TRIBUNALE DI TORINO – SENTENZA N. 2105/2022 DEL 17/05/2022

 

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18090/2021 promossa da:

 

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

 


  1. CP_1

ha azionato in via monitoria il credito di € 100.000,00 a titolo di


 


corrispettivo  del  contratto  di  mandato  intercorso  tra


Parte_2


e      [...]


 


 

Pt_1


i cui proventi economici erano stati attribuiti alla società


CP_1


 

In particolare, parte ricorrente ha allegato che in forza del contratto intercorso le parti

 


si accordavano che per il 2016 il calciatore professionista,


Parte_1


, conferiva al


 


procuratore,


Parte_2


mandato affinché prestasse in suo favore opera di


 

assistenza e consulenza nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso e ogni altra pattuizione del contratto di prestazione sportiva.

Con decreto ingiuntivo n. 4958/21, emesso in data 24.6.2021, il Tribunale di Torino

 


intimava a


Parte_1


di corrispondere in favore di


CP_1


l’importo di €


 

    1. 1          oltre agli interessi e alle spese.

 


 

Parte_1


ha proposto opposizione eccependo:


 


      • l’invalidità della procura alle liti non apparendo verosimile che

Parte_2


 

al momento del suo conferimento, si trovasse fuori dai confini del proprio Paese in piena pandemia e che la sottoscrizione potesse essere avvenuta nel territorio nazionale;


      • l’incompetenza   del   Giudice   adito   per   essere   invece   competente   il   Foro convenzionalmente eletto dalle parti, tenuto conto che l’art. 22 comma 2 del

Regolamento Agenti


Org_1


020 devolve al Collegio di Garanzia dello Sport del


 


 

Org_1


tutte  le  controversie  aventi  ad  oggetto  la  validità,  l’interpretazione  e


 

l’esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico, salva la facoltà per le parti di derogare alla competenza del Collegio di Garanzia con uno specifico ed espresso accordo in tal senso, accordo in forza del quale le parti avevano convenzionalmente indicato il Tribunale di Roma;

  • inesistenza del credito azionato avendo le parti, con lapposizione delle inequivoche barre sulla clausola contrattuale n. 3, confermato che nulla fosse dovuto dal calciatore all’agente sportivo e conseguente disconoscimento da

parte di


Parte_1


delle diciture numeriche asseritamente apposte all’art. 2


 

quarto capoverso (“500.000,00”) e all’art. 3 (“100.000,00”) dopo la sottoscrizione del mandato e senza il suo consenso.

  • decadenza dallazione essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione (rectius: “decadenza”) previsto dalla normativa federale perché un  agente sportivo possa reclamare il corrispettivo previsto da un mandato.
  • eccezione di inadempimento  del mandato ex art.  1460 c.c.  non essendovi evidenza dell'attività che il procuratore avrebbe compiuto nell'interesse del calciatore e dalla quale sarebbe derivato il diritto a veder corrisposto il compenso.

Parte  opponente  ha  concluso  chiedendo,  in  via  preliminare,  la  declaratoria  di incompetenza e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.


CP_1


ha contestato la fondatezza


 

  1. dell’eccezione di invalidità della procura, allegando che già a metà dicembre 2020 si trovava in Italia a Napoli, sua città di origine, per trascorrere le vacanze natalizie e prolungata la sua permanenza, in data 23 gennaio 2021 si recava in

auto con l’avv. Omissis  presso lo studio dell’avv. Omissis  per sottoscrivere la procura;

  1. dell’eccezione di incompetenza per territorio per difetto della clausola di esclusività del foro di Roma;
  2. del disconoscimento, non potendo le barre essere interpretate quali volondei contraenti di cassare o escludere il patto e quindi il corrispettivo, trattandosi di segni che notoriamente si appongono ai lati dell’importo numerico come avviene per gli assegni bancari;
  3. non applicabilità del termine prescrizionale invocato da controparte essendo, invece, applicabile l’ordinario termine di prescrizione decennale;
  4. dell’eccezione di  inadempimento, come  comprovato  dalla  sottoscrizione  del

 


contratto di prestazione sportiva n.0963/A tra il


Organizzazione_2


ed il


 


calciatore


Parte_1         .


 

Parte opposta ha concluso chiedendo il rigetto delle eccezioni pregiudiziali e dell’opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza 22.3.22, il Giudice alla luce dell’eccezione di incompetenza per territorio ha fissato udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data odierna.

 

 

  1. L’eccezione di invalidità della procura ad litem deve essere rigettata per non esservi

 


alcun elemento di prova dal quale evincere che


Parte_2


in data 23.1.2021


 

non si trovasse in Castelfidardo, luogo in cui risulta sottoscritta la procura ad litem

 

allegata al ricorso monitorio.

 

 

 


  1. Parte_1

ha eccepito l’incompetenza del Tribunale di Torino in favore del


 

Tribunale di Roma in forza delle seguenti argomentazioni:

 

    • Il  contratto  di  rappresentanza,   consulenza  e  assistenza   tra   calciatore  e procuratore sportivo 12.2.2016 posto a fondamento della pretesa azionata in via

monitoria (doc. 1 prodotto con il ricorso monitorio), alla clausola sub 5 prevede testualmente che ogni controversia nascente dal presente mandato sarà convenzionalmente devoluta al Foro di Roma”.

    • la   previsione,   pattiziamente   introdotta   dalle   parti,   sostanzia   una   deroga all’ordinaria competenza del Giudice sportivo, ex art. 21 co. 20 del Regolamento

Agenti


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ed ex art. 22 co. 2 del Regolamento Agenti C.O.N.I., per cui


 

tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei mandati stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico” sono soggette alla decisione del “Collegio


di Garanzia dello Sport del


Org_1


 

    • la deroga, intervenuta “per accordo delle parti”, “per uno o più affari determinati” e  risultante “da atto scritto”, è pienamente valida avendo i contraenti inteso declinare l’ordinaria competenza della Giustizia Sportiva a favore non di un qualsiasi Tribunale della Repubblica, bensì a beneficio del solo Tribunale di Roma, sicché ogni censura volta a sostenere che la clausola in esame non sostanzierebbe pattuizione di un Foro esclusivo si palesa inconferente, non potendo trovare, in questa sede, applicazione gli ordinari criteri di riparto per competenza tra più Tribunali e neppure il concorso tra più Fori competenti.
    • la clausola in esame, pertanto, impone un’alternativa netta: o la competenza è del Giudice sportivo oppure – in virtù della clausola espressamente riconosciuta valida ed efficace da ambo le parti – lo è del Tribunale di Roma.

CP_1


sostiene, al contrario, che l’art. 29 c.p.c. non conferisce al Giudice


 

designato dalle parti la competenza esclusiva, se ciò non viene pattuito espressamente dalle parti nell’accordo e richiama il seguente principio giurisprudenziale in forza del quale “In tema di competenza territoriale derogabile, pritenersi sussistente un accordo endoprocessuale qualora vi sia una manifestazione espressa delle parti, inequivocamente interpretabile nel senso di una scelta concorde e consapevole di proseguire il giudizio presso un diverso ufficio giudiziario(Cass. civ.


n. 22869/2016).

 

Aggiunge che il Contratto oggetto di causa è assoggettato ratione temporis al Regolamento del 2015, il quale allart. 5, comma 1, prevedeva che il Contratto di rappresentanza può contenere una clausola compromissoria o l’indicazione del foro competente in caso di controversie” e non, invece, al Regolamento entrato in vigore nel 2020 invocato da controparte.


Parte_1


contesta tale ultima argomentazione osservando che lart. 21 comma


 

20 del Regolamento Agenti F.I.G.C, così come l’art. 22 comma 2 del Regolamento Agenti C.O.N.I. sono norme processuali e, in quanto tali, risultano soggette alla regola tempus regit actum, per cui la loro applicabilità deve essere vagliata al momento in cui l’atto processuale viene posto in essere: in questo caso al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.


Parte_1


ha, altresì, invocato linefficacia della clausola per mancanza della


 

doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. e, con note scritte autorizzate, in via subordinata ha dichiarato di aderire alla competenza indicata da controparte nel foro di Roma.

Si rileva, innanzi tutto, che non può essere invocata la disciplina dellart. 1341 c.c. non

 


essendovi prova che il contratto sia stato predisposto da


Parte_1


e che si sia in


 

presenza di condizioni generali di contratto predisposte dal Calciatore.

 

Al contrario, dal tenore della scrittura 12.2.2016 emerge che la parte non dattiloscritta

 


riguarda il calciatore


Parte_1


con la conseguenza che deve escludersi che si


 

tratti di condizioni contrattuali da costui predisposte e che possa applicarsi l’art. 1341 c.c.

Esaminando nel merito l’eccezione, si osserva che la disposizione che disciplina la competenza ha natura processuale ed è pertanto assoggettata alla regola tempus regit actum.

Per individuare la disciplina a cui far riferimento occorre, dunque, tener conto della data di instaurazione del presente giudizio che coincide con quella del deposito del


ricorso monitorio, ovvero il 25.5.2021.

 

In tale data erano vigenti

 

  1. il Regolamento degli agenti sportivi del

 

 

 

 

Org_1


 

 

 

 

pprovato con deliberazione della


 

Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020, che all’art. 22 comma secondo recita: Salvo espressa deroga contenuta nel contratto di mandato, sono altresì


devolute al Collegio di Garanzia dello Sport del


Org_1


ai sensi dellart. 54,


 

comma 3 del Codice di Giustizia sportiva, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti di mandato stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico” e

  1. il  Regolamento  Agenti  sportivi  FIGC  approvato  il  20.7.2021  che  all’art.  21 comma 20 dispone:

Salvo espressa deroga contenuta nel mandato, sono devolute al Collegio di

 


Garanzia dello Sport del


Org_1


ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice di


 


Giustizia Sportiva del


Org_1


in conformità all’art. 22, comma 2 del Regolamento


 

CONI Agenti Sportivi, e secondo il relativo Regolamento arbitrale, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l’interpretazione e l’esecuzione dei mandati stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico”.


Si condividono pertanto le argomentazioni svolte da


Parte_1


in forza delle quali


 


la deroga alla cognizione del Collegio di Garanzia dello Sport del


Org_1


attuata nel


 

contratto oggetto di causa non in favore del Giudice ordinario, secondo le regole della competenza per territorio stabilite dal codice di procedura civile, bensì unicamente in favore del Tribunale ordinario di Roma individuato espressamente dalle parti.

Tale individuazione convenzionale del foro non deve essere ricondotta, pertanto, alla disciplina dellart. 29 c.p.c., bensì alla previsione dei Regolamenti richiamati, con la conseguenza chla  presente  controversia  avrebbe dovuto essere  devoluta  o al


Collegio di Garanzia dello Sport del


Org_1


al Tribunale ordinario di Roma.


 

Alla  luce  delle  considerazioni  svolte,  deve  essere  dichiarata  l’incompetenza  del


Tribunale di Torino per essere la causa devoluta o al Collegio di Garanzia dello Sport

 


del


Org_1


o al Tribunale ordinario di Roma e, quale ulteriore conseguenza, deve


 

essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto.

 

 

 


  1. Con riguardo alle spese, l’adesione svolta da

CP_1


all'indicazione del


 


giudice competente per territorio operata da


Parte_1


risulta priva di rilievo per


 

due ordini di ragioni. In primo luogo, parte opposta ha contestato in via principale l’eccezione e ha proposto l’adesione solo in via subordinata, condotta processuale che esclude l’operatività dell’art. 38 comma secondo c.p.c. che presuppone un’adesione in via principale all’indicazione di controparte.

In secondo luogo, tale adesione non può rilevare nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo nei quali oltre alla declaratoria sulla competenza occorre anche dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente pronuncia sulle spese.


Le spese di causa seguono, pertanto, la soccombenza di


CP_1


ex art. 91


 

c.p.c. e devono essere liquidate secondo il D.M. n. 55/14, tabella n. 2, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, con la massima riduzione alla luce della disamina della sola eccezione di incompetenza ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo e così per € 4.015,00 per compensi, oltre a € 406,50 per esposti.

 

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

DICHIARA l’incompetenza del Tribunale di Torino per essere la causa devoluta o al

 


Collegio di Garanzia dello Sport del


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al Tribunale ordinario di Roma;


 

DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo n. 4958/21 emesso dal Tribunale di Torino in data 24.6.2021;


CONDANNA


CP_1


a rimborsare in favore di


Parte_1


le spese del


 

presente giudizio liquidate in € 4.015,00 per compensi, oltre a € 406,50 per esposti


oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. FISSA termine di tre mesi per la riassunzione della causa.

Torino, 17 maggio 2022

 

Il Giudice

 

dott.ssa Simonetta Rossi

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