TRIBUNALE DI SALERNO – SENTENZA N. 459/2025 DEL 31/01/2025
IL TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE SECONDA CIVILE SECONDA UNITA’OPERATIVA
In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9304 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all’esito dell’udienza a trattazione scritta dell’8.10.2024.
TRA
Parte_1
(C.F.
C.F._1
), nato a Mirano (VE) il
15/10/1992 e residente in Noale (VE), Via del Tezzon n. 25, elettivamente domiciliato in Prato, Viale della Repubblica n. 298, presso lo studio dell’avv. Omissis e dell’avv. Omissis , che lo rappresentano e difendono, unitamente, congiuntamente o disgiuntamente come da mandato allegato all’atto di citazione in opposizione ex art. 83
c.p.c., (pec:
Email_1
vvocati.prato.it,
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vvocati.prato.it).
ATTORE/OPPONENTE
E
CP_1
, nato a Salerno il 10 marzo 1986, (C.F.:
C.F._2 ),
ivi residente in via Abella Salernitana n. 33, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata ai sensi dell’art. 83 c.p.c. su foglio separato materialmente congiunto al ricorso per decreto ingiuntivo del 13.01.21, che si allega alla comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. Omissis , presso il cui studio a Salerno, Corso Garibaldi 164, elettivamente domicilia.
CONVENUTO/OPPOSTO AVENTE AD OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2235/2021.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note telematiche per l’udienza cartolare dell’8.10.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo segnato al RG 284/2021, il dott.
CP_1
ricorreva al Tribunale di Salerno per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti dell’odierno opponente, per un importo complessivo di euro 19.002,60 (euro 15.000,00 a titolo di penale, euro 4.098,60 per Iva) oltre interessi, portato dalla pro forma di fattura n.1 del 30.05.2020.
Assumeva che le parti avevano stipulato, in data 1.09.19, contratto di conferimento di
mandato al procuratore sportivo dott.
CP_1
al fine di favorire
tesseramento/trasferimento a favore di una società di calcio professionistica, e/o di
assistenza nelle trattative dirette alla stipula di un contratto di prestazione sportiva; che le parti determinavano il corrispettivo dovuto al procuratore sportivo nella percentuale del 5% sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva, da corrispondersi entro il 31 dicembre di ogni stagione sportiva; che, convenivano, altresì, che in caso di revoca unilaterale del contratto da parte del calciatore, senza la sussistenza di una giusta causa comprovata, quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondere in favore del procuratore euro 15.000,00 a titolo di penale (art. 3
del contratto); che, in virtù del predetto mandato, il
CP_1
odierno convenuto opposto,
aveva rappresentato l’odierno opponente
Pt_1
nella fase delle trattative per la stipula
del contratto con la
Controparte_2
che il
Pt_1
, senza alcuna giusta causa,
recedeva dal contratto di mandato così maturandosi, a favore del
CP_1
, ai sensi
dell’art. 3 del mandato, la penale prevista; che, pertanto ed ai sensi dei predetti artt. 3 e 4
del contratto di mandato, il calciatore
Pt_1
veniva ritenuto debitore del ricorrente di €
19.002,60, come si evince dalla pro-forma di fattura n. 1 del 30.06.20 tanto da giustificare il ricorso alla procedura monitoria.
Con atto di citazione ritualmente notificato,
Parte_1
proponeva opposizione al
decreto ingiuntivo RG 2235/2021 chiedendone la revoca e la riforma integrale concludendo affinché, in via preliminare, venisse accertata e dichiarata la incompetenza territoriale dell’adito tribunale e, di conseguenza, che le parti fossero rimesse dinanzi al giudice competente identificato nel tribunale di Venezia, foro esclusivo del consumatore ovvero, in subordine, dinanzi al tribunale di Verona. Nel merito chiedeva dichiararsi la nullità e/o l’invalidità e comunque l’inefficacia del contratto di consulenza e assistenza
tra il calciatore sig.
Parte_1
e il procuratore sportivo sig.
CP_1 e,
conseguentemente, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto
giuridico il decreto ingiuntivo; riservava all’ipotesi sussidiaria in cui si ritenesse il sig.
Parte_1
debitore di individuare l’esatta somma della sua debenza.
Eccepiva, nel merito, la nullità e falsità materiale del contratto per inesistenza della clausola penale assumendo di aver vergato un biancosegno, all’esito dell’incontro con il
CP_1
e lo
CP_3
, alla presenza del padre dell’esponente, senza che vi fosse apposta
alcuna clausola relativa alla penale né che, la stessa, fosse stata oggetto di
contrattazione; eccepiva l’artifizio ed il raggiro operato ai suoi danni dai sig.ri
CP_1
e CP_3
per ottenere il doppio pagamento della medesima prestazione sportiva
relativa all’ingaggio con l’
Controparte_4
in violazione e spregio dei doveri di
lealtà e correttezza e nella violazione delle norme recepite in materia ritenendolo responsabile di comportamenti ambigui, fraudolenti, nonché contrari alla deontologia professionale.
Il giudizio veniva assegnato alla II Sez. civile del Tribunale di Salerno ed iscritto al RG 9304/2021.
Con comparsa di risposta si è costituito l’opposto
CP_1
il quale,
preliminarmente, impugnava e contestava tutto quanto dedotto ed eccepito nell’opposizione promossa chiedendone il rigetto con la contestuale conferma delle statuizioni di che al decreto ingiuntivo impugnato e concludeva in via preliminare, per il rigetto dell’eccezione d’incompetenza territoriale del Tribunale di Salerno proposta dall’opponente, e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n. 2235 del 27.09.21, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., non essendo l’opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito, instava per il rigetto dell’opposizione proposta dal signor
Parte_1 ,
con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; in subordine, in caso di
revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva la condanna dell’opponente
Pt_1 al
pagamento in favore del dott.
CP_1
di euro 18.798,60, o della diversa somma
che dovesse emergere nel corso del giudizio, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 192/12 dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito al saldo e con vittoria di spese ed onorari.
Sulle eccezioni e richieste sollevate in via preliminare relative all’incompetenza ed alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo il tribunale decideva con ordinanza del 23.04.2022 con la quale rigettava l’eccezione di incompetenza del Tribunale adito e rigettava, altresì, la richiesta di provvisoria esecuzione ritenendo l’opposizione parzialmente fondata su prova scritta, anche in considerazione della circostanza che l’opponente aveva allegato la nullità radicale del contratto e la falsità materiale della scrittura per sottoscrizione in bianco.
Venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183 cpc VI co all’esito
dei quali, con ordinanza, veniva ammesso l’interrogatorio formale del
CP_1
e la prova
testimoniale diretta richiesta da parte attrice/opponente nonché la sola prova indiretta,
con il teste
CP_3
, chiesta da parte convenuta/opposta.
Esaurita la fase istruttoria con l’audizione dei testi indicati il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni fissando l’udienza cartolare dell’8.10.2024 dove introitava la causa a sentenza concedendo i termini richiesti di cui all’art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.
Con riguardo al merito della presente controversia, occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.
Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.
A ciò si aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità “l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573).
Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovrà essere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.
In via preliminare ci si riporta al contenuto dell’ordinanza del 24 aprile 2022 in ordine all’eccepita incompetenza territoriale che qui si conferma.
La pretesa creditoria dell’odierno convenuto/opposto
CP_1
, assunta creditore, è
sostenuta dalla presentazione della fattura proforma del 30.06.2020 n.1 nonché portata dal contratto di mandato di consulenza e assistenza del 1.09.2019.
La difesa dell’opponente/convenuto insiste sulla inesistenza del credito, la cui causale è
da ravvisare nell’artifizio e raggiro usato dal
CP_1
reo di violazioni dei doveri
deontologici e di lealtà e correttezza in uno al suo socio
CP_3
, al fine di ottenere la
ripetizione del pagamento delle proprie competenze per il tesseramento dell’opponente
Pt_1
all’
CP_2
nonché la richiesta di nullità del contratto per essere lo stesso,
sottoscritto in bianco, riportante pattuizioni diverse da quelle concordate, con esplicito riferimento alla penale in caso di recesso senza giustificato motivo.
Dalle risultanze della istruttoria (e delle prove costituite e costituende allegate) e dalle affermazioni delle parti negli atti di causa può evincersi che le doglianze di parte opponente sono tutt’altro che destituite di fondamento.
Va preliminarmente esaminato il contratto in essere tra le parti che non risulta in contestazione se non relativamente alla previsione di una penale: come autorevolmente affermato nella sentenza della Cassazione civile sez. III, 20/09/2012, n.15934 il contratto di mandato tra un procuratore sportivo e un calciatore professionista, configurandosi come contratto misto normativo, è disciplinato dalle norme codicistiche sul mandato, integrate dalle disposizioni del regolamento della Federazione italiana giuoco calcio, la cui inosservanza determina la invalidità del contratto, in quanto incide sulla stessa funzionalità del negozio, rendendone illecita la causa per violazione dell'ordine pubblico sportivo.
Nell'ambito del contratto di prestazione professionale per assistenza sportiva, il rapporto è soggetto al regolamento FIGC (anche per quanto concerne la necessità che l'incarico venga conferito, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalla Federazione) non solo quando lo stesso sia stipulato tra il professionista sportivo ed un agente iscritto nell'apposito albo, ma anche qualora sia stipulato tra il professionista stesso ed un
avvocato iscritto all'albo professionale ordinario. Le violazioni delle norme dell'ordinamento sportivo, pur non determinando direttamente la nullità del contratto per contrarietà con norme imperative, comportano comunque l'invalidità del contratto anche in base all'ordinamento dello Stato, riverberandosi sulla funzionalità del contratto medesimo; da intendere quale sua idoneità giuridica a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall'ordinamento sportivo le cui prescrizioni risultino violate (Cass. civile sez. III, 23/09/2015, n.18807).
Va innanzitutto detto che sull’opposto, convenuto nel processo di opposizione, grava comunque l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e che, la semplice presentazione della fattura non assurge a prova piena nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le fatture commerciali sono, infatti, prove idonee ai soli fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non integrano la piena prova del credito in esse indicato: di conseguenza, se l'ingiunto contesta l'"an" o il "quantum" della pretesa, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza la liquidità e l'esigibilità del credito. Tuttavia, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - che introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere - l'opposto assume la veste di attore sostanziale, mentre l'opponente-convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di credito o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto, che può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, ivi compresa la fattura.
La difesa dell’opposto, tuttavia, si è limitata, anche nella richiesta delle prove, alla sola
prova indiretta indicando quale testimone il sig.
CP_3
: ebbene, il sig.
CP_3
, all’esito
della istruttoria è risultato essere in stretti rapporti lavorativi con l’opposto
CP_1
se è
vero, come è vero, e tanto risulta per tabulas, che i due sono soci fondatori della società
MCI Sports Consulting e che, dai messaggi whatsapp intercorsi con il
Pt_1
, esso
stesso si presenta quale socio del
CP_1
La sua testimonianza, dunque, nella quale afferma di non avere alcun rapporto di lavoro
con lo stesso
CP_1
risulta inaffidabile e non veritiera.
Così la contestata circostanza dell’apposizione occulta della clausola relativa alla penale, per la quale oggi viene richiesta la somma ingiunta, non risulta provata stante l’inaffidabilità del teste di parte opposta e l’aperto contrasto con le dichiarazioni, dall’altro lato, precise e puntuali come risultanti dall’esposizione, invece, del padre del
Pt_1 .
Alcune precisazioni vanno fatte, prima di procedere nell’esame della fattispecie, in relazione all’eccezione di riempimento della scrittura contra pactis sollevata dalla difesa
dell’opponente
Pt_1
: al riguardo va detto che la sottoscrizione di un documento
integrante gli estremi della scrittura privata vale ex se, ai sensi dell'art. 2702 c.c., a ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. Pertanto, che se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest'ultima debba aversi per riconosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, mentre il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco e
abusivamente riempito, ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque partis. La diversa disciplina prevista per il caso di riempimento absque pactis e di riempimento contra pacta si spiega perché nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e, sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento, adottato - mandato ad scribendum - la quale implica soltanto la non corrispondenza tra ciò che risulta di chiarato e ciò che si intendeva dichiarare. Dunque, il riempimento 'absque pactis' comporta la creazione di un documento radicalmente diverso da quel che doveva essere e costituisce dunque una falsità materiale; al contrario il riempimento 'contra pacta' o abuso di biancosegno consiste nella violazione del 'mandatum ad scribendum' conferito dal sottoscrittore a chi poi dovrà completare il documento. Chi contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto 'absque pactis', mentre in caso di riconoscimento della propria sottoscrizione in calce ad un documento difforme da quello pattuito, va provato l'abusivo riempimento 'contra pacta'. Il convenuto che lamenti il riempimento della scrittura contra pacta ha l'onere di provare l'accordo dal contenuto diverso da quello emergente dal foglio sottoscritto, fermo restando che - secondo l'id quod plerumque accidit -, in assenza di qualsivoglia rapporto di amicizia tra le parti, non appare verosimile che un soggetto sottoscriva un foglio in bianco in favore di un estraneo.
Ciò premesso questo Tribunale ritiene che l’attore opponente abbia soddisfatto l’onere probatorio relativamente al riempimento della scrittura contra pacta, provando l’esistenza di un accordo dal contenuto diverso rispetto a quello emergente dal
documento sottoscritto, vale a dire l’accordo sul mancato inserimento quantomeno della clausola penale all’interno del contratto di mandato.
Circa l’eccezione di inattendibilità del teste
Testimone_1
, in quanto stretto dal
rapporto di genitorialità, la suprema Corte negli anni ha stabilito che non sussiste, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, alcun principio di necessaria inattendibilità connessa al vincolo di parentela o coniugale siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248/1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli tra le parti.
La norma che disciplina la “capacità di testimoniare” è l'art. 246 c.p.c., secondo il quale non possono essere assunte come testi persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. La norma si fonda su di una sostanziale inconciliabilità della veste di testimone con quella di parte, che per le persone fisiche ha una portata maggiore rispetto alle persone giuridiche (Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2018, n. 19498).
Nell'ambito dell'art. 246 c.p.c. l'elemento determinante per escludere la capacità a testimoniare è, poi, l'interesse diretto che il teste può avere nell'ambito del giudizio e che, secondo la giurisprudenza, coincide con quello definito dall'art. 100 c.p.c. Assume, infatti, tali caratteri la posizione del teste che sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso (Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2012, n. 9353).
Diversa è la situazione di inattendibilità del teste, che opera su di un piano diverso rispetto alla capacità di cui all'art. 246 CPC e che afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2014, n. 11204; Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2010, n.7763).
A ciò si aggiunga la dimostrata ed accertata, perché non contestata, circostanza della
redazione del contratto in unica copia e dell’invio della stessa al
Pt_1
solo dopo
numerose richieste in tal senso.
Alla luce di tutte queste considerazioni risulta evidente che la revoca del mandato rappresentava a tutti gli effetti l’unico rimedio possibile per una situazione in cui, stante la natura prettamente fiduciaria del contratto tra calciatore professionista ed agente sportivo, tale rapporto di fiducia era venuto drasticamente e irrimediabilmente a mancare
proprio in virtù della condotta gravemente illegittima tenuta da parte del
CP_1
Va ricordato, infatti, che, come anche acclarato nella fase probatoria, al momento della
sottoscrizione del contratto di mandato il
CP_1
era accompagnato da
CP_3
e che
proprio questa circostanza integra gli estremi della violazione dell’art. 21 del
Regolamento Agenti Sportivi FIGC all’epoca vigente che impone all’agente di evitare ogni conflitto di interesse anche solo potenziale.
La domanda originaria di credito, dunque, non si ritiene provata né in grado di superare le eccezioni di parte avversa di guisa che deve essere rigettata con accoglimento della spiegata opposizione e conseguente revoca dell’opposto decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 11388/2018, così decide:
- Accoglie l’opposizione a decreto ingiuntivo e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2235/2021.
- Condanna
CP_1
, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 145,50
per esborsi, ed euro 5077,00 per competenze, rimborso forfettario pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno, lì 27 gennaio 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece