TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 12408/2024 DEL 22/07/2024
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in persona della dott.ssa Wanda Verusio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 39786/2021 del R.G.A.C. trattenuta in decisione all’udienza del 19 febbraio 2024 tenutasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
Parte_1
TRA
, come in atti rappresentato e difeso dall’Avv. Omissis;
ATTORE
Controparte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., come in
atti rappresentato e difeso dall’Avv. Omissis ;
CONVENUTO
OGGETTO: impugnazione lodo arbitrale irrituale
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell’udienza del 19 febbraio 2024 fissata ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato
Parte_1
presentava impugnazione ex art.
808 ter c.p.c. avverso il lodo arbitrale n. 2 anno 2020 del Collegio di Garanzia dello Sport
del CONI (Collegio arbitrale composto da Prof.
Persona_1
Prof. Avv. Sebastiano
Bastianon, Avv. Guido Cecinelli) depositato in Roma in data 19 giugno 2020 e pubblicato in data 24 giugno 2020, con cui il collegio rigettava la domanda di pagamento
di euro 20.000,00 oltre iva e interessi formulata dall’odierno attore contro la società
CP_1
a titolo di corrispettivo per il mandato espletato.
A fondamento dell’impugnazione l’attore eccepisce che gli arbitri erano incorsi in un vizio di errore di fatto, essenziale e riconoscibile, che li aveva erroneamente condotti a
rigettare la domanda dell’odierno attore per nullità del contratto tra lo stesso
Pt_1
ed il
convenuto, dovuta all’esistenza di un conflitto di interessi sancito dal Regolamento CONI degli Agenti Sportivi e per carenza di prova documentale utile ad integrare la deroga sul conflitto di interessi prevista dal Regolamento Agenti sportivi della FIGC.
In particolare, parte attrice nell’atto introduttivo eccepisce che gli arbitri sarebbero
incorsi in errore laddove hanno presupposto che tra l’Agente
Pt_1 ed il calciatore
Pt_2
“fosse stato sottoscritto un mandato con il medesimo oggetto, ovvero la conclusione di un
contratto di prestazione sportiva tra l’atleta stesso e la società
CP_1
, quando invece
dalla lettura del mandato tra l’agente e l’atleta si evinceva chiaramente che gli stessi
avevano firmato, in epoca precedente al contratto con la
CP_1
, un generico
incarico di rappresentanza relativo a tutte le società di calcio professionistiche. Pertanto, non era stato prodotto in giudizio un contratto tra l’attore e il calciatore (contenente la clausola di accettazione del conflitto di interessi), avente ad oggetto il tesseramento
specifico con l’
CP_1
, semplicemente perché tale contratto non esisteva.
Precisava l’attore, nel corso del giudizio e a fronte delle contestazioni della convenuta, che, in sede arbitrale, l’ottenimento del consenso (relativo al conflitto di interesse) delle parti interessate all’avvio della trattativa era stato provato attraverso il contratto di mandato e l’allegato executive summery del 26 agosto 2019, che recava la sottoscrizione delle parti anche relativamente al conflitto di interessi.
La convenuta si costituiva tempestivamente eccependo che il motivo di impugnazione dedotto dall’attore non rientrava nelle ipotesi ex lege ammesse dall’art. 808 ter c.p.c. e che comunque l’impugnazione fosse infondata in fatto e in diritto con conseguente
richiesta di conferma del lodo arbitrale e condanna del
Pt_1 per lite temeraria.
La causa veniva, quindi, istruita documentalmente e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
Premessa l’incontestata natura irrituale dell’arbitrato oggetto del presente giudizio, deve precisarsi che il lodo arbitrale irrituale è impugnabile avanti al giudice di primo grado competente secondo quanto previsto dall’art. 808 ter c.p.c. che elenca i motivi di impugnazione ammissibili.
Si rammenta che, secondo giurisprudenza conforme, il lodo arbitrale irrituale ha natura essenzialmente negoziale essendo volto ad integrare la manifestazione di volontà negoziale con una funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto (Cass. Civ. 25268/2009). Ne consegue che, contrariamente a quanto eccepito da parte convenuta, il lodo può essere invalidato anche per “vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale” quali l’errore, la violenza, il solo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso (Cass. Civ. 11159/2024 conforme Cass. Civ. 22374/2006, Cass. Civ. 15665/2019).
Tuttavia, quanto al vizio specifico dell’errore, la giurisprudenza ha inteso precisare che “l’errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono -analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c.- mentre non rileva l’errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti…” (Cass. Civ. 15665/2019, Cass. Civ. 25268/2009).
E nello stesso senso, ma ancora più specificatamente “Nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per "errores in iudicando" (come è invece consentito, dall'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., quanto al lodo rituale), neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; nè più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante.” (Cass. Civ 7654/2003).
Venendo al caso di specie, parte attrice sostiene che gli arbitri avrebbero rigettato la sua domanda avendo erroneamente ritenuto che tra l’agente attore ed il calciatore esisteva un
contratto (con oggetto il tesseramento con l’
CP_1
), che però non era stato
prodotto in giudizio, con la conseguenza che non poteva verificarsi se in questo contratto (non prodotto) fosse stato acquisito il consenso del calciatore circa il conflitto di interessi esistente con la società sportiva. L’attore eccepisce che quel contratto in realtà non era mai esistito e che gli arbitri avrebbero potuto evincere il consenso dell’atleta dalla semplice lettura del contratto con la società di calcio (prodotto agli atti); da qui a parere dell’istante deriverebbe il vizio di errore di fatto, riconoscibile ed essenziale, avendo gli arbitri ritenuto esistente un fatto inesistente.
Ebbene, dalla lettura ed analisi del lodo arbitrale non risulta esservi stata tale svista.
Dall’esame del provvedimento impugnato si rileva che il collegio arbitrale ha preliminarmente precisato la normativa e giurisprudenza applicabile in tema di conflitto di interessi, rilevando che, secondo la fonte primaria e di rango superiore degli agenti sportivi integrata dal Regolamento del Coni (cfr. doc. C citazione), è vietato espressamente all’agente sportivo, a pena di nullità del contratto tra l’agente e l’atleta e/o la società sportiva, farsi portatore di un interesse diretto o indiretto nel trasferimento dell’atleta e/o di assumere cointeressenze nei diritti economici relativi al trasferimento dell’atleta (combinato disposto degli artt. 17, 18, 21), e ciò in quanto il ruolo dell’agente è quello di perseguire interessi esclusivi e di parte e non di fungere da mediatore. Precisa poi il lodo arbitrale che l’art. 5.4 penultimo comma del Regolamento Agenti Sportivi FIGC (cfr. doc. C citazione) invocato dall’attore, prevede una deroga al generale divieto di conflitti di interessi surrichiamato e che, tuttavia -esplicita il lodo- tale deroga “fissa i paletti giuridici ai fini dell’efficacia giuridica” (cfr. doc. A pag. 5 ultimo capoverso del lodo).
Tali paletti, secondo il provvedimento impugnato, sono rappresentati dal rilascio di un “mandato esplicito da tutte le parti con separati contratti”, all’interno dei quali dichiarare espressamente “la esistenza di un conflitto”; una volta ricevuto l’incarico, è poi necessario che l’agente “riceva il consenso scritto di tutte le parti interessate prima dell’avvio di qualunque negoziazione”. La finalità del “consenso scritto, richiesto in via preventiva rispetto all’avvio di un negoziato” è quella di “rendere ben evidenti e circoscritti gli ambiti gestori del mandato, affinché l’ipotesi astrattamente configurata del conflitto di interessi non abbia una ricaduta pratica, perché limitata nel perimetro di
azione, ai fini della tutela del contratto e delle parti rappresentate” (cfr. doc. A pag. 6 primo capoverso del lodo).
Partendo da queste premesse, il Collegio Arbitrale ha rilevato che, nella fattispecie sottoposta al proprio giudizio, mancava l’evidenza della sottoscrizione -prima dell’avvio
della negoziazione con l’
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di un
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separato
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l’attore
(agente sportivo) ed il calciatore che contenesse questo consenso esplicito/dichiarazione di conoscenza del conflitto di interessi.
Ebbene, l’inesistenza di tale separato contratto relativo alla negoziazione con l’
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[...]
è ammessa dalla stessa parte attrice la quale, finanche, precisa che l’unico
contratto firmato con il calciatore era generico ed era stato sottoscritto in epoca precedente, non con riferimento alla società sportiva oggi convenuta, ma a tutte le società sportive.
Per quanto sopra detto, deriva che il lodo non può ritenersi viziato dall’errore di fatto integrato dall’aver considerato esistente un contratto inesistente avendo rappresentato la realtà dei fatti - come ammesso dall’attore – che non è mai stato sottoscritto un contratto separato tra calciatore ed attore-agente in cui costui esplicitava di aver ricevuto mandato
dalla
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proprio per la sua posizione di calciatore.
Non può ritenersi rilevante la diversa argomentazione sollevata dall’attore, per cui la dichiarazione ed il consenso sul conflitto di interessi sarebbe integrata dalla sottoscrizione, da parte del calciatore, sia della dichiarazione in calce al contratto con
l’ CP_1
“di aver preso visione del Contratto …. e autorizza espressamente
l’Agente Sportivo ad espletare l’incarico”, sia della dichiarazione, contenuta nell’executive summery, per cui “L’Agente sportivo dichiara di trovarsi in conflitto di interessi avendo ricevuto incarico sia dal Calciatore che dalla Società Sportiva ovvero da Due società sportive” (cfr. doc. D fascicolo arbitrato allegato 1).
Tale questione, infatti, integra semmai un “error in iuris”, non censurabile in questa sede.
Come sopra ricordato, l’errore di fatto è inteso come erronea presupposizione circa l’esistenza o l’inesistenza di un fatto considerato nella sua dimensione storica, mentre la diversa rilevanza giuridica attribuita a quegli stessi fatti o il diverso apprezzamento delle risultanze negoziali da parte degli arbitri non conforme alle aspettative della parte impugnante, integra gli estremi dell’errore di diritto ivi non ammissibile.
Il lodo impugnato, non è inficiato da un errore di fatto sull’esistenza del contratto agente-calciatore, ma semplicemente il collegio arbitrale ha ritenuto essenzialmente
insufficiente il contratto con l’
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prodotto dall’attore, seppur contenente le
suddette dichiarazioni e questo in quanto -partendo da un’interpretazione restrittiva e letterale dell’art. 5.4 del Regolamento FIGC in quanto contenente una deroga al divieto di conflitto di interessi previsto dalla fonte di rango superiore del Regolamento Coni- ha ritenuto necessario che l’agente dovesse provare di aver sottoscritto anche con il
calciatore, e prima dell’avvio delle negoziazioni con la
CP_1
, un mandato
separato e distinto in cui renderlo esplicitamente edotto e consapevole del conflitto di interessi.
Prova questa che l’attore stesso ammette di non aver fornito, non avendo mai sottoscritto un contratto in questi termini con il calciatore, avendo l’agente ritenuto - erroneamente- sufficiente, ai fini del rispetto dell’art. 5.4 Reg. FIGC, che la clausola
posta in calce al contratto ed all’executive summery nel contratto con l’ riguardante il calciatore.
L’impugnazione deve pertanto essere rigettata.
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Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria avanzata dalla convenuta la stessa deve essere rigettata non sussistendone i presupposti di legge, neppure paventati dalla parte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione, in conformità ai criteri di cui all’art. 4 del DM 55/2014 applicando i parametri previsti per i procedimenti avanti al Tribunale, in relazione allo scaglione riferito alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 considerate tutte le fasi, con applicazione dei valori minimi in ragione dell’assenza di specifiche questioni di fatto e diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- Rigetta la domanda e conferma il lodo arbitrale n. 2 del 2020;
- Condanna
Parte_1
al pagamento in favore della
Controparte_1
delle spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Roma, 20 luglio 2024
IL GIUDICE
W. VERUSIO