TRIBUNALE DI PRATO – SENTENZA N. 647/2023 DEL 27/09/2023

 

 

Il Tribunale Ordinario di Prato

 

SEZIONE CIVILE

 

nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1693/2018 promossa da:


 

Parte_1


(CF


C.F._1


),  con  il  patrocinio  dell’avv.  Omissis  e dell’avv. Omissis


 

 

 

 

contro


 

ATTORE IN OPPOSIZIONE


 

Controparte_1


(CF


P.IVA_1


),  con  il  patrocinio  dell’avv.  Omissis e dell’avv. Omissis

 

 

 

sulle seguenti

 

CONCLUSIONI DELLE PARTI


 

CONVENUTA OPPOSTA


 


Il procuratore di


Parte_1


, con note scritte depositate l11.5.23 ha insistito per


l’ammissione della prova per testi, dellordine di esibizione, e della prova contraria e ha concluso, nel merito, chiedendo: « Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere  inderogabilmente  competente  il  Tribunale  di  Milano,  quale  foro  esclusivo  dell’odierno


consumatore  attore  opponente  signor


Parte_1


;  nel  merito,  nell'ipotesi  di  mancato


accoglimento della richiesta in via pregiudiziale: in via principale: -accertata la nullità / inesistenza del


mandato di cui è causa, accertato l'illegittimo comportamento tenuto dal signor


Controparte_1


per aver completato il mandato in bianco ed accertata la completa infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace e comunque privare di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2018 D.I. e n. 1061/2018 R.G. del Tribunale di Prato, emesso in data 6 aprile 2018, e respingere comunque ogni domanda avversaria finalizzata all'ottenimento del pagamento della somma portata dal suddetto decreto ingiuntivo, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in


atti; in via subordinata: per la denegatissima ipotesi in cui si ritenesse sussistere un diritto di credito in


capo a


Controparte_1


ridurre la somma dovuta dal signor


Parte_1


dalla data


di conclusione del contratto di lavoro sportivo (1°settembre 2014) fino a quella di scadenza del mandato


(14 dicembre 2014);in via di ulteriore subordine, accertare il diritto del signor


Parte_1


alla riduzione della provvigione prevista dal mandato del14 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 2233 c.c. e determinare il relativo importo in riduzione; in estremo subordine, nell'ipotesi non sia acconsentito alle


richieste formulate con accoglimento di quelle di


Controparte_1


ridurre il compenso dovuto


alla  predetta  nella  misura  percentuale  stabilita  dal  Regolamento  della


Org_1


per  l’esercizio


dell’attività di Agente di calciatori; in ogni caso: -accertata e dichiarata la responsabilità aggravata


della convenuta opposta ex art. 96 c.p.c., dichiararsi tenuta e condannarsi


Controparte_1             a


risarcire al signor


Parte_1


tutti  i danni da quest’ultimo subiti e subendi per effetto della


condotta processuale della predetta società, che allo stato si quantificato in Euro 10.000,00, salva la diversa e/o maggiore somma che risulterà in corso di causa e/o secondo giustizia e/o secondo equità, con rivalutazione monetaria della somma dovuta ed interessi ex art. 1284, IV° comma c.c., dalla data


della  domanda  al  saldo  effettivo;  dichiararsi  tenuta  e  condannarsi


Controparte_1                al


pagamento in favore del signor


Parte_1


di una somma equitativamente determinata ai


sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., , con rivalutazione monetaria della somma dovuta ed interessi ex art. 1284, IV° comma c.c., dalla data della domanda al saldo effettivo; -per l’effetto dell’accoglimento dell’opposizione, ordinare la restituzione integrale delle somme corrisposte in pagamento al decreto ingiuntivo opposto e al precetto notificato, quantificate come da fatture di pagamento in atti, per totali Euro130.743,96».


 

Il procuratore di


Controparte_1


cono note scritte depositate il 10.5.23 ha concluso,


nel merito, chiedendo «voglia il Tribunale adìto, contrariis rejectis, IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in ragione delle argomentazioni espresse nei precedenti atti, non potendo l'attore opponente essere considerato consumatore; NEL MERITO: 2) Accertarsi l'infondatezza delle eccezioni dell'attrice opponente e conseguentemente rigettarsi l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 429/2018; IN OGNI CASO: 3) con rifusione intera delle spese di giudizio».

MOTIVI DELLA DECISIONE

 


 

 

confronti di


Controparte_1


Parte_1


ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei dell’ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della


somma di € 103.700,00 oltre interessi,  spese della procedura liquidate in € 1.800,00 per compensi, CU, anticipazioni forfettarie, rimborso spese generali, IVA, CPA.


 

A fondamento della propria pretesa,


Controparte_1


aveva allegato e dedotto:


 

  • che  con  mandato  n.  2289,  sottoscritto  il  14/12/2012,  valido  fino  al  14/12/2014,

[...]


Parte_1


aveva incaricato


Controparte_1


iscritto nel registro Agenti Calciatori istituito


presso la


Org_1


affinché l’agente prestasse in suo favore un’opera di consulenza nelle trattative


dirette alla stipula di contratti di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche;

 

  • che il mandato era stato conferita in via esclusiva e il calciatore aveva autorizzato lagente ad

attribuire i diritti patrimoniali derivanti dallaccordo alla


Controparte_1


  • che le parti avevano concordato un compenso per l’agente pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore, risultante dal contratto di prestazione sportiva;
  • che

Parte_1


il 1.9.14 aveva sottoscritto un contratto di prestazione sportiva (n. 0528/A) con


Org_2        CP_2


ai sensi della legge n. 91/1981, in forza del quale la società sportiva si era


impegnata a corrispondere al calciatore, per la stagione sportiva 2014/15, un compenso fisso di

€ 1.885.000,00 lordi e, per ciascuna delle quattro stagioni successive (fino alla stagione 2018/19 compresa), un compenso fisso di € 2.074.000,00 lordi;

 

  • che ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Regolamento F.I.G.C. Agenti di Calciatori C.U. n. 100-A dell’8/04/2010, il compenso dovuto all’agente diventa esigibile al termine di ogni stagione sportiva, ossia il 30 giugno di ogni stagione, ai sensi dell’art. 47 delle Norme Organizzative

Org_3


(N.O.I.F.);


 

-     che il 30/06/2017,


Controparte_1


aveva maturato il diritto a percepire quanto pattuito in


relazione alla terza stagione sportiva (2016/2017), ossia € 103.700,00 oltre IVA;


 

  • che il credito era stata ceduto alla

Controparte_1


con atto notificato il 16.3.18;


 

Ha proposto opposizione


Parte_1


, eccependo pregiudizialmente la competenza


inderogabile del Tribunale di Milano quale Foro del consumatore. Sul punto, ha evidenziato che la


controversia  in  esame  atteneva  a  un  contratto  stipulato  tra  un  professionista,  l'agente


CP_1


nell’esercizio della sua attività professionale e il cliente/consumatore, il calciatore


Parte_1


che,


svolgendo la sua prestazione lavorativa esclusivamente quale lavoratore subordinato di una società di calcio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 91/1981, ha agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005).


 

Nel merito,


Parte_1


ha dedotto ed eccepito:


 

  • che il modulo di mandatoera stato sottoscritto in bianco, sull’accordo che l’agente avrebbe percepito la commissione solo dalle società sportive presentate al calciatore;
  • che il modulo era stato, successivamente, completato arbitrariamente da

Persona_1


 

  • che il mandato doveva ritenersi invalido per violazione delle norme regolamentari applicabili al

rapporto, in particolare dell’art. 16, comma 8 del Regolamento Agenti di Calciatori


Org_1


 

  • che, comunque, l’agente non aveva svolto alcuna attività in favore del calciatore, in attuazione degli obblighi posti a suo carico nel contratto di mandato;
  • che, in ogni caso, il diritto dell’agente avrebbe dovuto essere limitato al periodo temporale di naturale sviluppo del rapporto contrattuale di mandato tra le parti e, pertanto, fino al mese di dicembre 2014, onde alcuna pretesa creditoria avrebbe potuto essere azionata in relazione alla stagione 2017/2018;
  • che, ad ogni modo, il compenso avrebbe dovuto essere ridotto ai sensi dellart. 2233 c.c., essendo sproporzionato rispetto all’importanza dell’opera svolta dall’agente, e determinato nella misura massima del 3%, da calcolarsi comunque sul solo incremento del compenso lordo riconosciuto

da          Parte_2


Si è costituito in giudizio il convenuto opposto


Controparte_1


che ha chiesto il


rigetto dellopposizione, e ha esposto: che non poteva attribuirsi al calciatore professionista la qualità di consumatore; che il contratto non era stato sottoscritto in bianco; che l’attività dell’agente era provata; che la commisurazione della commissione nel 3% era prevista dalla normativa solo per il caso di mancata pattuizione tra le parti; che la durata biennale del mandato non influiva sul diritto al compenso per le annualità di retribuzione successive, nel caso in cui lingaggio fosse stato procurato precedentemente dall’agente; che lindividuazione dellincremento del compenso quale base per il calcolo della provvigione era corretta solo nel caso in cui vi fosse altro agente con diritto alla provvigione in relazione al precedente ingaggio.

 

Accolta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione in relazione alleccezione pregiudiziale, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12.5.23, previo scambio degli scritti conclusivi.

*   *   *

 

  1. Deve in   primo   luogo,   esaminarsi   la   pregiudiziale   eccezione   di   incompetenz sollevata

dall'opponente. A tal fine, occorre verificare se "consumatore" ai sensi del d.lgs. 206/2005.


Parte_1


possa qualificarsi come


 

Ritiene il Tribunale che debba darsi continuità alle decisioni assunte da questo Ufficio in procedimenti già pendenti tra le stesse parti (sentenze nn. 597/2020 e 160/2021), in merito all’attribuibilità al calciatore professionista della qualità di consumatore, con conseguente applicazione della normativa di protezione e, per quanto qui particolarmente interessa, del c.d. "foro del consumatore".

 

Ancorché, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza possa consistere anche nel riferimento a precedenti conformi — di particolare pregnanza nel caso di specie, trattandosi di pronunce tra le stesse parti, e in relazione al medesimo titolo — si ritiene comunque opportuno esporre concisamente i punti salienti dell'argomentazione che porta a ritenere che l’odierno opponente rivesta la qualità di consumatore.

 

La definizione di consumatore ai fini della normativa consumeristica è offerta dal codice del consumo che, all'art. 3, prevede che tale sia «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»; per contro, è professionista, «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale». La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, per un verso, di affermare che l'attività di lavoro subordinato non è qualificabile come attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12685 del 09/06/2011) e, per altro verso, di rimarcare che, nel caso in cui il contratto tra il professionista e lipotetico consumatore, sia volto all’avvio di una specifica attività, occorre aver riguardo, per determinare se il soggetto possa qualificarsi come consumatore, a tale attività (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24731 del 04/11/2013);

 

Occorre, quindi, valutare a quale obiettivo tendesse la stipula del contratto per cui è causa. Ciò si ricava dall’art. 1 del contratto, che ne individua loggetto nella «opera di consulenza nelle trattative dirette alla


stipula di contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, assistendolo nellattività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali».

 

Mette conto, allora, osservare che l’art. 3, co. 1, l. 91/1981 prevede che lo sportivo professionista stipuli contratti di lavoro subordinato con le società sportive.

 

Deve  quindi  ritenersi  che  lodierno  opponente,  nel  momento  in  cui  ha  stipulato  il  contratto  con


Controparte_1


pacificamente professionista, svolgendo l’attività di agente sportivo —


per il fine perseguito, rivestisse l'attività di consumatore, con conseguente individuazione del foro inderogabile del domicilio o della residenza del consumatore ex art. 33, co. 2, lett. u) c.cons.

 

Ne consegue, per un verso, l’accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, essendo competente, quale foro inderogabile del consumatore — il che rende non necessaria la contestazione di diversi criteri di collegamento, difformemente da quanto prospettato dallopposta (v. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31604 del 04/11/2021) — il Tribunale di Milano, nel cui circondario è compreso il luogo ove l'ingiunto era residente al momento della domanda, come da certificato


anagrafico (doc. 8 bis fasc


Parte_1


) e, per altro verso, difettando il presupposto processuale,


la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

 

  1. L’accoglimento della pregiudiziale eccezione di incompetenza preclude l’esame del merito e, conseguentemente la decisione sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., che può essere adottata unicamente all’esito del giudizio, apprezzate tutte le circostanze e unitariamente vagliato il comportamento processuale di entrambe le parti.
  2. Le spese di lite, da liquidarsi con la pronuncia declaratoria di incompetenza (v. Cass. civ, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7010 del 17/03/2017), seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c.

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

 

    • dichiara lincompetenza del Tribunale di Prato, essendo competente il Tribunale di Milano e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 429/2018 pronunciato il 6.4.2018 nel procedimento 1061/2018;

    • condanna

Controparte_1


a rimborsare a


Parte_1                          le


spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per spese, € 11.268,00 per compensi di avvocato oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.

 

Così deciso in Prato il giorno 27 settembre 2023.

 

Il Giudice

dott. Francesco De

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