TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 14331/2024 DEL 20/09/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n.22408 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
T R A
Parte_1
Con gli avv.ti Omissis e Omissis che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in San Savero, Viale Due Giugno n. 373
Controparte_1
E
, in persona del l.r.p.t.
OPPONENTE
Con l’avv. Omissis , che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, Via Giuseppe Montanelli n.11
OPPOSTO
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la
Controparte_1
chiedeva ingiungersi
al sig.
Parte_1
il pagamento della somma di euro 50.000,00, oltre interessi e spese del
procedimento monitorio.
A fondamento della domanda la
CP_1
deduceva che:
- era un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del gioco del calcio;
- l’attività dei dirigenti delle società era disciplinata da apposito Regolamento, in base al quale gli agenti erano tenuti all’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della
CP_1
- il sig.
Pt_1
era stato giudicato dalla Commissione Disciplinare Nazionale e in secondo grado
dalla Corte Federale d’Appello, che gli aveva irrogato la sanzione dell’inibizione di 3 anni nonché l’ammenda di euro 50.000,00;
- tale decisione era divenuta definitiva dacché Corte di Giustizia Federale;
Pt_1
non aveva inteso proporre ricorso alla
- tuttavia, il sig.
Pt_1
non aveva corrisposto quanto dovuto, nonostante i ripetuti solleciti.
In accoglimento di tale domanda, il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 1993/2021 –
-
- G. 64942/2020, emesso in data 21 gennaio 2021 e notificato in data 11 febbraio 2021.
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Avverso detto decreto proponeva rituale opposizione il sig.
CP_
Pt_1
eccependo:
-
-
- il difetto di legittimazione ad agire della per nullità della procura sottoscritta dal
-
presidente federale, in quanto all’interno dello Statuto e dei Regolamenti della
CP_1
non
era prevista alcuna norma che attribuisse al Presidente il potere di nominare a sua discrezione un legale di fiducia per il recupero del credito, sussistendo disposizioni che tendevano a riconoscere tale potere ad altri organi federali.
-
-
- l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore del giudice amministrativo;
- l’avvenuta prescrizione del credito, poiché ai fini del computo del termine occorreva far riferimento al momento in cui era maturato il diritto di natura economica, e quindi il momento in cui si pronunciava la Corte Federale d’Appello - Comunicato Ufficiale n. 116/CFA, nella riunione del 23 marzo 2017;
- l’insussistenza di prova scritta a fondamento della domanda monitoria, in quanto il
-
provvedimento della Corte Federale d’Appello -
CP_1
da cui discendeva l’ammenda
irrogata al Condò, faceva stato tra le parti unicamente e solamente all’interno della
statale;
Controparte_1
, non potendo costituire titolo riconosciuto in ambito
-
-
- l’intrinseca illegittimità del provvedimento sanzionatorio e della sentenza di conferma dello stesso, in quanto rese in violazione dei principi di terzietà ed indipendenza dei Giudici sportivi, nonché viziate dalla violazione di norme federali, dalla lesione del diritto di difesa e dalla non proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito.
-
Così concludeva: “«Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare, ai sensi della L. n. 280/2003, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Roma, quale Giudice statale, ad intervenire su materie rientranti nell’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo, con ogni conseguente statuizione in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1993/21-R.G. n. 64942/20 emesso in data 21 gennaio 2021;
- in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire per nullità
della procura conferita dalla
CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.
CP_2
[...]
, all’Avv. Gianfilippo Saglieni, con ogni conseguente declaratoria in ordine alla revoca del
decreto ingiuntivo n. 1993/21-R.G. n. 64942/20 opposto, emesso in data 21 gennaio 2021;
- nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l’avvenuta prescrizione del presunto diritto di
credito della
CP_1
di cui al C.U. n. 116/CFA, nella riunione del 23 marzo 2017 e, di conseguenza,
disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 1993/21-R.G. n. 64942/20;
- nel merito, in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 1993/21-R.G. n. 64942/20 del 21
gennaio 2021 o, comunque, dichiararlo privo di efficacia giuridica nei confronti del sig.
Parte_1 ,
perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché adottato anche in
assenza dei requisiti di cui all’articolo 634 c.p.c.,;
- in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 1993/21-R.G. n. 64942/20 opposto con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;
- in via istruttoria, con riserva di istruire ulteriormente la causa nei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., si depositano i documenti da 1 a 16 come da indice atti.».
CP_
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Si costituiva la contestando la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito di
parte opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, veniva dedotto:
-
-
- In merito all’eccezione di difetto di giurisdizione, le decisioni degli organi di giustizia sportiva su cui si fonda il decreto ingiuntivo erano definitive essendosi conclusi i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento sportivo. Tali sanzioni, quindi, non potevano costituire titolo esecutivo in quanto non provenienti dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ma rappresentavano un diritto di credito che poteva essere messo in esecuzione solamente tramite l’Autorità Giudiziaria Ordinaria;
- Ed invero, l’Autorità Giudiziaria ordinaria non poteva entrare nel merito della decisione che aveva portato alla sanzione né incidere sulla stessa, in quanto le pronunce degli organi di giustizia sportiva, in virtù dell’art. 2, comma 1 lett. b) della legge 280/2003, attenevano a materia disciplinare, riservata in via esclusiva all’ordinamento sportivo. Il Giudice Ordinario,
-
CP_
pertanto, avrebbe potuto solo ed esclusivamente ribadire la sussistenza del credito della ,
a seguito della pronuncia dell’organo di giustizia sportiva, emessa in virtù dell’adesione del
sig.
Pt_1
ai regolamenti federali;
CP_
-
-
- In merito alla nullità della procura della , lo statuto stabiliva compiti e funzioni di ogni
-
organo della Federazione ed in particolare l’art. 24 stabiliva che “il Presidente Federale
CP_
rappresenta la nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale”, pertanto il Presedente
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della aveva il potere di conferire mandati per rappresentare la
CP_1
in giudizio.
-
-
- Con riguardo all’eccezione di prescrizione, una volta accertato e divenuto definitivo, il credito
-
CP_
della era soggetto alle regole di natura civilistica della prescrizione decennale;
-
-
- Nel merito, il sig.
-
Pt_1
attraverso il tesseramento, aveva aderito in via negoziale al rispetto
di tutte le norme federali – incluso lo Statuto ed il Codice di Giustizia Sportiva – impegnandosi a sottostare ed accettare i giudizi disciplinari e le relative sanzioni;
CP_
-
-
- la che, in virtù di tale adesione, in assenza di spontaneo adempimento della sanzione
-
disciplinare, non avrebbe potuto che rivolgersi al Tribunale Ordinario per l’acquisizione di un
titolo esecutivo che consentisse di veder soddisfatto il proprio credito;
-
-
- Infine, con riguardo all’asserita sproporzionalità della sanzione, l’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva, per i casi di illecito sportivo, come il caso di specie, prevedeva una ammenda minima di Euro 50.000,00 (esattamente quanto irrogato al Condò) ferma restando la discrezionalità rimessa agli organi giudicanti.
-
“Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via principale: rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1993/2021 (r.g. 64942/2021) e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque
condannare il sig.
Parte_1
al pagamento in favore della
CP_1
dell’importo di Euro 50.000,00,
oltre interessi dal dovuto sino al saldo o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
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Con ordinanza del 15/09/2024 veniva accolta l’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto
ingiuntivo poiché “fondata, in quanto la
CP_1
opposta, attrice sostanziale benché convenuta
formale, ha fornito idonea prova della pretesa esatta in via monitoria.”
La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 15/1/2024. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
OSSERVA IN DIRITTO
L’opposizione proposta da
CP_
Parte_1
è infondata e non può trovare accoglimento.
Nella presente sede, la ha chiesto l’emissione del decreto ingiuntivo opposto, al fine di
ottenere il pagamento di una sanzione pecuniaria, irrogata al calciatore
CP_
Pt_1
per aver posto in
essere illeciti disciplinari. La ha precisato che, non essendo stati esperiti i rimedi previsti
dall’ordinamento di giustizia sportiva, le sanzioni sono divenute definitive. L’opponente è dirigente e tesserato della società ed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Nel merito, ha contestato la nullità della procura, la prescrizione del credito e la mancanza di prova dello stesso, nonché la violazione del principio dell’alterità del giudice e del giusto processo.
1-Nullità della procura
Va in primo luogo rigettata l’eccezione di nullità della procura rilasciata dal presidente della FIGC in quanto sfornito del potere di rappresentanza sostanziale e processuale. Sul punto appare
CP_
dirimente il fatto che lo statuto federale attribuisce a detto organo il potere di rappresentare la
nella sua unità assumendone la rappresentanza legale (cfr. art. 24 dello statuto).
2 –Difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.
Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con cui la parte opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtù di quanto statuito dall’art. 3 della legge n. 280/03. In particolare, la citata disposizione devolverebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2".
Orbene, con riferimento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giova ricordare che – con l’importante pronuncia n. 204/2004 - la Corte Costituzionale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, ha affermato il seguente principio: “L'art. 103, primo comma, della Costituzione non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare "particolari materie" nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe "anche" diritti soggettivi. Tali materie, tuttavia, devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo; con la conseguenza che va escluso che sia la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo”.
Ne consegue che un’interpretazione costituzionalmente orientata delle ipotesi di giurisdizione esclusiva porta a ritenere che questa sia sussistente solo ogniqualvolta si sia in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano. Per converso, non potrà ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, neanche quella in via esclusiva, qualora sia del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità.
Orbene, nel caso in esame, deve escludersi che –nell’attività di irrogazione di sanzioni disciplinari- la FIGC eserciti un potere autoritativo di natura pubblicistica. Infatti, è vero che le Federazioni sportive –pur avendo personalità di diritto privato- esercitano anche funzioni pubblicistiche. Il DLgs. 242 del 1999, contenente norme di riordino del CP_3 all’art. 15 prevede che
le Federazioni possano adottare atti amministrativi in armonia con le deliberazioni del
in tema di ammissione ed affiliazione delle società sportive alle Federazioni nazionali.
CP_3
ad es.
Sicchè, le questioni concernenti l’attività che le Federazioni svolgono in armonia con le deliberazioni del Coni rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora sia espressione di un potere provvedimentale ed autoritativo. Tuttavia, il potere di decidere in materia
disciplinare attribuito agli organi della giustizia sportiva trova la fonte nella autonomia negoziale delle parti. Gli organi della giustizia sportiva, del resto, decidono in virtù di una clausola negoziale avente natura di clausola di arbitrato irrituale ed osservando le regole del diritto privato. Del resto, sia le norme violate che la decisione da eseguire trova la sua fonte in atti di natura negoziale, che sono espressione dell’autonomia privata e non di poteri pubblicistici.
A maggior ragione, poi, deve escludersi l’esercizio di poteri pubblicistici nell’attività di recupero del credito derivante dalla irrogazione di una sanzione pecuniaria. Non essendovi esercizio di poteri pubblicistici, deve escludersi che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, neanche in via esclusiva.
3-Prescrizione del credito
Altrettanto infondata è l’eccezione di prescrizione del credito azionato dall’opposta. È bene premettere che trattasi di eccezione suscettibile di essere decisa nel merito dal giudice ordinario, in quanto non afferente al merito della condotta, quanto piuttosto al non tempestivo esercizio del diritto di credito scaturente dall’emissione e dal successivo consolidamento del provvedimento con il quale la sanzione è stata irrogata.
A tal riguardo, pare opportuno riportare per estratto il testo dell’art. 40 del codice di giustizia sportiva, il quale prevede che “I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”. Sulla scorta di tale dettato normativo, la parte
opponente ha eccepito che la sanzione disciplinare inflitta al
Pt_1
in quanto divenuta definitiva con
la pubblicazione della sentenza della Corte federale d’appello del 23/03/2017, avrebbe dato luogo ad un credito suscettibile di essere azionato, in assenza di atti interruttivi, non oltre la fine della stagione calcistica 2016/2017, conclusasi in data 30/06/2017. Pertanto, risalendo il primo atto interruttivo di controparte al 10/04/2019 (trattasi nel caso di specie di una lettera di messa in mora), si imporrebbe
CP_
la dichiarazione di prescrizione del credito azionato dalla .
La tesi di parte opponente non può essere condivisa, in quanto tesa a far valere un termine di prescrizione breve che, per le ragioni di seguito esposte, non può ritenersi riferibile al credito scaturente da sanzioni disciplinari. In primo luogo, la tesi di parte opponente è sconfessata dal tenore letterale della norma statuaria che, nel derogare al principio generale della durata decennale del termine di prescrizione, fa esclusivamente riferimento ai “diritti di natura economica”, per tali dovendosi intendere proprio quei diritti a carattere patrimoniale che fisiologicamente sorgono nel corso del rapporto associativo.
In secondo luogo, l’impossibilità di estendere l’operatività di tale disposizione statutaria anche ai crediti derivanti dall’applicazione di sanzioni economiche può indirettamente essere ricavata da un più accurato esame dell’art. 40, a norma del quale è previsto che l’illecito sportivo si prescrive al termine dell’ottava stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarlo. Al contempo, a norma del comma secondo è previsto che “l'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione. I termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà”. Inoltre, all’art. 19 è previsto che “le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente anche sa contro di esse è presentato ricorso”.
Pertanto, ove si intendesse estendere l’ambito di operatività dell’art. 40 co.3 del codice di giustizia sportiva ai diritti scaturenti dall’irrogazione delle sanzioni dovrebbe ipotizzarsi che, a fronte di un termine per il definitivo accertamento dell’illecito sportivo di oltre otto anni, in astratto suscettibile di essere prorogato della metà, graverebbe sull’associazione l’onere di attivarsi per il recupero del credito entro un anno dall’irrogazione della sanzione, anche in pendenza del giudizio teso ad accertarne l’illegittimità.
Né può ipotizzarsi un’interpretazione coordinata delle norme – implicitamente prospettata dall’opponente – secondo il quale il termine breve di prescrizione ex art. 40 co. 3 del Codice di giustizia sportiva, in tema di sanzioni pecuniarie, decorrerebbe soltanto a partire dal momento in cui il provvedimento sanzionatorio diverrebbe definitivo per rigetto del ricorso ad opera della Corte federale d’appello. Trattasi di integrazione ermeneutica che va ben oltre il dato letterale della norma
– la quale individua come dies a quo la stagione sportiva nel corso della quale il credito è maturato
(e non divenuto definitivo) – peraltro in aperta violazione del principio di carattere generale secondo il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 c.c.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che, come correttamente rilevato dalla parte opposta, l’art. 40 co.3 del Codice di giustizia sportiva si riferisce ai diritti di natura economica che, nelle liti tra tesserati e società o tra società e società, necessitano di accertamento giudiziario e “non alle sanzioni pecuniarie che, una volta definite e comminate a seguito del procedimento disciplinare, non prevedono una fase di accertamento ma soltanto di riscossione e, pertanto, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale”.
4. Contestazioni di merito.
Infine, si palesano del tutto infondate le ragioni di opposizione svolte dal
Pt_1
al fine di
evidenziare l'insussistenza di adeguata prova del credito azionato in sede monitoria e, comunque, l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Come parimenti già accennato, l'art. 30 del vigente Statuto della
Controparte_1
[...]
- il quale prevede l'impegno di coloro che operano all'interno della
CP_1
ad accettare
la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati
dalla stessa
CP_1
dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività
sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia.
Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del D.L. n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma 2, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma 1 dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni.
Ciò posto, e precisato, quindi, che la decisione invocata a base del ricorso monitorio è del tutto assimilabile ad un lodo per arbitrato irrituale, va rammentato che con l'arbitrato irrituale le parti affidano ad un terzo la composizione di questioni e controversie con un atto avente valenza negoziale, che le medesime parti si obbligano ad eseguire ed osservare.
Pertanto, la decisione resa dalla Commissione disciplinare nazionale ben vale ad integrare titolo
costitutivo del credito azionato dalla
CP_1
e del correlato obbligo di pagamento a carico di
Pt_2 .
D'altro canto, alla luce di quanto già esposto, la cognizione del giudice ordinario nell’ambito della controversia in esame è limitata alla fase della esecuzione della sanzione disciplinare, non potendosi per contro sindacare il contenuto del potere disciplinare, esercitato dagli organi della giustizia sportiva. E’ rimesso al giudice ordinario, quindi, il solo accertamento della sussistenza del credito
vantato dalla
CP_1
e della insussistenza di fatti modificativi od estintivi della pretesa creditoria.
Ciò premesso, nel caso in esame, è pacifico che le sanzioni disciplinari in questione siano state irrogate in via definitiva, non essendo stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento sportivo, e che non siano intervenuti fatti modificativi o estintivi. L’unica contestazione dell’opponente attiene ai presupposti procedimentali di irrogazione delle sanzioni disciplinari: aspetti in relazione ai quali, però, sussiste la competenza degli organi della giustizia sportiva.
Appare, quindi, irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine alla asserita
mancanza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014, con riduzione ai minimi della voce relativa alla fase istruttoria e di trattazione, attesa la natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- RIGETTA l’opposizione proposta da
Parte_1
- Condanna
Parte_1
al pagamento nei confronti della
Controparte_1
[...]
, in persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di €
5.600,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa. Così deciso in Roma, in data 15.09.2024
Il Giudice
Dr.ssa Flora Mazzaro