TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 7602/2023 DEL 15/05/2023

 

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVI CONTROVERSIE CIVILI

 

 

 

 

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

 

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

 

nella   causa  annotata  al  R.G.A.C.C.   n°8624   per  l’anno   2020   ,  trattenuta   in   decision alludienza

del 07 febbraio 2023 , vertente

TRA

 

 

 


Parte_1


con sede in Lariano ( RM) , Via della Cerreta s.n.c. , in persona


del   Presidente   legale   rappresentante   pro-tempore,   Dott.


Parte_2


p i.v.a.


P.IVA_1    ,


elettivamente domiciliata in  Roma,  Via  Cesare  Ferrero  di  Cambiano  n°82,  presso  lo  studio dell’Avv. Omissis,  dal  quale  è  rappresentata  e  difesa  giusta  procura  allegata  all’atto di citazione con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata:


Email_1


ed al numero di fax: 06/ 44231660.


 

OPPONENTE

 

 

 

E

 

 

 


CP_1


, nato a Velletri (RM), ivi residente in Via di contrada Comune n°9, c.f.


C.F._1             ,


elettivamente domiciliato in Roma, Via Costantino Morin n°27, presso lo studio dell’Avv. Omissis, dal quale è rappresentato e  difeso  giusta  procura  su  foglio  separato  rilasciata  ed  allegata  al  ricorso per decreto ingiuntivo quivi opposto, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria all’indirizzo di posta


elettronica certificata:


Email_2


ed al numero di fax: 06/ 9320696.

 

 

 

 

OPPOSTO


 

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

All’udienza del 07 febbraio 2023 i procuratori delle parti concludevano come in atti.


 

Svolgimento del processo

 

 

 


Con atto di citazione   ritualmente notificato al Sig.


CP_1       la


Parte_1


proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n°21251/2019, R.G. n° 62478/2019, emesso inter partes il 30.31 ottobre 2019 dal Tribunale Ordinario di Roma per l’importo di € 446.326,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.

 

In  via  pregiudiziale  deduceva  la  inammissibilità  del  ricorso  per  decreto  ingiuntivo  per  violazione

della   clausola   compromissoria   d cui   all’art.   1 dello   statuto   d essa   opponent second cui


 con  l’affiliazione  alle  Federazioni  Sportive  citate  nei  punti  precedenti,  l


CP_2


si  impegna


a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni, con  conseguente  devoluzione  agli  Organi  di  Giustizia  ed  Arbitrali  di  detti  Enti  Sportivi  di  tutte


le controversie che dovessero insorgere fra gli associati o tra questi e riservate dalle leggi vigenti alla giustizia ordinaria.


CP_2


, le quali non siano


 

Con  tale  disposizione,  quindi,  essa  opponente  aveva  deciso  di  demandare  agli  Organi  di  Giustizia  ed Arbitrali delle Federazioni a cui aderiva la devoluzione anche delle controversie nascenti fra associati e la


stessa


CP_2


; fra tali Federazioni vi erano, anche, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) dello Statuto,


la                        Controparte_3


e  la


Controparte_4


i  cui  Statuti


prevedevano che:

  • “ Arbitrato federale- Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie interindividuali a contenuto strettamente patrimoniale ai sensi dell’art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa qualora non rientrino nella competenza degli Organi

di  Giustizia  federali    art.  31  comma  1  Statuto  della


CP_3


e  che   Arbitrato  federale-


Gli affiliati ed i tesserati della  Federazione rimettono ad  ugiudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie su rapporti interindividuali meramente patrimoniali ai sensi dell’art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva  od  associativa  e  che  non  rientrino  nella  competenza  degli  Organi  di  Giustizia”


- art. 71 comma 1, Statuto della

CP_


CP_4


  • quindi  il  Sig.              nell’adire  direttamente  il  Giudice  Ordinario  con  il  deposito  del  ricorso

per decreto ingiuntivo che aveva dato origine al processo oggetto di esame, invece di ricorrere ad uno dei giudizi arbitrali appena menzionati, aveva violato la sopra citata disposizione statutaria e, pertanto, il ricorso per decreto ingiuntivo era da dichiararsi inammissibile;

  • essa opponente aveva ottenuto il riconoscimento giuridico ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 10

febbraio 2000 n°361 a far data dall’08 febbraio 2011;

  • come noto in materia di liquidazione delle associazioni riconosciute l’art. 30 del codice civile prevede che “ dichiarata l’estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice”;
  • era pacifico quindi che un associato non potesse pretendere la restituzione di quanto asseritamente conferito prima che fosse avvenuto lo scioglimento della associazione;

  • tant’è che l’art. 24 comma 3° del codice civile affermava finanche che “ gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere alla associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione;
  • anche lo statuto di essa opponente nel precisare che “ le quote sociali non sono trasmissibili” prevedeva che: “ agli associati ordinari potranno essere richieste garanzie personali, da rilasciare a terzi, per operazioni connesse allottenimento degli scopi sociali. Inoltre, per operazioni relative alla costruzione, ristrutturazione ed ampliamento degli impianti sportivi, se deliberato dall’assemblea, gli associati ordinari, oltre alle quote associative, dovranno versare le  somme  necessarie  alla realizzazione  del  progetto  approvato  dall’assemblea”  e che   gli

importi versati a tale titolo costituiranno un fondo comune, che l

restituire con modalità e termine da stabilire di volta in volta;


CP_2


provvederà a


  • il successivo art. 15 stabiliva al comma 2° che “ è vietato distribuire, anche in modo indiretto,

utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non


siano imposte dalla legge” ed al comma 4° che “ il patrimonio d


CP_2


, in caso di suo


scioglimento per qualunque causa, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o

affini, di pubblica utili;

CP_

  • per l’effetto il Sig.          non era un terzo legittimato ad avanzare richieste di natura economica

nei confronti di essa opponente bensì un associato che, al limite, se per ipotesi fosse stato riconosciuto il diritto alla restituzione delle somme asseritamente conferite, avrebbe potuto esercitare tale pretesa esclusivamente dopo la eventuale estinzione della associazione e solamente in postergazione dopo che fossero state sanate tutte le pendenze con soggetti terzi;

  • la scrittura privata redatta fra gli associati in data 12 marzo 2009, che ratificava le deliberazioni

riportate nel verbale di assemblea del 23 febbraio 2008, non era immediatamente precettiva essendo indicate in essa molteplici condizioni sospensive che non si erano avverate e termini non scaduti.

  • Chiedeva, per leffetto, in accoglimento della proposta opposizione, revocarsi l’emesso decreto ingiuntivo perché inammissibile ed infondato, invocando pronuncia a carico di controparte di risarcimento dei danni per addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

  • Si  costituiva  il  Sig.

CP_1


il  quale,  con  comparsa  di  risposta,  respingeva  l’istanza


ddeclaratoria   di  inammissibilità  del  ricorso  per  decreto  ingiuntivo  atteso  che  l’art.  6 della scrittura privata, posta a fondamento della pretesa creditoria azionata, stabiliva quale foro esclusivo in ordine alla interpretazione e della esecuzione del contratto  quello adito; peraltro il rapporto de quo non ineriva a rapporti patrimoniali esterni alla associazione e non concerneva elementi riguardanti il funzionamento, l’amministrazione, la gestione e la qualifica della società e/o degli associati bensì meramente il recesso dell’associato e la determinazione del valore economico della quota in relazione ai conferimenti eseguiti; nel merito evidenziava che in sede monitoria era stato richiesto l’adempimento di quanto convenuto con scrittura privata del 12 marzo 2019.

 

All’udienza      del     07     febbraio     2023     la     causa,     all’esito     della     precisazione      delle     conclusioni

ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate  in atti, veniva trattenuta in decisione.


Motivi della decisione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritiene   il   giudicante   ch la   propost opposizion avverso   il   decret ingiuntiv n°21251/2019,

R.G. n°62478/2019 emesso inter partes il 30.31 ottobre 2019 dal Tribunale Ordinario di Roma debba trovare accoglimento per quanto di ragione.

 

Deve   essere   disattesa   l’eccezion d inammissibilità   della   pretesa   creditoria   azionata   perché

- asseritamente- devoluta alla delibazione arbitrale ai sensi dell’art. 17 dello statuto della Polisportiva secondo cui “ con l’affiliazione alle Federazioni Sportive citate nei punti precedenti, l’Associazione si impegna a rispettare e far rispettare ai propri associati le disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni, con conseguente devoluzione agli Organi di Giustizia ed Arbitrali di detti Enti Sportivi di tutte le


controversie che dovessero insorgere fra gli associati e fra questi e

riservate dalle leggi vigenti alla giustizia ordinaria.


CP_2


, le quali non siano


 

Si  verte  in  ambito  di  operativi limitata  alla  giustizia  sportiva  ed  al  connesso  vincolo  permanendo il predetto per questioni di natura tecnica e disciplinare, ma non con riferimento a  quelle di natura patrimoniale non potendo una disposizione di natura ordinamentale comprimere il diritto ex art. 24 Cost. di adire la autorità giudiziaria ordinaria.

 

Peraltro  nella  scrittura  privata   del   1 marz 2009,   co clausola   espressamente   sottoscritta ex  art.  1341   2°   comma   c.c.   all’art.    è   previst che   “   per   qualunqu controversi relativa alla interpretazione e/o esecuzione della presente scrittura privata è competente esclusivamente il foro di Roma”.

 

In via istruttoria occorre considerare che la controversia è di natura documentale e che, pertanto, non si

ravvisa la opportunità di favorire l’ingresso di mezzi suppletivi, anche di natura officiosa.

Venendo al merito ritiene il decidente che la pretesa creditoria azionata in sede monitoria non possa trovare accoglimento perché infondata.

 


Ed invero risulta incontestato ch la


Parte_1


abbia ottenuto il riconoscimento giuridico


ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n°361, a far data dall08 febbraio 2011.

Come noto, in materia di liquidazione delle associazioni riconosciute, l’art. 30 c.c. prevede che “ dichiarata la estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell’associazione, si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di attuazione del codice.

 

Del pari l’art. 24 c.c. dispone che “ gli associati, cha abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione , non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio della associazione.

 

Tanto vale ad evidenziare che le pattuizioni fra le parti non possono configurare un quadro di intese volte a privilegiare l’interesse degli associati alla restituzione della quota versata rispetto alle posizioni dei creditori della compagine ( chiaro essendo che, in consonanza analogica con quanto previsto dell’art. 2467 c.c.,


il credito a titolo di restituzione di quote associative versate può essere adempiuto meramente all’esito


del  soddisfacimento  dei  creditori dell’


CP_2


esemplificativamente fornitori, istituti bancari,  enti


previdenziali ed amministrazione finanziaria-).

 


Ne consegue che un accordo fra gli associati e fra gli stessi e la


CP_2


volto a pretermettere i titoli


del ceto creditorio dovrebbe essere dichiarato nullo perché confliggente con principi di ordine inderogabile.

Anche ove si intendesse focalizzare l’indagine sul contenuto delle clausole sottoscritte nella  scrittura privata del 12 marzo 2009 emerge che, sulla scorta delle stesse, non può essere fondata una valida ragione creditoria;    ed    infatti    nelle    premesse    del    suddetto    accordo    è    chiarito    expressis    verbis: “ i predetti assumono, conseguentemente, non realizzata la condizione di efficacia della propria dichiarazione di recesso e ritengono inefficace nei loro confronti ogni deliberazione assunta  dagli organi


della


Parte_1


in assenza della previa definizione delle posizioni in conformità agli impegni assunti dal


Consiglio Direttivo del 27/09/2007; assumono, inoltre, per questa e per altre ragioni, di non ritenere valido il verbale di assemblea del 23 febbraidel 2008 riservando ogni iniziativa tesa all’annullamento delle delibere ivi riportate e di quelle conseguenti e consequenziali” in aggiunta “ occorre definire altresì le


modalidi uscita degli altri associati recedenti


CP_1


,      Controparte_5   ,


Persona_1


,    Persona_2


[...]  ,


Persona_3


e    Persona_4   .


 

Giova altresì considerare che le deliberazioni riportate nel verbale di assemblea del 23 febbraio 2008 risultano ex pactis ratificate a condizione che si realizzino gli adempimenti richiamati alle pagg. 5 e 6 della scheda pattizia fra i quali:

 

-      restituzione-  secondo  il  piano  di  rientro  allegato  alla  presente-  degli  importi  dovuti  agli


Associati


Parte_2        ,


Parte_3


,         Parte_4      ,


Parte_5


,      Parte_6


[...]         ,


Parte_7


,         Parte_8               CP_1       ,


Controparte_5


,    Parte_9


[...]   ,


Persona_2


,      Persona_3


e      Persona_4


, per anticipazioni non soggette a


postergazione per complessivi € 1.957.648,00 con detrazione di acconti per € 20.000,00 in

favore di taluni degli associati;


  • pagamento  dei  fornitori

Controparte_6   e


Controparte_7


per  un  importo  complessivo


di € 50.000,00 oltre i.v.a., detratto l’acconto di € 15.000,00 già versato in data 06/06/2008;

  • pagamento integrale dei debiti garantiti dai soci uscenti( fra cui mutuo

CP_8


banca opolare


del  Lazio,  esposizione


Org_1


esposizione


Organizzazione_2


“       Org_3


[...]


) ovvero richiesta formale da parte dei Sigg.ri


Pt_10  e


Pt_11


di subentro nelle


garanzie attualmente prestate dai soci uscenti, da effettuarsi entro gg. 30 dalla stipula del


nuovo  mutuo  con  la

incondizionata dei soci uscenti;


Controparte_9


con  liberazione


  • accettazione e riconoscimento che l’efficacia del recesso del socio

Parte_2


decorrerà


dalla data della integrale restituzione degli importi di cui al precedente capoverso e che, sino a quella data, il quale Consiglio Direttivnon potrà in  alcun moddelegare nessun  proprio componente al pagamento o alla sottoscrizione di impegni e contratti attivi e passivi di importo superiore ad € 5.000,00( cinquemila).

  • Nel dettaglio è stato possibile accertare che:
  • a)  nessuno  degli  associati  ha  ricevuto,  neppure  in  forma  parziale,  gli  importi  versati

alla


CP_2       ;


  • b) non risulta fornito riscontro del pagamento dei fornitori

per un importo complessivo di € 50.000,00 oltre i.v.a.;


Controparte_6  e


Parte_12


  • c) non risulta apportata evidenza del pagamento integrale dei debiti garantiti dai soci uscenti

ovvero la richiesta formale da parte dei Sigg.ri


Pt_10 e


Pt_11


di subentro nelle garanzie


attualmente prestate dai soci uscenti, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula del nuovo


mutuo con la

dei soci uscenti.


Controparte_9


, con liberazione incondizionata


  • Appare di chiara percezione il rilievo secondo cui non sono state rispettate le condizioni di cui all’art. 2 della predetta scrittura privata nonché i termini essenziali di cui allart. 5 ( al netto della valutazione che deve prevalere la norma cogente che prevede la eventuale restituzione degli importi versati a titolo di quote associative soltanto all’esito del soddisfacimento del ceto creditorio  sulla  disciplina  pattizia  in  deroga,  della  quale  deve  essere  dichiarata  la  nullità

relativa).

CP_

  • Peraltro  il  Sig.                   con  raccomandata  del  26/09/2019,  ha  chiest la  convocazione

dell’assemblea poi regolarmente tenutasi in data 27/12/2019 con tale condotta concludente provando in forma univoca di far parte attualmente della Associazione ( e di non essere fuoriuscito dalla richiamata compagine).

  • In forza dei superiori rilievi deve desumersi che lassetto di interessi configurato nella scrittura privata del 12 marzo 2009 non abbia trovato concreta attuazione e che la eventuale restituzione degli importi versati a titolo di quote associative ovvero di finanziamento avrebbe potuto essere invocata a seguito della estinzione della componente associativa ed al previo soddisfacimento del ceto creditorio ( salva restando la volondi devolvere i fondi associativi residui per perseguire  finalità intersoggettive consimili).
  • Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
  • Non si ravvisano i presupposti di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

 

 

 

 

PQM

 

 

 

 

Accoglie l’opposizione avvero il decreto ingiuntivo n°21251/2019, R.G. n°62478/2019 , emesso inter partes il 30.31 ottobre 2019 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l’effetto, revoca il decreto monitorio medesimo.

 


Condanna il Sig.


CP_1


a rifondere in favore della parte opponente le spese del presente giudizio che


si  liquidano  nell’importo  complessivo       di   13.000,00  oltre  rimborso  forfettario  spese  generali  15%

compenso, c.p.a. ed i.v.a. come per legge. Roma, 14 maggio 2023.

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Manzi


 

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