TRIBUNALE DI SALERNO – SENTENZA N. 459/2025 DEL 31/01/2025


 

IL TRIBUNALE DI SALERNO SEZIONE SECONDA CIVILE SECONDA UNITAOPERATIVA


In persona del giudice unico monocratico dott. sa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente

SENTENZA

 

 

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9304 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021, trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti allesito delludienza a trattazione scritta dell8.10.2024.

 

TRA

 


 

Parte_1


(C.F.


C.F._1


),  nato  a  Mirano  (VE)  il


 

15/10/1992 e residente in Noale (VE), Via del Tezzon n. 25, elettivamente domiciliato in Prato, Viale della Repubblica n. 298, presso lo studio dellavv. Omissis  e dellavv. Omissis , che lo rappresentano e difendono, unitamente, congiuntamente o disgiuntamente come da mandato allegato all’atto di citazione in opposizione ex art. 83


c.p.c., (pec:


Email_1


vvocati.prato.it,


Email_2


vvocati.prato.it).


ATTORE/OPPONENTE

 

 

E

 

 


 

CP_1


, nato a Salerno il 10 marzo 1986, (C.F.:


C.F._2                       ),


 

ivi residente in via Abella Salernitana n. 33, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata ai sensi dell’art. 83 c.p.c. su foglio separato materialmente congiunto al ricorso per decreto ingiuntivo del 13.01.21, che si allega alla comparsa di costituzione e risposta, dall’avv. Omissis , presso il cui studio a Salerno, Corso Garibaldi 164, elettivamente domicilia.

 

CONVENUTO/OPPOSTO AVENTE AD OGGETTO

Opposizione a decreto ingiuntivo n. 2235/2021.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Come da note telematiche per l’udienza cartolare dell8.10.2024 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO e MOTIVI DELLA DECISIONE

 


Con ricorso per decreto ingiuntivo segnato al RG 284/2021, il dott.


CP_1


 

ricorreva al Tribunale di Salerno per ottenere ingiunzione di pagamento nei confronti dellodierno opponente, per un importo complessivo di euro 19.002,60 (euro 15.000,00 a titolo di penale, euro 4.098,60 per Iva) oltre interessi, portato dalla pro forma di fattura n.1 del 30.05.2020.

Assumeva che le parti avevano stipulato, in data 1.09.19, contratto di conferimento di

 


mandato      al      procuratore      sportivo      dott.


CP_1


al      fine      di      favorire


 

tesseramento/trasferimento  a  favore  di  una  sociedi  calcio professionistica,  e/o  di


assistenza nelle trattative dirette alla stipula di un contratto di prestazione sportiva; che le parti determinavano il corrispettivo dovuto al procuratore sportivo nella percentuale del 5% sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva, da corrispondersi entro il 31 dicembre di ogni stagione sportiva; che, convenivano, altresì, che in caso di revoca unilaterale del contratto da parte del calciatore, senza la sussistenza di una giusta causa comprovata, questultimo avrebbe dovuto corrispondere in favore del procuratore euro 15.000,00 a titolo di penale (art. 3


del contratto); che, in virtù del predetto mandato, il


CP_1


odierno convenuto opposto,


 


aveva rappresentato lodierno opponente


Pt_1


nella fase delle trattative per la stipula


 


del  contratto  con  la


Controparte_2


che  il


Pt_1


,  senza  alcuna  giusta  causa,


 


recedeva dal contratto di mandato così maturandosi, a favore del


CP_1


, ai sensi


 

dellart. 3 del mandato, la penale prevista; che, pertanto ed ai sensi dei predetti artt. 3 e 4

 


del contratto di mandato, il calciatore


Pt_1


veniva ritenuto debitore del ricorrente di €


 

19.002,60,  come  si  evince  dalla  pro-forma  di  fattura  n.  1  del  30.06.20  tanto  da giustificare il ricorso alla procedura monitoria.


Con atto di citazione ritualmente notificato,


Parte_1


proponeva opposizione al


 

decreto ingiuntivo RG 2235/2021 chiedendone la revoca e la riforma integrale concludendo affinché, in via preliminare, venisse accertata e dichiarata la incompetenza territoriale dell’adito tribunale e, di conseguenza, che le parti fossero rimesse dinanzi al giudice competente identificato nel tribunale di Venezia, foro esclusivo del consumatore ovvero, in subordine, dinanzi al tribunale di Verona. Nel merito chiedeva dichiararsi la nullità e/o l’invalidità e comunque linefficacia del contratto di consulenza e assistenza


tra il calciatore sig.


Parte_1


e il procuratore sportivo sig.


CP_1               e,


 

conseguentemente, revocare e porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto


giuridico il decreto ingiuntivo; riservava allipotesi sussidiaria in cui si ritenesse il sig.

 


 

Parte_1


debitore di individuare l’esatta somma della sua debenza.


 

Eccepiva, nel merito, la nullità e falsimateriale del contratto per inesistenza della clausola penale assumendo di aver vergato un biancosegno, all’esito dellincontro con il


CP_1


e lo


CP_3


, alla presenza del padre dell’esponente, senza che vi fosse apposta


 

alcuna   clausola   relativa    alla   penale   né   che,   la   stessa,   fosse   stata   oggetto   di

 


contrattazione; eccepiva l’artifizio ed il raggiro operato ai suoi danni dai sig.ri


CP_1


 


e      CP_3


per  ottenere  il  doppio  pagamento  della  medesima  prestazione  sportiva


 


relativa all’ingaggio con l’


Controparte_4


in violazione e spregio dei doveri di


 

lealtà e correttezza e nella violazione delle norme recepite in materia ritenendolo responsabile di comportamenti ambigui, fraudolenti, nonché contrari alla deontologia professionale.

Il giudizio veniva assegnato alla II Sez. civile del Tribunale di Salerno ed iscritto al RG 9304/2021.


Con   comparsa   di   risposta   si   è   costituito    lopposto


CP_1


il    quale,


 

preliminarmente, impugnava e contestava tutto quanto dedotto ed eccepito nell’opposizione promossa chiedendone il rigetto con la contestuale conferma delle statuizioni di che al decreto ingiuntivo impugnato e concludeva in via preliminare, per il rigetto dell’eccezione dincompetenza territoriale del Tribunale di Salerno proposta dall’opponente, e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, n. 2235 del 27.09.21, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., non essendo lopposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.


Nel merito, instava per il rigetto dellopposizione proposta dal signor


Parte_1             ,


 

con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; in subordine, in caso di


revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva la condanna dell’opponente


Pt_1      al


 


pagamento in favore del dott.


CP_1


di euro 18.798,60, o della diversa somma


 

che dovesse emergere nel corso del giudizio, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 192/12 dalla data in cui il pagamento doveva essere eseguito al saldo e con vittoria di spese ed onorari.

Sulle eccezioni e richieste sollevate in via preliminare relative all’incompetenza ed alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo il tribunale decideva con ordinanza del 23.04.2022 con la quale rigettava l’eccezione di incompetenza del Tribunale adito e rigettava, altresì, la richiesta di provvisoria esecuzione ritenendo l’opposizione parzialmente fondata su prova scritta, anche in considerazione della circostanza che l’opponente aveva allegato la nullità radicale del contratto e la falsità materiale della scrittura per sottoscrizione in bianco.

Venivano concessi i termini per il deposito delle memorie ex art.183 cpc VI co all’esito

 


dei quali, con ordinanza, veniva ammesso linterrogatorio formale del


CP_1


e la prova


 

testimoniale diretta richiesta da parte attrice/opponente nonché la sola prova indiretta,

 


con il teste


CP_3


, chiesta da parte convenuta/opposta.


 

Esaurita la fase istruttoria con l’audizione dei testi indicati il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni fissando ludienza cartolare dell’8.10.2024 dove introitava la causa a sentenza concedendo i termini richiesti di cui all’art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilidellopposizione a decreto ingiuntivo per essere stati ivi rispettati i termini di legge imposti dal codice di rito.


Con riguardo al merito della presente controversia, occorre preliminarmente considerare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. - è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c.

Pertanto, in seno a tale procedimento, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: cesplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova nel senso che, pur prescindendo dalla formale posizione processuale delle parti, il creditore è tenuto ad allegare e provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa ed il debitore ad eccepire gli eventuali fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi dell'obbligazione.

A csi aggiunga che secondo costante giurisprudenza di legittimità l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo da un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e 638 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2573).

Ne consegue che, investendo la cognizione del giudice dell'opposizione l'accertamento del diritto vantato dal ricorrente poi opposto, l'esistenza del credito dovessere dimostrata attraverso gli ordinari mezzi di prova.

In via preliminare ci si riporta al contenuto dell’ordinanza del 24 aprile 2022 in ordine all’eccepita incompetenza territoriale che qui si conferma.


La  pretesa  creditoria  dellodierno  convenuto/opposto


CP_1


,  assunta  creditore,  è


 

sostenuta dalla presentazione della fattura proforma del 30.06.2020 n.1 nonché portata dal contratto di mandato di consulenza e assistenza del 1.09.2019.


La difesa dellopponente/convenuto insiste sulla inesistenza del credito, la cui causale è

 


da  ravvisare  nell’artifizio  e  raggiro  usato  dal


CP_1


reo  di  violazioni  dei  doveri


 


deontologici e di lealtà e correttezza in uno al suo socio


CP_3


, al fine di ottenere la


 

ripetizione del pagamento delle proprie competenze per il tesseramento dellopponente

 


 

Pt_1


all’


CP_2


nonché la richiesta di nullità del contratto per essere lo stesso,


 

sottoscritto in bianco, riportante pattuizioni diverse da quelle concordate, con esplicito riferimento alla penale in caso di recesso senza giustificato motivo.

Dalle risultanze della istruttoria (e delle prove costituite e costituende allegate) e dalle affermazioni delle parti negli atti di causa può evincersi che le doglianze di parte opponente sono tutt’altro che destituite di fondamento.

Va preliminarmente esaminato il contratto in essere tra le parti che non risulta in contestazione se non relativamente alla previsione di una penale: come autorevolmente affermato nella sentenza della Cassazione civile sez. III, 20/09/2012, n.15934 il contratto di mandato tra un procuratore sportivo e un calciatore professionista, configurandosi come contratto misto normativo, è disciplinato dalle norme codicistiche sul mandato, integrate dalle disposizioni del regolamento della Federazione italiana giuoco calcio, la cui inosservanza determina la invalididel contratto, in quanto incide sulla stessa funzionalità del negozio, rendendone illecita la causa per violazione dell'ordine pubblico sportivo.

Nell'ambito del contratto di prestazione professionale per assistenza sportiva, il rapporto è soggetto al regolamento FIGC (anche per quanto concerne la necessità che l'incarico venga conferito, a pena di nullità, sui moduli predisposti dalla Federazione) non solo quando lo stesso sia stipulato tra il professionista sportivo ed un agente iscritto nell'appositalbo, ma  anche qualora sia  stipulato  tra il professionista  stesso  ed un


avvocato iscritto all'albo professionale ordinario. Le violazioni delle norme dell'ordinamento sportivo, pur non determinando direttamente la nullità del contratto per contrariecon norme imperative, comportano comunque l'invalidità del contratto anche in base all'ordinamento dello Stato, riverberandosi sulla funzionalità del contratto medesimo; da intendere quale sua idoneità giuridica a realizzare un interesse meritevole di tutela, insito nel raggiungimento della funzione e degli scopi ad esso attribuiti dall'ordinamento sportivo le cui prescrizioni risultino violate (Cass. civile sez. III, 23/09/2015, n.18807).

Va innanzitutto detto che sullopposto, convenuto nel processo di opposizione, grava comunque l’onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa e che, la semplice presentazione della fattura non assurge a prova piena nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo.

Le fatture commerciali sono, infatti, prove idonee ai soli fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, ma non integrano la piena prova del credito in esse indicato: di conseguenza, se l'ingiunto contesta l'"an" o il "quantum" della pretesa, le fatture non valgono a dimostrare l'esistenza la liquidità e l'esigibilità del credito. Tuttavia, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo - che introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere - l'opposto assume la veste di attore sostanziale, mentre l'opponente-convenuto ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della pretesa di credito o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto, che può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, ivi compresa la fattura.


La difesa dell’opposto, tuttavia, si è limitata, anche nella richiesta delle prove, alla sola

 


prova indiretta indicando quale testimone il sig.


CP_3


: ebbene, il sig.


CP_3


, all’esito


 


della istruttoria è risultato essere in stretti rapporti lavorativi con l’opposto


CP_1


se è


 

vero, come è vero, e tanto risulta per tabulas, che i due sono soci fondatori della socie

 


MCI Sports Consulting e che, dai messaggi whatsapp intercorsi con il


Pt_1


, esso


 


stesso si presenta quale socio del


CP_1


 

La sua testimonianza, dunque, nella quale afferma di non avere alcun rapporto di lavoro

 


con lo stesso


CP_1


risulta inaffidabile e non veritiera.


 

Così la contestata circostanza dell’apposizione occulta della clausola relativa alla penale, per la quale oggi viene richiesta la somma ingiunta, non risulta provata stante l’inaffidabilidel teste di parte opposta e l’aperto contrasto con le dichiarazioni, dall’altro lato, precise e puntuali come risultanti dall’esposizione, invece, del padre del

Pt_1    .

 

Alcune precisazioni vanno fatte, prima  di procedere  nellesame  della  fattispecie, in relazione all’eccezione di riempimento della scrittura contra pactis sollevata dalla difesa


dell’opponente


Pt_1


: al riguardo va detto che la sottoscrizione di un documento


 

integrante gli estremi della scrittura privata vale ex se, ai sensi dell'art. 2702 c.c., a ingenerare una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell'atto e di assunzione della paternità dello scritto, indipendentemente dal fatto che la dichiarazione non sia stata vergata o redatta dal sottoscrittore. Pertanto, che se la parte contro la quale la scrittura sia stata prodotta ne riconosce la sottoscrizione (ovvero se quest'ultima debba aversi per riconosciuta), la scrittura fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, mentre il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione era stata apposta su foglio firmato in bianco e


abusivamente riempito, ha l'onere di provare sia che la firma era stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento era avvenuto absque partis. La diversa disciplina prevista per il caso di riempimento absque pactis e di riempimento contra pacta  si spiega perché nella prima ipotesi l'abuso incide  sulla  provenienza  e, sulla riferibilidella dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento, adottato - mandato ad scribendum - la quale implica soltanto la non corrispondenza tra ciò che risulta di chiarato e cche si intendeva dichiarare. Dunque,  il  riempimento  'absque  pactis'  comporta  la  creazione  di  un  documento radicalmente  diverso  da  quel  che  doveva  essere  e  costituisce  dunque  una  falsità materiale; al contrario il riempimento 'contra pacta' o abuso di biancosegno consiste nella violazione del 'mandatum ad scribendum' conferito dal sottoscrittore a chi poi dovcompletare il documento. Chi contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto 'absque pactis', mentre in caso di riconoscimento della propria sottoscrizione in calce ad un documento difforme da quello pattuito, va provato l'abusivo riempimento 'contra pacta'. Il convenuto che lamenti il riempimento della scrittura contra pacta ha l'onere di provare l'accordo  dal  contenuto  diverso  da  quello  emergente  dal  foglio  sottoscritto,  fermo restando che - secondo l'id quod plerumque accidit -, in assenza di qualsivoglia rapporto di amicizia tra le parti, non appare verosimile che un soggetto sottoscriva un foglio in bianco in favore di un estraneo.

Ciò premesso questo Tribunale ritiene che l’attore opponente abbia soddisfatto lonere probatorio relativamente al riempimento della scrittura contra pacta, provando l’esistenza  di  un  accordo  dal  contenuto  diverso  rispetto  a  quello  emergente  dal


documento sottoscritto, vale a dire l’accordo sul mancato inserimento quantomeno della clausola penale all’interno del contratto di mandato.


Circa  l’eccezione  di  inattendibili del  teste


Testimone_1


,  in  quanto  stretto  dal


 

rapporto di genitorialità, la suprema Corte negli anni ha stabilito che non sussiste, con riguardo alle deposizioni rese dai parenti o dal coniuge di una delle parti, alcun principio di necessaria inattendibiliconnessa al vincolo di parentela o coniugale siccome privo di riscontri nell'attuale ordinamento, considerato che, venuto meno il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 248/1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente, in difetto di ulteriori elementi in base ai quali il giudice del merito reputi inficiarne la credibilità, per la sola circostanza dell'esistenza dei detti vincoli tra le parti.

La norma che disciplina la “capacità di testimoniare” è l'art. 246 c.p.c., secondo il quale non possono essere assunte come testi persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. La norma si fonda su di una sostanziale inconciliabilità della veste di testimone con quella di parte, che per  le persone fisiche ha una portata maggiore rispetto alle persone giuridiche (Cass. civ., sez. II, 23 luglio 2018, n. 19498).

Nell'ambito dell'art. 246 c.p.c. l'elemento determinante per escludere la capacità a testimoniare è, poi, l'interesse diretto che il teste può avere nell'ambito del giudizio e che, secondo la giurisprudenza, coincide con quello definito dall'art. 100 c.p.c. Assume, infatti, tali caratteri la posizione del teste che sia titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso sì da legittimarlo a partecipare  al  giudizio  in  cui  è  richiesta  la  sua testimonianza,  con  riferimento  alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso (Cass. civ., sez. II, 8 giugno 2012, n. 9353).

Diversa è la situazione di inattendibilità del teste, che opera su di un piano diverso rispetto alla capacità di cui all'art. 246 CPC e che afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. civ., sez. III, 21 maggio 2014, n. 11204; Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2010, n.7763).

A csi aggiunga la dimostrata ed accertata, perché non contestata, circostanza della

 


redazione del contratto in unica copia e dell’invio della stessa al


Pt_1


solo dopo


 

numerose richieste in tal senso.

Alla luce di tutte queste considerazioni risulta evidente che la revoca del mandato rappresentava a tutti gli effetti lunico rimedio possibile per una situazione in cui, stante la natura prettamente fiduciaria del contratto tra calciatore professionista ed agente sportivo, tale rapporto di fiducia era venuto drasticamente e irrimediabilmente a mancare


proprio in virtù della condotta gravemente illegittima tenuta da parte del


CP_1


 

Va ricordato, infatti, che, come anche acclarato nella fase probatoria, al momento della

 


sottoscrizione del contratto di mandato il


CP_1


era accompagnato da


CP_3


e che


 

proprio   questa   circostanza   integra   gli   estremi   della   violazione  dell’art.    21   del


Regolamento Agenti Sportivi FIGC all’epoca vigente che impone all’agente di evitare ogni conflitto di interesse anche solo potenziale.

La domanda originaria di credito, dunque, non si ritiene provata né in grado di superare le eccezioni di parte avversa di guisa che deve essere rigettata con accoglimento della spiegata opposizione e conseguente revoca dell’opposto decreto ingiuntivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Stefania Picece, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 11388/2018, così decide:

-    Accoglie l’opposizione a decreto ingiuntivo e, per l’effetto,  revoca il decreto ingiuntivo n. 2235/2021.


- Condanna


CP_1


, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 145,50


 

per esborsi, ed euro 5077,00 per competenze, rimborso forfettario pari al 15%, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Salerno, lì 27 gennaio 2025

Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece


 

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