TRIBUNALE DI SALERNO – SENTENZA N. 3680/2024 DEL 12/07/2024
IL TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE SECONDA CIVILE
Seconda U.O.
In persona del Giudice Unico monocratico dott.sa Maria Stefania Picece ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 4281 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2022 trattenuta in decisione con decreto dell’08 gennaio 2024
TRA
Parte_1 C.F._1
, nato il giorno 28 aprile 1990 a Imperia (Im), C.F.
, residente in Salerno (Sa), in Via Paolo Magaldi, n. 5,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all’atto di citazione, dall’avv. Omiss del Foro di Cassino, C.F.
CodiceFiscale_2
, con studio legale in
Cervaro (Fr), alla Via Airella, n. 12, munito dei seguenti recapiti per le comunicazioni e
notificazioni di legge, fax 0776305505 e posta elettronica certificata
Email_1
ATTORE
E
CP_1
nato a Cesena (Fc) il 19/12/1981, C.F.
CodiceFiscale_3 ,
residente in Cesena (Fc), Via Pietro Nenni, n. 128 e domiciliato nel Principato di Monaco in CAP 98000 Monaco, Avenue Princesse Grace, n. 38;
Controparte_2
con sede legale in Milano (Mi), alla Via Leone
XIII, n. 14, C.F./P.I.
P.IVA_1 ;
entrambi rappresentati e difesi dall’avv. Omissis (codice fiscale
C.F._4
), del Foro di Pisa, ed elettivamente domiciliato presso il suo
studio in 50144 Firenze (Fi), Viale Belfiore, 4, nonché nel domicilio digitale pec:
Email_2
il quale indica anche come recapito ove
ricevere le comunicazioni e notificazioni, ai sensi del c.p.c.
CONVENUTI
NONCHE’
Controparte_3
(C.F.
P.IVA_2
) con sede legale in Milano
(MI), Via Ignazio Gardella n. 2, in persona del procuratore dott.
CP_4
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dagli
avvocati Omissis (c.f.:
C.F._5
pec:
Email_3
fax: 02.36707614) e Omissis (c.f.:
C.F._6
, pec:
Email_4
fax: 02.36707614)
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano (MI), Via del Carroccio n. 12.
TERZA CHIAMATA IN GARANZIA AVENTE AD OGGETTO
Azione di risarcimento danni derivante da inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato in data 12 maggio 2022 il sig.
Parte_1
conveniva in giudizio il Sig.
CP_1
sia in proprio sia quale legale
rappresentante della
Controparte_2
contestandogli di aver violato le regole
di buona fede e correttezza tipizzate dagli artt. 1175 e 1375 c.c. e comunque di aver violato dolosamente l’art. 2043 c.c. “attraverso la propria azione, dolosa e consapevole, nella fase di mercato estivo”, chiedendo il risarcimento dell’importo complessivo di €
1.256.000,00, “pari alla differenza di retribuzione fissa tra l’offerta della
CP_5
comunicata al Sig.
CP_1
ma non comunicata al Sig.
Pt_1
, e quella effettivamente
accettata dall’attore in data 31/08/2021, nell’inconsapevolezza della precedente”.
Chiedeva dichiararsi, in ogni caso, la responsabilità extracontrattuale del convenuto
CP_1
in proprio e nella qualità di Legale Rappresentante pro tempore della
[...]
Controparte_2
e, conseguentemente, condannare il convenuto, ai sensi del
combinato disposto degli art. 2043 e 2059 cc, al pagamento, in via equitativa, della somma che il giudice riterrà di giustizia, o che risulterà in corso di causa.
Con comparsa del 13 febbraio 2023 si costituivano in giudizio il sig.
CP_1
e la
Controparte_2
chiedendo il rigetto della domanda attorea sostenendo
preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito, nonché la carenza di
legittimazione passiva del sig.
CP_1
in quanto il Sig.
Pt_1
avrebbe
intrattenuto rapporti professionali solo ed esclusivamente con la
Controparte_2
[...]
Assumeva il convenuto di aver sempre assistito il calciatore nella gestione del rapporto contrattuale con la società di appartenenza e nella disamina di eventuali nuove proposte e di non aver mai ricevuto la maggior offerta economica di € 1.405.000,00 asseritamente
formulata nel mese di agosto 2021 dalla
Controparte_6
, e che, pertanto, non
corrispondeva al vero che l’
Controparte_6
avrebbe utilizzato parte del budget per
tesserare altri calciatori e che quindi, a causa della reticenza del sig.
CP_1
avrebbe
potuto formulare al sig.
Pt_1
solo un’offerta inferiore;
Riteneva, inoltre, che la risoluzione anticipata del rapporto di mandato fosse dipesa
dell’intromissione di altro Agente Sportivo (
Org_1
interessato al trasferimento del
Calciatore alla
Controparte_6
, e che tale rapporto di lavoro tra l’attore e la
[...]
CP_6
è durato solo un anno e dunque la scelta di trasferirsi presso il club campano
si era rivelata un “autentico flop”.
La prima udienza veniva fissata per il 25 gennaio 2023 e veniva differita ex art. 168-bis
c.p.c. al 20.06.2023 per la chiamata del terzo in causa.
Si costituiva la
Controparte_3
chiedendo il rigetto delle domande
avversarie ed anticipando fin da subito l’estraneità della polizza per i fatti contestati, in quanto l’assicurazione non era temporalmente operante e comunque non garantiva i
danni derivanti da condotte volontarie e consapevoli dell’
Parte_2 .
Eccepiva, in via pregiudiziale e di rito, la incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Milano o del Tribunale di Parma, nonché la
carenza di legittimazione passiva del sig.
CP_1
Il Tribunale confermava l’udienza del 20.6.2023 disponendone la trattazione scritta ed assegnando il termine fino a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito telematico delle note scritte.
A seguito delle note pervenute, in ordine alla dedotta incompetenza dell’intestato Tribunale, come pure sull’eccepito difetto di legittimazione passiva, il Tribunale fissava l’udienza dell’8.01.2024 per la precisazione delle conclusioni. Con note di trattazione depositate per via telematica le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale all’udienza in forma cartolare del 08.01.2024 concedeva i termini massimi ex art. 190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione, per il deposito di comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di incompetenza territoriale, formulata dalle controparti, è meritevole di accoglimento: invero l’art. 19 del codice di procedura civile (Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute) espressamente dispone: “Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora sia convenuta una persona giuridica, è competente il giudice del luogo dove essa ha sede”.
Dagli atti di causa, si evince che la sede legale dell’
Controparte_2
è in
Milano (Mi), alla Via Leone XIII, n. 14, inoltre, le parti volontariamente avevano scelto quale foro competente in caso di controversie, quello di Milano.
Ciò si legge all’art 6 del contratto di mandato sottoscritto dalle parti (allegato doc n. 5 di parte attrice) in data 16 maggio 2020 dove viene, nel caso di specie, radicata la competenza del foro di Milano. Le parti, infatti, hanno liberamente sottoscritto un contratto di rappresentanza, nel quale si indica il Tribunale di Milano quale “Foro competente”. La clausola di cui al n. 6 del contratto di mandato è di esplicita accettazione perché è oggetto di doppia sottoscrizione e, dunque, essendo sottoscritta singolarmente in calce al negozio è espressamente accettata dalla parte contrattuale. Non può ritenersi applicabile nel caso di specie il Codice del Consumo poiché il rapporto tra
l’agente ed il calciatore riguarda due professionisti in condizioni di assoluta par condicio, che, peraltro, nella definizione dei loro rapporti, hanno doverosamente
osservato le disposizioni della
Organizzazione_2
in materia di contratti
di rappresentanza.
Si aderisce al principio giurisprudenziale del Tribunale di Livorno (sentenza n. 150/2024 pubbl. il 27/01/2024 Tribunale di Livorno) il quale statuisce che: “è assolutamente fuor di dubbio che lo sportivo sottoscriva l'incarico esclusivamente in ragione della propria attività professionale, di talché non può esser annoverato nella categoria del 'consumatore' descritto dall'art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 206/2005. Anche la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24731/2013 ha statuito che “in tema di disciplina di tutela del consumatore e di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, non riveste la qualità di consumatore una persona fisica quando, attraverso il contratto, si procuri un bene o un servizio nel quadro dell’organizzazione di un’attività professionale da intraprendere, prendendo, proprio al fine di realizzare tale organizzazione, l’iniziativa di ricercare il bene o il servizio stesso”. Vale a dire che, secondo la Corte di Cassazione, va esclusa la qualità di consumatore del soggetto che conclude un contratto per procurarsi un bene ovvero un servizio che risultano funzionali all’attività professionale da quello esercitata. Ne deriva che, configurandosi il contratto di rappresentanza concluso dal
signor
Parte_1
come funzionale e preordinato all’esercizio della sua attività di
calciatore professionista, va escluso, in conformità a quanto statuito dalla Corte di Cassazione, che all’attore possa riconoscersi la qualifica di consumatore nei confronti
dell’
Controparte_7
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dichiara l’incompetenza per territorio dell’adito tribunale, per essere competente il tribunale di Milano.
- Condanna il sig.
Parte_1
nato il giorno 28 aprile 1990 a Imperia
(Im), C.F.
C.F._1
, residente in Salerno (Sa), in Via Paolo Magaldi, n.
5, al pagamento delle spese nei confronti delle parti convenute, liquidate in € 7.000,00 euro per compensi professionali, oltre accessori come per legge e regolamento; compensa le spese di lite nei confronti della terza chiamata.
Così deciso in Salerno, lì 06 luglio 2024.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece