TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 15639/2023 DEL 30/10/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Enrica Ciocca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 57298/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione in data 19.6.2023 e promosso da:
Parte_1
, C.F.
C.F._1
, nato a Brescia il 10.5.1975,
residente in Carpenedolo (BS) alla via della Bruciata n. 17/1, rappresentato e difeso dall’Avv. Sirio D’Amanzo e dall’Avv. Omissis , elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale in Milano alla via Visconti di Modrone n. 21 giusta procura depositata unitamente all’atto introduttivo
contro
OPPONENTE
Controparte_1
, C.F.
P.IVA_1
, P.I.
P.IVA_2
, con sede legale in Roma alla via Gregorio Allegri n. 14, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Omissis , elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale in Roma alla via G. Montanelli n. 11, giusta procura depositata in via telematica unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
OGGETTO: Associazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: nelle note scritte in sostituzione di udienza del 9.6.2023 “Il Signor
Parte_1
richiama le precedenti difese istanze e conclusioni e chiede l’assegnazione l’art. 190 c.p.c.”
Nell’atto di citazione in opposizione conclude: “Voglia l’ill.mo Tribunale di Roma, contrariis reiectis,
- in via preliminare, sospendere il presente giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sino alla pronuncia del TAR Lazio, sede di Roma, sez. I ter, nel giudizio risarcitorio n. 6168/2017
promosso dal Signor
Parte_1
contro la
Controparte_1
[...]
, il
Controparte_2
ed il
Controparte_3
( CP_4
, ed al suo passaggio in giudicato, ovvero sino al passaggio in giudicato della che definisca tale controversia;
- in via principale, nel merito, accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto di credito dedotto
in sede monitoria dalla
Controparte_1
, per le ragioni dedotte in
atti ed anche per effetto ente, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo 12486/2020 emesso dal Tribunale di Roma il 6 agosto 2020 (proc. monitorio R.G. 31322/2020).
Con vittoria di spese e onorari.”
PARTE OPPOSTA: nelle note scritte in sostituzione di udienza del 8.6.2023 “L’Avv. Gianfilippo Saglieni per la FIGC, precisa le proprie conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed in particolare alla propria comparsa di risposta e chiede la concessine dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
In ragione del fatto che l’opposizione a decreto ingiuntivo si fonda esclusivamente sulla pendenza avanti al TAR del Lazio del giudizio proposto dall’opponente per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della sanzione inflitta dagli organi di giustizia sportiva
della CP_1 , che il sig.
Pt_1
ha rinunciato a detto ricorso, come emerge dalla sentenza del
Tar io n. 8312 ositata nella seconda memoria di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c., nonché in considerazione dell’ampia giurisprudenza del Tribunale di Roma in merito alla fattispecie in esame, si chiede che i termini di cui all’art. 190 c.p.c. siano ridotti della metà.”
Nella comparsa di costituzione e risposta conclude: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto:
- in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
-in via principale: rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 12486/2020 (r.g.
31322/2020) e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque
condannare il sig.
Parte_1
al pagamento in favore della
CP_1
dell’importo di
Euro 150.000,00 o to sino al saldo o della maggi ore somma che sarà ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- In data 5-6.8.2020 il Tribunale Ordinario di Roma, su ricorso della
Controparte_1
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, emetteva il decreto
ingiuntivo telematico n. 12486/2020, N.R.G. 31322/2020, notificato in data 9.9.2020, con cui
ingiungeva a
Parte_1
il pagamento della somma di € 150.000,00, oltre spese di
procedura e interessi legali, a titolo di ammenda comminata dal Tribunale Federale Nazionale
della
Controparte_1
in data 15.9.2016 a seguito di deferimento effettuato
dal Procuratore Federale.
2.- Con atto di citazione in opposizione notificato in data 19.10.2020,
Parte_1
conveniva avanti all’intestato Tribunale la
Controparte_1
, in
persona del legale rappresentante pro tempore, procedendo quindi ad esporre:
- che, contrariamente a quanto affermato da controparte nel ricorso monitorio,
Pt_1
[...]
in data 11.10.2016, aveva impugnato presso la Corte Federale di Appello della
Controparte_1
, con ricorso depositato ex art. 37 e 42 del Codice di
Giustizia Sportiva, il provvedimento disciplinare pubblicato dal
Organizzazione_1
in data 23.9.2016, con cui gli era stata irrogata la sanzione di anni cinque di inibizione ed € 150.000,00 di ammenda, chiedendo la riforma della decisione e, per l’effetto, di annullare la sanzione inflitta, con conseguente mancato passaggio in giudicato del provvedimento tesso;
- che, attesa tale impugnazione del provvedimento disciplinare, il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione era infondato;
- che il giudizio di appello presso la Corte Federale di Appello si era concluso con provvedimento pubblicato in data 7.2.2017 di conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale Nazionale e con sanzione aggiuntiva della preclusione alla permanenza in qualsiasi
rango e categoria della
CP_5
- che tale decisione veniva a sua volta impugnata in data 9.3.2017 dall’odierno attore presso il
Consiglio di Garanzia dello Sport, con ricorso ex art. 59 del Codice di Giustizia Sportiva
CP_4
- che anche tale ultimo grado di giudizio si concludeva con il rigetto delle ragioni dell’esponente, il quale, quindi, decideva di proporre ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma, onde ottenere il risarcimento dei danni subiti in dipendenza dell’applicazione delle misure sanzionatorie comminate in sede sportiva;
- che il giudizio risarcitorio, assegnato alla sezione I-ter del TAR del Lazio con numero R.G. 66168/2017, veniva instaurato sul presupposto che le sanzioni sportive illegittimamente irrogate nei confronti dell’odierno opponete incidevano sui suoi diritti soggettivi, con
conseguente impossibilità giuridica per la
CP_1
di agire esecutivamente per il pagamento
dell’ammenda irrogata fin quando la legittimità del relativo provvedimento sanzionatorio era
sub iudice;
- che parte attrice agiva in sede di giudizio amministrativo onde veder condannata la
CP_1
in solido con le altre parti convenute, al pagamento della somma di almeno € 700.000,00 a titolo di risarcimento del danno, con conseguente possibilità di compensazione dei due crediti ex art. 1243 c.c.
- che, secondo l’opponente, il controcredito risarcitorio vantato dall’odierno attore nei confronti della federazione apparteneva alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo e la domanda risultava ancora pendente innanzi a questo, con conseguente impossibilità per l’adito Tribunale Civile di procedere alla liquidazione ex art. 1243 comma II
c.c. dell’importo in oggetto e la necessità di sospendere il giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 295 c.p.c.;
- che il credito asseritamente vantato dalla
CP_1
di cui al ricorso monitorio non poteva
comunque ritenersi liquido, in quanto anch’esso oggetto di contestazione, unitamente alla
pretesa risarcitoria, nel giudizio pendente dinanzi al TAR e quindi carente del requisito della certezza.
Tanto premesso, parte opponente concludeva chiedendo, in via preliminare, di sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. sino alla pronuncia del TAR Lazio nel giudizio risarcitorio
n. 6168/2017, promosso da
Parte_1
contro la
Controparte_1 ,
il Collegio
Controparte_2
ed il
Controparte_3
, nonché il suo
passaggio in giudicato, nel merito, di accertare e dichiarare l’inesistenza del diritto di credito
dedotto in sede monitoria dalla
Controparte_1
, anche per effetto
dell’eccepita compensazione e, per l’effetto, di revocare, annullare o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8.3.2021 si costituiva in giudizio la
Controparte_1
tempore, la quale procedeva ad esporre:
, in persona del legale rappresentante pro
- che
Parte_1
con il tesseramento presso la Federazione in oggetto, aveva accettato
di osservare lo statuto, le norme e gli atti federali, nonché la piena e definitiva efficacia dei
provvedimenti adottati dalla
CP_1
dalla
CP_6
e dall’
CP_7
- che la sanzione irrogata dal Tribunale Federale Nazionale della
CP_1
e posta a fondamento
del ricorso monitorio, era divenuta definitiva all’esito dell’esaurimento, con esito negativo, dei mezzi di impugnazione previsti dalla giustizia sportiva, con conseguente assolvimento dell’onere probatorio gravante su parte opposta, la quale aveva fornito valida prova scritta del credito azionato e della sua certezza, liquidità ed esigibilità;
- che
Parte_1
poteva adire il TAR dal Lazio ai soli fini risarcitori, in quanto ex artt.
1 e 2 della Legge n. 280 del 2003 si stabiliva il principio di autonomia dell’ordinamento federale in materia disciplinare, con conseguente impossibilità per gli organi giurisdizionali di entrare nel merito di tali sanzioni e modificarle nel loro contenuto;
- che la compensazione eccepita da controparte ex art. 1243 c.c. non poteva trovare
applicazione al caso di specie, in quanto
Parte_1
hiedeva di compensare un credito
certo, liquido ed esigibile con un controcredito in via di accertamento giudiziale in separato procedimento.
Tanto premesso, parte opposta concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, di rigettare la dispiegata opposizione e, per l’effetto, di
confermare il decreto ingiuntivo opposto o comunque condannare
Parte_1 al
pagamento in favore della
CP_1
dell’importo di € 150.000,00 oltre interessi dal dovuto sino
al saldo o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Rinviato il processo per trattative e sospeso ex art. 296 c.p.c., parte opposta, con note ex art.
183 comma VI n. 2 c.p.c., dava atto della rinuncia di
Parte_1
al ricorso dallo stesso
presentato innanzi al TAR del Lazio, producendo agli atti il relativo provvedimento del 13.7.2021.
In data 19.6.2023 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
3.- All’esito della istruttoria svolta, dei documenti prodotti e delle censure sollevate dall’opponente, l’opposizione non è risultata fondata e va respinta.
Per costante giurisprudenza, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge. Ai fini dell’accertamento della pretesa creditoria dell’opposta, deve aversi riguardo all’intero materiale probatorio offerto dalla parte opposta anche nella presente sede di opposizione, non potendosi il giudicante arrestare la propria analisi alle sole prove allegate al ricorso monitorio. Tanto premesso, in tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 13533 del 30.10.2001).
La Federazione opposta, attrice sostanziale, ha agito in via monitoria nei confronti dell’odierno opponente, dirigente tesserato, per il pagamento di € 150.000,00 a titolo di ammenda, inflitta in sede di giustizia sportiva all’esito del procedimento svolto dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare e dei procedimenti di impugnazione dapprima dinanzi alla Corte Federale d’Appello e, poi, del Collegio di Garanzia dello Sport del C.O.N.I.
Parte opponente ha depositato le pronunce della Corte Federale d’Appello e del Collegio di garanzia per cui, fornendo idonea prova scritta del credito esatto in via monitoria. L’opponente ha eccepito in compensazione un asserito controcredito di natura risarcitoria di cui aveva chiesto il riconoscimento dinanzi al TAR del Lazio ed ha chiesto la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio amministrativo.
Nel corso del giudizio è risultato documentato che
Parte_1
ha rinunciato al giudizio
risarcitorio innanzi al TAR del Lazio, come risultante dalla Sentenza n. 06168/2017 della Sezione Prima Ter, prodotta unitamente alle memorie ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte
opposta, per cui è venuto meno il motivo di opposizione relativo alla sussistenza di un credito da porre in contestazione oltre al venir meno del presupposto della richiesta di sospensione del giudizio.
I documenti prodotti in giudizio sono, al tempo, idonei e sufficienti a documentare la ragione del credito ed il suo ammontare.
Valgano in merito le seguenti considerazioni.
È pacifico che la privato federata al
CP_1
CP_4
è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto (art. 1 dello Statuto) e i calciatori e i dirigenti delle squadre di
calcio, in quanto tesserati, sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie della
CP_1
In particolare, l’art. 30 dello Statuto della
CP_1
stabilisce che tutti i soggetti indicati hanno
l’obbligo di osservare lo Statuto. Poi prevede, al secondo comma, che i predetti soggetti
accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla
CP_1
dalla
CP_6
dalla
CP_7
dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque
riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le controversie tra i soggetti di cui al comma I o tra gli
stessi e la
CP_1
per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia
federale secondo quanto previsto dallo statuto del
CP_4
sono devolute su istanza della parte
interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del Tribunale
Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il
CP_4
Lo Statuto della Federazione opposta contiene, dunque, una clausola, in base alla quale, tra l’altro, le controversie di carattere disciplinare sono devolute alla cognizione degli organi giustizia sportiva, interni alla Federazione.
Al fine di razionalizzare i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico dello Stato, è stato emanato il Decreto Legge n. 220/2003, convertito con modificazioni nella Legge
n. 280/2003. In particolare, l’art. 2 detta disposizioni in ordine all’autonomia dell’ordinamento sportivo, stabilendo che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Con la sentenza n. 5775/2004 le Sezioni Unite della Cassazione, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, hanno compiutamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale relativo all’argomento in esame.
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che la legge 16.2.1942 n. 426, istitutiva del C.O.N.I., configurava le federazioni sportive nazionali come organi dell’Ente, che partecipavano della natura pubblica di questo. La successiva legge 23.3.1981 n. 91 (contenente
norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), all’art. 14 aveva ribadito questo inquadramento, riconoscendo alle federazioni funzioni di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso lato delle funzioni proprie del C.O.N.I., e funzioni di natura privatistica per le specifiche attività da esse svolte. Questa funzione, in quanto autonoma, era separata da quella di natura pubblica e faceva capo soltanto alle federazioni (cfr. Cass. SU n. 14530/2002).
L’art. 6 della legge del 1981, come novellato dall’art. 1 del Decreto Legge n. 485 del 20.9.1996 settembre 1996, convertito nella legge n. 586 del 18.9.1996, riconoscendo alle federazioni sportive il potere di stabilire un premio di addestramento e formazione tecnica in favore delle società sportive presso le quali l’atleta si fosse formato, ha confermato la natura privatistica dell’attività svolta dalle medesime federazioni in questo settore.
La legge n. 91/1981 è stata sostituita con il decreto legislativo n. 242 del 23.7.1999, contenente disposizioni sul riordino del C.O.N.I. In particolare, l’art. 15 del decreto legislativo ha recepito l’inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle federazioni sportive nazionali. La norma, infatti, dopo avere disposto che le federazioni sportive nazionali svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I. (comma I), così consentendo l’esercizio di attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l’adozione di atti amministrativi, attribuisce loro natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e dichiara che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (comma II).
È sopravvenuto il Decreto Legge n. 220 del 19.8.2003, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella legge n. 280 del 17.10.2003. Il decreto, prendendo implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale dell’ordinamento sportivo, stabilisce che i rapporti tra questo e l’ordinamento dello Stato sono regolati in base al principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1 comma I). La “giustizia sportiva” si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre quella “statale” è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico-sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all’ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi
ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell’ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2 comma I).
I casi di rilevanza per l’ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo.
Il primo comma dell’art. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2”.
Il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia dell’ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sull’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo (art. 2 comma II) e sulla salvezza incondizionata delle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del C.O.N.I., delle Federazioni sportive e di quelle inserite nei contratti di cui alla legge istitutiva del C.O.N.I. (art. 3 ultima parte). Come osservato dalle Sezioni Unite, nella pronuncia suindicata, dalla lettura delle enunciate disposizioni è possibile ricavare che, secondo il decreto legge n. 220 del 2003, la tutela fa riferimento alle seguenti quattro situazioni: “Nella prima stanno le questioni che hanno per oggetto l'osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, per dirla con l'art. 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell'autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un'area di non rilevanza (o d'indifferenza) per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato, come questa Corte ha avuto già modo di rilevare (sent.
n. 4399 del 1989). Nella seconda situazione stanno le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch'esse interne all'ordinamento sportivo. Pure per queste situazioni v'è la stessa condizione
di non rilevanza per l'ordinamento statale, prima indicata. Queste prime due situazioni, in definitiva, restano all'interno del sistema dell'ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale.
La terza situazione comprende l'attività che le federazioni sportive nazionali debbono svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Coni e del Org , come dispone la prima parte
del già citato art. 15.
Nel testo del decreto legge n. 220 del 2003 anteriore alla legge di conversione, in essa figuravano l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni di società di associazioni sportive e di singoli tesserati e l'organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l'ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti. Indipendentemente dalla soppressione delle due categorie, l'indicazione vale ancora come esemplificazione delle corrispondenti controversie, l'oggetto delle quali è costituito dall'attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva. Infine, stanno le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti.
Esaurito, anche in questo caso, l'obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.”
Alla luce di quanto sopra riportato, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il problema relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale non ponga una questione di giurisdizione, costituendo invece questione di merito, che deve essere giudicata dal giudice del merito, al pari di quella dell’esistenza in concreto di essa (cfr. Cass. SU 5256/1987). Il principio è stato sviluppato con riferimento alle federazioni sportive ed è stato dichiarato che la censura diretta
ad escludere ogni forma di tutela giurisdizionale, nei confronti di provvedimenti della costituisce questione di merito (cfr. Cass. SU 9550/1997).
CP_1
Ad analoga conclusione è giunta la Cassazione nella successiva pronuncia n. 18919 del 28.9.2005, nella quale ha affermato che il vincolo di giustizia sportiva previsto dallo Statuto
della
CP_1
integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso
delle parti che accettano la soggezione agli organi interni di giustizia.
In particolare, poi, la suindicata pronuncia stabilisce un altro importante principio, ritenendo che il c.d. vincolo di giustizia sportiva (già contenuto negli statuti delle federazioni sportive prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 220 del 2003, convertito dalla Legge n. 280
n. 2003), dal 2003 in poi trovi la sua legittimazione anche in una fonte legislativa. Tuttavia,
tale legittimazione ex lege non ne ha modificato la natura, che va pur sempre ricondotta alla figura dell’arbitrato irrituale, sostanzialmente consistente in un mandato conferito congiuntamente dalle parti compromittenti agli arbitri affinché questi, in virtù di un potere negoziale, definiscano la controversia (cfr. Cass. 11270/2012).
Tale orientamento, peraltro, risulta confermato da altre pronunce delle Sezioni Unite che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione relativa alle materie rientranti nella competenza degli organi della giustizia sportiva non è questione di giurisdizione, in quanto tali organi non svolgono una funzione giurisdizionale, ma intervengono in virtù di una clausola compromissoria e svolgono un’attività negoziale sostitutiva di quella degli stipulanti (cfr. Cass. SU ordinanza 6423/2008). Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame la controversia trae origine da comportamenti
posti in essere dall’odierno opponente, rilevanti sul piano disciplinare sportivo: il
Pt_1 è
stato sanzionato nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e componente
del Comitato Esecutivo della società contestata ex art. 115 c.p.c.
Org_3
fino al 27.12.2014, circostanza non
Come ricordato, in virtù dell’art. 2 comma I del Decreto Legge n. 220 del 2003, convertito nella Legge n. 280 del 2003, per l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive vige il sistema del c.d. vincolo sportivo, ciò in virtù della cd. clausola del vincolo di
giustizia, prevista dall’art. 30 dello Statuto della
CP_1
In base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dal citato art. 2 comma I del Decreto Legge n. 220 del 2003 convertito nella Legge n. 280 del 2003, rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti all’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dall’ordinamento sportivo.
Tale impostazione non appare contraddetta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 1 del D.L. 220/2003, convertito nella L. 280/2003. In particolare, la questione era stata sollevata dal giudice amministrativo, dubitando della legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui riservava al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, anche quando i relativi effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su interessi legittimi e diritti soggettivi, tutelati dall’ordinamento statale. Il caso concreto sottoposto alla Corte Costituzionale era diverso da quello oggetto del presente giudizio, in quanto si controverteva
in ordine al risarcimento del danno derivante dall’illegittima irrogazione della sanzione disciplinare dell’inibizione allo svolgimento di attività federale.
Ciò nonostante, la Corte ha sancito importanti principi, dando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, da tener presente anche nel caso in esame. In particolare, nel ribadire l’autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale (autonomia peraltro favorita dal legislatore), la Corte ha evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione possono esaurire i loro effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo oppure manifestare effetti anche nell’ambito dell’ordinamento statale. Orbene, con riferimento al primo gruppo di ipotesi, la Corte ha affermato che queste sono collocate in un’area di non rilevanza per l’ordinamento statale e di conseguente assenza di tutela da parte di quest’ultimo ordinamento.
Tuttavia, la Corte ha, altresì, affermato che ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del Decreto Legge n. 220 del 2003 consegue che, qualora il provvedimento adottato dalle
Federazioni sportive o dal
CP_4
abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive rilevanti
per l’ordinamento giuridico statale, non possa escludersi la possibilità di agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali statali.
Nel caso di specie è stato allegato e comprovato che le sanzioni (e, in particolare, per quello che rileva nel presente giudizio, l’ammenda di € 150.000,00) sono divenute definitive per esaurimento dei mezzi di impugnazione della giustizia sportiva.
Pertanto, esclusa ogni possibile valutazione di merito da parte del Giudice ordinario, trattandosi di aspetti in relazione ai quali sussiste la competenza degli organi della giustizia sportiva, è in questa sede sufficiente prendere atto che vi è stato l’esercizio del potere sanzionatorio da parte degli organi sportivi e che la sanzione pecuniaria in questione è stata irrogata in via definita, essendo stati esperiti senza successo i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento sportivo.
L’opposizione va, dunque, respinta e l’opponente condannato alla rifusione delle spese di lite, secondo un valore prossimo al minimo tenuto conto della condotta tenuta nel corso del processo dall’opponente, come determinate dal D.M. 147/2022 per lo scaglione di riferimento, in base al valore del decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
nel giudizio N.R.G.57298/2020 tra
Parte_1 la
Controparte_1 ,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- RIGETTA l’opposizione al decreto ingiuntivo telematico n. 12486/2020, N.R.G. 31322/2020, emesso in data 5-6.8.2020;
- CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore dell’opposta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 7.200,00 euro per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Roma, lì 27.10.2023
Il giudice Enrica Ciocca