TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 15420/2024 DEL 11/10/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Paolo Goggi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 65630 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione a seguito dell’udienza cartolare del 26.03.2024 e vertente
Parte_1
C.F.
T R A
C.F._1
), elettivamente domiciliato in Napoli,
Via Ugo Niutta n. 36, presso lo studio dell’Avv. Omissis , che lo rappresenta e difende, giusta procura su foglio separato e allegata all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente E
Controparte_1
(C.F.
P.IVA_1 –
P.IVA
P.IVA_2
), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore
CP_2
[...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via Giuseppe Montanelli n. 11, presso lo studio
dell’Avv. Omissis , che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Opposta
All’udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, i procuratori delle parti così concludevano:
• La difesa dell’attore: “Voglia il Tribunale di Roma accogliere l'opposizione spiegata dal
Signor
Parte_1
e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto; in via
subordinata, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento delle ragioni di credito della
opposta, voglia il Tribunale adìto condannare l’opponente ad una somma minore rispetto a quella ingiunta. Con condanna di parte convenuta-opposta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore per averne fatto anticipo.”;
• La difesa del convenuto: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via principale: 1) rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 15097/2019 (r.g. 43424/2019) e, per l’effetto,
confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare il sig.
Parte_1 al
pagamento in favore della
CP_1
dell’importo di Euro 30.000,00 oltre interessi dal dovuto sino
al saldo o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
Premesso in fatto che:
con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
Parte_1
[...]
conveniva in giudizio la
Controparte_1
, esponendo:
- che la
CP_1
gli aveva notificato un decreto ingiuntivo con il quale gli aveva intimato il
pagamento dell’ammenda di € 30.000,00;
-che il decreto ingiuntivo era nullo poiché in contrasto con la clausola compromissoria che
prevedeva la rinuncia da parte della
CP_1
e dei tesserati di adire la giustizia ordinaria in caso di
controversie e di affidarsi agli Organi Federali di giustizia sportiva, tentando preliminarmente una conciliazione dinanzi ad essi;
-che era stato sanzionato con l’inibizione di mesi sei e l’ammenda di € 30.000,00;
-che le sanzioni erano ingiustificate in quanto non aveva mai violato il regolamento federale;
-che non era riuscito ad impugnare le sanzioni in quanto non gli erano state notificate;
-che non gli erano mai giunti i solleciti della
CP_1 ;
-che il decreto ingiuntivo era nullo in quanto mancavano i requisiti prescritti ex artt. 633 e ss. cpc;
-che, dunque, il decreto ingiuntivo andava revocato. Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
[...]
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la
, la quale esponeva:
Controparte_1
-che il 05.07.2019 aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo per riuscire ad avere da parte dell’attore il pagamento della somma di € 30.000,00;
-che l’attore era stato giudicato dal Tribunale Federale Nazionale e che gli erano state addebitate le seguenti sanzioni: l’inibizione per mesi sei e l’ammenda di € 30.000,00;
-che l’attore non aveva presentato ricorso e pertanto la decisione era passata in giudicato;
-che in data 15.12.2016 e in data 10.07.2017 venivano rivolti all’attore dei solleciti per il pagamento di quanto dovuto;
-che in data 20.07.2019 veniva emesso dal Tribunale Civile di Roma il decreto ingiuntivo
n. 15097/19 con l’ingiunzione di pagare l’importo di € 30.000,00;
-che in data 25.08.2019 veniva notificato all’attore il decreto ingiuntivo e che in data 8 ottobre 2019 veniva notificata l’opposizione al decreto ingiuntivo;
-che, dunque, doveva essere rigettata l’opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe.
La causa era istruita con l’acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, a seguito dell’udienza cartolare del 26.03.2024, veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
OSSERVA IN DIRITTO
L’opponente ha instaurato l’odierno giudizio in opposizione al provvedimento monitorio notificatogli da parte opposta, con il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 30.000,00, a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per aver posto in essere illeciti disciplinari.
Nello specifico, l’opponente ha dedotto il difetto assoluto di giurisdizione ordinaria alla luce della previsione statutaria della Federazione, che riservava la materia disciplinare alla competenza degli organi federali della giustizia sportiva (art. 30), letta in combinato disposto con l’art. 2 della L. n. 280/2003, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo.
In secondo luogo e nel merito, l’opponente ha negato di aver commesso i contestati illeciti disciplinari e ha lamentato che, comunque, i relativi provvedimenti non gli sarebbero stati notificati.
Parte opponente, poi, ha eccepito la prescrizione della pretesa creditoria azionata con ricorso monitorio.
La CP_1
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell’opposizione, deducendo che la
materia disciplinare, ai sensi della l. n. 280/03, è sì devoluta agli organi della giustizia sportiva in virtù dell’adesione negoziale allo Statuto della Federazione ma che, tuttavia, una volta esauriti i vari gradi della giustizia sportiva, in assenza di spontaneo adempimento da parte del debitore, la
Federazione è facoltizzata a rivolgersi al Tribunale Ordinario, al fine di acquisire un titolo esecutivo volto a tutelare le proprie ragioni creditorie.
Nel merito, la
CP_1
opposta, ha dedotto l’insindacabilità da parte del giudice
ordinario del merito della decisione disciplinare posta alla base della richiesta monitoria, dovendo il giudice limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per l’emanazione del decreto ingiuntivo.
L’opposta, inoltre, ha affermato che l’opponente ha avuto conoscenza della decisione del Tribunale Federale già con la notifica del decreto ingiuntivo, la quale avrebbe costituito il momento a partire dal quale l’opponente avrebbe potuto proporre appello avverso la decisione innanzi agli organi federali.
L’opposta, infine, ha dedotto di aver comunque regolarmente notificato a parte opponente tutti gli atti relativi al procedimento sportivo e che il credito vantato non potrebbe essere dichiarato prescritto.
Tanto premesso, ad avviso del Tribunale, l’opposizione proposta da infondata e deve essere rigettata.
Parte_1 è
Ebbene, giova premettere che la giuridica di diritto privato federata dal
CP_1 CP_3
è un’associazione riconosciuta con personalità art. 1 Statuto, all. 1 parte opposta) e i calciatori e i
dirigenti delle squadre di calcio, in quanto tesserati, sono tenuti all’osservanza delle norme
statutarie della
CP_1
In particolare, l’art. 30 dello Statuto della hanno l’obbligo di osservare lo Statuto.
CP_1
stabilisce che tutti i soggetti indicati
Al secondo comma, poi, la medesima previsione statutaria prevede che i predetti soggetti accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla FIFA, dalla UEFA, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare
ed economico. Le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la
CP_1 , per le
quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto
dallo statuto del
CP_3
sono devolute su istanza della parte interessata, unicamente alla
cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo
Sport presso il
CP_3
Lo Statuto della Federazione opposta contiene, dunque, una clausola, in base alla quale, tra l’altro, le controversie di carattere disciplinare sono devolute alla cognizione degli organi giustizia sportiva, interni alla Federazione.
Al fine di razionalizzare i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico dello Stato, nel 2003 è stato emanato il D.L. 220/2003, convertito con modificazioni nella L. 280/2003.
In particolare, l’art. 2 detta disposizioni in ordine all’autonomia dell’ordinamento sportivo, stabilendo che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Ciò precisato, l’esame della questione sulla giurisdizione dell’adito giudice ordinario rende necessaria una preliminare ricostruzione del quadro normativo relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giurisdizionale dello Stato e, nel suo ambito, tra giudice ordinario ed amministrativo nonché della relativa evoluzione giurisprudenziale.
Con la sentenza 5775/2004 le Sezioni Unite della Cassazione, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, hanno compiutamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale relativo all’argomento in esame.
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che la legge 16 febbraio 1942 n° 426,
istitutiva del
CP_3
configurava le federazioni sportive nazionali come organi dell’Ente, che
partecipavano della natura pubblica di questo. La successiva legge 23 marzo 1981, n° 91 (contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), all’art. 14 aveva ribadito questo inquadramento, riconoscendo alle federazioni funzioni di natura pubblicistica,
riconducibile all’esercizio in senso lato delle funzioni proprie del
CP_3
e funzioni di natura
privatistica per le specifiche attività da esse svolte. Questa funzione, in quanto autonoma, era separata da quella di natura pubblica e faceva capo soltanto alle federazioni (cfr. Cass. S.U. n. 14530/2002).
L’art. 6 della legge del 1981, come novellato dall’art. 1 del D.L 20 settembre 1996, n° 485, convertito nella legge 18 novembre 1996 n° 586, riconoscendo alle federazioni sportive il potere di stabilire un premio di addestramento e formazione tecnica in favore delle società sportive presso le quali l’atleta si fosse formato, ha confermato la natura privatistica dell’attività svolta dalle medesime federazioni in questo settore.
La legge n° 91 del 1981 è stata sostituita con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n° 242, contenente disposizioni sul riordino del Coni. In particolare, l’art. 15 del decreto legislativo ha recepito l’inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle federazioni sportive nazionali. La norma, infatti, dopo avere disposto che le federazioni sportive nazionali svolgono l’attività
sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del
CP_3
primo comma), così
consentendo l’esercizio di attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l’adozione di atti amministrativi, attribuisce loro natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e dichiara che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (secondo comma).
È sopravvenuto il decreto legge 19 agosto 2003 n° 220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n° 280. Il decreto, prendendo implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale dell’ordinamento sportivo, stabilisce che i rapporti tra questo e l’ordinamento dello Stato sono regolati in base al principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1, primo comma). La ‘giustizia sportiva’ si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre quella ‘statale’ è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico-sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all’ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell’ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma).
In queste materie vige il sistema del c.d. vincolo sportivo; le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati, infatti, hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e
regolamenti del
CP_3 e delle federazioni sportive indicate negli articoli 15 e 16 del decreto
legislativo n° 242 del 1999, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma).
I casi di rilevanza per l’ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo.
Il primo comma dell’art. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta “ogni altra controversia
avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2”.
Il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia dell’ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sull’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma) e sulla salvezza incondizionata delle clausole
compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del
CP_3
delle Federazioni sportive e di
quelle inserite nei contratti di cui alla legge istitutiva del
CP_3
art. 3, ultima parte).
Come osservato dalle Sezioni Unite, nella pronuncia suindicata, dalla lettura delle enunciate disposizioni è possibile ricavare che, secondo il decreto legge n° 202 del 2003, la tutela fa riferimento alle seguenti quattro situazioni.
Nella prima sono riconducibili le questioni che hanno per oggetto l’osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, per dirla con l’art. 15 del decreto legislativo n° 242 del 1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell’autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell’ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un’area di non rilevanza (o d’indifferenza) per l’ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l’ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all’assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato.
Nella seconda situazione devono essere inquadrate le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch’esse interne all’ordinamento sportivo. Pure per queste situazioni vi è la stessa condizione di non rilevanza per l’ordinamento statale, prima indicata.
Queste prime due situazioni, in definitiva, restano all’interno del sistema dell’ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale.
La terza situazione comprende l’attività che le federazioni sportive nazionali debbono
svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del
CP_3
del CIO, come dispone la
prima parte del già citato art. 15. Nel testo del decreto legge n° 220 del 2003, anteriore alla legge di conversione, in essa figuravano l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati e l’organizzazione e lo svolgimento delle attività
agonistiche non programmate ed a programma limitato e l’ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti. Indipendentemente dalla soppressione delle due categorie, l’indicazione vale ancora come esemplificazione delle corrispondenti controversie, l’oggetto delle quali è costituito dall’attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l’obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva.
Infine, rilevano le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed
atleti.
Esaurito, anche in questo caso, l’obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie,
le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Alla luce di quanto sopra riportato, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il problema relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale non ponga una questione di giurisdizione, costituendo invece questione di merito, che deve essere giudicata dal giudice del merito, al pari di quella dell’esistenza in concreto di essa (cfr. Cass. SU 5256/1987). Il principio è stato sviluppato con riferimento alle federazioni sportive ed è stato dichiarato che la censura diretta ad
escludere ogni forma di tutela giurisdizionale, nei confronti di provvedimenti della costituisce questione di merito (cfr. Cass. SU 9550/1997).
CP_1 ,
Ad analoga conclusione è giunta la Cassazione nella successiva pronuncia n. 18919 del 28/9/2005, nella quale ha affermato che il vincolo di giustizia sportiva previsto dallo Statuto della
CP_1
integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti
che accettano la soggezione agli organi interni di giustizia.
In particolare, poi, la suindicata pronuncia stabilisce un altro importante principio, ritenendo che il c.d. vincolo di giustizia sportiva (già contenuto negli statuti delle federazioni sportive prima dell’entrata in vigore del DL 220/2003, convertito dalla Legge 280/2003), dal 2003 in poi trovi la sua legittimazione anche in una fonte legislativa. Tuttavia, tale legittimazione ex lege non ne ha modificato la natura, che va pur sempre ricondotta alla figura dell’arbitrato irrituale, sostanzialmente consistente in un mandato conferito congiuntamente dalle parti compromittenti agli arbitri affinché questi, in virtù di un potere negoziale, definiscano la controversia (cfr. Cass. 11270/2012).
Tale orientamento, peraltro, risulta confermato da altre pronunce delle Sezioni Unite che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione relativa alle materie rientranti nella competenza degli organi della giustizia sportiva non è questione di giurisdizione, in quanto tali organi non svolgono una
funzione giurisdizionale, ma intervengono in virtù di una clausola compromissoria e svolgono un’attività negoziale sostitutiva di quella degli stipulanti (cfr. Cass. SU ordinanza 6423/2008).
Ciò detto, si osserva che nel caso in esame la controversia trae origine da comportamenti posti in essere dall’odierno opponente, rilevanti sul piano disciplinare sportivo: l’attore è stato sanzionato nella qualità di dirigente tesserato per la società AC Monza Brianza 1912 s.p.a., all’inibizione di mesi sei e all’ammenda di € 30.000,00 (all. 4 fascicolo monitorio).
In virtù dell’art. 2, 1° comma, del DL 220/2003, convertito nella Legge 280/2003, per l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive vige il sistema del c.d. vincolo sportivo, ciò in virtù della cd. clausola del vincolo di giustizia, prevista dall’art. 30 dello Statuto
della
CP_1 .
Tale clausola, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, ha
natura di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, in base alla quale il potere di irrogare ed applicare le sanzioni disciplinari è attribuito, in forza di un atto negoziale di natura privatistica, dalle stesse parti a degli arbitri irrituali, che nel caso di specie sono costituiti dagli organi della giustizia sportiva.
In base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dal citato art. 2, comma 1 del DL 220/2003 convertito nella Legge 280/2003, rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti all’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dall’ordinamento sportivo.
Nel caso di specie è stato allegato nel ricorso monitorio che le sanzioni (e, in particolare, per quello che rileva nel presente giudizio, l’ammenda di 30.000,00 euro) erano divenute esecutive per mancata impugnazione, avendo parte opposta dato prova di aver notificato sia i provvedimenti disciplinari a parte opponente, sia la convocazione in udienza che le richieste di pagamento (all.ti 2, 3, 4 e 7 parte opposta), con decorso dei termini per eventuale impugnazione innanzi alla Corte di Giustizia Federale, non interposta da parte opponente.
Pertanto, la sanzione pecuniaria di € 30.000,00 deve ritenersi ormai definitiva, con ciò la controversia non attenendo più alla irrogazione e all’applicazione della sanzione disciplinare, ma alla fase della sua esecuzione.
Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto è conseguenziale, limitando in discorso alla sanzione pecuniaria oggetto del ricorso monitorio, che si è in presenza di un credito
di natura pecuniaria della Federazione opposta, relativo appunto alla sanzione pecuniaria irrogata -come detto- in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva.
Gli organi della giustizia sportiva, infatti, possono irrogare sia sanzioni che esplicano i loro effetti esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo (ad esempio, l’inibizione), sia sanzioni che esulano dall’ordinamento sportivo e che incidono su posizioni giuridiche soggettive generalmente tutelate dall’ordinamento statale (come, appunto, la sanzione pecuniaria dell’ammenda).
Mentre, dunque, nella prima ipotesi l’esecuzione della sanzione può trovare esplicazione e coattiva esecuzione (in caso di mancata spontanea osservanza e di permanenza del vincolo associativo) all’interno del medesimo ordinamento sportivo, nell’ambito del quale produce ed esaurisce tutti i suoi effetti, altrettanto non può sostenersi per le sanzioni del secondo tipo.
Per queste ultime, infatti, l’ordinamento sportivo non possiede gli strumenti per ottenere l’esecuzione coattiva di un credito di natura pecuniaria: strumenti che sono invero riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria.
Del resto, non a caso, il citato art. 2, comma 1 del D.L. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, limita la cognizione degli organi della giustizia sportiva alle sole questioni relative all’irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola invece all’esecuzione della stessa.
Tale impostazione non appare contraddetta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 1 del D.L. 220/2003, convertito nella L. 280/2003. In particolare, la questione era stata sollevata dal giudice amministrativo, dubitando della legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui riservava al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, anche quando i relativi effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su interessi legittimi e diritti soggettivi, tutelati dall’ordinamento statale. Il caso concreto sottoposto alla Corte Costituzionale era diverso da quello oggetto del presente giudizio, in quanto si controverteva in ordine al risarcimento del danno derivante dall’illegittima irrogazione della sanzione disciplinare dell’inibizione allo svolgimento di attività federale.
Ciò nonostante, la Corte ha sancito importanti principi, dando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, da tener presente anche nel caso in esame. In particolare, nel ribadire l’autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale (autonomia peraltro favorita dal legislatore), la Corte ha evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla
Federazione possono esaurire i loro effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo oppure manifestare effetti anche nell’ambito dell’ordinamento statale.
Con riferimento al primo gruppo di ipotesi, la Corte ha affermato che queste sono collocate in un’area di non rilevanza per l’ordinamento statale e di conseguente assenza di tutela da parte di quest’ultimo ordinamento. Tuttavia, la Corte ha, altresì, affermato che ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. 220/2003 consegue che, qualora il provvedimento adottato
dalle Federazioni sportive o dal
CP_3
abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive
rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, non possa escludersi la possibilità di agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali statali.
Nel caso di specie la fase dell’irrogazione ed applicazione della sanzione è già stata espletata dinanzi agli organi di giustizia sportiva, con decisione, come detto in precedenza, divenuta definitiva, controvertendosi in ordine alle conseguenze che la (sola) sanzione pecuniaria esplica su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale ed afferenti a rapporti patrimoniali.
Per quanto esposto va ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, che verifica la fase esecutiva dell’applicazione della sanzione, risultando invece escluso il sindacato sul contenuto del potere disciplinare, esercitato dagli organi della giustizia sportiva, essendo legittimato il
giudice ordinario al solo l’accertamento della persistenza del credito vantato dalla dell’insussistenza di fatti modificativi od estintivi della pretesa creditoria.
CP_1 e
Pertanto, esclusa ogni possibile valutazione di merito da parte del Giudice ordinario, trattandosi di aspetti in relazione ai quali sussiste la competenza degli organi della giustizia sportiva, è in questa sede sufficiente prendere atto che vi è stato l’esercizio del potere sanzionatorio da parte degli organi sportivi e che la sanzione pecuniaria in questione è stata irrogata in via definita, non essendo stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento sportivo.
I rilievi formulati nel merito da parte di
Parte_1
, dunque, non risultano fondati,
costituendo le decisioni degli organi della giustizia sportiva certamente una prova scritta del credito vantato dalla Federazione e, d’altra parte, avendo l’opponente espressamente aderito alla convenzione negoziale con la Federazione, accettandone Statuto e regolamenti, costui ha deciso di sottoporsi al giudizio degli organi della giustizia sportiva e di rispettarne le decisioni.
Consequenzialmente, non potendo autonomamente porre in esecuzione la decisione
adottata in caso di spontaneo adempimento del debitore la
CP_1
oggi opposta deve
necessariamente rivolgersi al giudice ordinario e, in tale ambito, può certamente proporre ricorso
per decreto ingiuntivo essendo stato cristallizzato nel provvedimento sanzionatorio irrogato il
credito al cui pagamento è tenuto
Parte_1
, atteso anche il suo passaggio in giudicato.
La natura negoziale del credito, derivante dalle prescrizioni dello Statuto e dei regolamenti
facenti parte la convenzione negoziale intercorsa tra
CP_1
e parte opponente, rende
infondata anche l’eccezione di prescrizione del credito sollevata da
Parte_1
, peraltro in
maniera del tutto generica, atteso anche che la decisione dell’organo di giustizia sportiva risale al
01.02.2016 e che le richieste di pagamento sono state ritualmente comunicate a (docc. 5 e 6 fasc. monitorio).
Parte_1
In conclusione, l’opposizione va, dunque, respinta con conseguente accertamento della definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
- Rigetta l’opposizione formulata avverso il decreto ingiuntivo n. 15097/19, con conseguente accertamento della sua definitiva esecutività;
- Condanna
Parte_1
alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta,
liquidate in € 3.809,00, per compensi, oltre rimb. spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 26.9.2024
Il Giudice Dott. Paolo Goggi