TRIBUNALE DI PRATO – SENTENZA N. 647/2023 DEL 27/09/2023
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1693/2018 promossa da:
Parte_1
(CF
C.F._1
), con il patrocinio dell’avv. Omissis e dell’avv. Omissis
contro
ATTORE IN OPPOSIZIONE
Controparte_1
(CF
P.IVA_1
), con il patrocinio dell’avv. Omissis e dell’avv. Omissis
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONVENUTA OPPOSTA
Il procuratore di
Parte_1
, con note scritte depositate l’11.5.23 ha insistito per
l’ammissione della prova per testi, dell’ordine di esibizione, e della prova contraria e ha concluso, nel merito, chiedendo: « Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere inderogabilmente competente il Tribunale di Milano, quale foro esclusivo dell’odierno
consumatore attore opponente signor
Parte_1
; nel merito, nell'ipotesi di mancato
accoglimento della richiesta in via pregiudiziale: in via principale: -accertata la nullità / inesistenza del
mandato di cui è causa, accertato l'illegittimo comportamento tenuto dal signor
Controparte_1
per aver completato il mandato in bianco ed accertata la completa infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace e comunque privare di qualsiasi effetto il decreto ingiuntivo opposto n. 429/2018 D.I. e n. 1061/2018 R.G. del Tribunale di Prato, emesso in data 6 aprile 2018, e respingere comunque ogni domanda avversaria finalizzata all'ottenimento del pagamento della somma portata dal suddetto decreto ingiuntivo, perché infondata in fatto ed in diritto per le ragioni dedotte in
atti; in via subordinata: per la denegatissima ipotesi in cui si ritenesse sussistere un diritto di credito in
capo a
Controparte_1
ridurre la somma dovuta dal signor
Parte_1
dalla data
di conclusione del contratto di lavoro sportivo (1°settembre 2014) fino a quella di scadenza del mandato
(14 dicembre 2014);in via di ulteriore subordine, accertare il diritto del signor
Parte_1
alla riduzione della provvigione prevista dal mandato del14 dicembre 2012 ai sensi dell’art. 2233 c.c. e determinare il relativo importo in riduzione; in estremo subordine, nell'ipotesi non sia acconsentito alle
richieste formulate con accoglimento di quelle di
Controparte_1
ridurre il compenso dovuto
alla predetta nella misura percentuale stabilita dal Regolamento della
Org_1
per l’esercizio
dell’attività di Agente di calciatori; in ogni caso: -accertata e dichiarata la responsabilità aggravata
della convenuta opposta ex art. 96 c.p.c., dichiararsi tenuta e condannarsi
Controparte_1 a
risarcire al signor
Parte_1
tutti i danni da quest’ultimo subiti e subendi per effetto della
condotta processuale della predetta società, che allo stato si quantificato in Euro 10.000,00, salva la diversa e/o maggiore somma che risulterà in corso di causa e/o secondo giustizia e/o secondo equità, con rivalutazione monetaria della somma dovuta ed interessi ex art. 1284, IV° comma c.c., dalla data
della domanda al saldo effettivo; dichiararsi tenuta e condannarsi
Controparte_1 al
pagamento in favore del signor
Parte_1
di una somma equitativamente determinata ai
sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., , con rivalutazione monetaria della somma dovuta ed interessi ex art. 1284, IV° comma c.c., dalla data della domanda al saldo effettivo; -per l’effetto dell’accoglimento dell’opposizione, ordinare la restituzione integrale delle somme corrisposte in pagamento al decreto ingiuntivo opposto e al precetto notificato, quantificate come da fatture di pagamento in atti, per totali Euro130.743,96».
Il procuratore di
Controparte_1
cono note scritte depositate il 10.5.23 ha concluso,
nel merito, chiedendo «voglia il Tribunale adìto, contrariis rejectis, IN VIA PREGIUDIZIALE: 1) rigettarsi l'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito in ragione delle argomentazioni espresse nei precedenti atti, non potendo l'attore opponente essere considerato consumatore; NEL MERITO: 2) Accertarsi l'infondatezza delle eccezioni dell'attrice opponente e conseguentemente rigettarsi l’opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 429/2018; IN OGNI CASO: 3) con rifusione intera delle spese di giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
confronti di
Controparte_1
Parte_1
ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Prato la pronuncia nei dell’ingiunzione di pagamento, nel termine di 40 gg., della
somma di € 103.700,00 oltre interessi, spese della procedura liquidate in € 1.800,00 per compensi, CU, anticipazioni forfettarie, rimborso spese generali, IVA, CPA.
A fondamento della propria pretesa,
Controparte_1
aveva allegato e dedotto:
- che con mandato n. 2289, sottoscritto il 14/12/2012, valido fino al 14/12/2014,
[...]
Parte_1
aveva incaricato
Controparte_1
iscritto nel registro Agenti Calciatori istituito
presso la
Org_1
affinché l’agente prestasse in suo favore un’opera di consulenza nelle trattative
dirette alla stipula di contratti di prestazione sportiva con società di calcio professionistiche;
- che il mandato era stato conferita in via esclusiva e il calciatore aveva autorizzato l’agente ad
attribuire i diritti patrimoniali derivanti dall’accordo alla
Controparte_1
- che le parti avevano concordato un compenso per l’agente pari al 5% del corrispettivo annuo lordo del calciatore, risultante dal contratto di prestazione sportiva;
- che
Parte_1
il 1.9.14 aveva sottoscritto un contratto di prestazione sportiva (n. 0528/A) con
Org_2 CP_2
ai sensi della legge n. 91/1981, in forza del quale la società sportiva si era
impegnata a corrispondere al calciatore, per la stagione sportiva 2014/15, un compenso fisso di
€ 1.885.000,00 lordi e, per ciascuna delle quattro stagioni successive (fino alla stagione 2018/19 compresa), un compenso fisso di € 2.074.000,00 lordi;
- che ai sensi dell’art. 17, comma 3, del Regolamento F.I.G.C. Agenti di Calciatori C.U. n. 100-A dell’8/04/2010, il compenso dovuto all’agente diventa esigibile al termine di ogni stagione sportiva, ossia il 30 giugno di ogni stagione, ai sensi dell’art. 47 delle Norme Organizzative
Org_3
(N.O.I.F.);
- che il 30/06/2017,
Controparte_1
aveva maturato il diritto a percepire quanto pattuito in
relazione alla terza stagione sportiva (2016/2017), ossia € 103.700,00 oltre IVA;
- che il credito era stata ceduto alla
Controparte_1
con atto notificato il 16.3.18;
Ha proposto opposizione
Parte_1
, eccependo pregiudizialmente la competenza
inderogabile del Tribunale di Milano quale Foro del consumatore. Sul punto, ha evidenziato che la
controversia in esame atteneva a un contratto stipulato tra un professionista, l'agente
CP_1
nell’esercizio della sua attività professionale e il cliente/consumatore, il calciatore
Parte_1
che,
svolgendo la sua prestazione lavorativa esclusivamente quale lavoratore subordinato di una società di calcio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 91/1981, ha agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005).
Nel merito,
Parte_1
ha dedotto ed eccepito:
- che il “modulo di mandato” era stato sottoscritto in bianco, sull’accordo che l’agente avrebbe percepito la commissione solo dalle società sportive presentate al calciatore;
- che il modulo era stato, successivamente, completato arbitrariamente da
Persona_1
- che il mandato doveva ritenersi invalido per violazione delle norme regolamentari applicabili al
rapporto, in particolare dell’art. 16, comma 8 del Regolamento Agenti di Calciatori
Org_1
- che, comunque, l’agente non aveva svolto alcuna attività in favore del calciatore, in attuazione degli obblighi posti a suo carico nel contratto di mandato;
- che, in ogni caso, il diritto dell’agente avrebbe dovuto essere limitato al periodo temporale di naturale sviluppo del rapporto contrattuale di mandato tra le parti e, pertanto, fino al mese di dicembre 2014, onde alcuna pretesa creditoria avrebbe potuto essere azionata in relazione alla stagione 2017/2018;
- che, ad ogni modo, il compenso avrebbe dovuto essere ridotto ai sensi dell’art. 2233 c.c., essendo sproporzionato rispetto all’importanza dell’opera svolta dall’agente, e determinato nella misura massima del 3%, da calcolarsi comunque sul solo incremento del compenso lordo riconosciuto
da Parte_2
Si è costituito in giudizio il convenuto opposto
Controparte_1
che ha chiesto il
rigetto dell’opposizione, e ha esposto: che non poteva attribuirsi al calciatore professionista la qualità di consumatore; che il contratto non era stato sottoscritto in bianco; che l’attività dell’agente era provata; che la commisurazione della commissione nel 3% era prevista dalla normativa solo per il caso di mancata pattuizione tra le parti; che la durata biennale del mandato non influiva sul diritto al compenso per le annualità di retribuzione successive, nel caso in cui l’ingaggio fosse stato procurato precedentemente dall’agente; che l’individuazione dell’incremento del compenso quale base per il calcolo della provvigione era corretta solo nel caso in cui vi fosse altro agente con diritto alla provvigione in relazione al precedente ingaggio.
Accolta l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione in relazione all’eccezione pregiudiziale, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 12.5.23, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
- Deve, in primo luogo, esaminarsi la pregiudiziale eccezione di incompetenza sollevata
dall'opponente. A tal fine, occorre verificare se "consumatore" ai sensi del d.lgs. 206/2005.
Parte_1
possa qualificarsi come
Ritiene il Tribunale che debba darsi continuità alle decisioni assunte da questo Ufficio in procedimenti già pendenti tra le stesse parti (sentenze nn. 597/2020 e 160/2021), in merito all’attribuibilità al calciatore professionista della qualità di consumatore, con conseguente applicazione della normativa di protezione e, per quanto qui particolarmente interessa, del c.d. "foro del consumatore".
Ancorché, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza possa consistere anche nel riferimento a precedenti conformi — di particolare pregnanza nel caso di specie, trattandosi di pronunce tra le stesse parti, e in relazione al medesimo titolo — si ritiene comunque opportuno esporre concisamente i punti salienti dell'argomentazione che porta a ritenere che l’odierno opponente rivesta la qualità di consumatore.
La definizione di consumatore ai fini della normativa consumeristica è offerta dal codice del consumo che, all'art. 3, prevede che tale sia «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»; per contro, è professionista, «la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale». La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo, per un verso, di affermare che l'attività di lavoro subordinato non è qualificabile come attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (ex plurimis, Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza n. 12685 del 09/06/2011) e, per altro verso, di rimarcare che, nel caso in cui il contratto tra il professionista e l’ipotetico consumatore, sia volto all’avvio di una specifica attività, occorre aver riguardo, per determinare se il soggetto possa qualificarsi come consumatore, a tale attività (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24731 del 04/11/2013);
Occorre, quindi, valutare a quale obiettivo tendesse la stipula del contratto per cui è causa. Ciò si ricava dall’art. 1 del contratto, che ne individua l’oggetto nella «opera di consulenza nelle trattative dirette alla
stipula di contratto di prestazione sportiva con società di calcio professionistica, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto stesso e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali».
Mette conto, allora, osservare che l’art. 3, co. 1, l. 91/1981 prevede che lo sportivo professionista stipuli contratti di lavoro subordinato con le società sportive.
Deve quindi ritenersi che l’odierno opponente, nel momento in cui ha stipulato il contratto con
Controparte_1
pacificamente professionista, svolgendo l’attività di agente sportivo —
per il fine perseguito, rivestisse l'attività di consumatore, con conseguente individuazione del foro inderogabile del domicilio o della residenza del consumatore ex art. 33, co. 2, lett. u) c.cons.
Ne consegue, per un verso, l’accoglimento dell'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, essendo competente, quale foro inderogabile del consumatore — il che rende non necessaria la contestazione di diversi “criteri di collegamento”, difformemente da quanto prospettato dall’opposta (v. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31604 del 04/11/2021) — il Tribunale di Milano, nel cui circondario è compreso il luogo ove l'ingiunto era residente al momento della domanda, come da certificato
anagrafico (doc. 8 bis fasc
Parte_1
) e, per altro verso, difettando il presupposto processuale,
la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- L’accoglimento della pregiudiziale eccezione di incompetenza preclude l’esame del merito e, conseguentemente la decisione sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., che può essere adottata unicamente all’esito del giudizio, apprezzate tutte le circostanze e unitariamente vagliato il comportamento processuale di entrambe le parti.
- Le spese di lite, da liquidarsi con la pronuncia declaratoria di incompetenza (v. Cass. civ, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7010 del 17/03/2017), seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-
- dichiara l’incompetenza del Tribunale di Prato, essendo competente il Tribunale di Milano e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 429/2018 pronunciato il 6.4.2018 nel procedimento 1061/2018;
-
- condanna
Controparte_1
a rimborsare a
Parte_1 le
spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per spese, € 11.268,00 per compensi di avvocato oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 27 settembre 2023.
Il Giudice
dott. Francesco Delù