TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 13548/2023 DEL 26/09/2023
Tribunale Ordinario di Roma Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente
sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34339 del ruolo contenzioso generale dell’anno
2020, e vertente
Parte_1
tra
, elettivamente domiciliato in Novera Inferiore, Via G. Citarella n. 5,
presso lo studio dell’avv. Omissis , che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all’avv. Omissis giusta procura allegata all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Controparte_1
- Attore E
in persona del l.r.p.t. ed elettivamente
domiciliata in Roma, Via Giuseppe Montanelli n.11 presso lo studio dell’avv. Omissis che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
- Convenuta
Conclusioni delle parti
Per l’attore: “Voglia l’On.le Tribunale adito, contrari reiectis:
- in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire per nullità della procura conferita dalla CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Dott.
Controparte_2
, all’Avv omissis , con ogni conseguente declaratoria in ordine
alla revoca del decreto ingiuntivo opposto n.5829/2020 del 1° aprile 2020;
- in via preliminare, in rito accertare e dichiarare l’incompetenza per territorio del Tribunale di
Roma in favore del Tribunale di Nocera Inferiore per violazione delle norme in materia di foro
del consumatore e di conseguenza revocare e comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.5829/2020 del Tribunale di Roma;
- nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l’avvenuta prescrizione del presunto
diritto di credito della CP_1
portato nel Comunicato Ufficiale n.17/TFN del 20 agosto 2015 e
pertanto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n.5829 del 1° aprile 2020;
- nel merito,in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n.5829/2020 del 1° aprile 2020 o comunque dichiararlo privo di efficacia giuridica nei confronti dell’odierno opponente, in quanto adottato anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 634 c.p.c., perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
- in via istruttoria, con riserva di istruire ulteriormente la causa nei termini di cui all’art. 183 VI
comma c.p.c., si depositano i documenti da 1 a 14 come da indice.”
Per il convenuto: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via principale: rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 5829/2020 (r.g. 15285/2020) e, per l’effetto, confermare il decreto
ingiuntivo opposto e/o comunque condannare il sig.
Controparte_3
al pagamento in favore
della
CP_1
dell’importo di Euro 60.000,00, oltre interessi dal dovuto sino al saldo o della
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. “
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 05/03/2020 la
Controparte_1
(di seguito,
per brevità, CP_1 ) chiedeva ed otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di
Parte_1
per l’importo di € 60.000,00, da quest’ultimo dovuti in esecuzione di un
provvedimento disciplinare divenuto definitivo a seguito della pronuncia resa dalla Corte
Federale d’Appello in data 24/09/2015.
Avverso detto decreto proponeva opposizione il
Parte_1
eccependo:
-
il difetto di legittimazione ad agire della CP_1 per nullità della procura sottoscritta dal presidente federale;
- l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo competente in via esclusiva
il Tribunale di Nocera Inferiore, quale foro del consumatore;
-
- la nullità delle clausole vessatorie in applicazione delle quali sarebbe stata irrogata la sanzione disciplinare oggetto di causa;
-
- la prescrizione del credito;
- l’illegittimità della sanzione irrogata, suscettibile di essere valutata dal giudice ordinario, non essendo quest’ultimo vincolato dal giudicato formatosi in seno alla giustizia sportiva;
- l’insussistenza di prova scritta a fondamento della domanda monitoria;
- l’intrinseca illegittimità del provvedimento sanzionatorio e della sentenza di conferma dello stesso, in quanto rese in violazione dei principi di terzietà ed indipendenza dei Giudici sportivi, nonché viziate dalla violazione di norme federali, dalla lesione del diritto di difesa e dalla non proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito.
Si costituiva la CP_1
contestando la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali, preliminari e di
merito di parte opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della sola documentazione prodotta dalle
parti, le quali precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 06/03/2023.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
Va in primo luogo rigettata l’eccezione di nullità della procura rilasciata dal presidente della
CP_1
in quanto, a detta dell’opponente, sfornito del potere di rappresentanza sostanziale e
processuale. Sul punto appare dirimente il fatto che lo statuto federale attribuisce a detto
organo il potere di rappresentare la legale (cfr. doc. 2 art. 24 dello statuto).
CP_1
nella sua unità assumendone la rappresentanza
Altrettanto infondata è l’eccezione pregiudiziale di rito tesa ad eccepire l’incompetenza del Tribunale di Roma in ragione dell’asserita riconducibilità del rapporto oggetto di causa nel novero di quelli instaurati tra consumatore e professionista ai sensi del diritto comunitario. Ad opinione della parte opponente dovrebbe affermarsi la competenza esclusiva del Tribunale di Nocera Inferiore, quale Ufficio giudiziario nel cui circondario è residente l’opponente, quale foro esclusivo previsto dal Codice del consumo. L’operatività di tale
disciplina normativa deriverebbe, stando alle allegazioni del
Parte_1
, dal fatto che
quest’ultimo avrebbe svolto attività agonistica a livello dilettantistico e, pertanto, si sarebbe
relazionato con la
CP_1
in veste di consumatore, detenendo quest’ultima il monopolio del
gioco del calcio in Italia. Inoltre, non sussisterebbe un rapporto diretto di affiliazione tra la
CP_1 ed i singoli tesserati, quanto piuttosto tra la prima e le sole società sportive.
L’eccezione non può essere accolta non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi per ritenere la riconducibilità del rapporto oggetto di causa tra quelli disciplinati dalla normativa eurounitaria posta a tutela del consumatore.
A tal riguardo, giova rilevare che il rapporto intercorrente tra tesserati della
CP_1
(professionisti o dilettanti che siano) e detta federazione, lungi dal costituire un rapporto sinallagmatico tra professionista e consumatore, è più propriamente riconducibile nell’alveo dei rapporti associativi.
In particolare, risulta per tabulas che la sottoposizione del singolo giocatore alla disciplina posta dallo statuto e dai regolamenti della CP_1 deriva dalla sottoscrizione, da parte del primo, di un modulo di tesseramento (cfr. doc. 7 di parte attrice).
A ben vedere, il tesseramento implica l’instaurazione di un rapporto tra
CP_1
e singolo
tesserato che esula dall’ambito di operatività del codice del consumo, producendo i propri effetti nella dimensione associativa e, in particolare, abilitando lo sportivo, unitamente ad altri atleti (professionisti e non) e a società sportive, a contribuire personalmente e direttamente alla vita della federazione, esercitando in tale ambito i diritti riconosciutigli dalla dallo statuto e dai regolamenti interni, nonché assumendo, al contempo, l’obbligo di rispettare le prescrizioni ivi stabilite.
In particolare, se è vero che ai sensi dell’art. 1 è previsto che la CP_1
è l’associazione delle
società e delle associazioni sportive (e non dei singoli tesserati), è altrettanto vero che il tesseramento del singolo atleta determina, oltre all’abilitazione a prendere parte alle competizioni sportive che vedono coinvolte le società affiliate alla CP_1 , anche l’assunzione di diritti soggettivi strumentali alla partecipazione attiva del singolo atleta alla vita della Federazione.
In tal senso si vedano:
l’art. 11 dello statuto federale, a norma del quale “Sono eleggibili quali atleti nell’Assemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella CP_1 per almeno due anni nell’ultimo decennio” (comma 3) “hanno diritto di voto tutti gli atleti in attività tesserati nella CP_1 che abbiano compiuto la maggiore età al momento del voto”;
- l’art. 20 dello statuto federale, a norma del quale è previsto che “L’Assemblea della FIGC si compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, […] I Delegati atleti e tecnici sono eletti, per un quadriennio, dagli
atleti e tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche”;
- l’art. 26 co.1 dello statuto federale, a norma del quale è previsto in tema di
composizione del Consiglio federale che “fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore ad uno”;
- l’art. 29 dello statuto federale, a norma del quale “possono essere eletti o nominati alle
cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età”;
- l’art. 35 dello statuto federale, a norma del quale “Possono essere nominati Giudici
sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale a livello territoriale, coloro che siano: […] b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la CP_1 per almeno tre anni”;
In altri termini, anche a voler ammettere la riconducibilità della CP_1 nel novero dei soggetti giuridici definiti come “professionisti” dall’art. 3 del Codice del consumo, ritiene il Tribunale che il tesseramento dell’atleta, quand’anche non professionista, non sia in ogni caso funzionale ad instaurare un rapporto sinallagmatico tra quest’ultimo e la CP_1 , in esecuzione del quale la federazione è chiamata a svolgere un’attività professionale a beneficio del primo, in veste di consumatore, a fronte del pagamento di un prezzo, quanto piuttosto ad abilitare la persona fisica a partecipare attivamente alla vita della Federazione.
Non ricorrono dunque i presupposti per l’operatività della tutela prevista dagli artt. 33 del
Codice del consumo.
Per le medesime ragioni va rigettata l’eccezione di nullità delle clausole statutarie disciplinanti l’attività degli organi di giustizia sportiva, ritenute vessatorie ai sensi del diritto eurounitario introdotto dal Codice del consumo.
Venendo al merito dell’opposizione, la stessa va rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale, in quanto fondata sull’errato presupposto della riconducibilità del rapporto oggetto di causa tra quelli tutelati dal Codice del consumo.
Altrettanto infondata è l’eccezione di prescrizione del credito azionato dall’opposta.
È bene premettere che trattasi di eccezione suscettibile di essere decisa nel merito dal giudice ordinario, in quanto non afferente al merito della condotta, quanto piuttosto al non tempestivo esercizio del diritto di credito scaturente dall’emissione e dal successivo consolidamento del provvedimento con il quale la sanzione è stata irrogata.
A tal riguardo, pare opportuno riportare per estratto il testo dell’art. 40 del codice di giustizia
sportiva, il quale prevede che “I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”.
Sulla scorta di tale dettato normativo, la parte opponente ha eccepito che la sanzione
disciplinare inflitta al
Parte_1
, in quanto divenuta definitiva con la pubblicazione della
sentenza della Corte federale d’appello del 24/09/2015, avrebbe dato luogo ad un credito suscettibile di essere azionato, in assenza di atti interruttivi, non oltre la fine della stagione calcistica 2015/2016, conclusasi in data 30/06/2016.
Pertanto, risalendo il primo atto interruttivo di controparte al 14/07/2017 (trattasi nel caso
di specie di una lettera di messa in mora), si imporrebbe la dichiarazione di prescrizione del credito azionato dalla CP_1 .
La tesi di parte opponente non può essere condivisa, in quanto tesa a far valere un termine di prescrizione breve che, per le ragioni di seguito esposte, non può ritenersi riferibile al credito scaturente da sanzioni disciplinari.
In primo luogo, la tesi di parte opponente è sconfessata dal tenore letterale della norma statuaria che, nel derogare al principio generale della durata decennale del termine di prescrizione, fa esclusivamente riferimento ai “diritti di natura economica”, per tali dovendosi intendere proprio quei diritti a carattere patrimoniale che fisiologicamente sorgono nel corso del rapporto associativo.
In secondo luogo, l’impossibilità di estendere l’operatività di tale disposizione statutaria anche ai crediti derivanti dall’applicazione di sanzioni economiche può indirettamente essere ricavata da un più accurato esame dell’art. 40, a norma del quale è previsto che l’illecito sportivo si prescrive al termine dell’ottava stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarlo. Al contempo, a norma del comma secondo è previsto che “l'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione. I termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà”.
Inoltre, all’art. 19 è previsto che “le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente anche sa contro di esse è presentato ricorso”.
Pertanto, ove si intendesse estendere l’ambito di operatività dell’art. 40 co.3 del codice di giustizia sportiva ai diritti scaturenti dall’irrogazione delle sanzioni dovrebbe ipotizzarsi che, a fronte di un termine per il definitivo accertamento dell’illecito sportivo di oltre otto anni, in astratto suscettibile di essere prorogato della metà, graverebbe sull’associazione l’onere di attivarsi per il recupero del credito entro un anno dall’irrogazione della sanzione, anche in pendenza del giudizio teso ad accertarne l’illegittimità.
Né può ipotizzarsi un’interpretazione coordinata delle norme – implicitamente prospettata
dall’opponente – secondo il quale il termine breve di prescrizione ex art. 40 co. 3 del Codice di giustizia sportiva, in tema di sanzioni pecuniarie, decorrerebbe soltanto a partire dal momento in cui il provvedimento sanzionatorio diverrebbe definitivo per rigetto del ricorso ad opera della Corte federale d’appello.
Trattasi di integrazione ermeneutica che va ben oltre il dato letterale della norma – la quale
individua come dies a quo la stagione sportiva nel corso della quale il credito è maturato (e non divenuto definitivo) – peraltro in aperta violazione del principio di carattere generale secondo il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 c.c.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che, come correttamente rilevato dalla parte opposta, l’art. 40 co.3 del Codice di giustizia sportiva si riferisce ai diritti di natura economica che, nelle liti tra tesserati e società o tra società e società, necessitano di accertamento giudiziario e “non alle sanzioni pecuniarie che, una volta definite e comminate a seguito del procedimento disciplinare, non prevedono una fase di accertamento ma soltanto di riscossione e, pertanto, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale”.
Le considerazioni che precedono non si pongono in contrasto con il precedente di merito citato dalla parte opponente (Trib. Roma sent. n. 22382/2017) atteso che in quella sede il Tribunale si era limitato ad affermare l’irrilevanza, nella fattispecie oggetto di giudizio, della dubbia applicabilità dell’art. 40 co.3 in tema di prescrizione del credito da sanzioni
disciplinari, atteso che in quel caso la CP_1
rispettoso anche di detto termine stringente.
aveva comunque compiuto un atto interruttivo
Non meritano accoglimento le ulteriori contestazioni sollevate dall’opponente, tutte finalizzate a contestare la legittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione di norme procedurali o sostanziali.
La presente controversia trae origine da comportamenti posti in essere dall’odierno opponente e rilevanti sul piano disciplinare sportivo.
Ne consegue che –in virtù dell’art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03- per l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive vige il sistema del c.d. "vincolo sportivo", fondato sulla cd. clausola del vincolo di giustizia prevista dall’art. 30 dello Statuto della FIGC.
Tale clausola, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha natura di clausola compromissoria di arbitrato irrituale, in base alla quale il potere di irrogare ed applicare le sanzioni disciplinari è attribuito –in forza di un atto negoziale di natura privatistica- dalle stesse parti a degli arbitri irrituali, che nel caso di specie sono costituiti dagli organi della giustizia sportiva.
Così riqualificata la questione (non di giurisdizione ma afferente al merito), devesi altresì osservare che –in base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dal citato art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03- rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti alla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive, e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dall’ordinamento sportivo.
Nel caso concreto, invece, la questione non attiene prettamente alla irrogazione ed alla applicazione della sanzione disciplinare, bensì alla fase della sua esecuzione. Infatti, è pacifico che la fase dinanzi agli organi della giustizia sportiva si sia già esaurita, atteso che le sanzioni disciplinari oggetto del presente giudizio (consistenti in sanzioni pecuniarie) sono state già irrogate e sono stati esperiti i vari mezzi di impugnazione di natura negoziale, previsti dallo Statuto, essendo divenute definitive.
Ciò che residua è un credito di natura pecuniaria della Federazione, relativo alla sanzione pecuniaria che è stata irrogata in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva. Infatti, gli organi della giustizia sportiva possono irrogare sia sanzioni che esplicano i loro effetti esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo, sia sanzioni che esulano dall’ordinamento sportivo ed incidono su posizioni giuridiche soggettive generalmente tutelate dall’ordinamento statale.
Orbene, mentre nel primo caso l’esecuzione della sanzione potrà ben trovare esplicazione e coattiva esecuzione (in caso di mancata spontanea osservanza) all’interno del medesimo ordinamento sportivo, nell’ambito del quale produce ed esaurisce tutti i suoi effetti, altrettanto non può sostenersi per le sanzioni del secondo tipo. Infatti, l’ordinamento sportivo non possiede gli strumenti per ottenere l’esecuzione coattiva di un credito di natura pecuniaria in quanto riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria. Non a caso, il citato art. 2 ,
comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03 limita la cognizione degli organi della giustizia sportiva alle sole questioni relative la irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola invece alla esecuzione della stessa.
Tale impostazione non appare contraddetta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03. In particolare, la questione era stata sollevata dal giudice amministrativo, dubitando della legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui riservava al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, anche quando i relativi effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su interessi legittimi e diritti soggettivi, tutelati dall’ordinamento statale.
La Corte –con la suddetta pronuncia- ha sancito importanti principi dando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, da tener presente anche nel caso in esame. In particolare, nel ribadire l’autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale (autonomia peraltro favorita dal legislatore), la Corte ha evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione possono esaurire i loro effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo, oppure manifestare effetti anche nell’ambito dell’ordinamento statale. Orbene, con riferimento al primo gruppo di ipotesi, la Corte afferma che queste sono collocate in un’area di non rilevanza per l’ordinamento statale e di conseguente assenza di tutela da parte di quest’ultimo ordinamento. Tuttavia, la Corte afferma altresì che ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del DL 220/03 consegue che, qualora il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal
Org_1 abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, non possa escludersi la possibilità di agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali statali.
Ne consegue che, non controvertendosi nella presente sede in ordine alla fase della irrogazione ed applicazione della sanzione (perché questa è già stata irrogata ed applicata dagli organi di giustizia sportiva, con decisione divenuta definitiva), ma controvertendosi in ordine alle conseguenze che tale sanzione esplica su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale ed afferenti a rapporti patrimoniali, non appare sussistente la competenza degli organi suddetti.
Deve dunque rigettarsi il motivo di opposizione teso a far valere l’asserita irrilevanza per l’ordinamento statale di un provvedimento sanzionatorio che, erroneamente, l’opponente ritiene essere produttivo di effetti esclusivamente all’interno dell’ordinamento sportivo.
Ciò detto, rileva il Tribunale che anche gli ulteriori motivi di opposizione formulati dal
Parte_1
– violazione dei principi di terzietà ed indipendenza dei giudici sportivi, violazione
di norme federali ed abuso del diritto, violazione del principio del giusto processo, violazione del principio di proporzionalità della sanzione, violazione della normativa antitrust – in quanto afferenti a fatti prodromici o interni al giudizio disciplinare, non rilevano in sede di giudizio ordinario, dovendosi ricordare che -alla luce di quanto già esposto- la cognizione del giudice ordinario nell’ambito della controversia in esame è limitata alla fase della esecuzione della sanzione disciplinare, non potendosi per contro sindacare il contenuto del potere disciplinare, esercitato dagli organi della giustizia sportiva. È rimesso al giudice ordinario,
quindi, il solo accertamento della sussistenza del credito vantato dalla insussistenza di fatti modificativi od estintivi della pretesa creditoria.
CP_1
e della
Ciò premesso, nel caso in esame, è pacifico che le sanzioni disciplinari in questione siano state irrogate in via definitiva, non essendo stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento sportivo, e che non siano intervenuti fatti modificativi o estintivi.
L’unica contestazione dell’opponente attiene ai presupposti procedimentali di irrogazione delle sanzioni disciplinari: aspetti in relazione ai quali, però, sussiste la competenza degli organi della giustizia sportiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014, con riduzione ai minimi della voce relativa alla fase istruttoria e di trattazione, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti così provvede:
- rigetta l’opposizione;
- condanna l’opponente alla rifusione in favore dell’opposta delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 23/09/2023
il Giudice
dott. Stefano Iannaccone