TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 7602/2023 DEL 15/05/2023
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°8624 per l’anno 2020 , trattenuta in decisione all’udienza
del 07 febbraio 2023 , vertente
TRA
Parte_1
con sede in Lariano ( RM) , Via della Cerreta s.n.c. , in persona
del Presidente legale rappresentante pro-tempore, Dott.
Parte_2
p. i.v.a.
P.IVA_1 ,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Cesare Ferrero di Cambiano n°82, presso lo studio dell’Avv. Omissis, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata all’atto di citazione con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ed al numero di fax: 06/ 44231660.
OPPONENTE
E
CP_1
, nato a Velletri (RM), ivi residente in Via di contrada Comune n°9, c.f.
C.F._1 ,
elettivamente domiciliato in Roma, Via Costantino Morin n°27, presso lo studio dell’Avv. Omissis, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura su foglio separato rilasciata ed allegata al ricorso per decreto ingiuntivo quivi opposto, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria all’indirizzo di posta
elettronica certificata:
Email_2
ed al numero di fax: 06/ 9320696.
OPPOSTO
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
All’udienza del 07 febbraio 2023 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig.
CP_1 la
Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°21251/2019, R.G. n° 62478/2019, emesso inter partes il 30.31 ottobre 2019 dal Tribunale Ordinario di Roma per l’importo di € 446.326,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
In via pregiudiziale deduceva la inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo per violazione
della clausola compromissoria di cui all’art. 17 dello statuto di essa opponente secondo cui
“ con l’affiliazione alle Federazioni Sportive citate nei punti precedenti, l
CP_2
si impegna
a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni, con conseguente devoluzione agli Organi di Giustizia ed Arbitrali di detti Enti Sportivi di tutte
le controversie che dovessero insorgere fra gli associati o tra questi e riservate dalle leggi vigenti alla giustizia ordinaria”.
CP_2
, le quali non siano
Con tale disposizione, quindi, essa opponente aveva deciso di demandare agli Organi di Giustizia ed Arbitrali delle Federazioni a cui aderiva la devoluzione anche delle controversie nascenti fra associati e la
stessa
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; fra tali Federazioni vi erano, anche, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) dello Statuto,
la Controparte_3
e la
Controparte_4
i cui Statuti
prevedevano che:
- “ Arbitrato federale- Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie interindividuali a contenuto strettamente patrimoniale ai sensi dell’art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa qualora non rientrino nella competenza degli Organi
di Giustizia federali ” – art. 31 comma 1 Statuto della
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e che “ Arbitrato federale-
Gli affiliati ed i tesserati della Federazione rimettono ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie su rapporti interindividuali meramente patrimoniali ai sensi dell’art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia”
- art. 71 comma 1, Statuto della
CP_
CP_4
- quindi il Sig. nell’adire direttamente il Giudice Ordinario con il deposito del ricorso
per decreto ingiuntivo che aveva dato origine al processo oggetto di esame, invece di ricorrere ad uno dei giudizi arbitrali appena menzionati, aveva violato la sopra citata disposizione statutaria e, pertanto, il ricorso per decreto ingiuntivo era da dichiararsi inammissibile;
- essa opponente aveva ottenuto il riconoscimento giuridico ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 10
febbraio 2000 n°361 a far data dall’08 febbraio 2011;
- come noto in materia di liquidazione delle associazioni riconosciute l’art. 30 del codice civile prevede che “ dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice”;
- era pacifico quindi che un associato non potesse pretendere la restituzione di quanto asseritamente conferito prima che fosse avvenuto lo scioglimento della associazione;
- tant’è che l’art. 24 comma 3° del codice civile affermava finanche che “ gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione”;
- anche lo statuto di essa opponente nel precisare che “ le quote sociali non sono trasmissibili” prevedeva che: “ agli associati ordinari potranno essere richieste garanzie personali, da rilasciare a terzi, per operazioni connesse all’ottenimento degli scopi sociali. Inoltre, per operazioni relative alla costruzione, ristrutturazione ed ampliamento degli impianti sportivi, se deliberato dall’assemblea, gli associati ordinari, oltre alle quote associative, dovranno versare le somme necessarie alla realizzazione del progetto approvato dall’assemblea” e che “ gli
importi versati a tale titolo costituiranno un fondo comune, che l’
restituire con modalità e termine da stabilire di volta in volta”;
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provvederà a
- il successivo art. 15 stabiliva al comma 2° che “ è vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge” ed al comma 4° che “ il patrimonio d
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, in caso di suo
scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o
affini, di pubblica utilità”;
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- per l’effetto il Sig. non era un terzo legittimato ad avanzare richieste di natura economica
nei confronti di essa opponente bensì un associato che, al limite, se per ipotesi fosse stato riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme asseritamente conferite, avrebbe potuto esercitare tale pretesa esclusivamente dopo la eventuale estinzione della associazione e solamente in postergazione dopo che fossero state sanate tutte le pendenze con soggetti terzi;
- la scrittura privata redatta fra gli associati in data 12 marzo 2009, che ratificava le deliberazioni
riportate nel verbale di assemblea del 23 febbraio 2008, non era immediatamente precettiva essendo indicate in essa molteplici condizioni sospensive che non si erano avverate e termini non scaduti.
- Chiedeva, per l’effetto, in accoglimento della proposta opposizione, revocarsi l’emesso decreto ingiuntivo perché inammissibile ed infondato, invocando pronuncia a carico di controparte di risarcimento dei danni per addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
- Si costituiva il Sig.
CP_1
il quale, con comparsa di risposta, respingeva l’istanza
di declaratoria di inammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo atteso che l’art. 6 della scrittura privata, posta a fondamento della pretesa creditoria azionata, stabiliva quale foro esclusivo in ordine alla interpretazione e della esecuzione del contratto quello adito; peraltro il rapporto de quo non ineriva a rapporti patrimoniali esterni alla associazione e non concerneva elementi riguardanti il funzionamento, l’amministrazione, la gestione e la qualifica della società e/o degli associati bensì meramente il recesso dell’associato e la determinazione del valore economico della quota in relazione ai conferimenti eseguiti; nel merito evidenziava che in sede monitoria era stato richiesto l’adempimento di quanto convenuto con scrittura privata del 12 marzo 2019.
All’udienza del 07 febbraio 2023 la causa, all’esito della precisazione delle conclusioni
ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate in atti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°21251/2019,
R.G. n°62478/2019 emesso inter partes il 30.31 ottobre 2019 dal Tribunale Ordinario di Roma debba trovare accoglimento per quanto di ragione.
Deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità della pretesa creditoria azionata perché
- asseritamente- devoluta alla delibazione arbitrale ai sensi dell’art. 17 dello statuto della Polisportiva secondo cui “ con l’affiliazione alle Federazioni Sportive citate nei punti precedenti, l’Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni, con conseguente devoluzione agli Organi di Giustizia ed Arbitrali di detti Enti Sportivi di tutte le
controversie che dovessero insorgere fra gli associati e fra questi e
riservate dalle leggi vigenti alla giustizia ordinaria”.
CP_2
, le quali non siano
Si verte in ambito di operatività limitata alla giustizia sportiva ed al connesso vincolo permanendo il predetto per questioni di natura tecnica e disciplinare, ma non con riferimento a quelle di natura patrimoniale non potendo una disposizione di natura ordinamentale comprimere il diritto ex art. 24 Cost. di adire la autorità giudiziaria ordinaria.
Peraltro nella scrittura privata del 12 marzo 2009, con clausola espressamente sottoscritta ex art. 1341 2° comma c.c. all’art. 6 è previsto che “ per qualunque controversia relativa alla interpretazione e/o esecuzione della presente scrittura privata è competente esclusivamente il foro di Roma”.
In via istruttoria occorre considerare che la controversia è di natura documentale e che, pertanto, non si
ravvisa la opportunità di favorire l’ingresso di mezzi suppletivi, anche di natura officiosa.
Venendo al merito ritiene il decidente che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria non possa trovare accoglimento perché infondata.
Ed invero risulta incontestato che la
Parte_1
abbia ottenuto il riconoscimento giuridico
ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n°361, a far data dall’08 febbraio 2011.
Come noto, in materia di liquidazione delle associazioni riconosciute, l’art. 30 c.c. prevede che “ dichiarata la estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice”.
Del pari l’art. 24 c.c. dispone che “ gli associati, cha abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione , non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della associazione”.
Tanto vale ad evidenziare che le pattuizioni fra le parti non possono configurare un quadro di intese volte a privilegiare l’interesse degli associati alla restituzione della quota versata rispetto alle posizioni dei creditori della compagine ( chiaro essendo che, in consonanza analogica con quanto previsto dell’art. 2467 c.c.,
il credito a titolo di restituzione di quote associative versate può essere adempiuto meramente all’esito
del soddisfacimento dei creditori dell’
CP_2
esemplificativamente fornitori, istituti bancari, enti
previdenziali ed amministrazione finanziaria-).
Ne consegue che un accordo fra gli associati e fra gli stessi e la
CP_2
volto a pretermettere i titoli
del ceto creditorio dovrebbe essere dichiarato nullo perché confliggente con principi di ordine inderogabile.
Anche ove si intendesse focalizzare l’indagine sul contenuto delle clausole sottoscritte nella scrittura privata del 12 marzo 2009 emerge che, sulla scorta delle stesse, non può essere fondata una valida ragione creditoria; ed infatti nelle premesse del suddetto accordo è chiarito expressis verbis: “ i predetti assumono, conseguentemente, non realizzata la condizione di efficacia della propria dichiarazione di recesso e ritengono inefficace nei loro confronti ogni deliberazione assunta dagli organi
della
Parte_1
in assenza della previa definizione delle posizioni in conformità agli impegni assunti dal
Consiglio Direttivo del 27/09/2007; assumono, inoltre, per questa e per altre ragioni, di non ritenere valido il verbale di assemblea del 23 febbraio del 2008 riservando ogni iniziativa tesa all’annullamento delle delibere ivi riportate e di quelle conseguenti e consequenziali” in aggiunta “ occorre definire altresì le
modalità di uscita degli altri associati recedenti
CP_1
, Controparte_5 ,
Persona_1
, Persona_2
[...] ,
Persona_3
e Persona_4 ”.
Giova altresì considerare che le deliberazioni riportate nel verbale di assemblea del 23 febbraio 2008 risultano ex pactis ratificate a condizione che si realizzino gli adempimenti richiamati alle pagg. 5 e 6 della scheda pattizia fra i quali:
- restituzione- secondo il piano di rientro allegato alla presente- degli importi dovuti agli
Associati
Parte_2 ,
Parte_3
, Parte_4 ,
Parte_5
, Parte_6
[...] ,
Parte_7
, Parte_8 CP_1 ,
Controparte_5
, Parte_9
[...] ,
Persona_2
, Persona_3
e Persona_4
, per anticipazioni non soggette a
postergazione per complessivi € 1.957.648,00 con detrazione di acconti per € 20.000,00 in
favore di taluni degli associati;
- pagamento dei fornitori
Controparte_6 e
Controparte_7
per un importo complessivo
di € 50.000,00 oltre i.v.a., detratto l’acconto di € 15.000,00 già versato in data 06/06/2008;
- pagamento integrale dei debiti garantiti dai soci uscenti( fra cui mutuo
CP_8
banca opolare
del Lazio, esposizione
Org_1
esposizione
Organizzazione_2
“ Org_3
[...]
”) ovvero richiesta formale da parte dei Sigg.ri
Pt_10 e
Pt_11
di subentro nelle
garanzie attualmente prestate dai soci uscenti, da effettuarsi entro gg. 30 dalla stipula del
nuovo mutuo con la
incondizionata dei soci uscenti;
Controparte_9
con liberazione
- accettazione e riconoscimento che l’efficacia del recesso del socio
Parte_2
decorrerà
dalla data della integrale restituzione degli importi di cui al precedente capoverso e che, sino a quella data, il quale Consiglio Direttivo non potrà in alcun modo delegare nessun proprio componente al pagamento o alla sottoscrizione di impegni e contratti attivi e passivi di importo superiore ad € 5.000,00( cinquemila)”.
- Nel dettaglio è stato possibile accertare che:
- a) nessuno degli associati ha ricevuto, neppure in forma parziale, gli importi versati
alla
CP_2 ;
- b) non risulta fornito riscontro del pagamento dei fornitori
per un importo complessivo di € 50.000,00 oltre i.v.a.;
Controparte_6 e
Parte_12
- c) non risulta apportata evidenza del pagamento integrale dei debiti garantiti dai soci uscenti
ovvero la richiesta formale da parte dei Sigg.ri
Pt_10 e
Pt_11
di subentro nelle garanzie
attualmente prestate dai soci uscenti, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula del nuovo
mutuo con la
dei soci uscenti.
Controparte_9
, con liberazione incondizionata
- Appare di chiara percezione il rilievo secondo cui non sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 2 della predetta scrittura privata nonché i termini essenziali di cui all’art. 5 ( al netto della valutazione che deve prevalere la norma cogente che prevede la eventuale restituzione degli importi versati a titolo di quote associative soltanto all’esito del soddisfacimento del ceto creditorio sulla disciplina pattizia in deroga, della quale deve essere dichiarata la nullità
relativa).
CP_
- Peraltro il Sig. con raccomandata del 26/09/2019, ha chiesto la convocazione
dell’assemblea poi regolarmente tenutasi in data 27/12/2019 con tale condotta concludente provando in forma univoca di far parte attualmente della Associazione ( e di non essere fuoriuscito dalla richiamata compagine).
- In forza dei superiori rilievi deve desumersi che l’assetto di interessi configurato nella scrittura privata del 12 marzo 2009 non abbia trovato concreta attuazione e che la eventuale restituzione degli importi versati a titolo di quote associative ovvero di finanziamento avrebbe potuto essere invocata a seguito della estinzione della componente associativa ed al previo soddisfacimento del ceto creditorio ( salva restando la volontà di devolvere i fondi associativi residui per perseguire finalità intersoggettive consimili).
- Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
- Non si ravvisano i presupposti di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
PQM
Accoglie l’opposizione avvero il decreto ingiuntivo n°21251/2019, R.G. n°62478/2019 , emesso inter partes il 30.31 ottobre 2019 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l’effetto, revoca il decreto monitorio medesimo.
Condanna il Sig.
CP_1
a rifondere in favore della parte opponente le spese del presente giudizio che
si liquidano nell’importo complessivo di € 13.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15%
compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. Roma, 14 maggio 2023.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Manzi