TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 9466/2020 DEL 02/07/2020

TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XI CONTROVERSIE CIVILI

 

 

 

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

 

 

 

 

SENTENZA

 

 

 

 

nella  causa  annotata  al  R.G.A.C.C.  n°  15884  per  l’anno  2018,  trattenuta  in  decisione  alludienza del 30 gennaio 2020, vertente

 

 

 

 

TRA

 

 

 


Parte_1


 elettivamente   domiciliat i Roma,   Vi Eleonora   Duse   n°   37,   press lo   studio


dei Proff. Avv.ti


Controparte_1


e Omissis , dai quali è rappresentato e difeso unitamente


all’Avv.  Omissis   del  foro  di  Lecco  giusta  procura  in  calce  all’atto  introduttivo del presente giudizio.

 

 

 

 

OPPONENTE E

 

 

 

 

 


Controparte_2


e     Controparte_3


, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cesare Ferrero da Cambiano


n° 82, presso lo studio degli Avv.ti Omissis e Omissis, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.

 

 

 

 

OPPOSTI OGGETTO:OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.

All’udienza del  30 gennaio 2020  i procuratori delle parti concludevano come in atti.


 

Svolgimento del processo

 

 

 


Con atto di citazion ritualmente notificato  allAvv.


Controparte_2


ed al Dott.


Controparte_3


Il    Sig.


Parte_1


proponeva     opposizione     avverso     il     decreto     ingiuntivo     n°     28735/2017,


R.G. n° 78259/2017, emesso inter partes il 12 dicembre 2017  dal Tribunale Ordinario di Roma per l’importo di € 214.068,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.

 

Eccepiva  la  nullità  del  contratto  di  mandato  per  violazione  degli  artt.  1346  e  1418  c.c.  atteso che il corrispettivo non era determinabile essendo indicati nella scheda pattizia tre parametri  inconciliabili.

 

Deduceva la non meritevolezza dei compensi ex art. 1322 c.c. avuto riguardo allordinamento sportivo non potendo essere stipulato un contratto di mandato con più di un procuratore.

 

Evidenziava  del  pari  la  non  spettanza  dei  compensi  avuto  riguardo  allordinamento  forense  atteso che   la   profession d avvocat è   incompatibil co qualsiasi   altra   attività   d lavor autonomo

  • svolta continuativamente o professionalmente - e di impresa.

 


Rilevava   inoltre che l’Avv.


CP_2


non si era qualificato come avvocato stabilito e che avrebbe dovuto


evitare di sottoporre al mandante( lavoratore dipendente e consumatore) la sottoscrizione di clausole contrattuali che operavano un notevole squilibrio sinallagmatico in favore dei predisponenti.

 


Eccepiva  in  ogni  caso  il  difetto  di  legittimazione  del  Dott.


CP_3


atteso  che  il  rapporto  di  natura


contrattuale era intercorso con il solo Avv.


CP_2


 

Osservava altresì che il contratto, essendo di dubbia esegesi, non avrebbe potuto  essere interpretato in   forma   deteriore    per    esso    consumatore    opponendosi    comunque    alla    richiesta    cumulativa di riconoscimento  del corrispettivo e della clausola a titolo di anticipato recesso dal contratto.

 

Chiedeva, pertanto, accogliersi la proposta opposizione con conseguente revoca dellemesso decreto ingiuntivo instando, in via riconvenzionale, acchè fosse restituito quanto versato( pari ad € 12.932,00) a titolo di acconto del maggior avere pattuito.

 


Si  costituivano  l’Avv. replicavano che:


Controparte_2


ed  il  Dott.


Controparte_3


e,  con  comparsa  di  risposta,


 

    • I punti a) e b) del contratto di rappresentanza erano leciti e chiari oltre che oggetto di consapevole trattativa fra le parti tanto che il calciatore professionista vi aveva dato esecuzione effettuando pagamenti parziali in acconto del maggior avere; la liceità del predetto contratto era stata ,peraltro,

vistata      dalla


Organizzazione_1


organismo      specificamente      preposto


dalla


Organizzazione_2               ;


    • Il contratto di rappresentanza era meritevole di tutela secondo i dettami dellordinamento sportivo (potendo essere conferito un mandato di rappresentanza congiunto a più agenti) nonché secondo quello forense essendo compatibile  lo svolgimento della attividi agente( per l’esecuzione della

quale  non  era  richiesta  la  obbligatorietà  della  iscrizione  nel  registro  tenuto  dalla

con l’esercizio della professione forense;


Org_3


    • non era applicabile lo statuto del consumatore atteso che il Sig.

Pt_1


aveva stipulato il contratto


di  rappresentanza  nella  veste  di  persona  fisica  che  svolge  in  forma  professionale  l’attividi calciatore;


    • era infondata l’eccezione di difetto di legittimazione del Dott.

CP_3


atteso che nel contratto


di  rappresentanza  negoziato  e  poi  sottoscritto  dalle  parti  era  indicato  anche  il  nominativo del predetto agente( non avendo rilevanza la circostanza che nel contratto di prestazione sportiva


fra il calciatore e la


Org_4


fosse indicato il solo nominativo dell’Avv.


CP_2   ;


    • l’ammontare  di  quanto   dovuto   a  titolo   di  corrispettivo(  5%  del  valore  della  transazione o  del reddito lordo complessivo  annuo  del  calciatore  risultante  dal  contratto  di  prestazione sportiva) era  chiaramente  determinato  non  ravvisandosi  in  ogni  caso  alcuna  incompatibilità fra la percezione del corrispettivo contrattuale e la richiesta di versamento della somma pattuita a titolo di penale per recesso contrattuale ante tempus;
    • era infondata l’istanza riconvenzionale  di  restituzione  di  quanto  versato  quale  acconto del  maggior avere a titolo di corrispettivo annuale atteso che era priva di giustificazione causale la pretesa di fruire degli effetti dellattività agenziale senza versare il corrispettivo pattuito.

 

La causa, alludienza  del  30/01/2020,  all’esito  della  precisazione  delle  conclusioni,  siccome  riportate in atti, ad opera dei  procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.

 

 

 

 

 

 

Motivi della decisione

 

 

 

 

 

In via istruttoria mette conto considerare che la controversia è di natura documentale sicchè non è ammissibile la prova testimoniale articolata dalla parte opposta su circostanze emergenti per tabulas; ed infatti i mezzi di prova orale sarebbero ultronei se aventi ad oggetto circostanze volte a confermare le evidenze documentali; del pari talune circostanze, se  articolate  in  difformità  rispetto  al  contenuto delle  prove  scritte  versate  in   atti no potrebbero   trovar ingress nel   presente   processo per prevalenza, ai fini della formazione del thema probandum, della prova scritta ritualmente offerta su  riscontri  costituendi  (  relativi   sia    circostanz antecedenti   che   successive   all formazione dei  documenti);  appare,  altresì,  di  non  rilevante  efficacia  ai  fini  decisori  la  circostanza  inerente


la comunicazione della designazione  del Sig.


Persona_1


quale nuovo procuratore dellopponente.


 

Ritiene   il   giudicante   ch l’opposizion proposta   avverso   il   decret ingiuntiv n°   28735/2017,

    1. G.  n° 78259/2017,emesso inter partes il 12/12/2017 dal Tribunale Ordinario di Roma non possa trovare accoglimento perché infondata.

 


In  tema  di  legittimazione  ad  agire  non  può  essere  contestata  la  veste  soggettiva  del  Dott. che risulta aver sottoscritto il contratto di mandato con rappresentanza ,unitamente all’Avv.


CP_3 CP_2


[...]


non  avendo  prevalente  efficacia  probatoria  la  circostanza  che  l’Avv.


Controparte_2


sia stato indicat quale unico referente agenziale nel contratto di esecuzione della prestazione sportiva


in  esclusiva del Sig.


Pt_1


in favore della


Org_4         .


Nel merito la domanda di pagamento di somma di danaro sottesa al ricorso per decreto ingiuntivo risulta meritevole di accoglimento; ed infatti con riferimento ai singoli profili di opposizione giova considerare:

 

      1. il contratto di rappresentanza non è nullo ex art. 1418 c.c. per mancata determinazione dell’oggetto del contratto( nel caso in esame dei criteri per la determinazione dell’ammontare del  corrispettivo); ed infatti appare utile considerare che la indicazione di cui al punto 6.3 del    Regolamento per i Servizi  di  Procuratore  Sportivo  della  FIGC  concreta  una  mera raccomandazione e non anche una disposizione precettiva di natura inderogabile; in ogni caso le parti, tenuto conto del contenuto della indicazione de qua, hanno inteso derogarvi prevedendo la determinazion del   compenso    con    riferimento    alla    misura    percentuale    del    5% del valore della transazione ovvero nella misura percentuale del 5% sul reddito lordo complessivo annuo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.

Non è chi non consideri che nel caso oggetto di indagine, non essendo intercorso fra le parti alcun

accord transattivo legittimamente   è   stat richiesto    il    versamento    del    corrispettivo con riferimento al parametro sub b) di cui al richiamato contratto;

      1. la negoziazione e la sottoscrizione del mandato agenziale con rappresentanza con pprocuratori

è stata liberamente scelta dalle parti; in ogni caso giova ribadire che le disposizioni regolamentari dell’ordinamento sportivo( sulla cui natura cfr. il punto a) della motivazione) sono volte ad evitare che vengano stipulati molteplici contratti con pprocuratori relativamente ad un medesimo arco temporale di prestazione calcistica; nel caso in esame è stato conferito un mandato disgiunto e congiunto a due professionisti relativamente ad un arco temporale chiaramente delineato sicchè non è stato arrecato vulnus né ai terzi( alla società calcistica che non ha lamentato di essersi trovata ad interloquire con distinte voci agenziali) né al calciatore che si è interfacciato con due professionisti esponenti di un unico centro di interessi e che, comunque, non ha prospettato di aver patito pregiudizi dalla condotta dei procuratori;

      1. il   contratto   d rappresentanz no è   null per   incompatibilità   della   profession forense

dell’Avv.


CP_2


con     quella     di     agente     sportivo     in     adesione     a    quanto          palesato


dal Consiglio Nazionale Forense che, con i pareri nn. 10/2008 e 75/2010, ha univocamente chiarito che lattività professionale sia in favore dei calciatori che delle società sportive può essere svolta da avvocati che non hanno necessità di iscriversi nell’albo degli agenti dei calciatori ; non appare, pertanto, delineato il conflitto di interesse o il profilo di incompatibilità che avrebbe determinato l’iscrizione nellalbo degli avvocati ai fini dell’esercizio dellattividi agente sportivo risultando, per  l’effetto,  meritevole  di  tutela  ex  art.  1322  comma   c.c.  l’attivi in  concreto  svolta


dall’Avv.


CP_2


      1. non risulta fruibile nel caso di cui è controversia lo statuto del consumatore; ed invero in proposito appare utile rammentare che:
  • consumatore o utente, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°206 del 06 settembre 2005, è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
  • la Corte di Cassazione con pronuncia n°  8904/2015  ha  chiarito  che   la  qualificazione di consumatore di cui al D. Lgs. 06 settembre 2005 n° 206 art.3- rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33, del citato D.Lgs- spetta, infatti, alle sole persone fisiche allorchè concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata;
  • il calciatore è un lavoratore subordinato a tempo determinato( entro larco temporale di vigenza del contratto di prestazione  in esclusiva con la società calcistica) il quale svolge con connotazione

di continuità l’attività sportiva; ricorre, pertanto, il requisito della professionalidovendo essere escluso  in  radice   che   la   person fisica   abbia   agito   per   scop esulanti   dall attività di calciatore;

  • in ogni caso nel presente processo non risulta azionata la richiesta di versamento dell’ammontare

della clausola penale  ( pari ad € 50.000,00) per recesso  “ sine causa ” e la richiesta di parità di trattamento con  riferimento  alla  esclusiva  da  parte  dei  procuratori  non  appare  meritevole di tutela( chiaro essendo che il solo calciatore potrebbe creare pregiudizi stipulando contratti di rappresentanza con più procuratori relativamente ad un medesimo arco temporale);

  • in ordine al tema del c.d. quantum debeatur occorre ribadire che il profilo del riconoscimento degli effetti della clausola penale non rientra nelloggetto  del  contendere(  essendo  stato  azionato i profilo in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ma, una volta disatteso lo stesso dal decidente in   sede sommaria, non è stato ribadito nel presente processo a mezzo di reconventio reconventionis);
  • la  richiesta  di  riconoscimento  dell’importo  dovuto  in  relazione  a  quanto  contrattualmente

spettante ha natura mista, remunerativa per quanto concernente l’arco temporale maturato sino alla data del recesso e risarcitoria per il periodo residuo sino alla conclusiva produzione di effetti del contratto in forma ultrattiva rispetto alla scadenza naturale dello stesso ( atteso che il contratto è  di  durata  biennale,  ma  il  contratto  di  prestazione  sportiva  ha  durata   quadriennale); appare di nitida percezione la circostanza che gli effetti favorevoli dell’attività agenziale a seguito della stipulazione del contratto  di prestazione sportiva con la società calcistica risultano immediatamente assicurati  al calciatore  il quale deve attendere,  a  fronte   dell’esecuzione della prestazione sportiva, la maturazione dei singoli ratei di retribuzione; in ragione delle predette considerazioni l’opponente, non può ritenere- abusando dello strumento pattizio- di sciogliersi dagli   effetti    de contratto    senza    versare    anche    il    compenso    per    l’annualità    in    cui il contratto di prestazione sportiva è destinato a produrre effetti giuridici; il profilo, per quanto non specificamente delineato ex pactis, deve ritenersi fondato sull’applicazione dei principi generali governanti la materia contrattuale ( chiaro essendo che, tenuto conto della rilevanza economica degli interessi, la ricezione del mero importo a titolo di clausola penale risulterebbe non satisfattivo dell’effettivo pregiudizio patito);

  • non si ravvisa ragione per l’accoglimento della proposta domanda riconvenzionale e, per leffetto,

per la restituzione di quanto versato a titolo di acconto del maggior avere atteso che il versamento è stato legittimamente effettuato al fine di soddisfare l’obbligazione di pagamento di quanto ratealmente  dovuto(  chiaro   essendo   che  se  non  è  indicata  la  scadenza  dell’obbligazione il credito maturato  ratione  temporis  risulta  immediatamente  esigibile  oltre  ad  essere  dovuta la residua quota parte a titolo di risarcimento dei danni per anticipato recesso ).

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.

Non si ravvisano profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..

 

 

 

PQM

 

 

 

 

Respinge l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo  n° 28735/2017,R.G. n°78259/2017,emesso inter partes il 12 dicembre 2017 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l’effettoconferma il decreto monitorio medesimo.


Condanna  il  Sig.


Parte_1


a  rifondere  in  favore  degli  opposti,  con  vincolo  solidale,  le  spese


del presente giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 13.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

 

Roma, 23 giugno 2020.

IL GIUDICE

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