TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 12408/2024 DEL 22/07/2024

 

 

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE UNDICESIMA CIVILE

 

 

 

in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 39786/2021 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all’udienza del 19 febbraio 2024 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente


 

 

Parte_1


TRA

 

, come in atti rappresentato e difeso dall’Avv. Omissis;

 

ATTORE

 

Controparte_1


CONTRO

 

in persona del legale rappresentante p.t., come in

 

atti rappresentato e difeso dall’Avv. Omissis ;

 

CONVENUTO

OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale irrituale

 

CONCLUSIONI:   come   da   note   scritte   depositate   dalle   parti   in   sostituzione dell’udienza del 19 febbraio 2024 fissata ex art. 127 ter c.p.c..

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 

Con atto di citazione ritualmente notificato


Parte_1


presentava impugnazione ex art.


 

808 ter c.p.c. avverso il lodo arbitrale n. 2 anno 2020 del Collegio di Garanzia dello Sport


 

del CONI (Collegio arbitrale composto da Prof.


Persona_1


Prof. Avv. Sebastiano


 

Bastianon,  Avv.  Guido  Cecinelli)  depositato  in  Roma  in  data  19  giugno  2020  e pubblicato in data 24 giugno 2020, con cui il collegio rigettava la domanda di pagamento


di euro 20.000,00 oltre iva e interessi formulata dall’odierno attore contro la società


 

CP_1


a titolo di corrispettivo per il mandato espletato.


 

A fondamento dell’impugnazione lattore eccepisce che gli arbitri erano incorsi in un vizio di errore di fatto, essenziale e riconoscibile, che li aveva erroneamente condotti a


rigettare la domanda dell’odierno attore per nullità del contratto tra lo stesso


Pt_1


ed il


 

convenuto, dovuta all’esistenza di un conflitto di interessi sancito dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e per carenza di prova documentale utile ad integrare la deroga sul conflitto di interessi prevista dal Regolamento Agenti sportivi della FIGC.

In particolare, parte attrice nell’atto introduttivo eccepisce che gli arbitri sarebbero


 

incorsi in errore laddove hanno presupposto che tra l’Agente


Pt_1 ed il calciatore


Pt_2


 

fosse stato sottoscritto un mandato con il medesimo oggetto, ovvero la conclusione di un


 

contratto di prestazione sportiva tra l’atleta stesso e la società


CP_1


, quando invece


 

dalla lettura del mandato tra l’agente e l’atleta si evinceva chiaramente che gli stessi


 

avevano firmato, in epoca precedente al contratto con la


CP_1


, un generico


 

incarico di rappresentanza relativo a tutte le società di calcio professionistiche. Pertanto, non era stato prodotto in giudizio un contratto tra l’attore e il calciatore (contenente la clausola di accettazione del conflitto di interessi), avente ad oggetto il tesseramento


specifico con l’


CP_1


, semplicemente perché tale contratto non esisteva.


 

Precisava l’attore, nel corso del giudizio e a fronte delle contestazioni della convenuta, che, in sede arbitrale, l’ottenimento del consenso (relativo al conflitto di interesse) delle parti interessate all’avvio della trattativa era stato provato attraverso il contratto di mandato e l’allegato executive summery del 26 agosto 2019, che recava la sottoscrizione delle parti anche relativamente al conflitto di interessi.

La convenuta si costituiva tempestivamente eccependo che il motivo di impugnazione dedotto dall’attore non rientrava nelle ipotesi ex lege ammesse dall’art. 808 ter c.p.c. e che  comunque  l’impugnazione  fosse  infondata  in  fatto  e  in  diritto  con  conseguente


richiesta di conferma del lodo arbitrale e condanna del


Pt_1 per lite temeraria.


 

La  causa  veniva,  quindi,  istruita  documentalmente  e  trattenuta  in  decisione  con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

*****

 

Premessa l’incontestata natura irrituale dell’arbitrato oggetto del presente giudizio, deve precisarsi che il lodo arbitrale irrituale è impugnabile avanti al giudice di primo grado competente secondo quanto previsto dallart. 808 ter c.p.c. che elenca i motivi di impugnazione ammissibili.


Si rammenta che, secondo giurisprudenza conforme, il lodo arbitrale irrituale ha natura essenzialmente negoziale essendo volto ad integrare la manifestazione di volontà negoziale con una funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto (Cass. Civ. 25268/2009). Ne consegue che, contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, il lodo può essere invalidato anche per vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale” quali l’errore, la violenza, il solo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso (Cass. Civ. 11159/2024 conforme Cass. Civ. 22374/2006, Cass. Civ. 15665/2019).

Tuttavia, quanto al vizio specifico dell’errore, la giurisprudenza ha inteso precisare che l’errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè,   secondo   il   consolidato    orientamento    giurisprudenziale,    devono    essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono -analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c.- mentre non rileva l’errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti” (Cass. Civ. 15665/2019, Cass. Civ. 25268/2009).

E nello stesso senso, ma ancora più specificatamente Nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando" (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; nè più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante.” (Cass. Civ 7654/2003).


Venendo al caso di specie, parte attrice sostiene che gli arbitri avrebbero rigettato la sua domanda avendo erroneamente ritenuto che tra l’agente attore ed il calciatore esisteva un


contratto  (con  oggetto  il  tesseramento  con  l’


CP_1


),  che  pe non  era  stato


 

prodotto in giudizio, con la conseguenza che non poteva verificarsi se in questo contratto (non prodotto) fosse stato acquisito il consenso del calciatore circa il conflitto di interessi esistente con la società sportiva. Lattore eccepisce che quel contratto in realtà non era mai esistito e che gli arbitri avrebbero potuto evincere il consenso dell’atleta dalla semplice lettura del contratto con la società di calcio (prodotto agli atti); da qui a parere dell’istante deriverebbe il vizio di errore di fatto, riconoscibile ed essenziale, avendo gli arbitri ritenuto esistente un fatto inesistente.

Ebbene, dalla lettura ed analisi del lodo arbitrale non risulta esservi stata tale svista.

 

Dall’esame del provvedimento impugnato si rileva che il collegio arbitrale ha preliminarmente precisato la normativa e giurisprudenza applicabile in tema di conflitto di interessi, rilevando che, secondo la fonte primaria e di rango superiore degli agenti sportivi integrata dal Regolamento del Coni (cfr. doc. C citazione), è vietato espressamente all’agente sportivo, a pena di nullità del contratto tra lagente e l’atleta e/o la società sportiva, farsi portatore di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento dell’atleta e/o di assumere cointeressenze nei diritti economici relativi al trasferimento dell’atleta (combinato disposto degli artt. 17, 18, 21), e ciò in quanto il ruolo dell’agente è quello di perseguire interessi esclusivi e di parte e non di fungere da mediatore. Precisa poi il lodo arbitrale che l’art. 5.4 penultimo comma del Regolamento Agenti Sportivi FIGC (cfr. doc. C citazione) invocato dall’attore, prevede una deroga al generale divieto di conflitti di interessi surrichiamato e che, tuttavia -esplicita il lodo- tale deroga fissa i paletti giuridici ai fini dell’efficacia giuridica(cfr. doc. A pag. 5 ultimo capoverso del lodo).

Tali paletti, secondo il provvedimento impugnato, sono rappresentati dal rilascio di un mandato esplicito da tutte le parti con separati contratti, all’interno dei quali dichiarare espressamente la esistenza di un conflitto”; una volta ricevuto l’incarico, è poi necessario che l’agente “riceva il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione. La finalità del “consenso scritto, richiesto in via preventiva rispetto all’avvio di un negoziato” è quella di “rendere ben evidenti e circoscritti gli ambiti gestori del mandato, affinché l’ipotesi astrattamente configurata del conflitto di interessi non abbia una ricaduta pratica, perché limitata nel perimetro di


azione, ai fini della tutela del contratto e delle parti rappresentate(cfr. doc. A pag. 6 primo capoverso del lodo).

Partendo da queste premesse, il Collegio Arbitrale ha rilevato che, nella fattispecie sottoposta al proprio giudizio, mancava l’evidenza della sottoscrizione -prima dell’avvio


della negoziazione con l


CP_1


di un


CP_2


separato


CP_3


l’attore


 

(agente sportivo) ed il calciatore che contenesse questo consenso esplicito/dichiarazione di conoscenza del conflitto di interessi.


Ebbene, l’inesistenza di tale separato contratto relativo alla negoziazione con l’


CP_1


 

[...]


è  ammessa  dalla  stessa  parte  attrice  la  quale,  finanche,  precisa  che  l’unico


 

contratto firmato con il calciatore era generico ed era stato sottoscritto in epoca precedente, non con riferimento alla società sportiva oggi convenuta, ma a tutte le società sportive.

Per quanto sopra detto, deriva che il lodo non può ritenersi viziato dallerrore di fatto integrato dallaver considerato esistente un contratto inesistente avendo rappresentato la realtà dei fatti - come ammesso dall’attore – che non è mai stato sottoscritto un contratto separato tra calciatore ed attore-agente in cui costui esplicitava di aver ricevuto mandato


dalla


CP_1


proprio per la sua posizione di calciatore.


 

Non può ritenersi rilevante la diversa argomentazione sollevata dall’attore, per cui la dichiarazione ed il consenso sul conflitto di interessi sarebbe integrata dalla sottoscrizione, da parte del calciatore, sia della dichiarazione in calce al contratto con


l’       CP_1


di  aver  preso  visione  del  Contratto  ….  e  autorizza  espressamente


 

l’Agente Sportivo ad espletare l’incarico”, sia della dichiarazione, contenuta nell’executive summery, per cui L’Agente sportivo dichiara di trovarsi in conflitto di interessi avendo ricevuto incarico sia dal Calciatore che dalla Società Sportiva ovvero da Due società sportive(cfr. doc. D fascicolo arbitrato allegato 1).

Tale questione, infatti, integra semmai un error in iuris”, non censurabile in questa sede.

Come sopra ricordato, lerrore di fatto è inteso come erronea presupposizione circa l’esistenza o l’inesistenza di un fatto considerato nella sua dimensione storica, mentre la diversa rilevanza giuridica attribuita a quegli stessi fatti o il diverso apprezzamento delle risultanze negoziali da parte degli arbitri non conforme alle aspettative della parte impugnante, integra gli estremi dell’errore di diritto ivi non ammissibile.

Il lodo impugnato, non è inficiato da un errore di fatto sull’esistenza del contratto agente-calciatore,  ma  semplicemente  il  collegio  arbitrale  ha  ritenuto  essenzialmente


insufficiente il contratto con l’


CP_1


prodotto dall’attore, seppur contenente le


 

suddette dichiarazioni e questo in quanto -partendo da un’interpretazione restrittiva e letterale dell’art. 5.4 del Regolamento FIGC in quanto contenente una deroga al divieto di conflitto di interessi previsto dalla fonte di rango superiore del Regolamento Coni- ha ritenuto  necessario  che  l’agente  dovesse  provare  di  aver  sottoscritto  anche  con  il


calciatore,  e  prima  dellavvio  delle  negoziazioni  con  la


CP_1


,  un  mandato


 

separato e distinto in cui renderlo esplicitamente edotto e consapevole del conflitto di interessi.

Prova questa che lattore stesso ammette di non aver fornito, non avendo mai sottoscritto un contratto in questi termini con il calciatore, avendo lagente ritenuto - erroneamente- sufficiente, ai fini del rispetto dell’art. 5.4 Reg. FIGC, che la clausola


posta  in  calce  al  contratto  ed  all’executive  summery  nel  contratto  con  l’ riguardante il calciatore.

Limpugnazione deve pertanto essere rigettata.


CP_1


 

Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla convenuta la stessa deve essere rigettata non sussistendone i presupposti di legge, neppure paventati dalla parte.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione, in conformità ai criteri di cui allart. 4 del DM 55/2014 applicando i parametri previsti per i procedimenti avanti al Tribunale, in relazione allo scaglione riferito alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 considerate tutte le fasi, con applicazione dei valori minimi in ragione dell’assenza di specifiche questioni di fatto e diritto trattate.

P.Q.M.

 

Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

  • Rigetta la domanda e conferma il lodo arbitrale n. 2 del 2020;
  • Condanna

Parte_1


al pagamento in favore della


Controparte_1


 

delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.

 

Così deciso in Roma, 20 luglio 2024

IL GIUDICE

 

W. VERUSIO

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