TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 12715/2023 DEL 06/09/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona del dott. Paolo Goggi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 30661 Ruolo Generale dell’anno 2018, presa in carico da questo giudice solo in data 16.02.2021 e trattenuta in decisione all’udienza cartolare del 28.02.2023, vertente
Parte_1
T R A
, rappresentato e difeso, giusta delega in calce all’atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall’Avv. Omissis , ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in S. Egidio del Monte Albino (SA), via SS. Martiri n.13
opponente
Controparte_1
E
, in persona del Commissario
Straordinario e legale rappresentante pro tempore, dott.
Controparte_2
rappresentata e
difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall’Avv. Omissis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, Via G. Montanelli n. 11
opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 4619/2018
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta per l’udienza di precisazione delle conclusioni del 28.02.2023, il procuratore di parte opposta precisava le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta e precisamente: “Voglia il
Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via principale: 1) rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo
n. 4619/2018 (r.g. 4556/2018) e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o
comunque condannare il sig.
Parte_1
al pagamento in favore della
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dell’importo di Euro 15.000,00 oltre interessi dal dovuto sino al saldo o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato
Parte_1
conveniva in giudizio la
CP_1
esponendo che con ricorso monitorio la
stessa aveva ottenuto l'emissione dell’ingiunzione di pagamento per la somma di € 15.000,00 oltre interessi come da domanda, le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 730,00 per compenso ed € 145,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e rimborso spese generali, quale importo dovuto per il mancato pagamento delle ammende derivanti dalle sanzioni comminate dal Tribunale Federala Nazionale, rispettivamente di € 5.000,00 (Comunicato Ufficiale n. 42/TFN del 27 marzo 2015) e di € 10.000,00 (Comunicato Ufficiale
- 11/TFN del 23 luglio 2015).
L’opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto deducendo la insanabile nullità dei provvedimenti emessi per mancata comunicazione all’opponente dell'avvio dei precedenti disciplinari nei suoi confronti, conclusisi poi con la condanna alle ammende di cui si chiedeva il pagamento con l'ingiunzione, con conseguente lesione del diritto di difesa, non potendosi ritersi sanata dalla pubblicazione dei provvedimenti sui Comunicati Ufficiali della
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poiché inidonea a supplire alla mancanza dell’atto di avvio del procedimento.
Sulla scorta di quanto sopra evidenziato, l’opponente rassegnava le proprie conclusioni
come precisate nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: “l) Voglia l'On.le Tribunale di Roma, dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della sanzione e dei procedimenti disciplinari di cui ai Comunicati Ufficiali n.42/T.F.N. de127.03.2015 e n. 11/T.F.N. del 23.07.2015, per inesistenza e/o nullità del procedimento notificatorio; 2) Voglia conseguentemente accertare e dichiarare non dovuta la complessiva somma di € 15.000,00 prevista come ammenda, nei provvedimenti sopra richiamati; 3)Per l'effetto, in accoglimento
della predetta opposizione, Voglia revocare il D.l. opposto, in quanto emesso in mancanza dei presupposti di cui agli artt,633 e ss c.p.c., con ogni conseguenza in ordine alle spese ad ai compensi della presente fase da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Con salvezza di ogni altro diritto”.
Si costituiva in giudizio la
CP_1
contestando quanto ex adverso dedotto, precisando
che l’autorità giudiziaria ordinaria non poteva entrare nel merito della decisione che aveva portato alla sanzione, né incidere sulla stessa, in quanto le decisioni degli organi di giustizia sportiva, in virtù del combinato disposto dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 3, comma 1 della legge 280/2003, rientravano nella materia disciplinare, la cui giurisdizione era riservata
all’ordinamento sportivo e, inoltre, il
Pt_1
aveva regolarmente ricevuto tutte le notifiche
relative ai procedimenti in questione inclusa la decisione che, pertanto, era passata in giudicato non avendo l’opponente proposto ricorso alla Corte Federale d’Appello e in particolare:
-
- il procedimento di cui alla decisione pubblicata sul C.U. 42/TFN aveva preso avvio con il deferimento effettuato dal Procuratore Federale in data 12.01.2015 che era stato
regolarmente notificato tramite PEC ai legali del
Pt_1
Avv.ti Adriano Bellacosa e Sabato
Moscariello, ai quali lo stesso aveva conferito, nel corso delle indagini, il mandato di rappresentarli, come da procura del 28.11.2014, allegata all’atto di deferimento;
-
- il Tribunale Federale Nazionale, a seguito del predetto deferimento, fissava la discussione del procedimento per il giorno 12.02.2015 e tale provvedimento veniva
regolarmente notificato ai suddetti difensori del 06.02.2015 memoria difensiva;
Pt_1
, i quali depositavano in data
-
- la decisione del Tribunale Federale Nazionale, pubblicata nel C.U. 42/TFN del 27.03.2015 veniva, pertanto, regolarmente notificata ai procuratori costituiti;
- per quanto concerne la decisione di cui al C.U. 11/TFN del 23.07.2015, l’atto di
deferimento era stato notificato al
Pt_1
in data 25.06.2015 tramite PEC inviata alla
[...]
Controparte_3
società per la quale lo stesso era tesserato, nonché tramite raccomandata
A/R all’indirizzo di residenza dell’opponente;
-
- sempre tramite raccomandata A/R nonché tramite PEC presso la
Controparte_4
[...]
venivano effettuate le notifiche della fissazione dell’udienza di discussione per il
25.07.2015 e di decisione, pubblicata sul C.U. 11/TFN del 23.07.2015.
Parte opposta, pertanto, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concludeva come da comparsa di costituzione.
Con ordinanza del 08.11.2018 l’allora Giudice Istruttore “Rilevato che l’opposizione non risulta fondata su idonea prova scritta, tenuto anche conto delle ragioni sulle quali è fondata la domanda di pagamento e della documentazione allegata a sostegno della relativa richiesta, e che non appare di pronta soluzione;” autorizzava l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto concedendo alle parti i termini di cui al 183, 6° comma, c.p.c.
La causa, istruita attraverso acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, era quindi trattenuta in decisione all’udienza cartolare di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L’opposizione proposta da accoglimento.
Parte_1
è infondata e non può trovare
Nella presente sede, la FIGC ha chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo opposto, al fine di ottenere il pagamento di una sanzione pecuniaria, irrogata al dirigente sportivo
Parte_1
La CP_1
per aver posto in essere illeciti disciplinari.
ha precisato che, non essendo stati esperiti i rimedi previsti dall’ordinamento
di giustizia sportiva, le sanzioni sono divenute definitive.
L’opponente ha contestato, nel merito, esclusivamente che non gli sono mai stati notificati gli atti introduttivi del giudizio svoltosi in sede disciplinare.
Orbene, giova premettere che la
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è un’associazione riconosciuta con personalità
giuridica di diritto privato federata al
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cfr. l’art. 1 del relativo Statuto).
Lo Statuto della FIGC trova applicazione anche nel caso in esame, atteso che –ai sensi
dell’art. 36 delle Norme Organizzative Interne della all’osservanza delle norme statutarie della FIGC.
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- i tesserati sono tenuti
In particolare, l’art. 30 dello Statuto della FIGC stabilisce che tutti i soggetti indicati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto. Poi prevede, al secondo comma, che i predetti soggetti
accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla
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, dalla
Org_2 , dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili
allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la CP_1 , per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale
secondo quanto previsto dallo statuto del
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sono devolute su istanza della parte
interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il
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Lo statuto della Federazione opposta contiene, dunque, una clausola, in base alla quale, tra l’altro, le controversie di carattere disciplinare sono devolute alla cognizione degli organi giustizia sportiva, interni alla Federazione.
Al fine di razionalizzare i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico dello Stato, nel 2003 è stato emanato il DL. n. 220, convertito con modificazioni nella legge n. 280/03. In particolare, l’art. 2 detta disposizioni in ordine all’autonomia dell’ordinamento sportivo, stabilendo che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Ciò premesso, nel caso in esame, la controversia trae origine da comportamenti posti in essere dall’odierno opponente, rilevanti sul piano disciplinare sportivo.
Ne consegue che –in virtù dell’art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03- per l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive vige il sistema del c.d. "vincolo sportivo", ciò in virtù della cd. clausola del vincolo di giustizia, prevista
dall’art. 30 dello Statuto della
CP_1 .
Tale clausola, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha natura di clausola compromissoria di arbitrato irrituale, in base alla quale il potere di irrogare ed applicare le sanzioni disciplinari è attribuito –in forza di un atto negoziale di natura privatistica- dalle stesse parti a degli arbitri irrituali, che nel caso di specie sono costituiti dagli organi della giustizia sportiva.
Così riqualificata la questione (non di giurisdizione ma afferente al merito), devesi altresì osservare che –in base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dal citato art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03- rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti alla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive, e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dall’ordinamento sportivo.
Nel caso concreto, invece, la questione non attiene prettamente alla irrogazione ed alla applicazione della sanzione disciplinare, bensì alla fase della sua esecuzione. Infatti, è pacifico che la fase dinanzi agli organi della giustizia sportiva si sia già esaurita, atteso che le sanzioni disciplinari oggetto del presente giudizio sono state già irrogate e sono stati esperiti i vari mezzi di impugnazione di natura negoziale, previsti dallo Statuto, essendo divenute definitive.
Ciò che residua è un credito di natura pecuniaria della Federazione, relativo alla sanzione pecuniaria che è stata irrogata in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva. Infatti, gli organi della giustizia sportiva possono irrogare sia sanzioni che esplicano i loro effetti esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo (ad esempio, nel caso in esame è stata irrogata la sanzione della inibizione), sia sanzioni che esulano dall’ordinamento sportivo ed incidono su posizioni giuridiche soggettive generalmente tutelate dall’ordinamento statale (ad esempio, nel caso in esame è stata altresì irrogata la sanzione pecuniaria dell’ammenda).
Orbene, mentre nel primo caso l’esecuzione della sanzione potrà ben trovare esplicazione e coattiva esecuzione (in caso di mancata spontanea osservanza) all’interno del medesimo ordinamento sportivo, nell’ambito del quale produce ed esaurisce tutti i suoi effetti, altrettanto non può sostenersi per le sanzioni del secondo tipo. Infatti, l’ordinamento sportivo non possiede gli strumenti per ottenere l’esecuzione coattiva di un credito di natura pecuniaria: strumenti, del resto, che sono riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria. Non a caso, il citato art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03 limita la cognizione degli organi della giustizia sportiva alle sole questioni relative la irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola invece alla esecuzione della stessa.
Tale impostazione non appare contraddetta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03. In particolare, la questione era stata sollevata dal giudice amministrativo, dubitando della legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui riservava al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, anche quando i relativi effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su interessi legittimi e diritti soggettivi, tutelati dall’ordinamento statale. Il caso concreto sottoposto alla Corte Costituzionale era diverso da quello oggetto del presente giudizio, in quanto si controverteva in ordine al risarcimento del danno derivante dalla illegittima irrogazione della sanzione disciplinare della inibizione allo svolgimento di attività federale.
Ciò nonostante, la Corte –con la suddetta pronuncia- ha sancito importanti principi dando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, da tener presente anche nel caso in esame. In particolare, nel ribadire l’autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale (autonomia peraltro favorita dal legislatore), la Corte ha evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione possono esaurire i loro effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo, oppure manifestare effetti anche nell’ambito dell’ordinamento statale. Orbene, con riferimento al primo gruppo di ipotesi, la Corte afferma che queste sono collocate in un’area di non rilevanza per l’ordinamento statale e di conseguente assenza di tutela da parte di quest’ultimo ordinamento. Tuttavia, la Corte afferma altresì che ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del DL 220/03 consegue che, qualora il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal
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bbia incidenza su situazioni
giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, non possa escludersi la possibilità di agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali statali.
Ne consegue che, non controvertendosi nella presente sede in ordine alla fase della irrogazione ed applicazione della sanzione (perché questa è già stata irrogata ed applicata dagli organi di giustizia sportiva, con decisione divenuta definitiva), ma controvertendosi in ordine alle conseguenze che tale sanzione esplica su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale ed afferenti a rapporti patrimoniali, non appare sussistente la competenza degli organi suddetti.
Deve poi ritenersi infondato il motivo di opposizione con il quale il
Pt_1
lamenta
che non gli sarebbero mai stati notificati gli atti introduttivi del giudizio svoltosi in sede disciplinare.
Ed invero, in allegato alla comparsa di costituzione del presente giudizio di opposizione, la parte opposta ha depositato i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinari in questione e quelli di deferimento introduttivi del relativo procedimento, regolarmente notificati a mezzo PEC secondo le previsioni dell’art. 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva (cfr. all. 1, 2, 6 e 7 fasc. opposta), con conseguente applicazione del costante orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte secondo il quale - “l’opposizione al decreto ingiuntivo non è un’impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell’attore (creditore istante), rigettando conseguentemente l’opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione” (Cass. Sent. N. 2573 del 22.2.02, conforme sent. N. 5844 del 16.3.06).
Appare, quindi, irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine alla asserita mancanza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Giova peraltro osservare che la questione introdotta dall’opponente, in quanto afferente a fatti prodromici al giudizio disciplinare, non rileva in sede di giudizio ordinario, in quanto devesi ricordare che -alla luce di quanto già esposto- la cognizione del giudice ordinario nell’ambito della controversia in esame è limitata alla fase della esecuzione della sanzione disciplinare, non potendosi per contro sindacare il contenuto del potere disciplinare, esercitato dagli organi della giustizia sportiva. È rimesso al giudice ordinario, quindi, il solo
accertamento della sussistenza del credito vantato dalla modificativi od estintivi della pretesa creditoria.
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e della insussistenza di fatti
Ciò premesso, nel caso in esame, è pacifico che le sanzioni disciplinari in questione siano state irrogate in via definita, non essendo stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento sportivo, e che non siano intervenuti fatti modificativi o estintivi. Del resto, nessuna contestazione risulta sollevata dall’opponente con riferimento alla misura della sanzione irrogata.
L’unica contestazione dell’opponente attiene ai presupposti procedimentali di irrogazione delle sanzioni disciplinari: aspetti in relazione ai quali, però, sussiste la competenza degli organi della giustizia sportiva.
Di conseguenza, alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l’opposizione proposta
dal
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va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto ed
accertamento della sua definitiva esecutività.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA l’opposizione proposta da
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e, per l’effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 4619/2018 emesso da questo Tribunale nel procedimento n. 4556/18 R.G., con conseguente accertamento della sua definitiva esecutività;
2) CONDANNA
Parte_1
alla rifusione, in favore della
CP_1
delle
spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori come per legge.
Così deciso, in Roma, il 6.9.2023
Il Giudice Dott. Paolo Goggi