TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 14752/2021 DEL 22/09/2021
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona della dr.ssa Silvia I.M.Reitano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 58934 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2018, posta in decisione all’udienza del 19.4.2021 e vertente
TRA
Parte_1
( C.F._1
nato a Torino, il 31.10.1968 e residente in Camini (RC)
, elettivamente domiciliato in Via Nazionale Jonica
n° 174 – 89040 MONASTERACE (RC) presso lo studio legale dell’ Avv.
Omissis (
C.F._2
- P.IVA_1
che lo difende
e rappresenta, giusto incarico mandato e procura in calce all’atto di citazione
in opposizione.
Opponente
E
Controparte_1
(C.F.
P.IVA_2 –
P.IVA
P.IVA_3
) – con sede legale in Roma via Gregorio Allegri n. 14,
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore dott.
Controparte_2
, rappresentata e difesa dall’Avv. Omissis (
[...]
C.F._3
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Via G. Montanelli n. 11, giusta procura in calce al ricorso per decreto
ingiuntivo
Opposta OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 14727/2018 emesso in data 28/06/2018 dal Tribunale civile di Roma nell'ambito del procedimento civile n° 34255/2018 R.G.A.C.C., notificato in data 11/07/2018, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di €. 30.000,00, oltre
interessi legali, oltre spese liquidate in €. 1305,00 oltre accessori; CONCLUSIONI : v. atti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la
Controparte_1
chiedeva ingiungersi, al sig.
Parte_1
il pagamento della somma di Euro
-
- 1 ,00 , oltre accessori e spese. A fondamento della domanda la
deduceva che
CP_1
-
-
- era un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del gioco
-
del calcio;
CP_1
-
-
- l’Agente dei calciatori
-
Parte_1
era stato giudicato , a seguito del
deferimento del Procuratore Federale , dal Tribunale Federale Nazionale
che aveva comminato la sanzione della inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della CP_1 per mesi sei e dell’ammenda di
Euro 30.000,00 ;
-
-
- tale decisione era divenuta definitiva dacché
-
Parte_1
non aveva
inteso proporre ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del
Org_1
-
-
- tuttavia, il predetto Agente dei calciatori non aveva corrisposto quanto
-
dovuto, nonostante i ripetuti solleciti.
In accoglimento di tale domanda, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo fatto oggetto dell’odierna opposizione.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva rituale opposizione
Parte_1
deducendo che la decisione dell’organo di giustizia sportiva non
costituirebbe titolo idoneo ad ottenere l’ingiunzione di pagamento e, pertanto,
sarebbe venuto meno il credito della
CP_1
nei suoi confronti e che la
decisione, in ogni caso, sarebbe illegittima in quanto sproporzionata.
Segnatamente, l’opponente deduceva che la
CP_1
non possa richiedere il
pagamento di quanto dal medesimo dovuto in forza della decisione
dell’organo di giustizia sportiva della
CP_1
in quanto con l’entrata in vigore
del Regolamento dei Procuratori Sportivi del marzo 2015 non sarebbe più
soggetto alla normativa federale e non sarebbe più tenuto a rispettare le decisioni degli organi di giustizia sportiva, con la conseguenza che sarebbe venuto meno il titolo su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto; rileva altresì che la clausola compromissoria sarebbe nulla ex art 1341 c.c..
Sempre in via preliminare,
Parte_1
chiedeva sospendersi il presente
giudizio in attesa della definizione del procedimento penale; chiedeva, altresì,
valutarsi la legittimità costituzionale di una sanzione sproporzionata e irragionevole.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la
[...]
Controparte_1
, contestando integralmente le eccezioni e
difese svolte dall’opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La Controparte_1
deduceva che:
- il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di una sanzione disciplinare emessa dall’Organo di Giustizia Sportiva della FIGC;
- era indubbio che la materia disciplinare, ai sensi della legge n. 280/03, fosse devoluta agli organi della giustizia sportiva, ciò in virtù dell’adesione negoziale allo Statuto della Federazione;
- tuttavia, una volta esauriti i vari gradi della giustizia sportiva, in assenza di spontaneo adempimento da parte del debitore, la
CP_1
doveva rivolgersi al Tribunale Ordinario, al fine di
acquisire un titolo esecutivo volto a tutelare il proprio diritto di
credito;
- infatti, le decisioni degli organi della giustizia sportiva non potevano costituire titolo esecutivo, trattandosi di una giustizia di tipo associativo, funzionante secondo gli schemi del diritto privato;
- erano ben singolari le contestazioni dell'opponente relative al merito
della pretesa, posto che
Parte_1
aveva accettato la clausola
compromissoria trasfusa nel Regolamento Agenti e nello Statuto della
CP_1
ed è stato sanzionalo dal Tribunale Federale Nazionale per
comportamenti posti in essere nel luglio del 2014, come dal medesimo
evidenziato nella propria opposizione, quindi, nella vigenza del Regolamento del 2010 con la conseguenza che al caso di specie doveva essere applicato tale regolamento;
- in ogni caso, l’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva (doc. 4) stabilisce che “Per i fatti commessi in costanza di tesseramento, i dirigenti, i tesserati delle società …. che si rendono responsabili delle violazioni dello statuto delle norme federali e di altra disposizione loro applicabile, anche se non più tesserati, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni….. ”.
Acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 19.4.2021 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi all’integrale rigetto dell’opposizione, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo n° 14727/2018 emesso in data 28/06/2018 dal Tribunale civile di Roma nell'ambito del procedimento civile n° 34255/2018 R.G.A.C.C.
Va osservato, preliminarmente, che il giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo non costituisce un giudizio di natura impugnatoria, vertente sulla legittimità o meno del decreto opposto, ma dà luogo a un giudizio ordinario di cognizione nel quale il giudice deve accertare il fondamento della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per ingiunzione. Tale accertamento deve essere effettuato tenuto conto delle ordinarie regole di ripartizione dell’onere
probatorio di cui all’art. 2697 c.c., sulla base della posizione sostanziale delle parti.
Ciò posto, con riferimento alla deduzione di parte opponente relativa al difetto di
giurisdizione degli organi di giustizia sportiva della
CP_1
nell'adozione del
provvedimento disciplinare nei confronti del sig.
Pt_1
in virtù della cessata
appartenenza di quest'ultimo alla
CP_1
medesima al momento del deferimento
e, poi, dell'irrogazione del provvedimento disciplinare, occorre richiamare il disposto
di cui all'art. 1, comma 4 del Regolamento Agenti Di Calciatori, pubblicato con
Comunicato Ufficiale della
CP_1
n. 100/A in data 8 aprile 2010. La norma
suddetta prevede che “Gli agenti possono recedere in ogni momento dagli obblighi
accettati ai sensi del presente regolamento riconsegnando la Licenza e rinunciando alla relativa qualifica, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati, dei procedimenti relativi a fatti commessi in qualità di agente e degli obblighi assunti in pendenza di Licenza”. La norma richiama, quale presupposto per l'adozione di provvedimenti nei confronti dell'Agente dei Calciatori, i fatti commessi nella qualità di Agente, non facendo invece alcun riferimento al possibile venir meno della giurisdizione del giudice sportivo, al momento di cessazione del vincolo federale dell'Agente dei Calciatori. Conseguentemente, non sussiste alcun impedimento per gli organi della giustizia sportiva nel perseguire e sanzionare le condotte dell'Agente commesse in tutto il periodo di possesso della Licenza, anche una volta venuto meno il vincolo di appartenenza dell'Agente medesimo all'ordinamento sportivo.
Con riferimento, quindi, alla fattispecie oggetto di giudizio, va osservato che
l'appartenenza del sig.
Pt_1
alla
CP_1
al momento della commissione dei fatti
oggetto del procedimento disciplinare costituisce circostanza pacifica nel corso del
presente giudizio. Conseguentemente, il fatto che l'appartenenza dell'opponente all'ordinamento sportivo sia cessata antecedentemente al momento del deferimento e dell'emanazione del provvedimento disciplinare nei suoi confronti non costituisce elemento rilevante al fine dell'esclusione della giurisdizione del giudice sportivo che, pertanto, ha potuto legittimamente adottare il provvedimento disciplinare nei
confronti del sig. quest'ultimo.
Pt_1
anche dopo la riconsegna della Licenza da parte di
Quanto alle ulteriori doglianze si osserva quanto di seguito.
La CP_1
è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato
federata al
Org_1 (cfr. l’art. 1 del relativo Statuto) ed anche i calciatori, in quanto
tesserati, sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie della CP_1 .
In particolare, l’art. 30 dello Statuto della FIGC stabilisce che tutti i soggetti indicati
hanno l’obbligo di osservare lo Statuto. Poi prevede, al secondo comma, che i predetti soggetti accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento
adottato dalla FIGC, dalla Org_ , dalla
Org_3 , dai suoi organi o soggetti delegati,
nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché
nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la CP_1 , per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto
previsto dallo statuto del
Org_1
sono devolute su istanza della parte interessata,
unicamente alla cognizione dell’Alta Cort ustizia Sportiva o del Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il
Org_1
Lo statuto della Federazione opposta contiene, dunque, una clausola, in base alla quale, tra l’altro, le controversie di carattere disciplinare sono devolute alla cognizione degli organi giustizia sportiva, interni alla Federazione.
Al fine di razionalizzare i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico dello Stato, nel 2003 è stato emanato il D.L. 220/2003, convertito con modificazioni nella L. 280/2003.
In particolare, l’art. 2 detta disposizioni in ordine all’autonomia dell’ordinamento sportivo, stabilendo che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Orbene, si rende necessaria una preliminare ricostruzione del
quadro normativo relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giurisdizionale dello Stato e della relativa evoluzione giurisprudenziale.
Con la sentenza 5775/2004 le Sezioni Unite della Cassazione, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, hanno compiutamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale relativo all’argomento in esame.
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che la legge 16
febbraio 1942 n° 426, istitutiva del
Org_1
configurava le federazioni
sportive nazionali come organi dell’Ente, che partecipavano della natura
pubblica di questo. La successiva legge 23 marzo 1981, n° 91 (contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), all’art. 14 aveva ribadito questo inquadramento, riconoscendo alle federazioni funzioni di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso lato
delle funzioni proprie del
Org_1
e funzioni di natura privatistica per le
specifiche attività da esse svolte. Questa funzione, in quanto autonoma, era
separata da quella di natura pubblica e faceva capo soltanto alle federazioni, (così, Cass. SU 14530/2002).
L’art. 6 della legge del 1981, come novellato dall’art. 1 del D.L 20
settembre 1996, n° 485, convertito nella legge 18 novembre 1996 n° 586, riconoscendo alle federazioni sportive il potere di stabilire un premio di addestramento e formazione tecnica in favore delle società sportive presso le quali l’atleta si fosse formato, ha confermato la natura privatistica dell’attività svolta dalle medesime federazioni in questo settore.
La legge n° 91 del 1981 è stata sostituita con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n° 242, contenente disposizioni sul riordino del Coni. In particolare, l’art. 15 del decreto legislativo ha recepito l’inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle federazioni sportive nazionali. La norma, infatti, dopo avere disposto che le federazioni sportive nazionali svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi
del CIO e del
Org_1
(primo comma), così consentendo l’esercizio di
attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l’adozione di atti amministrativi, attribuisce loro natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e dichiara che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (secondo comma).
È sopravvenuto il decreto legge 19 agosto 2003 n° 220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n° 280. Il decreto, prendendo implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale dell’ordinamento sportivo, stabilisce che i rapporti tra questo e l’ordinamento dello Stato sono regolati in base al principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1 primo comma). La ‘giustizia sportiva’ si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre quella ‘statale’ è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico- sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all’ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell’ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma).
In queste materie vige il sistema del c.d. vincolo sportivo; le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati, infatti, hanno l’onere di
adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del
Org_1 e delle
federazioni sportive indicate negli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n°
242 del 1999, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma).
I casi di rilevanza per l’ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo.
Il primo comma dell’art. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni
sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2”.
Il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia dell’ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sull’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma) e sulla salvezza incondizionata delle clausole
compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del
Org_1
delle
Federazioni sportive e di quelle inserite nei contratti di cui alla legge
istitutiva del
Org_1
art. 3, ultima parte).
Come osservato dalle Sezioni Unite, nella pronuncia suindicata,
dalla lettura delle enunciate disposizioni è possibile ricavare che, secondo il decreto legge n° 202 del 2003, la tutela fa riferimento alle seguenti quattro situazioni.
Nella prima stanno le questioni che hanno per oggetto l’osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, per dirla con l’art. 15 del decreto legislativo n° 242 del 1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell’autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell’ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un’area di non rilevanza (o d’indifferenza) per l’ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l’ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all’assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato.
Nella seconda situazione stanno le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch’esse interne all’ordinamento sportivo. Pure per queste situazioni vi è la stessa condizione di non rilevanza per l’ordinamento statale, prima indicata.
Queste prime due situazioni, in definitiva, restano all’interno del sistema dell’ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale.
La terza situazione comprende l’attività che le federazioni sportive nazionali debbono svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi
del
Org_1
del CIO, come dispone la prima parte del già citato art. 15. Nel
testo del decreto legge n° 220 del 2003, anteriore alla legge di conversione,
in essa figuravano l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati e l’organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l’ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti.
Indipendentemente dalla soppressione delle due categorie, l’indicazione vale ancora come esemplificazione delle corrispondenti controversie, l’oggetto delle quali è costituito dall’attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l’obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva.
Infine, stanno le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti.
Esaurito, anche in questo caso, l’obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Alla luce di quanto sopra riportato, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il problema relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale non ponga una questione di giurisdizione, costituendo invece questione di merito, che deve essere giudicata dal giudice del merito, al pari di quella dell’esistenza in concreto di essa (cfr. Cass. SU 5256/1987). Il principio è stato sviluppato con riferimento alle federazioni sportive ed è stato dichiarato che la censura diretta ad escludere ogni forma di tutela
giurisdizionale, nei confronti di provvedimenti della questione di merito (cfr. Cass. SU 9550/1997).
CP_1 , costituisce
Ad analoga conclusione è giunta la Cassazione nella successiva pronuncia n° 18919 del 28/9/2005, nella quale ha affermato che il vincolo
di giustizia sportiva previsto dallo Statuto della
CP_1
integra una clausola
compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti che
accettano la soggezione agli organi interni di giustizia.
In particolare, poi, la suindicata pronuncia stabilisce un altro importante principio, ritenendo che il cd. vincolo di giustizia sportiva (già contenuto negli statuti delle federazioni sportive prima dell’entrata in vigore del DL 220/2003, convertito dalla Legge 280/2003), dal 2003 in poi trovi la sua legittimazione anche in una fonte legislativa. Tuttavia, tale legittimazione ex lege non ne ha modificato la natura, che va pur sempre ricondotta alla figura dell’arbitrato irrituale, sostanzialmente consistente in un mandato conferito congiuntamente dalle parti compromittenti agli arbitri affinché questi, in virtù di un potere negoziale, definiscano la controversia (cfr. Cass. 11270/2012).
Tale orientamento, peraltro, risulta confermato da altre pronunce delle Sezioni Unite che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione relativa alle materie rientranti nella competenza degli organi della giustizia sportiva non è questione di giurisdizione, in quanto tali organi non svolgono una funzione giurisdizionale, ma intervengono in virtù di una clausola compromissoria e svolgono un’attività negoziale sostitutiva di quella degli stipulanti (cfr. Cass. SU ordinanza 6423/2008).
Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame la controversia trae origine da comportamenti posti in essere dall’odierno opponente,
rilevanti sul piano disciplinare sportivo: è pacifico che all’epoca l’attore
fosse collaboratore tesserato della società
Org_4
(cfr. doc. 4 del
fascicolo monitorio) e pertanto sottoposto alla disciplina della FIGC;
quindi, in virtù dell’art. 2, 1° comma, del DL 220/2003, convertito dalla Legge 280/2003, per l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive vige il sistema del c.d. vincolo sportivo, ciò in virtù della cd. clausola del vincolo di giustizia, prevista dall’art. 30 dello Statuto della CP_1 .
Tale clausola, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni
Unite della Cassazione, ha natura di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, in base alla quale il potere di irrogare ed applicare le sanzioni disciplinari è attribuito, in forza di un atto negoziale di natura privatistica, dalle stesse parti a degli arbitri irrituali, che nel caso di specie sono costituiti dagli organi della giustizia sportiva.
Si deve altresì osservare che -in base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dal citato art. 2, comma 1 del DL 220/2003 convertito dalla Legge 280/2003- rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti all’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dall’ordinamento sportivo.
Ciò premesso, nel caso in esame, la controversia trae origine da
comportamenti posti in essere dall’odierno opponente, rilevanti sul piano disciplinare sportivo; è stato allegato nel ricorso monitorio che le sanzioni (inibizione ed ammenda di € 30.000,00) erano divenute esecutive per mancata impugnazione.
Nel caso concreto, la questione non attiene prettamente alla irrogazione ed alla applicazione della sanzione disciplinare, bensì alla fase della sua esecuzione. Infatti, è pacifico che la fase dinanzi agli organi della giustizia sportiva si sia già esaurita, atteso che la sanzione disciplinare oggetto del presente giudizio (consistente in sanzione pecuniaria) è stata già irrogata ed è divenuta definitiva.
Ciò che residua è un credito di natura pecuniaria della Federazione, relativo alla sanzione pecuniaria che è stata irrogata in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva. Infatti, gli organi della giustizia sportiva possono irrogare sia sanzioni che esplicano i loro effetti esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo , sia sanzioni che esulano dall’ordinamento sportivo ed incidono su posizioni giuridiche soggettive generalmente tutelate dall’ordinamento statale (ad esempio, nel caso in esame è stata altresì irrogata la sanzione pecuniaria dell’ammenda).
Orbene, mentre nel primo caso l’esecuzione della sanzione potrà ben trovare esplicazione e coattiva esecuzione (in caso di mancata spontanea osservanza) all’interno del medesimo ordinamento sportivo,
nell’ambito del quale produce ed esaurisce tutti i suoi effetti, altrettanto non può sostenersi per le sanzioni del secondo tipo. Infatti, l’ordinamento sportivo non possiede gli strumenti per ottenere l’esecuzione coattiva di un credito di natura pecuniaria: strumenti del resto che sono riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria. Non a caso, il citato art. 2 , comma 1, del D.L. n. 220/03, convertito nella Legge n. 280/03, limita la cognizione degli organi della giustizia sportiva alle sole questioni relative la irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola, invece, alla esecuzione della stessa.
Tale impostazione non appare contraddetta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, con la quale la Corte ha dichiarato non
fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del
-
- L. n. 220/03, convertito nella Legge 280/03. In particolare, la questione era stata sollevata dal giudice amministrativo, dubitando della legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui riservava al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, anche quando i relativi effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su interessi legittimi e diritti soggettivi, tutelati dall’ordinamento statale. Il caso concreto sottoposto alla Corte Costituzionale era diverso da quello oggetto del presente giudizio, in quanto si controverteva in ordine al risarcimento del danno derivante dalla illegittima irrogazione della sanzione disciplinare della inibizione allo svolgimento di attività federale.
Ciò nonostante, la Corte – con la suddetta pronuncia - ha sancito importanti principi, dando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, da tener presente anche nel caso in esame. In particolare, nel ribadire l’autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale (autonomia, peraltro, favorita dal Legislatore), la Corte ha evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione possono esaurire i loro effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo, oppure manifestare effetti anche nell’ambito dell’ordinamento statale. Orbene, con riferimento al primo gruppo di ipotesi, la Corte afferma che queste sono collocate in un’area di non rilevanza per l’ordinamento statale e di conseguente assenza di tutela da parte di quest’ultimo ordinamento. Tuttavia, la Corte afferma, altresì, che ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n. 220/03 consegue che, qualora il provvedimento adottato dalle Federazioni
sportive o dal
Org_1 abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive
rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, non possa escludersi la
possibilità di agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali statali. Infine, si palesano del tutto immeritevoli di seguito le ragioni di opposizione svolte dall’opponente al fine di evidenziare l'insussistenza di adeguata prova del credito azionato in sede monitoria e, comunque, l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Come già accennato, la pretesa azionata dalla
CP_1
riposa su una
decisione, ormai definitiva, resa dalla Commissione disciplinare nazionale.
Come parimenti già accennato, l'art. 30 del vigente Statuto della
Controparte_1
- il quale prevede l'impegno di coloro
che operano all'interno della
CP_1
ad accettare la piena e definitiva
efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari
adottati dalla stessa
CP_1
dai suoi organi e soggetti delegati, nelle
materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di
carattere tecnico, disciplinare ed economico - integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del D.L. n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma 2, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma 1 dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni.
Ciò posto, e precisato, quindi, che la decisione invocata a base del ricorso monitorio è del tutto assimilabile ad un lodo per arbitrato irrituale, va rammentato che con l'arbitrato irrituale le parti affidano ad un terzo la composizione di questioni e controversie con un atto avente valenza negoziale, che le medesime parti si obbligano ad eseguire ed osservare. Pertanto, la decisione resa dalla Commissione disciplinare nazionale ben
vale ad integrare titolo costitutivo del credito azionato dalla
CP_1
e del
correlato obbligo di pagamento a carico di
Parte_1
D'altro canto, alla luce di quanto già esposto, la cognizione del giudice
ordinario nell’ambito della controversia in esame è limitata alla fase della esecuzione della sanzione disciplinare, non potendosi per contro sindacare il contenuto del potere disciplinare, esercitato dagli organi della giustizia sportiva. E’ rimesso al giudice ordinario, quindi, il solo accertamento della
sussistenza del credito vantato dalla
CP_1
e della insussistenza di fatti
modificativi od estintivi della pretesa creditoria (che, invero, l’opponente
non ha neppure allegato).
Per le predette ragioni, nonché in adesione all'orientamento giurisprudenziale affermatosi presso questa Sezione del Tribunale , l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da doversi munire di efficacia esecutiva come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo la natura e il valore della controversia, in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M. n. 55/2014. Si è proceduto alla somma degli importi al minimo relativi ai ‘giudizi di cognizione innanzi il tribunale’ con riferimento allo scaglione ‘26.001- 52.000’, senza la fase ‘istruttoria’, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dal difensore di parte convenuta nonché della consolidata giurisprudenza dell’Ufficio e della mancanza di novità nelle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
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- rigetta l'opposizione proposta dal sig.
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Parte_2
e, per l'effetto,
conferma il decreto ingiuntivo n° 14727/2018 emesso in data 28/06/2018 dal Tribunale civile di Roma nell'ambito del procedimento civile n° 34255/2018 R.G.A.C.C., cui segue declaratoria di definitiva esecutività;
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- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell’opposta
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Controparte_1
, delle spese di lite, che
liquida in € 2.768,00 per compensi professionali, oltre rimborso
forfettario, Cp ed Iva come per legge.
Così deciso in Roma, 13.9.2021
Il Giudice Dr.ssa Silvia I.M.Reitano