TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 14331/2024 DEL 20/09/2024

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di I grado iscritta al n.22408 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente

T R A

 

Parte_1

 

Con gli avv.ti Omissis  e Omissis  che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in San Savero, Viale Due Giugno n. 373

 


 

 

 

 

 

Controparte_1


 

E

 

, in persona del l.r.p.t.


OPPONENTE


 

Con l’avv. Omissis , che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Roma, Via Giuseppe Montanelli n.11

 

OPPOSTO

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO IN FATTO CHE:

 


Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la


Controparte_1


chiedeva ingiungersi


al  sig.


Parte_1


il  pagamento  della  somma  di  euro  50.000,00,  oltre  interessi  e  spese  del


procedimento monitorio.

 


A fondamento della domanda la


CP_1


deduceva che:


  • era un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del gioco del calcio;
  • l’attività dei dirigenti delle socieera disciplinata da apposito Regolamento, in base al quale gli agenti erano tenuti all’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della

CP_1

 


  • il sig.

Pt_1


era stato giudicato dalla Commissione Disciplinare Nazionale e in secondo grado

dalla Corte Federale dAppello, che gli aveva irrogato la sanzione dell’inibizione di 3 anni nonché l’ammenda di euro 50.000,00;

 


  • tale decisione era divenuta definitiva dacché Corte di Giustizia Federale;

Pt_1


non aveva inteso proporre ricorso alla


 


  • tuttavia, il sig.

Pt_1


non aveva corrisposto quanto dovuto, nonostante i ripetuti solleciti.


 

In accoglimento di tale domanda, il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n. 1993/2021 –

    1. G.  64942/2020, emesso in data 21 gennaio 2021 e notificato in data 11 febbraio 2021.

^^^^^

 


Avverso detto decreto proponeva rituale opposizione il sig.

 

CP_


Pt_1


eccependo:


      • il  difetto  di  legittimazione  ad  agire  della            per nullità della procura sottoscritta dal

presidente federale, in quanto all’interno dello Statuto e dei Regolamenti della


CP_1


non


era prevista alcuna norma che attribuisse al Presidente il potere di nominare a sua discrezione un legale di fiducia per il recupero del credito, sussistendo disposizioni che tendevano a riconoscere tale potere ad altri organi federali.

      • l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, in favore del giudice amministrativo;
      • l’avvenuta prescrizione del credito, poiché ai fini del computo del termine occorreva far riferimento al momento in cui era maturato il diritto di natura economica, e quindi il momento in cui si pronunciava la Corte Federale d’Appello - Comunicato Ufficiale n. 116/CFA, nella riunione del 23 marzo 2017;
      • l’insussistenza  di  prova  scritta  a  fondamento  della  domanda  monitoria,  in  quanto  il

provvedimento  della  Corte  Federale  d’Appello  -


CP_1


da  cui  discendeva  l’ammenda


irrogata  al  Condò,  faceva  stato  tra  le  parti  unicamente  e  solamente  all’interno  della


 

 

statale;


Controparte_1


, non potendo costituire titolo riconosciuto in ambito


 

      • l’intrinseca illegittimità del provvedimento sanzionatorio e della sentenza di conferma dello stesso, in quanto rese in violazione dei principi di terzieed indipendenza dei Giudici sportivi, nonché viziate dalla violazione di norme federali, dalla lesione del diritto di difesa e dalla non proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito.

Così concludeva: “«Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:  


- in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare, ai sensi della L. n. 280/2003, il difetto    di giurisdizione  del  Tribunale di  Roma,  quale  Giudice  statale,  ad  intervenire  su  materie  rientranti nell’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo, con ogni conseguente statuizione in ordine alla revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1993/21-R.G. n. 64942/20 emesso in data 21 gennaio 2021;

- in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire per nullità


della procura conferita dalla


CP_1


 in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.


CP_2


[...]


, allAvv. Gianfilippo Saglieni, con ogni conseguente declaratoria in ordine alla revoca del


decreto ingiuntivo n. 1993/21-R.G. n. 64942/20 opposto, emesso in data 21 gennaio 2021;  

- nel merito, in via preliminare, accertare e dichiarare l’avvenuta prescrizione del presunto diritto di


credito della


CP_1


di cui al C.U. n. 116/CFA, nella riunione del 23 marzo 2017 e, di conseguenza,


disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 1993/21-R.G. n. 64942/20; 

- nel merito, in via principale, revocare il decreto ingiuntivo n. 1993/21-R.G. n. 64942/20 del 21


gennaio 2021 o, comunque, dichiararlo privo di efficacia giuridica nei confronti del sig.


Parte_1     ,


perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché adottato anche in

assenza dei requisiti di cui all’articolo 634 c.p.c.,;

 - in ogni caso, revocare il decreto ingiuntivo n. 1993/21-R.G. n. 64942/20 opposto con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari;  

- in via istruttoria, con riserva di istruire ulteriormente la causa nei termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., si depositano i documenti da 1 a 16 come da indice atti.».

 


 

 

CP_


^^^^^


Si costituiva la         contestando la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito di

parte opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, veniva dedotto:

      • In merito alleccezione di difetto di giurisdizione, le decisioni degli organi di giustizia sportiva su cui si fonda il decreto ingiuntivo erano definitive essendosi conclusi i gradi di giudizio previsti dall’ordinamento sportivo. Tali sanzioni, quindi, non potevano costituire titolo esecutivo in quanto non provenienti dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ma rappresentavano un diritto di credito che poteva essere messo in esecuzione solamente tramite l’Autorità Giudiziaria Ordinaria;
      • Ed invero, l’Autorità Giudiziaria ordinaria non poteva entrare nel merito della decisione che aveva portato alla sanzione né incidere sulla stessa, in quanto le pronunce degli organi di giustizia sportiva, in virtù dell’art. 2, comma 1 lett. b) della legge 280/2003, attenevano a materia disciplinare, riservata in via esclusiva allordinamento sportivo. Il Giudice Ordinario,

CP_

pertanto, avrebbe potuto solo ed esclusivamente ribadire la sussistenza del credito della         ,

a seguito della pronuncia dell’organo di giustizia sportiva, emessa in virtù dell’adesione del


sig.


Pt_1


ai regolamenti federali;


 

CP_


      • In merito alla nullità della procura della          , lo statuto stabiliva compiti e funzioni di ogni

organo della Federazione ed in particolare l’art. 24 stabiliva che il Presidente Federale


CP_

rappresenta la         nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale, pertanto il Presedente

CP_


della          aveva il potere di conferire mandati per rappresentare la


CP_1


in giudizio.


 

      • Con riguardo alleccezione di prescrizione, una volta accertato e divenuto definitivo, il credito

CP_

della          era soggetto alle regole di natura civilistica della prescrizione decennale;

 


      • Nel merito, il sig.

Pt_1


attraverso il tesseramento, aveva aderito in via negoziale al rispetto


di tutte le norme federali – incluso lo Statuto ed il Codice di Giustizia Sportiva – impegnandosi a sottostare ed accettare i giudizi disciplinari e le relative sanzioni;

 

CP_

      • la          che, in virtù di tale adesione, in assenza di spontaneo adempimento della sanzione

disciplinare, non avrebbe potuto che rivolgersi al Tribunale Ordinario per lacquisizione di un

titolo esecutivo che consentisse di veder soddisfatto il proprio credito;

      • Infine, con riguardo all’asserita sproporzionalità della sanzione, l’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva, per i casi di illecito sportivo, come il caso di specie, prevedeva una ammenda minima di Euro 50.000,00 (esattamente quanto irrogato al Condò) ferma restando la discrezionalità rimessa agli organi giudicanti.

Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via principale: rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1993/2021 (r.g. 64942/2021) e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque


condannare il sig.


Parte_1


 al pagamento in favore della


CP_1


dell’importo di Euro 50.000,00,


oltre interessi dal dovuto sino al saldo o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

^^^^^

Con  ordinanza  del  15/09/2024  veniva  accolta  l’istanza  di  provvisoria  esecutorie del  decreto


ingiuntivo poiché fondata, in quanto la


CP_1


 opposta, attrice sostanziale benché convenuta


formale, ha fornito idonea prova della pretesa esatta in via monitoria.”

La causa veniva istruita mediante l’acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 15/1/2024. La causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..

 

 

 

 

OSSERVA IN DIRITTO

 


Lopposizione proposta da

 

CP_


Parte_1


è infondata e non può trovare accoglimento.


Nella presente sede, la         ha chiesto lemissione del decreto ingiuntivo opposto, al fine di


ottenere il pagamento di una sanzione pecuniaria, irrogata al calciatore

CP_


Pt_1


per aver posto in


essere illeciti disciplinari. La           ha precisato che, non essendo stati esperiti i rimedi previsti

dall’ordinamento di giustizia sportiva, le sanzioni sono divenute definitive. L’opponente è dirigente e tesserato della socieed ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Nel merito, ha contestato la nullità della procura, la prescrizione del credito e la mancanza di prova dello stesso, nonché la violazione del principio dell’alterità del giudice e del giusto processo.


1-Nullità della procura

Va in primo luogo rigettata l’eccezione di nullità della procura rilasciata dal presidente della FIGC in quanto sfornito del potere di rappresentanza sostanziale e processuale. Sul punto appare

CP_

dirimente il fatto che lo statuto federale attribuisce a detto organo il potere di rappresentare la

nella sua unità assumendone la rappresentanza legale (cfr. art. 24 dello statuto).

2 –Difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione, con cui la parte opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtù di quanto statuito dall’art. 3 della legge n. 280/03. In particolare, la citata disposizione devolverebbe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2".

Orbene, con riferimento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giova ricordare che – con l’importante pronuncia n. 204/2004 - la Corte Costituzionale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, ha affermato il seguente principio: L'art. 103, primo comma, della Costituzione non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare "particolari materie" nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe "anche" diritti soggettivi. Tali materie, tuttavia, devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo; con la conseguenza che va escluso che sia la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo”.

Ne consegue che un’interpretazione costituzionalmente orientata delle ipotesi di giurisdizione esclusiva porta a ritenere che questa sia sussistente solo ogniqualvolta si sia in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano. Per converso, non potrà ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, neanche quella in via esclusiva, qualora sia del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità.

Orbene, nel caso in esame, deve escludersi che –nell’attività di irrogazione di sanzioni disciplinari- la FIGC eserciti un potere autoritativo di natura pubblicistica. Infatti, è vero che le Federazioni sportive –pur avendo personalità di diritto privato- esercitano anche funzioni pubblicistiche. Il DLgs. 242 del 1999, contenente norme di riordino del CP_3 all’art. 15 prevede che


le Federazioni possano adottare atti amministrativi in armonia con le deliberazioni del

in tema di ammissione ed affiliazione delle società sportive alle Federazioni nazionali.


CP_3


ad es.


 

Sicchè, le questioni concernenti l’attività che le Federazioni svolgono in armonia con le deliberazioni del Coni rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora sia espressione di un potere provvedimentale ed autoritativo. Tuttavia, il potere di decidere in materia


disciplinare attribuito agli organi della giustizia sportiva trova la fonte nella autonomia negoziale delle parti. Gli organi della giustizia sportiva, del resto, decidono in virtù di una clausola negoziale avente natura di clausola di arbitrato irrituale ed osservando le regole del diritto privato. Del resto, sia le norme violate che la decisione da eseguire trova la sua fonte in atti di natura negoziale, che sono espressione dell’autonomia privata e non di poteri pubblicistici.

A maggior ragione, poi, deve escludersi l’esercizio di poteri pubblicistici nellattività di recupero del credito derivante dalla irrogazione di una sanzione pecuniaria. Non essendovi esercizio di poteri pubblicistici, deve escludersi che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, neanche in via esclusiva.

3-Prescrizione del credito

Altrettanto infondata è leccezione di prescrizione del credito azionato dall’opposta. È bene premettere che trattasi di eccezione suscettibile di essere decisa nel merito dal giudice ordinario, in quanto non afferente al merito della condotta, quanto piuttosto al non tempestivo esercizio del diritto di credito scaturente dall’emissione e dal successivo consolidamento del provvedimento con il quale la sanzione è stata irrogata.

A tal riguardo, pare opportuno riportare per estratto il testo dell’art. 40 del codice di giustizia sportiva, il quale prevede che I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”. Sulla scorta di tale dettato normativo, la parte


opponente ha eccepito che la sanzione disciplinare inflitta al


Pt_1


in quanto divenuta definitiva con


la pubblicazione della sentenza della Corte federale d’appello del 23/03/2017, avrebbe dato luogo ad un credito suscettibile di essere azionato, in assenza di atti interruttivi, non oltre la fine della stagione calcistica 2016/2017, conclusasi in data 30/06/2017. Pertanto, risalendo il primo atto interruttivo di controparte al 10/04/2019 (trattasi nel caso di specie di una lettera di messa in mora), si imporrebbe

CP_

la dichiarazione di prescrizione del credito azionato dalla        .

La tesi di parte opponente non può essere condivisa, in quanto tesa a far valere un termine di prescrizione breve che, per le ragioni di seguito esposte, non può ritenersi riferibile al credito scaturente da sanzioni disciplinari. In primo luogo, la tesi di parte opponente è sconfessata dal tenore letterale della norma statuaria che, nel derogare al principio generale della durata decennale del termine di prescrizione, fa esclusivamente riferimento ai diritti di natura economica, per tali dovendosi intendere proprio quei diritti a carattere patrimoniale che fisiologicamente sorgono nel corso del rapporto associativo.

In secondo luogo, l’impossibilità di estendere l’operatività di tale disposizione statutaria anche ai crediti derivanti dall’applicazione di sanzioni economiche può indirettamente essere ricavata da un più accurato esame dell’art. 40, a norma del quale è previsto che l’illecito sportivo si prescrive al termine dell’ottava stagione successiva a quella in cui è stato commesso l’ultimo atto diretto a realizzarlo. Al contempo, a norma del comma secondo è previsto che l'apertura di una inchiesta, formalizzata dalla Procura federale o da altro organismo federale, interrompe la prescrizione. La prescrizione decorre nuovamente dal momento della interruzione. I termini di cui al comma 1 non possono in alcun caso essere prolungati oltre la metà”. Inoltre, all’art. 19 è previsto che le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva sono immediatamente anche sa contro di esse è presentato ricorso”.


Pertanto, ove si intendesse estendere l’ambito di operatività dell’art. 40 co.3 del codice di giustizia sportiva ai diritti scaturenti dall’irrogazione delle sanzioni dovrebbe ipotizzarsi che, a fronte di un termine per il definitivo accertamento dell’illecito sportivo di oltre otto anni, in astratto suscettibile di essere prorogato della metà, graverebbe sull’associazione l’onere di attivarsi per il recupero del credito entro un anno dall’irrogazione della sanzione, anche in pendenza del giudizio teso ad accertarne l’illegittimità.

Né può ipotizzarsi un’interpretazione coordinata delle norme – implicitamente prospettata dall’opponente – secondo il quale il termine breve di prescrizione ex art. 40 co. 3 del Codice di giustizia sportiva, in tema di sanzioni pecuniarie, decorrerebbe soltanto a partire dal momento in cui il provvedimento sanzionatorio diverrebbe definitivo per rigetto del ricorso ad opera della Corte federale d’appello. Trattasi di integrazione ermeneutica che va ben oltre il dato letterale della norma

– la quale individua come dies a quo la stagione sportiva nel corso della quale il credito è maturato

(e non divenuto definitivo) – peraltro in aperta violazione del principio di carattere generale secondo il quale “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 c.c.).

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che, come correttamente rilevato dalla parte opposta, l’art. 40 co.3 del Codice di giustizia sportiva si riferisce ai diritti di natura economica che, nelle liti tra tesserati e società o tra società e società, necessitano di accertamento giudiziario e non alle sanzioni pecuniarie che, una volta definite e comminate a seguito del procedimento disciplinare, non prevedono una fase di accertamento ma soltanto di riscossione e, pertanto, il termine di prescrizione è quello ordinario decennale.

4. Contestazioni di merito.

 


Infine, si palesano del tutto infondate  le ragioni di opposizione svolte dal


Pt_1


al fine di


evidenziare l'insussistenza di adeguata prova del credito azionato in sede monitoria e, comunque, l'infondatezza dell'avversa pretesa.

 


Come parimenti già accennato, l'art. 30 del vigente Statuto della


Controparte_1


[...]


- il quale prevede l'impegno di coloro che operano all'interno della


CP_1


ad accettare


la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati


dalla stessa


CP_1


dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività


sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia.

Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del D.L. n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma 2, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma 1 dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività  sportive ed  agonistiche, nonché i  comportamenti  rilevanti  sul  piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni.


Ciò posto, e precisato, quindi, che la decisione invocata a base del ricorso monitorio è del tutto assimilabile ad un lodo per arbitrato irrituale, va rammentato che con l'arbitrato irrituale le parti affidano ad  un  terzo la composizione di  questioni e controversie con un  atto  avente valenza negoziale, che le medesime parti si obbligano ad eseguire ed osservare.

Pertanto, la decisione resa dalla Commissione disciplinare nazionale ben vale ad integrare titolo


costitutivo del credito azionato dalla


CP_1


e del correlato obbligo di pagamento a carico di


Pt_2  .


D'altro canto, alla luce di quanto già esposto, la cognizione del giudice ordinario nell’ambito della controversia in esame è limitata alla fase della esecuzione della sanzione disciplinare, non potendosi per contro sindacare il contenuto del potere disciplinare, esercitato dagli organi della giustizia sportiva. E’ rimesso al giudice ordinario, quindi, il solo accertamento della sussistenza del credito


vantato dalla


CP_1


e della insussistenza di fatti modificativi od estintivi della pretesa creditoria.


 

Ciò premesso, nel caso in esame, è pacifico che le sanzioni disciplinari in questione siano state irrogate in via definitiva, non essendo stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento sportivo, e che non siano intervenuti fatti modificativi o estintivi. Lunica contestazione dell’opponente attiene ai presupposti procedimentali di irrogazione delle sanzioni disciplinari: aspetti in relazione ai quali, però, sussiste la competenza degli organi della giustizia sportiva.

Appare, quindi, irrilevante nella presente sede ogni contestazione in ordine alla asserita

mancanza dei presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo opposto.

^^^^^

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione del D.M. 55/2014, con riduzione ai minimi della voce relativa alla fase istruttoria e di trattazione, attesa la natura documentale della controversia.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

 


  1. RIGETTA l’opposizione proposta da

Parte_1


 


  1. Condanna

Parte_1


al pagamento nei confronti della


Controparte_1


[...]


, in persona del l.r.p.t., delle spese di giudizio liquidate nella complessiva somma di €


5.600,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa. Così deciso in Roma, in data 15.09.2024

Il Giudice

Dr.ssa Flora Mazzaro

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