dall’altro, è proprio il contratto n. 2289 del 14/12/2012 a individuare un vincolo funzionale tra il mandato dell’agente e la stipula di contratti di prestazione sportiva tra il calciatore e la società, in linea con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Agenti.
5.7. L’indubbia specialità che contraddistingue la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo, che ha indotto il legislatore a escludere l’applicazione di una parte delle norme dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) e di quelle sui licenziamenti individuali (art. 4, legge n. 91/1981), non risiede tanto nella mancanza di un’effettiva subordinazione dell’atleta al datore di
lavoro, quanto nella specificità della natura delle prestazioni sportive degli atleti che, come sottolineato dalla dottrina, hanno essenza e finalità di spettacolo e quindi non tollerano restrizioni dell’uso di mezzi audiovisivi; sono incompatibili con la procedura garantistica di accertamento delle condizioni fisiche del lavoratore, le quali invece necessitano di interventi diretti e rapidi oppure di accertamenti accurati e periodici per la stessa convenienza del professionista; non sono compatibili nemmeno con i concetti di equivalenza di mansioni, di avanzamento o di dequalificazione professionale; sono caratterizzate da estrema mobilità connessa sia alle vicende sportive ed economiche delle società sportive, sia al carattere strettamente fiduciario del rapporto di prestazione sportiva.
La subordinazione che caratterizza il rapporto di lavoro sportivo professionistico trova allora la sua peculiare regolamentazione, per le materie non disciplinate dalle norme dell’ordinamento statuale,
nelle norme dell’ordinamento sportivo, che è autonomo e distinto dal primo (Cass., n. 5216 del 17/03/2015): si pensi ai vari accordi collettivi per la Lega di Serie A, la Lega di Serie B e la Org_1
[...] tra la
Org_1
e l’
Organizzazione_12
(Org_16 , recanti i contratti tipo sulla cui base
devono essere stipulati, a pena di nullità, i contratti di lavoro tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge n. 91/1981.
Non è condivisibile quanto affermato dalla parte opposta a pagina 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (e ribadito nella memoria di replica), secondo cui il rapporto di lavoro tra
Parte_1
e il
CP_3
sarebbe «"atipico" rispetto ai normali rapporti di lavoro
subordinati in virtù di tutta una serie di elementi che lo caratterizzano rispetto al rapporto di lavoro subordinato (prestazione a tempo determinato da 1 a 5 anni, non previsione di un licenziamento, assunzione diretta, non previsione di orario di lavoro in senso stretto, guadagni esorbitanti)»: anche ammettendo che quest’atipicità contraddistingua, in una prospettiva ex ante, tutti i contratti di prestazione sportiva professionistica tra società e atleti, si deve rilevare che la durata a tempo determinato del rapporto di lavoro non è incompatibile con la subordinazione e che l’assenza di un orario di lavoro è una mera asserzione indimostrata (l’Accordo Collettivo
Org_17
.I.C. Lega di Serie A, all’art. 7.2., prevede, al contrario, che «Salvo i casi di malattia od
infortunio accertati, il Calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all’estero.»).
5.8. Le suesposte considerazioni consentono di superare anche la tesi sostenuta nel «saggio di dottrina» prodotto dalla parte opposta con la comparsa conclusionale, fondata su argomenti
analoghi a quelli esposti dalla stessa
Controparte_1
sopra ripercorsi.
5.9. La giurisprudenza di merito citata e allegata dalla parte opposta ai propri scritti difensivi (doc. 5, 14 e 16) non pare a questo giudice condivisibile, in quanto non si confronta con la nozione di
«attività professionale» delineata dalla giurisprudenza di legittimità, ma al contrario presuppone l’equiparazione tra quest’ultima e l’attività lavorativa subordinata, di cui invece proprio la S.C. ha evidenziato la fallacia.
- In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto dev’essere revocato, in quanto emesso da un giudice territorialmente competente.
- La novità della questione sottesa alla pregiudiziale di rito sulla quale la causa è stata decisa, l’obiettivo contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di merito, risultante dalle contrapposte pronunce richiamate dalle parti, l’assenza di precedenti della giurisprudenza di legittimità sul caso specifico, impongono la compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c. .
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell’opposizione, revoca e dichiara inefficace il decreto ingiuntivo n.
252/2019 del 15/02/2019, emesso in favore di
Controparte_1
e nei confronti di
Parte_1
per incompetenza territoriale di questo Tribunale;
- dichiara le spese processuali compensate tra le parti.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell’art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 12/11/2020
Il giudice
dott. Giulia Simoni