TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 18468/2020 DEL 22/12/2020
Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 74124 Ruolo Generale dell’anno 2017, e trattenuta in decisione all’udienza del 6 luglio 2020, vertente
TRA
Parte_1
Giolitti n. 24),
(c.f.
C.F._1
residente a Morro D’Oro (TE), in via
elettivamente domiciliato a Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, presso lo studio degli avv.ti Omissis e Omissis , che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale allegata all’atto di citazione,
E
Controparte_1
OPPONENTE
(con sede legale a Roma, via
Gregorio Allegri n. 14, c.f. rappresentante,
P.IVA_1
p.Iva
P.IVA_2
), in persona del legale
elettivamente domiciliata a Roma, via Montanelli n. 11, presso lo studio dell’avv.to Omissis , da cui era rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI:
OPPOSTA
per la parte opponente: note di trattazione cartolare, depositate il 24/6/2020, per l’udienza di
p.c. del 6/7/2020;
per la parte opposta: note di trattazione cartolare, depositate il 25/6/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato alla convenuta
Controparte_1
[...]
, l’attore
Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto
ingiuntivo n. 21157/2017 del 12-15/9/2017 di questo Tribunale (rg 57928/2017), in forza del quale gli era stato ingiunto, in via non provvisoriamente esecutiva, il pagamento della complessiva somma di € 281.903,20, a titolo di sanzione pecuniaria irrogata, unitamente alla inibizione, con Comunicato Ufficiale n. 16/TFN del 20/8/2015, con Comunicato Ufficiale n. 17/TFN del 20/8/2015 e con Comunicato Ufficiale n. 48/TFN dell’1/2/2016, ivi comprese spese per € 1.903,20. Al riguardo l’opponente, per come meglio esposto in citazione, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo (art. 133, lett. z del D.Lgs 104/2010) e la nullità della notificazione con conseguente nullità del decreto opposto, atteso che la notifica era avvenuta a mani di familiare non convivente, nonché, in subordine, l’abusivo ricorso allo strumento del decreto ingiuntivo, stante la non debenza di somme, in mancanza di titolo valido ed efficace nell’ordinamento italiano. Eccepiva inoltre l’opponente la nullità del decreto opposto per abuso del processo/procedimento disciplinare, stante la duplicazione e la sproporzione delle sanzioni inflitte nonché l’illegittimità del presupposto in base al quale era stata irrogata la sanzione disciplinare e conseguentemente emesso il decreto ingiuntivo. Quanto al merito, oltre a ribadire la non debenza delle somme esatte in via monitoria, instava, in estremo subordine, per la riduzione giudiziale delle somme ingiunte. Tanto premesso, l’attore concludeva per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in citazione, come segue: “Piaccia all’Imo Tribunale adito, a) in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario di Roma adito in favore del Tribunale Amministrativo della Regione Lazio e per l’effetto revocare o comunque annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 21157/2017 del 15/09/2017 (R.G. 57928/2017) emesso,
su ricorso presentato dalla
Controparte_1
dal Tribunale
Ordinario di Roma in data 12 settembre 2017 persona del Giudice Dr. Nicola Saracino con il
quale è stato ordinato di pagare al Sig.
Parte_1
la somma di euro 281.903,20 più
interessi e spese; b) in subordine comunque dichiarare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo e conseguentemente annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto; c) dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, primo comma, lett. b), e, in parte qua, secondo comma, d.l. 19 agosto 2003 n. 220, convertito
dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280, così come interpretati dalla Corte Costituzionale nella
sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, per contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost., rimettendo gli atti alla Consulta e sospendendo il presente giudizio come per legge; d) in via principale nel merito, per le causali di cui in narrativa revocare/dichiarare nullo e/o annullare il predetto decreto opposto; in subordine ridurre l’importo del decreto ingiuntivo in relazione alla somma che dovesse risultare equa di giustizia; e) in ogni caso, rigettare tutte le
pretese avanzate dalla
Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in
diritto per i motivi di cui in narrativa; f) con vittoria di spese e onorari”.
Si costituiva in giudizio la
Controparte_1
, la quale,
contestata la fondatezza delle sollevate eccezioni, instava per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta nei seguenti termini: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto: in via preliminare concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; sempre in via preliminare: respingere la richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della Legge 280/2003; in via principale: rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 21157/2017 (r.g. 57928/2017) e, per l’effetto, confermare il decreto
ingiuntivo opposto e/o comunque condannare il sig.
Parte_1
al pagamento in favore
della
CP_1
dell’importo di Euro 281.903,20 oltre interessi dal dovuto sino al saldo o della
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; in via riconvenzionale: condannare il
sig.
Parte_1
al pagamento in favore della
CP_1
dell’ulteriore importo di Euro
85.000,00 in forza delle decisioni pubblicate sul C.U. 68/TFN del 27 marzo 2017 e 30/TFN del 4 dicembre 2017. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Con ordinanza riservata 13-16/7/2018 era accolta l’istanza ex art. 648 c.p.c. sul presupposto che “ …, quanto alla sollevata eccezione pregiudiziale attinente alla notifica del ricorso monitorio, … ogni questione appare superata, a tacer di ogni altra considerazione, dalla semplice constatazione che l’opponente ha tempestivamente proposto l’opposizione senza alcun lamentato pregiudizio in ordine all’esercizio dei diritti di difesa; ...”; che “ …, alla luce della giurisprudenza dell’Ufficio, richiamata dall’opposta, … le eccezioni pregiudiziali (carenza e/o difetto di giurisdizione, vincolo di giustizia e clausola compromissoria) possono
essere decise con il merito; …”; che “…, sempre in base ad una valutazione delibativa propria
di questa fase, …, stante il differente piano di operatività ed effettività della sanzione sportiva rispetto a quella pecuniaria, non appare meritevole di positiva considerazione, sempre come da giurisprudenza dell’Ufficio, l’eccezione dell’opponente sulla duplicazione dei titoli; infatti l’unico titolo in ipotesi eseguibile, in ordine alla sanzione pecuniaria, è solo il decreto ingiuntivo, non potendo -in ogni caso- il Giudice ordinario entrare nel merito delle sanzioni irrogate, dovendosi invero valutare unicamente se la sanzione è stata irrogata in via definita. Analogamente non appare condivisibile la doglianza di parte opponente sulla pretesa ‘moltiplicazione’ dei procedimenti disciplinari e sulle sanzioni irrogate in quella sede; …”;
che “… l’istanza ex art. 648 c.p.c. appare fondata, in quanto la
CP_1
opposta, attrice
sostanziale benché convenuta formale, ha fornito idonea prova della pretesa esatta in via monitoria;…” e che, viceversa, “ … l’opposizione non è tale da impedire l’accoglimento della suddetta istanza di concessione della provvisoria esecutorietà …”; erano inoltre concessi i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c..
La causa era istruita solo documentalmente e rinviata al 6/7/2020 per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto 20/6/2020 veniva disposto che la predetta udienza del 6/7/2020 si svolgesse con modalità cartolare in base all’art. 83, comma 7, lett. h, D.L. 18 del 2020, convertito con modificazione nella L. 27/2020; veniva assegnato alle parti termine fino al 2/7/2020 per depositare, in via telematica, un foglio di precisazione delle conclusioni, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi: nel citato decreto 20/6/2020 -come puntualizzato dalla difesa dell’opponente (cfr. foglio di p.c.)- era stato erroneamente indicato al “2/6/2020”, anziché al “2/7/2020”, il suddetto termine per il deposito telematico di foglio di p.c., ma era chiaramente individuabile il refuso e in ogni caso entrambe le parti hanno tempestivamente depositato il suddetto foglio di p.c..
Con nota del 24/6/2020 il procuratore dell’opponente insisteva per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: a) in via preliminare dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario di Roma adito in favore del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e per l’effetto revocare o comunque annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 21157/2017 del 15.9.2017 (R.G.
57928/2017) emesso su ricorso presentato dalla
Controparte_1
dal Tribunale Ordinario di Roma in data 12 settembre 2017 in persona del Giudice Nicola
Saracino con il quale è stato ordinato di pagare al Sig.
Parte_2
la somma di €
281.903,20 più interessi e spese; b) in subordine comunque dichiarare la nullità della notifica
del decreto ingiuntivo e conseguentemente annullare/dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto; c) dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, I comma, lett. b) e, in parte qua, II comma D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280, così come interpretati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, nel senso che laddove il provvedimento adottato dalle
Federazioni Sportive o dal
Org_1
bbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive
rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta dinnanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, per contrasto con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. rimettendo gli atti alla Consulta e sospendendo il presente giudizio come per legge; d) in via ancora preliminare dichiarare inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dalla controparte in quanto trattasi di “mutatio libelli” e domanda non proponibile dal convenuto opposto nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; e) in via principale nel merito, per le causali di cui in narrativa revocare/dichiarare nullo e/o annullare il predetto decreto opposto; in subordine ridurre l’importo del decreto ingiuntivo in relazione alla somma che dovesse risultare equa di
giustizia; f) in ogni caso rigettare tutte le pretese avanzate dalla
Controparte_1
[...]
, e, inoltre qualora venga ritenuta ammissibile, rigettare comunque anche la domanda
riconvenzionale in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. In via subordinata istruttoria, previa revoca dell’ordinanza 29.1.2019 ammettere le prove richieste con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc del 19.11.2018. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio”.
In data 25/6/2020 la difesa dell’opposta depositava note di trattazione cartolare, ove rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto: - in via preliminare respingere la richiesta di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art, 2 della Legge 280/2003; -in via principale: rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 21157/2017 (r.g. 57928/2017) e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e/o
comunque condannare il sig.
Parte_1
al pagamento in favore della
CP_1
dell’importo di Euro 281.903,20 oltre interessi dal dovuto sino al saldo o della maggiore o
minore somma che sarà ritenuta di giustizia; in via riconvenzionale: condannare il sig.
[...]
Parte_1
al pagamento in favore della CP_1
dell’ulteriore importo di Euro 85.000,00 in forza
delle decisioni pubblicate sul
Org_2
del 27 marzo 2017 e 30/TFN del 4 dicembre 2017.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
All’udienza del 6/7/2020, svolta appunto con modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. e precisamente 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica: i termini, il cui decorso era sospeso durante il periodo feriale, sono venuti a scadere in data 26/10/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è infondata e va pertanto rigettata, mentre va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall’opposta.
Per quanto riguarda l’eccepita nullità della notificazione del decreto ingiuntivo (conclusioni sub b del superiore elenco, da esaminare per prima), è sufficiente richiamare quanto argomentato nell’ordinanza riservata ex art. 648 c.p.c. del 13-16/7/2018.
Passando al merito e alle altre doglianze, giova prima di tutto ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell’opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass. 15186/2003; Cass. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall’esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l’emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
La Federazione opposta, attrice sostanziale, ha agito in via monitoria, nei confronti dell’odierno opponente, per il pagamento di € 281.903,20 più interessi e spese, allegando, premesso di essere una “associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato avente lo scopo di promuovere e disciplinare l’attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad
essa connessi”, che i tecnici delle società erano tesserati della
CP_1
in base a quanto
stabilito dall’art. 36 delle Norme Organizzative Interne della Federazione ed in quanto tali avevano l’obbligo di osservare lo “statuto e ogni altra norma federale” (art. 30, comma 1 dello
Statuto); che l’ingiunto, tecnico tesserato e come tale soggetto all’ordinamento sportivo, a seguito del deferimento del Procuratore Federale era stato giudicato dal Tribunale Federale Nazionale; che erano state comminate al predetto le seguenti sanzioni: a) sanzione della
inibizione per anni cinque e preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della
Org_
, nonché l’ammenda di € 100.000,00 (Comunicato Ufficiale n. 16/TFN del 20/8/2015);
b) sanzione della inibizione per anni due, nonché dell’ammenda di € 25.000,00 (Comunicato Ufficiale n. 17/TFN del 20/8/2015); c) sanzione della inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni cinque, nonché dell’ammenda di € 100.000,00 (Comunicato
Ufficiale n. 48/TFN dell’1/2/2016); che il predetto
Parte_1
non aveva proposto ricorso alla
Corte Federale d’Appello avverso la prima e la terza decisione che, pertanto, erano passate in giudicato, mentre il Procuratore Federale aveva proposto ricorso alla Corte d’Appello Federale avverso la seconda delle predette decisioni; che la Corte d’Appello Federale, in
parziale accoglimento del ricorso, aveva disposto nei confronti del
Parte_1
la sanzione
dell’inibizione per anni 4 e mesi 9, nonché l’ammenda di € 80.000,00, come da CU 17/CFA
del 19/8/2015; che avverso quest’ultima decisione il
Parte_1
aveva proposto ricorso al
Collegio di Garanzia del
Org_1
che aveva rigettato il ricorso, condannando lo stesso al
pagamento delle spese di lite per complessivi € 1.903.20; che il predetto
Parte_1
non aveva
corrisposto quanto dovuto, pari a complessivi € 281.903,20 (rispettivamente, per ammende, € 100.000,00 + € 80.000,00 + € 100.000,00 + € 1.903.20 per spese), nonostante i ripetuti solleciti effettuati in data 15/12/2016 da essa ingiungente e in data 3/4/2017 dal proprio legale; che pertanto, sussistendo prova scritta del credito esatto in via monitoria, aveva appunto richiesto e ottenuto l’emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento della predetta somma, oltre accessori.
Da parte sua l’opponente ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per l’esistenza del vincolo di giustizia sportiva (capo ‘a’ delle conclusioni) e ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale dell’art. 2, I comma, lett. b) e, in parte qua, II comma D.L. 19 agosto 2003 n. 220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280, così come interpretati dalla Corte Costituzionale nella sentenza 11 febbraio 2011, n. 49 (capo ‘c’ delle conclusioni).
Per quanto riguarda -lo si esamina subito- il capo ‘c’ delle conclusioni, è sufficiente richiamare Corte Cost. 160/2019, che richiama e conferma Corte Costituzionale n. 49 del 2011, di cui si dirà.
Per quanto riguarda la questione dell’eccepito difetto di giurisdizione dell’adito
giudice ordinario, cui in ipotesi farebbe necessariamente seguito la revoca del decreto
ingiuntivo opposto, nel ribadire adesione all’orientamento giurisprudenziale affermatosi nel Tribunale ed in particolare nella Sezione in epigrafe, valgono le seguenti osservazioni.
La CP_1
è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato
federata al
Org_1 (cfr. l’art. 1 del relativo Statuto) e anche i calciatori ovvero i dirigenti
ovvero i tecnici, in quanto tesserati, sono tenuti all’osservanza delle norme statutarie della
CP_1 .
In particolare, l’art. 30 dello Statuto della FIGC (cfr. doc. 1 del fascicolo di merito dell’opposto) stabilisce che tutti i soggetti indicati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto. Poi
prevede, al secondo comma, che i predetti soggetti accettano la piena e definitiva efficacia di
qualsiasi provvedimento adottato dalla FIGC, dalla
Org_ , dalla
Org_5 , dai suoi organi o
soggetti delegati, nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell’attività federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le controversie
tra i soggetti di cui al comma 1 o tra gli stessi e la
CP_1 , per le quali non siano previsti o
siano esauriti i gradi interni di giustizia federale secondo quanto previsto dallo statuto del
Org_1
sono devolute su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione del
Collegio di Garanzia dello Sport presso il
Org_1
in conformità con quanto disposto dallo
Statuto e dai relativi regolamenti e atti attuativi, nonché dalle norme federali (3° comma).
Lo statuto della Federazione opposta contiene, dunque, una clausola, in base alla quale, tra l’altro, le controversie di carattere disciplinare sono devolute alla cognizione degli organi giustizia sportiva, interni alla Federazione.
Al fine di razionalizzare i rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giuridico dello Stato, nel 2003 è stato emanato il D.L. 220/2003, convertito con modificazioni nella L. 280/2003.
In particolare, l’art. 2 detta disposizioni in ordine all’autonomia dell’ordinamento sportivo, stabilendo che è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.
Orbene, l’esame della questione sulla giurisdizione dell’adito giudice ordinario rende necessaria una preliminare ricostruzione del quadro normativo relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e l’ordinamento giurisdizionale dello Stato e della relativa evoluzione giurisprudenziale.
Con la sentenza 5775/2004 le Sezioni Unite della Cassazione, richiamando i precedenti giurisprudenziali in materia, hanno compiutamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale relativo all’argomento in esame.
In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che la legge 16 febbraio 1942 n. 426, istitutiva del Org_1 configurava le federazioni sportive nazionali come organi dell’Ente, che partecipavano della natura pubblica di questo. La successiva legge 23 marzo 1981, n. 91 (contenente norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), all’art. 14 aveva ribadito questo inquadramento, riconoscendo alle federazioni funzioni di natura pubblicistica, riconducibile all’esercizio in senso lato delle funzioni proprie del Org_1 e funzioni di natura privatistica per le specifiche attività da esse svolte. Questa funzione, in quanto autonoma, era separata da quella di natura pubblica e faceva capo soltanto alle federazioni (cfr. Cass. SU 14530/2002).
L’art. 6 della legge del 1981, come novellato dall’art. 1 del D.L 20 settembre 1996, n. 485, convertito nella legge 18 novembre 1996 n. 586, riconoscendo alle federazioni sportive il potere di stabilire un premio di addestramento e formazione tecnica in favore delle società sportive presso le quali l’atleta si fosse formato, ha confermato la natura privatistica dell’attività svolta dalle medesime federazioni in questo settore.
La legge n. 91 del 1981 è stata sostituita con il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, contenente disposizioni sul riordino del Coni. In particolare, l’art. 15 del decreto legislativo ha recepito l’inquadramento attribuito dalla giurisprudenza alle federazioni sportive nazionali. La norma, infatti, dopo avere disposto che le federazioni sportive nazionali
svolgono l’attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del
Org_1
(primo comma), così consentendo l’esercizio di attività a valenza pubblicistica sulla base di poteri pubblicistici e mediante l’adozione di atti amministrativi, attribuisce loro natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato e dichiara che non perseguono fini di lucro e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo (secondo comma).
È sopravvenuto il decreto legge 19 agosto 2003 n. 220, contenente disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, convertito nella legge 17 ottobre 2003, n. 280. Il decreto, prendendo implicitamente atto della complessità organizzativa e strutturale dell’ordinamento sportivo, stabilisce che i rapporti tra questo e l’ordinamento dello Stato sono regolati in base al principio di autonomia, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della
Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo” (art. 1
primo comma). La ‘giustizia sportiva’ si riferisce, così, alle ipotesi in cui si discute dell’applicazione delle regole sportive, mentre quella ‘statale’ è chiamata a risolvere le controversie che presentano una rilevanza per l’ordinamento generale, concernendo la violazione di diritti soggettivi o interessi legittimi.
Per individuare i casi in cui si applicano le sole regole tecnico-sportive, con conseguente riserva agli organi della giustizia sportiva della risoluzione delle corrispondenti controversie, è stabilito che all’ordinamento sportivo nazionale è riservata la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie di quell’ordinamento e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione e applicazione delle sanzioni disciplinari sportive (art. 2, primo comma).
In queste materie vige il sistema del c.d. vincolo sportivo; le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati, infatti, hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Org_1 e delle federazioni sportive indicate negli articoli 15 e 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma).
I casi di rilevanza per l’ordinamento dello Stato delle situazioni giuridiche soggettive, connesse con l’ordinamento sportivo, sono attribuiti alla giurisdizione del giudice ordinario ed a quella esclusiva del giudice amministrativo.
Il primo comma dell’art. 3 del decreto legge, in particolare, devolve al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti. Alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, invece, è devoluta “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2”.
Il sistema, per quanto riguarda le questioni per le quali è stabilita autonomia dell’ordinamento sportivo, continua ad essere imperniato sull’onere di adire gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo (art. 2, secondo comma) e sulla salvezza incondizionata
delle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del
Org_1
delle
Federazioni sportive e di quelle inserite nei contratti di cui alla legge istitutiva del 3, 1° comma, ultima parte).
Org_1
art.
Come osservato dalle Sezioni Unite, nella pronuncia suindicata, dalla lettura delle enunciate disposizioni è possibile ricavare che, secondo il decreto legge n. 202 del 2003, la tutela fa riferimento alle seguenti quattro situazioni.
Nella prima stanno le questioni che hanno per oggetto l’osservanza di norme regolamentari, organizzative e statutarie da parte di associazioni che, per dirla con l’art. 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999, hanno personalità giuridica di diritto privato. Le regole che sono emanate in questo ambito sono espressione dell’autonomia normativa interna delle federazioni, non hanno rilevanza nell’ordinamento giuridico generale e le decisioni adottate in base ad esse sono collocate in un’area di non rilevanza (o d’indifferenza) per l’ordinamento statale, senza che possano essere considerate come espressione di potestà pubbliche ed essere considerate alla stregua di decisioni amministrative. La generale irrilevanza per l’ordinamento statale di tali norme e della loro violazione conduce all’assenza di una tutela giurisdizionale statale; ciò non significa assenza totale di tutela, ma garanzia di una giustizia di tipo associativo che funziona secondo gli schemi del diritto privato.
Nella seconda situazione stanno le questioni che nascono da comportamenti rilevanti sul piano disciplinare, derivanti dalla violazione da parte degli associati di norme anch’esse interne all’ordinamento sportivo. Pure per queste situazioni vi è la stessa condizione di non rilevanza per l’ordinamento statale, prima indicata.
Queste prime due situazioni, in definitiva, restano all’interno del sistema dell’ordinamento sportivo propriamente detto e le possibili controversie che in esso sorgono non possono formare mai oggetto della giurisdizione statale.
La terza situazione comprende l’attività che le federazioni sportive nazionali debbono
svolgere in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del
Org_1
del CIO, come dispone la
prima parte del già citato art. 15. Nel testo del decreto legge n. 220 del 2003, anteriore alla legge di conversione, in essa figuravano l’ammissione e l’affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati e l’organizzazione e lo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma limitato e l’ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti. Indipendentemente dalla soppressione delle due categorie, l’indicazione vale ancora come esemplificazione delle corrispondenti controversie, l’oggetto delle quali è costituito dall’attività provvedimentale delle federazioni, la quale, esaurito l’obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, è sottoposta alla giurisdizione amministrativa esclusiva.
Nella quarta situazione rientrano le questioni concernenti i rapporti patrimoniali tra società, associazioni ed atleti. Esaurito, anche in questo caso, l’obbligo del rispetto di eventuali clausole compromissorie, le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Alla luce di quanto sopra riportato, le Sezioni Unite hanno ritenuto che il problema relativo ai rapporti tra l’ordinamento sportivo e quello statale non ponga una questione di giurisdizione, costituendo invece questione di merito, che deve essere giudicata dal giudice del merito, al pari di quella dell’esistenza in concreto di essa (cfr. Cass. SU 5256/1987). Il principio è stato sviluppato con riferimento alle federazioni sportive ed è stato dichiarato che la censura diretta ad escludere ogni forma di tutela giurisdizionale, nei confronti di provvedimenti della CP_1 , costituisce questione di merito (cfr. Cass. SU 9550/1997).
Ad analoga conclusione è giunta la Cassazione nella successiva pronuncia n. 18919
del 28/9/2005, nella quale ha affermato che il vincolo di giustizia sportiva previsto dallo
Statuto della
CP_1
integra una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, fondata sul
consenso delle parti che accettano la soggezione agli organi interni di giustizia.
In particolare, poi, la suindicata pronuncia stabilisce un altro importante principio, ritenendo che il cd. vincolo di giustizia sportiva (già contenuto negli statuti delle federazioni sportive prima dell’entrata in vigore del DL 220/2003, convertito nella Legge 280/2003), dal 2003 in poi trovi la sua legittimazione anche in una fonte legislativa. Tuttavia, tale legittimazione ex lege non ne ha modificato la natura, che va pur sempre ricondotta alla figura dell’arbitrato irrituale, sostanzialmente consistente in un mandato conferito congiuntamente dalle parti compromittenti agli arbitri affinché questi, in virtù di un potere negoziale, definiscano la controversia (cfr. Cass. 11270/2012).
Tale orientamento, peraltro, risulta confermato da altre pronunce delle Sezioni Unite che, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la questione relativa alle materie rientranti nella competenza degli organi della giustizia sportiva non è questione di giurisdizione, in quanto tali organi non svolgono una funzione giurisdizionale, ma intervengono in virtù di una clausola compromissoria e svolgono un’attività negoziale sostitutiva di quella degli stipulanti (cfr. Cass. SU ordinanza 6423/2008).
Tanto premesso, si osserva che nel caso in esame la controversia trae origine da comportamenti posti in essere dall’odierno opponente, rilevanti sul piano disciplinare
sportivo: è pacifico che all’epoca dei fatti contestati l’attore fosse responsabile dell’area
tecnica, tesserato per
Organizzazione_6
(cfr. docc. 4, 5, 6 e 8 del fascicolo
monitorio) e pertanto sottoposto alla disciplina della FIGC; quindi, in virtù dell’art. 2, 1° comma, del DL 220/2003, convertito nella Legge 280/2003, per l’irrogazione e applicazione delle sanzioni disciplinari sportive vige il sistema del c.d. vincolo sportivo, ciò in virtù della cd. clausola del vincolo di giustizia, prevista dall’art. 30 dello Statuto della CP_1 .
Tale clausola, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della
Cassazione, ha natura di clausola compromissoria per arbitrato irrituale, in base alla quale il potere di irrogare e applicare le sanzioni disciplinari è attribuito, in forza di un atto negoziale di natura privatistica, dalle stesse parti a degli arbitri irrituali, che nel caso di specie sono costituiti dagli organi della giustizia sportiva.
Alla luce delle superiori osservazioni deriva, innanzitutto, che la questione in esame non integra una vera e propria questione di giurisdizione e che pertanto non è corretto parlare di difetto di giurisdizione del giudice adito ovvero di difetto ‘assoluto’ di giurisdizione, non controvertendosi in ordine al riparto della cognizione tra organi entrambi aventi un potere giurisdizionale statale.
Così riqualificata la questione (non di giurisdizione, ma afferente al merito), si deve altresì osservare che -in base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dal citato art. 2, comma 1 del DL 220/2003 convertito nella Legge 280/2003- rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti all’irrogazione e applicazione delle sanzioni disciplinari sportive e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare e alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dall’ordinamento sportivo.
Nel caso di specie è stato allegato nel ricorso monitorio che le sanzioni (inibizione e ammenda) sub a) e sub c) del superiore elenco erano divenute esecutive per mancata impugnazione e che la sanzione (inibizione e ammenda) sub b) era stata oggetto di impugnazione con rimodulazione delle misure sanzionatorie.
Non vi è contestazione sul passaggio in giudicato delle tre decisioni su richiamate. Pertanto le sanzioni pecuniarie di € 280.000,00 (rispettivamente € 100.000,00 + €
80.000,00 + € 100.000,00 ) devono ritenersi ormai definitive, in quanto -circostanza neanche allegata e comunque da escludere alla luce del tenore delle difese dell’attore- le relative decisioni o non sono state tempestivamente impugnate davanti all’organo superiore di giustizia sportiva ovvero sono state impugnate e vi è stata la definitiva decisione in sede di
gravame; analogamente non vi è contestazione in ordine alla condanna dell’odierno
opponente al pagamento della somma di € 1.903,20 per spese (cfr. docc. 4,5, 6 e 8 del fascicolo monitorio).
In conclusione la controversia non attiene più all’irrogazione e all’applicazione della sanzione disciplinare -solo pecuniaria, per quanto qui di interesse-, ma alla fase della sua esecuzione.
Alla luce delle superiori osservazioni in fatto e in diritto è conseguenziale, limitando in discorso alle sanzioni pecuniarie oggetto del ricorso monitorio, che si è in presenza di un credito di natura pecuniaria della Federazione opposta, relativo appunto alle sanzioni pecuniarie irrogate -come detto- in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva; infatti, gli organi della giustizia sportiva possono irrogare sia sanzioni che esplicano i loro effetti esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo (ad esempio, le ricordate sanzioni della inibizione) e sia sanzioni che esulano dall’ordinamento sportivo e incidono su posizioni giuridiche soggettive generalmente tutelate dall’ordinamento statale (ad esempio, appunto la sanzione pecuniaria dell’ammenda).
Orbene, mentre nel primo caso l’esecuzione della sanzione può trovare esplicazione e coattiva esecuzione (in caso di mancata spontanea osservanza e di permanenza del vincolo associativo) all’interno del medesimo ordinamento sportivo, nell’ambito del quale produce ed esaurisce tutti i suoi effetti, altrettanto non può sostenersi per le sanzioni del secondo tipo; infatti l’ordinamento sportivo non possiede gli strumenti per ottenere l’esecuzione coattiva di un credito di natura pecuniaria: strumenti che sono invero riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria.
Del resto, non a caso, il citato art. 2, comma 1, lett. b, del D.L. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, limita la cognizione degli organi della giustizia sportiva alle sole questioni relative all’irrogazione e applicazione della sanzione, non estendendola invece all’esecuzione della stessa.
Tale impostazione non appare contraddetta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, comma 1, del D.L. 220/2003, convertito nella L. 280/2003. In particolare, la questione era stata sollevata dal giudice amministrativo, dubitando della legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui riservava al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, anche quando i relativi effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su
interessi legittimi e diritti soggettivi, tutelati dall’ordinamento statale. Il caso concreto
sottoposto alla Corte Costituzionale era diverso da quello oggetto del presente giudizio, in quanto si controverteva in ordine al risarcimento del danno derivante dall’illegittima irrogazione della sanzione disciplinare dell’inibizione allo svolgimento di attività federale.
Ciò nonostante, la Corte ha sancito importanti principi, dando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, da tener presente anche nel caso in esame. In particolare, nel ribadire l’autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale (autonomia peraltro favorita dal legislatore), la Corte ha evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione possono esaurire i loro effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo oppure manifestare effetti anche nell’ambito dell’ordinamento statale. Orbene, con riferimento al primo gruppo di ipotesi, la Corte ha affermato che queste sono collocate in un’area di non rilevanza per l’ordinamento statale e di conseguente assenza di tutela da parte di quest’ultimo ordinamento. Tuttavia la Corte ha, altresì, affermato che ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.L. 220/2003 consegue che, qualora il provvedimento
adottato dalle Federazioni sportive o dal
Org_1
abbia incidenza su situazioni giuridiche
soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, non possa escludersi la possibilità di agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali statali.
Ne consegue che, non controvertendosi nella presente sede in ordine alla fase dell’irrogazione e dell’applicazione della sanzione -le sanzioni sono state già irrogate e applicate dagli organi di giustizia sportiva, con decisioni, come detto in precedenza, divenute definitive-, ma controvertendosi unicamente in ordine alle conseguenze che la (sola) sanzione pecuniaria esplica su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale e afferenti a rapporti patrimoniali, non appare sussistente la competenza degli organi suddetti.
Parimenti non può ritenersi che la controversia sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtù di quanto statuito dall’art. 3 della L. 280/2003.
In particolare, la citata disposizione devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o dalle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2”.
Orbene, con riferimento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giova ricordare che la Corte Costituzionale (sentenza n. 204/2004), nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. art. 33, commi 1 e 2, del D.Lgs 80/1998, come sostituito dall’art. 7, lettera a), della L. 205/2000, ha affermato il seguente principio: “l'art. 103, primo comma,
della Costituzione non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata
discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare "particolari materie" nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe "anche" diritti soggettivi. Tali materie, tuttavia, devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo; con la conseguenza che va escluso che sia la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo”.
Ne consegue che un’interpretazione costituzionalmente orientata delle ipotesi di giurisdizione esclusiva porta a ritenere che questa sia sussistente solo qualora si sia in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano. Per converso, non potrà ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, neanche quella in via esclusiva, qualora sia del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità.
Orbene, nel caso in esame, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve escludersi che nell’attività di irrogazione di sanzioni disciplinari la FIGC eserciti un potere autoritativo di natura pubblicistica.
Al riguardo è ben vero che le Federazioni sportive, pur avendo personalità di diritto privato, esercitano anche funzioni pubblicistiche -il DLgs. 242 del 1999, contenente norme di riordino del Org_1 all’art. 15 prevede che le Federazioni possano adottare atti amministrativi
in armonia con le deliberazioni del
Org_1
ad es. in tema di ammissione e affiliazione delle
società sportive alle Federazioni nazionali- e che le questioni concernenti l’attività che le Federazioni svolgono in armonia con le deliberazioni del Org_1 rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora sia espressione di un potere provvedimentale e autoritativo, ma nel caso che qui ci occupa, come già sopra evidenziato, il potere di decidere in materia disciplinare, attribuito agli organi della giustizia sportiva, trova la fonte nella autonomia negoziale delle parti: gli organi della giustizia sportiva, invero, decidono in virtù di una clausola negoziale, avente natura di clausola di arbitrato irrituale ed osservando le regole del diritto privato.
Del resto, sia le norme violate che la decisione da eseguire trovano la loro fonte in atti di natura negoziale, che sono espressione dell’autonomia privata e non di poteri pubblicistici. A maggior ragione, poi, deve escludersi l’esercizio di poteri pubblicistici nell’attività di recupero del credito derivante dall’irrogazione di una sanzione pecuniaria.
Non essendovi esercizio di poteri pubblicistici, deve escludersi che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, neanche in via esclusiva.
Non è stata sollevata alcuna eccezione in relazione alla richiamata clausola arbitrale, per cui non è necessario soffermarsi oltre sul punto, se non per evidenziare che con il tesseramento si aderisce al vincolo negoziale, comprendente appunto la predetta clausola arbitrale, e che non è in contestazione che nel caso di specie vi sia stata appunto l’accettazione della clausola compromissoria da parte del tesserato.
Passando al merito e quindi ai restanti capi della domanda dell’opponente, si osserva che è stata sollevata contestazione sostanzialmente in ordine al quantum debeatur.
Sul punto, ribadito che va esclusa ogni possibile valutazione di merito da parte del Giudice ordinario, trattandosi di aspetti in relazione ai quali sussiste la competenza degli organi della giustizia sportiva, e che, diversamente opinando, si determinerebbe una indebita valutazione di merito in ambiti attribuiti alla sola giustizia sportiva, è qui sufficiente prendere atto che vi è stato l’esercizio del potere sanzionatorio da parte degli organi sportivi e che le sanzioni pecuniarie in questione sono state irrogate in via definita, non essendo stati esperiti i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento sportivo (sanzioni sub ‘a’ e sub ‘c’) ovvero si sono esauriti i mezzi di impugnazione (sanzione sub ‘b’).
Dunque non è possibile esaminare il merito delle singole sanzioni, dovendosi solo prendere atto del fatto che le stesse, applicate dagli organi sportivi a ciò deputati, sono ormai divenute definitive e che non sono intervenuti fatti modificativi o estintivi attinenti appunto alla fase esecutiva.
Per questo motivo non è possibile alcun accertamento di merito in questa sede e né è possibile disporre, ex art. 295 c.p.c., la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del giudizio penale, così come da ultimo richiesto dall’opponente.
Non vale richiamare i precedenti della Corte Costituzionale sull’accertamento incidentale, in quanto -come già detto- nei casi sottoposti al vaglio della Corte si faceva riferimento a domanda di risarcimento danni proposta dal destinatario della sanzione disciplinare.
Al riguardo nella motivazione della ricordata sentenza n. 49/2011 della Corte Costituzionale era stato precisato che “… la esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli atti attraverso i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari -posta a tutela dell'autonomia dell'ordinamento sportivo- non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno. …”.
Tali essendo le risultanze di causa e nel confermare adesione all’orientamento giurisprudenziale affermatosi nel Tribunale di Roma, l’opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già munito di efficacia esecutiva.
L’ulteriore domanda dell’opposta FIGC, espressamente qualificata come domanda riconvenzionale (cfr. conclusioni di parte opposta: “… in via riconvenzionale: condannare il
sig.
Parte_1
al pagamento in favore della
CP_1
dell’ulteriore importo di Euro
85.000,00 in forza delle decisioni pubblicate sul C.U. 68/TFN del 27 marzo 2017 e 30/TFN del 4 dicembre 2017. …”), è inammissibile, in quanto, come del resto eccepito dall’opponente (cfr. memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c.), all’opposto non è consentito proporre in via riconvenzionale domande ulteriori rispetto a quella azionata con il ricorso monitorio, con l’unica eccezione costituita dall’ipotesi della reconventio reconventionis (cfr. Cass. 5415/2019), sicuramente non ricorrente nel caso di specie; infatti l’opposta ha instato per la
condanna del
Parte_1
“… dell’ulteriore importo di € 85.000,00 …”, asseritamente dovuto in
forza di altri e distinti provvedimenti sanzionatori, diversi da quelli posti alla base del ricorso monitorio.
Atteso l’esito complessivo del giudizio, compensa per 1/4 le spese di lite e pone a carico dell’opponente, per il grado di soccombenza, il residuo, che viene liquidato in dispositivo in base al DM 55/2014.
Si è proceduto alla somma degli importi al minimo relativi ai ‘giudizi di cognizione innanzi il tribunale’ con riferimento allo scaglione ‘260.001-520.000’, senza la fase ‘istruttoria/trattazione’, tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dal difensore di parte convenuta nonché della consolidata giurisprudenza dell’Ufficio e della mancanza di novità nelle questioni trattate.
definitivamente pronunciando:
P.Q.M.
- rigetta l’opposizione proposta dall’opponente
Parte_1
e conferma integralmente il
decreto ingiuntivo opposto n. 21157/2017 del 12-15/9/2017 di questo Tribunale (rg. 57928/2017), già munito di efficacia esecutiva;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata dall’opposta
[...]
Controparte_1
- compensa per 1/4 le spese di lite e condanna l’opponente al pagamento, in favore dell’opposta, del residuo, che liquida in € 2.201,25 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge.
Così deciso a Roma, il 19/12/2020
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato