TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 9466/2020 DEL 02/07/2020
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE XI CONTROVERSIE CIVILI
Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G.A.C.C. n° 15884 per l’anno 2018, trattenuta in decisione all’udienza del 30 gennaio 2020, vertente
TRA
Parte_1
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Eleonora Duse n° 37, presso lo studio
dei Proff. Avv.ti
Controparte_1
e Omissis , dai quali è rappresentato e difeso unitamente
all’Avv. Omissis del foro di Lecco giusta procura in calce all’atto introduttivo del presente giudizio.
OPPONENTE E
Controparte_2
e Controparte_3
, elettivamente domiciliati in Roma, Via Cesare Ferrero da Cambiano
n° 82, presso lo studio degli Avv.ti Omissis e Omissis, dai quali sono rappresentati e difesi giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.
OPPOSTI OGGETTO:OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO.
All’udienza del 30 gennaio 2020 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato all’Avv.
Controparte_2
ed al Dott.
Controparte_3
Il Sig.
Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 28735/2017,
R.G. n° 78259/2017, emesso inter partes il 12 dicembre 2017 dal Tribunale Ordinario di Roma per l’importo di € 214.068,00 oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Eccepiva la nullità del contratto di mandato per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. atteso che il corrispettivo non era determinabile essendo indicati nella scheda pattizia tre parametri inconciliabili.
Deduceva la non meritevolezza dei compensi ex art. 1322 c.c. avuto riguardo all’ordinamento sportivo non potendo essere stipulato un contratto di mandato con più di un procuratore.
Evidenziava del pari la non spettanza dei compensi avuto riguardo all’ordinamento forense atteso che la professione di avvocato è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo
- svolta continuativamente o professionalmente - e di impresa.
Rilevava inoltre che l’Avv.
CP_2
non si era qualificato come avvocato stabilito e che avrebbe dovuto
evitare di sottoporre al mandante( lavoratore dipendente e consumatore) la sottoscrizione di clausole contrattuali che operavano un notevole squilibrio sinallagmatico in favore dei predisponenti.
Eccepiva in ogni caso il difetto di legittimazione del Dott.
CP_3
atteso che il rapporto di natura
contrattuale era intercorso con il solo Avv.
CP_2
Osservava altresì che il contratto, essendo di dubbia esegesi, non avrebbe potuto essere interpretato in forma deteriore per esso consumatore opponendosi comunque alla richiesta cumulativa di riconoscimento del corrispettivo e della clausola a titolo di anticipato recesso dal contratto.
Chiedeva, pertanto, accogliersi la proposta opposizione con conseguente revoca dell’emesso decreto ingiuntivo instando, in via riconvenzionale, acchè fosse restituito quanto versato( pari ad € 12.932,00) a titolo di acconto del maggior avere pattuito.
Si costituivano l’Avv. replicavano che:
Controparte_2
ed il Dott.
Controparte_3
e, con comparsa di risposta,
-
- I punti a) e b) del contratto di rappresentanza erano leciti e chiari oltre che oggetto di consapevole trattativa fra le parti tanto che il calciatore professionista vi aveva dato esecuzione effettuando pagamenti parziali in acconto del maggior avere; la liceità del predetto contratto era stata ,peraltro,
vistata dalla
Organizzazione_1
organismo specificamente preposto
dalla
Organizzazione_2 ;
-
- Il contratto di rappresentanza era meritevole di tutela secondo i dettami dell’ordinamento sportivo (potendo essere conferito un mandato di rappresentanza congiunto a più agenti) nonché secondo quello forense essendo compatibile lo svolgimento della attività di agente( per l’esecuzione della
quale non era richiesta la obbligatorietà della iscrizione nel registro tenuto dalla
con l’esercizio della professione forense;
Org_3
-
- non era applicabile lo statuto del consumatore atteso che il Sig.
Pt_1
aveva stipulato il contratto
di rappresentanza nella veste di persona fisica che svolge in forma professionale l’attività di calciatore;
-
- era infondata l’eccezione di difetto di legittimazione del Dott.
CP_3
atteso che nel contratto
di rappresentanza negoziato e poi sottoscritto dalle parti era indicato anche il nominativo del predetto agente( non avendo rilevanza la circostanza che nel contratto di prestazione sportiva
fra il calciatore e la
Org_4
fosse indicato il solo nominativo dell’Avv.
CP_2 ;
-
- l’ammontare di quanto dovuto a titolo di corrispettivo( 5% del valore della transazione o del reddito lordo complessivo annuo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva) era chiaramente determinato non ravvisandosi in ogni caso alcuna incompatibilità fra la percezione del corrispettivo contrattuale e la richiesta di versamento della somma pattuita a titolo di penale per recesso contrattuale ante tempus;
- era infondata l’istanza riconvenzionale di restituzione di quanto versato quale acconto del maggior avere a titolo di corrispettivo annuale atteso che era priva di giustificazione causale la pretesa di fruire degli effetti dell’attività agenziale senza versare il corrispettivo pattuito.
La causa, all’udienza del 30/01/2020, all’esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In via istruttoria mette conto considerare che la controversia è di natura documentale sicchè non è ammissibile la prova testimoniale articolata dalla parte opposta su circostanze emergenti per tabulas; ed infatti i mezzi di prova orale sarebbero ultronei se aventi ad oggetto circostanze volte a confermare le evidenze documentali; del pari talune circostanze, se articolate in difformità rispetto al contenuto delle prove scritte versate in atti, non potrebbero trovare ingresso nel presente processo per prevalenza, ai fini della formazione del thema probandum, della prova scritta ritualmente offerta su riscontri costituendi ( relativi sia a circostanze antecedenti che successive alla formazione dei documenti); appare, altresì, di non rilevante efficacia ai fini decisori la circostanza inerente
la comunicazione della designazione del Sig.
Persona_1
quale nuovo procuratore dell’opponente.
Ritiene il giudicante che l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n° 28735/2017,
-
- G. n° 78259/2017,emesso inter partes il 12/12/2017 dal Tribunale Ordinario di Roma non possa trovare accoglimento perché infondata.
In tema di legittimazione ad agire non può essere contestata la veste soggettiva del Dott. che risulta aver sottoscritto il contratto di mandato con rappresentanza ,unitamente all’Avv.
CP_3 CP_2
[...]
non avendo prevalente efficacia probatoria la circostanza che l’Avv.
Controparte_2
sia stato indicato quale unico referente agenziale nel contratto di esecuzione della prestazione sportiva
in esclusiva del Sig.
Pt_1
in favore della
Org_4 .
Nel merito la domanda di pagamento di somma di danaro sottesa al ricorso per decreto ingiuntivo risulta meritevole di accoglimento; ed infatti con riferimento ai singoli profili di opposizione giova considerare:
-
-
- il contratto di rappresentanza non è nullo ex art. 1418 c.c. per mancata determinazione dell’oggetto del contratto( nel caso in esame dei criteri per la determinazione dell’ammontare del corrispettivo); ed infatti appare utile considerare che la indicazione di cui al punto 6.3 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo della FIGC concreta una mera raccomandazione e non anche una disposizione precettiva di natura inderogabile; in ogni caso le parti, tenuto conto del contenuto della indicazione de qua, hanno inteso derogarvi prevedendo la determinazione del compenso con riferimento alla misura percentuale del 5% del valore della transazione ovvero nella misura percentuale del 5% sul reddito lordo complessivo annuo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva.
-
Non è chi non consideri che nel caso oggetto di indagine, non essendo intercorso fra le parti alcun
accordo transattivo, legittimamente è stato richiesto il versamento del corrispettivo con riferimento al parametro sub b) di cui al richiamato contratto;
-
-
- la negoziazione e la sottoscrizione del mandato agenziale con rappresentanza con più procuratori
-
è stata liberamente scelta dalle parti; in ogni caso giova ribadire che le disposizioni regolamentari dell’ordinamento sportivo( sulla cui natura cfr. il punto a) della motivazione) sono volte ad evitare che vengano stipulati molteplici contratti con più procuratori relativamente ad un medesimo arco temporale di prestazione calcistica; nel caso in esame è stato conferito un mandato disgiunto e congiunto a due professionisti relativamente ad un arco temporale chiaramente delineato sicchè non è stato arrecato vulnus né ai terzi( alla società calcistica che non ha lamentato di essersi trovata ad interloquire con distinte voci agenziali) né al calciatore che si è interfacciato con due professionisti esponenti di un unico centro di interessi e che, comunque, non ha prospettato di aver patito pregiudizi dalla condotta dei procuratori;
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-
- il contratto di rappresentanza non è nullo per incompatibilità della professione forense
-
dell’Avv.
CP_2
con quella di agente sportivo in adesione a quanto palesato
dal Consiglio Nazionale Forense che, con i pareri nn. 10/2008 e 75/2010, ha univocamente chiarito che l’attività professionale sia in favore dei calciatori che delle società sportive può essere svolta da avvocati che non hanno necessità di iscriversi nell’albo degli agenti dei calciatori ; non appare, pertanto, delineato il conflitto di interesse o il profilo di incompatibilità che avrebbe determinato l’iscrizione nell’albo degli avvocati ai fini dell’esercizio dell’attività di agente sportivo risultando, per l’effetto, meritevole di tutela ex art. 1322 comma 2° c.c. l’attività in concreto svolta
dall’Avv.
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-
-
- non risulta fruibile nel caso di cui è controversia lo statuto del consumatore; ed invero in proposito appare utile rammentare che:
-
- consumatore o utente, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n°206 del 06 settembre 2005, è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, artigianale o professionale eventualmente svolta”;
- la Corte di Cassazione con pronuncia n° 8904/2015 ha chiarito che “ la qualificazione di consumatore di cui al D. Lgs. 06 settembre 2005 n° 206 art.3- rilevante ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui all’art. 33, del citato D.Lgs- spetta, infatti, alle sole persone fisiche allorchè concludano un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee alla attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata”;
- il calciatore è un lavoratore subordinato a tempo determinato( entro l’arco temporale di vigenza del contratto di prestazione in esclusiva con la società calcistica) il quale svolge con connotazione
di continuità l’attività sportiva; ricorre, pertanto, il requisito della professionalità dovendo essere escluso in radice che la persona fisica abbia agito per scopi esulanti dalla attività di calciatore;
- in ogni caso nel presente processo non risulta azionata la richiesta di versamento dell’ammontare
della clausola penale ( pari ad € 50.000,00) per recesso “ sine causa ” e la richiesta di parità di trattamento con riferimento alla esclusiva da parte dei procuratori non appare meritevole di tutela( chiaro essendo che il solo calciatore potrebbe creare pregiudizi stipulando contratti di rappresentanza con più procuratori relativamente ad un medesimo arco temporale);
- in ordine al tema del c.d. quantum debeatur occorre ribadire che il profilo del riconoscimento degli effetti della clausola penale non rientra nell’oggetto del contendere( essendo stato azionato il profilo in sede di ricorso per decreto ingiuntivo ma, una volta disatteso lo stesso dal decidente in sede sommaria, non è stato ribadito nel presente processo a mezzo di reconventio reconventionis);
- la richiesta di riconoscimento dell’importo dovuto in relazione a quanto contrattualmente
spettante ha natura mista, remunerativa per quanto concernente l’arco temporale maturato sino alla data del recesso e risarcitoria per il periodo residuo sino alla conclusiva produzione di effetti del contratto in forma ultrattiva rispetto alla scadenza naturale dello stesso ( atteso che il contratto è di durata biennale, ma il contratto di prestazione sportiva ha durata quadriennale); appare di nitida percezione la circostanza che gli effetti favorevoli dell’attività agenziale a seguito della stipulazione del contratto di prestazione sportiva con la società calcistica risultano immediatamente assicurati al calciatore il quale deve attendere, a fronte dell’esecuzione della prestazione sportiva, la maturazione dei singoli ratei di retribuzione; in ragione delle predette considerazioni l’opponente, non può ritenere- abusando dello strumento pattizio- di sciogliersi dagli effetti del contratto senza versare anche il compenso per l’annualità in cui il contratto di prestazione sportiva è destinato a produrre effetti giuridici; il profilo, per quanto non specificamente delineato ex pactis, deve ritenersi fondato sull’applicazione dei principi generali governanti la materia contrattuale ( chiaro essendo che, tenuto conto della rilevanza economica degli interessi, la ricezione del mero importo a titolo di clausola penale risulterebbe non satisfattivo dell’effettivo pregiudizio patito);
- non si ravvisa ragione per l’accoglimento della proposta domanda riconvenzionale e, per l’effetto,
per la restituzione di quanto versato a titolo di acconto del maggior avere atteso che il versamento è stato legittimamente effettuato al fine di soddisfare l’obbligazione di pagamento di quanto ratealmente dovuto( chiaro essendo che se non è indicata la scadenza dell’obbligazione il credito maturato ratione temporis risulta immediatamente esigibile oltre ad essere dovuta la residua quota parte a titolo di risarcimento dei danni per anticipato recesso ).
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono trovare liquidazione come da dispositivo.
Non si ravvisano profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
PQM
Respinge l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 28735/2017,R.G. n°78259/2017,emesso inter partes il 12 dicembre 2017 dal Tribunale Ordinario di Roma e, per l’effetto, conferma il decreto monitorio medesimo.
Condanna il Sig.
Parte_1
a rifondere in favore degli opposti, con vincolo solidale, le spese
del presente giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 13.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 23 giugno 2020.
IL GIUDICE