TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 16718/2021 DEL 26/10/2021
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona della dr.ssa Silvia I.M.Reitano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2903 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2020, posta in decisione all’udienza del 17.5.2021 e vertente
TRA
parte_1
, nata a Catania (CT) il 02.08.1994 e residente a Palagonia (CT) in Via
G.B. Vaccarini nr. 3 (CF:
C.F._1
), rappresentato e difeso dall’Avv. Omissis del
Foro di Caltagirone, giusta procura allegata alla presente (all. nr. 1) e nel cui studio a Palagonia (CT) in Via
vittorio Emanuele nr. 164 è elettivamente domiciliato
Opponente
E
Controparte_1
(C.F.
P.IVA_1
– P.IVA
P.IVA_2
) – in
seguito per brevità
CP_1
- con sede legale in Roma via Gregorio Allegri n. 14, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante pro-tempore dott.
Controparte_2
, rappresentata e difesa dall’Avv.
Omissis (
CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Roma, Via G. Montanelli n. 11, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
Opposta
OGGETTO: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 21660/2019, richiesto da
[...]
Controparte_1
, emesso dal Tribunale di Roma in data 5 novembre 2019, con il quale è
stato ingiunto il pagamento della somma di €. 25.000,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio
CONCLUSIONI : v. atti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la
Controparte_1
chiedeva
ingiungersi, al sig.
Parte_1
il pagamento della somma di Euro 25.000,00, oltre
accessori e spese. A fondamento della domanda la
CP_1
deduceva che :
-
- era un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, avente lo scopo di
promuovere e disciplinare l’attività del gioco del calcio;
-
- l’attività degli Agenti dei Calciatori era disciplinata da apposito Regolamento, in base al quale gli agenti
erano tenuti all’osservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della
CP_1
-
- il sig.
Parte_1
, calciatore tesserato , a seguito del deferimento del Procuratore
Federale è stato giudicato dal Tribunale Federale Nazionale che ha comminato, la seguente sanzione: a)
squalifica di anni tre, nonché l’ammenda di Euro 25.000,00 (Comunicato Ufficiale n. 52/TFN del 12 febbrai 2016 – si veda pag. 8) (doc. 4 fascicolo monitorio);
-
- tale decisione era divenuta definitiva dacché il
Parte_1
non aveva inteso proporre appello;
-
- tuttavia, il predetto non aveva corrisposto quanto dovuto, nonostante i ripetuti solleciti.
In accoglimento del ricorso monitorio , il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo fatto oggetto dell’odierna opposizione.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva rituale opposizione il sig.
Parte_1
[...]
, , eccependo preliminarmente e in rito l’incompetenza del Tribunale di Roma in favore
del Tribunale di Caltagirone , nella cui circoscrizione risiede e dimora l’ opponente; la mancata
comunicazione del deferimento in uno alla mancata convocazione presso il TFN ; il mancato rispetto del termine di cui all’art. 34 bis cgs; l’inapplicabilità dell’art. 4 del regolamento fifa , attesa l’interruzione dell’attività sportiva dell’odierno opponente avvenuta in data 14.01.2013 laddove la decisione con la quale è stata applicata la sanzione dell’ammenda è stata assunta in data 10.02.2016.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la
Controparte_1
[...]
, contestando integralmente le eccezioni e difese svolte dall’opponente e chiedendo il rigetto
dell'opposizione.
La
Controparte_1
deduceva che:
il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di una sanzione disciplinare emessa dall’Organo di Giustizia Sportiva della CP_1 ;
- era indubbio che la materia disciplinare, ai sensi della legge n. 280/03, fosse devoluta agli
organi della giustizia sportiva, ciò in virtù dell’adesione negoziale allo Statuto della Federazione;
- tuttavia, una volta esauriti i vari gradi della giustizia sportiva, in assenza di spontaneo
adempimento da parte del debitore, la
CP_1
doveva rivolgersi al Tribunale Ordinario, al
fine di acquisire un titolo esecutivo volto a tutelare il proprio diritto di credito;
- infatti, le decisioni degli organi della giustizia sportiva non potevano costituire titolo esecutivo, trattandosi di una giustizia di tipo associativo, funzionante secondo gli schemi del diritto privato;
- erano ben singolari le contestazioni dell'opponente relative al merito della pretesa, posto che
l’opponente aveva accettato la clausola compromissoria nello Statuto della
CP_1 ; i
calciatori con il tesseramento accettano l’ordinamento federale ed in forza di quanto stabilito
dall’art. 36 delle Norme Organizzative Interne della Federazione hanno l’obbligo di osservare lo “statuto e ogni altra norma federale” (art. 30, comma 1 dello Statuto, doc. 1 fascicolo monitorio) ed in particolare “in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e
definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla CP_1
dalla Org_
e dall’ Org_2 , dai
suoi organi o soggetti delegati…” (art. 30, comma 2 dello Statuto, doc. 1 fascicolo monitorio);
l’art. 4 del Regolamento Org_
(doc. 6), che regola lo status ed il regolamento dei calciatori,
stabilisce che “1. I Professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i Dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso la Federazione nazionale dell’ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di 30 mesi. 2. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il giocatore ha giocato l’ultima volta in una Partita Ufficiale per la sua società” ; l’opponente è rimasto vincolato alla normativa federale sino al 16 luglio 2015 avendo disputato l’ultima partita ufficiale in data 14 gennaio 2013 e, pertanto, era certamente soggetto alla normativa federale alla data del 16 dicembre 2014 data in cui ha commesso l’illecito per il quale è stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale con il C.U. 52 del 12 febbraio 2016.
Concessa la provvisoria esecutorietà ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 17.5.2021 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Ritiene questo Giudice che debba pervenirsi all’integrale rigetto dell’opposizione, con susseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 21660/2019 emesso in data in data 5 novembre 2019 dal Tribunale civile di Roma .
In limine, quanto all’eccezione di incompetenza territoriale , essa appare del tutto destituita di
fondamento : il decreto ingiuntivo opposto si fonda su una obbligazione di pagamento ed in base a quanto statuito dall’art. 1182 terzo comma c.c. le obbligazioni di pagamento devono essere adempiute presso il domicilio del creditore; poiché la Federazione creditrice ha sede in Roma, ai sensi dell’art. 20
c.p.c. competente a decidere la presente controversia è il Tribunale di Roma; inoltre, il credito è sorto
in Roma in quanto fondato sulla decisione del Tribunale Federale Nazionale, organo di giustizia sportiva della CP_1 , che ha sede in Roma, pertanto, sempre ai sensi di quanto statuito dall’art. 20 c.p.c. competente a decidere la presente controversia è il Tribunale di Roma.
Nel merito, giova prima di tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell’opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall’esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Ciò posto, con riferimento alla deduzione di parte opponente relativa al difetto di giurisdizione degli
organi di giustizia sportiva della
CP_1
nell'adozione del provvedimento disciplinare nei confronti del
sig.
Parte_1
, in virtù della cessata appartenenza di quest'ultimo alla
CP_1
medesima al
momento del deferimento e, poi, dell'irrogazione del provvedimento disciplinare, si osserva che non rileva che asseritamente l’opponente non sia più tesserato, in quanto sicuramente lo era all’epoca dell’adozione delle sanzioni disciplinari.
Quanto alle ulteriori doglianze si osserva quanto di seguito.
La CP_1
è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato federata al
CP_3
(cfr. l’art. 1 del relativo Statuto) ed anche i calciatori, in quanto tesserati, sono tenuti all’osservanza
delle norme statutarie della CP_1 .
In particolare, l’art. 30 dello Statuto della FIGC stabilisce che tutti i soggetti indicati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto. Poi prevede, al secondo comma, che i predetti soggetti accettano la piena e
definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla Org_ , dalla
Org_2 , dai suoi
organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale
nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le controversie tra i
soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la
CP_1 , per le quali non siano previsti o siano esauriti i
gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo statuto del
CP_3
sono devolute su
istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva o del
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il
CP_3
Lo statuto della Federazione opposta contiene, dunque, una clausola, in base alla quale, tra l’altro, le
controversie di carattere disciplinare sono devolute alla cognizione degli organi giustizia sportiva, interni alla Federazione.
Al fine di razionalizzare i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico dello Stato, nel 2003 è stato emanato il D.L. 220/2003, convertito con modificazioni nella L. 280/2003.
In particolare, l’art. 2 detta disposizioni in ordine all’autonomia dell’ordinamento sportivo, stabilendo che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Orbene, si rende necessaria una preliminare ricostruzione del quadro normativo relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giurisdizionale dello Stato e della relativa evoluzione giurisprudenziale.
Con la sentenza 5775/2004 le Sezioni Unite della Cassazione, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, hanno compiutamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale relativo all’argomento in esame.
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che la legge 16 febbraio 1942 n° 426, istitutiva del
CP_3
configurava le federazioni sportive nazionali come organi dell’Ente, che partecipavano della
natura pubblica di questo. La successiva legge 23 marzo 1981, n° 91 (contenente norme in materia di
rapporti tra società e sportivi professionisti), all’art. 14 aveva ribadito questo inquadramento, riconoscendo alle federazioni funzioni di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso lato
delle funzioni proprie del
CP_3 e funzioni di natura privatistica per le specifiche attività da esse svolte.
Questa funzione, in quanto autonoma, era separata da quella di natura pubblica e faceva capo soltanto
alle federazioni, (così, Cass. SU 14530/2002).
L’art. 6 della legge del 1981, come novellato dall’art. 1 del D.L 20 settembre 1996, n° 485, convertito nella legge 18 novembre 1996 n° 586, riconoscendo alle federazioni sportive il potere di stabilire un premio di addestramento e formazione tecnica in favore delle società sportive presso le quali l’atleta si fosse formato, ha confermato la natura privatistica dell’attività svolta dalle medesime federazioni in questo settore.
La legge n° 91 del 1981 è stata sostituita con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n° 242, contenente disposizioni sul riordino del Coni. In particolare, l’art. 15 del decreto legislativo ha recepito l’inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle federazioni sportive nazionali. La norma, infatti, dopo avere disposto che le federazioni sportive nazionali svolgono l’attività sportiva in armonia con le
deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del
CP_3
primo comma), così consentendo l’esercizio di attività
a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l’adozione di atti amministrativi,
attribuisce loro natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e dichiara che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (secondo comma).
È sopravvenuto il decreto legge 19 agosto 2003 n° 220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n° 280. Il decreto, prendendo implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale dell’ordinamento sportivo, stabilisce che i rapporti tra
questo e l’ordinamento dello Stato sono regolati in base al principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1 primo comma). La ‘giustizia sportiva’ si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre quella ‘statale’ è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico-sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all’ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell’ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma).
In queste materie vige il sistema del c.d. vincolo sportivo; le società, le associazioni, gli affiliati ed i
tesserati, infatti, hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del
CP_3 e
delle federazioni sportive indicate negli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n° 242 del 1999, gli
organi di giustizia dell’ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma).
I casi di rilevanza per l’ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo.
Il primo comma dell’art. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2”.
Il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia dell’ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sull’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma) e sulla salvezza incondizionata delle clausole compromissorie previste dagli statuti
e dai regolamenti del
CP_3
delle Federazioni sportive e di quelle inserite nei contratti di cui alla legge
istitutiva del
CP_3
art. 3, ultima parte).
Come osservato dalle Sezioni Unite, nella pronuncia suindicata, dalla lettura delle enunciate
disposizioni è possibile ricavare che, secondo il decreto legge n° 202 del 2003, la tutela fa riferimento alle seguenti quattro situazioni.
Nella prima stanno le questioni che hanno per oggetto l’osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, per dirla con l’art. 15 del decreto legislativo n° 242 del 1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell’autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell’ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un’area di non rilevanza (o d’indifferenza) per l’ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l’ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all’assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato.
Nella seconda situazione stanno le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch’esse interne all’ordinamento sportivo. Pure per queste situazioni vi è la stessa condizione di non rilevanza per l’ordinamento statale, prima indicata.
Queste prime due situazioni, in definitiva, restano all’interno del sistema dell’ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale.
La terza situazione comprende l’attività che le federazioni sportive nazionali debbono svolgere in
armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del
CP_3
del CIO, come dispone la prima parte del già
citato art. 15. Nel testo del decreto legge n° 220 del 2003, anteriore alla legge di conversione, in essa
figuravano l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati e l’organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l’ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti. Indipendentemente dalla soppressione delle due categorie, l’indicazione vale ancora come esemplificazione delle corrispondenti controversie, l’oggetto delle quali è costituito dall’attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l’obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva.
Infine, stanno le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Esaurito, anche in questo caso, l’obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Alla luce di quanto sopra riportato, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il problema relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale non ponga una questione di giurisdizione, costituendo invece questione di merito, che deve essere giudicata dal giudice del merito, al pari di quella dell’esistenza in concreto di essa (cfr. Cass. SU 5256/1987). Il principio è stato sviluppato con riferimento alle federazioni sportive ed è stato dichiarato che la censura diretta ad escludere ogni
forma di tutela giurisdizionale, nei confronti di provvedimenti della merito (cfr. Cass. SU 9550/1997).
CP_1 , costituisce questione di
Ad analoga conclusione è giunta la Cassazione nella successiva pronuncia n° 18919 del 28/9/2005,
nella quale ha affermato che il vincolo di giustizia sportiva previsto dallo Statuto della CP_1
integra
una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul consenso delle parti che accettano la
soggezione agli organi interni di giustizia.
In particolare, poi, la suindicata pronuncia stabilisce un altro importante principio, ritenendo che il cd. vincolo di giustizia sportiva (già contenuto negli statuti delle federazioni sportive prima dell’entrata in vigore del DL 220/2003, convertito dalla Legge 280/2003), dal 2003 in poi trovi la sua legittimazione anche in una fonte legislativa. Tuttavia, tale legittimazione ex lege non ne ha modificato la natura, che va pur sempre ricondotta alla figura dell’arbitrato irrituale, sostanzialmente consistente in un mandato conferito congiuntamente dalle parti compromittenti agli arbitri affinché questi, in virtù di un potere negoziale, definiscano la controversia (cfr. Cass. 11270/2012).
Tale orientamento, peraltro, risulta confermato da altre pronunce delle Sezioni Unite che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione relativa alle materie rientranti nella competenza degli organi della giustizia sportiva non è questione di giurisdizione, in quanto tali organi non svolgono una funzione giurisdizionale, ma intervengono in virtù di una clausola compromissoria e svolgono un’attività negoziale sostitutiva di quella degli stipulanti (cfr. Cass. SU ordinanza 6423/2008).
Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame la controversia trae origine da comportamenti posti in essere dall’odierno opponente, rilevanti sul piano disciplinare sportivo: è pacifico che all’epoca del comportamento sanzionato l’attore fosse calciatore tesserato e pertanto sottoposto alla disciplina della FIGC; quindi, in virtù dell’art. 2, 1° comma, del DL 220/2003, convertito dalla Legge 280/2003, per l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive vige il sistema del c.d. vincolo sportivo, ciò in virtù della cd. clausola del vincolo di giustizia, prevista dall’art. 30 dello Statuto della CP_1 .
Tale clausola, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, ha natura di
clausola compromissoria per arbitrato irrituale, in base alla quale il potere di irrogare ed applicare le
sanzioni disciplinari è attribuito, in forza di un atto negoziale di natura privatistica, dalle stesse parti a degli arbitri irrituali, che nel caso di specie sono costituiti dagli organi della giustizia sportiva.
Si deve altresì osservare che -in base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dal citato art. 2, comma 1 del DL 220/2003 convertito dalla Legge 280/2003- rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti all’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dall’ordinamento sportivo.
Inoltre, nel caso in esame, è stato allegato nel ricorso monitorio che le sanzioni irrogate erano divenute esecutive per mancata impugnazione.
Dunque, la questione non attiene prettamente alla irrogazione ed alla applicazione della sanzione disciplinare, bensì alla fase della sua esecuzione. Infatti, è pacifico che la fase dinanzi agli organi della giustizia sportiva si sia già esaurita, atteso che la sanzione disciplinare oggetto del presente giudizio (consistente in sanzione pecuniaria) è stata già irrogata ed è divenuta definitiva.
Ciò che residua è un credito di natura pecuniaria della Federazione, relativo alla sanzione pecuniaria che è stata irrogata in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva. Infatti, gli organi della giustizia sportiva possono irrogare sia sanzioni che esplicano i loro effetti esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo , sia sanzioni che esulano dall’ordinamento sportivo ed incidono su posizioni giuridiche soggettive generalmente tutelate dall’ordinamento statale (ad esempio, nel caso in esame è stata altresì irrogata la sanzione pecuniaria dell’ammenda).
Orbene, mentre nel primo caso l’esecuzione della sanzione potrà ben trovare esplicazione e coattiva
esecuzione (in caso di mancata spontanea osservanza) all’interno del medesimo ordinamento sportivo, nell’ambito del quale produce ed esaurisce tutti i suoi effetti, altrettanto non può sostenersi per le sanzioni del secondo tipo. Infatti, l’ordinamento sportivo non possiede gli strumenti per ottenere l’esecuzione coattiva di un credito di natura pecuniaria: strumenti del resto che sono riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria. Non a caso, il citato art. 2 , comma 1, del D.L. n. 220/03, convertito nella Legge n. 280/03, limita la cognizione degli organi della giustizia sportiva alle sole questioni relative la irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola, invece, alla esecuzione della stessa.
Tale impostazione non appare contraddetta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del D.L. n. 220/03, convertito nella Legge 280/03. In particolare, la questione era stata sollevata dal giudice amministrativo, dubitando della legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui riservava al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, anche quando i relativi effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su interessi legittimi e diritti soggettivi, tutelati dall’ordinamento statale. Il caso concreto sottoposto alla Corte Costituzionale era diverso da quello oggetto del presente giudizio, in quanto si controverteva in ordine al risarcimento del danno
derivante dalla illegittima irrogazione della sanzione disciplinare della inibizione allo svolgimento di attività federale.
Ciò nonostante, la Corte – con la suddetta pronuncia - ha sancito importanti principi, dando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, da tener presente anche nel caso in esame. In particolare, nel ribadire l’autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale (autonomia, peraltro, favorita dal Legislatore), la Corte ha evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione possono esaurire i loro effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo, oppure manifestare effetti anche nell’ambito dell’ordinamento statale. Orbene, con riferimento al primo gruppo di ipotesi, la Corte afferma che queste sono collocate in un’area di non rilevanza per l’ordinamento statale e di conseguente assenza di tutela da parte di quest’ultimo ordinamento. Tuttavia, la Corte afferma, altresì, che ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. n.
220/03 consegue che, qualora il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal
CP_3
abbia incidenza su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, non
possa escludersi la possibilità di agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali statali. Infine, si palesano del tutto immeritevoli di seguito le ragioni di opposizione svolte dall’opponente al fine di evidenziare l'insussistenza di adeguata prova del credito azionato in sede monitoria e, comunque, l'infondatezza dell'avversa pretesa.
Come già accennato, la pretesa azionata dalla dalla Commissione disciplinare nazionale.
CP_1
riposa su una decisione, ormai definitiva, resa
Come parimenti già accennato, l'art. 30 del vigente Statuto della
- il quale prevede l'impegno di coloro che operano all'interno della
CP_1
Controparte_1
ad accettare la piena
e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla
stessa
CP_1
dai suoi organi e soggetti delegati, nelle materie comunque attinenti all'attività
sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico - integra una
clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata, come tale, sul consenso delle parti, le quali, aderendo in piena autonomia agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia. Siffatto vincolo, cui l'affiliazione delle società e degli sportivi alle diverse federazioni comporta volontaria adesione, ripete, altresì, la propria legittimità da una fonte legislativa per effetto delle disposizioni del D.L. n. 220 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 280 del 2003, che, all'art. 2, comma 2, prevede l'onere di adire gli organi della giustizia sportiva nelle materie di esclusiva competenza dell'ordinamento sportivo, che sono, a mente del comma 1 dello stesso art. 2, quelle aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche, nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni.
Ciò posto, e precisato, quindi, che la decisione invocata a base del ricorso monitorio è del tutto assimilabile ad un lodo per arbitrato irrituale, va rammentato che con l'arbitrato irrituale le parti affidano ad un terzo la composizione di questioni e controversie con un atto avente valenza negoziale, che le medesime parti si obbligano ad eseguire ed osservare.
Pertanto, la decisione resa dalla Commissione disciplinare nazionale ben vale ad integrare titolo
costitutivo del credito azionato dalla dell’oppoenente.
CP_1
e del correlato obbligo di pagamento a carico
D'altro canto, alla luce di quanto già esposto, la cognizione del giudice ordinario nell’ambito della controversia in esame è limitata alla fase della esecuzione della sanzione disciplinare, non potendosi per contro sindacare il contenuto del potere disciplinare, esercitato dagli organi della giustizia sportiva. E’ rimesso al giudice ordinario, quindi, il solo accertamento della sussistenza del credito vantato dalla e della insussistenza di fatti modificativi od estintivi della pretesa creditoria
(che, invero, l’opponente non ha neppure allegato).
Per le predette ragioni, nonché in adesione all'orientamento giurisprudenziale affermatosi presso questa Sezione del Tribunale , l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, da doversi munire di efficacia esecutiva come per legge.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
secondo la natura e il valore della controversia, in applicazione delle tariffe professionali di cui al D.M.
- 55/2014. Si è proceduto alla somma degli importi al minimo relativi ai ‘giudizi di cognizione innanzi il tribunale’ con riferimento allo scaglione ‘5.201-26.000’, senza la fase ‘istruttoria, tenuto conto della qualità e quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dal difensore di parte convenuta nonché della consolidata giurisprudenza dell’Ufficio e della mancanza di novità nelle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
-
- rigetta l'opposizione proposta
Parte_1
e, per l'effetto, conferma il
decreto ingiuntivo n. 21660/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 5 novembre 2019, cui segue declaratoria di definitiva esecutività;
-
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell’opposta
Controparte_1
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, delle spese di lite, che liquida in € 1.618,00 per compensi professionali, oltre rimborso
forfettario, Cp ed Iva come per legge.
Così deciso in Roma, 25.10.2021
Il Giudice Dr.ssa Silvia I.M.Reitano