TRIBUNALE DI PRATO – SENTENZA N. 597/2020 DEL 12/11/2020

 

 

 

 

 

Tribunale Ordinario di Prato

 

Sezione Unica civile

 

il giudice dott. Giulia Simoni ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa n. 1588/2019 tra le parti:

 

 


 

Parte_1


,  c.f.


C.F._1


,  con  lavv.  Omissis ,  PEC


 

Email_1 Email_2


e           l’avv.           Omissis ,          PEC

 

 

 

OPPONENTE


 

 


 

Controparte_1


c.f.


P.IVA_1


,  con  l’avv.  Omissis ,  PEC


 

Email_3 Email_4


e         l’avv.         Omissis,           PEC

 

 

 

OPPOSTI


 

 

OGGETTO:    Altri contratti atipici

 

 

 

Decisa a Prato in data 12/11/2020 sulle seguenti conclusioni:

 

Opponente:     in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere  inderogabilmente  competente  il  Tribunale  di  Milano  quale  foro  esclusivo  dell’odierno


consumatore  attore  opponente  signor


Parte_1


nel  merito:  in  subordine  e  solo


nell'ipotesi  di  mancato  accoglimento della richiesta in via pregiudiziale formulata,  - revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace e comunque privare di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo


opposto n. 252/2019 D.I. e n. 504/2019 R.G., emesso dal Tribunale di Prato in data 15 febbraio 2019, e dichiarare inammissibile e respingere comunque ogni domanda avversaria finalizzata all'ottenimento del pagamento della somma portata dal suddetto decreto ingiuntivo, per violazione del principio di correttezza e buona fede, per abuso del processo e per violazione del principio del ne bis in idem; - in via ulteriormente subordinata, accertata la nullità / inesistenza del mandato di


cui è causa, accertato l'illegittimo comportamento tenuto dal signor


Controparte_1


per aver


 

completato il mandato in bianco ed accertata la completa infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace e comunque privare di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 252/2019 D.I. e n. 504/2019 R.G., emesso dal Tribunale di Prato in data 15 febbraio 2019, e respingere comunque ogni domanda avversaria finalizzata all'ottenimento del pagamento della somma portata dal suddetto decreto ingiuntivo, perché infondata in fatto ed in diritto; - in via


ulteriormente subordinata, qualora si ritenesse sussistente un diritto di credito in capo a


[...]


 

Controparte_1


contenere  la  somma  dovuta  dal  signor


Parte_1


dalla  data  di


 

conclusione del contratto di lavoro sportivo (1 settembre 2014) fino a quella di scadenza del mandato (14 dicembre 2014); - in via ulteriormente subordinata, accertare il diritto del signor


Parte_1


alla riduzione della provvigione prevista dal mandato del 14 dicembre 2012


 

ai sensi dell’art. 2233 c.c. e determinare il relativo importo in riduzione; - in estremo subordine,


 

nell'ipotesi non sia acconsentito alle richieste formulate con accoglimento di quelle di


[...]


 

Controparte_1


ridurre il compenso dovuto alla predetta nella misura percentuale stabilita dal


 

Regolamento Agenti della


Org_1


per lesercizio dell’attività di Agente di calciatori; - in ogni


 

caso, accertata e dichiarata la responsabilità aggravata della convenuta opposta ex art. 96 c.p.c.,


 

dichiararsi  tenuta  e  condannarsi


Controparte_1


a  risarcire  al  signor


Parte_1


 

[...]


tutti i danni da quest’ultimo subiti e subendi per effetto della condotta processuale della


 

predetta società, che allo stato si quantificato in euro 30.000,00, salva la diversa e/o maggiore somma che risulterà in corso di causa e/o secondo giustizia e/o secondo equità, con rivalutazione monetaria della somma dovuta ed interessi ex art. 1284, Icomma c.c., dalla data della domanda


al saldo effettivo; - in ogni caso, dichiararsi tenuta e condannarsi


Controparte_1               al


 

pagamento in favore del signor


Parte_1


di una somma equitativamente determinata


 

ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., con rivalutazione monetaria della somma dovuta ed interessi ex art. 1284, IV comma c.c., dalla data della domanda al saldo effettivo; in via istruttoria: - revocare l’ordinanza del 1° giugno 2020 e, per leffetto, ammettere integralmente le istanze istruttorie formulate dall’opponente, anche a prova contraria, con le memorie depositate, ex art. 183, comma


6, n. 2 e n. 3 c.p.c., rispettivamente il 30 dicembre 2019 ed il 22 gennaio 2020, in ogni caso e per quanto occorrer possa di seguito integralmente ritrascritte: - si chiede sia ammessa prova per testi


sulle  seguenti  circostanze  (dove  per  calciatore si  intende  sempre  l’opponente


[...]


 

Parte_1


:  (…)  per  i  quali  si  indicano  a  testi:  -  il  signor


Testimone_1


padre


 

dell’attore opponente, residente in San Severino Marche (MC), via Taccoli 67, su tutti i capitoli


 

sopra formulati; - il signor


Testimone_2


residente in San Severino Marche (MC), via Ireneo


 

Aleandri 46, su tutti i capitoli sopra formulati; - la signora via San Lorenzo 6, su tutti i capitoli sopra formulati; - il dott.


Testimone_3 Testimone_4


residente a Bergamo, sui capitoli 10), 11),


12), 13), 14), 15), 16); - il signor


Controparte_2


sui capitoli 9), 10); nonché interrogatorio


 

formale del legale rappresentante di


Controparte_1


sui seguenti capitoli: 1), 2), 3), 4),


 

5), 6), 7), 8), 9), 12), 13), 14), 15), 16), 17), in tal caso sostituendo la parola teste con quella interrogando; - si chiede che, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., sia ordinata all’opposta l’esibizione in giudizio dell’originale del mandato tra calciatore professionista e agente n. 2289 datato 14 dicembre 2012 prodotto solamente in copia dall’opposta e si riserva all'esame dello stesso in originale ogni contestazione e disconoscimento anche con riferimento all'effettivo riempimento di tale mandato in ossequio a quanto pattuito; disconoscimento peraltro già formulato con riferimento alla copia prodotta in giudizio; - si chiede che, ai sensi dellart. 210 c.p.c., sia ordinata all’opposta noncalle


socie


Controparte_3    e


Controparte_4


lesibizione in giudizio dei contratti stipulati dalle


 

predette società con l’agente


Controparte_1


e la socie


Controparte_1


delle


 

fatture  inviate  dall’opposta  e  ricevute  dalle  predette  società,  dei  pagamenti  da  queste  ultime effettuati in favore dell’opposta e della documentazione contabile dell’opposta stessa, in tutti i casi


attinente al signor


Parte_1


ed ai contratti dallo stesso sottoscritti con le società sopra precisate.


 

Tale  richiesta  di   esibizione  appare  fondamentale  per  comprendere  se,  come  ampiamente


 

argomentato ed in parte già dimostrato dall'opponente, all'agente


CP_1


sia contestabile aver


 

agito in conflitto di interesse con il proprio rappresentato e concorre a precisare meglio il reale comportamento di tutte le parti del giudizio. A prova contraria di quanto dedotto da parte opposta nella propria memoria del 30 dicembre 2019, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze, per le quali si prosegue la numerazione dei capitoli gesposti nella memoria di parte


opponente  del  30  dicembre 2019:  (…)  per  i  quali  si  indicano  a  testi:  -  il  signor


Tes_1


 

[...]


padre dellattore opponente, residente in San Severino Marche (MC), via Taccoli 67;


 

  • il signor signora

Testimone_2 Testimone_3


residente in San Severino Marche (MC), via Ireneo Aleandri 46; - la residente a Bergamo, via San Lorenzo 6. In tutti i casi con integrale


vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori di legge.


Opposti: IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in ragione delle argomentazioni espresse ampiamente nei precedenti scritti difensivi, non potendo l'attore opponente essere considerato consumatore; NEL MERITO: 2) accertarsi l'infondatezza delle eccezioni dell'attrice opponente e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo n. 252/2019; NEL MERITO, in via subordinata: 3) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo n. 252/2019 condannarsi comunque l'attrice opponente


a pagare alla


Controparte_1


la somma di € 103.700,00 oltre ad iva oltre ad interessi dalla


 

data della scadenza del pagamento fino al saldo, in virtù del mandato n.2289 conferito il 14/12/2012 dall'attrice opponente al convenuto opposto. IN OGNI CASO: 4) con rifusione intera delle spese di giudizio.


 

 

Parte_1


FATTO E DIRITTO

 

ha  proposto  opposizione  avverso  il  decreto  ingiuntivo  n.  252/19  del


 

19/02/2019, con cui questo Tribunale gli ha ingiunto di pagare a


Controparte_1               la


 

somma di € 103.700,00, oltre interessi, spese e accessori, a titolo di compenso per le prestazioni


 

svolte da


Controparte_1


quale agente del calciatore professionista, formulando conclusioni


 

analoghe a quelle sopra trascritte.

 

Nel  ricorso  per  ingiunzione  è  esposto  quanto  segue:  con  mandato  n.  2289,  sottoscritto  il


 

14/12/2012, valido fino al 14/12/2014,


Parte_1


incaricò


Controparte_1


iscritto


 

nel registro Agenti Calciatori istituito presso la


Org_1                         Organizzazione_2


, di


 

seguito anche: «la


Org_2


»), affinché l’agente prestasse in suo favore un’opera di consulenza


 

nelle trattative dirette alla stipula di contratti di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche, assistendolo altresì nell’attività diretta alla definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione, nonché nelle trattative per eventuali rinnovi contrattuali; ai sensi dell’art. 2 del predetto contratto, il mandato venne conferito in via esclusiva e il calciatore autorizzò l’agente


ad attribuire i diritti  patrimoniali derivanti dall’accordo a


Controparte_1


all’art. 3 del


 

contratto, le parti concordarono un compenso per l’agente pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore, risultante dal contratto di prestazione sportiva; il contratto venne depositato presso la


Commissione  Agenti  di

Org_3


della


Org_1            Parte_1


il  1°/09/2014,  sottoscrisse  un


 

contratto di prestazione sportiva (n. 0528/A) con


Controparte_3


ai sensi della legge n. 91/1981,


 

in forza del quale la società sportiva si obbligò a corrispondere al calciatore, per la stagione sportiva 2014/15, un compenso fisso di € 1.885.000,00 lordi e, per ciascuna delle quattro stagioni successive (fino alla stagione 2018/19 compresa), un compenso fisso di € 2.074.000,00 lordi; il trasferimento


ebbe notevole eco nella stampa nazionale anche per il prezzo pagato dal


CP_3


all’


CP_4


; ai sensi


dell’art. 17, comma 3, del Regolamento


Org_1


Agenti


Org_4


C.U. n. 100-A dell’8/04/2010,


 

il compenso dovuto allagente diventa esigibile al termine di ogni stagione sportiva, ossia il 30


 

giugno di ogni stagione, ai sensi dell’art. 47 delle Norme Organizzative


Org_5


(  Org_6   ;


 

pertanto, in data 30/06/2018, il


CP_1


ha maturato il diritto a percepire quanto pattuito in


 

relazione alla quarta stagione sportiva (2017/2018), ossia € 103.700,00 oltre IVA.


 

A fondamento dell’opposizione,


Parte_1


ha eccepito, in via preliminare, la nullità del


 

decreto ingiuntivo opposto «per violazione del principio di correttezza e buona fede, abuso del processo e violazione del principio del ne bis in idem», chiedendo, per le stesse ragioni, la condanna della parte opposta ai sensi dell’art. 96 c.p.c..


Al riguardo ha rilevato come


Controparte_1


abbia illecitamente frazionato la medesima


 

pretesa creditoria proponendo quattro diversi ricorsi per ingiunzione, così costringendo l’ingiunto a reagire con altrettante distinte opposizioni, mentre avrebbe potuto e dovuto azionare il credito, inerente – secondo quanto allegato nel ricorso - alle rate di compenso discendente dallo stesso contratto di mandato, in unico procedimento giudiziale. Tale condotta processuale, ad avviso dell’opponente, oltre a determinare l’illegittimità del decreto ingiuntivo, avrebbe costretto l’ingiunto a un dispendio di energie per i colloqui con il difensore e gli avrebbe causato esborsi per spese legali, oltre a «danni psicologici correlati all’instaurazione di processi ingiustificati ed il pregiudizio emotivo derivante dall’inevitabile apprensione connessa all’esito dei giudizi».


In via pregiudiziale,


Parte_1


ha poi eccepito l’incompetenza territoriale di questo


 

Tribunale, essendo inderogabilmente competente il Tribunale di Milano, quale giudice del luogo di residenza dell’opponente, consumatore ai sensi del d.l.vo n. 206/2005.

Sul punto, ha evidenziato che la controversia in esame attiene a un contratto stipulato tra un


 

professionista - l'agente


CP_1


  • nell’esercizio della sua attività professionale (ai sensi dell’art.

 

3, comma 1, lett. c), d.l.vo n. 206/2005), e il cliente/consumatore  - il calciatore


Parte_1


che,


 

svolgendo la sua prestazione lavorativa esclusivamente quale lavoratore subordinato di una società di calcio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 91/1981, ha agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), d.l.vo n. 206/2005). In altri termini, secondo l’avviso della parte opponente, da una parte,


Parte_1


svolge  unattivi lavorativa  nel  cui  oggetto  non  rientra  certamente  la


 

conoscenza, la compilazione e la stipulazione di moduli come quello di cui è causa; dall’altra, in ogni caso, la sua attività di lavoratore subordinato esclude in radice che egli possa aver sottoscritto quel modulo per scopi inerenti allattività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.


Nel merito,


Parte_1


ha allegato: che quando il calciatore, nel corso della stagione sportiva


 

2005/2006, era ancora tesserato con la società sportiva


Organizzazione_7


, un dirigente


 

di quest’ultima presentò al padre dell’atleta l’agente


CP_1


come soggetto «introdotto» nel


 

mondo del calcio e in grado di seguire la carriera del figlio fino al professionismo; che


CP_1


 

assicurò che non avrebbe mai chiesto nulla a titolo di provvigione alla famiglia del ragazzo e che avrebbe richiesto il proprio compenso solo alle società sportive; che nel corso dei successivi nove


anni in cui assistette


Parte_1


e gli procurò la stipula di contratti con varie società sportive, tra


 

cui


Organizzazione_8


l’agente non domandò mai niente a titolo di compenso per


 

l’attività svolta; che il 14/12/2012,


CP_1


si presentò presso il centro di allenamento di Zingonia


 

(BG) e comunicò al calciatore di essere stato sottoposto a un’indagine della Procura Federale della


 

Org_1


e che, per ragioni amministrative, aveva la necessità di regolarizzare la propria posizione e


 

di  far  compilare  e  sottoscrivere  al  calciatore  un  modulo  di  mandato  predisposto  dalla  stessa Federazione, specificando che, sebbene il documento prevedesse il pagamento di una provvigione,


nessun costo sarebbe stato sopportato dal calciatore; che


Parte_1


firmò il modulo «in bianco»,


 

senza che fossero stati previamente compilati gli spazi, e lo sottoscrisse anche una seconda volta, per confermare l’accordo di non esclusiva; che il modulo non venne consegnato al calciatore e


CP_1


dopo averlo compilato e avere barrato la clausola di esclusiva, in contrasto con quanto


 

concordato con


Parte_1


ma senza apporvi la doppia sottoscrizione, lo depositò  presso la


 

Org_1


che,  all’esito  dell’indagine  federale,  l’agente  venne  condannato  dalla


[...]


 

Organizzazione_9


per avere assistito alcuni giocatori in assenza di formale mandato,


 

ricevendo  al  contempo  incarico  e  compensi  dalla  socie


CP_5


;     che  il  18/04/2013,


 

Parte_1


stipulò con


Controparte_4


un nuovo contratto, che incrementò il precedente


 

salario; che, nel rispetto degli accordi intercorsi, l’agente nulla pretese a titolo di provvigione; che, nell’estate 2014, l’agente non riuscì ad avviare alcuna utile trattativa in favore del calciatore e fu solo nel tardo pomeriggio del 1°/09/2014, poche ore prima della chiusura della finestra di mercato


estiva,  che  il  dott.


Testimone_4


amministratore  delegato  della  società


Controparte_3


 

contattò telefonicamente il dott.


CP_2


, dirigente di


Controparte_4


e lo stesso


Parte_1


 

comunicando loro le condizioni per il trasferimento di quest’ultimo al


CP_3 ;   che il calciatore


 

accettò l’offerta e di lì a poco firmò il contratto presso la sede della società sportiva, durante un


 

incontro al quale venne invitato a partecipare anche


CP_1


che l’agente si limitò a partecipare a


 

questa riunione per formalizzare le intese già raggiunte tra il calciatore e la società sportiva, senza alcun intervento da parte sua ai fini della conclusione del contratto; che, a fronte delle lamentele dell’agente,  il  calciatore  decise  di  attribuire  a  quest’ultimo  un  premio  una  tantum,  come


riconoscimento  per  lattività  svolta  nel  corso  degli  anni,  che  venne  determinato  nel  5%


 

dell’incremento lordo del compenso previsto nel contratto con


Controparte_3


rispetto a quello


 

indicato nel precedente contratto; che, a distanza di oltre un anno dall’ultimo contatto tra le parti,


 

avvenuto quando il


Parte_1


comunicò all’agente l’interruzione del loro rapporto,


CP_1


 

richiese il pagamento  del saldo di una provvigione, mai pattuita, relativa alla stagione 2014/2015;


 

che, a fronte del diniego del


Parte_1


l’agente e la sua società depositarono un ricorso per


 

ingiunzione,  accolto  dal  Tribunale  di  Prato  con  decreto  ingiuntivo  n.  632/2016,  prontamente opposto  dall’ingiunto,  il  quale  chiese  altresì,  in  via  riconvenzionale  la  ripetizione  di  quanto


indebitamente versato; che, in data 6/02/2017,


Controparte_1         e


Controparte_1


 

notificarono un secondo decreto ingiuntivo (n. 47/2017) per il pagamento di  € 103.700,00, sempre in forza del mandato del 14/12/2012 e in relazione alla stagione sportiva 2015/2016, avverso il


quale


Parte_1


propose  ulteriore  opposizione,  nel  cui  ambito  il  Tribunale  non


 

concesse la provvisoria esecuzione del decreto; che, in data 27/04/2018, venne notificato all’opponente un terzo decreto ingiuntivo, n. 429/2018, di € 103.700,00, per i compensi attinenti alla stagione sportiva 2016/2017, fondato, ancora una volta, sul mandato del 14/12/2012; che il


19/09/2018 pervenne al


Parte_1


un progetto di notula di pari importo e in base agli stessi


 

presupposti, stavolta in relazione alla stagione sportiva 2017/2018.

 

Ciò premesso in fatto, in diritto la parte opponente, in primo luogo, disconoscendo la scrittura depositata nel fascicolo monitorio in copia fotostatica, con riserva di disconoscere l’originale eventualmente prodotto, recante il mandato del 14/12/2012, ha contestato lesistenza del rapporto di


mandato tra calciatore e agente così come descritto e rappresentato da


Controparte_1


 

allegando la sussistenza di un accordo diverso, in base al quale mai chiesto un compenso per l’attività svolta in favore di


Controparte_1 Parte_1

non avrebbe Come indizio di


questa  circostanza,  l’opponente  ha  rilevato  come,  in  relazione  alla  stipula  del  contratto  di


 

prestazione sportiva con la società preteso alcun compenso dal calciatore.


Controparte_4


in data 18/04/2013, l’agente non abbia mai


In seconda battuta,


Parte_1


ha eccepito la nullità del mandato ai sensi dell’art. 19,


 

comma 7, del Regolamento Agenti di


Organizzazione_10


(di seguito: «il Regolamento Agenti»), per


 

violazione delle norme regolamentari applicabili al rapporto, in particolare dell’art. 16, comma 8,


 

dello stesso Regolamento Agenti e del paragrafo VI dellAllegato A, per avere l’agente


CP_1


 

concluso il contratto di mandato in una situazione di conflitto dinteressi, avendo egli pattuito con il calciatore che il compenso professionale per i servizi resi sarebbe stato corrisposto dalla socie


sportiva che di volta in volta avesse assunto il calciatore, con espresso esonero di quest’ultimo da qualsiasi obbligo di pagamento.

In terzo luogo, l’opponente ha fatto valere l’invalidità del mandato per violazione dell’art. 19,


 

comma 8, del Regolamento Agenti, avendo omesso il


CP_1


di informare per iscritto


[...]


 

Parte_1


di ogni potenziale situazione di conflitto dinteressi, mediante apposito documento da


 

allegare al contratto di mandato: tale violazione attribuisce al calciatore il diritto di risolvere il rapporto con l’agente e di ottenere la restituzione di quanto eventualmente gcorrisposto (diritto invero azionato dall’opponente, con domanda riconvenzionale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo r.g. n. 1213/2016).

In subordine, l’opponente ha sollevato eccezione dinadempimento, allegando che l’agente non svolse alcuna attività in favore del calciatore, in attuazione degli obblighi posti a suo carico nel contratto di mandato - di consulenza nelle trattative dirette alla conclusione di contratti di prestazione sportiva, di assistenza nella determinazione del contenuto di tali contratti, di cura delle trattative per eventuali rinnovi contrattuali -, nonché degli obblighi previsti dall’art. 19, comma 4, del Regolamento Agenti, di informazione nei confronti del cliente circa lo stato delle trattative in corso, sulle prospettive della sociecon cui il calciatore intende stipulare  il contratto, di seguire le


direttive eventualmente impartite dal cliente: in particolare,


Controparte_1


non svolse alcuna


 

prestazione   in   vista   dell’ingaggio   di


Controparte_3


la   cui   trattativa   venne   gestita


 

dall’amministratore  delegato  di  quella  socie sportiva,


Testimone_4


direttamente  con  il


 

dirigente di


Organizzazione_11


e con


Parte_1


 

In ulteriore ipotesi, l’opponente ha rilevato che il diritto dell’agente


CP_1


alla provvigione


 

dovrebbe essere limitato al periodo temporale di naturale sviluppo del rapporto contrattuale di mandato tra le parti e cioè fino al mese di dicembre 2014, talcalcuna pretesa creditoria potrebbe essere azionata in relazione alla stagione 2017/2018, decorrente dal 1°/07/2017 al 30/06/2018.


Parte_1


ha chiesto, ancora in via subordinata, che il compenso sia ridotto ai sensi


 

dell’art. 2233 c.c., essendo sproporzionato rispetto all’importanza dell’opera svolta dall’agente, e determinato nella misura massima del 3% con riferimento al periodo di vigenza del mandato. L’opponente ha infine eccepito che, ai sensi dell’art. 17, comma 4, del Regolamento Agenti, la provvigione potrebbe al più essere calcolata sul solo incremento del compenso lordo riconosciuto


da      Controparte_3


per la stagione sportiva 2017/2018, pari a € 2.074.000,00, rispetto a quello


 

previsto  nel  contratto  precedente,  concluso  con


Controparte_4


di   992.000,00,  ossia


 

sull’importo di € 1.082.000,00, cosicché l’agente avrebbe diritto a un compenso di € 54.100,00, IVA inclusa, pari al 5% di tale aumento.


Si è costituita in giudizio sopra trascritte.


Controparte_1


rassegnando conclusioni analoghe a quelle


Riguardo all’eccezione d’incompetenza per territorio, la parte opposta ha contestato che


[...]


 

Parte_1


avesse  stipulato  il  contratto  di  mandato  con  l’agente


CP_1


in  qualità  di

 

consumatore, avendo invece agito nell’esercizio della sua attività professionale, su un piano di parità sia economica che informativa con l’agente stesso, essendo invece consumatore unicamente colui che abbia concluso un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio della propria professione.


In primo luogo,


Parte_1


calciatore professionista dal 2007, abituato a stipulare


 

contratti  con  socie sportive professionistiche  e a  conferire mandati,  era  in  possesso di  ogni


 

nozione utile alla sua professione, anche grazie agli incontri formativi organizzati dall’


[...]


 

Organizzazione_12

 

In secondo luogo, una  sperequazione tra i contraenti non avrebbe potuto verificarsi perché  il


 

mandato conferito dal


Parte_1


al      CP_1


venne redatto sul modulo prestampato redatto


 

dalla


Org_1


nel rispetto del Regolamento Agenti, a sua volta elaborato dalla stessa


Org_2      ,


 

organo terzo e imparziale, a seguito di una lunga contrattazione tra le rappresentanze sindacali di categoria di tutte le parti coinvolte (calciatori, società sportive, agenti): la clausole del contratto, pertanto, non vennero liberamente determinate dall’agente.


Daltra parte, ad avviso della parte opposta,


Parte_1


era ben a conoscenza della


 

normativa del settore nel quale egli operava abitualmente e professionalmente percogni atleta,


 

nel momento in cui si tessera ed entra a far parte della


Org_1


dichiara di conoscere e si impegna a


 

rispettare lo Statuto e ogni altra norma federale, ivi comprese quelle contenute nel Regolamento Agenti.


Né rileverebbe in senso contrario il rapporto di lavoro subordinato tra il calciatore e la società


CP_3


 

[...]


, distinto dal rapporto intercorso tra i professionisti


Parte_1


e      CP_1


la prestazione


 

chiesta all’agente è infatti logicamente e cronologicamente anteriore alla stipula del contratto con la società sportiva, che non necessariamente preesiste al mandato ed è nel futuro solo eventuale. A ciò si aggiunga che il reddito di un calciatore professionista non deriva unicamente dalla prestazione dopera alle dipendenze della società sportiva presso la quale è tesserato, ma anche da altre attività estranee al contratto di prestazione sportiva, per lo più legate allo sfruttamento dell’immagine dell’atleta, come i contratti di sponsorizzazione. La stessa legge n. 91/1981 qualifica il calciatore


come sportivo professionista ed è in tale veste che


Parte_1


ha firmato il mandato n. 2289 del


14/12/2012, con l’unico fine di ottenere le migliori condizioni contrattuali possibili nelle trattative con le società sportive.


Nel merito,


Controparte_1


ha contestato la ricostruzione fattuale della parte opponente e


 

ha eccepito l’infondatezza dei motivi di opposizione.

 

Quanto al disconoscimento del mandato del 14/12/2012, oltre a eccepirne la tardività, rilevando


 

come, malgrado le molteplici controversie pendenti tra le parti,


Parte_1


abbia sollevato per la


 

prima volta la questione con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. depositata il 29/03/2019 nel giudizio r.g. n. 1693/2018, ha evidenziato che lo stesso opponente ha ammesso di avere apposto la sottoscrizione sul documento, di talché non potrebbe in questa sede contestarne lautenticità; il sottoscrittore, se mai, avendo contestato lesistenza di un patto di riempimento del foglio che avrebbe firmato in bianco (absque o sine pactis), avrebbe l’onere di proporre querela di falso per provare che il modulo venne riempito dopo lapposizione della propria firma e senza la sua autorizzazione; circostanze – queste – che la parte opposta ha contestato.


Riguardo alla prova dellan del diritto al compenso,


Controparte_1


ha evidenziato che


 

l’espletamento di attività professionale da parte dell’agente è dimostrata dalla presenza dello stesso


 

al momento della stipula del contratto tra


Parte_1


e     Controparte_3


dal fatto che il


 

nominativo del


CP_1


è stato inserito dai contraenti nel contratto stesso, associandolo a quello


 

del calciatore; dal pagamento spontaneo da parte del calciatore di una parte della provvigione riferita  alla  stagione  sportiva  2014/2015,  inverosimilmente  qualificata,  nell’opposizione,  come


elargizione  liberale;  dalla  mancata  contestazione  della  prima  fattura  emessa  dal riportante la causale «compenso stagione sportiva 2014/2015».


CP_1


Per quanto attiene alla violazione delle norme regolamentari, la parte opposta ha contestato la sussistenza di un conflitto d’interessi in capo all’agente.

In ordine al quantum della provvigione, la parte opposta: ha rilevato che la misura del compenso venne liberamente pattuita tra le parti nella misura del 5%, non trovando applicazione, pertanto, né l’art. 17, comma 6, del Regolamento Agenti, né l’art. 2233, comma 2, c.c., che presuppone la mancanza di un accordo sulla determinazione del compenso; ha evidenziato la confusione, nell’atto di opposizione, tra periodo di validità del contratto di mandato (biennale), da un lato, e gli effetti del mandato con i termini di pagamento, dall’altro, in quanto la provvigione è parametrata al corrispettivo annuo lordo che il calciatore percepisce per tutta la durata del contratto di prestazione sportiva, purché stipulato durante la vigenza del mandato conferito all’agente; ha contestato l’applicabilità al rapporto dell’art. 17, comma 4, del Regolamento Agenti, norma che presuppone che a un primo agente ne subentri un altro che si sovrapponga al precedente per alcune stagioni


sportive, stabilendo equamente  che il  nuovo agente percepisca la provvigione sulla differenza positiva tra gli importi dei due contratti successivi, per le stagioni sportive di propria competenza. All’udienza ex art. 183 c.p.c., non è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, essendo state rigettate le richieste di prova  testimoniale  e  per  interrogatorio  formale,  di  esibizione  e  di  c.t.u.  avanzate  dalla  parte opponente.

***

 

  1. L’opposizione è fondata, in relazione alla questione sulla competenza territoriale sollevata da

 

Parte_1


in  quanto  giudice  competente  sulla  domanda  azionata  da


[...]


 

Controparte_1


in sede monitoria è il Tribunale di Milano, quale foro del consumatore, in relazione


 

al luogo di residenza dellodierno opponente (doc. 12 allegato alla citazione).

 

  1. Lesame di tale questione non è preclusa dal giudicato implicito che, secondo la parte opposta, promanerebbe dalla sentenza n. 357 del 15/07/2020, pronunciata da questo stesso Tribunale tra le

stesse parti, con cui è stata rigettata lopposizione proposta da decreto ingiuntivo n. 632 dell’11/04/2016, emesso in favore di


Parte_1 Controparte_1


avverso il relativo


alla prima delle cinque rate del compenso pattuito nel contratto di mandato inter partes (cfr. in

 

questo senso, pagine 11-12, § 27 della memoria di replica della parte opposta).


 

Leccezione  di  giudicato  è  stata  sollevata  da


Controparte_1


per  la  prima  volta  e


 

inammissibilmente, nella memoria di replica ex art. 190 c.p.c., sebbene la pubblicazione della sentenza n. 357/2020 sia avvenuta, secondo quanto dichiarato dalla stessa parte opposta, in data anteriore alludienza di precisazione delle conclusioni del 20/07/2020. È vero che tale udienza si è svolta mediante deposito di note scritte ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera h), decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, deposito per il quale era stato assegnato alle parti termine fino al 10/07/2020, anteriore alla pubblicazione della predetta sentenza; ma è altrettanto vero che lopposta ben avrebbe potuto e dovuto, entro la data delludienza, o comunque nei giorni immediatamente successivi, chiedere di essere rimessa in termini  per  la  produzione  della  sentenza  da  cui  discenderebbe  il  giudicato  implicito  sulla


competenza.


Controparte_1


al contrario, è rimasta inerte e nemmeno nella comparsa


 

conclusionale ha eccepito il giudicato.

 

A ciò si aggiunga che l'esistenza di un giudicato, interno o esterno, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma a condizione che esso emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio stesso (Cass., n. 15627 del 27/07/2016). Inoltre, affinché il giudicato esterno possa far stato in  accoglimento  della  relativa  eccezione,  la  certezza  della  sua  formazione  dev’essere  provata


attraverso la produzione della sentenza, completa della motivazione, posta a fondamento dell'eccezione, e recante il relativo attestato di cancelleria di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., non potendone risultare la portata dal solo dispositivo (Cass., n. 28515 del 29/11/2017), mentre, nel caso all’esame, la parte opposta si è limitata a riportare, nella memoria di replica (cfr. pagina 12, § 28), un passaggio motivazionale della pronuncia invocata, senza produrre la copia autentica della stessa, munita del certificato del passaggio in giudicato.


  1. Venendo allo scrutinio dell’eccezione dincompetenza formulata da

Parte_1


mette


 

conto rilevare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale italiano prevalente, ricordato dalle Sezioni Unite della S.C. (Cass., Sez. Unite n. 7444/2008), chiamate a pronunciarsi su un regolamento di giurisdizione nella vigenza della disciplina di cui al d.l.vo n. 206/2005, anteriore alle modifiche apportate dal d.l.vo n. 221/2007, dev’essere considerato «consumatore» e beneficia di tale disciplina la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; mentre deve essere considerato «professionista» tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale e professionale, ricomprendendosi in tale nozione anche gli atti posti in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'impresa.

Hanno osservato i giudici di legittimità che non sono mancate critiche a tale orientamento, finalizzate a un'interpretazione estensiva del concetto di consumatore, fondata sulla distinzione tra atti della professione e atti inerenti alla professione e con la tendenza a escludere dall'ambito di applicazione della tutela dei consumatori solo quegli atti che presentino una pertinenza specifica con l'attività professionale svolta e non quelli in cui il collegamento sia riconducibile a un rapporto di pertinenza generica, sul presupposto che in tali situazioni il soggetto vessato, pur agendo per finalità diverse dal puro consumo privato, è sostanzialmente un profano, sfornito di quelle competenze specifiche che possono farlo ritenere in posizione di parità con il contraente forte.

Nel caso deciso, venendo in rilievo una questione di giurisdizione e dovendo essere applicato ratione temporis il reg. (CE) n. 44/2001, le Sezioni Unite ritennero vincolante l'interpretazione della Corte di Giustizia della (allora) Comunità Europea, secondo cui, in base alla lettera e alla finalità dell’art. 13 del regolamento, rientra in tale nozione, che va interpretata restrittivamente, solo il consumatore finale privato, non impegnato in attività commerciali o professionali: secondo il giudice europeo, occorre considerare il ruolo di tale persona in un contratto determinato, rispetto alla natura e alla finalità di quest'ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di tale stessa persona, potendo un solo e medesimo soggetto essere considerato un consumatore nell’ambito di


determinate operazioni e un operatore economico nell’ambito di altre (v., in tal senso, sentenze del


 

3 luglio 1997,


Per_1


C-269/95, EU:C:1997:337, punto 16, e del 20 gennaio 2005,


Org_13  C-


 

464/01, EU:C:2005:32, punto 36). Per tale ragione, per la giurisprudenza comunitaria e poi eurounitaria, a cui si è conformata la nostra Corte di legittimità, soltanto i contratti conclusi al di fuori e indipendentemente da qualsiasi attività o finalità di natura professionale, all’unico scopo di soddisfare le necessità di consumo privato proprie dellindividuo, rientrano nel particolare regime previsto dal regolamento in materia di tutela del consumatore, in quanto parte ritenuta debole, protezione che non è giustificata nel caso di contratti che hanno come scopo unattività professionale, anche se prevista soltanto per il futuro, dato che il carattere futuro di tale attività nulla toglie alla sua natura professionale (v. più di recente CGUE, sentenza del 25/01/2018, C- 498/16, secondo cui, qualora una persona concluda un contratto per un uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale e che sia quindi solo in parte estraneo a quest’ultima, tale persona potrebbe avvalersi delle disposizioni a tutela del consumatore solo nell’ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con lattività professionale dell’interessato sia talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell’operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso).

La direttiva 2011/83 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/10/2011 ha modificato, tra l’altro, la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e, allinterno di essa, la definizione di «consumatore», come «qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che  non  rientrano  nel   quadro  della  sua  attività  commerciale,  industriale,  artigianale  o professionale»,                               e   di   «professionista»   com «qualsiasi   persona   fisica    giuridic che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua  attività  commerciale,  industriale,  artigianale  o  professionale  nei  contratti  oggetto  della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto». Lart. 3 del d.l.vo n. 206/2005 riporta definizioni analoghe.

La S.C., in relazione a una controversia avente a oggetto il pagamento dei compensi professionali di un avvocato in relazione al mandato professionale conferito dal cliente, insegnante presso istituti tecnici, per ottenere dal TAR l'annullamento del provvedimento di smembramento delle ore di insegnamento (Cass., n. 12685 del 9/06/2011), ha qualificato lo stesso cliente come consumatore, smentendo l'equazione tra «attività lavorativa», alla quale ineriva il contratto dopera intellettuale, e

«attività professionale»: secondo la Corte di legittimità, «nella fattispecie la disciplina dei c.d. contratti del consumatore trova applicazione non perché manchi l'inerenza tra il contratto concluso con l'avvocato e l'attività lavorativa di insegnante del cliente, ma perché tale attività lavorativa,


trattandosi di lavoro subordinato, non è qualificabile come "attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale", come richiesto dalla legge e sostenuto dal ricorrente. Solo se il soggetto persona fisica agisce per uno scopo relativo ad una di queste quattro "attività", è esclusa la qualità di consumatore, subentrando invece la qualità di professionista.»; al contrario, il rapporto di lavoro subordinato (sia privato che pubblico) non integra un«attività professionale», idonea, ai sensi dell’art. 3, d.l.vo n. 206/2005, a far ritenere sussistente la qualità di professionista e, per converso, escludere quella di consumatore. In altri termini, con il sintagma «attività professionale», ai fini della qualificazione del soggetto - persona fisica - come professionista, deve intendersi solo l'attività consistente nella prestazione autonoma d'opera professionale intellettuale (oltre all'attività imprenditoriale, commerciale e artigianale, espressamente previste dalla norma), con esclusione, quindi, dell'attività di lavoro dipendente, sia pubblico che privato.

Ciò è stato condivisibilmente affermato sulla scorta dell’argomento principe per cui la disciplina relativa alla tutela del consumatore individua nel professionista un soggetto che opera direttamente sul mercato per un'attività imprenditoriale artigianale, commerciale o professionale, svolgendo su tale mercato un'attività economica, tendenzialmente nei confronti di tutti i soggetti che possono richiederla; a fronte di tale attività vi è il consumatore, quale persona fisica, che, se non ha egli stesso, in relazione a quel contratto, la qualità di professionista, rappresenta la parte debole. Nel rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore non svolge sul mercato la propria attività economica, ma effettua la sua prestazione lavorativa esclusivamente con l'inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro; solo l'attività di quest' ultimo è un'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale o professionale, non quella dei soggetti che all'interno svolgono per lui l'attività lavorativa dipendente (v. in termini, più di recente, Cass., n. 6634 del 14/03/2017).


  1. Come esposto in premessa, la presenta controversia verte pacificamente sul diritto di

[...]


 

Controparte_1


al pagamento del compenso dell’attività prestata dallagente sportivo


[...]


 

CP_1


in forza del mandato n. 2289, sottoscritto il 14/12/2012, valido fino al 14/12/2014, col


 

quale


Parte_1


incaricò l’agente, iscritto nel registro Agenti Calciatori istituito presso


 

la    Org_1


affincprestasse in suo favore un’opera di consulenza nelle trattative dirette alla


 

stipula di contratti di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche, assistendolo altresì nell’attività diretta alla definizione della durata, del compenso e di ogni altra pattuizione, nonché nelle trattative per eventuali rinnovi contrattuali (v. doc. 11 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).


  1. Premesso  ciò,  secondo  l’avviso  del  Tribunale,  gli  argomenti  spesi  dalla  parte  opposta  per contrastare questo indirizzo interpretativo non colgono nel segno.

5.1.  Il fatto che il mandato n. 2289 del 14/12/2012 tra


Controparte_1        e


Parte_1


 

fu concluso mediante un modulo prestampato secondo il modello previsto dal Regolamento Agenti


 

emanato dal Consiglio Federale della


Org_1


allinterno del quale sono rappresentati anche gli


 

atleti, e non su un documento liberamente predisposto dall’agente, è irrilevante ai fini della qualifica dell’opponente come consumatore in relazione alla competenza territoriale prevista dall’art. 33, comma 2, lettera u), d.l.vo n. 206/2005.

Infatti, secondo un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass., n. 1951 del 25/01/2018), il foro del consumatore è esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, secondo la previsione dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.l.vo n. n. 206/2005, circostanza la cui dimostrazione costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l'esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola. Pertanto, posto che la disciplina a tutela del consumatore è unitaria – già la direttiva 93/13/CEE del Consiglio prevedeva che «il consumatore deve godere della medesima protezione nell'ambito di un contratto orale e di un contratto scritto» -, anche in mancanza di contratto scritto, il foro del consumatore (residenza o domicilio elettivo) è derogabile solo alle condizioni sopra indicate.

Allora, tornando al caso in esame, poiché né il mandato n. 2289/12 né il Regolamento Agenti prevedono alcunché sulla competenza territoriale in caso di controversia giudiziale tra calciatore e agente,  può  trovare  applicazione  il  foro  invocato  dall’opponente,  purc sussista  in  capo  a


Parte_1


la qualità di consumatore.


 

In altri termini, la redazione del contratto sul modello tipo elaborato dalla


Org_1


se in concreto


 

può escludere la vessatorietà delle clausole ivi contenute ai sensi dellart. 34, d.l.vo n. 206/2005, non incide tutta sulla qualificazione dei contraenti, che va verificata solo in base ai parametri normativi di cui all’art. 3 del Codice del Consumo.

5.2.   La qualità di consumatore non è esclusa, secondo il giudizio del Tribunale, - così venendo ad


 

affrontare lulteriore argomento richiamato da


Controparte_1


  • dalla circostanza, allegata

 

dalla parte opposta, che


Parte_1


fosse in possesso di tutte le informazioni necessarie per


 

stipulare consapevolmente il contratto di mandato di cui si discute: oltre ad apparire come una mera petizione di principio, il rilievo non si misura con la definizione di consumatore contenuta nel Codice  del  Consumo,  come  sopra  delineata,  e  che  sincentra  sull’inerenza  della  finalità  del


contratto, rispetto al quale devessere verificata la qualità di consumatore, all’attività professionale (o imprenditoriale, commerciale, artigianale) eventualmente svolta dal contraente e sul significato di «attività professionale».


5.3.  Del pari non rileva lobbligo, previsto dallo Statuto della


Org_1


a carico degli atleti tesserati,


 

unitamente alle socieaffiliate e a «tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale» di osservare le norme statutarie «e ogni altra norma federale e degli


organismi internazionali a cui la


Org_1


è affiliata» (art. 30 dello Statuto, doc. 6 allegato alla


 

comparsa di costituzione di


Controparte_1


: lobbligo in questione è strumentale a


 

chiarire la cogenza nei confronti di determinati soggetti di norme che, altrimenti, non promanando dallordinamento statale, non avrebbero carattere vincolante. Non è conferente il richiamo al principio ignorantia legis non excusat, che indubbiamente opera, in generale, anche nei confronti dei consumatori e che, ciò nonostante, non è di ostacolo alla tutela rafforzata prevista dal Codice del Consumo.

5.4.   Rispetto alla definizione di «consumatore» fatta propria dal legislatore, nessuna rilevanza ha l’ammontare dei compensi normalmente percepiti dai calciatori professionisti: questo dato economico, peraltro nemmeno conoscibile con certezza al momento della stipula del contratto tra calciatore e agente, non incide sul dato normativo e sulla debolezza informativa che è presupposto della disciplina consumeristica. Lo stesso dicasi per l«intento lucrativo» dell’attività del calciatore, evidenziato dalla parte apposta, che certo non può essere equiparato alla finalità di lucro che contraddistingue l’attività dellimprenditore.

5.5.    Non è dirimente nemmeno il fatto che i calciatori professionisti, pur essendo lavoratori subordinati quando lavorano alle dipendenze delle società sportive professionistiche – i cc.dd. clubs

-, come previsto dal primo comma dell’art. 3, legge n. 91/1981 («La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute


nella  presente  legge.»),  sono  lavoratori  autonomi  quando  vengono  ingaggiati  dal


Org_14 nella


 

rappresentativa nazionale per partecipare a incontri calcistici di tipo internazionale (v. secondo comma dellart. 3 citato; Cass., n. 5866 del 14/06/1999) o quando sfruttano la propria immagine stipulando contratti di sponsorizzazione: la qualità di consumatore del calciatore devessere, infatti, esaminata in relazione allo specifico, singolo contratto che il soggetto si appresta a stipulare o ha stipulato.


Nel caso in esame, il modulo firmato da


Parte_1


recante il mandato a


[...]


 

CP_1


nella sezione  «oggetto», prevede  che  «il  Calciatore conferisce mandato allAgente


affinché lo stesso curi i suoi interessi, prestando opera di consulenza alle trattative dirette alla stipula di contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, assistendolo all’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali», così ponendo un chiaro collegamento tra il contratto di mandato tra calciatore e agente e contratto - di lavoro subordinato - di prestazione sportiva tra lo stesso calciatore e la società sportiva professionistica.


In  altri termini,  il  mandato  venne conferito  da


Parte_1


al       CP_1


al  fine di


 

stipulare un contratto alle dipendenze di una società sportiva professionistica che, come si è visto, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 91/1981, è un contratto di lavoro subordinato.

Lavverbio «esclusivamente», impiegato dalla S.C. nelle pronunce sopra richiamate («il lavoratore non svolge sul mercato la propria attività economica, ma effettua la sua prestazione lavorativa esclusivamente con l'inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa del datore di lavoro»)  sta  a  indicare  la  circostanza  che  il  lavoratore  subordinato,  così  come  il  calciatore


Parte_1


in relazione a uno specifico contratto di lavoro con un determinato datore di lavoro,


 

non si pone come soggetto che opera sul mercato offrendo la sua prestazione in favore di una massa indeterminata di clienti o utenti; e ciò a prescindere dal fatto che egli, in concreto, possa intrattenere con altri ulteriori rapporti di lavoro, a carattere subordinato o autonomo.


Peraltro, l’art. 8 dellAccordo collettivo tra

Org_1


e  CP_6


per la Lega di Serie A del 7/08/2012


 

prevede il divieto, per il calciatore, di svolgere altre attività sportive, lavorative o imprenditoriali, nel periodo di durata del contratto individuale di lavoro, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta della società sportiva.

5.6.    La considerazione per cui l’attività professionale dellagente in favore del calciatore è temporalmente e logicamente anteriore alla stipula del contratto di prestazione sportiva con la sociecalcistica, che è solo eventuale, non conduce a diverse conclusioni: da un lato, il concetto di scopo o finalità del contratto tra professionista e consumatore – quindi il riferimento ad atti o fatti anche successivi – è insita nelle definizioni stesse di «consumatore» e «professionista» di cui all’art. 3 del Codice del Consumo; dall’altro, è proprio il contratto n. 2289 del 14/12/2012 a individuare un vincolo funzionale tra il mandato dellagente e la stipula di contratti di prestazione sportiva tra il calciatore e la società, in linea con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento Agenti.

5.7.    L’indubbia specialità che contraddistingue la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo, che ha indotto il legislatore a escludere l’applicazione di una parte delle norme dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970) e di quelle sui licenziamenti individuali (art. 4, legge n. 91/1981), non risiede tanto nella mancanza di un’effettiva subordinazione dellatleta al datore di


lavoro, quanto nella specificità della natura delle prestazioni sportive degli atleti che, come sottolineato dalla dottrina, hanno essenza e finalità di spettacolo e quindi non tollerano restrizioni dell’uso di mezzi audiovisivi; sono incompatibili con la procedura garantistica di accertamento delle condizioni fisiche del lavoratore, le quali invece necessitano di interventi diretti e rapidi oppure di accertamenti accurati e periodici per la stessa convenienza del professionista; non sono compatibili nemmeno con i concetti di equivalenza di mansioni, di avanzamento o di dequalificazione professionale; sono caratterizzate da estrema mobilità connessa sia alle vicende sportive ed economiche delle società sportive, sia al carattere strettamente fiduciario del rapporto di prestazione sportiva.

La subordinazione che caratterizza il rapporto di lavoro sportivo professionistico trova allora la sua peculiare regolamentazione, per le materie non disciplinate dalle norme dell’ordinamento statuale,

nelle norme dellordinamento sportivo, che è autonomo e distinto dal primo (Cass., n. 5216 del 17/03/2015): si pensi ai vari accordi collettivi per la Lega di Serie A, la Lega di Serie B e la Org_1


 

[...] tra la


Org_1


e l’


Organizzazione_12


(Org_16 , recanti i contratti tipo sulla cui base


 

devono essere stipulati, a pena di nullità, i contratti di lavoro tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge n. 91/1981.

Non è condivisibile quanto affermato dalla parte opposta a pagina 8 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (e ribadito nella memoria di replica), secondo cui il rapporto di lavoro tra


Parte_1


e  il


CP_3


sarebbe  «"atipico"  rispetto  ai  normali  rapporti  di  lavoro


 

subordinati in virtù di tutta una serie di elementi che lo caratterizzano rispetto al rapporto di lavoro subordinato (prestazione a tempo determinato da 1 a 5 anni, non previsione di un licenziamento, assunzione diretta, non previsione di orario di lavoro in senso stretto, guadagni esorbitanti)»: anche ammettendo che quest’atipicità contraddistingua, in una prospettiva ex ante, tutti i contratti di prestazione sportiva professionistica tra società e atleti, si deve rilevare che la durata a tempo determinato del rapporto di lavoro non è incompatibile con la subordinazione e che l’assenza  di  un  orario  di  lavoro  è  una  mera  asserzione  indimostrata  (lAccordo  Collettivo


Org_17


.I.C. Lega di Serie A, allart. 7.2., prevede, al contrario, che «Salvo i casi di malattia od


 

infortunio accertati, il Calciatore deve partecipare a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all’estero.»).

5.8.    Le suesposte considerazioni consentono di superare anche la tesi sostenuta nel «saggio di dottrina»  prodotto  dalla  parte  opposta  con  la  comparsa  conclusionale,  fondata  su  argomenti


analoghi a quelli esposti dalla stessa


Controparte_1


sopra ripercorsi.


5.9.   La giurisprudenza di merito citata e allegata dalla parte opposta ai propri scritti difensivi (doc. 5, 14 e 16) non pare a questo giudice condivisibile, in quanto non si confronta con la nozione di

«attività professionale» delineata dalla giurisprudenza di legittimità, ma al contrario presuppone l’equiparazione tra questultima e l’attività lavorativa subordinata, di cui invece proprio la S.C. ha evidenziato la fallacia.

  1. In definitiva, il decreto ingiuntivo opposto dev’essere revocato, in quanto emesso da un giudice territorialmente competente.
  2. La novità della questione sottesa alla pregiudiziale di rito sulla quale la causa è stata decisa, l’obiettivo contrasto interpretativo in seno alla giurisprudenza di merito, risultante dalle contrapposte pronunce richiamate dalle parti, lassenza di precedenti della giurisprudenza di legittimità sul caso specifico, impongono la compensazione delle spese processuali ai sensi dellart. 92, comma 2, c.p.c. .

P. Q. M.

 

il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

  1. in  accoglimento  dellopposizione,  revoca  e  dichiara  inefficace  il  decreto  ingiuntivo  n.

 

252/2019 del 15/02/2019, emesso in favore di


Controparte_1


e nei confronti di


 

Parte_1


per incompetenza territoriale di questo Tribunale;


 

  1. dichiara le spese processuali compensate tra le parti.

 

Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell’art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.

Prato, 12/11/2020

 

Il giudice

 

dott. Giulia Simoni

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