TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 14752/2021 DEL 22/09/2021

 

Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona della dr.ssa Silvia I.M.Reitano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 58934 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2018, posta in decisione all’udienza del 19.4.2021 e vertente

TRA

 


 

Parte_1

(               C.F._1


nato a Torino, il 31.10.1968 e residente in Camini (RC)

, elettivamente domiciliato in Via Nazionale Jonica


n° 174 – 89040 MONASTERACE (RC) presso lo studio legale dell’ Avv.


Omissis  (


C.F._2


-       P.IVA_1


che lo difende


e rappresenta, giusto incarico mandato e procura in calce allatto di citazione

in opposizione.

Opponente

E


Controparte_1


(C.F.


P.IVA_2        


P.IVA


P.IVA_3


) – con sede legale in Roma via Gregorio Allegri n. 14,


in  persona  del  suo  Presidente  e  legale  rappresentante  pro-tempore  dott.


Controparte_2


, rappresentata e difesa dallAvv. Omissis  (


[...]


C.F._3


)  ed  elettivamente  domiciliata  presso  il  suo  studio  in


Roma, Via G. Montanelli n. 11, giusta procura in calce al ricorso per decreto

ingiuntivo

Opposta OGGETTO:  opposizione  avverso  il  decreto  ingiuntivo   14727/2018 emesso  in  data  28/06/2018  dal  Tribunale  civile  di  Roma  nell'ambito  del procedimento civile n° 34255/2018 R.G.A.C.C., notificato in data 11/07/2018, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di €. 30.000,00, oltre

interessi legali, oltre spese liquidate in €. 1305,00 oltre accessori; CONCLUSIONI : v. atti difensivi


 

 

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

 


Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la

Controparte_1


chiedeva  ingiungersi,  al  sig.


Parte_1


il  pagamento  della  somma  di  Euro


    1. 1       ,00  ,  oltre   accessori  e  spese.  A  fondamento  della  domanda  la

deduceva che


CP_1


      • era  unassociazione  riconosciuta  con  personali giuridica  di  diritto privato, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del gioco

del calcio;

      •  

CP_1


      • l’Agente dei calciatori

Parte_1


era stato giudicato , a seguito del


deferimento del Procuratore Federale , dal Tribunale Federale Nazionale

che aveva   comminato la sanzione della inibizione a svolgere qualsiasi attività nellambito della CP_1 per mesi sei e dellammenda di

Euro 30.000,00 ;


      • tale  decisione  era  divenuta  definitiva  dacché

Parte_1


non  aveva


inteso proporre ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del


Org_1


      • tuttavia, il predetto Agente dei calciatori non aveva corrisposto quanto

dovuto, nonostante i ripetuti solleciti.

 

In accoglimento di tale domanda, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo fatto oggetto dell’odierna opposizione.

Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva rituale opposizione


Parte_1


deducendo che la decisione dell’organo di giustizia sportiva non


costituirebbe titolo idoneo ad ottenere l’ingiunzione di pagamento e, pertanto,


sarebbe  venuto  meno  il  credito  della


CP_1


nei  suoi  confronti  e  che  la


decisione, in ogni caso, sarebbe illegittima in quanto sproporzionata.


Segnatamente, l’opponente deduceva che la


CP_1


non possa richiedere il


pagamento   di   quanto   da medesimo   dovuto   in   forz della   decisione


dell’organo di giustizia sportiva della


CP_1


in quanto con l’entrata in vigore


del Regolamento dei Procuratori Sportivi del marzo 2015 non sarebbe più

soggetto alla normativa federale e non sarebbe più tenuto a rispettare le decisioni degli organi di giustizia sportiva, con la conseguenza che sarebbe venuto meno il titolo su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto; rileva altresì che la clausola compromissoria sarebbe nulla ex art 1341 c.c..


Sempre in via preliminare,


Parte_1


chiedeva sospendersi il   presente


giudizio in attesa della definizione del procedimento penale; chiedeva, altresì,

valutarsi  la  legittimi costituzionale  di  una  sanzione  sproporzionata  e irragionevole.


All'esito  della  notifica  dell'atto  di  citazione  si  costituiva  la


[...]


Controparte_1


, contestando integralmente le eccezioni e


difese svolte dall’opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.


La                            Controparte_1


deduceva che:


 

 

 

  • il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di una sanzione disciplinare emessa dallOrgano di Giustizia Sportiva della FIGC;
  • era indubbio che la materia disciplinare, ai sensi della legge n. 280/03, fosse devoluta agli organi della giustizia sportiva, ciò in virtù dell’adesione negoziale allo Statuto della Federazione;
  • tuttavia, una volta esauriti i vari gradi  della  giustizia  sportiva,  in assenz di   spontane adempimento   da   parte   de debitore la

CP_1


doveva  rivolgersi  al  Tribunale  Ordinario,  al  fine  di


acquisire  un  titolo  esecutivo  volto  a  tutelare  il  proprio  diritto  di

credito;

  • infatti, le decisioni degli organi della giustizia sportiva non potevano costituire titolo esecutivo, trattandosi di  una  giustizia  di  tipo associativo, funzionante secondo gli schemi del diritto privato;
  • erano ben singolari le contestazioni dell'opponente relative al merito

della  pretesa,  posto  che


Parte_1


aveva  accettato  la  clausola


compromissoria trasfusa nel Regolamento Agenti e nello Statuto della


CP_1


ed è stato sanzionalo dal Tribunale Federale Nazionale per


comportamenti posti in essere nel luglio del 2014, come dal medesimo

evidenziato nella propria opposizione, quindi, nella vigenza del Regolamento del 2010 con la conseguenza che al caso di specie doveva essere applicato tale regolamento;

  • in ogni caso, l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva (doc. 4) stabilisce che Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società …. che si rendono responsabili delle violazioni dello statuto delle norme federali e di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni….. ”.

Acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 19.4.2021 la causa veniva trattenuta  in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

 

 

*****

 

Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi all’integrale rigetto dell’opposizione, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo n° 14727/2018 emesso in data 28/06/2018 dal Tribunale civile di Roma nell'ambito del procedimento civile n° 34255/2018 R.G.A.C.C.

Va osservato, preliminarmente, che il giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo non costituisce un giudizio di natura impugnatoria, vertente sulla legittimità o meno del decreto opposto, ma dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Tale accertamento deve essere effettuato tenuto conto delle ordinarie regole di ripartizione dell’onere


 

 

 

probatorio di cui allart. 2697 c.c., sulla base della posizione sostanziale delle parti.

Ciò posto, con riferimento alla deduzione di parte opponente relativa al difetto di


giurisdizione  degli  organi  di  giustizia  sportiva  della


CP_1


nell'adozione  del


provvedimento  disciplinare  nei  confronti  del  sig.


Pt_1


in  vir della  cessata


appartenenza di quest'ultimo alla


CP_1


medesima al momento del deferimento


e, poi, dell'irrogazione del provvedimento disciplinare, occorre richiamare il disposto

di cui all'art. 1, comma 4 del Regolamento Agenti Di Calciatori, pubblicato con


Comunicato  Ufficiale  della


CP_1


n.  100/A in  data  8  aprile  2010.  La norma


suddetta prevede che Gli agenti possono recedere in ogni momento dagli obblighi

accettati ai sensi del presente regolamento riconsegnando la Licenza e rinunciando alla relativa qualifica, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati, dei procedimenti relativi a fatti commessi in qualidi agente e degli obblighi assunti in pendenza di Licenza”. La norma richiama, quale presupposto per l'adozione di provvedimenti nei confronti dell'Agente dei Calciatori, i fatti commessi nella qualità di Agente, non facendo invece alcun riferimento al possibile venir meno della giurisdizione del giudice sportivo, al momento di cessazione del vincolo federale dell'Agente dei Calciatori. Conseguentemente, non sussiste alcun impedimento per gli organi della giustizia sportiva nel perseguire e sanzionare le condotte dell'Agente commesse in tutto il periodo di possesso della Licenza, anche una volta venuto meno il vincolo di appartenenza dell'Agente medesimo all'ordinamento sportivo.

Con riferimento, quindi, alla fattispecie oggetto di giudizio, va osservato che


l'appartenenza del sig.


Pt_1


alla


CP_1


al momento della commissione dei fatti


oggetto del  procedimento disciplinare costituisce circostanza pacifica  nel corso del

presente giudizio. Conseguentemente, il fatto che l'appartenenza dell'opponente all'ordinamento sportivo sia cessata antecedentemente al momento del deferimento e dell'emanazione del provvedimento disciplinare nei suoi confronti non costituisce elemento rilevante al fine dell'esclusione della giurisdizione del giudice sportivo che, pertanto,  ha  potuto  legittimamente  adottare  il  provvedimento  disciplinare  nei


confronti  del  sig. quest'ultimo.


Pt_1


anche  dopo  la  riconsegna  della  Licenza  da  parte  di


Quanto alle ulteriori doglianze si osserva quanto di seguito.


La CP_1


è unassociazione riconosciuta con personaligiuridica di diritto privato


federata al


Org_1 (cfr. l’art. 1 del relativo Statuto) ed anche i calciatori, in quanto


tesserati, sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie della CP_1 .

In particolare, lart. 30 dello Statuto della FIGC stabilisce che tutti i soggetti indicati

hanno l’obbligo  di  osservare lo  Statuto.  Poi  prevede,  al  secondo  comma,  che  i predetti soggetti accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento


adottato dalla FIGC, dalla Org_ , dalla


Org_3 , dai suoi organi o soggetti delegati,


nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dellattività federale nonché

nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la CP_1 , per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto


previsto dallo statuto del


Org_1


sono devolute su istanza della parte interessata,


unicamente alla cognizione dell’Alta Cort           ustizia Sportiva o del Tribunale


Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il


Org_1


 

 

 

Lo statuto della Federazione opposta contiene, dunque,  una clausola, in base alla quale, tra l’altro, le controversie di carattere disciplinare sono devolute alla cognizione degli organi giustizia sportiva, interni alla Federazione.

Al fine di razionalizzare i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico dello Stato, nel 2003 è stato emanato il D.L. 220/2003, convertito con modificazioni nella L. 280/2003.

In particolare, l’art. 2 detta disposizioni in ordine all’autonomia dell’ordinamento sportivo, stabilendo che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

Orbene,  si  rende    necessaria  una  preliminare  ricostruzione  del

quadro normativo relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giurisdizionale dello Stato e della relativa evoluzione giurisprudenziale.

Con la sentenza 5775/2004 le Sezioni Unite della Cassazione, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, hanno compiutamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale relativo all’argomento in esame.

In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che la legge 16


febbraio  1942  n°  426,  istitutiva  del


Org_1


configurava  le  federazioni


sportive nazionali come organi dell’Ente, che partecipavano della natura

pubblica di questo. La successiva legge 23 marzo 1981, n° 91 (contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), all’art. 14 aveva ribadito questo inquadramento, riconoscendo alle federazioni funzioni di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso lato


delle funzioni proprie del


Org_1


e funzioni di natura privatistica per le


specifiche attività da esse svolte. Questa funzione, in quanto autonoma, era

separata da quella di natura pubblica e faceva capo soltanto alle federazioni, (così, Cass. SU 14530/2002).

L’art. 6 della legge del 1981, come novellato dall’art. 1 del D.L 20

settembre 1996, n° 485, convertito nella legge 18 novembre 1996 n° 586, riconoscendo alle federazioni sportive il potere di stabilire un premio di addestramento e formazione tecnica in favore delle società sportive presso le quali l’atleta si fosse formato, ha confermato la natura privatistica dell’attività svolta dalle medesime federazioni in questo settore.

La legge n° 91 del 1981 è stata sostituita con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n° 242, contenente disposizioni sul riordino del Coni. In particolare, l’art. 15 del decreto legislativo ha recepito l’inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle federazioni sportive nazionali. La norma, infatti, dopo avere disposto che le federazioni sportive nazionali svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi


del  CIO  e  del


Org_1


(primo  comma),  così  consentendo  l’esercizio  di


 

 

 

attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l’adozione di atti amministrativi, attribuisce loro natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e dichiara che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (secondo comma).

È sopravvenuto il decreto legge 19 agosto 2003 n° 220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n° 280. Il decreto, prendendo implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale dell’ordinamento  sportivo, stabilisce che i rapporti tra questo e l’ordinamento dello Stato sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1 primo comma). La giustizia sportiva’ si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre quella ‘statale’ è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.

Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico- sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all’ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell’ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma).

In queste materie vige il sistema del c.d. vincolo sportivo; le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati, infatti, hanno l’onere di


adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del


Org_1 e delle


federazioni sportive indicate negli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n°

242 del 1999, gli organi  di giustizia dell’ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma).

I casi di rilevanza per l’ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo.

Il primo comma dell’art. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni


 

 

 

sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2.

Il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia dell’ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sull’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo (art. 2, secondo   comma  sulla   salvezz incondizionata   delle   clausole


compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del


Org_1


delle


Federazioni  sportive e  di quelle inserite nei contratti di cui alla legge


istitutiva del


Org_1


art. 3, ultima parte).


Come osservato dalle Sezioni Unite, nella pronuncia suindicata,

dalla lettura delle enunciate disposizioni è possibile ricavare che, secondo il decreto legge n° 202 del 2003, la tutela fa riferimento alle seguenti quattro situazioni.

Nella prima stanno le questioni che hanno per oggetto l’osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, per dirla con l’art. 15 del decreto legislativo n° 242 del 1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dellautonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell’ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un’area di non rilevanza (o d’indifferenza) per l’ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l’ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all’assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato.

Nella seconda situazione stanno le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anchesse interne all’ordinamento sportivo. Pure per queste situazioni vi è la stessa condizione di non rilevanza per lordinamento statale, prima indicata.

Queste prime due situazioni, in definitiva, restano all’interno del sistema dell’ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale.

La terza situazione comprende lattività che le federazioni sportive nazionali debbono svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi


del


Org_1


del CIO, come dispone la prima parte del già citato art. 15. Nel


testo del decreto legge n° 220 del 2003, anteriore alla legge di conversione,

in essa figuravano lammissione e l’affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati e l’organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato    l’ammissione   alle   stesse   delle   squadre    degli   atleti.


 

 

 

Indipendentemente dalla soppressione delle due categorie, l’indicazione vale ancora come esemplificazione delle corrispondenti controversie, l’oggetto delle quali è costituito dall’attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l’obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva.

Infine, stanno le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti.

Esaurito, anche in questo caso, l’obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Alla luce di quanto sopra riportato, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il problema relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale non ponga una questione di giurisdizione, costituendo invece questione di merito, che deve essere giudicata dal giudice del merito, al pari di quella dell’esistenza in concreto di essa (cfr. Cass. SU 5256/1987). Il principio è stato sviluppato con riferimento alle federazioni sportive ed è stato dichiarato che la censura diretta ad escludere ogni forma di tutela


giurisdizionale,  nei  confronti  di  provvedimenti  della questione di merito (cfr. Cass. SU 9550/1997).


CP_1 ,  costituisce


Ad analoga conclusione è giunta la Cassazione nella successiva pronuncia n° 18919 del 28/9/2005, nella quale ha affermato che il vincolo


di giustizia sportiva previsto dallo Statuto della


CP_1


integra una clausola


compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti che

accettano la soggezione agli organi interni di giustizia.

In particolare, poi, la suindicata pronuncia stabilisce un altro importante principio, ritenendo che il cd. vincolo di giustizia sportiva (già contenuto negli statuti delle federazioni sportive prima dell’entrata in vigore del DL 220/2003, convertito dalla Legge 280/2003), dal 2003 in poi trovi la sua legittimazione anche in una fonte legislativa. Tuttavia, tale legittimazione ex lege non ne ha modificato la natura, che va pur sempre ricondotta alla figura dell’arbitrato irrituale, sostanzialmente consistente in un mandato conferito congiuntamente dalle parti compromittenti agli arbitri affinché questi, in virtù di un potere negoziale, definiscano la controversia (cfr. Cass. 11270/2012).

Tale orientamento, peraltro, risulta confermato da altre pronunce delle Sezioni Unite che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione relativa alle materie rientranti nella competenza degli organi della giustizia sportiva non è questione di giurisdizione, in quanto tali organi non svolgono una funzione giurisdizionale, ma intervengono in virtù di una clausola compromissoria e svolgono un’attività negoziale sostitutiva di quella degli stipulanti (cfr. Cass. SU ordinanza 6423/2008).

Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame la controversia trae  origine  da  comportamenti  posti  in  essere  dall’odierno  opponente,


 

 

 

rilevanti sul piano disciplinare sportivo: è pacifico che allepoca l’attore


fosse collaboratore tesserato della società


Org_4


(cfr. doc. 4 del


fascicolo  monitorio)  e  pertanto  sottoposto  alla  disciplina  della  FIGC;

quindi, in virtù dell’art. 2, 1° comma, del DL 220/2003, convertito dalla Legge 280/2003, per l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive vige il sistema del c.d. vincolo sportivo, ciò in virtù della cd. clausola del vincolo di giustizia, prevista dallart. 30 dello Statuto della CP_1 .

Tale clausola, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni

Unite della Cassazione, ha natura di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, in base alla quale il potere di irrogare ed applicare le sanzioni disciplinari è attribuito, in forza di un atto negoziale di natura privatistica, dalle stesse parti a degli arbitri irrituali, che nel caso di specie sono costituiti dagli organi della giustizia sportiva.

Si deve altresì osservare che -in base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dal citato art. 2, comma 1 del DL 220/2003 convertito dalla Legge 280/2003- rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti all’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dall’ordinamento sportivo.

Ciò premesso, nel caso in esame, la controversia trae origine da

comportamenti posti in essere dall’odierno opponente, rilevanti sul piano disciplinare sportivo; è stato allegato nel ricorso monitorio che le sanzioni (inibizione ed ammenda di € 30.000,00) erano divenute esecutive per mancata impugnazione.

Nel caso concreto, la questione non attiene prettamente alla irrogazione ed alla applicazione della sanzione disciplinare, bensì alla fase della sua esecuzione. Infatti, è pacifico che la fase dinanzi agli organi della giustizia sportiva si sia già esaurita, atteso che la sanzione disciplinare oggetto del presente giudizio (consistente in sanzione pecuniaria) è stata già irrogata ed è divenuta definitiva.

Ciò che residua è un credito di natura pecuniaria della Federazione, relativo alla sanzione pecuniaria che è stata irrogata in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva. Infatti, gli organi della giustizia sportiva possono irrogare sia sanzioni che esplicano i loro effetti esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo , sia sanzioni che esulano dall’ordinamento sportivo ed incidono su posizioni giuridiche soggettive generalmente tutelate dall’ordinamento statale (ad esempio, nel caso in esame è stata altresì irrogata la sanzione pecuniaria dell’ammenda).

Orbene, mentre nel primo caso l’esecuzione della sanzione potrà ben trovare esplicazione e coattiva esecuzione (in caso di mancata spontanea  osservanza)  all’interno  del  medesimo  ordinamento  sportivo,


 

 

 

nell’ambito del quale produce ed esaurisce tutti i suoi effetti, altrettanto non può sostenersi per le sanzioni del secondo tipo. Infatti, l’ordinamento sportivo non possiede gli strumenti per ottenere lesecuzione coattiva di un credito di natura pecuniaria: strumenti del resto che sono riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria. Non a caso, il citato art. 2 , comma 1, del D.L. n. 220/03, convertito nella Legge n. 280/03, limita la cognizione degli organi della giustizia sportiva alle sole questioni relative la irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola, invece, alla esecuzione della stessa.

Tale impostazione non appare contraddetta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, con la quale la Corte ha dichiarato non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del

    1. L.   n. 220/03, convertito nella Legge 280/03. In particolare, la questione era stata sollevata dal giudice amministrativo, dubitando della legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui riservava al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, anche quando i relativi effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su interessi legittimi e diritti soggettivi, tutelati dall’ordinamento statale. Il caso concreto sottoposto alla Corte Costituzionale era diverso da quello oggetto del presente giudizio, in quanto si controverteva in ordine al risarcimento del danno derivante dalla illegittima irrogazione della sanzione disciplinare della inibizione allo svolgimento di attività federale.

Ciò nonostante, la Corte – con la suddetta pronuncia - ha sancito importanti principi, dando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, da tener presente anche nel caso in esame. In particolare, nel ribadire lautonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale (autonomia, peraltro, favorita dal Legislatore), la Corte ha evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione possono esaurire i loro effetti nell’ambito dellordinamento sportivo, oppure manifestare effetti anche nell’ambito dellordinamento statale. Orbene, con riferimento al primo gruppo di ipotesi, la Corte afferma che queste sono collocate in un’area di non rilevanza per lordinamento statale e di conseguente assenza di tutela da parte di quest’ultimo ordinamento. Tuttavia, la Corte afferma, altresì, che ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 220/03 consegue che, qualora il provvedimento adottato dalle Federazioni


sportive o dal


Org_1 abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive


rilevanti  per  l’ordinamento  giuridico  statale,  non  possa  escludersi  la

possibilità di agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali statali. Infine, si palesano del tutto immeritevoli di seguito le ragioni di opposizione svolte dall’opponente al fine di evidenziare l'insussistenza di adeguata prova del credito azionato in sede monitoria e, comunque, l'infondatezza dell'avversa pretesa.


 

 

 


Come  già  accennato,  la  pretesa  azionata  dalla


CP_1


riposa  su  una


decisione, ormai definitiva, resa dalla Commissione disciplinare nazionale.

Come   parimenti   già   accennato,   l'art.   30   de vigente   Statuto   della


Controparte_1


- il quale prevede l'impegno di coloro


che operano all'interno della


CP_1


ad accettare la piena e definitiva


efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari


adottati dalla stessa


CP_1


dai suoi organi  e soggetti delegati, nelle


materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di

carattere tecnico, disciplinare ed economico - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del D.L. n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma 2, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma 1 dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni.

Ciò posto, e precisato, quindi, che la decisione invocata a base del ricorso monitorio è del tutto assimilabile ad un lodo per arbitrato irrituale, va rammentato che con l'arbitrato irrituale le parti affidano ad un terzo la composizione  di  questioni  e  controversie  con  un  atto  avente  valenza negoziale, che le medesime parti si obbligano ad eseguire ed osservare. Pertanto, la decisione resa dalla Commissione disciplinare nazionale ben


vale ad integrare titolo costitutivo del credito azionato dalla


CP_1


e del


correlato obbligo di pagamento a carico di


Parte_1


D'altro canto, alla luce di quanto già esposto, la cognizione del giudice

ordinario nell’ambito della controversia in esame è limitata alla fase della esecuzione della sanzione disciplinare, non potendosi per contro sindacare il contenuto del potere disciplinare, esercitato dagli organi della giustizia sportiva. E’ rimesso al giudice ordinario, quindi, il solo accertamento della


sussistenza del credito vantato dalla


CP_1


e della insussistenza di fatti


modificativi od estintivi della pretesa creditoria (che, invero, l’opponente

non ha neppure allegato).

Per le predette ragioni, nonché in adesione all'orientamento giurisprudenziale affermatosi presso questa Sezione del Tribunale , l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da doversi munire di efficacia esecutiva come per legge.


 

 

 

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo la natura e il valore della controversia, in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014. Si è proceduto alla somma degli importi al minimo relativi ai ‘giudizi di cognizione innanzi il tribunale’ con riferimento allo scaglione ‘26.001- 52.000, senza la fase ‘istruttoria’, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dal difensore di parte convenuta nonché della consolidata giurisprudenza dell’Ufficio e della mancanza di novità nelle questioni trattate.

 

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma,  definitivamente pronunciando, così provvede:


      • rigetta l'opposizione proposta dal sig.

Parte_2


e, per l'effetto,


conferma il decreto ingiuntivo n° 14727/2018 emesso in data 28/06/2018 dal Tribunale civile di Roma nell'ambito del procedimento civile n° 34255/2018 R.G.A.C.C., cui segue declaratoria di definitiva esecutività;

      • condanna    l'opponente    al    pagamento,    in    favore    dell’opposta

Controparte_1


, delle spese di lite, che


liquida  in    €  2.768,00  per  compensi  professionali,  oltre  rimborso

forfettario, Cp ed Iva come per legge.

Così deciso in Roma, 13.9.2021

 

Il Giudice Dr.ssa Silvia I.M.Reitano

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