TRIBUNALE DI SALERNO – SENTENZA N. 3680/2024 DEL 12/07/2024

 


 

 

IL TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE SECONDA CIVILE

Seconda U.O.


 

In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4281 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2022 trattenuta in decisione con decreto dell’08 gennaio 2024

TRA

 


 

Parte_1 C.F._1


,  nato  il  giorno  28  aprile  1990  a  Imperia  (Im),  C.F.

,   residente  in   Salerno   (Sa),   in   Via  Paolo   Magaldi,   n.   5,

rappresentato  e  difeso,  giusta  procura  in  calce  all’atto  di  citazione,  dall’avv.  Omiss  del Foro di Cassino, C.F.


CodiceFiscale_2


, con studio legale in


 

Cervaro (Fr), alla Via Airella, n. 12, munito dei seguenti recapiti per le comunicazioni e

 


notificazioni di legge, fax 0776305505 e posta elettronica certificata


Email_1


 

ATTORE


E

 


 

CP_1


nato a Cesena (Fc) il 19/12/1981, C.F.


CodiceFiscale_3              ,


 

residente  in  Cesena (Fc),  Via  Pietro  Nenni, n. 128  e domiciliato nel Principato  di Monaco in CAP 98000 Monaco, Avenue Princesse Grace, n. 38;


Controparte_2


con sede legale in Milano (Mi), alla Via Leone


 


XIII, n. 14, C.F./P.I.


P.IVA_1         ;


 

entrambi    rappresentati    e    difesi    dallavv.    Omissis     (codice       fiscale

 


 

C.F._4


), del Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliato presso il suo


 

studio  in 50144  Firenze  (Fi),  Viale  Belfiore, 4, nonché nel domicilio digitale  pec:

 


 

Email_2


il  quale  indica  anche  come  recapito  ove


 

ricevere le comunicazioni e notificazioni, ai sensi del c.p.c.

 

CONVENUTI

 

NONCHE’

 


 

Controparte_3


(C.F.


P.IVA_2


) con sede legale in Milano


 


(MI),  Via  Ignazio  Gardella  n.  2,  in  persona  del  procuratore  dott.


CP_4


 

rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione,      dagli

 


avvocati          Omissis          (c.f.:


C.F._5


pec:


 


 

Email_3


fax:   02.36707614)  e  Omissis (c.f.:


 


 

C.F._6


, pec:


Email_4


fax: 02.36707614)


 

ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano (MI), Via del Carroccio n. 12.

TERZA CHIAMATA IN GARANZIA AVENTE AD OGGETTO

Azione di risarcimento danni derivante da inadempimento contrattuale.


CONCLUSIONI DELLE PARTI

 

Come da atti difensivi.

 

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

 


Con  atto  di  citazione notificato  in  data  12  maggio 2022  il sig.


Parte_1


 


conveniva  in   giudizio   il   Sig.


CP_1


sia   in   proprio   sia   quale   legale


 


rappresentante della


Controparte_2


contestandogli di aver violato le regole


 

di buona fede e correttezza tipizzate dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e comunque di aver violato dolosamente l’art. 2043 c.c. attraverso la propria azione, dolosa e consapevole, nella fase di mercato estivo, chiedendo il risarcimento dell’importo complessivo di €


1.256.000,00, pari alla differenza di retribuzione fissa tra l’offerta della


CP_5


 


comunicata al Sig.


CP_1


ma non comunicata al Sig.


Pt_1


, e quella effettivamente


 

accettata  dallattore  in  data  31/08/2021,  nell’inconsapevolezza  della  precedente.

Chiedeva dichiararsi, in ogni caso, la responsabilità extracontrattuale del convenuto

 


 

CP_1


in proprio e nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore della


[...]


 


 

Controparte_2


e,  conseguentemente,  condannare  il  convenuto,  ai  sensi  del


 

combinato disposto degli art. 2043 e 2059 cc, al pagamento, in via equitativa, della somma che il giudice riterrà di giustizia, o che risulterà in corso di causa.


Con comparsa del 13 febbraio 2023 si costituivano in giudizio il sig.


CP_1


e la


 


 

Controparte_2


chiedendo  il  rigetto  della  domanda  attorea  sostenendo


 

preliminarmente  l’incompetenza  territoriale  del  giudice  adito,  nonché  la  carenza  di

 


legittimazione  passiva  del  sig.


CP_1


in  quanto  il  Sig.


Pt_1


avrebbe


 


intrattenuto rapporti professionali solo ed esclusivamente con la


Controparte_2


 

[...]


Assumeva il convenuto di aver sempre assistito il calciatore nella gestione del rapporto contrattuale con la sociedi appartenenza e nella disamina di eventuali nuove proposte e di non aver mai ricevuto la maggior offerta economica di € 1.405.000,00 asseritamente


formulata  nel  mese  di  agosto  2021  dalla


Controparte_6


,  e  che,  pertanto,  non


 


corrispondeva al vero che l’


Controparte_6


avrebbe utilizzato parte del budget per


 


tesserare altri calciatori e che quindi, a causa della reticenza del sig.


CP_1


avrebbe


 


potuto formulare al sig.


Pt_1


solo unofferta inferiore;


 

Riteneva, inoltre, che la risoluzione anticipata del rapporto di mandato fosse dipesa

 


dell’intromissione di altro Agente Sportivo (


Org_1


interessato al trasferimento del


 


Calciatore alla


Controparte_6


, e che tale rapporto di lavoro tra l’attore e la


[...]


 


 

CP_6


è durato solo un anno e dunque la scelta di trasferirsi presso il club campano


 

si era rivelata un autentico flop.

La prima udienza veniva fissata per il 25 gennaio 2023 e veniva differita ex art. 168-bis

c.p.c. al 20.06.2023 per la chiamata del terzo in causa.

 


Si  costituiva  la


Controparte_3


chiedendo  il  rigetto  delle  domande


 

avversarie ed anticipando fin da subito l’estraneità della polizza per i fatti contestati, in quanto l’assicurazione non era temporalmente operante e comunque non garantiva i


danni derivanti da condotte volontarie e consapevoli dell’


Parte_2     .


 

Eccepiva, in via pregiudiziale e di rito, la incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore del   Tribunale di Milano    o del   Tribunale di Parma,    nonché   la


carenza di legittimazione passiva del sig.


CP_1


 

Il Tribunale confermava ludienza del 20.6.2023 disponendone la trattazione scritta ed assegnando il termine fino a cinque giorni prima delludienza per il deposito telematico delle note scritte.


A seguito delle note pervenute, in ordine alla dedotta incompetenza dell’intestato Tribunale, come pure sull’eccepito difetto di legittimazione passiva, il Tribunale fissava l’udienza dell8.01.2024 per la precisazione delle conclusioni. Con note di trattazione depositate per via telematica le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale all’udienza in forma cartolare del 08.01.2024 concedeva i termini massimi ex art. 190

c.p.c. decorrenti dalla comunicazione, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalle controparti, è meritevole di accoglimento: invero lart. 19 del codice di procedura civile (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute) espressamente dispone: Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede”.


Dagli atti di causa, si evince che la sede legale dell


Controparte_2


è in


 

Milano (Mi), alla Via Leone XIII, n. 14, inoltre, le parti volontariamente avevano scelto quale foro competente in caso di controversie, quello di Milano.

Ciò si legge all’art 6 del contratto di mandato sottoscritto dalle parti (allegato doc n. 5 di parte attrice) in data 16 maggio 2020 dove viene, nel caso di specie, radicata la competenza del foro di Milano. Le parti, infatti, hanno liberamente sottoscritto un contratto di rappresentanza, nel quale si indica il Tribunale di Milano quale Foro competente”. La clausola di cui al n. 6 del contratto di mandato è di esplicita accettazione perché è oggetto di doppia sottoscrizione e, dunque, essendo sottoscritta singolarmente in calce al negozio è espressamente accettata dalla parte contrattuale. Non può ritenersi applicabile nel caso di specie il Codice del Consumo poiché il rapporto tra


l’agente  ed  il  calciatore  riguarda  due  professionisti  in  condizioni  di  assoluta  par condicio,  che,  peraltro,  nella  definizione  dei  loro  rapporti,  hanno  doverosamente


osservato le disposizioni della


Organizzazione_2


in materia di contratti


 

di rappresentanza.

Si aderisce al principio giurisprudenziale del Tribunale di Livorno (sentenza n. 150/2024 pubbl. il 27/01/2024 Tribunale di Livorno) il quale statuisce che: è assolutamente fuor di dubbio che lo sportivo sottoscriva l'incarico esclusivamente in ragione della propria attività professionale, di talché non può esser annoverato nella categoria del 'consumatore' descritto dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005. Anche la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24731/2013 ha statuito che in tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dellorganizzazione di unattività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l’iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso. Vale a dire che, secondo la Corte di Cassazione, va esclusa la qualità di consumatore del soggetto che conclude un contratto per procurarsi un bene ovvero un servizio che risultano funzionali all’attiviprofessionale da quello esercitata. Ne deriva che, configurandosi il contratto di rappresentanza concluso dal


signor


Parte_1


come funzionale e preordinato all’esercizio della sua attività di


 

calciatore  professionista,  va  escluso, in  conformità  a quanto statuito  dalla  Corte di Cassazione, che all’attore possa riconoscersi la qualifica di consumatore nei confronti


dell’


Controparte_7


 


Le spese seguono la soccombenza.


 

 

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

  • Dichiara l’incompetenza per territorio dell’adito tribunale, per essere competente il tribunale di Milano.

  • Condanna il sig.

Parte_1


nato il giorno 28 aprile 1990 a Imperia


 


(Im), C.F.


C.F._1


, residente in Salerno (Sa), in Via Paolo Magaldi, n.


 

5, al pagamento delle spese nei confronti delle parti convenute, liquidate in € 7.000,00 euro per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento; compensa le spese di lite nei confronti della terza chiamata.

Così deciso in Salerno, lì 06 luglio 2024.

Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece

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