TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 6822/2023 DEL 02/05/2023
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 38179/2021 R.G. il 21.6.2021 e vertente tra
Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti omissis e Omissis,
giusta procura in calce all’atto di citazione
ATTORE
e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni delle parti: l’attore concludeva come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.5.2021 il sig.
Parte_1
roponeva impugnazione
avverso il lodo arbitrale emesso in data 4.12.2020 dal Collegio Arbitrale istituito presso
l Controparte_2
ai sensi dell’art. 237 del R.S.N. edizione 2020 e chiedeva dichiararsene
la nullità, con condanna della convenuta alla restituzione in suo favore di quanto alla stessa
corrisposto (€ 135.000,00) in esecuzione del lodo predetto; nonostante rituale notifica la
[...]
Controparte_1
non si costituiva in giudizio e, all’udienza del 23.3.2022, ne veniva
dichiarata la contumacia; successivamente, precisate le conclusioni all’udienza del 8.2.2023, la causa, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., a seguito del deposito di comparsa conclusionale di parte attrice, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta dal
Pt_1
ell’ambito del presente giudizio ha ad oggetto l’impugnativa e la
declaratoria di nullità del lodo arbitrale del 4.12.2020, emesso ai sensi degli artt. 236 e segg. del
R.S.N. a seguito dello svolgimento di procedura di arbitrato irrituale; sebbene la domanda, come
proposta, non contenga la specifica indicazione di alcuno dei motivi di cui all’art. 808 ter c.p.c. che l’attore intenda porre a fondamento della sua impugnazione, risulta facilmente evincibile, dalla complessiva disamina del contenuto dell’atto introduttivo, che l’impugnazione trovi fondamento nella disposizione normativa di cui all’art. 808 ter, n. 1, c.p.c. in quanto diretta a contestare, in radice, la validità stessa della convenzione di arbitrato, in ragione della dedotta non deferibilità della controversia alla cognizione del giudizio arbitrale.
La domanda è parzialmente fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente si sottolinea che il procedimento conclusosi con l’emissione del lodo impugnato nell’ambito del presente giudizio ha natura di arbitrato irrituale ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c.: il
CP_3
devolve a tale tipologia di arbitrato la risoluzione delle controversie insorte tra soggetti
“licenziati” in relazione allo svolgimento della loro attività sportiva, espressamente prevedendo, all’art. 243, che “…gli arbitri giudicano inappellabilmente e senza formalità di procedura ed il lodo ha natura contrattuale…”.
Nella contumacia della società convenuta che, nonostante rituale notifica, non ha inteso costituirsi
in giudizio, i fatti di causa risultano ampiamente e documentalmente dimostrati: oltre alla documentazione relativa allo svolgimento del pregresso procedimento di ATP dinanzi al Tribunale di Trento ed a quella relativa al giudizio arbitrale conclusosi con il lodo oggetto della presente impugnazione, risulta comprovata per tabulas la circostanza dell’avvenuta iscrizione della società
convenuta all
CP_4
soltanto in data 17.5.2018, ossia in epoca successiva al verificarsi del
sinistro (aprile 2017) da cui scaturiscono le domande oggetto del giudizio arbitrale.
Il lodo arbitrale impugnato ha dichiarato “…la domanda di arbitrato proposta dall’attore pienamente procedibile ed ammissibile…” e per l’effetto ha rigettato “…tutte le domande ed eccezioni sollevate in tal senso dalla parte convenuta perché infondate in fatto ed in diritto…”, in quanto ha ritenuto applicabile alla fattispecie devoluta alla sua cognizione, a prescindere dal riferimento temporale dell’insorgere della controversia, la clausola compromissoria federale di cui all’art. 236 del Regolamento Sportivo Nazionale, a mente del quale “…i licenziati si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie, aventi ad oggetto diritti patrimoniali disponibili, originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella
competenza degli Organi di Giustizia federali e nella competenza del Giudice Amministrativo…”. Secondo l’interpretazione offerta sul punto dal loro arbitrale oggetto della presente impugnazione, il R.S.N. troverebbe applicazione nei confronti di tutti i soggetti muniti di licenza sportiva, senza che possa assumere rilevanza alcuna il momento di insorgenza della controversia, sicché “…pur
essendo oggettiva l’iscrizione di CP_1 all
CP_4
in un momento successivo alla verificazione del
sinistro…si rileva come il Regolamento Nazionale Sportivo si limiti ad imporre, a tutti coloro che siano muniti di licenza…di deferire ad arbitrato irrituale tutte le controversie in materia di diritti disponibili originate dalla loro attività sportiva, senza che al contempo sia offerta alcuna indicazione in merito al momento dell’insorgere della controversia…”.
Tale motivazione appare effettivamente contraddittoria e non condivisibile, in quanto contrastante
proprio con il disposto di cui all’art. 236 del R.S.N. che prevede la compromissione in arbitri delle sole controversie derivanti dallo svolgimento dell’attività sportiva dei soggetti “licenziati” (ossia
titolari di tessera sportiva Cont
indicata come “licenza sportiva” o semplicemente “licenza”), con la
correlata rinuncia, da parte dei predetti soggetti “…per la tutela dei loro interessi e diritti connessi all’attività sportiva, ad adire sedi giudiziarie diverse da quelle previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva e dal presente Regolamento Sportivo Nazionale…” (cfr. art. 6 del R.N.S.).
E’ indiscutibile che la
Controparte_1
nell’aprile del 2017 (ossia al momento del verificarsi
dell’incidente) non fosse soggetto licenziato, titolare della tessera sportiva Cont
da ciò consegue
che la stessa, in assenza di regolare iscrizione all
CP_4
non potesse all’epoca dei fatti svolgere
né l’attività sportiva né quella associativa propria dei soggetti “licenziati”, ossia quell’attività che l’art. 236 R.N.S. contempla quale presupposto di operatività della clausola compromissoria ivi contemplata; in altre parole, sebbene l’art. 236 R.N.S. in esame non ponga limiti temporali in ordine al momento di insorgenza della lite ed obblighi tutti i soggetti, comunque “licenziati”, al deferimento in arbitri delle controversie originate dalla loro attività sportiva (ed aventi ad oggetto diritti disponibili), la controversia insorta tra le parti (e oggetto del lodo arbitrale impugnato in questa sede) non risulta, proprio a monte, derivante e originata dallo svolgimento di alcuna attività
sportiva o associativa da parte della
Controparte_1
sicché, a prescindere dal fatto che, al
momento della compromissione in arbitri, la stessa fosse munita di licenza sportiva, difetta il
presupposto fondamentale e prodromico per l’applicazione e l’operatività della clausola
compromissoria di cui all’art. 236 R.S.N.
Al momento dei fatti di causa (aprile 2017), infatti, la
Controparte_1
soggetto non associato e
non munito di licenza
Cont
non risultava svolgere attività sportiva o associativa bensì normale
attività d’impresa, sia in ragione della sua non appartenenza all
CP_4
che in ragione della sua
natura di società di capitali e della sua naturale e conseguente vocazione (in difetto di prova contraria) allo svolgimento di attività imprenditoriale e lucrativa; ciò, del resto, risulta palese dalla
definizione della
Controparte_1
nell’ambito del contratto di locazione stipulato con la
Org_1
in data 31.12.2015, in cui la stessa si descrive come “…società operante nell’ambito
dell’automobilismo sportivo ed in particolare nel rally…”, nonché, nell’ambito del contratto di
sublocazione stipulato in data 27.2.2017 con la
Controparte_5
in cui la stessa
CP_1
[...]
si identifica quale locatore che “…svolge anche attività di noleggio di autovetture per
competizioni sportive, in particolare nei rally…”, con ciò dando atto della natura prettamente imprenditoriale e lucrativa dell’attività svolta, senza alcun richiamo ad una diversa qualifica di soggetto svolgente “…attività di carattere agonistico, a ridotto contenuto agonistico e pre- agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento sportivo automobilistico…” (cfr. art. 6 del R.S.N.).
E pertanto, anche qualora si voglia ritenere irrilevante, ai fini del radicamento della competenza
arbitrale, il momento temporale di tesseramento della
Controparte_1
il punto rilevante per il
discrimine della sussistenza della competenza arbitrale ai sensi dell’art. 236 del R.S.N. è rappresentato dalla natura stessa dell’attività svolta dalla società convenuta al momento dei fatti (e dalla quale è originata la controversia oggetto del procedimento di arbitrato irrituale), attività non qualificabile come sportiva o associativa, bensì come attività imprenditoriale e lucrativa, come tale sottratta alla disciplina del più volte menzionato R.S.N.; e del resto, argomentando a contrario,
è proprio il mancato tesseramento all
CP_4
alla data dell’aprile 2017 ad escludere in radice la
possibilità che, in quel periodo, la odierna convenuta potesse svolgere l’attività sportiva o associativa contemplata nell’art. 236 R.S.N., essendo soggetto estraneo e non associato all Cont
Dalle considerazioni che precedono discende, per un verso, la non sussumibilità della controversia insorta tra le parti in ordine al sinistro dell’aprile 2017 nelle previsioni di cui all’art. 236 R.S.N., con conseguente sottrazione della stessa alla competenza arbitrale e, per altro verso, la fondatezza
della impugnazione proposta dal
Pt_1
ai sensi dell’art. 808 ter, n. 1, c.p.c., in ragione della
invalidità della convenzione di arbitrato, a causa del presupposto difetto di competenza arbitrale.
Non si rinviene prova in atti dell’avvenuto pagamento dell’importo portato dal lodo arbitrale (€
135.000,00) in favore della
Controparte_1
da parte dell’odierno attore, sicché non può trovare
accoglimento il capo di domanda avente ad oggetto la condanna della società convenuta alla restituzione del suddetto importo; e tuttavia, l’annullamento del lodo arbitrale, determinando lo scioglimento del vincolo negoziale insorto inter partes per effetto della compromissione in arbitri (in considerazione della natura dell’arbitrato irrituale quale “…mandato congiunto a comporre una controversia mediante un negozio con questa funzione…” – cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 12058 del 13.4.2022 -, in quanto “…l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante o transattiva. Poiché le parti si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà, il lodo irrituale ha natura negoziale ed è impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c….” –cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Ord. n. 14986 del 28.5.20212021), produce di diritto i naturali e conseguenti effetti restitutori propri dalla risoluzione negoziale, senza necessità di specifica pronuncia giudiziale sul punto.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da atto di citazione notificato in data 24.5.2021 nei confronti della
Parte_1 Controparte_1
, con
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, dichiara l’annullamento, ai sensi dell’art. 808 ter, n. 1),
c.p.c., del lodo emesso in data 4.12.2020 dal Collegio Arbitrale istituito presso l
Controparte_2
[...]
ai sensi dell’art. 237 del R.S.N. edizione 2020;
- condanna la
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 5.077,00 in favore di
parte attrice, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.--- Roma, 27.4.2023
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi