TRIBUNALE DI TIVOLI – SENTENZA N. 1877/2021 DEL 22/10/2021
IL TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Roberta Mariscotti, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa n. r.g. 1877/2021, pendente
Parte_1
ra
C.F._1
), con il patrocinio dell’avv.
Omissis e dall’avv. Omissis
ricorrente
Controparte_1
elettivamente domiciliato presso VIA G.G.BELLI, 96 00193
ROMA rappresentato e difeso dall’avv. Omissis e dall’avv.
Omissis giusta procura in atti
esistente
OGGETTO: Ricorso art. 1 comma 47 e seg. - L.92/2012 (cd. Fornero)
Con ricorso depositato il 1.6.2021
Parte_1
ha proposto ricorso ex
art 48 legge n.92/2012 avverso la
Controparte_2
esponendo: di aver sottoscritto con
la predetta società numerosi contratti quale preparatore atletico a partire dalla stagione sportiva 2005&2006; di aver stipulato l’ultimo contratto per la stagione
sportiva 2019/2020 con scadenza il 30 giugno 2020; che in data 19.8.2020 ha ricevuto convocazione dal team Manager al fine di presentarsi per ricevere la nuova divisa 2020/2021e sottoporsi a tampone; che nei giorni 22 e 23.8.2020 ha iniziato la
preparazione per la nuova stagione sportiva in vista del ritiro di
Parte_2
che il 24.8.2020 gli è stato comunicato che non doveva partire per il ritiro ma doveva rimanere ad occuparsi dei giocatori fuori rosa; che in data 2 settembre 2020 ha ricevuto messaggio dal dirigente preposto che gli ha comunicato di che non avrebbe più fatto parte della squadra; che in data 11.1.2021 ha ricevuto il pagamento delle competenze di fine rapporto.
Ciò premesso ha dedotto che il comportamento della società ha integrato una illegittima risoluzione del rapporto in essere tra le parti sulla scorta di tre ordini di ragioni: in agosto si sarebbe stipulato per fatti concludenti un nuovo contratto di lavoro, in subordine si sarebbe dovuto ritenere proseguito di fatto quello precedente
relativo
Controparte_3
, infine, dovevano ritenersi illegittimi i termini
apposti a precedenti contratti stante la natura indeterminata del rapporto.
Ha chiesto, quindi, la tutela ex art 18 legge n.300/70 ed in particolare di “
Dichiarare che tra le parti
Parte_1
e Controparte_1
a partire dal 2005 od
altra data meglio vista sussisteva rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;2) dichiarare l’atto interruttivo del rapporto quale licenziamento verbale, e conseguentemente radicalmente nullo e/o illegittimo e/o ingiustificato. 3)
Conseguentemente condannare
Controparte_1
in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, a reintegrare il Sig.
Parte_1
nel suo posto di
lavoro. Ciò fatto salvo il diritto d'opzione in capo alla ricorrente a sensi dell'art. 18, 5°
c. L. 20/5/70 n. 300. Condannare altresì
Controparte_1
in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, a risarcire al ricorrente i danni tutti patiti in conseguenza della illegittima risoluzione del rapporto, in misura pari alla retribuzione globale di fatto spettante dal giorno della risoluzione medesima sino alla riammissione in servizio e comunque non inferiore a 5 mensilità, oltre interessi e rivalutazione come per legge. 4) In via subordinata ed alternativa , dichiarare il contratto di lavoro
sportivo 1/7/19 rinnovato tacitamente o per fatti concludenti; 5) Conseguentemente,
dichiarata illegittima l’interruzione del rapporto, condannare
Controparte_1 a
corrispondere al ricorrente le retribuzioni pattuite fino al termine del contratto coincidente con il termine della stagione 2020-21, anche eventualmente a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.6) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizi0”.
Si è costituita la
Controparte_1
, eccependo in via pregiudiziale la carenza di
giurisdizione del giudice ordinario stante la previsione della clausola arbitrale nel contratto sottoscritto dal ricorrente e, nel merito sostenendo l’infondatezza della tesi attorea stante la prosecuzione del contratto stipulato fino al 30.8.2020 per espressa determinazione concordata tra le aprti a seguito delle disposizioni emergenziali dovute allapandemiadacovid-19 e conseguente prolungamento del campionato di calcio nonché per assenza di presupposti per escludere l’applicabilità della legge 91/81 trattandosi di prestazioni di sportivo professionista rientrante nelle previsioni di cui all’art 2 della medesima legge.
A seguito di rinvio per consentire alle parti di conciliare la controversia stante la pendenza di trattative e di successiva proposta del Giudice rifiutata dalla società convenuta, la causa è stata posta in riserva e decisa con la presente ordinanza.
Preliminarmente va affrontata l’eccezione pregiudiziale della parte convenuta inerente alla devoluzione del rapporto delle relative controversie alla competenza del Collegio arbitrale stante la clausola di cui all’art 3 del contratto stipulato il 1 luglio 2019 e scaduto il 30 agosto 2020 per sua espressa estensione.
A fine di analizzare compiutamente tale eccezione nonché riqualificarla nei suoi corretti termini giuridici, deve individuarsi la natura del contratto stipulato tra le parti e il ruolo specifico del ricorrente.
Risulta dal contratto sopra nominato come egli sia stato assunto quale preparatore atletico della società.
L’ 2 del D.L. n. 220/2003, conv. in l. n. 280/2003, stabilisce, poi, che “e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a)
l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive); b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive”.
Dispone poi l’art. 3 (rubricato “Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria”) che resta ferma “la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti” e che “In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e
dai regolamenti del
Organizzazione_1
e delle Federazioni
sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91”.
Orbene l’art 2 della legge n.81 del 1991 dispone che “ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CP_4 e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali,secondo le norme emanate dalle federazioni stesse,con l'osservanza delle direttive stabilite dal CP_4 per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”
La norma citata opera, quindi, una distinzione tra le figure tassativamente indicate, e gli altri sportivi professionisti (quali, ad esempio, massaggiatori, medici sociali, ecc.) non indicati in detta disposizione, il cui rapporto di lavoro, qualora ne ricorrano gli estremi, è assoggettato invece alle generali norme regolanti il rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di specie, l’art.25 dell’accordo collettivo tra la
Pt_3
e la
Parte_4
dispone: “In conformità a quanto previsto dall’art.
4, 5° comma della legge 23 marzo 1981 n.91, e successive modificazioni, nonché
dall’art. 3, 1° comma (ultimo periodo) della legge 17 ottobre 2003, n. 280, il Contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la
soluzione di tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di detto Contratto, ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente, sia deferita alle risoluzioni del Collegio Arbitrale.”.
Ne discende quindi che, contrariamente a quanto opinato, tutte le controverse di natura patrimoniale inerenti al rapporto del Preparatore Atletico debba essere necessariamente devolute agli arbitri ove nel contratto individuale si prevista tale clausola.
In pratica a differenza dell’attività dilettantistica, ove il ricorso all’arbitrato è ammissibile soltanto con i limiti di cui all’art. 806 c.p.c. norma che consente di demandare agli arbitri la decisione delle controversie di cui all'articolo 409 solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro, nel caso di sportivi professionisti quali atleti, allenatori o preparatori atletici, è espressamente prevista dalla legge la possibilità di inserire nel contratto individuale una clausola compromissoria senza limiti di sorta.
E nel contratto individuale del ricorrente la clausola è espressamente prevista all’art 3 del contratto stipulato nel luglio 2019.
Ritenuto, quindi, che tutte le doglianze del ricorrente, così come prospettate nella domanda, anche quelle relative all’instaurazione di fatto di un nuovo rapporto in virtù della illegittimità della risoluzione del precedente o alla sua prosecuzione per fatti concludenti, debbano ritenersi rientranti nella clausola arbitrale in quanto connesse all’interpretazione e risoluzione del contratto stipulato tra le parti, la domanda deve ritenersi improponibile.
Ed infatti l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito, avanzata dalla parte resistente, deve essere riqualificata, come doveroso, in termini di eccezione di improponibilità della domanda atteso che, secondo il consolidato orientamento della S.C. di Cassazione, “l'arbitrato irrituale (come quello rituale) trova il proprio fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri
un'attività negoziale e non una funzione giurisdizionale” (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 6423 del 11/03/2008).
L’operatività della clausola arbitrale impedisce, quindi, di affrontare nel merito le domande avanzate dal ricorrente dovendo le stesse essere proposte dinanzi al competete Collegio Arbitrale.
Le spese di lite, stante la natura in rito della pronuncia, la presenza di interferenze tra disciplina codicistica e leggi speciali nonché stante il comportamento processuale collaborativo della parte ricorrente, possono essere interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Tivoli definitivamente pronunciando: dichiara improponibile il ricorso;
compensa le spese di lite. Tivoli, il 22/10/2021
Il giudice
dott.ssa Roberta Mariscotti