TRIBUNALE DI TORINO – SENTENZA N. 2105/2022 DEL 17/05/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18090/2021 promossa da:
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- CP_1
ha azionato in via monitoria il credito di € 100.000,00 a titolo di
corrispettivo del contratto di mandato intercorso tra
Parte_2
e [...]
Pt_1
i cui proventi economici erano stati attribuiti alla società
CP_1
In particolare, parte ricorrente ha allegato che in forza del contratto intercorso le parti
si accordavano che per il 2016 il calciatore professionista,
Parte_1
, conferiva al
procuratore,
Parte_2
mandato affinché prestasse in suo favore opera di
assistenza e consulenza nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso e ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva.
Con decreto ingiuntivo n. 4958/21, emesso in data 24.6.2021, il Tribunale di Torino
intimava a
Parte_1
di corrispondere in favore di
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l’importo di €
-
- 1 oltre agli interessi e alle spese.
Parte_1
ha proposto opposizione eccependo:
-
-
- l’invalidità della procura alle liti non apparendo verosimile che
-
Parte_2
al momento del suo conferimento, si trovasse fuori dai confini del proprio Paese in piena pandemia e che la sottoscrizione potesse essere avvenuta nel territorio nazionale;
-
-
- l’incompetenza del Giudice adito per essere invece competente il Foro convenzionalmente eletto dalle parti, tenuto conto che l’art. 22 comma 2 del
-
Regolamento Agenti
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020 devolve al Collegio di Garanzia dello Sport del
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tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e
l’esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico, salva la facoltà per le parti di derogare alla competenza del Collegio di Garanzia con uno specifico ed espresso accordo in tal senso, accordo in forza del quale le parti avevano convenzionalmente indicato il Tribunale di Roma;
- inesistenza del credito azionato avendo le parti, con l’apposizione delle inequivoche barre sulla clausola contrattuale n. 3, confermato che nulla fosse dovuto dal calciatore all’agente sportivo e conseguente disconoscimento da
parte di
Parte_1
delle diciture numeriche asseritamente apposte all’art. 2
quarto capoverso (“500.000,00”) e all’art. 3 (“100.000,00”) dopo la sottoscrizione del mandato e senza il suo consenso.
- decadenza dall’azione essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione (rectius: “decadenza”) previsto dalla normativa federale perché un agente sportivo possa reclamare il corrispettivo previsto da un mandato.
- eccezione di inadempimento del mandato ex art. 1460 c.c. non essendovi evidenza dell'attività che il procuratore avrebbe compiuto nell'interesse del calciatore e dalla quale sarebbe derivato il diritto a veder corrisposto il compenso.
Parte opponente ha concluso chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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ha contestato la fondatezza
- dell’eccezione di invalidità della procura, allegando che già a metà dicembre 2020 si trovava in Italia a Napoli, sua città di origine, per trascorrere le vacanze natalizie e prolungata la sua permanenza, in data 23 gennaio 2021 si recava in
auto con l’avv. Omissis presso lo studio dell’avv. Omissis per sottoscrivere la procura;
- dell’eccezione di incompetenza per territorio per difetto della clausola di esclusività del foro di Roma;
- del disconoscimento, non potendo le barre essere interpretate quali volontà dei contraenti di cassare o escludere il patto e quindi il corrispettivo, trattandosi di segni che notoriamente si appongono ai lati dell’importo numerico come avviene per gli assegni bancari;
- non applicabilità del termine prescrizionale invocato da controparte essendo, invece, applicabile l’ordinario termine di prescrizione decennale;
- dell’eccezione di inadempimento, come comprovato dalla sottoscrizione del
contratto di prestazione sportiva n.0963/A tra il
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ed il
calciatore
Parte_1 .
Parte opposta ha concluso chiedendo il rigetto delle eccezioni pregiudiziali e dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza 22.3.22, il Giudice alla luce dell’eccezione di incompetenza per territorio ha fissato udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data odierna.
- L’eccezione di invalidità della procura ad litem deve essere rigettata per non esservi
alcun elemento di prova dal quale evincere che
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in data 23.1.2021
non si trovasse in Castelfidardo, luogo in cui risulta sottoscritta la procura ad litem
allegata al ricorso monitorio.
- Parte_1
ha eccepito l’incompetenza del Tribunale di Torino in favore del
Tribunale di Roma in forza delle seguenti argomentazioni:
-
- Il contratto di rappresentanza, consulenza e assistenza tra calciatore e procuratore sportivo 12.2.2016 posto a fondamento della pretesa azionata in via
monitoria (doc. 1 prodotto con il ricorso monitorio), alla clausola sub 5 prevede testualmente che “ogni controversia nascente dal presente mandato sarà convenzionalmente devoluta al Foro di Roma”.
-
- la previsione, pattiziamente introdotta dalle parti, sostanzia una deroga all’ordinaria competenza del Giudice sportivo, ex art. 21 co. 20 del Regolamento
Agenti
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ed ex art. 22 co. 2 del Regolamento Agenti C.O.N.I., per cui
“tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei mandati stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico” sono soggette alla decisione del “Collegio
di Garanzia dello Sport del
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-
- la deroga, intervenuta “per accordo delle parti”, “per uno o più affari determinati” e risultante “da atto scritto”, è pienamente valida avendo i contraenti inteso declinare l’ordinaria competenza della Giustizia Sportiva a favore non di un qualsiasi Tribunale della Repubblica, bensì a beneficio del solo Tribunale di Roma, sicché ogni censura volta a sostenere che la clausola in esame non sostanzierebbe pattuizione di un Foro esclusivo si palesa inconferente, non potendo trovare, in questa sede, applicazione gli ordinari criteri di riparto per competenza tra più Tribunali e neppure il concorso tra più Fori competenti.
- la clausola in esame, pertanto, impone un’alternativa netta: o la competenza è del Giudice sportivo oppure – in virtù della clausola espressamente riconosciuta valida ed efficace da ambo le parti – lo è del Tribunale di Roma.
CP_1
sostiene, al contrario, che l’art. 29 c.p.c. non conferisce al Giudice
designato dalle parti la competenza esclusiva, se ciò non viene pattuito espressamente dalle parti nell’accordo e richiama il seguente principio giurisprudenziale in forza del quale “In tema di competenza territoriale derogabile, può ritenersi sussistente un accordo endoprocessuale qualora vi sia una manifestazione espressa delle parti, inequivocamente interpretabile nel senso di una scelta concorde e consapevole di proseguire il giudizio presso un diverso ufficio giudiziario” (Cass. civ.
n. 22869/2016).
Aggiunge che il Contratto oggetto di causa è assoggettato ratione temporis al Regolamento del 2015, il quale all’art. 5, comma 1, prevedeva che il Contratto di rappresentanza “può contenere una clausola compromissoria o l’indicazione del foro competente in caso di controversie” e non, invece, al Regolamento entrato in vigore nel 2020 invocato da controparte.
Parte_1
contesta tale ultima argomentazione osservando che l’art. 21 comma
20 del Regolamento Agenti F.I.G.C, così come l’art. 22 comma 2 del Regolamento Agenti C.O.N.I. sono norme processuali e, in quanto tali, risultano soggette alla regola tempus regit actum, per cui la loro applicabilità deve essere vagliata al momento in cui l’atto processuale viene posto in essere: in questo caso al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Parte_1
ha, altresì, invocato l’inefficacia della clausola per mancanza della
doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e, con note scritte autorizzate, in via subordinata ha dichiarato di aderire alla competenza indicata da controparte nel foro di Roma.
Si rileva, innanzi tutto, che non può essere invocata la disciplina dell’art. 1341 c.c. non
essendovi prova che il contratto sia stato predisposto da
Parte_1
e che si sia in
presenza di condizioni generali di contratto predisposte dal Calciatore.
Al contrario, dal tenore della scrittura 12.2.2016 emerge che la parte non dattiloscritta
riguarda il calciatore
Parte_1
con la conseguenza che deve escludersi che si
tratti di condizioni contrattuali da costui predisposte e che possa applicarsi l’art. 1341 c.c.
Esaminando nel merito l’eccezione, si osserva che la disposizione che disciplina la competenza ha natura processuale ed è pertanto assoggettata alla regola tempus regit actum.
Per individuare la disciplina a cui far riferimento occorre, dunque, tener conto della data di instaurazione del presente giudizio che coincide con quella del deposito del
ricorso monitorio, ovvero il 25.5.2021.
In tale data erano vigenti
- il Regolamento degli agenti sportivi del
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pprovato con deliberazione della
Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020, che all’art. 22 comma secondo recita: “Salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì
devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del
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ai sensi dell’art. 54,
comma 3 del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico” e
- il Regolamento Agenti sportivi FIGC approvato il 20.7.2021 che all’art. 21 comma 20 dispone:
“Salvo espressa deroga contenuta nel mandato, sono devolute al Collegio di
Garanzia dello Sport del
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ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice di
Giustizia Sportiva del
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in conformità all’art. 22, comma 2 del Regolamento
CONI Agenti Sportivi, e secondo il relativo Regolamento arbitrale, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei mandati stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico”.
Si condividono pertanto le argomentazioni svolte da
Parte_1
in forza delle quali
la deroga alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport del
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attuata nel
contratto oggetto di causa non in favore del Giudice ordinario, secondo le regole della competenza per territorio stabilite dal codice di procedura civile, bensì unicamente in favore del Tribunale ordinario di Roma individuato espressamente dalle parti.
Tale individuazione convenzionale del foro non deve essere ricondotta, pertanto, alla disciplina dell’art. 29 c.p.c., bensì alla previsione dei Regolamenti richiamati, con la conseguenza che la presente controversia avrebbe dovuto essere devoluta o al
Collegio di Garanzia dello Sport del
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al Tribunale ordinario di Roma.
Alla luce delle considerazioni svolte, deve essere dichiarata l’incompetenza del
Tribunale di Torino per essere la causa devoluta o al Collegio di Garanzia dello Sport
del
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o al Tribunale ordinario di Roma e, quale ulteriore conseguenza, deve
essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto.
- Con riguardo alle spese, l’adesione svolta da
CP_1
all'indicazione del
giudice competente per territorio operata da
Parte_1
risulta priva di rilievo per
due ordini di ragioni. In primo luogo, parte opposta ha contestato in via principale l’eccezione e ha proposto l’adesione solo in via subordinata, condotta processuale che esclude l’operatività dell’art. 38 comma secondo c.p.c. che presuppone un’adesione in via principale all’indicazione di controparte.
In secondo luogo, tale adesione non può rilevare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nei quali oltre alla declaratoria sulla competenza occorre anche dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente pronuncia sulle spese.
Le spese di causa seguono, pertanto, la soccombenza di
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ex art. 91
c.p.c. e devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14, tabella n. 2, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, con la massima riduzione alla luce della disamina della sola eccezione di incompetenza ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e così per € 4.015,00 per compensi, oltre a € 406,50 per esposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l’incompetenza del Tribunale di Torino per essere la causa devoluta o al
Collegio di Garanzia dello Sport del
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al Tribunale ordinario di Roma;
DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 4958/21 emesso dal Tribunale di Torino in data 24.6.2021;
CONDANNA
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a rimborsare in favore di
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le spese del
presente giudizio liquidate in € 4.015,00 per compensi, oltre a € 406,50 per esposti
oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. FISSA termine di tre mesi per la riassunzione della causa.
Torino, 17 maggio 2022
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi