TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 18169/2022 DEL 05/12/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Cristina Pigozzo, ha emesso la
seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 41619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all’udienza del 5.12.2023, a seguito di discussione orale ex art 281 sexies c.p.c e promossa da
Parte_1
( CF
C.F._1
, elettivamente domiciliato
in Roma, Via Germanico n.203, rappresentato e difeso dall’avv. Omissis , giusta procura a margine dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
OPPONENTE
nei confronti di
Controparte_2
(C.F.
P.IVA_1 ),
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore
CP_3
[...]
elettivamente domiciliata in Roma, via Agostino Richelmy, 38, rappresentata
e difesa dall’avv. Omissis , giusta procura in atti.
OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo. Pagamento sanzioni inflitte dalla Giustizia sportiva
CONCLUSIONI
All’udienza del 05.12.2023, i procuratori delle parti precisavano oralmente ex art
281 sexies cpc le loro conclusioni.
In particolare, parte attrice così concludeva:
“Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria e disattesa ogni contraria istanza: 1. in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la
CP_
violazione dell’art. 9 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva della per i motivi
esposti in narrativa e per l’effetto accertare e dichiarare che il Sig.
Parte_1
[...]
nulla deve per qualsiasi titolo e/o ragione alla
CP_1
con conseguente
revoca della domanda monitoria azionata dalla medesima in quanto manifestamente infondata in fatto ed in diritto; 2. in via principale e nel merito, accettare e dichiarare la violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e, per l’effetto annullare e/o dichiarare
CP_
invalida e/o comunque inefficace la sanzione economica comminata dalla e
dichiarare che il Sig.
Parte_1
nulla deve a qualsiasi titolo e/o ragione
alla
CP_1
con conseguente revoca della domanda monitoria azionata dalla
medesima per i motivi sopra esposti; 3. in via principale e nel merito, alla luce delle sopra esposte considerazioni e deduzioni, accertare e dichiarare la nullità e/o
CP_
inefficacia della sanzione economica comminata dalla per vizio del consenso ex
art. 1427 c.c. e per l’effetto dichiarare che la Sig.
Parte_1
nulla deve a
qualsiasi titolo e/o ragione alla
CP_1
con conseguente revoca della domanda
monitoria azionata dalla medesima; 4. in via subordinata nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o comunque assoluta sproporzione della
sanz ione e per l’ef f et t o rev oc are c omunque il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare
che il Sig.
Parte_1
nulla deve per qualsiasi titolo e/o ragione alla
CP_1
ovvero rideterminare l’importo dovuto quantificandolo in riduzione a fronte
dell’importo insoluto da parte del la
Organizzazione_1
ai sensi dell’accordo
economico intercorso tra le parti e comunque rideterminandola nella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia ed equità anche a seguito dell’attività istruttoria;- in ogni caso e nel merito, attesa la pendenza del giudizio penale avente ad oggetto l’accertamento dei fatti di cui alla sezione per cui è causa, sospendere ai sensi dell’art. 295 c.pc. il giudizio in attesa dell’esito del giudizio penale. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori, ivi compreso il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.”.
Parte convenuta così concludeva: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, in via principale, dichiarare la improponibilità ed improcedibilità della opposizione al decreto ingiuntivo n. 6596/2022 (R.G.12804/2022) per difetto assoluto di giurisdizione e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque
condannare il sig.
Parte_1
al pagamento in favore della
CP_1
dell’importo di Euro 50.096,98 oltre interessi dal dovuto sino al saldo o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; sempre in via principale, nella denegata ipotesi di rigetto della richiesta di cui alla lett. b), comunque respingere l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 6596/2022 (r.g. 12804/2022) e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o comunque condannare il sig.
Parte_1
al pagamento in favore della
CP_1
dell’importo di Euro
50.096,98 oltre interessi dal dovuto sino al saldo o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con ricorso, la
Controparte_2
chiedeva volersi ingiungere al signor
Parte_1
(Calciatore) la somma di €. Euro 50.096,98, a titolo di
sanzione comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva per l’illecito sportivo
occorso a seguito dei fatti avvenuti nella stagione sportiva 2018/2019;
In data 11/15 aprile 2022, il Tribunale di Roma emetteva il decreto ingiuntivo n. 6596/2022, così come richiesto; Il predetto decreto ingiuntivo veniva notificato al
sig
Parte_1
in data 5 maggio 2022.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig
Parte_1
proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, del quale chiedeva la revoca, eccependo l’illegittimità della sanzione comminata, per i seguenti motivi: 1) la sanzione non poteva comminarsi nei suoi confronti perché calciatore dilettante; 2) la sanzione era stata comminata in virtù di una clausola vessatoria che non aveva accettato, in violazione degli artt 1341 e
1342 c.c. Infatti, nel contratto sottoscritto con il
Parte_2
in data 10.09.2018,
rappresentato da un modulo standard, lo stesso aveva sottoscritto con la
firma del presente contratto … le parti assumono l’obbligo di osservare le
CP_
norme del
CP_4
della e della Lega Pro. Assumono altresì l’impegno ad
accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di
CP_
tutte le decisioni particolari adottate dalla , dai suoi Organi e Soggetti
delegati, nonché dagli Organi di Giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle
mat er ie comu nq u e at t in ent i all’att ivit à spor t iva e nelle re lat ive verten z e d i carattere tecnico, disciplinare e economico.” Tale clausola veniva specificatamente approvata dalla parti mediante la sottoscrizione ai sensi dell’art. 1341 c.c., ma in essa non vi era alcun richiamo all’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, la sua eventuale accettazione era frutto di un vizio del consenso (ex art 1427 c.c.). 3) la sanzione era assolutamente sproporzionata rispetto agli ingaggi ricevuti per la sua attività di calciatore in violazione dell’art. 9 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC ; nonché chiedeva, in ogni caso, la sospensione del procedimento monitorio, in attesa dell’esito del procedimento penale R.GIP n. 2595/19 cui il sig.
Parte_1
era sottoposto.
***
Si costituiva la
Controparte_2
la quale eccepiva:
- l’improcedibilità dell’opposizione per difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in virtù di quanto disposto dall’art 2 della legge n. 280/2003, che ha riconosciuto l’autonomia dell’ordinamento sportivo da quello generale quale
articolazione del sistema sovranazionale facente capo al
Organizzazione_2
[...] ;
-
- l’infondatezza del vizio denunciato in quanto il Tribunale Federale Nazionale e la Corte Federale d’appello avevano applicato correttamente la disposizione del C.G.S., avendo sanzionato il calciatore per l’illecito dallo stesso posto in essere quando militava come calciatore professionista nel campionato professionistico di
Serie C 2 essendo tesserato per la società professionistica di
Parte_2 ;
-
- l’improponibilità delle doglianze avverse in quanto il contratto sottoscritto da
Parte_3
e le conseguenze che da esso derivano trovano
legittimazione nell’art. 4 della legge 91/81, secondo il quale il rapporto con la
società professionistica si instaura mediante la stipulazione del contratto tipo
predisposto in sede di conclusione dell’accordo collettivo tra la
CP_2 e
l’associazione rappresentativa della categoria interessata; nonché si doveva escludere ogni vizio per violazione dell’art 1342 c.c. visto che la clausola numero 4
del contratto era stata approvata specificatamente dal preso esatta cognizione;
Parte_1
, dopo averne
- L’insussistenza del dedotto vizio del consenso del
Parte_1
non avendo, parte
opponente, allegato la sussistenza delle condizioni previste dall’art 1427 ss.cc., ciò tanto più che la clausola sottoscritta era frutto di accordo collettivo stipulato ai sensi di legge.
- La legittimità della sanzione comminata al
Parte_1
in quanto commisurata alla
gravità dell’illecito sportivo compiuto trattandosi di alterazione del regolare svolgimento della gara e del risultato della gara; trovando, altresì, il Codice di Giustizia sportiva la sua legittimazione e fonte primaria nella legge dello Stato.
Infine, chiedeva il rigetto della richiesta di sospensione non essendovi alcun rapporto di dipendenza tra il giudizio di opposizione per cui è causa che attiene al recupero di un credito, ormai consolidato per il passaggio in giudicato della pronuncia disciplinare
ed il procedimento penale, a cui è interessato il
Parte_1 .
Ritenuta l’opposizione di non pronta soluzione, atteso che le eccezioni preliminari
sollevate da parte opponente apparivano idonee a definire il giudizio, con ordinanza
del 30.11.202 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano concessi alle parti i termini ex art 183 6 c. cpc.
Con provvedimento emesso a seguito di scioglimento di riserva, questo Giudice dichiarava tardive e inammissibili le richieste istruttorie di parte opposta, con rinvio di udienza al 05.12.2023 per discussione orale ex art 281 sexies cpc
OSSERVA IN DIRITTO
1 - L’opposizione proposta dal sig
Parte_1
va rigettata.
L’opponente contesta il D.I. sostenendo la violazione dell’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC per il quale “Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35”, sostenendo che la sanzione pecuniaria è prevista solo per i professionisti ed il maccarone, al momento dell’irrogazione della sanzione non era più professionista; contesta la mancata esplicita previsione dell’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito della clausola per la quale è prevista la specifica doppia sottoscrizione ex art. 1341 1 1342
c.c. e comunque l’errore di fatto in cui sarebbe incorso il
Parte_1
chiedendo in
subordine la nullità e/o inefficacia del D.I. per sproporzione della sanzione e la sospensione ex art. 295 c.p.c. per la pendenza di un processo penale sul medesimo fatto costituente illecito sportivo.
L’opposta
CP_1
costituitasi in giudizio, eccepisce in via preliminare
l’improcedibilità dell’opposizione per difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in virtù di quanto disposto dall’art 2 della legge n. 280/2003.
Sull’asserito difetto di giurisdizione del giudice ordinario
Orbene, giova premettere che la
Org_ Org
CP_1
è l’unica associazione riconosciuta dal
CP_4 oltre che dalla e dalla , che possa praticare lo sport del calcio.
CP_ Org Org_
La è affiliata alla e all’ . Pertanto, la FIGC, le Leghe, le società, gli
atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara, i dirigenti e ogni altro soggetto dell’ordinamento
federale sono tenuti a: (…) e) adire quale giudice di ultima istanza, per risolvere ogni controversia a livello nazionale derivante da o relativa all’applicazione delle norme statutarie o regolamentari della FIGC, l’istituzione arbitrale di cui all’art. 30, comma 3, con esclusione della competenza dei giudici ordinari ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 30, comma 4.
L’art. 30 dello Statuto, a sua volta, precisa: “I tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti, organismi e loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale, hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata. 2. I soggetti di cui al comma precedente, in ragione della loro appartenenza all’ordinamento settoriale sportivo o
dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e
CP_ Org
definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento adottato dalla , dalla , dalla
Org_
, dai suoi organi o soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo
svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. (…) 4. Fatto salvo il diritto ad agire innanzi ai competenti organi giurisdizionali dello Stato per la nullità dei lodi arbitrali di cui al comma precedente, il Consiglio Federale, per gravi ragioni di opportunità, può autorizzare il ricorso alla giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia. Ogni comportamento contrastante con gli obblighi di cui al presente articolo, ovvero comunque volto a eludere il vincolo di giustizia, comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali”.
Orbene, lo Statuto della Federazione opposta contiene, in definitiva, una clausola, in base alla quale, tra l’altro, le controversie di carattere disciplinare sono devolute alla cognizione degli organi di giustizia sportiva, interni alla Federazione.
CP_
Gli articoli sopra riportati dello Statuto della sembrano istituire a carico
CP_
degli affiliati alla una clausola compromissoria irrituale, cui forzatamente tutte le
persone che vogliano praticare il calcio debbano essere soggette (anche in ragione di
CP_
accordo collettivo tra la e l’
Organizzazione_5 .
Tale clausola compromissoria generalizzata, trova, del resto, il suo parallelo normativo nel D.L. n. 220 del 2002, convertito con modificazioni nella legge n. 280/03, emanato, volutamente, al fine di razionalizzare i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico dello Stato, che, dando veste normativa ad un già affermato orientamento giurisprudenziale, riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni concernenti, oltre che l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie finalizzate a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive - cioè di quelle che sono comunemente note come "regole tecniche" - anche «i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».
Viene, altresì, precisato, al successivo comma 2, che in siffatte materie i soggetti dell'ordinamento sportivo (società, associazioni, affiliati e tesserati) hanno l'onere di adire (si intende: ove vogliano censurare la applicazione delle predette sanzioni) «gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo», secondo le previsioni dell'ordinamento settoriale di appartenenza.
Risulta, quindi, riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
La natura ancipite di tale riserva – da una parte negoziale, dall’altra normativa – rende di difficile individuazione uno spazio di rilevanza del sindacato del giudice ordinario.
Invero, si pongono due questioni: da una parte la questione sollevata da parte della giurisprudenza, soprattutto amministrativa e delibata anche dalla Corte Costituzionale in ordine alla effettiva assenza di qualsiasi margine di rivedibilità delle
d ecision i re se n ell’a mbit o d ella giu st iz ia sport iva, dall’altro la questione della
sindacabilità di una clausola compromissoria irrituale sostanzialmente obbligatoria.
In ordine al primo profilo, la Suprema Corte ha, in passato, ritenuto che non vi fosse alcuna lesione dell’art. 24 della Costituzione, dato che è proprio la situazione che si pretende lesa che non assumerebbe la consistenza del diritto soggettivo o
dell'interesse legittimo; affermava che tali questioni «non hanno rilevanza nell'ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base [alle regole promananti dall'associazionismo sportivo] sono collocate in un'area di non rilevanza per l'ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l'ordinamento statuale di tali norme e della loro violazione conduce all'assenza della tutela giurisdizionale statale». (Cass. 5775/2004). Successivamente, sembra essersi consentito uno spazio di valutazione in merito a quello che poteva essere una questione rilevante per il giudice statale (Cfr. ordinanza
n. 18052 dell'agosto 2010 le Sezioni Unite ritengono inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione concernente la possibilità di sottoporre al giudice statale una controversia relativa al ridimensionamento degli iscritti nei ruoli dei direttori di gara, altrimenti riservata all'autonomia dell'ordinamento sportivo, in quanto
«costituisce [...] accertamento rimesso al giudice del merito la configurabilità o meno di una situazione giuridicamente rilevante per l'ordinamento statale e, come tale, tutelabile»).
Successivamente la stessa Corte Costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale della riserva alla esclusiva giurisdizione sportiva delle questioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del decreto-legge n. 220 del 2003, in ordine al residuo ambito di sindacato del giudice statuale.
Orbene, i dubbi di costituzionalità non attengono alla previsione della c.d. pregiudiziale sportiva, che si ritiene corretta e logica conseguenza della riconosciuta autonomia dell'ordinamento sportivo, ma alla generale preclusione ad adire il giudice statale una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva.
Tale dubbio è stato rigettato dalla Corte Costituzionale che ha previsto una tutela risarcitoria, non potendosi prevedere una tutela di caducazione. “Proprio con riferimento all'art. 1 del d.l. n. 220 del 2003 tali norme debbano essere interpretate, in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta
ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere». Si precisa, altresì, che
«Il Giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore
della "giustizia sportiva", delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione» (Cons Stato sez. VI, sent. n. 5782 del 25 novembre 2008; Corte Costituzionale, 11/02/2011,), n.49).
Tale esito è stato ribadito nella più recente sentenza della Corte Costituzionale 160/2019 che ha confermato l’interpretazione adeguatrice di cui alla sentenza n. 49 del 2011, fugando “il dubbio, giustificato dal dato letterale della norma”, che il cd. vincolo sportivo precludesse ogni forma di protezione individuale. La Corte Costituzionale ha rigettato l’accusa che la ricostruzione fornita dalla sentenza del 2011 si fosse arrogata una prerogativa riservata al legislatore in ordine ad un bilanciamento di interessi che esclude la tutela caducatoria e prevede la sola tutela risarcitoria. Con ciò anche confortata dalla constatazione che il legislatore, nel recente intervento normativo, in occasione della recente modifica introdotta all'art. 3, comma 1, del d.l. n. 220 del 2003 dall'art. 1, comma 647, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pur consapevole della pronuncia della Corte del 2011 e della conforme giurisprudenza amministrativa, non ha mutato la sua scelta, limitandosi il legislatore a riservare alla giustizia statale la cognizione delle controversie «aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche».
Con tale più recente pronuncia, la Corte riconosce la garanzia accordata dalla Costituzione, nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, all’associazionismo, secondo il principio dell'autonomia dell’ordinamento sportivo e però del necessario rispetto dei principi e dei diritti costituzionali.
La regolamentazione statale del sistema sportivo deve dunque mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al bilanciamento dell'autonomia del suo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo, fra le quali vi sono - per quanto qui interessa trattando della giustizia nell'ordinamento sportivo - il diritto di difesa e il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale presidiati dagli artt. 24,103 e 113 Cost.
Questa scelta interpretativa, costituzionalmente orientata, si fonda su una valutazione di non irragionevolezza del bilanciamento effettuato dal legislatore, che ha escluso «la possibilità dell'intervento giurisdizionale maggiormente incidente sull'autonomia dell'ordinamento sportivo» (punto 4.5. del Considerato in diritto) e limitato l'intervento stesso alla sola tutela per equivalente di situazioni soggettive coinvolte in questioni nelle quali l'autonomia e la stabilità dei rapporti costituisce di regola dimensione prioritaria rispetto alla tutela reale in forma specifica, per il rilievo che i profili tecnici e disciplinari hanno nell'ambito del mondo sportivo. Ambito nel quale, invero, le regole proprie delle varie discipline e delle relative competizioni si sono formate autonomamente secondo gli sviluppi propri dei diversi settori e si connotano normalmente per un forte grado di specifica tecnicità che va per quanto possibile preservato. Nello stesso solco si pone anche la recente sentenza a S.U. n. 4851/2021 per la quale il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, riconosciuto quale "articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente
capo al
Organizzazione_2
" è stato declinato dal D.L. n. 220 del 2003,
art. 1 anche per i "rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica", con salvezza dei "casi di rilevanza" per il secondo "di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo" (art. 1), così che l'art. 2 ha fissato il perimetro della riserva, attribuendo "all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive" (comma 1); l'accesso regolatorio dei conflitti risulta conseguentemente canalizzato ove si impone alle società, associazioni, affiliati
e tesserati "l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del
Organizzazione_6
e delle Federazioni sportive di cui il D.Lgs. 23
luglio 1999, n. 242, artt. 15 e 16 gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo" (comma 2). Tale ultima pronuncia ha ribadito la giurisdizione amministrativa sulla tutela risarcitoria da illecito ove la questione disciplinare sia stata decisa in violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi, pertanto realizzandosi secondo un indirizzo consolidato - il programmatico bilanciamento fra ordinamenti, immune da dubbi di compatibilità con gli artt. 103 e 113 Cost. (oltre che art. 24 Cost., come già per Corte Cost. n. 49 del 2011).
Così ricostruito il quadro dei rapporti tra l’autodichia dell’ordinamento sportivo e la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in funzione risarcitoria anche a prescindere dalla qualificazione dei provvedimenti disciplinari come atti amministrativi (e quindi senza prendere posizioni sulla natura delle posizioni soggettive tutelate), rimane l’incertezza sull’ambito di effettività di un sindacato relativo alla clausola compromissoria irrituale censurata da parte opponente.
Si dubita, in buona sostanza, che in presenza del richiamato impianto normativo che riserva le sanzioni disciplinari al ‘giudice sportivo’, vi sia spazio per la censura di invalida stipulazione di clausola di arbitrato irrituale.
Peraltro, in una non recente pronuncia della Suprema Corte (n.18919 del 28.9.2005), si è sostenuto che la normativa di cui al D.L. 220/2003 non ha modificato la natura della clausola di fatto sottoscritta dagli affiliati, che va pur sempre ricondotta alla figura dell’arbitrato irrituale, sostanzialmente consistente in un mandato conferito congiuntamente dalle parti compromittenti agli arbitri affinchè questi – in virtù di un potere negoziale - definiscano la controversia (cfr. Cass., Sent. n. 11270 del 5 luglio 2012).
Tale orientamento, peraltro, risulta confermato da altre pronunce delle Sezioni Unite che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione relativa alle materie rientranti nella competenza degli organi della giustizia sportiva non è questione di giurisdizione,
in quanto tali organi non svolgono una funzione giurisdizionale ma intervengono in virtù di una clausola compromissoria e svolgono un’attività negoziale sostitutiva di quella degli stipulanti (cfr. SU Cass. ordinanza n. 6423/08).
Ciò premesso, nel caso in esame, l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice
ordinario in sede di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata, in quanto
CP_
è la stessa che ha adito il giudice ordinario per richiedere il provvedimento
monitorio.
Peraltro, come si è argomentato, la riserva del cd. vincolo sportivo rispetto alle sanzioni disciplinari esclude qualsiasi sindacato del giudice ordinario sulla sanzione irrogata. Infatti, si è adito il giudice ordinario per mancanza in capo alla FIGC di poteri esecutivi, atteso che la sanzione disciplinare oggetto del presente giudizio (consistente in sanzione pecuniaria dell’ammenda) è stata già irrogata ed è divenuta definitiva.
Ciò che residua è un credito di natura pecuniaria della Federazione, relativo alla sanzione pecuniaria che è stata irrogata in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva. Infatti, gli organi della giustizia sportiva possono irrogare sia sanzioni che esplicano i loro effetti esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo (ad esempio, nel caso in esame è stata irrogata la sanzione della sospensione della licenza), sia sanzioni che esulano dall’ordinamento sportivo ed incidono su posizioni giuridiche soggettive generalmente tutelate dall’ordinamento statale (ad esempio, nel caso in esame è stata altresì irrogata la sanzione pecuniaria).
Orbene, mentre nel primo caso l’esecuzione della sanzione potrà ben trovare esplicazione e coattiva esecuzione (in caso di mancata spontanea osservanza) all’interno del medesimo ordinamento sportivo, nell’ambito del quale produce ed esaurisce tutti i suoi effetti, altrettanto non può sostenersi per le sanzioni del secondo tipo.
Infatti, l’ordinamento sportivo non possiede gli strumenti per ottenere l’esecuzione coattiva di un credito di natura pecuniaria: strumenti del resto che sono riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria. Non a caso, il citato art. 2 , comma 1,
del D.L. n. 220/03, convertito nella Legge n. 280/03, limita la cognizione degli organi della giustizia sportiva alle sole questioni relative la irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola, invece, alla esecuzione della stessa. Nel presente giudizio la decisione ormai definitiva resa dall'organo di giustizia sportiva viene in considerazione (anche) quale atto negoziale di natura privatistica, fondato sulla clausola compromissoria per arbitrato irrituale ( art 4 del contratto sottoscritto il
10.09.2018) accettata anche dal
sottoscrizione.
Parte_1
peraltro con l’apposizione della doppia
Ed invero, l’art 4 del contratto stipulato tra il sig
Parte_1
e la squadra calcio
del
Parte_2
stabilisce “Con la firma del presente contratto (….) le parti assumono
l’obbligo di osservare le norme del C.O.N.I. e della
CP_1
e della
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[...]
altresì , l’impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i
provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla
CP_1
dai
suoi organi e soggetti delegati, nonché dagli Organi di Giustizia sportiva di ogni ordine e grado , nelle materie comunque attinenti all’attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le parti riconoscono in particolare la validità, efficacia e vincolatività della clausola compromissoria
contenuta nell’Accordo Collettivo tra Lega Pro e
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Ogni violazione o azione
comunque tendente all’elusione della Clausola compromissoria comporta l’applicazione, oltre ogni conseguenza di legge, delle sanzioni disciplinari previste dallo Stato”.
2- Quanto ai motivi di opposizione addotti dal
Parte_1
E’ destituita di fondamento la censura in ordine alla indebita applicazione di sanzioni pecuniarie a calciatore non professionista in quanto la sanzione si riferisce ad un momento storico nel quale lo stesso era professionista e ovviamente il regime sanzionatorio è relativo al momento della commissione dell’illecito disciplinare.
E’ priva di pregio l’eccezione secondo cui la sanzione era stata comminata in virtù di una clausola vessatoria che quest’ultimo non aveva accettato, in violazione degli artt 1341 e 1342 c.c.
Orbene, dal carteggio in atti e specificatamente dal contratto sottoscritto tra il
calciatore e la società del
Parte_2
del 10.09.2018 è evidente che tutte le clausole,
compreso l’art 4, sono state specificatamente approvate dallo stesso peraltro con l’apposizione della doppia sottoscrizione.
Va rammentato che l’art. 1341 c.c., allo scopo di assicurare una più forte tutela per il contraente debole, nell'ambito delle condizioni generali di contratto ha previsto la necessità della specifica approvazione per iscritto delle clausole c.d. vessatorie, ossia di quelle pattuizioni particolarmente onerose e svantaggiose per l'aderente.
Al riguardo, è pacifico che non occorrono tante firme quante sono le clausole onerose, né si richiede che la sottoscrizione faccia seguito alla riproduzione integrale del testo delle clausole vessatorie, bastando che essa sia collocata dopo indicazioni idonee a non far dubitare del richiamo all’attenzione del sottoscrittore.
La giurisprudenza prevalente reputa assolto l'onere formale quando l'aderente sottoscrive un'autonoma dichiarazione di accettazione delle clausole vessatorie individuate attraverso il richiamo al loro numero o al loro contenuto.
Nel caso di specie, muovendo dall’esame del contratto di ingaggio di cui si controverte, si deve ritenere che il contraente ben sapeva cosa stesse sottoscrivendo ed avesse piena cognizione delle clausole cosiddette vessatorie tra cui quella di cui all’art 4 perché sottoscritte specificatamente ed approvate con la doppia sottoscrizione.
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3. Vanno, altresì, rigettate le ulteriori eccezioni di parte opponente .
Come evidenziato da parte opposta, la pretesa azionata dalla
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si fonda su
decisioni (Dispositivo 140 del 16/07/2020 e Decisione 165 del 27/07/2020) -rese dalla Corte di Giustizia Federale, ormai definitive.
Al riguardo è da rilevare che nel fascicolo del monitorio vi è la prova ( docc 6 e 7)
delle decisioni definitive della Giustizia Sportiva che gli infliggevano le sanzioni oggetto della ingiunzione di pagamento opposta .
In ragione di ciò, questo Tribunale non può entrare nel merito delle doglianze formulate dall’opponente avverso le valutazioni compiute dagli organi della Giustizia Sportiva, né circa la asserita sproporzione della sanzione pecuniaria comminata rispetto agli ingaggi ricevuti per la sua attività di calciatore, né circa l’illegittimità della stessa perché comminata quando era diventato calciatore dilettante, né tantomeno circa il presunto vizio del consenso.
È rimesso al giudice ordinario, quindi, il solo accertamento della validità della clausola compromissoria, della sussistenza del credito vantato dalla F.I.G.C. e della insussistenza di fatti modificativi od estintivi della pretesa creditoria.
Non può essere accolta la richiesta di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del processo penale. La sospensione richiesta non rientra nell’ambito di cui all’art. 295 c.p.c. non essendovi una pregiudizialità tecnica, in
quanto l’eventuale assoluzione del
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non comporterebbe l’automatica
caducazione della sanzione disciplinare con conseguente venire meno del credito.
Per cui, sulla scorta di quanto rappresentato, il decreto ingiuntivo emesso n. 6596/2022 dal Tribunale di Roma in data 11/15 aprile 2022 va confermato.
Avuto riguardo all’esito del giudizio, le spese processuali seguono il criterio della soccombenza tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dal difensore, sulla base dei parametri indicati dal D.M. n.147/22, vanno liquidate per l’intero in complessivi € 5.810,00 oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
- CONFERMA il Decreto ingiuntivo n. 6596/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 11/15 aprile 2022;
- Condanna parte opponente parte opposta
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al pagamento in favore della delle spese processuali
che, tenuto conto dello scaglione tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00, applicando i
valori medi, senza tener conto della fase istruttoria non espletata, liquida in Euro 5810,00 oltre spese generali al 15%, Iva se dovuta e CPA al 4%.
Così deciso in Roma, in data 17.10.2023
Il Giudice Dott.ssa Cristina Pigozzo