TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 13548/2023 DEL 26/09/2023

 

Tribunale Ordinario di Roma Sezione XVI civile

Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente

sentenza

 

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34339 del ruolo contenzioso generale dell’anno

 

2020, e vertente


 

 

 

Parte_1


tra

 

,  elettivamente  domiciliato  in  Novera  Inferiore,  Via  G.  Citarella  n.  5,


 

presso lo studio dell’avv. Omissis , che lo rappresenta e difende anche disgiuntamente all’avv. Omissis  giusta procura allegata all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo


 

 

 

 

Controparte_1


-      Attore E

in  persona  del  l.r.p.t.  ed  elettivamente


 

domiciliata in Roma, Via Giuseppe Montanelli n.11 presso lo studio dell’avv. Omissis che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo

-      Convenuta

 

 

 

Conclusioni delle parti

 

Per l’attore: Voglia lOn.le Tribunale adito, contrari reiectis:

 

  • in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire per nullidella procura conferita dalla CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore,

Dott.


Controparte_2


, allAvv omissis , con ogni conseguente declaratoria in ordine


 

alla revoca del decreto ingiuntivo opposto n.5829/2020 del 1° aprile 2020;

 

  • in via preliminare, in rito accertare e dichiarare lincompetenza per territorio del Tribunale di

 

Roma in favore del Tribunale di Nocera Inferiore per violazione delle norme in materia di foro


del  consumatore  e  di  conseguenza  revocare  e  comunque  dichiarare  inefficace  il  decreto ingiuntivo opposto n.5829/2020 del Tribunale di Roma;

  • nel merito, in  vipreliminare, accertare e  dichiarare lavvenuta prescrizione  depresunto

 

diritto di credito della CP_1


portato nel Comunicato Ufficiale n.17/TFN del 20 agosto 2015 e


 

pertanto disporre la revoca del decreto ingiuntivo n.5829 del 1° aprile 2020;

 

  • nel merito,in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n.5829/2020 del 1° aprile 2020 o comunque dichiararlo privo di efficacia giuridica nei confronti dellodierno opponente, in quanto adottato anche in assenza dei requisiti di cui allarticolo 634 c.p.c., perché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
  • in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese e competenze come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
  • in via istruttoria, con riserva di istruire ulteriormente la causa nei termini di cui allart. 183 VI

 

comma c.p.c., si depositano i documenti da 1 a 14 come da indice.”

 

 

 

Per il convenuto: Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via principale: rigettare lopposizione al  decreto  ingiuntivo  n.  5829/2020 (r.g.  15285/2020) e,  per  leffetto,  confermare  il  decreto


ingiuntivo opposto e/o comunque condannare il sig.


Controparte_3


al pagamento in favore


 

della


CP_1


dellimporto  di Euro  60.000,00, oltre  interessi dal  dovuto  sino  al  saldo  o  della


 

maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. “

Svolgimento del processo e motivi della decisione


 

Con ricorso depositato in data 05/03/2020 la


Controparte_1


(di seguito,


 

per brevità, CP_1 ) chiedeva ed otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di


 

Parte_1


per l’importo di € 60.000,00, da quest’ultimo dovuti in esecuzione di un


 

provvedimento disciplinare divenuto definitivo a seguito della pronuncia resa dalla Corte

 

Federale d’Appello in data 24/09/2015.


 

Avverso detto decreto proponeva opposizione il


Parte_1


eccependo:


 

    • il difetto di legittimazione ad agire della CP_1 per nullità della procura sottoscritta dal presidente federale;
    • l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo competente in via esclusiva

 

il Tribunale di Nocera Inferiore, quale foro del consumatore;

 

    • la nullità delle clausole vessatorie in applicazione delle quali sarebbe stata irrogata la sanzione disciplinare oggetto di causa;

    • la prescrizione del credito;
    • l’illegittimità della sanzione irrogata, suscettibile di esservalutata  dal  giudice ordinario, non essendo quest’ultimo vincolato dal giudicato formatosi in seno  alla giustizia sportiva;
    • l’insussistenza di prova scritta a fondamento della domanda monitoria;
    • l’intrinseca illegittimità del provvedimento sanzionatorio e della sentenza di conferma dello stesso, in quanto rese in violazione dei principi di terzietà ed indipendenza dei Giudici sportivi, nonché viziate dalla violazione di norme federali, dalla lesione del diritto di difesa e dalla non proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito.

 

 


Si costituiva la CP_1


contestando la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali, preliminari e di


 

merito di parte opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

 

 

 

La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della sola documentazione prodotta dalle

 

parti, le quali precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 06/03/2023.

 

La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..

 

 

Va in primo luogo rigettata l’eccezione di nullità della procura rilasciata dal presidente della


 

CP_1


in quanto, a detta dell’opponente, sfornito del potere di rappresentanza sostanziale e


 

processuale. Sul punto appare dirimente il fatto che lo statuto federale attribuisce a detto


 

organo il potere di rappresentare la legale (cfr. doc. 2 art. 24 dello statuto).


CP_1


nella sua unità assumendone la rappresentanza


 

 

Altrettanto infondata è l’eccezione pregiudiziale di rito tesa ad eccepire l’incompetenza del Tribunale di Roma in ragione dell’asserita riconducibilità del rapporto oggetto di causa nel novero di quelli instaurati tra consumatore e professionista ai sensi del diritto comunitario.   Ad  opinione  della  parte  opponente  dovrebbe  affermarsi  la  competenza  esclusiva  del Tribunale  di  Nocera  Inferiore,  quale  Ufficio  giudiziario  nel  cui  circondario  è  residente l’opponente,  quale  foro  esclusivo  previsto  dal  Codice  del  consumo.  L’operatività  di  tale


disciplina  normativa  deriverebbe,  stando  alle  allegazioni  del


Parte_1


,  dal  fatto  che


 

quest’ultimo avrebbe svolto attività agonistica a livello dilettantistico e, pertanto, si sarebbe


 

relazionato con la


CP_1


in veste di consumatore, detenendo questultima il monopolio del


gioco del calcio in Italia. Inoltre, non sussisterebbe un rapporto diretto di affiliazione tra la

 

CP_1 ed i singoli tesserati, quanto piuttosto tra la prima e le sole società sportive.

 

L’eccezione non può essere accolta non ravvisandosi nel caso di specie gli estremi per ritenere la riconducibilità del rapporto oggetto di causa tra quelli disciplinati dalla normativa eurounitaria posta a tutela del consumatore.


 tal   riguardo,   giova   rilevar ch il   rapporto   intercorrente   tra   tesserati   della


CP_1


 

(professionisti o dilettanti che siano) e detta federazione, lungi dal costituire un rapporto sinallagmatico tra professionista e consumatore, è più propriamente riconducibile nell’alveo dei rapporti associativi.

In particolare, risulta per tabulas che la sottoposizione del singolo giocatore alla disciplina posta dallo statuto e dai regolamenti della CP_1 deriva dalla sottoscrizione, da parte del primo, di un modulo di tesseramento (cfr. doc. 7 di parte attrice).


A  ben  vedere,  il  tesseramento  implica  l’instaurazione  di  un  rapporto  tra


CP_1


e  singolo


 

tesserato che esula dall’ambito di operatività del codice del consumo, producendo i propri effetti nella dimensione associativa e, in particolare, abilitando lo sportivo, unitamente ad altri atleti (professionisti e non) e a società sportive, a contribuire personalmente e direttamente alla vita della federazione, esercitando in tale ambito i diritti riconosciutigli dalla dallo statuto e dai regolamenti interni, nonché assumendo, al contempo, l’obbligo di rispettare le prescrizioni ivi stabilite.


In particolare, se è vero che ai sensi dell’art. 1 è previsto che la CP_1


è l’associazione delle


 

società e delle associazioni sportive (e non dei singoli tesserati), è altrettanto vero che il tesseramento del singolo atleta determina, oltre all’abilitazione a prendere parte alle competizioni sportive che vedono coinvolte le società affiliate alla CP_1 , anche l’assunzione di diritti soggettivi strumentali alla partecipazione attiva del singolo atleta alla vita della Federazione.

In tal senso si vedano:

 

  • l’art. 11 dello statuto federale, a norma del quale Sono eleggibili quali atleti nellAssemblea e nel Consiglio federale i calciatori, di cittadinanza italiana che abbiano compiuto la maggiore età, in attività o che siano stati tesserati come tali nella CP_1 per almeno due anni nellultimo decennio” (comma 3) hanno diritto di voto tutti gli atleti in attivitesserati nella CP_1 che abbiano compiuto la maggiore eal momento del voto”;
  • l’art. 20 dello statuto federale, a norma del quale è previsto che L’Assemblea della FIGC si  compone di Delegati. I Delegati per le Leghe professionistiche sono i Presidenti delle società o loro delegati, […] I Delegati atleti e tecnici sono eletti, per un quadriennio, dagli

atleti e tecnici secondo i regolamenti elettorali emanati dalle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche”;

  • l’art.  26  co.1  dello  statuto  federale,  a  norma  del  quale  è  previsto  in  tema  di

 

composizione del Consiglio federale che fra gli atleti Consiglieri federali devono essere compresi almeno un dilettante e un professionista e deve essere assicurata la presenza di componenti di genere diverso da quello della maggioranza in misura non inferiore ad uno”;

  • l’art. 29 dello statuto federale, a norma del quale possono essere eletti o nominati alle

 

cariche previste dal presente Statuto e dalle norme da questo richiamate, se in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura, i cittadini italiani maggiorenni di età”;

  • l’art.  35  dello statuto federale,  a norma  del quale  Possono essere nominati Giudici

 

sportivi territoriali e componenti della Corte sportiva di appello e del Tribunale federale a livello territoriale, coloro che siano: […] b) diplomati delle scuole superiori che siano stati tesserati per la CP_1 per almeno tre anni”;

In altri termini, anche a voler ammettere la riconducibilità della CP_1 nel novero dei soggetti giuridici definiti come professionisti” dall’art. 3 del Codice del consumo, ritiene il Tribunale che il tesseramento dell’atleta, quand’anche non professionista, non sia in ogni caso funzionale ad instaurare un rapporto sinallagmatico tra quest’ultimo e la CP_1 , in esecuzione del quale la federazione è chiamata a svolgere un’attività professionale a beneficio del primo, in veste di consumatore, a fronte del pagamento di un prezzo, quanto piuttosto ad abilitare la persona fisica a partecipare attivamente alla vita della Federazione.

Non ricorrono dunque i presupposti per l’operatività della tutela prevista dagli artt. 33 del

 

Codice del consumo.

 

Per le medesime ragioni va rigettata l’eccezione di nullità delle clausole statutarie disciplinanti l’attività degli organi di giustizia sportiva, ritenute vessatorie ai sensi del diritto eurounitario introdotto dal Codice del consumo.

 

 

Venendo al merito dell’opposizione, la stessa va rigettata per le ragioni che seguono.

 

In primo luogo, va respinta l’eccezione di incompetenza territoriale, in quanto fondata sull’errato presupposto della riconducibilità del rapporto oggetto di causa tra quelli tutelati dal Codice del consumo.

 

 

Altrettanto infondata è l’eccezione di prescrizione del credito azionato dall’opposta.


È bene premettere che trattasi di eccezione suscettibile di essere decisa nel merito dal giudice ordinario, in quanto non afferente al merito della condotta, quanto piuttosto al non tempestivo esercizio del diritto di credito scaturente dall’emissione e  dal successivo consolidamento del provvedimento con il quale la sanzione è stata irrogata.

A tal riguardo, pare opportuno riportare per estratto il testo dell’art. 40 del codice di giustizia

 

sportiva, il quale prevede che “I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati.

Sulla  scorta  di  tale  dettato  normativo,  la  parte  opponente  ha  eccepito  che  la  sanzione


 

disciplinare inflitta al


Parte_1


, in quanto divenuta definitiva con la pubblicazione della


 

sentenza della Corte federale d’appello del 24/09/2015, avrebbe dato luogo ad un credito suscettibile di essere azionato, in assenza di atti interruttivi, non oltre la fine della stagione calcistica 2015/2016, conclusasi in data 30/06/2016.

Pertanto, risalendo il primo atto interruttivo di controparte al 14/07/2017 (trattasi nel caso

 

di specie di una lettera di messa in mora), si imporrebbe la dichiarazione di prescrizione del credito azionato dalla CP_1 .

La tesi di parte opponente non può essere condivisa, in quanto tesa a far valere un termine di prescrizione breve che, per le ragioni di seguito esposte, non può ritenersi riferibile al credito scaturente da sanzioni disciplinari.

In primo luogo, la tesi di parte opponente è sconfessata dal tenore letterale della norma statuaria che, nel derogare al principio generale della durata decennale del termine di prescrizione, fa esclusivamente riferimento ai diritti di natura economica”, per tali dovendosi intendere proprio quei diritti a carattere patrimoniale che fisiologicamente sorgono nel corso del rapporto associativo.

In secondo luogo, l’impossibilità di estendere l’operatività di tale disposizione statutaria anche ai crediti derivanti dall’applicazione di sanzioni economiche può indirettamente essere ricavata da un più accurato esame dell’art. 40, a norma del quale è previsto che l’illecito sportivo si prescrive al termine dell’ottava stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarlo. Al contempo, a norma del comma secondo è previsto che l'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione. I termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà”.

Inoltre, all’art. 19 è previsto che le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente anche sa contro di esse è presentato ricorso”.


Pertanto, ove si intendesse estendere l’ambito di operatività dell’art. 40 co.3 del codice di giustizia sportiva ai diritti scaturenti dall’irrogazione delle sanzioni dovrebbe ipotizzarsi che, a fronte di un termine per il definitivo accertamento dell’illecito sportivo di oltre otto anni, in astratto suscettibile di essere prorogato della metà, graverebbe sull’associazione l’onere di attivarsi per il recupero del credito entro un anno dall’irrogazione della sanzione, anche in pendenza del giudizio teso ad accertarne l’illegittimità.

Né può ipotizzarsi un’interpretazione coordinata delle norme – implicitamente prospettata

 

dall’opponente – secondo il quale il termine breve di prescrizione ex art. 40 co. 3 del Codice di giustizia sportiva, in tema di sanzioni pecuniarie, decorrerebbe soltanto a partire dal momento in cui il provvedimento sanzionatorio diverrebbe definitivo per rigetto del ricorso ad opera della Corte federale d’appello.

Trattasi di integrazione ermeneutica che va ben oltre il dato letterale della norma – la quale

 

individua come dies a quo la stagione sportiva nel corso della quale il credito è maturato (e non divenuto definitivo) – peraltro in aperta violazione del principio di carattere generale secondo il quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 c.c.).

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che, come correttamente rilevato dalla parte opposta, l’art. 40 co.3 del Codice di giustizia sportiva si riferisce ai diritti di natura economica che, nelle liti tra tesserati e società o tra società e società, necessitano di accertamento giudiziario e non alle sanzioni pecuniarie che, una volta definite e comminate a seguito del procedimento disciplinare, non prevedono una fase di accertamento ma soltanto di riscossione e, pertanto, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale”.

Le considerazioni che precedono non si pongono in contrasto con il precedente di merito citato dalla parte opponente (Trib. Roma sent. n. 22382/2017) atteso che in quella sede il Tribunale si era limitato ad affermare l’irrilevanza, nella fattispecie oggetto di giudizio, della dubbia  applicabilità  dell’art.  40  co.3  in  tema  di  prescrizione  del  credito  da  sanzioni


disciplinari, atteso che in quel caso la CP_1

 

rispettoso anche di detto termine stringente.


aveva comunque compiuto un atto interruttivo


 

 

Non meritano accoglimento le ulteriori contestazioni sollevate dall’opponente, tutte finalizzate a contestare la legittimità del provvedimento sanzionatorio per violazione di norme procedurali o sostanziali.

La   presente   controversia   trae   origine  da  comportamenti   posti   in   essere   dall’odierno opponente e rilevanti sul piano disciplinare sportivo.


Ne consegue che –in virtù dell’art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03- per l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive vige il sistema del c.d. "vincolo sportivo", fondato sulla cd. clausola del vincolo di giustizia prevista dall’art. 30 dello Statuto della FIGC.

Tale clausola, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha natura di clausola compromissoria di arbitrato irrituale, in base alla quale il potere di irrogare ed applicare le sanzioni disciplinari è attribuito –in forza di un atto negoziale di natura privatistica- dalle stesse parti a degli arbitri irrituali, che nel caso di specie sono costituiti dagli organi della giustizia sportiva.

Così riqualificata la questione (non di giurisdizione ma afferente al merito), devesi altresì osservare che –in base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dal citato art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03- rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti alla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive, e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dall’ordinamento sportivo.

Nel caso concreto, invece, la questione non attiene prettamente alla irrogazione ed alla applicazione della sanzione disciplinare, bensì alla fase della sua esecuzione. Infatti, è pacifico che la fase dinanzi agli organi della giustizia sportiva si sia già esaurita, atteso che le sanzioni disciplinari oggetto del presente giudizio (consistenti in sanzioni pecuniarie) sono state già irrogate e sono stati esperiti i vari mezzi di impugnazione di natura negoziale, previsti dallo Statuto, essendo divenute definitive.

Ciò che residua è un credito di natura pecuniaria della Federazione, relativo alla sanzione pecuniaria che è stata irrogata in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva. Infatti, gli organi della giustizia sportiva possono irrogare sia sanzioni che esplicano i loro effetti esclusivamente nellambito dell’ordinamento sportivo, sia sanzioni che esulano dall’ordinamento sportivo ed incidono su posizioni giuridiche soggettive generalmente tutelate dall’ordinamento statale.

Orbene, mentre nel primo caso l’esecuzione della sanzione potrà ben trovare esplicazione e coattiva esecuzione (in caso di mancata spontanea osservanza) all’interno del medesimo ordinamento sportivo, nellambito del quale produce ed esaurisce tutti i suoi effetti, altrettanto non può sostenersi per le sanzioni del secondo tipo. Infatti, l’ordinamento sportivo non possiede gli strumenti per ottenere l’esecuzione coattiva di un credito di natura pecuniaria in quanto riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria. Non a caso, il citato art. 2 ,


comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03 limita la cognizione degli organi della giustizia sportiva alle sole questioni relative la irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola invece alla esecuzione della stessa.

Tale impostazione non appare contraddetta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1 del DL 220/03 convertito nella Legge 280/03. In particolare, la questione era stata sollevata dal giudice amministrativo, dubitando della legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui riservava al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, anche quando i relativi effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su interessi legittimi e diritti soggettivi, tutelati dall’ordinamento statale.

La Corte –con la suddetta pronuncia- ha sancito importanti principi dando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, da tener presente anche nel caso in esame. In particolare, nel ribadire l’autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale (autonomia peraltro favorita dal legislatore), la Corte ha evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione possono esaurire i loro effetti nellambito dell’ordinamento sportivo, oppure manifestare effetti anche nellambito dell’ordinamento statale. Orbene, con riferimento al primo gruppo di ipotesi, la Corte afferma che queste sono collocate in un’area di non rilevanza per l’ordinamento statale e di conseguente assenza di tutela da parte di quest’ultimo ordinamento. Tuttavia, la Corte afferma altresì che ad un’interpretazione  costituzionalmente  orientata  del  DL  220/03  consegue  che,  qualora  il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal


Org_1 abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, non possa escludersi la possibilità di agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali statali.

 

Ne consegue che, non controvertendosi nella presente sede in ordine alla fase della irrogazione ed applicazione della sanzione (perché questa è già stata irrogata ed applicata dagli organi di giustizia sportiva, con decisione divenuta definitiva), ma controvertendosi in ordine alle conseguenze che tale sanzione esplica su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale ed afferenti a rapporti patrimoniali, non appare sussistente la competenza degli organi suddetti.

Deve dunque rigettarsi il motivo di opposizione teso a far valere l’asserita irrilevanza per l’ordinamento statale di un provvedimento sanzionatorio che, erroneamente, l’opponente ritiene essere produttivo di effetti esclusivamente allinterno dell’ordinamento sportivo.


C detto,  rileva  il  Tribunale  che  anche  gli  ulteriori  motivi  di  opposizione  formulati  dal


 

Parte_1


violazione dei principi di terzietà ed indipendenza dei giudici sportivi, violazione


 

di norme federali ed abuso del diritto, violazione del principio del giusto processo, violazione del principio di proporzionalità della sanzione, violazione  della normativa antitrust – in quanto afferenti a fatti prodromici o interni al giudizio disciplinare, non rilevano in sede di giudizio ordinario, dovendosi ricordare che -alla luce di quanto già esposto- la cognizione del giudice ordinario nell’ambito della controversia in esame è limitata alla fase della esecuzione della sanzione disciplinare, non potendosi per contro sindacare il contenuto del potere disciplinare, esercitato dagli organi della giustizia sportiva. È rimesso al giudice ordinario,


quindi,  il  solo  accertamento  della  sussistenza  del  credito  vantato  dalla insussistenza di fatti modificativi od estintivi della pretesa creditoria.


CP_1


e  della


Ciò premesso, nel caso in esame, è pacifico che le sanzioni disciplinari in questione siano state irrogate  in  via  definitiva,  non  essendo  stati  esperiti  i  mezzi  di  impugnazione  previsti dall’ordinamento sportivo, e che non siano intervenuti fatti modificativi o estintivi.

 

L’unica contestazione dell’opponente attiene  ai presupposti  procedimentali di  irrogazione delle sanzioni disciplinari: aspetti in relazione ai quali, però, sussiste la competenza degli organi della giustizia sportiva.

 

 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014, con riduzione ai minimi della voce relativa alla fase istruttoria e di trattazione, attesa la natura documentale della controversia.

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti così provvede:

  • rigetta l’opposizione;
  • condanna l’opponente alla rifusione in favore dell’opposta delle spese di lite, che liquida in € 11.268,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Roma, 23/09/2023

 

il Giudice

 

dott. Stefano Iannaccone

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it