TRIBUNALE DI ROMA – SENTENZA N. 9573/2023 DEL 15/06/2023

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEDICESIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Roma – Sedicesima Sezione Civile (ex Terza Sezione Civile), in persona del dott. Paolo Goggi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 19810 Ruolo Generale dell’anno 2018, presa in carico da questo giudice in data 16.02.2021 e trattenuta in decisione all’udienza cartolare del 10.01.2023, vertente


 

 

Parte_1


T R A

 

in persona del legale rappresentante pro tempore,


 

Parte_2


, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Omissis  e  Omissis


 

ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via Sirte n. 44, in forza di procura in calce allatto di citazione


 

 

E

 

Controparte_1


attrice

 

 

 

in  persona  del


 

Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, Dott.


Controparte_2


 

rappresentata e difesa dagli Avv.ti Omissis, Omissi e omissis  e ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via agostino Richelmy n. 38, in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta


 

 

E

 

Controparte_3


convenuta

 

 

 

in persona del


 

Presidente e suo legale rappresentante pro tempore, Dott.


Controparte_4


, rappresentata e


 

difesa, disgiuntamente, dagli Avv.ti Omissis e Omissis ed elettivamente


 

domiciliata presso lo studio del Dr.


Per_1


in Roma, Via Barnaba Tortolini n. 30, in forza di


 

procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta


 


 

 

OGGETTO: azione ripetizione somme erogate a titolo contributivo

 

CONCLUSIONI


convenuta


 

Nelle note  di trattazione  scritta  per le udienze  di precisazione  delle  conclusioni dell’01.01.2021 e del 10.01.2023, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei seguenti termini:

parte attrice: Si insiste per l’accoglimento di tutte le domande, deduzioni ed eccezioni formulate negli scritti difensivi sin qui depositati da parte attrice, si contesta quanto ex adverso domandato, dedotto ed eccepito e si chiede che la controversia sia trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.”;


parte convenuta (


Controparte_1


) riportandosi a tutti i precedenti


 

scritti difensivi: “Piaccia allIll.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e difesa reietta, rigettare ogni domanda formulata da parte attrice, perché inammissibile ed infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi di giudizio;


parte convenuta (


Controparte_3


):- Piaccia a questo Ecc.mo


 

Tribunale, contrariis reiectis, attesa la fondatezza di quanto eccepito dalla convenuta


[...]


 

Controparte_3


, rigettare la domanda di condanna attorea in quanto


 

infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in comparsa di costituzione e risposta;


 

in particolare la


Controparte_3


chiede il rigetto della domanda


 

risarcitoria in quanto: - non sussiste antinomia o contrasto tra la normativa federale e la normativa  fiscale  statale;  -  non  risulta  addotto  -   sussiste   alcun  illecito  e/o


inadempimento ascrivibile al modus operandi della


Controparte_3                           in


 

conseguenza del quale parte attrice avrebbe subito un danno; - non esiste alcun danno subito


 

da parte attrice, avendo la


Controparte_3


recuperato l’importo di €


 

222.381,65 dalla provvista derivante dall’escussione di una garanzia bancaria a prima


 

richiesta corrente esclusivamente tra l’istituto bancario e la spese e di compensi.


CP_3


stessa. Con vittoria di


PREMESSO IN FATTO CHE:

 

Con atto di citazione in riassunzione, ex art. 11 d.lgs. 2 luglio 2010, n.104 ed ex art. 59


 

legge 69/2009, ritualmente notificato, l’attrice conveniva in giudizio la


[...]


 

Controparte_5


, esponendo quanto segue:


 


- il


Parte_1


– militante nella stagione calcistica 2011-2012 in


CP_3


– aveva


 

corrisposto i contributi dovuti nei termini indicati dalle disposizioni fiscali statali ma oltre il termine utile ad inviare la documentazione comprovate il pagamento di detti emolumenti fiscali (il 16.05.2012 anziché 15.05.2012), come indicato nelle Norme Organizzative Interne


della


CP_1 , all’art. 85 lett. c parte V, derogatorie della disciplina statale, e, per tale motivo,


 

aveva ricevuto una penalizzazione di un punto in classifica dalla


CP_1 , ai sensi dell’art. 10


 

del Codice di giustizia Sportiva, e poi, per effetto della penalizzazione, veniva revocato, a seguito del lodo del 16.05.2013 emesso dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, che convalidava la predetta sanzione e ai sensi  del C.U. di Lega n. 253/L del 01.06.2011,


l’importo di € 222.381,65, erogato dalla minutaggio dei giocatori under 22;


CP_3


all’attrice a titolo di contributo per il


- l’attrice, esauriti i gradi di giustizia sportiva, con ricorso presentato presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, censurando l’illegittimità della disposta ripetizione e delle  norme  federali  che  derogavano  alla  disciplina  fiscale  statuale,  chiedeva:  a)


l’accertamento dell’insussistenza del diritto della


Controparte_3                            e


 

della


Controparte_1


alla ripetizione dei contributi erogati dalla CP_


Pro


 

allattrice a titolo di contributo per il minutaggio dei giocatori under 22, qualificati in euro


 

222.381,65; b) la conseguente condanna della


Controparte_3


e della


 

CP_1                    Controparte_1


al risarcimento del danno per equivalente (allimporto


 

dei contributi oggetto di ripetizione)”;


 

- la


Controparte_1


, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione


 

del giudice amministrativo e con sentenza n. 11239/2017, il Tar Lazio accoglieva detta eccezione, disponendo che, ferme restando tutte le preclusioni e decadenze intervenute, la causa fosse riassunta innanzi al giudice ordinario.

Parte attrice, pertanto, alla luce delle suesposte argomentazioni, riassumeva il procedimento innanzi all’intestato Tribunale, richiamando le eccezioni così come formulate innanzi al TAR (violazione dell’art. 1, comma 2 e art.2 del D. L. 220/2003 come convertito nella L 280/2003; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 del D. Lgs. 218/1995; violazione del principio di proporzionalità poiché il sacrificio economico connesso alla minima sanzione sportiva irrogata era eccessivamente afflittivo e manifestamente sproporzionato) e precisava le conclusioni così come rassegnate innanzi al TAR del Lazio, di seguito trascritte: Voglia l’Ill.mo Tribunale


 

adito: In via incidentale: accertare e dichiarare l’insussistenza del diritto alla ripetizione delle somme erogate a titolo di contributo per il minutaggio dei giocatori under 22 quantificati in euro 222.381,65 stante il contrasto dell’art. 85 delle NOIF lett. C) par. V, (nella versione applicabile ratione temporis), con la riserva di legge statuale di cui allart. 23 Cost. e con le disposizioni di applicazione necessaria di natura fiscale disciplinate dallart. 17  della  legge  n.  218/1995, e  comunque  con  il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Nel merito e per i motivi in narrativa, riconoscere il risarcimento del danno per equivalente in favore della ricorrente, pari ad € 222.381,65 con


condanna in solido della


Organizzazione_1


e della


[...]


 

Controparte_5


alla refusione stante l’annotazione a debito a carico de


Pt_1


 

[...]


e/o alla cancellazione dell’annotazione a debito dell’importo indicato e posto a carico


 

della ricorrente. Con vittoria di spese di giudizio

 

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la


 

 

Controparte_6


 

[...]


eccependo:

 

  • l’estraneità della

 

 

CP_1


 

 

convenuta alla pretesa avanzata dal


 

 

Parte_1         ,


 

poiché la decisione degli organi di giustizia sportiva aveva prodotto il solo effetto della applicazione di un punto di penalizzazione in classifica, ma non aveva disposto sulla restituzione delle somme alla CP_3 Pro e, pertanto, la ripetizione di tale somma traeva origine esclusivamente dalla disciplina di Lega e dalla autonoma determinazione di quest’ultima, con esclusione del nesso di causalità fra la penalizzazione e la decadenza dei contributi;

    • la società, per sua libera scelta, non aveva posto in essere gli atti necessari ad evitare il preteso pregiudizio, poiché parte attrice non aveva impugnato dinanzi alla Corte d’Appello, come previsto dall’art. 28 del Codice del TNAS (CONI), il lodo che aveva confermato la penalizzazione irrogata in data 16.05.2013 e, pertanto, la decisione confermativa della sanzione del punto di penalizzazione era divenuta definitiva;
    • l’avvenuto assolvimento degli oneri fiscali entro il termine previsto dalla normativa statuale, ma oltre quello che la stessa normativa statuale prevedeva nel caso di rispetto delle scadenze naturali degli stipendi, assicurava la regolarità della posizione tributaria della società attrice, ma era inidonea sotto il profilo della regolarità sportiva e, pertanto, aveva comportato l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 10 CGS (norma rimasta inoppugnata), poiché con l’adesione volontaria all’ordinamento calcistico le società affiliate avevano accettato di sottoporsi a controlli periodici, fra i quali vi era quello concernente

 

l’avvenuto assolvimento degli oneri fiscali connessi con l’esercizio dell’attività sportiva entro termini prefissati, la cui violazione comportava effetti sanzionatori di natura meramente sportiva;

    • l’assenza, infine, in atti della prova di un pregiudizio patrimoniale effettivamente patito dalla odierna attrice, che si era limitata a depositare documentazione fiscale inerente ai contributi ricevuti dalla Lega (fatture e relative note di credito), senza dimostrare l’avvenuta restituzione della somma in parola.

La                      Controparte_6


, pertanto, precisava le conclusioni come da


 

comparsa di costituzione, conformemente a quanto indicato nelle note di trattazione scritta sopra riportate.


Si costituiva, altresì, la


Controparte_3


, la quale contestando le


 

pretese attoree ritenute infondate, precisava in fatto:


 

    • la

CP_3


era l’associazione delle società che avevano il possesso del titolo sportivo


 

per la partecipazione ai Campionati di Serie C e la domanda di iscrizione al Campionato di competenza aveva, quindi, anche il valore giuridico di richiesta di associazione alla Lega, con conseguente accettazione dello statuto della stessa nonché dell’intero ordinamento


giuridico di settore (affiliazione alla


CP_1 ) di cui essa era parte;


 

    • la

CP_3


, in data 01.06.2011, un mese prima della scadenza per la presentazione


 

della domanda di iscrizione al Campionato, pubblicava, sul proprio sito ufficiale – www.lega-


 

pro.com – le Disposizioni per la ripartizione dei corrispettivi federali alle società della


[...]


 

Controparte_3


” e rendeva edotte le società sportive interessate che, nel


 

successivo Campionato 2011/2012, i club che si fossero attenuti alle predette disposizioni avrebbero ricevuto un corrispettivo, premialità da riconoscere a quei club “virtuosi” che avessero reso un apporto oggettivo e documentato alla “formazionedi giovani calciatori destinati al calcio professionistico in Italia;

    • con  la  domanda  di  iscrizione  al  Campionato  l’odierna  attrice  aveva  dichiarato espressamente di conoscere ed accettare, “incondizionatamente”, lo Statuto della CP_3 Pro, i

regolamenti e dalle deliberazioni della


CP_1


e degli organi di Lega;


 

 

 

CP_1


  • esaurito l’iter processuale relativo all’impugnativa della penalizzazione inflitta dalla dinanzi agli organi di giustizia sportiva ed essendo quindi il provvedimento di

penalizzazione definitivo, la


CP_3


, in applicazione di quanto previsto agli artt. 5.1. e 5.2.


 

delle “Disposizioni per la ripartizione dei corrispettivi federali alle società della


CP_3


 

Calcio Professionistico, registrava a debito sulla scheda conto campionato della società attrice l’importo di € 222.381,65, cioè la somma che, nella precedente stagione 2011/2012, aveva rimesso alla società sportiva a titolo di corrispettivi federali;

    • era evidente l’errore commesso dall’attrice nellindividuazione di un contrasto tra la normativa legislativa e la normativa federale, in quanto il rapporto di lavoro subordinato sportivo tra i calciatori (tesserati) e le società sportive professionistiche soggiaceva alle

norme di cui alla Legge 81/91 ed alle disposizioni dell’accordo collettivo di categoria,


 

sottoscritto dalla


CP_3


e dallOrg  ;


 

    • qualora l’attrice avesse corrisposto gli emolumenti ai tesserati entro il termine di scadenza previsto dall’accordo collettivo di categoria, e quindi entro la fine di marzo 2012, avrebbe dovuto versare le ritenute entro il 16 aprile 2012 e non entro il 16 maggio;

    • la

CP_1 , con la disposizione di cui all’art. 85, lett. C), parte V delle NOIF (all’epoca


 

vigente), non aveva imposto alcuna prestazione patrimoniale avente natura fiscale, ma si era limitata a regolamentare le modalità di controllo degli adempimenti previsti dalla vigente normativa al fine di “verificarne l’equilibrio finanziario” per poter “garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi;

    • l’attrice non aveva fornito alcuna argomentazione giuridica a fondamento dell’asserita

 

responsabilità della


CP_3


in quanto, come confermato dal ricorso in riassunzione, si era


 

limitata a richiedere l’accertamento incidentale della presunta illegittimità di una norma della


 

CP_1


precisamente, dell’art. 85


CP_7


 

    • l’attrice  con  l’emissione  della  nota  di  credito  del  01.07.2013  aveva  prestato acquiescenza al provvedimento di revoca dei corrispettivi federali non contestando in alcun

modo la richiesta di tale nota alla


CP_3


né dinanzi agli organi di giustizia federale;


 

    • era precluso alla Lega Pro disquisire sul merito della sussistenza o meno della violazione regolamentare ed amministrativa in quanto, il presupposto della revoca era costituito dall’irrogazione di punti di penalizzazione da parte del competente organo di giustizia;
    • era assente qualsivoglia danno in capo allattrice, in quanto la Lega Pro aveva estinto la posizione debitoria della Società non già con risorse e/o provviste di quest’ultima, ma con il retratto dell’escussione della garanzia bancaria a prima richiesta, cioè con somme di

esclusiva pertinenza della


CP_3


 


Alla luce delle suesposte precisazioni la


Controparte_3


precisava


 

le  conclusioni  come  da  comparsa  di  costituzione  così  come  richiamate  nelle  note  di trattazione scritta sopra riportate.

La causa, istruita attraverso acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, era, quindi, trattenuta in decisione all’udienza cartolare di precisazione delle conclusioni indicata in epigrafe, con assegnazione  alle parti dei terminiex art. 190 c.p.c.per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

OSSERVA IN DIRITTO


 

Con la domanda introduttiva la società


Parte_1


ha convenuto in giudizio la


 

Controparte_3


e la


Controparte_6


chiedendo


 

l’accertamento dell’insussistenza del diritto alla ripetizione dei contributi, alla stessa erogati


 

dalla


CP_3


, afferenti il c.d. “minutaggio” dei calciatori under 22, per un importo


 

complessivo di € 222.381,65, sul presupposto dell’asserito contrasto della normativa federale di cui all’art. 85 delle N.O.I.F. con la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., con la legge n. 218/95 e con il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa. Per l’effetto l’attrice


ha chiesto la condanna in solido della equivalente, pari ad € 222.381,65.


CP_1


e della


CP_3


al risarcimento del danno per


Tanto premesso, la domanda deve ritenersi infondata e, pertanto, deve essere respinta sulla scorta delle argomentazioni che seguono.

In via preliminare, va rilevato che la controversia trae origine da condotta posta in essere dall’odierna attrice e rilevante sul piano disciplinare sportivo.


Risulta infatti per tabulas che l’attrice, quale società professionistica associata alla


CP_3


 

[...]


ed affiliata alla


CP_1 , a seguito della presentazione della domanda di iscrizione al


 

campionato di Seconda Divisione di


CP_3


2011/2012, veniva sottoposta ai controlli


 

economico-finanziari previsti dall’art. 85 delle NOIF (Norme Organizzative


Org_3         )

 

all’epoca vigenti, giusta previsione di cui all’art. 12 della Legge 91/1981 (doc. 4 fasc.


CP_3


 

[...] ).  In  particolare,  tali  disposizioni  prevedevano,  a  carico  di  ogni  società  sportiva


 

professionistica iscritta ad un campionato


CP_1 , l’obbligo di documentare, entro 45 giorni


 

dalla chiusura di ciascun trimestre (luglio-settembre ‘11, ottobre-dicembre ‘11, gennaio- marzo ’12, aprile-giugno ‘12), l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi sugli emolumenti corrisposti ai tesserati dipendenti e collaboratori con contratto ratificato (ai sensi dell’art. 4 comma 2 Legge 91/1981).


 


Superati con esito positivo i controlli posti in essere dalla


CP_8


– FIGC con


 

riferimento al primo e al secondo trimestre della stagione sportiva 2011/12 (luglio-settembre 2011 e ottobre-dicembre 2011), relativamente, invece, al terzo trimestre (gennaio 2012 -


marzo 2012) la


CP_8


accertava una violazione a carico del


Parte_1


in quanto lo


 

stesso, avendo pagato gli stipendi dei calciatori nell’aprile 2012, versava le ritenute Irpef e contributive il 16.5.2012, incorrendo quindi nella violazione delle succitate disposizioni regolamentari.

Sottoposta a deferimento da parte del Procuratore Federale, la società attrice non


 

raggiungeva un accordo con la Procura e la


Organizzazione_4


, all’esito


 

del giudizio disciplinare promosso nei confronti della deferita, riteneva provata la violazione


 

e disponeva l’irrogazione di un punto di penalizzazione (doc. 6 fasc.


CP_3     ).


 

Dopo il ricorso proposto, avverso tale decisione, alla Corte di Giustizia Federale, la quale confermava la penalizzazione, l’attrice impugnava la pronuncia presentando istanza di


arbitrato dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il


Org_5


il quale,


 

con lodo del 29.04.2013, rigettava l’istanza di arbitrato (doc. 7 fasc.


CP_3     ).


 

Esaurito l’iter processuale e divenuto definitivo il provvedimento di penalizzazione, la


 

CP_3


, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 5.1. e 5.2. delle “Disposizioni per la


 

ripartizione dei corrispettivi federali alle società della


Controparte_3                        


 

(doc. 2 fasc.


CP_3


), registrava a debito sulla scheda conto campionato della società


 

l’importo di € 222.381,65, corrispondente alla somma che, nella stagione 2011/2012, aveva erogato alla società sportiva a titolo di corrispettivi federali per il minutaggio concesso ai calciatori under 22. Infine, con lettera del 22.10.2013 (doc. 10 fasc. Lega Pro) escuteva la


garanzia bancaria rilasciata dall’attrice per l’iscrizione al campionato (doc. 9 fasc.


CP_3     )


 

e chiedeva la rimessa dellimporto di € 222.381,65. Con bonifico del 29.10.13 la


Orga


 

rimetteva l’importo escusso di € 222.381,65 alla


CP_3


(doc. 11 fasc.


CP_3


), la quale,


 

infine, registrava la somma “a credito” sulla scheda conto campionato dell’attrice, estinguendo in tal modo, in compensazione, la passività di € 222.381,65 precedentemente registrata a debito.

Tanto premesso, occorre premettere che, in virtù dell’art. 2, comma 1 del D.L. 220/03, convertito nella Legge 280/03, per l’irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive vige il sistema del c.d. "vincolo sportivo", fondato sulla cd. clausola del vincolo di


giustizia prevista dallart. 30 dello Statuto della


CP_1 .


 

Tale clausola, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, ha natura di clausola compromissoria di arbitrato irrituale, in base alla quale il potere di irrogare ed applicare le sanzioni disciplinari è attribuito –in forza di un atto negoziale di natura privatistica- dalle stesse parti a degli arbitri irrituali, che nel caso di specie sono costituiti dagli organi della giustizia sportiva.

Ne consegue, innanzitutto, che la questione sottesa all’odierno giudizio non integra una vera e propria questione di giurisdizione, non controvertendosi in ordine al riparto della cognizione tra organi entrambi aventi un potere giurisdizionale statale.

Così riqualificata la questione (non di giurisdizione ma afferente al merito), devesi altresì osservare che –in base a quanto previsto dalla clausola del vincolo di giustizia e dal citato art. 2, comma 1, del DL 220/03, convertito nella Legge 280/03, rientrano nella competenza degli organi di giustizia sportiva solo le questioni attinenti alla irrogazione ed applicazione delle sanzioni disciplinari sportive, e cioè le questioni attinenti alla fase relativa all’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare ed alla comminatoria della relativa sanzione, sempre disciplinata dallordinamento sportivo.

Nel caso concreto, invece, la questione non attiene prettamente alla irrogazione ed alla applicazione della sanzione disciplinare, bensì agli effetti della stessa sulla sfera giuridica patrimoniale della società attrice, a seguito della richiesta di riaddebito sulla scheda conto campionato del versamento del contributo di € 222.381,65, previsto in forza della normativa interna (artt. 5.1. e 5.2. delle “Disposizioni per la ripartizione dei corrispettivi federali alle


società della

 

è iscritta (Lega Pro).


Controparte_3


), da parte dell’associazione a cui l’attrice


 

Infatti, è pacifico che la fase dinanzi agli organi della giustizia sportiva si sia già esaurita, atteso che la sanzione disciplinare oggetto del presente giudizio (punto di penalizzazione) è stata già irrogata e sono stati esperiti i vari mezzi di impugnazione di natura negoziale, previsti dallo Statuto, essendo dunque divenuta definitiva.

Ciò che residua è il dedotto effetto pregiudizievole sul patrimonio dell’attrice derivante dalla sanzione disciplinare che è stata irrogata in via definitiva dagli organi di giustizia sportiva.

Infatti, gli organi della giustizia sportiva possono irrogare sia sanzioni che esplicano i loro effetti esclusivamente nell’ambito dell’ordinamento sportivo, sia sanzioni che esulano


 

dall’ordinamento sportivo ed incidono su posizioni giuridiche soggettive generalmente tutelate dallordinamento statale.

Orbene, mentre nel primo caso l’esecuzione della sanzione potrà ben trovare esplicazione e coattiva esecuzione (in caso di mancata spontanea osservanza) all’interno del medesimo ordinamento sportivo, nell’ambito del quale produce ed esaurisce tutti i suoi effetti, altrettanto non può sostenersi per le sanzioni del secondo tipo. Infatti, l’ordinamento sportivo non possiede gli strumenti per ottenere l’esecuzione coattiva di un credito di natura pecuniaria in quanto riservati all’autorità giurisdizionale ordinaria. Non a caso, il citato art. 2, comma 1, del DL 220/03, convertito nella Legge 280/03, limita la cognizione degli organi della giustizia sportiva alle sole questioni relative la irrogazione ed applicazione della sanzione, non estendendola invece alla esecuzione della stessa e ai suoi effetti.

Tale impostazione non appare contraddetta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, con la quale la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, del DL 220/03, convertito nella Legge 280/03. In particolare, la questione era stata sollevata dal giudice amministrativo, dubitando della legittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui riservava al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, anche quando i relativi effetti superino l’ambito dell’ordinamento sportivo, incidendo su interessi legittimi e diritti soggettivi, tutelati dall’ordinamento statale.

La Corte –con la suddetta pronuncia- ha sancito importanti principi dando una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, da tener presente anche nel caso in esame. In particolare, nel ribadire l’autonomia tra l’ordinamento sportivo e quello statale (autonomia peraltro favorita dal legislatore), la Corte ha evidenziato che le sanzioni disciplinari irrogate dalla Federazione possono esaurire i loro effetti nell’ambito dell’ordinamento sportivo, oppure manifestare effetti anche nell’ambito dell’ordinamento statale. Orbene, con riferimento al primo gruppo di ipotesi, la Corte afferma che queste sono collocate in un’area di non rilevanza per l’ordinamento statale e di conseguente assenza di tutela da parte di quest’ultimo ordinamento. Tuttavia, la Corte afferma altresì che ad un’interpretazione costituzionalmente orientata del DL 220/03 consegue che, qualora il


provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal


Org_5


bbia incidenza su situazioni


 

giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, non possa escludersi la possibilità di agire in giudizio dinanzi agli organi giurisdizionali statali.


 

Ne consegue che, non controvertendosi nella presente sede in ordine alla fase della irrogazione ed applicazione della sanzione (perché questa è già stata irrogata ed applicata dagli organi di giustizia sportiva, con decisione divenuta definitiva), ma controvertendosi in ordine alle conseguenze che tale sanzione esplica su posizioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento statale ed afferenti a rapporti patrimoniali, non appare sussistente la competenza degli organi suddetti.

Parimenti, non può ritenersi che la controversia sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtù di quanto statuito dallart. 3 della legge n. 280/03.

In particolare, la citata disposizione devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo "ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano  o dalle  Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2".

Orbene, con riferimento alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giova ricordare che –con l’importante pronuncia n. 204 del 2004- la Corte Costituzionale, nel dichiarare la illegittimità costituzionale dell’art. art. 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205, ha affermato il seguente principio: l'art. 103, primo comma, della Costituzione non ha conferito al legislatore ordinario una assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito il potere di indicare "particolari materie" nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe "anche" diritti soggettivi. Tali materie, tuttavia, devono essere "particolari" rispetto a quelle devolute alla giurisdizione generale di legittimità, nel senso che devono partecipare della loro medesima natura, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione agisce come autorità nei confronti della quale è accordata tutela al cittadino davanti al giudice amministrativo; con la conseguenza che va escluso che sia la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia siano sufficienti a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo”.

Ne consegue che un’interpretazione costituzionalmente orientata delle ipotesi di giurisdizione esclusiva porta a ritenere che questa sia sussistente solo ogniqualvolta si sia in presenza di un concreto esercizio del potere, riconoscibile per tale in base al procedimento svolto ed alle forme adottate, in consonanza con le norme che lo regolano. Per converso, non


 

potrà ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, neanche quella in via esclusiva, qualora sia del tutto assente ogni profilo riconducibile alla pubblica amministrazione-autorità.

Orbene, nel caso in esame, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve escludersi che

 

–nell’attività di irrogazione di sanzioni disciplinari- la FIGC eserciti un potere autoritativo di natura pubblicistica.

Infatti, è vero che le Federazioni sportive –pur avendo personalità di diritto privato- esercitano anche funzioni pubblicistiche. Il D.Lgs. 242 del 1999, contenente norme di riordino del Org_5 all’art. 15 prevede che le Federazioni possano adottare atti amministrativi


in armonia con le deliberazioni del


Org_5


ad es. in tema di ammissione ed affiliazione delle


 

società sportive alle Federazioni nazionali.

 

Sicché le questioni concernenti l’attività che le Federazioni svolgono in armonia con le deliberazioni del Coni rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualora sia espressione di un potere autoritativo.

Tuttavia, come già sopra evidenziato, il potere di decidere in materia disciplinare attribuito agli organi della giustizia sportiva trova la fonte nella autonomia negoziale delle parti. Gli organi della giustizia sportiva, d’altra parte, decidono in virtù di una clausola negoziale avente natura di clausola di arbitrato irrituale ed osservando le regole del diritto privato. Del resto, sia le norme violate che la decisione da eseguire trovano la propria fonte in atti di natura negoziale, che sono espressione dell’autonomia privata e non di poteri pubblicistici. A maggior ragione, poi, deve escludersi l’esercizio di poteri pubblicistici nell’attività di recupero del credito derivante dalla irrogazione di una sanzione pecuniaria.

Non essendovi esercizio di poteri pubblicistici, deve escludersi che la controversia rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, neanche in via esclusiva, come peraltro riconosciuto dal Tar del lazio con la sentenza n. 11239/2017, resa in data 11.11.2017, che ha dato origina all’odierno giudizio di riassunzione.

Quanto  al  merito,  l’attrice  lamenta  l’insussistenza  del  diritto  alla  ripetizione  dei


 

contributi, alla stessa erogati dalla


CP_3


, afferenti il c.d. “minutaggio” dei calciatori under


 

22, per un importo complessivo di € 222.381,65, sul presupposto dell’asserito contrasto della normativa federale di cui all’art. 85 delle N.O.I.F., di cui chiede la disapplicazione in via incidentale, con la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e con la legge n. 218/95.


 

Orbene, alla luce di quanto già esposto, la cognizione del giudice ordinario nell’ambito della controversia in esame è limitata alla questione degli effetti della sanzione disciplinare, non potendosi per contro sindacare il contenuto del potere disciplinare, esercitato dagli organi della giustizia sportiva, nemmeno sotto l’invocata violazione del principio di proporzionalità della sanzione. È rimesso al giudice ordinario, quindi, il solo accertamento della sussistenza


del credito vantato dalla


CP_3


e del conseguente diritto di quest’ultima all’escussione


 

della garanzia fideiussoria, con conseguente riflesso sul patrimonio della società attrice che ha chiesto il ristoro del danno per equivalente.

Ciò posto, occorre premettere che l’istituto della disapplicazione - invocato dall’attrice in funzione dirimente, atteso che in tanto le ragioni fatte valere dalla stessa possono essere sindacate, in quanto la normativa regolamentare oggetto di censura, posta a fondamento della sanzione principale e di quella accessoria inflitte all’attrice, possa essere disapplicata nel caso di specie - consiste in un’operazione logica in forza della quale una norma, che dovrebbe essere applicata a un singolo caso, viene sospesa e, al suo posto, viene applicata un’altra norma o un principio gerarchicamente superiore, con effetto limitato alle parti del singolo giudizio, in ragione della necessità di applicare i generali criteri di risoluzione dei conflitti tra norme e quale extrema ratio ordinamentale, in forza di un rapporto di gerarchia tra le fonti.

In particolare, sul punto la Corte Cost., con sent. 11 luglio 1989 n. 389, ha precisato che “la disapplicazione è un modo di risoluzione delle antinomie normative che, oltre a presupporre la contemporanea vigenza delle norme reciprocamente contrastanti, non produce alcun effetto sullesistenza delle stesse e, pertanto, non può essere causa di qualsivoglia forma di estinzione o di modificazione delle disposizioni che ne siano oggetto.

L’origine dell’istituto nell’ordinamento italiano è rinvenibile nell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (all. E), la quale prevede l’attribuzione del potere al giudice ordinario di disapplicare regolamenti e atti amministrativi illegittimi, consentendogli di decidere la controversia prescindendo dagli stessi, in conformità al criterio gerarchico di risoluzione delle antinomie. Tale potere è rimasto nelle sue basi immutato nel corso del tempo, anche in forza del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.


L’attrice lamenta un contrasto della normativa di cui all’art. 85, lett. C), parte


CP_9


 

[...]


(all’epoca vigente) con la Legge n. 280/03, con la riserva di legge di cui all’art. 23


 

della Costituzione e con la Legge n. 218/95.


 

Segnatamente, secondo le deduzioni attoree, la normativa sportiva avrebbe introdotto una disposizione “fiscale” in contrasto con le disposizioni di legge in forza delle quali (art. 18 D.lgs. 241/97) le ritenute Irpef e contributive devono essere versate entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento degli emolumenti. In particolare, siccome l’art. 85 NOIF prevedeva, a carico delle società calcistiche professionistiche, l’obbligo di documentare alla


Parte_3


il versamento delle ritenute entro 45 giorni dalla chiusura di ogni trimestre,


 

tale norma avrebbe imposto un adempimento fiscale più restrittivo rispetto alla disciplina statale, tenuto conto che, avendo la società effettuato i pagamenti del trimestre gennaio-marzo 2012 nell’aprile 2012, il termine di legge per il versamento delle ritenute sarebbe scaduto il 16 maggio e non dopo 45 giorni dalla chiusura del trimestre (cioè il 15 maggio).

L’assunto di parte attrice è infondato.

 

Dagli atti di causa si evince che effettivamente la società attrice ha effettuato e documentato agli organi federali competenti l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati nel primo trimestre 2012 solo in data 16 maggio 2012. In tale data era ormai scaduto il termine stabilito dall’art. 85 delle NOIF lett.

C) par. V, in relazione allart. 10 co. 3 CGS, che, appunto, stabilisce l’onere per le società di documentare il pagamento delle ritenute Irpef di ciascun trimestre entro 45 giorni dalla chiusura dello stesso: dunque, nel caso di specie, entro il 15 maggio 2012.

La differenza tra la disposizione sportiva e quelle fiscale statale (art. 18 D.Lgs. 241/1997) si fonda sul fatto che la prima è regolata dal principio di competenza, mentre la seconda su quello di cassa, facendo riferimento, quest’ultima, al momento in cui il pagamento della retribuzione viene eseguito materialmente e prevedendo che entro il 16 del mese successivo debba essere adempiuto, da parte del sostituito di imposta, l’obbligo di versamento delle ritenute Irpef. Diversamente dalla norma sportiva, dunque, la quale presuppone che il pagamento della retribuzione relativa a ciascuna mensilità sia eseguito entro la fine del mese a cui si riferisce, quella fiscale fa decorrere il termine per il versamento delle ritenute dal momento in cui effettivamente viene corrisposta la retribuzione al prestatore di lavoro.

Ebbene, indipendentemente dalle ragioni a fondamento della diversità delle due discipline, occorre tuttavia osservare che non appare esistere alcuna antinomia tra la prescrizione sportiva e quella fiscale, neppure sotto il profilo costituzionale.


 

Invero, la disposizione in esame costituisce uno strumento posto a tutela del prestatore di attività sportiva al fine di garantire che il pagamento delle retribuzioni mensili venga eseguito entro la fine del mese a cui si riferiscono.


In particolare, come documentato dalla


CP_3


, il rapporto di lavoro subordinato


 

sportivo tra i calciatori (tesserati) e le società sportive professionistiche è disciplinato dalle norme di cui alla Legge 81/91 e dalle disposizioni dell’accordo collettivo di categoria,


sottoscritto dalla


CP_3


(in quanto organo rappresentativo delle società sportive che


 

militano in Serie C) e dall’


Organizzazione_7


ai sensi dell’art. 4 comma


 

1 Legge 91/81. L’art. 7.2 dell’accordo collettivo all’epoca vigente (doc. 5 fasc.


CP_3     )


 

prevedeva espressamente l’obbligo della società sportiva di corrispondere gli emolumenti ai tesserati (…) in rate mensili uguali e scadenti alla fine di ogni mese (…)”. Per l’effetto, avendo le società sportive l’obbligo di corrispondere gli emolumenti ai propri tesserati entro la scadenza prevista dall’accordo collettivo, ossia entro la fine del mese di maturazione, il termine di versamento delle relative ritenute Irpef (ex art. 18 D.lgs. 241/97) scadeva il giorno

16 del mese successivo a quello in cui doveva essere effettuato il versamento degli emolumenti.

Nel caso in esame, dunque, qualora l’attrice avesse corrisposto gli emolumenti ai tesserati entro il termine di scadenza previsto dall’accordo collettivo di categoria, e quindi entro la fine di marzo 2012, avrebbe dovuto versare le ritenute, secondo le previsioni della normativa fiscale statuale, entro il 16 aprile 2012 e non entro il 16 maggio, come dalla stessa sostenuto.

In altri termini, se l’attrice avesse provveduto, come era obbligata a fare, al pagamento degli emolumenti relativi alle tre mensilità del primo trimestre 2012 entro la fine del mese di effettuazione della prestazione e non, come invece avvenuto, entro il mese di aprile, non si sarebbe verificato alcun trattamento deteriore, in termini di scadenza temporale, tra l’ordinamento sportivo e quello statuale. Anzi, mentre il termine finale per il pagamento delle ritenute previsto dalla normativa fiscale, per il mese di marzo, sarebbe stato quello più ristretto del 16 aprile, il termine contemplato dalla normativa sportiva sarebbe stato sempre il 15 maggio, con una differenza, quindi, di quasi un mese a vantaggio della società sportiva.

In difetto di antinomia tra le due normative, dunque, non può accogliersi l'istanza avanzata dalla parte attrice di disapplicazione in via incidentale della normativa sportiva e di accertamento    del    pregiudizio    patrimoniale    dalla    medesima    subito    per    effetto


 

dell’applicazione della sanzione accessoria della revoca dei contributi alla medesima inflitta in virtù delle previsioni di cui gli artt. artt. 5.1. e 5.2. delle “Disposizioni per la ripartizione


dei corrispettivi federali alle società della


Controparte_3


, applicabili


 

nei confronti dell’attrice in virtù del vincolo associativo al quale la stessa si è sottoposta


 

spontaneamente e consapevolmente al momento della sua iscrizione alla


CP_3


 

, per le medesime ragioni, appare configurabile nel caso di specie una qualche responsabilità risarcitoria in capo alle convenute per il pregiudizio economico subito dalla


Parte_1


, proprio in quanto la stessa condotta dell'attrice ha avuto, comunque, ab


 

origine, efficacia interruttiva del nesso di causalità tra un presunto modus operandi contestabile agli organi dell’ordinamento sportivo sul presupposto dell’applicazione, nella fattispecie, di una normativa sportiva non conforme a quella fiscale statuale e costituzionale

- come tale asseritamente disapplicabile - e l’evento dannoso verificatosi (effetto pregiudizievole prodotto dalla sanzione accessoria sul patrimonio dell'attrice).

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte in ordine alla infondatezza dell’invocata disapplicazione delle disposizioni regolamentari dell’ordinamento sportivo e di quello associativo di cui fa parte l’attrice, nonché alla non configurabilità di una condotta pregiudizievole imputabile alle convenute, le domande attoree non possono essere accolte, restando dunque assorbite le ulteriori eccezioni sollevate dalle convenute.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori medi, tranne la fase di trattazione-istruttoria, ridotta ai valori minimi in difetto di attività istruttoria), vengono poste a carico della parte attrice.

P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella causa come sopra promossa, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia:

  1. rigetta le domande attoree;
  2. condanna lattrice alla refusione delle spese processuali in favore delle convenute, liquidate, per ciascuna delle due, in € 11.268,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma in data 14.6.2023.

 

Il Giudice Dott. Paolo Goggi

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it